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da pagina 3)
sivi 5 anni.
Come potrete constatare, siamo gli unici al loro fianco in questa
battaglia per l'occupazione e per la tutela del lavoro. Purtoppo
è angosciante verificare come queste Aziende pubbliche, che producono
miliardi di fatturato e pertanto NON sono passive, vengano vendute (è
capitato a Bologna e Rimini) per il doppio del loro valore (120 miliardi)
alla multinazionale tedesca GEHE o alla distribuzione intermedia. Questi
"colossi" finanziari hanno certamente fiutato l'affare ed investito
sull'unico settore in cui si avrà la "liberalizzazione": le farmacie
comunali. Tornando alle ns. proposte, queste tendono a sveltire e ad assegnare
rapidamente le farmacie senza premiare chi già in possesso dei
capitali occorrenti che può aprire più sedi e nei punti
migliori delle ns. città nel caso si approvassero ipotesi di liberalizzazione,
senza adeguate garanzie di servizio e tutela del cittadino. Non è
un caso, secondo Noi, che assistiamo da un po' di tempo alla nascita di
Consorzi tra farmacie private e grande distribuzione, forse per
essere più competitivi negli acquisti e nei prezzi, ma anche per
far fronte ad un prossimo abbassamento del quorum ed all'ingresso dei "colossi"
di cui sopra. Anche la recente proposta di legge, la AC n°4285, continuerebbe,
se approvata definitivamente, ad assegnare le farmacie a chi già
le ha o le ha avute proprio in base ai punteggi maggiorati.Pertanto lo
scopo quindi che ci prefiggiamo con la presente legge è quello di
garantire una capillarità del servizio farmaceutico sul territorio
attraverso un potenziamento delle farmacie sia pubbliche che private e
l'accesso alla titolarità ed al lavoro dei circa 40.000 farmacisti
non titolari italiani, ed di quelli che ancora oggi si iscrivono alle Facoltà
di Farmacia e CTF.
MA ECCO LE NOSTRE PROPOSTE
DAL 30/04/98 e DIFFIDATE DALLE (FREQUENTI) IMITAZIONI.
Art. 21 :
L'esercizio della professione
è libero e si esercita in tutti i contesti in cui venga erogato
o gestito il farmaco: farmacie sia pubbliche che private, ospedali, cliniche
private ecc...L'esercizio privato della professione è consentito
ai cittadini italiani maggiori di età, in possesso dei diritti civili
e politici, siano laureati ed abilitati alla professione. Soppressione
dell'attuale tirocinio biennale post laurea e post abilitazione, da
sostituirsi con un periodo di 6 mesi pre laurea, obbligatorio presso
tutte le farmacie, con verifica finale da parte dell'Università
presso la farmacia che ospita il tirocinante. Le farmacie sono tutte
convenzionate con il SSN e dovranno rispondere periodicamente, a parametri
di qualità e servizio, stabiliti regionalmente. Soppressione
dell'ereditarietà e del trasferimento della titolarità con
limite di fruizione della stessa fino a 67 anni, dopo di che passa al primo
Farmacista disponibile nelle graduatorie regionali .
Art. 22:
Il farmacista ha la gestione
diretta e personale in un unico esercizio farmaceutico. E' consentita
la gestione della farmacia sia pubblica che privata, mediante società
tra farmacisti, cooperative o mini cooperative tra farmacisti.
Ogni farmacista non può partecipare che ad una sola società
o cooperativa. Ogni 2 anni i Comuni predispongono i piani sanitari organizzativi,
sulla base di una farmacia ogni 1500-2000 abitanti. E' consentita la sostituzione
temporanea del farmacista titolare con un altro farmacista, nei seguenti
casi: per motivi di salute; per maternità e puerperio; per
obblighi militari;per i casi di chiamata a funzioni pubbliche elettive;
per gravi motivi di famiglia; per l'espletamento di attività di
aggiornamento e formazione professionale; per ferie annuali o riposo settimanale.
Art. 23:
L'apertura è sottoposta
all'autorizzazione del Comune di competenza, sulla base delle disposizioni
rilevate da un apposito piano di organizzazione sanitaria. Possono ottenere
la licenza all'apertura, solo gli esercizi che abbiano come soggetto gestore
un titolare farmacista e che rispondono ai parametri di programmazione
socio sanitaria dei Comuni. Ogni 2 anni un'apposita commissione istituita
dal Comune consegnerà all'Assessore alla Sanità della Regione
di competenza i piani di programmazione delle farmacie, che saranno comunicati
alle A.S.L. territorialmente competenti, per curare l'opportuno monitoraggio
dei consumi e dei bisogni. Le sedi così individuate dovranno
essere 1 ogni 1500-2000 abitanti. Nei Comuni con popolazioni superiori
a 1500 e fino a 12.500 abitanti, una farmacia ogni 2000 abitanti, mentre
nei Comuni superiori a 12.500 abitanti, una farmacia ogni 1500 abitanti.
Saranno previste in deroga alla popolazione (art.104) farmacie anche al
di sotto dei 1500 abitanti in considerazione di situazioni topografiche
difficili e per garantire la permanenza delle farmacie ed il servizio farmaceutico
alle popolazioni locali. Le stesse saranno gestite tramite Consorzi tra
più Comuni interessati. e sovvenzionate da un fondo di solidarietà
a carico di tutte le farmacie. Affidamento al Sindaco del Comune dei turni
e della dislocazione delle farmacie sul territorio comunale, in base ad
una legge nazionale che detti le linee guida in questo settore. Saranno
previste sanzioni disciplinari ed economiche per i sanitari che non osserveranno
i turni, e se recidivi si prevederà la revoca della titolarità
della farmacia. Guardia medica e farmaceutica in tutte quelle zone
in cui la farmacia non è istituita o non può garantire il
servizio notturno. Farmacie "verdi" ovvero erboristerie gestite
da laureati in farmacia o CTF, che potranno vendere le erbe e relative
preparazioni, di tutte e due le tabelle, nonché i farmaci omeopatici
ed i sinergici di derivazione naturale. Saranno previste farmacie nei grandi
centri commerciali, negli aeroporti e nelle principali stazioni ferroviarie,
in deroga al criterio della popolazione. Le sedi saranno assegnate secondo
graduatorie regionali. Le sedi dovranno essere individuate entro 6 mesi
dallo scadere dei 2 anni per il rinnovo della programmazione ed assegnate
perentoriamente, nei 6 mesi successivi. Le graduatorie regionali
per l'assegnazione delle nuove farmacie o di quelle resesi vacanti, saranno
stilate per titoli, costituiti dai curricula professionali e dall'anzianità
di servizio e di iscrizione agli Albi professionali. Illfarmacista che
rinuncia alla sede assegnatagli, perde il posto che aveva in graduatoria,
per attestarsi alla fine della stessa. Si può partecipare a non
più di 2 graduatorie regionali.
Art.24 - FARMACIE COMUNALI
-I Comuni hanno il diritto di prelazione sul 50% delle farmacie di
nuova istituzione. Le farmacie comunali verranno gestite a mezzo di Aziende
speciali o Consorzi e qualora il comune decidesse di prelazionarle, ne
resterà proprietario per almeno 10 anni. Successivamente,
il Comune potrà decidere di darle in gestione a cooperative di
lavoratori in costanza di rapporto di lavoro, oppure costituire società
ex novo con gruppi di farmacisti non titolari. Nell'eventualità
di una dismissione di una farmacia comunale la priorità nell'acquisto
verrà data ai dipendenti.
Salerno,
li 21/05/1999
Dr. Luisanna Pellecchia Presidente FIAFANT |
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