03/03/2000 - In G.U. il provvedimenti di riforma dell'Inail
E' stato pubblicato sulla G.U. n.50 del 1° marzo 2000 il decreto legislativo n.37 del 23 febbraio 2000 che detta nuove disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Entro il 15 aprile 2000 (30 giorni dalla entrata in vigore del provvedimento) quindi, i committenti, in relazione all'estensione dell'obbligo di iscrizione anche per i lavoratori parasubordinati (collaboratori coordinati e continuativi) dovranno presentare le relative denunce di iscrizione.
Per i parasubordinati
scatta lobbligo di polizza.
Adempimenti in vista per i datori di lavoro che si avvalgono di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Con lentrata in vigore del Dlgs 38/2000 scatta lobbligo di assicurazione dei lavoratori "parasubordinati".
Il provvedimento, pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale"
del 1° marzo 2000, entrerà in vigore il 16 marzo prossimo e da
questa data i committenti avranno 30 giorni di tempo per
iscrivere allInail i collaboratori la cui attività sia
soggetta al rischio dinfortunio sul lavoro o a malattia
professionale. Diversamente dalle posizioni previdenziali, che
sono instaurate presso lInps a cura del collaboratore,
liscrizione allInail deve essere effettuata dal
datore di lavoro, soggetto assicurante, che deve preliminarmente
valutare se e di quale natura, sia il rischio assicurabile.
Il collaboratore coordinato e continuativo dovrà, pertanto, essere assicurato per lattività propria, valutata alla luce dellarticolo 1 del Testo unico 1124/65 che definisce le attività protette, in generale e nel dettaglio. Il collaboratore sarà, comunque, assicurabile se nello svolgimento dellattività lavorativa utilizza abitualmente un automezzo proprio o del committente.
Il premio, in deroga alle regole generali dellassicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, è posto a carico del collaboratore per un terzo, del committente per i restanti due terzi e dovrà essere determinato applicando la tariffa relativa al rischio assicurato sullammontare dei compensi effettivamente corrisposti. Limponibile non potrà, però, essere inferiore alla retribuzione minima applicata per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente ai superstiti.
Scattano, inoltre, per il committente, tutti gli adempimenti previsti dal Testo unico per il datore di lavoro. Si tratta essenzialmente della tenuta dei libri paga e matricola, così come stabilito dagli articoli da 20 a 26 del Testo unico, dellobbligo di determinazione e versamento del premio di cui agli articoli 28 e 44 e dei relativi obblighi di denuncia, delle retribuzioni erogate e nominative, adempiuta, questultima, con la compilazione della sezione del modello 770.
Larticolo 20 richiamato, stabilisce lobbligo di iscrivere in un libro di matricola i prestatori dopera, prima dellammissione al lavoro: a questo obbligo sono soggetti non solo i lavoratori subordinati, ma anche i soci, i coadiuvanti, con lesclusione di quelli artigiani, per i quali si applicano i premi unitari.
Dovrà essere inoltre istituito il registro degli infortuni. Infine, il committente dovrà comunicare al collaboratore limporto del premio che gli è stato trattenuto, per consentirne la deduzione in dichiarazione dei redditi.