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EVISIONE
LEGGE 362/91 DI RIORDINO DEL SETTORE FARMACEUTICO PROPOSTE DI CGIL-CISL-UIL
ROMA 19 Maggio 1998.
Art. 21 :
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L'esercizio della professione è
libero e si esercita in tutti i contesti in cui venga erogato o gestito
il farmaco.
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L'esercizio privato della professione
è consentito ai cittadini italiani maggiori di età, in possesso
dei diritti civili e politici, siano laureati ed abilitati alla professione.
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Soppressione dell'attuale tirocinio
biennale post laurea e post abilitazione, da sostituirsi con un periodo
di 6 mesi pre laurea, obbligatorio presso tutte le farmacie, con verifica
finale da parte dell'Università presso la farmacia che ospita
il tirocinante.
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Le farmacie sono tutte convenzionate
con il SSN e dovranno rispondere periodicamente, a parametri di qualità
e servizio, stabiliti regionalmente.
Art. 22:
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Il farmacista ha la gestione diretta e
personale di un unico esercizio farmaceutico.
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E' consentita la gestione della farmacia
sia pubblica che privata, mediante società tra farmacisti,
cooperative o mini cooperative tra farmacisti.
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Ogni farmacista non può partecipare
che ad una sola società o cooperativa .
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Ogni 2 anni i Comuni predispongono i piani
sanitari organizzativi, sulla base di una farmacia ogni 2500 abitanti.
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E' consentita la sostituzione temporanea
del farmacista titolare con un altro farmacista, nei seguenti casi:
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per maternità e puerperio;
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per i casi di chiamata a funzioni pubbliche
elettive;
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per gravi motivi di famiglia;
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per l'espletamento di attività
di aggiornamento e formazione professionale;
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per ferie annuali o riposo settimanale.
Art. 23:
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L'apertura è sottoposta all'autorizzazione
del Comune di competenza, sulla base delle disposizioni rilevate da un
apposito piano di organizzazione sanitaria.
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Possono ottenere la licenza all'apertura,
solo gli esercizi che abbiano come soggetto gestore un titolare farmacista
e che rispondono ai parametri di programmazione socio sanitaria dei Comuni.
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Ogni 2 anni un'apposita commissione istituita
dal Comune consegnerà all'Assessore alla Sanità della Regione
di competenza i piani di programmazione delle farmacie, che saranno comunicati
alle A.S.L. territorialmente competenti, per curare l'opportuno monitoraggio
dei consumi e dei bisogni.
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Le sedi così individuate dovranno
essere 1 ogni 2500 abitanti.
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Le sedi saranno assegnate secondo graduatorie
regionali.
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Le sedi dovranno essere individuate entro
6 mesi dallo scadere dei 2 anni per il rinnovo della programmazione ed
assegnate nei 6 mesi successivi.
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Le graduatorie regionali per l'assegnazione
delle nuove farmacie o di quelle resesi vacanti, saranno stilate per titoli,
costituiti
(Continua
a pagina 5)
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