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sivi 5  anni.  Come potrete constatare, siamo gli unici al loro fianco in questa battaglia per l'occupazione e per  la tutela del lavoro. Purtoppo è angosciante verificare come queste Aziende pubbliche, che producono miliardi di fatturato e pertanto NON sono passive, vengano vendute (è capitato a Bologna e Rimini) per il doppio del loro valore (120 miliardi) alla multinazionale tedesca GEHE o alla distribuzione intermedia. Questi "colossi" finanziari  hanno certamente fiutato l'affare ed investito  sull'unico settore in cui si avrà la "liberalizzazione": le farmacie comunali. Tornando alle ns. proposte, queste tendono a sveltire e ad assegnare rapidamente le farmacie senza premiare chi già in possesso dei capitali occorrenti che può aprire più sedi e nei punti migliori delle ns. città nel caso si approvassero ipotesi di liberalizzazione, senza adeguate garanzie di servizio e tutela del cittadino. Non è un caso, secondo Noi, che assistiamo da un po' di tempo alla nascita di Consorzi tra farmacie private e grande distribuzione, forse per essere più competitivi negli acquisti e nei prezzi, ma anche per far fronte ad un prossimo abbassamento del quorum ed all'ingresso dei "colossi" di cui sopra. Anche la recente proposta di legge, la AC n°4285, continuerebbe, se approvata definitivamente,  ad assegnare le farmacie a chi già le ha o le ha avute proprio in base ai punteggi maggiorati.Pertanto lo scopo quindi che ci prefiggiamo con la presente legge è quello di garantire una capillarità del servizio farmaceutico sul territorio attraverso un potenziamento delle farmacie sia pubbliche che private e l'accesso alla titolarità ed al lavoro dei circa 40.000 farmacisti non titolari italiani, ed di quelli che ancora oggi si iscrivono alle Facoltà di Farmacia e CTF. 

MA ECCO LE NOSTRE PROPOSTE DAL 30/04/98 e DIFFIDATE DALLE (FREQUENTI)  IMITAZIONI.

Art. 21 :
L'esercizio della professione è libero e si esercita in tutti i contesti in cui venga erogato o gestito il farmaco: farmacie sia pubbliche che private, ospedali, cliniche private ecc...L'esercizio privato della professione è consentito ai cittadini italiani maggiori di età, in possesso dei diritti civili e politici, siano laureati ed abilitati alla professione. Soppressione dell'attuale tirocinio biennale post laurea e post abilitazione, da sostituirsi con un periodo di 6 mesi pre laurea, obbligatorio presso tutte le farmacie, con verifica finale da parte dell'Università presso la farmacia che ospita il tirocinante. Le farmacie sono tutte convenzionate con il SSN e dovranno rispondere periodicamente, a parametri di qualità e servizio, stabiliti regionalmente. Soppressione dell'ereditarietà e del trasferimento della titolarità con limite di fruizione della stessa fino a 67 anni, dopo di che passa al primo Farmacista disponibile nelle graduatorie regionali .
Art. 22:
Il farmacista ha la gestione diretta e personale in un unico esercizio farmaceutico.  E' consentita la gestione della farmacia sia pubblica che privata, mediante società tra farmacisti,  cooperative o mini cooperative tra farmacisti.  Ogni farmacista non può partecipare che ad una sola società o cooperativa. Ogni 2 anni i Comuni predispongono i piani sanitari organizzativi, sulla base di una farmacia ogni 1500-2000 abitanti. E' consentita la sostituzione temporanea del farmacista titolare con un altro farmacista, nei seguenti casi:  per motivi di salute; per maternità e puerperio; per obblighi militari;per i casi di chiamata a funzioni pubbliche elettive; per gravi motivi di famiglia; per l'espletamento di attività di aggiornamento e formazione professionale; per ferie annuali o riposo settimanale.
Art. 23:
L'apertura è sottoposta all'autorizzazione del Comune di competenza, sulla base delle disposizioni rilevate da un apposito piano di organizzazione sanitaria. Possono ottenere la licenza all'apertura, solo gli esercizi che abbiano come soggetto gestore un titolare farmacista e che rispondono ai parametri di programmazione socio sanitaria dei Comuni. Ogni 2 anni un'apposita commissione istituita dal Comune consegnerà all'Assessore alla Sanità della Regione di competenza i piani di programmazione delle farmacie, che saranno comunicati alle A.S.L. territorialmente competenti, per curare l'opportuno monitoraggio dei consumi e dei bisogni.  Le sedi così individuate dovranno essere 1 ogni 1500-2000 abitanti.  Nei Comuni con popolazioni superiori a 1500 e fino a 12.500 abitanti, una farmacia ogni 2000 abitanti, mentre nei Comuni superiori a 12.500 abitanti, una farmacia ogni 1500 abitanti. Saranno previste in deroga alla popolazione (art.104) farmacie anche al di sotto dei 1500 abitanti in considerazione di situazioni topografiche difficili e per garantire la permanenza delle farmacie ed il servizio farmaceutico alle popolazioni locali. Le stesse saranno gestite tramite Consorzi tra più Comuni interessati. e sovvenzionate da un fondo di solidarietà a carico di tutte le farmacie. Affidamento al Sindaco del Comune dei turni e della dislocazione delle farmacie sul territorio comunale, in base ad una legge nazionale che detti le linee guida in questo settore. Saranno previste sanzioni disciplinari ed economiche per i sanitari che non osserveranno i turni, e se recidivi si prevederà la revoca della titolarità della farmacia. Guardia medica e farmaceutica in tutte quelle zone in cui la farmacia non è istituita o non può garantire il servizio notturno. Farmacie "verdi" ovvero erboristerie gestite da laureati in farmacia o CTF, che potranno vendere le erbe e relative preparazioni, di tutte e due le tabelle, nonché i farmaci omeopatici ed i sinergici di derivazione naturale. Saranno previste farmacie nei grandi centri commerciali, negli aeroporti e nelle principali stazioni ferroviarie, in deroga al criterio della popolazione. Le sedi saranno assegnate secondo graduatorie regionali. Le sedi dovranno essere individuate entro 6 mesi dallo scadere dei 2 anni per il rinnovo della programmazione ed assegnate perentoriamente, nei 6 mesi successivi. Le graduatorie regionali per l'assegnazione delle nuove farmacie o di quelle resesi vacanti, saranno stilate per titoli, costituiti dai curricula professionali e dall'anzianità di servizio e di iscrizione agli Albi professionali. Illfarmacista che rinuncia alla sede assegnatagli, perde il posto che aveva in graduatoria, per attestarsi alla fine della stessa. Si può partecipare a non più di 2 graduatorie regionali.
Art.24 - FARMACIE COMUNALI -I Comuni hanno il diritto di prelazione sul 50% delle farmacie di nuova istituzione. Le farmacie comunali verranno gestite a mezzo di Aziende speciali o Consorzi e qualora il comune decidesse di prelazionarle, ne resterà proprietario per almeno 10 anni. Successivamente, il Comune potrà decidere di darle in gestione a cooperative di lavoratori in costanza di rapporto di lavoro, oppure costituire società ex novo con gruppi di farmacisti non titolari. Nell'eventualità di una dismissione di una farmacia comunale la priorità nell'acquisto verrà data ai dipendenti.

  Salerno, li 21/05/1999                                      Dr. Luisanna Pellecchia Presidente FIAFANT

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