EVISIONE  LEGGE 362/91 DI RIORDINO DEL SETTORE FARMACEUTICO PROPOSTE DI CGIL-CISL-UIL  ROMA  19 Maggio 1998.


Art. 21 :

  • L'esercizio della professione è libero e si esercita in tutti i contesti in cui venga erogato o gestito il farmaco.
  • L'esercizio privato della professione è consentito ai cittadini italiani maggiori di età, in possesso dei diritti civili e politici, siano laureati ed abilitati alla professione.
  • Soppressione dell'attuale tirocinio biennale post laurea e post abilitazione, da sostituirsi con un periodo di 6 mesi pre laurea, obbligatorio presso tutte le farmacie, con verifica finale da parte dell'Università presso la farmacia che ospita il tirocinante.

  •  
  • Le farmacie sono tutte convenzionate con il SSN e dovranno rispondere periodicamente, a parametri di qualità e servizio, stabiliti regionalmente.

  •  
Art. 22:
  • Il farmacista ha la gestione diretta e personale di un unico esercizio farmaceutico.
  • E' consentita la gestione della farmacia sia pubblica che privata, mediante società tra farmacisti,  cooperative o mini cooperative tra farmacisti

  •  
  • Ogni farmacista non può partecipare che ad una sola società o cooperativa .
  • Ogni 2 anni i Comuni predispongono i piani sanitari organizzativi, sulla base di una farmacia ogni 2500 abitanti.

  •  
  • E' consentita la sostituzione temporanea del farmacista titolare con un altro farmacista, nei seguenti casi:

  •  
  • per motivi di salute;

  •  
  • per maternità e puerperio;

  •  
  • per obblighi militari;

  •  
  • per i casi di chiamata a funzioni pubbliche elettive;

  •  
  • per gravi motivi di famiglia;

  •  
  • per l'espletamento di attività di aggiornamento e formazione professionale;

  •  
  • per ferie annuali o riposo settimanale.

  •  
Art. 23:
  • L'apertura è sottoposta all'autorizzazione del Comune di competenza, sulla base delle disposizioni rilevate da un apposito piano di organizzazione sanitaria.

  •  
  • Possono ottenere la licenza all'apertura, solo gli esercizi che abbiano come soggetto gestore un titolare farmacista e che rispondono ai parametri di programmazione socio sanitaria dei Comuni.

  •  
  • Ogni 2 anni un'apposita commissione istituita dal Comune consegnerà all'Assessore alla Sanità della Regione di competenza i piani di programmazione delle farmacie, che saranno comunicati alle A.S.L. territorialmente competenti, per curare l'opportuno monitoraggio dei consumi e dei bisogni.

  •  
  • Le sedi così individuate dovranno essere 1 ogni 2500 abitanti.

  •  
  • Le sedi saranno assegnate secondo graduatorie regionali.

  •  
  • Le sedi dovranno essere individuate entro 6 mesi dallo scadere dei 2 anni per il rinnovo della programmazione ed assegnate nei 6 mesi successivi.
  • Le graduatorie regionali per l'assegnazione delle nuove farmacie o di quelle resesi vacanti, saranno stilate per titoli, costituiti
(Continua a pagina 5)
3
indietro                                                                  avanti