ritorna all'indice
delle FAQ


ritorna a
icmm home
Il diritto d'autore
Cosa è il diritto d'autore? 

per rispondere in modo preciso a questa domanda dobbiamo rifarci all'art. 2575 e 2576 cc.

Art 2575
Formano oggetto del diritto d'autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

art 2576
Il titolo originario dell'acquisto del diritto d'autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.

Quindi ogni creazione intellettuale che sia originale e creativa rientra nella tutela prevista per il d.a. ed è quindi di "proprietà" del suo creatore, il quale può divulgarla e farne le copie che vuole.
I diritti di utilizzazione dell'opera durano per tutta la vita dell'autore fino al termine del 70esimo anno solare dopo la sua morte.
La legge più importante in materia di d.a. è quella del 22 aprile 1941 n° 633, che è stata successivamente aggiornata ed integrata seguendo l'evoluzione e i progressi dellla scienza e della tecnica.
Perchè esista il diritto d'autore non è necessario che l'autore della creazione la depositi in albi o elenchi o la registri presso la SIAE; infatti per la tutela sul copyright non è previsto l'obbligo legislativo di registrazione, che in realtà serve solo per rendere più sicura la prova del d.a . ( già esistente prima della registrazione) in capo a un determinato soggetto; infatti colui che ha registrato per esempio un programma presso la SIAE si presume sia l'autore dello stesso salvo prova contraria (cioè in caso di contestazione sarà l'altra parte a dover portare la prova a suo favore per dimostrare la paternità dell'opera.). Inoltre la registrazione fornisce una data certa alla creazione.

Diversamente chi non ha registrato la sua creazione dovrà dimostrare rispetto ai terzi di essere stato il primo ad aver inventato il programma e commercializzato (art 103 leg. 22 aprile 1941 n° 633).

Ma come tutelare il d.a. in internet?

Attualmente si applica anche alla rete la legislazione sul diritto d'autore leg. del 22 aprile 1941 n°633, secondo la quale chi ha realizzato l'opera ha il diritto esclusivo di utilizzazione economica della stessa in ogni forma e modo originale o derivato.
Tuttavia ci sono delle eccezioni al copyright che lo rendono più elastico, una di queste è l'art. 70 della suddetta legge art, che prevede "il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera per scopi di critica di discussione ed anche di insegnamento, sono liberi nei limiti giustificati da tali finalità e purchè non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera". Quindi se nel realizzare delle pagine web all'interno di un'opera originale l'autore inserisce a scopo di discussione, di critica, di informazione culturale, parti di opere, brevi estratti o citazioni ( mai l'opera integrale) menzionando chiaramente il nome dell'autore e la fonte, non incorre in problemi di copyright.
In questi casi infatti l'autore delle opere non verrà danneggiato nei suoi diritti anzi potrebbe acquistare più notorietà.
Inoltre trattandosi di un sito no profit, sarà l'autore a dover dimostrare che dalll'utilizzo della sua opera gli sono derivati dei danni e che sono stati superati i limiti di tolleranza previsti dall'art 70 a sua tutela.

Questa norma è estratta dalla sezione legale di HTML-POINT www.htmlpoint.com\LEGGI\01.HTM che contiene diverse spiegazioni a norme legali riferite ad interner e corsi specifici per l'editoria Internet.