Disposizioni per l’accesso ai mezzi di informazione e la pubblicità elettorale durante la campagna elettorale e referendaria e

e nuove norme sulla disciplina delle campagne elettorali. Modifiche e integrazioni alla legge 10 dicembre 1993 n. 515.

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

La presente legge disciplina l’accesso ai mezzi di informazione e ai servizi in rete durante le campagne elettorali per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, dei consigli delle Regioni a statuto ordinario, delle Regioni a statuto speciale, delle province autonome di Trento e Bolzano, dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia nonché per ogni referendum.

Articolo 2

(Ambito territoriale)

Nelle campagne elettorali per il rinnovo della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica, dei rappresentati italiani al Parlamento Europeo, dei referendum previsti dall’articolo 75 e dall’articolo 138 della Costituzione e nei turni elettorali per il rinnovo di consigli regionali, consigli provinciali e consigli comunali in cui siano convocati alle urne più di un terzo degli elettori l’ambito territoriale di applicazione è l’intero territorio nazionale.

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni individua, per le campagne per le elezioni suppletive alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica e per le elezioni dei consigli delle regioni, delle province autonome, dei consigli comunali e provinciali, del Sindaco e del Presidente della provincia e per i referendum ai sensi degli articoli 132 e 133 della Costituzione, i soggetti e l'ambito territoriale concretamente rilevanti in ciascuna campagna elettorale ai fini dell’applicazione della presente legge

Al di fuori dell’ambito territoriale rilevante non si applicano i limiti e le disposizioni previste dalla presente legge.

Articolo 3

(Obblighi della concessionaria radiotelevisiva pubblica)

Non oltre il quinto giorno successivo all’indizione dei comizi elettorali per le elezioni di cui al comma 1 dell’articolo 1, la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi detta alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo le disposizioni per disciplinare le rubriche elettorali ed i servizi e i programmi di informazione elettorale, in modo che sia assicurata la parità di trattamento tra i soggetti concorrenti.

Tali disposizioni devono rispondere ai seguenti criteri:

  1. nei trenta giorni precedenti la data delle votazioni, gli spazi diffusi dalla concessionaria radiotelevisiva pubblica per qualunque consultazione elettorale, sia in ambito nazionale che in ambito regionale, non possono essere inferiori, per ogni giorno di trasmissione, ad un ottavo del tempo di programmazione e devono essere collocati per almeno la metà nelle fasce orarie di programmazione di massimo ascolto in tutte le reti televisive e radiofoniche.
  2. gli spazi diffusi in ambito nazionale nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, vanno attribuiti per il 75%, in condizioni di parità di trattamento, alle liste o alle coalizioni di liste che abbiano presentato candidati nei collegi uninominali per la Camera dei Deputati e liste regionali di candidati per il Senato della Repubblica e che siano presenti in almeno due terzi delle circoscrizioni elettorali per la elezione della Camera dei Deputati e delle Regioni per l’elezione del Senato della Repubblica. Per il restante 25% gli spazi vanno attribuiti, in condizioni di parità di trattamento, tra le liste elettorali concorrenti per i seggi assegnati con metodo proporzionale alla Camera dei Deputati e che siano presenti in almeno due terzi delle circoscrizioni elettorali.
  3. gli spazi diffusi in ambito regionale nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, vanno attribuiti per il 75%, in condizioni di parità di trattamento, alle liste o alle coalizioni di liste che abbiano presentato candidati nei collegi uninominali per la Camera dei Deputati e liste regionali di candidati per il Senato della Repubblica in tutte le circoscrizioni elettorali per la Camera dei Deputati comprese nella regione nel cui ambito avviene la diffusione. Per il restante 25% gli spazi vanno attribuiti, in condizioni di parità di trattamento, tra le liste elettorali concorrenti per i seggi assegnati con metodo proporzionale alla Camera dei Deputati e che siano presenti in tutte le circoscrizioni comprese nella regione nel cui ambito avviene la diffusione.
  4. gli spazi diffusi in ambito nazionale per l’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo vanno attribuiti, in condizioni di parità di trattamento, tra le liste che abbiano presentato candidati in tutte le circoscrizioni elettorali.
  5. gli spazi diffusi in ambito regionale per l’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo vanno attribuiti, in condizioni di parità di trattamento, tra le liste che abbiano presentato candidati nelle circoscrizioni elettorali in cui la regione nel cui ambito avviene la diffusione è compresa.
  6. qualora ricorra la condizione di cui al comma 1 dell’articolo 2, gli spazi diffusi in ambito nazionale per l’elezione dei consigli delle Regioni a statuto ordinario, delle Regioni a statuto speciale, dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia, vanno attribuiti per il 60%, in condizioni di parità di trattamento, alle liste e alle coalizioni di liste che abbiano presentato liste di candidati e candidati comuni nelle diverse elezioni e che si rivolgano ad almeno due terzi degli elettori convocati alle urne nel medesimo turno elettorale. Per il restante 40% gli spazi vanno attribuiti, in condizioni di parità di trattamento, alle liste di candidati ai diversi consigli e che si rivolgano ad almeno due terzi degli elettori convocati alle urne nel medesimo turno elettorale.
  7. gli spazi diffusi in ambito regionale per l’elezione dei consigli delle Regioni a statuto ordinario, delle Regioni a statuto speciale, dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia, vanno attribuiti per il 60%, in condizioni di parità di trattamento, alle liste e alle coalizioni di liste che abbiano presentato liste di candidati e candidati comuni nelle diverse elezioni nella regione nel cui ambito avviene la diffusione. Per il restante 40% gli spazi vanno attribuiti, in condizioni di parità di trattamento, alle liste di candidati ai diversi consigli nella regione nel cui ambito avviene la diffusione.
  8. gli spazi diffusi, in ambito nazionale e regionale, per i referendum di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione, vanno attribuiti, in condizioni di parità di trattamento, tra i sostenitori delle due indicazioni di voto, favorevole e contraria alla proposta abrogativa, compresi il Comitato promotore del referendum abrogativo e gli eventuali Comitati per il No. Lo stesso criterio si applica per gli spazi diffusi in ambito locale per i referendum di cui agli articoli 132 e 133 della Costituzione.

Articolo 4

(pubblicità elettorale)

Non oltre il quinto giorno successivo all’indizione dei comizi elettorali, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni emana un regolamento che stabilisce gli obblighi cui sono tenuti gli editori di quotidiani e periodici e i titolari di concessioni e di autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale o locale, ivi compresa la concessionaria pubblica, i quali intendano diffondere o trasmettere a qualsiasi titolo pubblicità elettorale nei trenta giorni precedenti la data delle votazioni.

Il regolamento disciplina le modalità della comunicazione dell’offerta di spazi di pubblicità elettorale ai candidati, alle liste e alle coalizioni di liste; le condizioni temporali di prenotazione; le tariffe per l’acquisto, che non potranno essere superiori al costo di produzione; i meccanismi necessari a evitare fenomeni di accaparramento degli spazi pubblicitari; la collocazione nel palinsesto o nel fascicolo a stampa; ogni altra circostanza ed elemento rilevante per la fruizione degli spazi a pari di condizioni d’accesso tra i candidati, le liste e le coalizioni di liste concorrenti, secondo il criterio del riconoscimento a tutti i concorrenti delle condizioni di maggior favore accordate ad uno di essi. Il regolamento deve inoltre prevedere la possibilità di offerta ai soggetti che ne facessero richiesta di spazi non prenotati entro il limite temporale fissato.

Il regolamento disciplina l’obbligo, per i titolari di concessioni e di autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale o locale che intendano trasmettere a qualsiasi titolo pubblicità elettorale nei trenta giorni precedenti la data delle votazioni, di diffusione di programmi di informazione elettorale secondo gli stessi criteri stabiliti per la concessionaria radiotelevisiva pubblica dall’articolo 3 della presente legge.

Il regolamento disciplina il divieto di pubblicità falsa e denigratoria; i criteri per la pubblicità comparativa; le indicazioni obbligatorie per i messaggi di pubblicità elettorale e l’obbligo che il messaggio contenga, anche in forma succinta, l’esposizione di un impegno elettorale da parte dei candidati, delle liste e delle coalizioni di liste concorrenti. Prevede tal fine, per i messaggi pubblicitari a diffusione nazionale, che il messaggio pubblicitario sia sottoposto al controllo preventivo dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni tre giorni prima della sua messa in onda e che la stessa Autorità formuli eventuali rilievi entro un giorno; per i messaggi a diffusione locale il regolamento prevede il controllo del messaggio su istanza formulata da qualsiasi concorrente interessato nella competizione elettorale.

Il regolamento non può stabilire limiti e divieti diversi da quelli previsti dalla presente legge, in particolare per quanto attiene al contenuto dei messaggi pubblicitari, alla loro collocazione nel palinsesto o nel fascicolo a stampa e alla quantità di spazi che possono essere acquistati da ogni soggetto.

Le disposizioni dell’articolo 4 e del presente articolo non si applicano agli organi ufficiali di stampa e radiofonici dei partiti e dei movimenti politici, alle stampe elettorali e ai siti informatici di candidati, liste, coalizioni di liste presenti nella competizione elettorale.

Articolo 5

(limiti comuni a tutte le emittenti radiotelevisive)

Nei trenta giorni precedenti la data delle votazioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto nelle trasmissioni informative riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica registrata nei modi previsti dal comma 1 dell’articolo 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo e del Parlamento, delle giunte e dei consigli regionali e degli enti locali deve essere limitata esclusivamente all’esigenza di assicurare la completezza e l’imparzialità dell’informazione. Tale presenza è vietata in tutte le altre trasmissioni. Non rientrano nel divieto stabilito gli organi radiofonici ufficiali dei movimenti politici.

Articolo 6

(divieto di propaganda istituzionale)

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale. Non rientrano nel divieto stabilito dal presente articolo le attività di comunicazione istituzionale indispensabili per l’efficace assolvimento delle funzioni proprie delle amministrazioni pubbliche.

Articolo 7

(sondaggi elettorali)

La diffusione e la pubblicazione, anche parziali, di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori devono sempre essere accompagnate delle seguenti indicazioni, delle quali è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

  1. soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso;
  2. committente e acquirenti;
  3. criteri seguiti per la formazione del campione;
  4. numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
  5. domande rivolte;
  6. percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
  7. data in cui è stato realizzato il sondaggio;
  8. metodo di raccolta delle informazioni ed elaborazione dei dati.

Articolo 8

(agevolazioni fiscali)

Per tutti i beni e servizi attinenti alla campagna elettorale, così come indicati nell’articolo 11 della legge 10 dicembre 1993 n. 515, commissionati da candidati, partiti, movimenti politici, liste elettorali, coalizioni di liste si applica l’aliquota IVA del 4%.

Nel numero 18) della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono aggiunte, in fine, le parole: "beni e servizi attinenti le campagne elettorali".

Articolo 9

(sanzioni)

In caso di violazione delle norme di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 nonché delle disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi del comma 1 dell’articolo 3 e del regolamento emanato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’articolo 4, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cento milioni a lire un miliardo. Qualora la violazione delle norme di cui al presente comma si sia verificata nel periodo compreso tra il ventesimo e l’undicesimo giorno antecedente la data di svolgimento delle elezioni, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata del doppio nel minimo e nel massimo. Qualora la violazione delle norme o delle disposizioni di cui al presente comma si sia verificata negli ultimi dieci giorni antecedenti la data di svolgimento delle elezioni, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata del triplo nel minimo e nel massimo.

Le stesse sanzioni si applicano nei confronti dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni, qualora ne sia accertata la responsabilità.

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, inoltre, diffida immediatamente la concessionaria radiotelevisiva pubblica ovvero i soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 4 a ripristinare entro tre giorni le condizioni al cui rispetto sono tenuti per legge e per disposizione della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, indicandone le modalità. L’autorità diffida inoltre a ripristinare entro tre giorni l’equilibrio nelle competizioni elettorali, ordinando alla concessionaria radiotelevisiva pubblica ovvero ai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 4 la messa a disposizione di spazi compensativi a favore dei soggetti elettorali danneggiati.

In caso di inottemperanza alla diffida, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone la sospensione dell’efficacia della concessione o dell’autorizzazione per un periodo da dieci a trenta giorni e nei casi più gravi propone la revoca della concessione o dell’autorizzazione. La stessa sanzione è applicata nei casi di recidiva.

In caso di violazione delle norme di cui all’articolo 7, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni.

Le sanzioni e le diffide dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni possono essere impugnate, con procedimento d’urgenza, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale; è competente il Tribunale Amministrativo Regionale che ha giurisdizione sul territorio in cui si trova la sede legale della concessionaria radiotelevisiva pubblica ovvero dei soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 4.

Articolo 10

(abrogazioni e coordinamento formale)

Sono abrogati l’articolo 1, 2, 5, 6, 15 limitatamente ai comma 1 e 4, 18 della legge 10 dicembre 1993 n. 515.

Il Governo è autorizzato al coordinamento formale della presente legge con le norme residue della legge 10 dicembre 1993 n. 515.

 

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