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REIKI NEGLI OSPEDALI ITALIANI

Centro Medicina Psicosomatica dell'Ospedale San Carlo Borromeo - Milano

Centro Oncologico Ematologico Subalpino (Coes) - Torino

Il CESPI di Torino, ente di formazione per gli infermieri collegato all'Ipasvi (Collegio degli infermieri), dall'autunno del 2002 include corsi di Reiki nel suo programma.

La AUSL 12 VIAREGGIO ha incluso il Reiki nei servizi a pagamento offerti ai pazienti

REIKI ALL'ESTERO

31/08/06
http://www2.townonline.com/littleton/artsLifestyle/view.bg?articleid=564527

l'Emerson Hospital, centro medico di Concord, Massachusetts, annuncia una nuova iniziativa, rivolta ai volontari che praticano Reiki.
Ai volontari, per questo programma, è richiesto un impegno per minimo un anno, dovranno destinare una mattina o un pomeriggio di un giorno della settimana alla settimana, ai vari pazienti presenti in un'unità medica.
L'ospedale "Emerson Hospital" è un noto centro che fornisce un servizio medico avanzato a più di 300.000 persone in una regione con 25 città.

23/03/06
http://www.hometownlife.com/apps/pbcs.dll/article?AID=/20060323/LIFE/603230403/1114/NEWS21

L'ospedale di Beaumont offre terapie alternative per i malati di cancro L'ospedale di Beaumont a Troy intende ampliare i suoi servizi medici per i pazienti malati di cancro, familiari e assistenti.

Negli USA i corsi di Reiki vengono inseriti dalle associazioni professionali tra quelli che danno diritto all'acquisizione di "crediti formativi", chiamati CEU (Continuing Education Units): per esempio un coso base di Reiki (il così detto primo livello) dà diritto a 7 punti CEU presso l'American Holistic Nurses Association (AHNA) e presso il National Certification Board of Therapeutic Massage and Bodywork (NCBTMB). Per approfondimenti su questo punto contattare l'International Center for Reiki Training in Michigan .

Il Memorial Sloan-Kettering Cancer Center di New York propone il reiki come medicina integrativa.
Nella Tucson Medical Center's Reiki Clinic in Arizona sono presenti operatori reiki dal 1995 presso il reparto oncologico.
Il California Pacific Medical Center in California, offre terapie complementari e integrative tra cui il reiki .
Reiki è previsto anche al Portsmouth Regional Hospital ( New York)
Anche il Marin General Hospital ( San Francisco) offre reiki ai pazienti

Altinopolis, città brasiliana a 350 km da Sao Paulo: l'ospedale cittadino è fondato su una logica preventiva rigorosa, il ricorso sistematico e gratuito, oltre che alla medicina occidentale, anche alle medicine orientali o alternative come agopuntura, reiki, auricoloterapia e massoterapia. E tutto il personale medico della città ha ricevuto una formazione idonea.

In Svizzera alcune assicurazioni e casse mutualistiche rimborsano i trattamenti di Reiki. Ecco una lista non esaustiva:
Groupe Mutuel (5, rue du Nord 1920 Martigny Tel. 0848 803 111), gruppo che comprende 15 assicurazioni diverse, che per brevità non sono qui elencate.
Intras (Direction Générale 10, rue Blavignac 1227 Carouge Tel. 022 8279292)
Swica (39, Boulevard de Grancy 1006 Losanna Tel. 02116130404)
La Caisse Vaudoise (11, rue de Carojine CP 288 1001 Losanna Tél. 021 3482511)
Supra (35, Chemin de Primerose 1000 Losanna 3 Cour Tél. 021 6145454)

LEGGI REGIONALI VIGENTI IN MATERIA DI DISCIPLINE BIO-NATURALI

(emesse dalle Regioni e non contestate dallo Stato)

LEGGE LOMBARDIA
LEGGE LIGURIA
LEGGE TOSCANA
LEGGE EMILIA ROMAGNA
PARLAMENTO EUROPEO
DECRETO LEGGE 115/1992
DECRETO LEGGE 319/1994
RIFERIMENTI NORMATIVI (PDF)

Non sono stati inseriti i testi delle leggi definiti anticostituzionali o delle proposte di legge (regionali e non) in quanto non vigenti.

LEGGE REGIONALE LOMBARDIA
legge approvata nella seduta del 25 gennaio 2005, N. 142

Norme in materia di discipline bio-naturali
VII LEGISLATURA - ATTI: 007261
Servizio Segreteria dell’Assemblea consiliare LCR/0142 CC1

Art. 1
(Finalità e principi)
1. La presente legge ha lo scopo di valorizzare l’attività degli operatori in discipline bio- naturali, al fine di garantire una qualificata offerta delle prestazioni e dei servizi che ne derivano.
2. Le prestazioni afferenti l’attività degli operatori in discipline bio-naturali consistono in attività e pratiche che hanno per finalità il mantenimento del recupero dello stato di benessere della persona. Tali pratiche, che non hanno carattere di prestazioni sanitarie, tendono a stimolare le risorse vitali dell’individuo attraverso metodi ed elementi naturali la cui efficacia sia stata verificata nei contesti culturali e geografici in cui le discipline sono sorte e si sono sviluppate.

Art. 2
(Registro degli operatori in discipline bionaturali)
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, è istituito il registro regionale degli operatori in discipline bio-naturali, suddiviso in sezioni corrispondenti alle diverse discipline, di seguito denominato registro.
2. Al registro possono iscriversi coloro i quali abbiano seguito percorsi formativi riconosciuti dalla Regione in base a criteri definiti dal comitato tecnico scientifico di cui all’articolo 4.
3. L’iscrizione nel registro non costituisce comunque condizione necessaria per l’esercizio dell’attività sul territorio regionale da parte degli operatori.
4. L’istituzione presso la Giunta regionale dei registri di cui al presente e successivo articolo non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3
(Registro degli enti di formazione)
1. E’ istituito, presso la Giunta regionale, il registro regionale degli enti di formazione in discipline bio-naturali.
2. L’iscrizione nel registro costituisce condizione per l’accreditamento degli enti di formazione in discipline bio-naturali, pubblici e privati, in possesso degli standard qualitativi e dei requisiti organizzativi stabiliti in ambito regionale, nonché per il riconoscimento dei percorsi formativi gestiti dagli enti medesimi.

Art. 4
(Organismi consultivi)
1. Per realizzare le finalità di cui all’articolo 1, la Regione si avvale della consulta regionale degli ordini, collegi e associazioni professionali istituita con legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Consulta regionale degli ordini, collegi e associazioni professionali) nonchè di un comitato tecnico scientifico, di seguito denominato comitato, composto da:
a) un rappresentante per ogni associazione di operatori in discipline bio-naturali, operante da almeno un anno sul territorio regionale;
b) un rappresentante per ogni ente di formazione per operatori in discipline bio-naturali, pubblico o privato, che abbia organizzato corsi della durata di almeno un anno.
2. La composizione del comitato può essere, di volta in volta, integrata con la presenza di:
a) esperti in formazione e lavoro, sanità, assistenza e ricerca universitaria;
b) rappresentanti dell’ordine dei medici;
c) rappresentanti di associazioni dei consumatori.
3. Il Comitato svolge funzioni di supporto tecnico, ed in particolare:
a) propone i contenuti dei programmi dei percorsi formativi nelle diverse discipline;
b) elabora i criteri di valutazione dei percorsi formativi e dei programmi di aggiornamento degli enti di formazione;
c) partecipa alla definizione dei requisiti per l’iscrizione nei registri di cui agli articoli 2 e 3;
d) valuta le domande di iscrizione.
4. La consulta concorre con la Giunta regionale alla definizione delle politiche ed iniziative regionali volte a qualificare gli operatori in discipline bio-naturali, e in particolare:
a) propone iniziative tese a valorizzare l’attività degli operatori anche nell’ambito extra regionale;
b) promuove iniziative volte a salvaguardare la correttezza e la qualità delle prestazioni nel rispetto delle regole comportamentali stabilite dalle associazioni di settore;
c) formula proposte e pareri inerenti agli interventi regionali volti a salvaguardare la tutela del rapporto tra operatori in discipline bio-naturali e utenti.

Art. 5
(Intese interregionali)
1. La Regione promuove la conclusione di apposite intese con le altre Regioni per il reciproco riconoscimento dei percorsi formativi, attinenti alle discipline bio-naturali, previsti nei rispettivi ambiti territoriali.

Art. 6
(Norma di salvaguardia)
1. Gli operatori che, all’entrata in vigore della presente legge, abbiano completato un ciclo formativo completo rispondente ai contenuti didattici ed agli standard qualitativi definiti ai sensi dell’articolo 4, comma 3, e che abbiano documentato l’esercizio dell’attività, possono richiedere l’iscrizione nella competente sezione del registro regionale, acquisito il parere favorevole del comitato.

Art. 7
(Forme di intervento regionale)
1. La Regione favorisce le forme associative tra gli operatori in discipline bio-naturali anche attraverso la valorizzazione degli aspetti peculiari di ciascuna disciplina.
2. La previsione negli statuti o negli atti costitutivi delle associazioni di operatori in discipline bio–naturali, di norme che dispongano forme di controllo, regole comportamentali ed azioni disciplinari interne a garanzia del corretto svolgimento dell’attività da parte dei propri associati è considerata requisito per l’accesso preferenziale ai contributi erogati dalla Regione.

Art. 8
(Norma finanziaria)
1. Per le spese relative al funzionamento del comitato tecnico scientifico di cui all’articolo 4, comma 1 si provvede con le somme appositamente stanziate al bilancio di previsione per l’esercizio 2005 e successivi all’UPB 5.0.2.0.1.184 “Spese postali, telefoniche e altre spese generali”.

 

REGIONE LIGURIA
TESTO DI LEGGE APPROVATO DAL CONSIGLIO REGIONALE NELLA SEDUTA DEL 7 MARZO 2006
NORME REGIONALI IN MATERIA DI DISCIPLINE BIONATURALI PER IL
BENESSERE A TUTELA DEI CONSUMATORI
Articolo 1
(Finalità)
1. La Regione valorizza le discipline bionaturali per il benessere così come definite dall'articolo 2, ne promuove la corretta divulgazione e, a tutela dell’utenza, garantisce la qualità dell’offerta delle prestazioni che ne derivano.

Articolo 2
(Discipline bionaturali per il benessere)
1. Le discipline bionaturali per il benessere condividono l’obiettivo di educare la persona a stili di vita rispettosi dell’ambiente e concorrono a prevenire gli stati di disagio fisici e psichici stimolando le risorse vitali proprie di ciascun individuo e non hanno carattere di prestazione sanitaria.
2. Per discipline bionaturali si intendono tutte quelle discipline consistenti in attività e pratiche che hanno per finalità il mantenimento dello stato di benessere della persona.
3. La Giunta regionale provvede all’iscrizione delle discipline bionaturali per il benessere nell’Elenco di cui all’articolo 3 sulla base delle richieste pervenute.

Articolo 3
(Elenco regionale delle discipline bionaturali per il benessere)
1. E’ istituito presso la Giunta regionale l’Elenco delle discipline bionaturali per il benessere.
2. L'iscrizione all'Elenco attesta il possesso, da parte dei richiedenti, dei requisiti di qualità definiti dalla Giunta regionale. L’iscrizione all’Elenco non costituisce un requisito necessario ai fini dell’esercizio di attività didattiche in materia di discipline bionaturali per il benessere o per l’esercizio delle discipline stesse.
3. L’Elenco è suddiviso in due sezioni:
a) Organizzazioni con finalità didattiche;
b) Operatori delle discipline bionaturali per il benessere.
4. Ciascuna sezione dell’Elenco è suddivisa in settori riferiti ad ogni singola disciplina bionaturale per il benessere.

Articolo 4
(Organizzazioni con finalità didattiche per la formazione degli operatori delle discipline bionaturali)
1. Possono essere iscritte nella sezione a) dell’Elenco di cui all’articolo 3 le Organizzazioni con finalità didattiche in possesso dei requisiti di qualità definiti dalla Giunta regionale sulla base delle proposte del Comitato di cui all'articolo 6.

Articolo 5
(Operatori delle discipline bionaturali per il benessere)
1. Possono essere iscritti nella sezione b) dell’Elenco di cui all’articolo 3 coloro che abbiano seguito corsi formativi presso le Organizzazioni con finalità didattiche iscritte nella sezione a) dell’Elenco stesso ovvero coloro che all’atto della richiesta documentino la frequenza di corsi conformi ai requisiti di qualità di cui all’articolo 4; la conformità è valutata dal Comitato di cui all’articolo 6.
2. Gli operatori svolgono la loro attività senza effettuare diagnosi né alcuna attività di tipo sanitario o terapeutico e non utilizzano né prescrivono farmaci.

Articolo 6
(Comitato regionale delle discipline bionaturali per il benessere)
1. E’ istituito presso la Giunta regionale il Comitato regionale delle discipline bionaturali per il benessere.
2. Il Comitato è composto da:
a) Il Presidente della Giunta regionale o suo delegato in qualità di Presidente;
b) due rappresentanti per ciascuna delle discipline bionaturali designati dalle Organizzazioni con finalità didattiche iscritte nei settori di riferimento dell’Elenco regionale di cui all’articolo 3;
c) due rappresentanti per ciascuna delle discipline bionaturali designati dagli operatori iscritti nei settori di riferimento dell’Elenco di cui all’articolo 3;
d) un rappresentante designato dal Comitato regionale per la tutela dei consumatori e degli utenti, di cui alla legge regionale 2 luglio 2002 n. 26 (norme per la tutela dei consumatori e degli utenti);
e) il Dirigente della struttura regionale competente o un suo delegato.
3. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale. In fase di prima applicazione, il Presidente della Giunta entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina il Comitato nella composizione di cui al comma 2, lettere a), b), d) ed e). Qualora nei suddetti termini non siano pervenute le designazioni da parte delle Organizzazioni con finalità didattiche per ciascuna delle discipline che risultano iscritte nell’Elenco di cui all’articolo 3, il Comitato viene comunque nominato fatta salva l’integrazione successiva sulla base delle designazioni pervenute.
4. La mancata partecipazione a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo comporta la decadenza del componente dal Comitato.
5. Il Comitato dura in carica tre anni; i membri di cui al comma 3 lettere b) e c) possono essere confermati una sola volta.
6. Il Comitato delibera a maggioranza dei componenti; svolge le funzioni di segreteria un dipendente regionale di qualifica non inferiore alla D.
7. Ai membri del Comitato spettano i compensi previsti dalla Tabella A allegata alla legge regionale 4 giugno 1996 n. 25 recante la disciplina dei compensi a componenti di Collegi, Commissioni e Comitati operanti presso la Regione.

Articolo 7
(Compiti del Comitato)
1. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:
a) propone alla Giunta regionale i requisiti di qualità per il riconoscimento delle Organizzazioni con finalità didattiche ai fini dell’inserimento nell’Elenco di cui all’articolo 3;
b) valuta la conformità dei percorsi formativi di cui all’articolo 5, comma 1 ai requisiti di qualità di cui all’articolo 4;
c) individua i requisiti di qualità per il riconoscimento degli attestati conseguiti prima dell’entrata in vigore delle presente legge;
d) elabora e propone alla Giunta regionale progetti per la divulgazione e la conoscenza delle discipline bionaturali per il benessere.
2. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, esperti nelle materie trattate.
3. Il Presidente del Comitato, per l’espletamento delle funzioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), convoca tra i componenti di cui all’articolo 6, comma 3, lettere b) e c) esclusivamente i rappresentanti di riferimento della disciplina bionaturale trattata.

Articolo 8
(Norme finali e transitorie)
1. In fase di prima applicazione della presente legge ed in attesa della definizione dei requisiti di qualità di cui all’articolo 4, la Giunta regionale iscrive nella sezione a) dell’Elenco di cui all’articolo 3, comma 3 le Organizzazioni con finalità didattiche che all’atto della richiesta documentino l’esercizio continuativo per almeno tre anni dell’attività formativa nella disciplina di riferimento. Le Organizzazioni con finalità
didattiche, ai fini di cui sopra, presentano domanda di iscrizione all’Elenco entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Al fine dell’iscrizione nella sezione b) dell’Elenco di cui all’articolo 3, il Comitato, entro sessanta giorni dalla sua costituzione, definisce i requisiti di qualità per il riconoscimento ai sensi della presente legge degli attestati conseguiti:
a) prima della data di entrata in vigore della presente legge;
b) a conclusione di corsi iniziati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Sentito il parere del Comitato di cui all’articolo 6, possono essere iscritti nella sezione b) dell’Elenco di cui all'articolo 3, comma 3, coloro che all’atto della richiesta risultino in possesso di attestati conformi ai requisiti di qualità di cui al comma 2 del presente articolo, ovvero documentino l’esercizio continuativo
dell’attività per almeno tre anni anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 9
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede con lo stanziamento iscritto all’U.P.B. 18.102 “Spese di funzionamento” dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
- - - - - - - - - -
Si dichiara che il presente testo di legge è conforme a quello deliberato dal Consiglio regionale nella seduta del 7 marzo 2006.
Genova, 7 marzo 2006
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO REGIONALE
(Giacomo Ronzitti)
MM/TCB

 

REGIONE TOSCANA
LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI
LEGGE REGIONALE 3 gennaio 2005, n. 2
Discipline del benessere e bio-naturali.
IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga
la seguente legge:

SOMMARIO
Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Formazione
Articolo 4 - Comitato regionale per le discipline del
benessere e bio-naturali
Articolo 5 - Elenco regionale delle discipline del benessere
e bio-naturali
Articolo 6 - Rete del benessere

Art. 1
Finalità
1. La Regione Toscana, nell’ambito delle attività di promozione e conservazione della salute, del Benessere e della migliore qualità della vita, e allo scopo di assicurare ai cittadini, che intendono accedere a pratiche finalizzate al raggiungimento del benessere un esercizio corretto e professionale delle stesse, individua con la presente legge le attività, di seguito denominate discipline del benessere e bio-naturali.

Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intende:
a) per discipline del benessere e bio-naturali: le pratiche e le tecniche naturali, energetiche, Psicosomatiche, artistiche e culturali esercitate per favorire il raggiungimento, il miglioramento e la conservazione del benessere globale della persona. Tali discipline non si prefiggono la cura di specifiche patologie, non sono riconducibili alle attività di cura e riabilitazione fisica e psichica della popolazione
erogate dal servizio sanitario, né alle attività connesse a qualunque prescrizione di dieta, né alle attività
disciplinate dalla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing);
le discipline del benessere e bio-naturali, nella loro diversità ed eterogeneità, sono fondate su alcuni principiguida, in particolare sui seguenti:
1) approccio globale alla persona e alla sua condizione;
2) avere come scopo il miglioramento della qualità della vita, conseguibile anche mediante la stimolazione
delle risorse vitali della persona;
3) importanza dell’educazione a stili di vita salubri e rispettosi dell’ambiente.
4) non interferenza nel rapporto tra medici e pazienti e astensione dal ricorso all’uso di farmaci di qualsiasi
tipo, in quanto estranei alla competenza degli operatori in discipline del benessere e bio-naturali;
b) per operatore in discipline del benessere e bionaturali:
la figura che, in possesso di adeguata formazione, opera per favorire la piena e consapevole assunzione
di responsabilità di ciascun individuo in relazione al proprio stile di vita, e per stimolare le risorse vitali della
persona, intesa come entità globale e indivisibile.
L’operatore in discipline del benessere e bio-naturali non prescrive farmaci, educa a stili di vita salubri, ad abitudini alimentari sane ed alla maggiore consapevolezza dei propri comportamenti.

Art. 3
Formazione
1. All’esercizio delle discipline del benessere e bionaturali si accede mediante un percorso di formazione,
di durata almeno triennale, predisposto nell’ambito della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) - modificata dalla legge regionale 24 dicembre 2003, n. 65 -, degli atti attuativi della stessa e di quanto disposto dall’articolo 4.

Art. 4
Comitato regionale per le discipline del benessere e bio-naturali
1. E’ istituito presso la direzione generale “Diritto alla salute e politiche di solidarietà”, di concerto con la
direzione generale “Politiche formative, beni e attività culturali” della Regione Toscana, il Comitato regionale per le discipline del benessere e bio-naturali, di seguito denominato Comitato. Il Comitato è organismo di consulenza della Giunta regionale.
2. Il Comitato è nominato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale al diritto alla salute, di concerto con l’Assessore regionale all’istruzione, formazione e lavoro e con l’Assessore all’artigianato, piccola e media impresa, industria ed innovazione ed è composto da:
a) il direttore generale della direzione generale “Diritto alla salute ed alle politiche di solidarietà”, o suo
delegato;
b) il direttore generale della direzione generale “Sviluppo economico”, o suo delegato;
c) il direttore generale della direzione generale “Politiche formative e beni culturali”, o suo delegato;
d) il direttore generale della direzione generale “Organizzazione e sistema informativo”, o suo delegato;
e) due rappresentanti nominati dagli organismi regionali delle associazioni dei consumatori maggiormente
rappresentative;
f) due rappresentanti nominati dagli organismi regionali maggiormente rappresentativi degli artigiani;
g) tre esperti nelle discipline del benessere e bio-naturali;
h) tre esperti designati di comune accordo dalle associazioni e scuole operanti nel settore, maggiormente rappresentative, a livello nazionale e regionale.
3. Nella prima applicazione della presente legge, e non oltre centottanta giorni dall’entrata in vigore della stessa, la Giunta regionale nomina il Comitato nella composizione di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g).
4. Il Comitato di cui al comma 3, entro centottanta giorni dal suo insediamento, propone all’approvazione
della Giunta regionale:
a) la definizione, ai fini dei successivi adempimenti, dei contenuti delle discipline del benessere e bio-naturali e, per ciascuna, del relativo percorso formativo;
b) l’elenco delle scuole a livello nazionale e regionale operanti nel settore;
c) i requisiti di qualità di ciascuna disciplina ;
d) i criteri di organizzazione dell’elenco regionale delle discipline del benessere e bio-naturali, di cui all’articolo 5, e le modalità di iscrizione alle relative sezioni di cui all’articolo 5.
5. La Giunta regionale, sulla base delle proposte del Comitato istituito ai sensi del comma 3, presenta al
Consiglio regionale una proposta di deliberazione con i contenuti di cui al comma 4, lettere a), b), c), d).
6. Il Comitato, integrato con gli esperti di cui al comma 2, lettera h), propone alla Giunta regionale la valutazione di nuovi inserimenti tra le discipline del benessere e bionaturali già definite, esercita il monitoraggio sulle attività del settore e tutte le altre funzioni assegnate dalla Giunta regionale nell’ambito delle proprie competenze.
7. La Giunta regionale disciplina le modalità di funzionamento del Comitato.

Art. 5
Elenco regionale delle discipline del benessere e bio-naturali
1. Entro sessanta giorni dall’approvazione della deliberazione del Consiglio regionale di cui all’articolo 4,
comma 5, è istituito l’elenco regionale delle discipline del benessere e bio-naturali. L’elenco è tenuto presso la Giunta regionale e si articola nelle seguenti sezioni:
a) sezione delle scuole di formazione maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale per operatori nelle discipline del benessere e bio-naturali;
b) sezione degli operatori nelle discipline del benessere e bio-naturali; la sezione è suddivisa in sottosezioni relative a ogni specializzazione.
2. Per l’iscrizione nella sezione delle scuole di cui al comma 1, lettera a), le scuole devono dimostrare di aver svolto attività documentabile ed iniziative di formazione da almeno tre anni.
3. Alla sezione di cui al comma 1, lettera b), sono iscritti gli operatori in possesso dell’attestato di qualifica.
4. In fase di prima applicazione della presente legge e comunque per tre anni dalla data della sua entrata in vigore, alla sezione di cui al comma 1, lettera b), dell’elenco regionale, possono essere iscritti gli operatori che autocertifichino alla Giunta regionale adeguata preparazione e dimostrino di aver svolto attività da almeno due anni sulla base di una formazione finalizzata.

Art. 6
Rete del benessere
1. La Regione Toscana, allo scopo di incrementare il benessere dei cittadini e di assicurare loro uno standard di qualità delle attività esercitate per la ricerca ed il mantenimento del benessere, promuove l’istituzione della Rete del benessere intesa come l’insieme delle discipline del benessere e bio-naturali.
2. Fanno parte della Rete del benessere gli operatori iscritti nell’elenco di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b).

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.
PASSALEVA
(designato con D.P.G.R. n. 132 del 22.5.2000)
Firenze, 3 gennaio 2005
La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale
nella seduta del 22.12.2004.
4 12.1.2005 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 3

 

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
CONSIGLIO REGIONALE
VII Legislatura
Deliberazione legislativa n. 162/2005
ISTITUZIONE DELLA FIGURA DI OPERATORE PROFESSIONALE NATUROPATA DEL BENESSERE
Approvata dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 15 febbraio 2005
Deliberazione legislativa n. 162/2005 2

Art. 1
Finalità
1. La presente legge ha lo scopo di riconoscere ed istituire la figura dell'Operatore professionale naturopata del benessere (di seguito indicato come ‘naturopata’) al fine di garantire all'operatore una qualifica per le prestazioni o servizi che ne derivano ed al cittadino la garanzia di una qualificata professionalità dell'operatore stesso.

Art. 2
Definizione e principi
1. Per naturopatia si intende l'insieme di metodi naturali per garantire e migliorare la qualità della vita.
2. II naturopata è un operatore non sanitario del benessere che realizza pratiche che stimolano le risorse naturali dell’individuo e sono mirate al benessere, alla difesa ed al ripristino delle migliori condizioni della persona, alla rimozione degli stati di disagio psicofisico e, quindi, volte a generare una migliore qualità della vita.
3. Il naturopata opera nei seguenti ambiti:
a) educativo: educare le persone a conoscere e gestire il proprio equilibrio psicofisico indicando i comportamenti più idonei da seguire;
b) preventivo: riconoscere in stili di vita inadeguati e patogeni la causa sempre più frequente di un peggioramento della qualità della vita ed insegnare ai clienti stili di vita e metodiche per il recupero ed il mantenimento di condizioni di benessere;
c) assistenziale: aiutare il cliente a riconoscere propri eventuali squilibri psico-fisico-emotivi o predisposizioni ad essi e proporre metodiche dolci per favorire il ripristino dell'equilibrio e del benessere secondo una visione olistica della persona.

Art. 3
Profilo professionale e competenze
1. Il naturopata è in possesso di un diploma conseguito, presso un istituto pubblico o privato accreditato, al termine di un percorso formativo triennale di 1200 ore, di cui 200 di pratica, dopo il superamento di verifiche annuali e di un esame finale con discussione di una tesi e conseguente valutazione di merito.
Deliberazione legislativa n. 162/2005 3 2. Il naturopata promuove il benessere e il mantenimento della salute dell'individuo attraverso:
a) l'osservazione della costituzione del terreno per una valutazione olistica del cliente;
b) l'educazione-informazione sull'alimentazione naturale, sull'igiene, sull'attività fisica e sugli stili di vita;
c) l'educazione all'abitare secondo principi di architettura organica ed ecologica;
d) l'utilizzo di tecniche quali il massaggio, il rilassamento e la respirazione;
e) l'utilizzo di rimedi della fitoterapia tradizionale, di integratori alimentari, di olii essenziali per uso esterno e di floriterapia;
f) lo stimolo delle potenzialità di autoguarigione dell'organismo;
g) lo sviluppo nel soggetto di una presa di coscienza delle proprie dinamiche relazionali e conflittuali.
3. Le pratiche svolte dal naturopata non hanno carattere di prestazioni sanitarie e non si prefiggono la diagnosi, la cura e la riabilitazione di patologie specifiche, né la prescrizione di farmaci o diete.
4. Il naturopata opera di norma in centri di benessere, palestre, centri fitness, centri estetici, strutture termali e di balneazione ed in ambiti, anche propri, in coerenza con le competenze di cui al presente articolo.

Art. 4
Iter formativo
1. Il titolo viene rilasciato da enti di formazione pubblici, regionali, privati accreditati, od in associazione fra loro, al termine di un iter formativo, di almeno 1200 ore di cui circa 200 ore di pratica in strutture che operino nell'ambito della medicina convenzionale e non, della durata di tre anni.
2. L’individuazione dei requisiti di accesso ai percorsi per naturopata e l’eventuale riconoscimento di crediti formativi per la riduzione della durata dei percorsi si effettua in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) e successivi provvedimenti di attuazione in merito a figure professionali, qualifica e standard formativi.
Deliberazione legislativa n. 162/2005 4 3. Il percorso formativo si articola in un corso base propedeutico di 400 ore e approfondimenti specialistici in indirizzi individuati con delibera della Giunta regionale su proposta del Comitato di cui all’articolo 5.

Art. 5
Istituzione del Comitato regionale per la naturopatia
1. E’ istituito il Comitato regionale per la naturopatia (di seguito ‘Comitato’) con finalità di consulenza per la Giunta regionale sull’attuazione della presente legge.
2. Il Comitato è composto da:
a) un rappresentante dell’Assessorato con competenza alla formazione;
b) un rappresentante dell’Assessorato competente alla sanità;
c) un rappresentante dell’Associazione dei consumatori;
d) un esperto, nominato dalla Regione, per ognuno degli indirizzi indicati al comma 3 dell’articolo 4.
3. Il Comitato ha i seguenti compiti:
a) valutare la validità delle discipline esistenti e di quelle emergenti da inserire nell’iter formativo;
b) stabilire i criteri per l’accreditamento delle scuole che vogliono essere riconosciute dalla Regione;
c) stabilire i criteri per il riconoscimento dei naturopati che abbiano conseguito il diploma in altre Regioni o Paesi, ed il riconoscimento degli operatori che siano in possesso di adeguate esperienze per svolgere le pratiche di cui all’articolo 3;
d) valutare la struttura organizzativa, finanziaria e l’iter formativo delle scuole che chiedono l’accreditamento;
e) attuare un costante monitoraggio sulle associazioni o istituti accreditati alla formazione, affinché vengano rispettate le indicazioni specifiche;
f) istituire il registro regionale degli istituti di formazione;
g) istituire il registro, suddiviso in elenchi di specializzazione, degli Operatori professionali naturopati del benessere.
Deliberazione legislativa n. 162/2005 5 4. Il Comitato formula le proprie proposte agli organi competenti della Regione per le conseguenti determinazioni.

Art. 6
Norma finanziaria
1. Alla determinazione delle spese previste dalla presente legge si provvederà a decorrere dall'esercizio finanziario 2006, con legge di approvazione del bilancio.
* * * *
MCC/am

 

PARLAMENTO EUROPEO
RISOLUZIONE SULLO STATUTO DELLE MEDICINE NON CONVENZIONALI
Gazzetta ufficiale n. C 182 del 16/06/1997
A4-0075/97

Il Parlamento europeo ,

- vista la proposta di risoluzione degli onn. Pimenta, Dell'Alba, Díez De Rivera, Crowley, Ewing, González Álvarez e Plumb sulla medicina complementare (o alternativa) (B4-0024/94),

- visto il suo parere del 13 giugno 1991 sulla proposta della Commissione al Consiglio per una direttiva che amplia il campo di applicazione delle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative ai medicinali e che fissa disposizioni complementari per i medicinali omeopatici ((GU C 183 del 15.7.1991, pag. 318.)),

- vista la direttiva 92/73/CEE del Consiglio che amplia il campo di applicazione delle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE concernenti il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative ai medicinali e che fissa disposizioni complementari per i medicinali omeopatici ((GU L 297 del 13.10.1992, pag. 8.)),

- viste le linee di bilancio B6-8332 del bilancio dell'Unione europea per l'esercizio 1994, B6-7142, penultimo trattino, del bilancio per l'esercizio 1995, B6-7142, quarto e quinto trattino, del bilancio per l'esercizio 1996, che prevede l'importo di 1.000.000 ECU per «ricerche sull'efficacia di metodi terapeutici quali la chiropratica, l'osteopatia, l'agopuntura, la naturopatia, la medicina cinese, la medicina antroposofica, la fitoterapia, ecc.»,

- visti la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e il parere della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (A4-0075/97),

A. considerando che una parte della popolazione degli Stati dell'Unione europea fa ricorso a determinate medicine e terapie non convenzionali e ritenendo irrealistico ignorare tale dato di fatto,

B. considerando l'opinione sempre più ampiamente condivisa, anche da numerosi medici, secondo cui diversi metodi di trattamento o diversi approcci alla salute e alla malattia non si escludono reciprocamente ma possono essere invece utilizzati in modo complementare,

C. considerando l'importanza, da un lato, di garantire ai pazienti la più ampia libertà possibile di scelta terapeutica - assicurando loro il più elevato livello di sicurezza e l'informazione più corretta sull'innocuità, la qualità, l'efficacia e il rischio eventuale delle cosiddette medicine non convenzionali - e, dall'altro, di proteggerli da persone non qualificate,

D. considerando che l'insieme dei sistemi medici e delle discipline terapeutiche riuniti nella denominazione «medicine non convenzionali» hanno in comune il fatto che la loro validità non è riconosciuta o lo è solo parzialmente; che si può qualificare di «alternativo» un trattamento medico o chirurgico in grado di sostituirne un altro e di «complementare» un trattamento utilizzato a integrazione di un altro; che risulta equivoco parlare di disciplina medica «alternativa» o «complementare», nella misura in cui solo il contesto preciso nel quale la terapia è utilizzata permette di determinare se essa sia all'occorrenza alternativa o complementare; che una disciplina medica alternativa può altresì essere complementare; che nella presente risoluzione il termine «medicine non convenzionali» riassume le nozioni di «medicine alternative», «medicine dolci» e «medicine complementari», utilizzate indistintamente in taluni Stati membri per designare le discipline mediche diverse dalla medicina convenzionale,

E. considerando che il medico può utilizzare, al fine della massima tutela della salute dei propri pazienti, tutti i mezzi e tutte le conoscenze nell'ambito di qualsiasi tipo di medicina secondo scienza e coscienza,

F. considerando che esiste un largo spettro di discipline mediche non convenzionali e che talune di esse - come in particolare la chiropratica, l'omeopatia, la medicina antroposofica, la medicina tradizionale cinese (compresa l'agopuntura), lo shiatsu, la naturopatia, l'osteopatia, la fitoterapia, ecc. - beneficiano di una forma di riconoscimento giuridico in taluni Stati membri e/o di una struttura organizzativa sul piano europeo (formazione di base comune, codice deontologico ...); considerando però che soltanto alcune di esse soddisfano i seguenti criteri: una forma di riconoscimento giuridico in taluni Stati membri, una struttura organizzativa sul piano europeo e una disciplina di autoregolamentazione,

G. considerando il trattato CE, in particolare il titolo III, articoli 52-66, concernenti la libera circolazione delle persone e la libertà di stabilimento; ritenendo che l'eterogeneità in materia di status e di riconoscimento di ciascuna delle discipline mediche non convenzionali in seno all'Unione costituisca un ostacolo a tali libertà; che la libertà di esercitare di cui godono attualmente taluni terapeuti sanitari nei loro Stati non dovrebbe essere limitata in nessun caso da una modifica dello statuto o dello stato di riconoscimento di tali discipline a livello europeo e che da tutto ciò non dovrebbe derivare alcuna restrizione della libertà di scelta terapeutica dei pazienti riguardo ai trattamenti medici non convenzionali; considerando le disposizioni del trattato per gli Stati membri, e più precisamente quelle previste dall'articolo 57, paragrafi 1, 2 e 3,

H. considerando che un'evoluzione si è già chiaramente manifestata, sia grazie all'adozione in taluni Stati membri di legislazioni nazionali che liberalizzano l'esercizio delle medicine non convenzionali, riservando contemporaneamente taluni atti specifici a terapeuti autorizzati (legge approvata il 9 novembre 1993 dal Senato olandese e denominata «Beroepen in de individuele gezondheidszorg»), sia attraverso l'adozione di una regolamentazione specifica (legge sugli osteopati del 1993 e legge sui chiroterapeuti del 1994 nel Regno Unito, legislazione sulla chiropratica in Danimarca nel 1991, in Svezia nel 1989 e in Finlandia), l'ufficializzazione della formazione (la chiropratica nel Regno Unito e negli Stati nordici) oppure l'inserimento dei medicinali nella farmacopea (medicina antroposofica in Germania),

I. considerando che una legislazione europea in materia di statuto e di esercizio delle medicine non convenzionali potrebbe costituire una garanzia per i pazienti e che ciascuna disciplina dovrebbe essere in grado di organizzare la professione a livello europeo (codice deontologico, registro della professione, criteri e grado di formazione),

J. considerando che è necessario individuare chiaramente ciascuna delle discipline mediche non convenzionali; che a tal fine occorre proseguire gli studi clinici, la valutazione dei risultati del trattamento, gli studi fondamentali (meccanismi d'azione) e altri studi scientifici o ricerche accademiche atti a valutare l'efficacia delle terapie adottate, partendo dal presupposto che tale valutazione deve aver luogo secondo le metodologie abituali in ogni terapeutica umana, ovvero quelle basate sulle conoscenze scientifiche del momento, e in particolare quelle specifiche delle scienze biologiche e statistiche,

K. considerando che la regolamentazione e il coordinamento dei criteri di formazione imposti ai terapeuti di discipline mediche non convenzionali costituirebbe una garanzia indispensabile per i cittadini; considerando che è imperativo, sia nell'interesse dei pazienti che in quello dei terapeuti, che questa armonizzazione sia fatta a un alto livello di qualifiche e che sia richiesto in ogni caso l'ottenimento di un diploma di stato che risponda alle esigenze specifiche di ciascuna disciplina; considerando che i livelli di formazione devono essere adeguati ai principî medico-sanitari generali richiesti da ogni atto terapeutico nonché alle specificità delle diverse discipline mediche non convenzionali,

L. considerando che la formazione dei terapeuti della medicina convenzionale dovrebbe comprendere anche un'iniziazione a talune discipline mediche non convenzionali,

M. considerando che per dare ai terapeuti la possibilità di esercitare correttamente la loro professione e contemporaneamente garantire ai pazienti un'attenta valutazione dei medicinali non convenzionali la farmacopea europea deve poter includere l'intera gamma dei prodotti farmaceutici e di erboristeria utilizzati nella medicina non convenzionale; che, per le stesse ragioni, è necessario rivedere le direttive 65/65/CEE, 75/319/CEE e 92/73/CEE, nonché il regolamento (CEE) 2309/93 che istituisce l'Agenzia europea di valutazione dei medicinali, garantendo così ai pazienti qualità e innocuità delle medicine non convenzionali,

N. considerando che nella sua risoluzione 350/05 del 20 dicembre 1995 relativa ai preparati a base di piante medicinali ((GU C 350 del 30.12.1995, pag. 6.)) il Consiglio invita la Commissione a chiarire il «regime giuridico dei preparati a base di piante medicinali, tenuto conto delle disposizioni comunitarie in materia di specialità medicinali» e a studiare «le condizioni specifiche necessarie per garantire la tutela della sanità pubblica»,

O. considerando l'esigenza di dimostrare la qualità, l'efficacia e l'innocuità dei prodotti terapeutici in esame e di prevedere la pubblicazione di monografie su ciascun prodotto,

P. considerando che, tenuto conto dello stato attuale della legislazione, una legislazione in materia di integratori alimentari (vitamine, oligoelementi, ecc.) contribuirebbe a proteggere il consumatore senza limitarne la libertà d'accesso e di scelta e garantirebbe al terapeuta qualificato la libertà di prescrivere l'uso di tali prodotti,

Q. considerando la necessità, da un lato, di prevedere una fase transitoria che consenta a ciascun terapeuta oggi in attività di conformarsi alla nuova legislazione e, dall'altro, di istituire una commissione paritetica incaricata di esaminare, caso per caso, la situazione dei terapeuti in questione,

1. chiede alla Commissione, qualora i risultati dei relativi studi lo consentano, di impegnarsi in un processo di riconoscimento delle medicine non convenzionali e, a tal fine, di adottare le misure necessarie per favorire l'istituzione di comitati ad hoc;

2. chiede alla Commissione di realizzare prioritariamente uno studio approfondito per quanto concerne l'innocuità, l'efficacia, il campo di applicazione e il carattere integrativo o alternativo di ciascuna medicina non convenzionale, nonché uno studio comparativo dei sistemi giuridici nazionali esistenti cui sono soggetti coloro che praticano medicine non convenzionali;

3. chiede alla Commissione di stabilire, nella fase di elaborazione di una legislazione europea sulle varie forme di medicine non convenzionali, una netta distinzione tra medicine non convenzionali a carattere «integrativo» a le cosiddette medicine «alternative», vale a dire le medicine che si sostituiscono a quelle convenzionali;

4. invita il Consiglio a promuovere, dopo la conclusione dei lavori preliminari di cui al paragrafo 2 della presente risoluzione, programmi di ricerca nel settore delle medicine non convenzionali in cui si tenga conto dell'approccio individuale e olistico, del ruolo preventivo e delle specificità delle discipline mediche non convenzionali; si impegna, dal canto suo, a fare altrettanto;

5. chiede alla Commissione di riferire al più presto al Consiglio e al Parlamento sui risultati degli studi e delle ricerche già effettuati nel quadro della linea di bilancio B-7142 destinata sin dal 1994 alla ricerca sull'efficacia dell'omeopatia e di altre medicine non convenzionali;

6. chiede alla Commissione di vegliare, nell'ambito delle sue ricerche sull'efficacia delle terapie applicate nel quadro delle medicine non convenzionali, a che nessuna di tali pratiche terapeutiche, così come sono applicate negli Stati membri, faccia ricorso come rimedio curativo a organi di specie animali minacciate e sia pertanto coinvolta in un traffico illegale;

7. invita la Commissione a presentare un progetto di direttiva riguardante gli integratori alimentari, che spesso si collocano al confine tra prodotto dietetico e medicinale; tale legislazione dovrebbe consentire di garantire una valida prassi di fabbricazione ai fini della protezione del consumatore, senza per questo limitare la libertà di accesso o di scelta, garantendo a ogni terapeuta la libertà di raccomandare tali prodotti; invita la Commissione a smantellare le barriere commerciali esistenti tra i vari Stati, accordando ai fabbricanti di prodotti per la salute la libertà di accedere a tutti i mercati dell'Unione;

8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri.

 

DECRETO LEGGE n. 115/1992
Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione



Art. 1 - Riconoscimento dei titoli di formazione professionale acquisiti nella Comunità europea

Art. 2. - Professioni

Art. 2-bis - Formazione regolamentata

Art. 3 - Formazioni professionali non abilitanti nel Paese di provenienza

Art. 4. - Titoli professionali assimilati

Art. 5. - Composizione e durata della formazione professionale

Art. 6 - Misure compensative

Art. 7 - Tirocinio di adattamento

Art. 8 - Prova attitudinale

Art. 9 - Disposizioni applicative delle misure compensative

Art. 10 . - Requisiti formali dei titoli

Art. 11 - Competenze per il riconoscimento

Art. 12. - Procedura di riconoscimento

Art. 13. - Effetti del riconoscimento

Art. 14. - Uso del titolo professionale e del titolo di studio

Art. 15. - Esecuzione delle misure compensative

Art 16. - Prova dei requisiti non professionali

Art. 17. - Certificazioni per il riconoscimento dei titoli rilasciati in Italia

Art. 18 . - Relazione alla Commissione delle Comunità europee

Art. 19. - Materie non regolate



DECRETO LEGISLATIVO
27 gennaio 1992, n. 115 ( indice )
( Aggiornamenti )
( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 1992 )

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA N. 89/48/CEE RELATIVA AD UN SISTEMA GENERALE DI RICONOSCIMENTO DEI DIPLOMI DI ISTRUZIONE SUPERIORE CHE SANZIONANO FORMAZIONI PROFESSIONALI DI UNA DURATA MINIMA DI TRE ANNI.

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1991;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 1991;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per la funzione pubblica;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Riconoscimento dei titoli di formazione professionale acquisiti nella Comunità europea

  1. Alle condizioni stabilite dalle disposizioni del presente decreto, sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione.
  2. Il riconoscimento é concesso a favore del cittadino comunitario ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratore autonomo o dipendente, della professione corrispondente a quella cui é abilitato nel Paese che ha rilasciato i titoli di cui al precedente comma.
  3. I titoli sono ammessi al riconoscimento se includono l'attestazione che il richiedente ha seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni o di durata equivalente a tempo parziale, in una università o in un istituto di istruzione superiore o in altro istituto di livello di formazione equivalente.
  4. Se la formazione é stata acquisita, per una durata superiore a un terzo, in un Paese non appartenente alla Comunità europea, il riconoscimento é ammissibile se il Paese membro che ha riconosciuto i titoli acquisiti nel Paese terzo certifica, oltre al possesso del titolo formale, che il richiedente é in possesso di una esperienza professionale di tre anni.
Art. 2.

Professioni

Ai fini del presente decreto si considerano professioni:

    1. le attività per il cui esercizio é richiesta la iscrizione in albi, registri ed elenchi, tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se la iscrizione é subordinata al possesso di una formazione professionale rispondente al requisito di cui al comma 3 dell'art. 1;

    2. i rapporti di impiego pubblico o privato, se l'accesso ai medesimi é subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di una formazione professionale rispondente al requisito di cui al comma 3 dell'art. 1;

    3. le attività esercitate con l'impiego di un titolo professionale il cui uso é riservato a chi possiede una formazione professionale rispondente al requisito di cui al comma 3 dell'art. 1;

    4. le attività attinenti al settore sanitario nei casi in cui il possesso di una formazione professionale rispondente al requisito di cui al comma 3 dell'art. 1 é condizione determinante ai fini della retribuzione delle relative prestazioni o della ammissione al rimborso.

Art. 2-bis

Formazione regolamentata

Si definisce formazione regolamentata qualsiasi formazione: direttamente orientata all'esercizio di una determinata professione e consistente in un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni oppure di durata equivalente a tempo parziale in un'università o in un altro istituto di livello di formazione equivalente e, se del caso, nella formazione professionale, nel tirocinio o nella pratica professionale richiesti oltre il ciclo di studi post-secondari: la struttura e il livello di formazione professionale, del tirocinio o della pratica professionale devono essere stabiliti dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro interessato o soggetti al controllo o all'autorizzazione dell'autorità designata a tal fine.


Art. 3

Formazioni professionali non abilitanti nel Paese di provenienza

1 - Il cittadino comunitario può ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 1 anche nel caso in cui la professione da esercitare in Italia corrisponde, nel Paese di provenienza, ad una professione il cui esercizio non é subordinato al possesso di titoli di formazione professionale. A tal fine é necessario che il richiedente:

    • sia in possesso di titoli rispondenti al requisito di cui all'art. 1, comma 3, di cui sia attestata la idoneità ad assicurare la sua formazione professionale;
    • abbia esercitato a tempo pieno la professione per la durata di due anni negli ultimi dieci anni.

1-bis. Il requisito di cui al comma 1, lettera b), non si applica se il richiedente é in possesso di una formazione regolamentata.

2- L'esercizio professionale di cui alla lettera b) del precedente comma é computabile anche ai fini dell'applicazione dell'art. 5, secondo comma.

3 - Il requisito di cui alla lettera a) del primo comma é ugualmente soddisfatto se il richiedente possiede titoli riconosciuti equivalenti dal Paese di provenienza ed il riconoscimento é stato notificato alla Commissione delle Comunità europee e alla Repubblica italiana.

4 - I titoli ammessi ai sensi dei precedenti commi devono attestare una formazione integralmente acquisita nella Comunità europea.

Art. 4.

Titoli professionali assimilati

  1. Sono ammessi al riconoscimento i titoli che abilitano all'esercizio di una professione a parità di condizioni con altri titoli rispondenti al requisito di cui all'art. 1, comma 3, e che sono riconosciuti di livello equivalente ai titoli predetti.

  2. I titoli ammessi ai sensi del comma 1 devono attestare una formazione integralmente acquisita nella Comunità europea.
Art. 5.

Composizione e durata della formazione professionale
  1. La formazione professionale attestata dai titoli oggetto di riconoscimento rispondenti ai requisiti di cui all'art. 1, comma 3, o all'art. 4 del presente decreto può consistere:
    1. nello svolgimento con profitto di un ciclo di studi post-secondari;

    2. in un tirocinio professionale effettuato sotto la guida di un istruttore e sanzionato da un esame;

    3. in un periodo di attività professionale pratica sotto la guida di un professionista qualificato.

  2. Quando la formazione professionale attestata dai titoli é inferiore di almeno un anno a quella prevista in Italia, ai fini del riconoscimento é necessaria la prova di una esperienza professionale di durata doppia del periodo mancante, se questo si riferisce alle lettere a) e b) del comma precedente, e di durata pari al periodo mancante se riferito alla lettera c) del precedente comma. In ogni caso, non può richiedersi la prova di una esperienza professionale superiore ai quattro anni.

Art. 6

Misure compensative

1 - Il riconoscimento é subordinato, a scelta del richiedente, al compimento di un tirocinio di adattamento della durata massima di tre anni oppure al superamento di una prova attitudinale:

    1. se la formazione professionale attestata dai titoli di cui all'art. 1 e all'art. 3 verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente;

    2. se la professione cui si riferisce il riconoscimento dei titoli comprende attività professionali che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato i titoli o nella professione esercitata ai sensi dell'art. 3, lettera b).

1bis - Quanto previsto al comma 1 é subordinato alla verifica del fatto che le conoscenze acquisite dal richiedente nel corso della propria esperienza professionale non colmino in tutto o in parte la differenza sostanziale di cui al primo comma, lettera a).

2 - Il riconoscimento é subordinato al superamento di una prova attitudinale se riguarda le professioni di procuratore legale, di avvocato, di commercialista e di consulente per la proprietà industriale.

3- Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri interessati, osservata la procedura comunitaria di preventiva comunicazione e in assenza di tempestiva opposizione della Commissione delle Comunità europee, possono essere individuati, con riferimento alle situazioni previste dagli articoli 3 e 4, altri casi di obbligatorietà della prova attitudinale.

4 - Nei casi in cui é richiesto il tirocinio o la prova attitudinale, non si applica il secondo comma dell'art. 5 del presente decreto.

Art. 7

Tirocinio di adattamento
  1. Il tirocinio di adattamento consiste nell'esercizio in Italia dell'attività corrispondente alla professione in relazione alla quale é richiesto il riconoscimento, svolto sotto la responsabilità di un professionista abilitato.

  2. Il tirocinio può essere accompagnato da una formazione complementare.
  1. -bis. La durata nonché le materie oggetto del tirocinio di adattamento sono stabilite nella fase di attuazione della procedura di cui all'articolo 12. Le materie sono scelte in relazione alla loro valenza ai fini l'esercizio della professione.

  2. Il tirocinio é oggetto di valutazione finale.

  3. In caso di valutazione finale sfavorevole, il tirocinio può essere ripetuto.

Art. 8

Prova attitudinale
  1. La prova attitudinale consiste in un esame volto ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche ed a valutare la capacità all'esercizio della professione, tenendo conto che il richiedente il riconoscimento é un professionista qualificato nel Paese di origine o di provenienza.

  2. Le materie su cui svolgere l'esame devono essere scelte in relazione alla loro importanza essenziale per l'esercizio della professione.

  3. In caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale può essere ripetuta non prima di sei mesi.

3-bis L'esame di cui al comma 1, si articola in una prova scritta o pratica e orale o in una prova orale da svolgersi in lingua italiana sulla base dei contenuti delle materie stabilite a seguito della procedura di cui all'articolo 12.


Art. 9

Disposizioni applicative delle misure compensative
  1. Con decreto del Ministro competente di cui all'articolo 11, sono definite, con riferimento alle singole professioni, le eventuali ulteriori procedure necessarie per assicurare lo svolgimento e la conclusione delle misure di cui agli articoli 7 e 8.

Art. 10.

Requisiti formali dei titoli
  1. I documenti da esibire ai fini del riconoscimento devono essere accompagnati, se redatti in lingua straniera, da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui i documenti sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

Art. 11

Competenze per il riconoscimento
  1. Sulle domande di riconoscimento sono competenti a pronunciarsi:
    1. il Ministero titolare della vigilanza sulle professioni di cui all'art. 2, lettera a), individuato nell'allegato A del presente decreto , fatta eccezione di quanto previsto alla lettera d). L'allegato può essere modificato o integrato, tenuto conto delle disposizioni vigenti o sopravvenute nei vari settori professionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

    2. il Ministro per la funzione pubblica, per le professioni consistenti in rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto alle successive lettere c), d) ed e);

    3. il Ministero della sanità per le professioni sanitarie;

    4. il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il personale ricercatore e per le professioni di pianificatore territoriale, paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed ambientali, architetto junior e pianificatore junior;

    5. il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per i docenti di scuola materna, di scuola elementare e di istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado;

    6. il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in ogni altro caso.

Art. 12.

Procedura di riconoscimento

  1. La domanda di riconoscimento deve essere presentata al Ministero competente, corredata della documentazione relativa ai titoli da riconoscere, rispondente ai requisiti indicati all'art. 10.

  2. La domanda deve indicare la professione o le professioni di cui all'art. 2, in relazione alle quali il riconoscimento é richiesto.

  3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, il Ministero accerta la completezza della documentazione esibita, comunicando all'interessato le eventuali necessarie integrazioni.

  4. Per la valutazione dei titoli acquisiti, il Ministero competente indice una conferenza di servizi ai sensi della legge n. 241/90 alla quale partecipano i rappresentanti:
    • degli altri Ministeri di cui all'allegato A;
    • del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;
    • del Ministero degli affari esteri;
    • del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
    • del Dipartimento per la funzione pubblica.
      Nella conferenza sono sentiti un rappresentante dell'ordine o della categoria professionale ed un docente universitario in rappresentanza delle università designato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
  5. Sul riconoscimento provvede il Ministro competente con decreto da emettersi nel termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda o della sua integrazione a norma del precedente comma 3.

  6. Nei casi di cui all'art. 6, il decreto stabilisce le condizioni del tirocinio di adattamento o della prova attitudinale, individuando l'ente o organo competente a norma dell'art. 15.
  7. I decreti di cui al precedente comma 5 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

  8. I precedenti commi 4 e 7 non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui é stato provveduto con precedente decreto.

Art. 13
Effetti del riconoscimento
  1. Il decreto di riconoscimento attribuisce al beneficiario il diritto di accedere alla professione e di esercitarla, nel rispetto delle condizioni richieste dalla normativa vigente ai cittadini italiani, diverse dal possesso della formazione e delle qualifiche professionali.

  2. Resta salvo il requisito della cittadinanza italiana per l'accesso ai rapporti di pubblico impiego e per l'esercizio di professioni nei casi previsti dagli articoli 48, 55 e 66 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea.

  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, del Ministro interessato e del Ministro del tesoro, sono individuati i rapporti e le qualifiche di pubblico impiego ai quali i cittadini comunitari sono ammessi a parità di condizioni con i cittadini italiani.

  4. Alla individuazione si provvede secondo criteri conformi alla interpretazione dell'art. 48, ultimo comma, del trattato CEE risultante dalle sentenze che la Corte di giustizia delle Comunità europee emette.

Art. 14.

Uso del titolo professionale e del titolo di studio
  1. I cittadini di uno Stato membro della Comunità europea che sono stati ammessi all'esercizio di una professione ai sensi del presente decreto, fermo il diritto all'uso del corrispondente titolo professionale previsto in Italia, hanno diritto di far uso del titolo di studio conseguito nel Paese di origine o di provenienza nella lingua di tale Stato. Il titolo di studio deve essere seguito dal nome e dalla sede dell'istituto o della commissione che lo ha rilasciato.

Art. 15

Esecuzione delle misure compensative
  1. Gli adempimenti relativi alla esecuzione e valutazione del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale sono di competenza degli enti e degli organi che presiedono alla tenuta degli albi, elenchi o registri professionali.

  2. In assenza degli enti o degli organi di cui al precedente comma 1 provvedono:
    • il Ministro per la funzione pubblica in relazione all'accesso a rapporti o qualifiche di pubblico impiego e il Ministro della pubblica istruzione nei casi di cui alla lettera e) dell'art. 11;
    • il Ministero della sanità in relazione alle professioni sanitarie;
    • il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in ogni altro caso.
  3.  

Art 16

Prova dei requisiti non professionali

1 - Nei casi in cui per l'ammissione all'esercizio della professione sono richiesti requisiti di onorabilità, di moralità, di assenza di dichiarazione di fallimento, di assenza di condanne penali, i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento ai sensi dell'art. 1 possono avvalersi, ai fini della relativa prova, di documenti rilasciati dalle autorità competenti del Paese di origine o di provenienza, che attestano il possesso dei requisiti medesimi.

2 - I documenti di cui al precedente comma, se non ne é previsto il rilascio nel Paese di origine o di provenienza, possono essere sostituiti da un attestato rilasciato da un organo giurisdizionale o amministrativo, da un notaio o da un organismo professionale, certificante il ricevimento di una dichiarazione giurata, o, se non ammessa, di una dichiarazione solenne, del soggetto interessato sul possesso del requisito per l'ammissione all'esercizio della professione.

3 - La sana costituzione fisica o psichica del richiedente, può essere provata con il corrispondente documento prescritto nel Paese di origine o di provenienza; se tale documento non é prescritto, con attestato rilasciato da autorità competente del Paese medesimo, conforme a quanto richiesto dalle disposizioni vigenti in Italia.

4 - Al momento della loro presentazione, i documenti di cui ai precedenti commi non devono essere di data anteriore a tre mesi e debbono altresì soddisfare a quanto disposto dal precedente art. 10.

4 bis - Nei casi in cui per l'ammissione all'esercizio della professione é richiesto il requisito della capacità finanziaria, i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento di cui all'articolo 1, possono avvalersi di un attestato rilasciato da una banca dello Stato membro d'origine o di provenienza.

4 ter - Nei casi in cui per l'ammissione all'esercizio della professione é richiesta una copertura assicurativa contro le conseguenze pecuniarie della responsabilità professionale, i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento di cui all'articolo 1, possono avvalersi degli attestati rilasciati dagli Istituti assicurativi di altri Stati membri ove venga precisato che l'assicuratore rispetta le prescrizioni legislative e regolamentari in vigore nello Stato membro ospite per quanto riguarda le modalità e l'estensione della garanzia. Tali attestati non devono essere di data anteriore a tre mesi dal momento della loro presentazione.

Art. 17

Certificazioni per il riconoscimento dei titoli rilasciati in Italia

  1. Ai fini del riconoscimento in altri Paesi della Comunità europea, il valore abilitante all'esercizio della professione dei titoli di formazione professionale di cui agli articoli 1 e 4 conseguiti in Italia é certificato dai Ministeri competenti a norma dell'art. 11.

  2. I predetti Ministeri sono altresì competenti ad individuare le formazioni professionali equivalenti a norma del precedente art. 3, quarto comma, da notificare alla Commissione e agli altri Paesi della Comunità europea a cura del Ministero degli affari esteri.
Art. 18.

Relazione alla Commissione delle Comunità europee
  1. Al fine di predisporre la relazione alla Commissione delle Comunità europee sull'applicazione del presente decreto, i Ministeri competenti mettono a disposizione del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie le informazioni e i dati statistici necessari.

  2. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie assolve altresì ai compiti:
    1. di coordinatore nazionale presso la Commissione delle Comunità europee;

    2. di informazione sulle condizioni e procedure di riconoscimento dei titoli di formazione professionale ai sensi del presente decreto.

     

Art. 19.

Materie non regolate
  1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle professioni regolate da direttive della Comunità economica europea relative al reciproco riconoscimento di diplomi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



ALLEGATO A

Professione Ministero vigilante

Attuario . . . . . . . . . Ministero di grazia e giustizia

Avvocato Id.

Procuratore Id.

Commercialista Id.

Biologo Id.

Chimico Id.

Agronomo e forestale Id.

Geologo Id.

Ingegnere Id.

Agente di cambio Id.

Psicologo Id.

Consulente del lavoro Id.

Consulente proprietà industriale Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Tecnico sanitario di radiologia Ministero della sanità medica

Docenti di scuole e istituti statali Ministero della pubblica istruzione e non statali di istruzione secondaria ed artistica compresi i conservatori, le accademie e gli istituti superiori per le industrie artistiche Esperto in materia di pianificazione Ministero dei lavori pubblici territoriale.

Aggiornamenti

Il D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 277 (in S.O. n. 161/L, relativo alla G.U. 14/10/2003, n. 239) ha disposto (con l'art. 1) la modifica degli artt. 1, 3, 6, 7, 8, 9, 11 e 16 e dell'all. A e l'introduzione dell'art. 2-bis

Ultima modifica: 15/06/2006

 

DECRETO LEGGE 319/1994 : link al sito del Ministero di Giustizia

 

I    

C o n t a t t i

Ogni informazione qui contenuta vuole fare luce sulle competenze di alcune tecniche complementari,
che non si sostituiscono mai alla medicina accademica, e fare chiarezza sulla realtą legislativa attuale, in Italia.


 

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E n e r g i e

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che non si sostituiscono mai alla medicina accademica, e fare chiarezza sulla realtą legislativa attuale, in Italia.