SALUTE E SICUREZZA.

 

I soggetti predisposti a tutelare la salute dei lavoratori e a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro sono:

*   Il datore di lavoro

*   Il servizio di prevenzione e protezione

*   Il medico competente

*   l’ agenzia sanitaria locale

*   il rappresentante dei lavoratori alla sicurezza

*  

Il rappresentante dei lavoratori alla sicurezza (RLS) è stato indotto nei luoghi di lavoro con il decreto legislativo 626, deve essere eletto o designato da tutti i lavoratori in tutti i luoghi di lavoro. Nelle aziende al di sotto dei 15 dipendenti può essere eletto o nominato il rappresentante alla sicurezza territoriale (RLST).

 

Il rappresentante dei lavoratori alla sicurezza deve essere eletto o designato tra i componenti del rappresentante sindacale unitario.

 

*   Il RLS ha diritto ad una formazione adeguata per poter svolgere i suoi compiti. La formazione minima dev essere di 32 ora da fare durante l’ orario di lavoro a spese del datore di lavoro.

*   Il RLS ha diritto di accesso a tutti gli ambienti di lavoro, previa comunicazione.

*   Il RLS deve disporre del tempo e dei mezzi necessari per poter svolgere il suo incarico.

 

Le ora di permesso retribuite messe a su a disposizione devono essere almeno:

 

*   12 ore nelle aziende sino a 5 dipendenti

*   30 ore nelle aziende da 6 a 15 dipendenti

*   40 ore oltre i 15 dipendenti

 

Il RLS non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento del suo incarico ed è tutelato dallo statuto dei lavoratori al pari dei rappresentanti sindacali.