SALUTE
E SICUREZZA.
I soggetti predisposti a tutelare la salute dei lavoratori e a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro sono:
Il datore di lavoro
Il servizio di prevenzione e protezione
Il medico competente
l’ agenzia sanitaria locale
il rappresentante dei lavoratori alla sicurezza
Il rappresentante dei lavoratori alla sicurezza (RLS) è stato indotto nei luoghi di lavoro con il decreto legislativo 626, deve essere eletto o designato da tutti i lavoratori in tutti i luoghi di lavoro. Nelle aziende al di sotto dei 15 dipendenti può essere eletto o nominato il rappresentante alla sicurezza territoriale (RLST).
Il rappresentante dei lavoratori alla sicurezza deve essere eletto o designato tra i componenti del rappresentante sindacale unitario.
Il RLS ha diritto ad una formazione adeguata per poter svolgere i suoi compiti. La formazione minima dev essere di 32 ora da fare durante l’ orario di lavoro a spese del datore di lavoro.
Il RLS ha diritto di accesso a tutti gli ambienti di lavoro, previa comunicazione.
Il RLS deve disporre del tempo e dei mezzi necessari per poter svolgere il suo incarico.
Le ora di permesso retribuite messe a su a disposizione devono essere almeno:
12 ore nelle aziende sino a 5 dipendenti
30 ore nelle aziende da 6 a 15 dipendenti
40 ore oltre i 15 dipendenti
Il RLS non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento del suo incarico ed è tutelato dallo statuto dei lavoratori al pari dei rappresentanti sindacali.