ds_l.gif (22131 byte) Democratici di Sinistra
Federazione di Benevento
- Statuto Regionale-

 

Lo Statuto nazionale dei Democratici di Sinistra costituisce parte integrante dello Statuto regionale della Campania il quale si informa al principio di sussidiarietà.

2. l’Unione regionale della Campania, ispirandosi ad un principio federativo, è dotata di autonomia statutaria di disciplina di tutte le materie non specificamente regolate dallo Statuto nazionale.

L’Unione regionale della Campania è federata con le altre Unioni regionali dei Democratici di Sinistra. L’Unione regionale della Campania concorre a formare la politica nazionale del Partito, valorizzando, nella propria autonoma elaborazione programmatica e nella propria azione politica, il patrimonio civile, di storia e di cultura della Campania.

L’Unione regionale della Campania adotta il simbolo dei Democratici di Sinistra come previsto dall’art.2 dello Statuto Nazionale.

Art. 2 L’iscrizione

La domanda di iscrizione ai Democratici di Sinistra della Campania è rivolta alle Sezioni Territoriali, dei luoghi di lavoro o di studio o alle Autonomie Tematiche - in cui si esprime la sovranità delle iscritte e degli iscritti al partito e si esercita la loro partecipazione democratica.

La domanda di iscrizione è inserita in un registro consultabile da tutte le iscritte e gli iscritti, che possono fare ricorso agli organi di garanzia in caso di incompatibilità.. Il richiedente ha diritto, entro un mese, ad una risposta.

Il tesseramento è compito del Segretario, del Comitato Direttivo e del Collegio di Garanti.

I diritti e doveri esercitati dalle iscritte e dagli iscritti nonché i doveri del Partito sono quelli indicati agli art. 3 e 4 dello Statuto Nazionale dei Democratici di Sinistra. L’Unione regionale della Campania assume come priorità il diritto degli iscritti alla partecipazione e all’informazione.

Art. 3 Anagrafe degli iscritti

In applicazione a quanto stabilito dagli art. 3 e 4 dello Statuto Nazionale in merito all’iscrizione al Partito e ai diritti e ai doveri delle iscritte e degli iscritti, nonché ai doveri del Partito, è istituita una commissione per l’anagrafe.degli iscritti. La Commissione per l’anagrafe, Regionale e delle Federazioni, è nominata dalla Direzione Regionale o di Federazione.Della Commissione fa parte un membro della Presidenza della Consiglio dei Garanti.

L’anagrafe degli iscritti registra e certifica l’unicità dell’iscritta e dell’iscritto anche in presenza della loro partecipazione a diverse articolazioni del partito. I dati dell’anagrafe sono tutelati dalla legge. L’uso è consentito per i soli fini relativi all’attività di tutto il partito. In caso di iscrizione a sezione di luogo di lavoro o autonomia tematica, l’anagrafe trasmette alla sezione territoriale la notizia dell’iscrizione.

E’ compito delle organizzazioni di base fornire mensilmente l’aggiornamento del tesseramento all’anagrafe, completo di eventuali casi di rifiuto e/o di trasferimento.

L’anagrafe degli iscritti certifica, a fine anno, il tesseramento di ogni organizzazione di base.

Il mancato rispetto della compilazione dell’anagrafe a livello di base è motivo di grave inadempienza statutaria e può essere motivo di scioglimento dell’organismo responsabile.

Ai fini dell’attribuzione dei delegati, di norma, salvo diversa decisione degli organismi dirigenti, il tesseramento è stabilito sulla base della media tra un congresso e l’altro, a partire dall’anno successivo a quello adottato per il congresso precedente.

Le quote minime da versare alle Federazioni e all’Unione Regionale sono fissate dal regolamento finanziario e valgono per tutte le istanze di base.

Art.4 Pari Opportunità e Norme antidiscriminatorie

Gli organi dirigenti e le organizzazioni del partito della Campania, ispirandosi all’art.5 dello Statuto Nazionale, sono tenuti a promuovere azioni positive, al fine di assicurare la parità tra uomo e donna nell’attività politica e nella rappresentanza del partito e a verificare periodicamente i risultati.

Nelle candidature, nelle delegazioni ai congressi, negli organi dirigenti e rappresentativi ciascuno dei due sessi deve essere rappresentato in misura non inferiore al 40%. Qualora ciò non si verifichi si procede alla sostituzione di componenti del sesso sovrarappresentato con componenti dell’altro sesso, o si riduce il numero dei componenti la lista, la delegazione, l’organo dirigente, in modo da riequilibrare la rappresentanza. Il mancato rispetto del presente comma costituisce grave violazione statutaria per la quale è possibile, sulla base di motivato ricorso ai relativi livelli, lo scioglimento – da parte delle direzioni ai livelli competenti e con il parere favorevole del Consiglio dei Garanti – dell’organo di partito responsabile della violazione. Quanto la violazione statutaria sia ascrivibile ad un’assemblea congressuale, l’organo eletto in difformità viene dichiarato decaduto dalla direzione del livello competente.

Il Partito è impegnato ad applicare le norme di cui ai comma 1 e 2 anche nelle liste elettorali.

E’ istituito, all’interno del Consiglio regionale dei garanti, un osservatorio sul rispetto della norma antidiscriminatoria di cui al presente articolo, nonché dell’art. 3 della Legge n.157 del 1999 che ha stabilito nuove norme in materia di rimborso delle spese elettorali. Il Presidente dell’Osservatorio fa parte di diritto della Presidenza del Consiglio dei Garanti. Analoghi osservatori sono istituiti nelle Federazioni.

Le elette e gli eletti nelle assemblee elettive, a tutti i livelli, possono concordare che una quota del contributo sull’indennità percepita da evolvere al partito, sia vincolata ad un fondo da destinarsi alle organizzazioni delle donne dei Democratici di Sinistra.

Art. 5 Le Autonomie Tematiche

Le Autonomie Tematiche si costituiscono per operare su un tema specifico di natura programmatica, ideale, politica; contribuiscono alla costruzione del programma del Partito e alla sua azione politica.

Le Autonomie Tematiche sono provinciali e regionali. Esse si costituiscono con deliberazioni che vengono adottate dalla Direzione dei Democratici di Sinistra nei rispettivi livelli, su proposta del Segretario o del responsabile del settore di lavoro cui l’autonomia fa riferimento, o di un quinto dei componenti la Direzione.

Alle Autonomie Tematiche possono partecipare sia chi sceglie l’adesione al partito, sia persone che limitano la loro adesione all’impegno tematico. In questo secondo caso non si originano i diritti e i doveri che lo Statuto riconosce a chi si iscrive al Partito; le aderenti e gli aderenti partecipano a pieno titolo all’elaborazione programmatica e alle iniziative dell’Autonomia Tematica, con diritto di voto nelle sue istanze democratiche.

Gli organi dirigenti, ai diversi livelli, nel definire le scelte e le linee programmatiche del partito, consultano le Autonomie Tematiche. Sono altresì tenuti a pronunciarsi tempestivamente, in modo motivato, sulle questioni e sulle proposte elaborate dalle Autonomie Tematiche.

Le Autonomie Tematiche adottano uno statuto che, nel rispetto dello Statuto regionale, disciplina le finalità, le forme associative e le modalità di elezione dei responsabili.

Art. 6 Le Associazioni di Tendenza

Iscritte e iscritti ai Democratici di Sinistra della Campania possono formare Associazioni di tendenza politica e culturale, concepite come luoghi di costruzione e di discussione del programma e sedi di impegno politico del Partito. Tali associazioni, cui possono aderire anche donne e uomini non iscritti ai Democratici di Sinistra, si danno un proprio regolamento o Statuto che disciplina le forme associative e gli organi dirigenti dell’associazione.

Le finalità, il regolamento o lo statuto delle Associazioni di Tendenza, devono essere conformi e coerenti con le finalità e le regole dello Statuto Nazionale del Partito e del presente Statuto Regionale. Tale conformità è verificata dal Consiglio dei Garanti, ai diversi livelli d’organizzazione e comunicata agli organismi dirigenti.

Le Associazioni che abbiano ottenuto tale riconoscimento hanno diritto a disporre di risorse organizzative e finanziarie da gestire in autonomia politica nelle forme fissate dal regolamento Finanziario ai diversi livelli della rete federale e secondo le indicazioni adottate dalla direzione dei suddetti livelli.

Art. 7 Assemblee delle donne

L’organismo rappresentativo delle donne dei DS campano è costituito da un’Assemblea regionale, che si riunisce in via ordinaria almeno tre volte all’anno.

L’Assemblea è il luogo di elaborazione politica delle donne ed è l’organismo titolato alla definizione delle forme organizzative femminili nonché all’avanzamento delle proposte delle candidature da concordare con gli organismi dirigenti del Partito.

Dell’Assemblea regionale fanno parte :

le parlamentari ;

le componenti della Direzione nazionale ;

le componenti della Commissione nazionale di garanzia ;

le amministratrici alla Regione, alle 5 Province, ai 5 Comuni capoluogo ;

le elette alla Regione, alle 5 Province, ai 5 Comuni capoluogo ;

le sindache di tutti i Comuni della regione ;

le componenti dell’esecutivo regionale ;

le componenti della direzione regionale ;

le componenti della Commissione regionale di garanzia ;

le componenti degli esecutivi delle 5 federazioni provinciali ;

le componenti delle direzioni delle 5 federazioni provinciali ;

le componenti delle Commissioni di garanzia delle 5 federazioni provinciali;

le dirigenti regionali delle maggiori organizzazioni sindacali e associative.

Le Federazioni istituiscono le assemblee provinciali.

I Regolamenti finanziari fissano norme per il finanziamento delle attività delle Assemblee.

Art. 8 Sinistra giovanile

La Sinistra giovanile nella Regione è il soggetto politico nel quale si organizzano i giovani dei DS della Campania. Ad essa è riconosciuta autonomia di proposta e di iniziativa politica. La Sinistra giovanile è presente in ogni livello dell’organizzazione del partito nella Regione. E’ garantita la presenza di delegati della Sinistra giovanile ai Congressi regionali e di Federazione secondo il regolamento approvato dalle Direzioni regionali e di Federazione.

I regolamenti finanziari dell’Unione regionale e delle Federazioni fissano le norme sulla destinazione delle risorse alla Sinistra giovanile e sul loro uso.

Art. 9 Consulta degli eletti

La Consulta regionale è costituita dagli iscritti ai DS che, in Campania, sono stati eletti nel Parlamento europeo e nazionale, nel Consiglio regionale, nei Consigli provinciali ed in quelli comunali dei capoluoghi di Provincia, dai Sindaci dei comuni della Regione, in quanto iscritti ai DS e dai Capigruppo nei Consigli dei comuni superiori ai 15000 abitanti, nonché dai Presidenti e i Capigruppo nelle Comunità montane e i Presidenti delle Circoscrizioni nei Comuni capoluogo.

La Consulta è uno degli strumenti del Partito per l’approfondimento programmatico e legislativo. Nelle Assemblee elettive e per tutto quanto attiene alla loro attività e funzioni nel Parlamento nazionale ed europeo, nella Regione e negli Enti locali.

La Consulta può dotarsi di un coordinamento che ne ordina i lavori e la convoca a richiesta della Direzione concordando con essa l’ordine del giorno.

Con gli stessi scopi la Federazione, dettandone il regolamento, può costituire una Consulta degli eletti al relativo livello.

Art.10 Conferenza regionale o di Federazione delle lavoratrici e dei lavoratori

La Conferenza regionale o di Federazione delle lavoratrici e dei lavoratori è convocata al livello corrispondente dalla Direzione regionale o di Federazione.

La Conferenza regionale o di Federazione elegge un Consiglio delle lavoratrici e dei lavoratori, come strumento permanente di iniziativa del Partito nel mondo del lavoro. Il Consiglio può fare richiesta che uno o più punti siano messi all’ordine del giorno della Direzione regionale o di Federazione. Il Consiglio elegge al suo interno un Coordinatore che è membro di diritto della Direzione corrispondente.

La Direzione regionale o di Federazione convoca almeno una volta all’anno la Conferenza sulle tematiche del lavoro, della produzione e dell’economia, come pure su singole questioni che siano attinenti al mondo del lavoro.

Art.11 Assemblea dei Segretari di Sezione

E’ costituita, presso la Federazione, l’Assemblea dei Segretari di Sezione. L’Assemblea, strumento permanente di iniziativa del Partito, è convocata dalla Direzione di Federazione almeno una volta ogni sei mesi per essere consultata su materie specifiche, nonché su singole questioni di particolare rilievo per l’azione del Partito nel territorio.

Un terzo dei Segretari di Sezione può fare richiesta alla Direzione, che provvede entro 15 giorni, di convocazione dell’assemblea e fissarne l’ordine del giorno.

Art. 12 Intese con altre organizzazioni

Le organizzazioni di partito della Campania, ad ogni livello territoriale, possono sottoscrivere intese e patti politici con organizzazioni sociali, professionali e culturali i cui programmi, valori e ideali non configgano con quella a cui si ispirano le iscritte e gli iscritti ai Democratici di Sinistra.

Per ciascuna organizzazione di partito interessata, la sottoscrizione di intese e di patti è decisa dagli organismi dirigenti eletti dai Congressi dei rispettivi livelli territoriali.

Gli scopi delle intese e dei patti, i diritti e gli obblighi reciproci delle organizzazioni di partito e delle organizzazioni esterne di cui al primo comma del presente articolo, vengono fissati con atto formale.

Art.13 Il referendum interno

Su argomenti e scelte politiche di essenziale importanza per l’azione politica del partito su scala regionale e locale, la Direzione regionale può indire, se richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti o da singole Federazioni, un referendum aperto a tutti gli iscritti della Campania, oppure agli iscritti di una o più federazioni, anche utilizzando le tecnologie telematiche.

Le regole relative al referendum e le procedure per la sua indizione ed il suo svolgimento, nonché le modalità di attuazione del diritto di cui all’art. 4, comma 6 dello Statuto, relativo al referendum, sono stabilite dalla Direzione Regionale con apposito regolamento.

Con le stesse procedure possono essere indetti referendum di Federazione, Comunali o di Sezione.

Art. 14 Coalizione politica

Il significato e le finalità della coalizione politica ed i relativi compiti fondamentali dell’Unione regionale sono individuati ai sensi dell’art. 29 dello Statuto nazionale.

Gli organi dirigenti del partito possono deliberare che le decisioni relative a programmi e candidature alle elezioni sono assunte nelle sedi unitarie costituite nell’ambito della coalizione. Le decisioni della coalizione ratificate dagli organi dirigenti del partito impegnano l’organizzazione e gli iscritti.

Nel caso di alleanze elettorali differenti dalla coalizione nazionale, le scelte proposte dagli organismi locali, anche nei comuni inferiori a quindicimila abitanti, vanno approvate dalla Direzione Provinciale.

Art.15 Candidature, avvicendamento degli eletti ed incompatibilità

La Direzione regionale sulla base dell’art. 25 e dello Statuto nazionale, designa i candidati, nei collegi della regione, nelle elezioni politiche nazionali ed europee, da approvarsi dalla Direzione nazionale.

La Direzione regionale, sentite le Federazioni, determina le procedure e il regolamento per le candidature e approva la lista definitiva dei candidati nelle elezioni regionali. Ratifica le decisioni assunte in sede di coalizione e ricorre alle consultazioni nelle forme di cui all’art. 25 dello Statuto nazionale.

La Direzione regionale ratifica le candidature ai Consigli provinciali, ai Consigli comunali dei comuni capoluogo di Provincia e di quelli superiori a quindicimila abitanti approvate dalla Direzione di Federazione anche in sede di coalizione e predisposte sulla base dell’art. 25 dello Statuto Nazionale e dei regolamenti provinciali.

L’Unione regionale della Campania assume come valore democratico di partecipazione alla vita politica, il periodico avvicendamento degli eletti e l’esclusione del cumulo di cariche elettive ad ogni livello istituzionale e ne fa un principio della propria prassi politica.

Non possono essere conferite, alla medesima persona, più di due mandati tra loro immediatamente consecutivi nella stessa assemblea elettiva regionale e subregionale. Le deroghe proposte dagli organismi dirigenti competenti sono approvate, caso per caso, a maggioranza qualificata degli aventi diritto.

La carica di segretario regionale o provinciale è incompatibile con la carica di Presidente della Regione, di Sindaco, di Presidente di Provincia, di Assessore a pari livello. La partecipazione agli esecutivi del Partito è incompatibile con cariche esecutive istituzionali al pari livello.

Art. 16 Congresso Regionale, di Federazione, delle Sezioni,delle Unioni Comunali, Circoscrizionali, Intercomunali

Il Congresso regionale o di Federazione si svolge ogni tre anni. E’ convocato, in concomitanza del Congresso Nazionale, dalla Direzione corrispondente al relativo livello territoriale.

Le modalità di svolgimento del Congresso e le norme per l’elezione dei delegati sono fissate da un apposito regolamento approvato dalla Direzione corrispondente con una maggioranza almeno dei due terzi.

L’Assemblea congressuale regionale o di Federazione si compone di una quota elettiva e di una quota di diritto, quest’ultima è composta in ragione di funzioni svolte. La quota di diritto non può superare il 10% del numero complessivo dei delegati ed i suoi componenti sono indicati dalla Direzione corrispondente nel regolamento di cui al comma precedente.

Il Congresso discute e valuta le questioni all’ordine del giorno, definisce gli orientamenti programmatici e di azione politica del Partito. Il Congresso regionale approva, altresì, lo Statuto regionale con la maggioranza degli aventi diritto al voto.

Il Congresso regionale o di Federazione elegge il Segretario politico corrispondente, la parte elettiva della Direzione corrispondente ed il corrispondente Consiglio dei Garanti.

Nelle Sezioni il Congresso è costituito dall’Assemblea degli iscritti convocata con apposito ordine del giorno. Esso si svolge ordinariamente ogni tre anni e comunque in concomitanza di un congresso di livello superiore; elegge il Comitato Direttivo ed il Consiglio dei Garanti. Il Comitato direttivo elegge il Segretario e il Tesoriere e può eleggere una segreteria tra gli iscritti alla Sezione. Il Collegio dei Garanti elegge un presidente che è membro del Comitato direttivo, così come il segretario della Sinistra Giovanile e Capogruppo Consiliare. Se deve essere formata l’Assemblea congressuale della Federazione, il Congresso della Sezione, in conformità ad un regolamento apposito approvato dalla Direzione della Federazione, elegge i propri delegati all’Assemblea.

Nei comuni dove esistono più sezioni vengono costituite le Unioni Comunali. Su decisione delle Direzioni provinciali si possono costituire Unioni Circoscrizionali o Intercomunali. E’ compito dei regolamenti approvati dalle Direzioni provinciali stabilire le modalità di convocazione dei Congressi.

Art. 17 Congresso tematico

L’Unione regionale e tutte le organizzazioni subregionali possono convocare congressi tematici. La convocazione può essere autonomamente deliberata nel territorio di competenza dalla Direzione, che dispone con apposito regolamento la elezione di delegati dai diversi livelli, o essere posta nell’ordine del giorno della Direzione su richiesta avanzata dalla Conferenza regionale delle donne, dalla Conferenza regionale delle lavoratrici e dei lavoratori, dalle Autonomie Tematiche Regionali. Il Congresso tematico è altresì convocato ai vari livelli territoriali dalla maggioranza degli aventi diritto al voto nell’Assemblea congressuale e possono fare richiesta che sia uno dei punti all’ordine del giorno della Direzione territorialmente corrispondente Conferenze, Consulte, Associazioni e Autonomie Tematiche in quanto esistenti a quel livello.

Il Congresso tematico si conclude con una risoluzione sul Tema, vincolante, limitatamente ad esso, per l’elaborazione programmatica e l’azione politica dell’organizzazione al livello territoriale di sua competenza.

Art. 18 Assemblea congressuale regionale o di Federazione

L’Assemblea congressuale regionale o di Federazione, costituita da tutti i delegati con diritto di voto, resta in vita tra un Congresso e l’altro, è dotata di tutti i poteri del Congresso ed è la massima struttura rappresentativa del Partito al relativo livello territoriale. Si riunisce in via ordinaria una volta ogni anno per discutere e aggiornare il programma e la linea di azione. I parlamentari nazionali ed europei eletti in Campania (o in circoscrizione comprendente la Campania) ed i consiglieri regionali non membri ad altro titolo dell’Assemblea Regionale, entrano a farne parte dalla convocazione successiva all’approvazione dello Statuto regionale. La Direzione Regionale o di Federazione provvede alla convocazione annuale della corrispondente Assemblea congressuale e ne definisce l’ordine del giorno.

Un terzo dei componenti della Direzione Regionale o di Federazione può convocare la corrispondente Assemblea Congressuale, fissandone l’ordine del giorno, in presenza di fatti nuovi, per verificare ed aggiornare le linee di azione politica del Partito a livello territoriale corrispondente. La convocazione dell’Assemblea Congressuale è anche nel potere di un quinto dei suoi componenti.

La maggioranza assoluta dell’Assemblea Congressuale Regionale o di Federazione può convocare un Congresso straordinario della relativa Unione regionale o della relativa Federazione sulla prospettiva politica del Partito e per la elezione di nuovi organi dirigenti, fissando il relativo ordine del giorno.

La maggioranza assoluta del Comitato direttivo o un terzo degli iscritti può, sulla base di un motivato documento politico, chiedere la convocazione del congresso straordinario di sezione. Il Congresso va svolto entro due mesi dalla richiesta.Tale richiesta non può essere effettuata prima dei sei mesi dallo svolgimento dell’ultimo congresso. E’ facoltà di un terzo dei membri del Comitato direttivo chiedere la convocazione dell’organismo e di un quinto degli iscritti di chiedere la convocazione dell’Assemblea. Il Comitato direttivo di sezione ed il segretario hanno l’obbligo di convocare, almeno ogni 4 mesi, l’assemblea degli iscritti.

Un terzo dell’Assemblea Congressuale Regionale o di Federazione può fare richiesta che si indica un referendum deliberativo su uno o più quesiti al corrispondente livello territoriale tra le iscritte e gli iscritti, su argomenti e scelte politiche di essenziale importanza per l’azione politica del Partito.

L’Assemblea Congressuale Regionale o di Federazione elegge, tra i suoi membri, una Presidenza dell’Assemblea e della Direzione con funzioni di garanzia in ordine alla legittimità della convocazione e delle procedure di votazione.

Art. 19 Organi dell’Unione regionale

Sono organi dell’Unione regionale:

Il Segretario Politico Regionale

La Direzione Regionale

a-1) Il Segretario politico regionale o di Federazione rappresenta politicamente il Partito nella regione Campania, o nella relativa Provincia, è eletto dall’Assemblea congressuale a scrutinio segreto con la maggioranza dei voti validamente espressi.

a-2) Il Segretario Politico Regionale convoca e presiede la Segreteria

a-3) Il Segretario politico regionale o di Federazione può chiedere la convocazione della Direzione corrispondente, l’Ufficio di presidenza provvede nelle 24 ore successive.

a-4) Le candidature a Segretario politico regionale o di Federazione sono avanzate nel Congresso da un numero di delegati pari almeno al 10 % del totale, fino a 12 ore prima dell’orario fissato per le votazioni.

a-5) Il Segretario Politico può essere revocato a maggioranza dei componenti l’Assemblea Congressuale convocata su richiesta di un terzo dei suoi membri. In questo caso la Presidenza ha il compito di convocare un nuovo congresso entro due mesi.

a-6) In caso di impedimento o di dimissioni del Segretario Politico, la Direzione Regionale convoca l’Assemblea Congressuale che procede all’elezione del nuovo Segretario.

a-7) La Segreteria Regionale coadiuva il Segretario Politico. E’ scelta e proposta dal Segretario ed è eletta dalla Direzione Regionale.

a-8) Il Segretario può proporre, motivandole, la sostituzione o l’integrazione di uno o più membri della Segreteria alla Direzione Regionale.

b-1) La Direzione Regionale o di Federazione guida l’azione politica del Partito sulla base degli indirizzi fissati dal Congresso e dalle decisioni assunte dall’Assemblea Congressuale. E’ presieduta dalla Presidenza eletta dal Congresso.

b-2) La Direzione Regionale o di Federazione :

determina autonomamente le forme di organizzazione e di pubblicità dei propri lavori;

conclude, di regola, le proprie riunioni con l’approvazione di documenti che fissano linee di azione e scelte impegnative per il Partito;

convoca il Congresso Regionale o di Federazione;

convoca l’Assemblea Congressuale;

esercita i poteri di intervento e di scioglimento previsto dall’art.8 comma 1 dello Statuto Nazionale;

può indire referendum interni;

può convocare Congressi o Assemblee Tematiche;

elegge la Segreteria Politica;

elegge il Direttivo Regionale o di Federazione;

delibera la costituzione delle Autonomie Tematiche Regionali o di Federazione;

elegge il Tesoriere e il Comitato di Tesoreria e approva il Regolamento Finanziario Regionale o di Federazione;

b-3) Nell’ordine del giorno della Direzione Regionale sono inseriti uno o più punti se ne fa richiesta la Direzione di una o più Federazioni, analogamente per la Direzione di Federazione se ne fa richiesta il 10 % delle Sezioni senza riguardo al numero degli iscritti. Su richiesta della Direzione di almeno due Federazioni, la Direzione Regionale prosegue al riesame di una questione politica già definita e può assumere una diversa decisione al riguardo. Analogamente procede la Direzione di Federazione quando la richiesta sia avanzata da almeno il 25 % delle Sezioni afferenti senza riguardo al numero degli iscritti.

b-4) La quota della Direzione Regionale composta per funzioni comprende: il Segretario politico regionale, ogni Segretario politico di Federazione, il Presidente del Consiglio dei Garanti, i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia iscritti ai DS, i Presidenti della Provincia iscritti ai DS, il Presidente della Regione in quanto iscritto ai DS, il Tesoriere, i Parlamentari Nazionali ed Europei, i Consiglieri Regionali, la Coordinatrice delle Donne, il Responsabile del Consiglio delle Lavoratrici e dei Lavoratori, la Presidenza dell’Assemblea Congressuale e il Segretario Regionale della Sinistra Giovanile. La Presidenza del Consiglio Regionale dei Garanti è invitata senza diritto di voto.

Art. 20 Organizzazione dell’Unione regionale

L’organizzazione dell’Unione Regionale della Campania è articolata in strutture territoriali e tematiche dotate di autonomia politica, giuridica e patrimoniale. L’Unione valorizza l’autonomia delle organizzazioni subregionali, ne orienta, promuove e coordina l’attività, garantendo una sintesi politica organicamente regionale.

Sono organizzazioni territoriali dell’Unione Regionale della Campania:

La Federazione

Le Sezioni

Nell’Unione regionale della Campania sono costituite, su base territoriale provinciale, le seguenti cinque Federazioni: Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno.

La Federazione rappresenta il Partito nel relativo territorio ed in questo dirige, promuove ed organizza l’iniziativa politica, indirizzando e coordinando le Sezioni, le quali concorrono a determinare l’azione politica nella Provincia.

La Sezione ( Sezione territoriale, Sezione di luogo di lavoro e di studio ) costituisce la forma primaria del partito. Per ciò che attiene alle Sezioni la Direzione della Federazione detta regolamento per quanto non già disposto dallo Statuto nazionale e da quello regionale.

Art. 21 Organi della Federazione

Sono Organi della Federazione:

Il Segretario politico di Federazione.

La Direzione di Federazione.

b-1) La quota della Direzione di Federazione composta per funzioni è formata in base a regolamento approvato dall’ Assemblea congressuale della Federazione.

b-2) La Direzione di Federazione, sentite le Sezioni interessate, decide a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto l’accorpamento di Sezioni esistenti, la costituzione di nuove Sezioni con il connesso scorporo di competenza da altre, la costituzione di Unioni circoscrizionali, intercomunali determinandone struttura, funzionamento degli organi e competenze mediante apposito regolamento.

Unioni Comunali. Le Unioni Comunali hanno il compito di coordinare e

dirigere l’attività del partito sul territorio cittadino. Dove esiste una sola Sezione essa assolve ai compiti di Unione Comunale.

Art. 22 Garanzie e Consiglio dei Garanti

Le funzioni di garanzia esercitate dal Consiglio dei garanti ai diversi livelli sono definite e disciplinate come all’art. 29 dello Statuto nazionale.

Il Consiglio dei garanti regionale o di Federazione è composto da massimo 31 membri eletti tra le iscritte e gli iscritti di sicuro prestigio che non hanno rapporti di dipendenza economica con l’organizzazione del partito, che non rivestono cariche pubbliche elettive di pari livello o incarichi remunerati a tempo pieno su indicazione politica, nonché incarichi di direzione o di garanzia a qualsiasi livello. Le regole per l’elezione del Consiglio dei Garanti Regionale o di Federazione sono le stesse che disciplinano l’elezione della quota elettiva della Direzione. Appena eletto il Consiglio dei Garanti procede all’elezione del proprio Presidente con la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi e su sua proposta all’elezione di una Presidenza.

Chiunque nel Partito abbia subito lesione nei diritti che lo Statuto nazionale o regionale o i regolamenti riconoscono può rivolgersi agli organi di garanzia e trovare tutela .

Il Consiglio regionale dei Garanti :

Decide come gli altri organi di garanzia ai relativi livelli nei procedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti in conformità allo Statuto nazionale e regionale ed ai regolamenti predisposti in materia dal Consiglio nazionale dei garanti.

Esprime, come gli altri organi di garanzia ai relativi livelli, pareri di legittimità relativi agli ordinamenti del partito su richiesta degli organi dirigenti di pari livello. Il parere è obbligatorio e preventivo se è richiesto da un quinto dei componenti della Direzione in ordine ad una decisione da adottarsi da essa. E’, altresì, preventivo ed obbligatorio il parere del Consiglio regionale dei garanti per le norme di revisione dello Statuto regionale approvate tra un congresso e l’altro.

Esprime parere obbligatorio, preventivo e vincolante allorché, in caso di necessità estrema, la Direzione regionale decida lo scioglimento di un organo o di una organizzazione subfederale.

Accerta e dichiara le incompatibilità tra le funzioni politiche.

Esamina i ricorsi degli iscritti in caso di incompatibilità con l’adesione al partito.

Per i regolamenti congressuali, per i regolamenti relativi alla scelta delle candidature, alle elezioni primarie, alle campagne elettorali, nonché per i regolamenti finanziari, il parere preventivo e obbligatorio di legittimità statutaria è espresso dal Consiglio del livello territoriale relativo ai regolamenti stessi.

Il Consiglio dei garanti, quale che sia il livello, può, tra un Congresso e l’altro, sostituire uno o più membri nei posti che siano rimasti vacanti, mediante cooptazione.

Art.23 Cooptazione

Per ragioni motivate, la Direzione Regionale o di Federazione, il Comitato Direttivo della Sezione, possono cooptare nuovi componenti, con maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi, nel rispetto dei rapporti tra le diverse mozioni.

Art. 24 Scioglimento di un organo o di un’ organizzazione di partito

Nei casi di grave violazione dello statuto con motivazione scritta, previo parere favorevole del Consiglio regionale dei Garanti e d’intesa con la Direzione e il Consiglio dei Garanti della Federazione competenti per territorio, la Direzione regionale, a maggioranza degli aventi diritto al voto, può sciogliere un organo dirigente e/o il corrispondente organo di garanzia di un’organizzazione subfederale. In tal caso la Direzione regionale d’intesa con la Federazione nomina un Comitato provvisorio ed un coordinatore incaricati di dirigere l’organizzazione e di convocare il Congresso entro 3 mesi dallo scioglimento.

Sempre in caso di estrema necessità, con la procedura di cui al comma precedente, la Direzione regionale a maggioranza degli aventi diritto al voto può sciogliere una organizzazione subfederale, essa allora procede o alla nomina del comitato di cui al comma precedente con compiti di direzione e di ricostituzione dell’organizzazione medesima mediante nuovo tesseramento e di convocazione del Congresso non oltre un anno dallo scioglimento, o all’accorpamento ad altra organizzazione la quale provvede al tesseramento.

Art. 25 Modalità di votazione e Voto segreto

Le deliberazioni del Partito vengono assunte a maggioranza dei voti validamente espressi, salvo i casi in cui il presente Statuto o i Regolamenti approvati dalla Direzione richiedano maggioranze diverse.

Il voto è palese. Si procede con il voto segreto a richiesta di un quinto degli aventi diritto.

Art. 26 Finanziamento

L’Unione regionale dei DS adotta per ogni sua organizzazione il principio dell’autofinanziamento, sulla base di quanto previsto dal Regolamento finanziario nazionale ed approva un proprio Regolamento finanziario nel quale è garantita una equilibrata distribuzione delle risorse. Gli eletti e gli amministratori hanno l’obbligo di contribuire finanziariamente, versando una quota pari al 20% dei propri compensi. Il mancato rispetto della norma è motivo di grave violazione statutaria e comporta la sospensione dei diritti da iscritto. E’ compito del Tesoriere e del Comitato di Tesoreria predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da approvarsi negli organismi dirigenti.

Art. 27 Divieto di fumare

Nelle riunioni di partito è vietato fumare.

Art. 28 Il Tesoriere

Il Tesoriere del Partito è eletto, unitamente al Comitato di tesoreria di cui fa parte, dalla Direzione Regionale, su proposta del Presidente della stessa, con la maggioranza dei voti validamente espressi.

Il Tesoriere è il responsabile delle attività economiche, patrimoniali e amministrative del Partito. Egli ha la rappresentanza legale e giuridica attiva e passiva del Partito. Il regolamento finanziario ne disciplina i poteri.

Art. 29 Il Comitato di Tesoreria

Il Comitato di Tesoreria è eletto, unitamente al Tesoriere, dalla Direzione Regionale.

Il Comitato di Tesoreria elegge tra i suoi membri un Presidente che ne cura la convocazione. Il Comitato di Tesoreria svolge funzioni di indirizzo delle attività economiche e patrimoniali del partito nell’ambito dei poteri ad esso attribuiti dal regolamento finanziario regionale.

Art.30 L’attività economica

La struttura organizzativa regionale, l’Unione regionale, la Sinistra Giovanile, le Autonomie Tematiche, Le Associazioni di tendenza politica e culturale e tutte le articolazioni territoriali e federative previste dal presente Statuto regionale hanno una propria autonomia patrimoniale. Ciascuna risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici, economici e patrimoniali da essa posta in essere e non ha responsabilità per gli atti compiuti dalle altre articolazioni.

Il regolamento finanziario regionale è approvato dalla Direzione Regionale. Le norme in esso contenute, preventivamente sottoposte al parere del Consiglio dei Garanti, costituiscono parte integrante del presente Statuto.

In conformità alle normative vigenti per le attività degli Enti non commerciali viene espressamente stabilito che:

La struttura organizzativa regionale ed ogni altra articolazione territoriale tematica previste dallo Statuto regionale non possono distribuire agli iscritti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, risorse o capitale, per tutta la durata dell’Associazione, salvo diverse disposizioni di legge;

In caso di scioglimento della struttura organizzativa regionale il suo patrimonio, salvo diversa destinazione imposta per legge, sarà devoluto, in conformità con quanto previsto dall’art.5 del Decreto legislativo del 4.12.1997, n.460. In caso di scioglimento di un’articolazione territoriale o tematica prevista dallo Statuto regionale il patrimonio sarà devoluto ad altra articolazione territoriale o tematica del Partito o in caso di scioglimento dello stesso ad altra Associazione o Ente, con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’Organismo di Controllo di cui all’art.3, comma 190 della Legge23.12.1996, n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

La struttura organizzativa regionale e le altre articolazioni territoriali e tematiche previste dallo Statuto regionale redigono e approvano annualmente un rendiconto economico e finanziario nei tempi e con le modalità previste dalle disposizioni di legge e/o dal regolamento finanziario.

4. La quota associativa è intrasmissibile e non dà luogo ad alcuna rivalutazione.

Art. 31 Approvazione e modifica dello Statuto regionale

Lo Statuto regionale è approvato dal Congresso regionale a maggioranza degli aventi diritto al voto. Previo parere obbligatorio del Consiglio regionale dei garanti, l’Assemblea congressuale, tra un Congresso e l’altro, può approvare modifiche allo Statuto con la stessa maggioranza.

Salerno, 4 Novembre 2000

 

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