Art.1

E’ costituita una Federazione, denominata “Federazione Italiana INCOntinenti”, fondata sui principi della solidarietà sociale, sull’aggregazione, sul volontariato, sull’assistenza socio-sanitaria, riabilitazione ed istruzione socio-sanitaria. La Federazione è caratterizzata dalla partecipazione di tutti i soci alle istanze federali. Essa è affiliata all’A.I.STOM. (Associazione Italiana Stomizzati) ed all’International Continence Society (I.C.S.).

 Art.2

 La Federazione ha sede legale a Bari e l’Assemblea generale dei soci può istituire sedi decentrate nel Territorio nazionale, utilizzando le sedi regionali A.I.STOM. esistenti.

Art.3

 La durata della Federazione è illimitata e connessa all’esistenza dei problemi.

Art.4

  1. La Federazione è apartitica, non persegue fini di lucro ed è fondata sul volontariato. Le prestazioni fornite dagli aderenti volontari (incontinenti, medici ed infermieri professionali) sono gratuite.
    I fini preposti sono:

  1. riunire in libera e democratica Federazione tutti i cittadini che soffrono d’incontinenza e le rispettive Associazioni di tutela; i medici che direttamente si interessano a tali problematiche; gli infermieri specialisti della riabilitazione urofecale; i cittadini sensibili a tali problematiche;

  2. attuare programmi di prevenzione, riabilitazione e di mantenimento, oltre a fornire possibilità di reinserimento psico-sociale, che investono direttamente o indirettamente gli incontinenti urofecali, assicurando ad essi una migliore qualità della vita;

  3. svolgere opera di sensibilizzazione ed informazione, relativamente alle problematiche connesse all’invalidità, nei confronti della Società, verso le Istituzioni e gli Organi di informazione;

  4. formare, aggiornare e coordinare il personale medico, gli infermieri e gli stessi soci, promuovendo da sola o con altre Associazioni, Forze sociali o Enti, iniziative idonee al raggiungimento dei suddetti scopi;

  5. mantenere rapporti finalizzati allo scambio di esperienze con Istituzioni, Associazioni o gruppi, comunque interessati a tali problematiche;

  6. promuovere seminari, convegni, manifestazioni e tutto quanto verrà ritenuto idoneo per la raccolta di fondi e per lanciare la propria immagine/finalità;

 

Le sedi sociali e gli Ambulatori della Federazione sono aperti gratuitamente a tutti gli incontinenti bisognevoli d’assistenza. Le prestazioni socio-assistenziali, mediche e le possibilità di vita e di relazione fornite dalla Federazione, sono estese anche ai non soci.

Art.5

 I soci possono essere ordinari, honoris causa e due presidenti onorari:
 

  1. soci ordinari sono gli incontinenti che intendono porsi quali soggetti volontari nei confronti di coloro che sono interessati dal problema, anche se non soci della Federazione, ma particolarmente bisognosi d’aiuto e sostegno; la Associazioni affiliate; gli operatori socio-sanitari;

  2. soci “honoris causa” sono nominati direttamente dal consiglio direttivo, tra coloro che hanno particolari meriti scientifici e sociali;

  3. i due presidenti onorari sono nominati direttamente dal consiglio direttivo. I presidenti onorari sono autorevoli personalità super partes cui i soci, il consiglio direttivo ed il presidente, debbono comunque dare ascolto. Il loro parere è sempre discusso, ma non vincolante.

Art.6

A tutti i soci in regola con le quote sociali è riconosciuto il diritto al voto nelle assemblee. Essi possono gratuitamente fruire a tutti i livelli delle prestazioni mediche fornite dalla Federazione e partecipano ai vari momenti formativi, sociali, culturali e ricreativi, della stessa.

Art.7

La qualifica di socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con la Federazione.

Art.8

La Federazione è tenuta ad assicurare ai soci la regolare informazione riguardo le attività associative.

Art.9

L’ammissione alla qualifica di socio di norma è da considerarsi accettata. Il socio può essere escluso soltanto in caso di gravi azioni o reati; in merito all’espulsione decide il consiglio direttivo, motivandola. Gli associati che abbiano rinunciato alla qualità di socio o siano stati esclusi per gravi azioni o reati, non possono ritirare i contributi versati, né hanno titolo alcuno sul patrimonio della Federazione.

ORGANI  DELLA FEDERAZIONE

Art.10

Sono organi federali:

  1. l’assemblea generale dei soci;

  2. il consiglio direttivo.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

ASSEMBLEA GENERALE

Art.11

L’assemblea generale è formata dai soci ordinari, soci “honoris causa” e presidenti onorari. L’assemblea è il massimo organo decisionale e di coordinamento di tutte le attività associative.

Art.12

L’assemblea ordinaria è convocata dal presidente almeno una volta l’anno; essa:

  1. delibera sulla relazione programmatica del presidente;

  2. approva il bilancio preventivo e consuntivo;

  3. elegge ogni cinque anni a maggioranza tra gli aventi diritto i consiglieri del consiglio direttivo;

  4. approva il regolamento interno e le eventuali modifiche al regolamento stesso, su proposta del consiglio  direttivo;

  5. stabilisce le quote sociali annuali e le modalità di riscossione.

Art.13

L’assemblea straordinaria è convocata dal presidente ogni qualvolta la convocazione sia ritenuta necessaria dal consiglio direttivo o qualora ne sia fatta specifica e motivata richiesta, da almeno un terzo dei soci, in regola con le quote associative. Essa è l’unico organo competente a modificare lo statuto, a trasformare lo stato giuridico o a deliberare lo scioglimento della Federazione.

Art.14

L’assemblea è convocata mediante lettera semplice inviata a: tutti i soci, ai membri del consiglio direttivo, ai soci “honoris causa”, ai presidenti onorari ed ai revisori dei conti. La convocazione va spedita almeno venti giorni prima del giorno fissato per la riunione; l’avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data e l’ora della prima e seconda convocazione, nonché l’elenco degli argomenti posti all’ordine del giorno.

Art.15

L’assemblea è effettuata congiuntamente con l’Associazione Italiana Stomizzati, ed è presieduta da un socio eletto dall’assemblea.

Art.16

Possono partecipare all’assemblea i cittadini sensibili a tali problematiche, ma hanno diritto di voto unicamente i soci nuovi iscritti per la prima volta ed i soci in regola con le quote annuali, con almeno due anni di versamento delle quote sociali. Ciascun socio può rappresentare non più di cinque deleghe scritte, spetta al presidente dell’assemblea constatare la regolarità delle deleghe. Rilevata la patologia e l’età avanzata della maggioranza degli associati, è ammesso il voto per corrispondenza.

Art.17

Le assemblee in prima convocazione sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

Art.18

Nelle assemblee le votazioni si fanno per alzata di mano, oppure per appello nominale o a scrutinio segreto, qualora i soci ne facciano richiesta. Per questioni riguardanti le persone, le votazioni devono avvenire a scrutinio segreto. Nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità, i membri del consiglio direttivo non hanno diritto di voto. Ogni decisione dell’assemblea sarà ritenuta valida qualora votata dalla maggioranza assoluta dei soci presenti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.19

Il consiglio direttivo eletto dall’assemblea ordinaria dei soci è costituito da undici consiglieri. Esso deve coinvolgere tutte le categorie interessate al problema (incontinenti ed operatori socio-sanitari) e si compone di tre categorie di soci: cinque incontinenti, tre medici e tre infermieri, tutti esperti del settore. Il consiglio direttivo può cooptare membri tra le diverse categorie di soci e farli partecipare alle sue riunioni, pur non avendo diritto di voto.

Art.20

I consiglieri componenti il direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi membri il presidente, il vice-presidente, il segretario/tesoriere, i soci “honoris causa” ed i due presidenti onorari. Il presidente eletto deve essere un incontinente.

Art.21

Il consiglio direttivo è convocato dal presidente ogni qualvolta ve ne sia la necessità e comunque in riunioni ordinarie almeno due volte l’anno. Le riunioni del consiglio direttivo sono presiedute dal presidente, oppure in caso di assenza dal vice-presidente, in sua assenza dal consigliere più anziano.

Art.22

Le riunioni del consiglio sono validamente costituite con la presenza della metà più uno dei consiglieri. Esso delibera validamente a maggioranza dei voti presenti.

Art.23

Il consiglio direttivo presiede allo sviluppo ed all’indirizzo generale della Federazione, stabilendo il programma di lavoro per ogni anno sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea; provvede all’amministrazione ordinaria della Federazione; predispone e sottopone annualmente all’assemblea i bilanci consuntivi e preventivi; delibera in casi gravi l’esclusione da socio, motivandola.

Art.24

Il presidente ha la rappresentanza legale della Federazione di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati. Il vice-presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.

SEGRETARIO/TESORIERE

Art.25

Il segretario-tesoriere compila e tiene aggiornato il libro soci; provvede alla corrispondenza; organizza le riunioni del consiglio direttivo e dell’assemblea, redigendone i relativi verbali; controfirma i verbali delle assemblee; sovraintende alle attività amministrative ed economiche della Federazione. In qualità di tesoriere è delegato dal presidente per l’amministrazione ordinaria della Federazione ed in particolare per la gestione dei fondi speciali, con facoltà di riscuotere somme o valori; di effettuare pagamenti autorizzati; di rilasciare quietanze; di provvedere ad operazioni bancarie attive e passive preventivamente autorizzate dal consiglio direttivo. Essendo la Federazione diretta espressione A.I.STOM. ed avendo obiettivi comuni, al fine di assolvere ai doveri/diritti fiscali e di tesoreria, i revisori dei conti della Federazione debbono corrispondere ai revisori A.I.STOM. La Federazione deve avvalersi di tutti i mezzi fiscali dell’A.I.STOM., in particolare del codice fiscale, partita IVA, fatturazioni, rimborsi IVA, personale di segreteria, sedi periferiche decentrate, ecc., ecc., salvaguardando in ogni caso il principio dell’autonomia gestionale.

PATRIMONIO  ED ESERCIZIO  SOCIALE

Art.26

Il patrimonio della Federazione è costituito da:

  1. contributi versati dagli associati come quota di iscrizione;

  2. contributi da privati;

  3. contributi delle pubbliche Istituzioni ed Enti;

  4. rimborsi derivanti da convenzioni;

  5. donazioni e lasciti testamentari;

  6. interessi sul patrimonio acquisito dalla Federazione.

 

BILANCIO

Art.27

L’esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio di ogni anno ed ha termine il trentuno dicembre dello stesso. Il bilancio federale viene approvato dall’assemblea dei soci, congiuntamente col bilancio A.I.STOM. La Federazione, in sintonia col bilancio A.I.STOM., predispone regolare bilancio consuntivo e preventivo, dai quali debbono risultare i beni, contributi e lasciti ricevuti. I bilanci sono redatti dal segretario/tesoriere, in sintonia col segretario/bilancio A.I.STOM., conserva i libri contabili e li presenta al consiglio direttivo; sono sottoposti all’approvazione con voto palese dalla maggioranza semplice dei soci, purché in regola con le quote sociali, riuniti in assemblea congiunta: FINCO/A.I.STOM.

 

FUNZIONAMENTO  DELLA FEDERAZIONE

Art.28

Il funzionamento della Federazione dovrà risultare dall’azione coordinata del consiglio direttivo, della presidenza, della segreteria federale con la segreteria nazionale A.I.STOM.

Art.29

I fondi a disposizione della Federazione sono gestiti ed amministrati dal consiglio direttivo, in sintonia con i conti ed il bilancio A.I.STOM. Le rispettive entrate ed uscite sono riportate sui libri contabili, regolarmente tenuti dal segretario/tesoriere della Federazione e dall’A.I.STOM.


ESTINZIONE DELLA FEDERAZIONE

Art.30

In caso di scioglimento della Federazione i beni saranno devoluti all’A.I.STOM.

Art.31

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni del codice civile, della legge n. 266/91 (volontariato), il D.L. n. 460/97 (ONLUS) e loro successive modifiche.