Studio Associato FARA-LIETO

Consulenze del Lavoro


PARASUBORDINATI E L'INAIL


03/03/2000 - In G.U. il provvedimenti di riforma dell'Inail

E' stato pubblicato sulla G.U. n.50 del 1° marzo 2000 il decreto legislativo n.37 del 23 febbraio 2000 che detta nuove disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Entro il 15 aprile 2000 (30 giorni dalla entrata in vigore del provvedimento) quindi, i committenti, in relazione all'estensione dell'obbligo di iscrizione anche per i lavoratori parasubordinati (collaboratori coordinati e continuativi) dovranno presentare le relative denunce di iscrizione.


Per i parasubordinati scatta l’obbligo di polizza.

Adempimenti in vista per i datori di lavoro che si avvalgono di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Con l’entrata in vigore del Dlgs 38/2000 scatta l’obbligo di assicurazione dei lavoratori "parasubordinati".


Il provvedimento, pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" del 1° marzo 2000, entrerà in vigore il 16 marzo prossimo e da questa data i committenti avranno 30 giorni di tempo per iscrivere all’Inail i collaboratori la cui attività sia soggetta al rischio d’infortunio sul lavoro o a malattia professionale. Diversamente dalle posizioni previdenziali, che sono instaurate presso l’Inps a cura del collaboratore, l’iscrizione all’Inail deve essere effettuata dal datore di lavoro, soggetto assicurante, che deve preliminarmente valutare se e di quale natura, sia il rischio assicurabile.

Il collaboratore coordinato e continuativo dovrà, pertanto, essere assicurato per l’attività propria, valutata alla luce dell’articolo 1 del Testo unico 1124/65 che definisce le attività protette, in generale e nel dettaglio. Il collaboratore sarà, comunque, assicurabile se nello svolgimento dell’attività lavorativa utilizza abitualmente un automezzo proprio o del committente.

Il premio, in deroga alle regole generali dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, è posto a carico del collaboratore per un terzo, del committente per i restanti due terzi e dovrà essere determinato applicando la tariffa relativa al rischio assicurato sull’ammontare dei compensi effettivamente corrisposti. L’imponibile non potrà, però, essere inferiore alla retribuzione minima applicata per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente ai superstiti.

Scattano, inoltre, per il committente, tutti gli adempimenti previsti dal Testo unico per il datore di lavoro. Si tratta essenzialmente della tenuta dei libri paga e matricola, così come stabilito dagli articoli da 20 a 26 del Testo unico, dell’obbligo di determinazione e versamento del premio di cui agli articoli 28 e 44 e dei relativi obblighi di denuncia, delle retribuzioni erogate e nominative, adempiuta, quest’ultima, con la compilazione della sezione del modello 770.

L’articolo 20 richiamato, stabilisce l’obbligo di iscrivere in un libro di matricola i prestatori d’opera, prima dell’ammissione al lavoro: a questo obbligo sono soggetti non solo i lavoratori subordinati, ma anche i soci, i coadiuvanti, con l’esclusione di quelli artigiani, per i quali si applicano i premi unitari.

Dovrà essere inoltre istituito il registro degli infortuni. Infine, il committente dovrà comunicare al collaboratore l’importo del premio che gli è stato trattenuto, per consentirne la deduzione in dichiarazione dei redditi.

 


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Aggiornato il: 28 marzo 2000