ll Decreto del Ministero della Sanità del 27 agosto 1999, n. 332 (in S.O.G.U. n. 227/99) ha sancito il regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell’ambito del Servizio sanitario nazionale. Il codice EN/ISO n. 09. (ausili per stomie ed incontinenti) stabilisce la famiglia di appartenenza degli ausili per incontinenti. In merito alle prescrizioni è opportuno rammentare di prescrivere sull’apposita modulistica (predisposta autonomamente dall’AUSL), unicamente i codici sanciti dal Nomenclatore (scrivere il nome dell’Azienda costruttrice è reato) e le quantità massime prescrivibili:




Art. 1

Prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e articolazione del nomenclatore

 

  1. Il presente regolamento individua le prestazioni di assistenza protesica che comportano l'erogazione dei dispositivi riportati negli elenchi 1, 2 e 3 del nomenclatore di cui all'allegato 1, erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (Ssn) fino al 31 dicembre 2000 e ne definisce le modalità di erogazione. Entro la suddetta data il Ministro della sanità provvede a ridefinire la disciplina dell'assistenza protesica e le tariffe massime da corrispondere ai soggetti erogatori dei dispositivi di cui all'elenco 1 del nomenclatore.

  2. L'elenco n. 1 del nomenclatore contiene i dispositivi (protesi, ortesi e ausili tecnici) costruiti su misura e quelli di serie la cui applicazione richiede modifiche eseguite da un tecnico abilitato su prescrizione di un medico specialista ed un successivo collaudo da parte dello stesso. L'elenco n. 1 contiene, altresì, i dispositivi di fabbricazione continua o di serie finiti che per essere consegnati ad un determinato paziente, necessitano di essere specificamente individuati e allestiti a misura da un tecnico abilitato, su prescrizione del medico specialista. I dispositivi contenuti nell'elenco n. 1 sono destinati esclusivamente al paziente cui sono prescritti. La loro applicazione è effettuata da un tecnico in possesso del titolo abilitante all'esercizio della specifica professione o arte sanitaria ausiliaria, ai sensi del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dell'articolo 6 del decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni e dell'articolo 4 della legge 26  febbraio 1999, n. 42.

  3. L'elenco n. 2 del nomenclatore contiene i dispositivi (ausili tecnici) di serie la cui applicazione o consegna non  richiede l'intervento del tecnico abilitato.

  4. L'elenco n. 3 del nomenclatore contiene gli apparecchi acquistati direttamente dalle aziende unita sanitarie locali  (Usl) ed assegnati in uso con le procedure indicate nell'articolo 4.

  5. Qualora l'assistito scelga un tipo o un modello di dispositivo non incluso nel nomenclatore allegato al presente  regolamento, ma riconducibile, a giudizio dello specialista prescrittore, per omogeneità funzionale a quello  prescritto ai sensi dell'articolo 4, comma 2, l'azienda Usl di competenza autorizza la fornitura e corrisponde al  fornitore una remunerazione non superiore alla tariffa applicata o al prezzo determinato dalla stessa azienda per  il dispositivo incluso nel nomenclatore e corrispondente a quello erogato.

  6. In casi particolari, per i soggetti affetti da gravissime disabilità, l'azienda Usl può autorizzare la fornitura di  dispositivi non inclusi negli elenchi del nomenclatore allegato, sulla base dei criteri fissati dal Ministro della  sanità, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, relativi alle  condizioni dei soggetti, alle modalità di prescrizione e di controllo e alla tipologia di dispositivi che possono  essere autorizzati.

Art. 2

Aventi diritto alle prestazioni di assistenza protesica

  1. Hanno diritto all'erogazione dei dispositivi contenuti nel nomenclatore gli assistiti di seguito indicati, in  connessione a loro menomazioni e disabilità invalidanti:

    a) gli invalidi civili, di guerra e per servizio, i privi della vista e i sordomuti indicati rispettivamente dagli articoli 6 e 7 della legge 2 aprile 1968, n. 482, nonché i minori di anni 18 che necessitano di un intervento di  prevenzione, cura e riabilitazione di un'invalidità permanente;

    b) gli istanti in attesa di accertamento che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 1 della legge 11  febbraio 1980, n. 18;

    c) gli istanti in attesa di riconoscimento cui, in seguito all'accertamento sanitario effettuato dalla  commissione medica dell'azienda Usl, sia stata riscontrata una menomazione che comporta una  riduzione della capacità lavorativa superiore ad un terzo, risultante dai verbali di cui all'articolo 1, comma  7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295;

    d) gli istanti in attesa di accertamento entero-urostomizzati, laringectomizzati, tracheotomizzati o amputati di  arto, le donne che abbiano subito un intervento di mastectomia ed i soggetti che abbiano subito un  intervento demolitore sull'occhio, previa presentazione di certificazione medica;

    e) i ricoverati in una struttura sanitaria accreditata, pubblica o privata, per i quali il medico responsabile  dell'unita operativa certifichi la contestuale necessita e urgenza dell'applicazione di una protesi, di  un'ortesi o di un ausilio prima della dimissione, per l'attivazione tempestiva o la conduzione del progetto  riabilitativo, a fronte di una menomazione grave e permanente. Contestualmente alla fornitura della protesi  o dell'ortesi deve essere avviata la procedura per il riconoscimento dell'invalidità.

  2. Agli invalidi del lavoro, i dispositivi dovuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.  1124, sono erogati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) con spesa a  proprio carico, secondo le indicazioni e le modalità stabilite dall'istituto stesso.

  3. Sono fatti salvi i benefici gia previsti dalle norme in vigore in favore degli invalidi di guerra e categorie assimiliate.

  4. Per ciascuno dei propri assistiti che fruisca delle prestazioni di assistenza protesica, l'azienda Usl e tenuta ad  aprire e a mantenere aggiornata una scheda/fascicolo, contenente la documentazione attestante la condizione  di avente diritto, le prestazioni erogate e le relative motivazioni e la data delle forniture.

Art. 3

Fornitori dei dispositivi protesici

  1. Per l'erogazione dei dispositivi definiti "su misura" ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto  legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, inclusi nell'elenco 1 del nomenclatore di cui all'allegato 1, le regioni e le  aziende Usl si rivolgono ai soggetti iscritti presso il Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del  citato decreto legislativo n. 46 del 1997. A tal fine il contenuto della banca dati di cui al comma 7 dell'articolo 11  del medesimo decreto legislativo è messo a disposizione delle regioni .

  2. Per l'erogazione dei restanti dispositivi inclusi nell'elenco 1 del nomenclatore di cui all'allegato 1, le regioni e le  aziende Usl si rivolgono ai soggetti autorizzati all'immissione in commercio, alla distribuzione o alla vendita ai  sensi della normativa vigente, che dispongano del tecnico abilitato di cui all'articolo 1, comma 2, operante in  nome e per conto del fornitore mediante un rapporto di dipendenza o professionale che ne assicuri la presenza  per un orario tale da garantire la fornitura dei dispositivi entro i termini previsti dall'articolo 4, comma 7

  3. In via transitoria è comunque non oltre il 31 dicembre 1999 le aziende Usl possono altresì rivolgersi ai soggetti  già iscritti negli elenchi regionali di cui all'allegato A, paragrafo "Aziende abilitate alle forniture", del decreto  ministeriale. 28 dicembre 1992. Gli elenchi sono aggiornati tenendo conto delle modifiche apportate dal presente  regolamento ai fini dei requisiti richiesti per le forniture.

  4. Per l'erogazione dei dispositivi inclusi negli elenchi 2 e 3  del nomenclatore di cui all'allegato 1, le regioni o le aziende Usl stipulano contratti con i fornitori aggiudicatari delle procedure pubbliche di acquisto di cui all'articolo 8, comma 2. Fino all'espletamento di tali procedure e comunque non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le regioni e le aziende Usl assicurano l'erogazione dei dispositivi secondo le modalità gia in essere.

Art. 4

Modalità di erogazione

  1. L'erogazione a carico del Ssn delle prestazioni di assistenza protesica individuate nel presente regolamento è  subordinata, salvo i casi eventualmente individuati dalle regioni, al preliminare svolgimento delle seguenti attività: prescrizione, autorizzazione, fornitura e collaudo.

  2. La prescrizione dei dispositivi protesici e redatta da un medico specialista del Ssn, dipendente o convenzionato,  competente per tipologia di menomazione o disabilità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1,  lettera e).

  3. La prescrizione costituisce parte integrante di un programma di prevenzione, cura e riabilitazione delle lesioni o  loro esiti che, singolarmente, per concorso o coesistenza, determinano la menomazione o disabilità. A tal fine, la prima prescrizione di un dispositivo protesico deve comprendere:

    a) una diagnosi circostanziata, che scaturisca da una completa valutazione clinica e strumentale  dell'assistito;

    b) l'indicazione del dispositivo protesico, ortesico o dell'ausilio prescritto, completa del codice identificativo riportato nel nomenclatore, e l'indicazione degli eventuali adattamenti necessari per la sua  personalizzazione;

    c) un programma terapeutico di utilizzo del dispositivo comprendente: il significato terapeutico e riabilitativo;  le modalità, i limiti e la prevedibile durata di impiego del dispositivo; le possibili controindicazioni; le  modalità di verifica del dispositivo in relazione all'andamento del programma terapeutico.

  4. La prescrizione è integrata da una esauriente informazione al paziente ed eventualmente a chi lo assiste, sulle  caratteristiche funzionali e terapeutiche e sulle modalità di utilizzo del dispositivo stesso.

  5. L'autorizzazione alla fornitura del dispositivo protesico, dell'ortesi o dell'ausilio prescritto e rilasciata dall'azienda  Usl di residenza dell'assistito previa verifica dello stato di avente diritto del richiedente, della corrispondenza tra  la prescrizione medica ed i dispositivi codificati del nomenclatore, nonché, nel caso di forniture successive alla  prima, del rispetto delle modalità e dei tempi di rinnovo. La azienda Usl si pronuncia sulla richiesta di  autorizzazione tempestivamente e comunque, in caso di prima fornitura, entro venti giorni dalla richiesta. In  caso di silenzio della Usl, trascorso tale termine, l'autorizzazione alla prima fornitura si intende concessa.  All'atto dell'autorizzazione, sulla prescrizione e riportato il corrispettivo riconosciuto dalla azienda Usl al fornitore a fronte dell'erogazione del dispositivo prescritto. In caso di autorizzazione tacita il corrispettivo riconosciuto al fornitore e pari alla tariffa applicata o al prezzo determinato dalla stessa azienda di residenza dell'assistito.

  6. Qualora i dispositivi protesici, ortesici e gli ausili siano prescritti, per motivi di necessità e urgenza, nel corso di  ricovero presso strutture sanitarie accreditate, pubbliche o private, ubicate fuori del territorio dell'azienda Usl di  residenza dell'assistito, la prescrizione è inoltrata dalla unità operativa di ricovero alla azienda Usl di residenza,  che rilascia l'autorizzazione tempestivamente, anche a mezzo fax. Limitatamente ai dispositivi inclusi  nell'elenco 1 del nomenclatore, in caso di silenzio della azienda Usl, trascorsi cinque giorni dal ricevimento della  prescrizione, l'autorizzazione si intende concessa da parte della azienda Usl di residenza. In caso di  autorizzazione tacita il corrispettivo riconosciuto al fornitore e pari alla tariffa fissata dalla regione di residenza  dell'assistito.

  7. La fornitura del dispositivo protesico prescritto avviene entro termini definiti nell'ambito delle procedure di cui agli  articoli 8, comma 2, e 9, comma 1, e comunque non oltre i termini massimi, specifici per categoria di  dispositivo, indicati nell'allegato 2 al presente regolamento, pena l'applicazione delle penalità contestualmente  definite; per le forniture urgenti autorizzate in favore degli assistiti ricoverati, previste dall'articolo 2, comma 1,  lettera e), i fornitori devono garantire tempi di consegna inferiori ai suddetti tempi massimi. La fornitura di protesi  di arto provvisoria o temporanea di cui all'articolo 6, comma 1 non modifica il tempo massimo di rilascio della  prima fornitura definitiva.

  8. Il fabbricante di dispositivi protesici e tenuto a corredare i prodotti delle istruzioni previste dalla normativa vigente.  Il fornitore fornisce al paziente ed eventualmente a chi lo assiste, dettagliate istruzioni sulla manutenzione e  sull'uso del dispositivo erogato, anche a mezzo di indicazioni scritte.

  9. Al momento della consegna del dispositivo protesico, l'assistito o chi ne esercita la tutela rilascia al fornitore una  dichiarazione di ricevuta da allegare alla fattura trasmessa alla azienda Usl ai fini del rimborso. Qualora il  dispositivo venga spedito per corriere, per posta o per altro mezzo, il fornitore allega alla fattura copia del  bollettino di spedizione o della lettera di vettura.

  10. Il collaudo accerta la congruenza clinica e la rispondenza del dispositivo ai termini dell'autorizzazione ed è  effettuato, entro venti giorni dalla data di consegna, dallo specialista prescrittore o dalla sua unita operativa; a tal fine, entro il termine di tre giorni lavorativi, il fornitore comunica all'azienda Usl che ha rilasciato la prescrizione la data di consegna o di spedizione del dispositivo. L'azienda Usl invita, entro 15 giorni dall'avvenuta fornitura, l'assistito a presentarsi per il collaudo. Qualora l'assistito non si presenti alla data fissata per il collaudo senza giustificato motivo incorre nelle sanzioni fissate dalla regione. Qualora all'atto del collaudo il dispositivo non risulti rispondente alla prescrizione, il fornitore è tenuto ad apportare le opportune variazioni. Trascorsi venti giorni dalla consegna del dispositivo senza che il fornitore abbia ricevuto alcuna comunicazione da parte dell'azienda Usl, il collaudo si intende effettuato ai fini della fatturazione e del pagamento. Il collaudo dei dispositivi erogati ad assistiti non deambulanti viene effettuato presso la struttura di ricovero o a domicilio. Sono esclusi dalla procedura di collaudo i dispositivi monouso, valendo ai medesimi fini le prescrizioni dei relativi capitolati.

  11. I fornitori sono tenuti a garantire la perfetta funzionalità dei dispositivi protesici per il periodo, successivo alla  consegna, specificamente definito nell'ambito delle procedure di cui agli articoli 8, comma 2, e 9, comma 1, e  comunque non inferiore al termine di garanzia indicato nell'allegato 2 al presente regolamento.

  12. I dispositivi protesici di cui agli elenchi 1 e 2 del nomenclatore allegato si intendono ceduti in proprietà  all'assistito, fatta salva la facoltà delle regioni di disciplinare modalità di cessione in comodato dei dispositivi per i  quali sia possibile il riutilizzo, allo scopo di conseguire economie di gestione, prevedendo comunque l'obbligo  dell'azienda cedente di garantire la perfetta funzionalità e sicurezza dei dispositivi e di fornire all'assistito le  istruzioni previste dalla normativa vigente. I fornitori sono tenuti all'adempimento degli obblighi di cui al comma  11 anche nei confronti dei soggetti ai quali i dispositivi sono ceduti in proprietà.

  13. L'azienda USL proprietaria degli apparecchi di cui all'elenco 3 del nomenclatore e tenuta ad assicurarne la  perfetta funzionalità e la sicurezza ed a fornire all'assistito le istruzioni previste dalla normativa vigente. I  contratti stipulati con i fornitori dei suddetti apparecchi prevedono la manutenzione e la tempestiva riparazione  per tutto il periodo di assegnazione in uso all'assistito.

Art. 5

Tempi minimi di rinnovo dell'erogazione

  1. La azienda Usl non autorizza la fornitura di nuovi dispositivi protesici definitivi in favore dei propri assistiti di età  superiore ai 18 anni prima che sia trascorso il tempo minimo di rinnovo, specifico per tipo di dispositivo, riportato  nell'allegato al presente regolamento.

  2. I tempi minimi di rinnovo possono essere abbreviati, sulla base di una dettagliata relazione del medico  prescrittore, per particolari necessità terapeutiche o riabilitative o in caso di modifica dello stato psicofisico  dell'assistito.

  3. In caso di smarrimento, di rottura accidentale, di particolare usura del dispositivo, di impossibilità tecnica della  riparazione o di non convenienza della riparazione stessa ovvero di non perfetta funzionalità del presidio riparato, la azienda Usl può autorizzare, per una sola volta, la fornitura di un nuovo dispositivo protesico prima  che siano decorsi i tempi minimi di cui al comma 1, sulla base di una dichiarazione sottoscritta dall'invalido o da chi ne esercita la tutela.

  4. Alla scadenza del tempo minimo di cui al comma 1, il rinnovo della fornitura e comunque subordinato alla  verifica di idoneità e convenienza alla sostituzione o riparazione da parte del medico specialista prescrittore, ai  sensi dell' articolo 4.

  5. Per i dispositivi forniti agli assistiti di età inferiore ai 18 anni non si applicano i tempi minimi di 'rinnovo; la azienda  Usl autorizza le sostituzioni o modificazioni dei dispositivi protesici erogati, in base ai controlli clinici previsti e  secondo il programma terapeutico.

Art. 6

Dispositivi protesici temporanei, provvisori e di riserva

  1. I dispositivi protesici sono consegnati agli assistiti nella loro configurazione definitiva. Fa eccezione la fornitura  di:

    a) dispositivi protesici provvisori, necessari per affrontare i problemi riabilitativi nel periodo precedente la  consegna delle protesi definitive e non utilizzabili, se non marginalmente, per la loro realizzazione;

    b) dispositivi protesici temporanei, utilizzabili significativamente per la realizzazione dei dispositivi definitivi.

  2. dispositivi provvisori e temporanei sono prescrivibili esclusivamente in favore delle donne mastectomizzate, dei  soggetti con enucleazione del bulbo oculare e dei soggetti con amputazione di arto; per tali ultimi soggetti, la  fornitura del dispositivo provvisorio è alternativa a quella del dispositivo temporaneo.

  3. L'azienda Usl può autorizzare la fornitura di un dispositivo di riserva rispetto al primo dispositivo definitivo in  favore dei soggetti con amputazione bilaterale di arto superiore o con amputazione monolaterale o bilaterale di  arto inferiore. Nei confronti di atri soggetti con gravi difficoltà di deambulazione, cui non è riconosciuto il diritto  alla fornitura di una protesi di riserva, l'azienda Usl è tenuta ad assicurare la tempestiva sostituzione dei  dispositivi divenuti temporaneamente non utilizzabili, ai sensi dell'articolo 5.

Art. 7

Numerazione dei dispositivi protesici su misura

  1. I dispositivi su misura indicati nell'elenco 1 allegato al presente regolamento debbono riportare un numero di  matricola da cui si rilevi anche il mese e l'anno dell'autorizzazione di cui all'art. 4, comma 5, che deve essere impresso in modo visibile ed indelebile in un punto non asportabile e non soggetto a logorio. In caso di  sostituzione della parte su cui inizialmente e stato impresso, il numero di matricola deve essere reimpresso  sulla parte sostituita.

Art. 8

Tariffe e prezzi di acquisto dei dispositivi protesici

  1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, le regioni fissano il livello massimo delle tariffe da  corrispondere nel proprio territorio ai soggetti erogatori, entro un intervallo di variazione compreso tra il valore  delle tariffe indicate dall'elenco 1 del nomenclatore allegato nel presente regolamento ed una riduzione di tale  valore non superiore al venti per cento.

  2. I prezzi corrisposti dalle aziende Usl per i dispositivi protesici e gli apparecchi inclusi, rispettivamente, agli  elenchi 2 e 3 del nomenclatore allegato, sono determinati mediante procedure pubbliche di acquisto espletate  secondo la normativa vigente. Le regioni emanano direttive per lo svolgimento delle suddette procedure da parte  delle aziende Usl, anche in forma associata, anche al fine di garantire la capillarità della distribuzione dei  dispositivi protesici, il rispetto di standard di qualità e la disponibilità di una gamma di modelli idonea a  soddisfare specifiche esigenze degli assistiti.

  3. Al fine di consentire l'acquisizione delle informazioni necessarie alla programmazione sanitaria nazionale ed al  monitoraggio della spesa relativa all'assistenza protesica, le regioni e le province autonome provvedono ad  inviare al Ministero della sanità i provvedimenti regionali e provinciali di determinazione delle tariffe e dei prezzi di  acquisto dei dispositivi protesici di cui, rispettivamente, agli elenchi 1 e 2 e 3 del nomenclatore allegato.

Art. 9

Rapporti tra Regioni, aziende Usl e fornitori

  1. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,  come modificato dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le regioni, anche in forma associata, e le aziende Usl, nel rispetto dei piani annuali preventivi individuati dalle regioni sentite le  organizzazioni dei fornitori di assistenza protesica, contrattano con i fornitori dei dispositivi di cui all'elenco 1 del nomenclatore operanti sul proprio territorio le modalità e le condizioni delle forniture.

  2. Le modalità' di fatturazione e pagamento dei dispositivi protesici di cui al presente regolamento sono stabilite  dalle regioni nel rispetto della normativa vigente in materia di contabilità.

Art. 10

Modalità di controllo

  1. A ciascuno dei dispositivi inclusi nel nomenclatore allegato è attribuito lo specifico codice riportato negli elenchi  allegati, che costituisce l'elemento identificativo del dispositivo nell'ambito degli scambi all'interno del Ssn e deve  essere utilizzato per ogni finalità di carattere amministrativo ed informativo.

  2. Le regioni e le province autonome vigilano sulla corretta applicazione da parte delle aziende Usl del presente  regolamento ed assicurano l'attivazione da parte di ciascuna azienda Usl di specifici sistemi di controllo, interno ed esterno.

Art. 11

Aggiornamento del nomenclatore

  1. Il nomenclatore e' aggiornato periodicamente, con riferimento al periodo di validità del Piano sanitario nazionale  e, comunque, con cadenza massima triennale, con la contestuale revisione della nomenclatura dei dispositivi erogabili.

Art.12 

  1. Il presente regolamento sostituisce il decreto ministeriale 28 dicembre 1992, pubblicato sul Supplemento Ordinario n.9 alla Gazzetta Ufficiale n.10 del 14 gennaio 1993


CATETERI VESCICALI ED ESTERNI 09.24

DESCRIZIONE PRODOTTO

codice ex
D.M. 28/12/92

CODICE CLASSIFICAZIONE
ISO

quantitativi
massimi
concedibili

CATETERI VESCICALI:

 

09.24

 

catetere a permanenza tipo Foley a palloncino in puro silicone 100%, trasparente, a due vie con scanalature longitudinali, con imbuto a valvola speciale, in confezione singola sterile in vari diametri.
 (UNI EN 1616)

101.14.01

09.24.03.003

2 pz al mese

catetere di tipo nelaton, monouso, in PVC, ipoallergenico, trasparente, a varie lunghezze e diametro, in confezione singola sterile (UNI EN 1616):

 

 

 

per donna e bambino

101.14.11

09.24.06.003

120 pz al mese

per uomo

101.14.13

09.24.06.006

120 pz al mese

catetere monouso, autolubrificante in materiale ipoallergenico, trasparente, a varie lunghezze e diametro, non necessitante dell’uso di gel lubrificante, in confenzione singola sterile
(UNI EN 1616):

 

 

 

per neonati fino a un anno

101.14.30

09.24.06.009

180 pz al mese

per bambino fino a 6 anni

101.14.30

09.24.06.010

150 pz al mese

per donna e bambino oltre 6 anni

101.14.30

09.24.06.011

120 pz al mese

per uomo

101.14.30

09.24.06.012

120 pz al mese

catetere monouso, autolubrificante, in materiale ipoallergenico, trasparente, a varie lunghezze e diametro, non necessitante dell’uso di gel lubrificante, integrato in una sacca graduata in cinfezione sterile (1)
(UNI EN 1616)

 

09.24.06.015

60 pz al mese

 

 

 

 

catatere/tutore per ureterecutaneostomia in materiale sintetico o silicone, con foro centrale e fori di drenaggio, due alucce per il bloccaggio del catetere e disco di fissaggio. (pr EN 12182)

101.14.40

09.24.06.018

2 pz al mese

Spray lubrificante al silicone per cateterismo (pr EN 12182)

101.14.20

09.21.18.006

1 flacone al mese

CATETERI ESTERNI:
catetere (condom) in gomma naturale o sintetica, ipoallergenica, autocollante o con striscia biadesiva (pr EN 12182)

101.11.01

09.24.09.003

30 pz al mese

(1) concedibile a soggetti che svolgono una attività esterna di lavoro o di studio, nonchè in combinazione con il catetere di cui al cod. 09.24.06.012, ma fino ad un massimo di altri 60 pz al mese

 


RACCOGLITORE PER URINA 09.27
 

DESCRIZIONE PRODOTTO

codice ex D.M. 28/12/92

CODICE CLASSIFICAZIONE

quantitativi
massimi
concedibili

Sacca di raccolta per urina da gamba, impermeabile, con tubo di raccordo, rubinetto di scarico e valvola antireflusso, con sistema antisciabordio, con o senzarivestimento in TNT, con o senza sistema antitorsione (UNI EE ISO 8669-2):

 

 

 

tipo monouso

101.11.01

09.27.04.003

30 pz al mese

tipo riutilizzabile

 

09.27.04.006

8 pz al mese

Sacca di raccolta per urina da letto, impermeabile, con tubo di raccordo, morsetto di chiusura ed indicazione del volume prestampato (UNI EE ISO 8669-2):

 

 

 

tipo monouso

101.11.01

09.27.07.003

30 pz al mese

tipo riutilizzabile

 

09.27.07.006

8 pz al mese


AUSILI ASSORBENTI L’URINA    09.03
 

DESCRIZIONE PRODOTTO

codice ex D.M. 28/12/92

CODICE CLASSIFICAZIONE

quantitativi
massimi
concedibili

AUSILI ASSORBENTI L’URINA DA INDOSSARE (1S0 9949)

 

09.30.04

 

 

 

 

 

Pannolone a mutandina
Ausilio assorbente sagomato con barriera ai liquidi, in congiunzione con
mezzi di fissaggio integrati (norma SO 9943-3: 1,12,123). L'ausilio ècomposto da un supporto di materiale esterno impermeabile avente forma idonea a realizzare, indossato, una mutandina; confezionato con sistema di fissaggio per chiusura in vita, con elastici ai bordi longitudinali per assicurare una maggiore tenuta, con fluff di pura cellulosa, di forma sagomata di spessore maggiore nella parte centrale, con o senza polimeri superassorbenti, ricoperto di un telino in TNT ipoallergenico nel lato a contatto con la pelle.

Requisiti funzionali:

Velocità di assorbimento non inferiore a 2 ml/sec (metodica n. 001 NMC93)

Rilascio di umidità non superiore a 1 gr. (metodican. 002NMC93)

Assorbimento specifico non inferiore a 7 gr/gr (metodica n. 003NMC93)

 

 

 

Formato grande (per utilizzatori aventi circonferenza in vita da 100 a 150 cm)

101.21.01

09.30.04.003

120 pz al mese

Formato medio (per utilizzatori aventi circonferenza in vita da 70 a 110 cm)

101.21.03

09.30.04.006

120 pz al mese

Formato piccolo (per utilizzatori aventi circonferenza in vita da 50 a 80 cm)

101.21.05

09.30.04.009

120 pz al mese

Pannolone sagomato
Ausilio assorbente sagomato con barriera ai liquidi, in congiunzione con mezzi di fissaggio separati (norma ISO 9949-3: 1,12,12). L'ausilio è composto da un supporto di materiale esterno impermeabile di forma sagomata,
è confezionato con fluff di pura cellulosa, di forma sagomata di spessore maggiore nella parte centrale, con o senza polimeri superassorbenti, ricoperto di un telino in TNT ipoallergenico nel lato a contatto con la pelle.

Requisiti funzionali:

Velocità di assorbimento non inferiore a 2 ml/sec (metodica n. 001 NMC93)

Rilascio di umiditànon superiore a 1 gr. (metodica n. OO2NMC93)

Assorbimento specifico non inferiore a 7 gr/gr (metodica n. 003NMC93)

 

 

 

Formato grande

101.21.17

09.30.04.012

120 pz al mese

Formato medio

101.21.19

09.30.04.015

120 pz al mese

Formato piccolo

101.21.21

09.30.04.018

120 pz al mese

Pannolone rettangolare
Ausilio assorbente rettangolare con barriera a liquidi, in congiunzione con mezzi di fissaggio separati (norma ISO 9949-3: 1,12,12). L'ausilio è composto da un supporto di materiale impermeabile e da un telino in TNT ipoallergenico nel lato a contatto con la pelle (od in entrambi i lati); all'interno ha un fluff di pura cellulosa, con o senza polimeri superassorbenti.
Requisiti funzionali:
Velocità di assorbimento non inferiore a 2 ml/sec  (metodica n. 001NMC93)

Rilascio di umidità non superiore a 2 gr. (metodica n. 002NMC93)

Assorbimento specifico non inferiore a 7 gr/gr (metodica n. 003NMC93)

 

 

 

Formato unico

101.21.23

09.30.04.021

150 pz al mese

SUPPORTI E FISSAGGI PER AUSILI ASSORBENTI L'URINA (ISO 9949)
Mutanda elasticizzata riutilizzabile
Indumento preconfezionato senza barriera ai liquidi, idoneo ad aderire tra le gambe e la parte interiore del dorso (norma ISO 9949- 3: 1,12,3). lndumento precorrfezionato a mo' di mutandina, elasticizzato, idoneo ad essere
indossatoin combinazione con il pannolone sagomato o il pannolone rettangolare.

 

 

 

formato grande

101.21.11

09.30.09.003

3 pz al mese

formato medio

101.21.13

09.30.09.006

3 pz al mese

formato piccolo

101.21.15

09.30.09.009

3 pz al mese

ACCESSORI PER LETTI

 

18.12

 

TRAVERSE ASSORBENTI  (Standard ISO 9949)

 

18.12.15

 

Traversa salvamaterasso rimboccabile
Ausilio assorbente non indossabile con barriera ai liquidi con mezzi
di ancoraggio al letto (norma ISO 9949-3: 2,12,124). L'ausilio è composto da un supporto di materiale impermeabile che consente la nmbcccatura sotto il materasso e da un tampone assorbente in fluff di pura cellulosa, disposto nella parte centrale del supporto, con o senza polimeri superassorbenti, ricoperto di un telino in TNT ipoallergenico nel lato rivolto all'utilizzatore.
Requisito tecnico:
Superficie del tampone assorbente non inferiore al 25% della superficie totale

 

 

 

Formato 80 x 180 cm.

101.31.01

18.12.15.003

120 pz al mese

Traversa salvamaterasso non rimboccabile:
Ausilio assorbente non
indossabile con barriera ai liquidi senza mezzi di ancoraggio al letto (norma ISO 9949-3: 2,12,12).
Il presidio è composto da un supporto in materiale impermeabile da un tampone assorbente in fluff di pura cellulosa, con o senza polimeri superassorbenti, ricoperto di un telino in TNT ipoailergenico nel lato rivolto all’utilizzatore.
Requisito
tecnico:

Superficie del tampone assorbente non inferiore al 75% dela superficie totale.

 

 

 

Formato a 60 x 90 cm.

101.31.11

18.12.15.006

120 pz al mese

N.B.: gli ausili assorbenti l’urina: pannolone a mutandina, pannolone sagomato, pannolone rettangolare e traverse assorbenti, possono essere tra loro integrativi, come da indicazione riportata nella prescrizione medica. In ogni caso, comunque, l’importo massimo di spesa corrispondente al totale dei pezzi per un mese, non può superare quello riferito al codice 101.21.01/09.30.04.003