MATERNITA’.

 

Legge 1204 del 30-10-1971.

La lavoratrice in stato di gravidanza deve inviare all’ azienda il certificato medico attestante tale stato con data presunta del parto.

 

La lavoratrice ha diritto all’ assenza obbligatoria 2 mesi prima e 3 mesi dopo il parto. Questi 3 mesi possono essere usufruiti dal padre lavoratore in caso di decesso della madre o di gravi condizioni fisiche della stessa che le impedisce di accudire il figlio.

La lavoratrice madre può in oltre richiedere un ulteriore periodo di assenza facoltativa, previa domanda scritta, della durata massima di 6 mesi durante il primo anno di vita del bimbo bombo, questo periodo può essere richiesto in alternativa dal padre.

Qualora il bimbo fosse portatore di handicap, in situazione di gravità e di non ricovero in strutture ospedaliere, è prevista la possibilità di richiedere l’ aspettativa non retribuita sino al compimento del 3° anno del bambino.

 

Le lavoratrici non possono essere licenziate per tutta la durata della maternità e fino al compimento del primo anno di vita del bambino.

 

Durante i 5 mesi di maternità obbligatoria la lavoratrice ha diritto:

*   Trattamento economico al 100%;

*   Pagamento delle festività infrasettimanali;

*   Maturazione dell’ anzianità su tutti gli istituti contrattuali ( 13° , ferie, ecc…).

 

Durane l’astensione facoltativa (per un massimo di 6 mesi ) la lavoratrice ha diritto:

*   Indennità economica al 30%;

*   Questo periodo di interruzione non fa maturare l’ anzianità su gli istituti contrattuali ma è valido per la maturazione del TFR.

 

La lavoratrice, alla ripresa del lavoro e fino ad un anno di età del bambino ha diritto a due periodi di riposo giornaliero di 1 ora che possono essere commutabili se l’orario di lavoro è pari o maggiore alle 6 ore. Questi periodi sono considerati a tutti gli effetti orario lavorativo.

 

Sino al compimento dei 3 anni del bimbino la lavoratrice madre ha diritto di permessi non retribuiti in caso di malattia del figlio certificato dal medico curante. Questi permessi possono essere utilizzati in alternativa anche dal lavoratore padre.