Come ottenere “gratuitamente” la fornitura dei pannoloniRapporti tra  incontinenti  e specialisti  A.U.S.L. (D.P.R. n. 500/96)
Documentazione da presentare all’AUSL  per  ottenere gli Ausilii dell’incontinenza  Quali invalidi civili hanno il diritto di ottenere l’accompagnamento  (Legge n. 18/80)  
Rapporti tra  incontinente  e medico  di  famiglia (D.P.R.  n. 484/96)Il Lavoro per gli invalidi (Legge n. 68/99)
A cosa serve ottenere l’invalidità civile (D.P.R. n. 698/94)Diritto alla tutela della privacy (legge n. 675/96 e successive modifiche)  
I Farmaci ed i  ticketI Diritti del contribuente
Provvidenze INPS  per i lavoratori invalidi e/o inabiliLe “Carte dei servizi”
Il difensore civico   Nomenclatore Tariffario delle Protesi e modalità prescrittive
Come effettuare l’autocertificazione ed a cosa serve

 

Come ottenere “gratuitamente” la fornitura dei pannoloni

  • Le regioni e le A.U.S.L. (Aziende Unità Sanitarie Locali), grazie al Decreto del Ministero della Sanità n.332/99, regolamentano le modalità per ottenere “gratuitamente” gli Ausilii protesici dall’AUSL;

  • per ottenere gratuitamente gli assorbenti (pannoloni) o i raccoglitori per l’urina, è necessario presentare istanza per il riconoscimento dell’invalidità civile all’apposita Commissione Medica dell’AUSL di appartenenza;

  • per ottenere i pannoloni o i raccoglitori per l’urina è necessario avere una percentuale minima di invalidità civile superiore ad un terzo (34%);

  • subito dopo è necessario recarsi all’Ufficio Riabilitativo o Protesi e consegnare la documentazione per ottenere la fornitura.  

Documentazione da presentare all’AUSL  per  ottenere gli Ausilii dell’incontinenza

  • modulo-richiesta compilato dal medico specialista A.U.S.L., Università, medico di famiglia o pediatra, da consegnare all’Ufficio Riabilitativo o Protesi;

  • certificato di residenza in carta semplice o autocertificazione;

  • fotocopia verbale Commissione medica per l’accertamento dell’invalidità civile e/o certificazione medica relativa all’intervento chirurgico subito (art. 2 comma 1, lettera d), del D.M. Sanità del 27/08/99).

 

Come effettuare l’autocertificazione ed a cosa serve

  • Per gran parte dei certificati è sufficiente una semplice dichiarazione firmata dall’incontinente, che di fatto sostituisce certificati e atti notarile da presentare alla Pubblica Amministrazione;

  • ai soggetti privati la legge consente la facoltà o meno di accogliere l'autocertificazione;

  • l’autocertificazione è resa su appositi moduli predisposti dalla Pubblica Amministrazione e/o è possibile renderla anche su un comune foglio di carta. L’impiegato pubblico ufficiale ha il compito dovere di ricevere la dichiarazione. L’autenticazione va fatta dal dipendente competente a ricevere la documentazione, esibendo il documento originale senza obbligo di depositarlo presso l’Amministrazione. La copia così autenticata vale unicamente per quel particolare procedimento (es. partecipazione concorsi pubblici, documenti da consegnare all’A.U.S.L.);

  • i certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione che attestano stati e fatti personali che non si modificano nel tempo hanno validità illimitata, gli altri certificati hanno validità semestrale;

  • le dichiarazioni sostitutive di certificazioni hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono;

  • l’autocertificazione può anche essere inviata via fax e, quando è possibile, via Email;

  • sono previste sanzioni per l’impiegato della Pubblica Amministrazione che non accetta l'autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva;

  • il Ministero della Funzione Pubblica ha istituito un numero di fax (06-85982075) dove inviare segnalazioni ed inadempienze;

  • i cittadini che rilasciano dichiarazioni mendaci o utilizzano atti falsi, sono penalmente perseguibili (art. 26, legge n. 15/68 sull’autocertificazione).  



Rapporti tra  incontinente  e medico  di  famiglia (D.P.R.  n. 270/00)


Il medico di famiglia è tenuto a fornire:

  • prescrizioni e certificazioni mediche “gratuite”;

  • visite ambulatoriali, domiciliari ed ospedaliere “gratuite”;

  • monitoraggio dello stato di salute in senso generale;

  • porre richieste motivate e collaborare con lo specialista dell’A.U.S.L.  

 

Rapporti tra  incontinenti  e specialisti  A.U.S.L. (D.P.R. n. 271/00)

Lo specialista AUSL è tenuto a:

  • prescrivere gratuitamente gli Ausilii per l’incontinenza;

  • all’obbligo delle visite mediche specialistiche con pagamento ticket o gratuite (per patologia, reddito o invalidità del 100 %);

  • collaborare col medico di famiglia e l’assistente sociale del comune interessato;

  • evitare il “rimpallo” tra un medico e l’altro.  

 

A cosa serve ottenere l’invalidità civile (D.P.R. n. 698/94)

Il suo riconoscimento consente di ottenere:

  • varie provvidenze economiche a seconda della percentuale d’invalidità, reddito ed età (età inferiore ai 65 anni – invalidità civile dal 74 al 99% = reddito annuo di £ 6.894.550; invalidità civile del 100% = reddito annuo di £ 23.583.165; assegno mensile di invalidità = £ 401.380; indennità di accompagnamento = £ 808.130 = senza calcolo del reddito);

  • il riconoscimento dell’handicap con annessi vantaggi (legge n. 104/92);

  • l’iscrizione in apposite liste di categorie protette ed eventuale collocamento al lavoro (legge n. 68/99);

  • la fornitura gratuita dei pannoloni;

  • l’eventuale accompagnamento (legge n. 18/80).  

 

Quali invalidi civili hanno il diritto di ottenere l’accompagnamento  (Legge n. 18/80)

  • E' sancito unicamente per coloro che non sono in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita ed abbisognano d’assistenza continua (qualsiasi reddito, corrispondenti a £ 808.130 mensili);

  • la stragrande maggioranza degli incontinenti non ha diritto all’accompagnamento perchè autosufficienti.  

 

I Farmaci  ed i  ticket

Sono sempre assoggettati a variazioni.

I farmaci si suddividono in quattro classi:

           A) essenziali (gratuiti);

           B) di rilevante interesse terapeutico (50%);

           C) a pagamento;

           H) per uso ospedaliero.

L’esenzione è ottenibile in virtù della patologia, percentuale di invalidità, reddito ed età.

La FINCO (Federazione Italiana INCOntinenti), grazie all'Atto Camera n.684 e Abbinati ed alla Risoluzione n. 7-00869, approvata il 14 giugno 2000 dalla Commissione AA.SS. della Camera dei Deputati (a tutela degli Incontinenti urinari, fecali e stomali), per i casi necessari, si prefigge di ottenere la rimborsabilità dei farmaci per l’incontinenza.  

 

Il Lavoro per gli invalidi (Legge n. 68/99)

 Il D.L. n. 469/97 ha consentito ai privati l’apertura dell’Ufficio per il Collocamento al lavoro, la legge n. 196/97 introduce il lavoro interinale, la legge n. 68/99 e il D.P.C.M. del 13 gennaio 2000 ed il D.L. n. 91/00, sanciscono le nuove norme ed il fondo nazionale per il diritto al lavoro ai disabili. Gli aventi diritto per legge devono essere sottoposti a visita medica collegiale (Commissione Medica prevista dall’art.4, della legge n.104/92). La Commissione medica stabilirà la tipologia dei lavori che il disabile dovrà affrontare (chiaramente deve essere consono alla patologia/disabilità: legge n.274/91, DPR nn. 270/87 e 394/90)

I beneficiari sono:

  • i disabili con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;

  • le persone invalide del lavoro con invalidità superiore al 33%;

  • le persone non vedenti o sordomute;

  • le persone invalide civili di guerra e di servizio.

    La quota dell’obbligo nell’assunzione degli invalidi è così suddiviso:

1.     Azienda con  15/35  dipendenti = assunzione di   1    lavoratore disabile;

2.                       36/50                 =                     2    lavoratori disabili;

3.                      >  50                  =                 “ 7%  di lavoratori disabili

Concludendo, per gli incontinenti il lavoro deve essere consono alla patologia:

  • l’invalidità superiore  al 45%  consente l’iscrizione in “specifico elenco provinciale e/o locale”;

  • l’invalidità superiore al  79%  consente una fiscalizzazione totale per otto anni;

  • l’invalidità compresa tra il  67 e 79% consente una fiscalizzazione del 50% per cinque anni;

  • una riduzione della capacità lavorativa del 50% consente un rimborso INPS forfettario, utilizzabile per la rimozione delle barriere architettoniche, adattamento posto i lavoro, apprestamento di tecnologie di telelavoro, adeguamento bagni, ecc. ecc..;

  • gli invalidi al 100% possono lavorare con le capacità residue (Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 28/10/69, prot. 6/13966/A; Circolare del Ministero della Sanità  n. 3, dell’11/02/87).  

 

Provvidenze INPS  per i lavoratori invalidi e/o inabili 

Sono previste per i lavoratori invalidi ed inabili.

Esse forniscono:

  • l’assegno di invalidità;

  • la pensione di inabilità;

  • l’assegno mensile per l’assistenza personale e continuativa (riconosciuto unicamente a coloro che necessitano di assistenza continuativa e che si trovano nelle condizioni di non svolgere gli atti quotidiani della vita).

L’assegno d’invalidità è ridotto proporzionalmente all’entità dei redditi.

N.B.: coloro che per ragioni di inabilità totale sono obbligati ad andare in pensione prima del dovuto, ricevono da subito la pensione, calcolata sul massimo degli anni pensionabili (40 anni - legge n. 335/95).  

 

Diritto alla tutela della privacy (legge n. 675/96 e successive modifiche)

 

La legge sulla privacy ha fissato cinque principi, che necessariamente debbono essere rispettati:

  • il principio della condotta, secondo cui i dati debbono essere trattati in modo lecito e con correttezza;

  • il principio di finalità, secondo cui i dati devono essere raccolti e registrati per scopi predeterminati, espliciti e legittimi e, non utilizzati in altre operazioni di trattamento, incompatibili e non autorizzati;

  • il principio  della qualità, per cui i dati devono essere esatti, aggiornati e non possono essere rimessi all’arbitrio del singolo titolare (responsabile del trattamento);

  • il principio della pertinenza, secondo cui i dati debbono essere pertinenti, completi, non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e trattati;

  • il principio della conservazione e dell’oblio, che consacra la regola che i dati devono essere conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato, per un periodo non superiore a quello necessario agli scopi per cui essi sono stati raccolti e trattati.

La Pubblica Amministrazione può conservare e trattare dati personali (art.1, D.L. n. 135/99 – D.P.R. n. 318/99) nei seguenti casi:

  • applicare la normativa in merito al collocamento obbligatorio per l’assunzione delle categorie protette;

  • garantire le pari-opportunità;

  • nel trattamento dei dati personali è d’obbligo la parola chiave (DPR n. 318/99);

  • accertare gli obblighi fiscali e contributivi;

  • adempiere ai compiti di igiene e sicurezza sui luogo di lavoro;

  • applicare, da parte degli enti previdenziali, la normativa previdenziale ed assistenziale;

  • svolgere l’attività di indagine ed ispezione presso soggetti pubblici;

  • accertare l’handicap ed assicurare la funzionalità dei servizi terapeutici-riabilitativi;

  • assicurare adeguata informazione alla famiglia della persona handicappata;

  • curare l’integrazione sociale, l’educazione, l’istruzione ed il collocamento obbligatorio del portatore di handicap;

  • realizzare le comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi, in favore dei portatori di handicap.

    I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da ogni altro dato personale trattato. Essi, comunque, vanno trattati con tecniche di cifratura o mediante l’utilizzo di appositi codici identificativi. Dalla Pubblica Amministrazione è permessa l’identificazione, unicamente in casi di documentata necessità (art.3, D.L. n. 135/99, in G.U. n.113/99) ed intervento della magistratura.

L’identificazione dell’interessato e l’accesso alle diverse tipologie di dati, è consentito unicamente agli incaricati del trattamento e con la parola chiave.  



Il difensore civico
(facoltativo - art.8 legge n.142/90)

Al difensore civico vanno denunciati:

  •  i soprusi o dinieghi da parte della pubblica amministrazione;

  •  le scortesie ed i ritardi burocratici.  

 

I diritti del contribuente

In materia tributaria, i contribuenti, dopo anni di rivendicazioni hanno finalmente visto approvare la legge n.212, del 27 luglio 2000, che vara lo "statuto dei diritti del contribuente". In sintesi, esso:

  • dispone la massima trasparenza negli atti amministrativi;

  • la semplificazione burocratica e cartacea;

  • la piena conoscenza degli atti e degli interlocutori preposti dall'Amministrazione finanziaria;

  • sancisce che i rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuente devono essere improntati al principio della collaborazione e buona fede;

  • il contribuente, in caso di verifiche fiscali, ha il diritto di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa (organi di giustizia tributaria);

  • la legge sancisce infine che in ogni direzione regionale delle entrate venga istituito un "garante del contribuente".

  Le “Carte dei servizi”

In tema di sanità, previdenza ed assistenza, le “carte dei servizi” sanciscono che:

  • i servizi pubblici vengano erogati con continuità;

  • sia consentita la partecipazione diretta del cittadino e delle Associazioni che lo rappresentano;

  • chi presta i servizi deve informare gli utenti;

  • l’inosservanza è perseguibile con sanzioni amministrative e disciplinari a carico dei dirigenti e dipendenti preposti.  

   

Nomenclatore Tariffario delle Protesi e modalità prescrittive

Il Decreto del Ministero della Sanità del 27 agosto 1999, n. 332 (in S.O.G.U. n. 227/99) ha sancito il regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell’ambito del Servizio sanitario nazionale. Il codice EN/ISO n. 09. 30 (Ausili assorbenti l’urina) stabilisce la famiglia di appartenenza degli ausili per l’incontinenza urinaria. In merito alle prescrizioni è opportuno ricordare di far prescrivere, dal medico di famiglia, dallo specialista AUSL o dal pediatra (sulla modulistica predisposta autonomamente dall’AUSL) unicamente i codici sanciti dal Nomenclatore e le quantità massime prescrivibili: