TRATTAMENTO
ECONOMICO NELLE MALATTIE BREVI.
Per questa norma il triennio di riferimento parte del 5
luglio 1995.
Al solo fine del trattamento economico le assenze per malattie successive al 7° evento morboso di durata pari o inferiore ai 5 giorni verranno conteggiate doppie. Fatta eccezione i ricoveri giornalieri o i trattamenti terapeutici ( emodialisi – chemioterapie – morbo di Cooley) eseguiti in ospedale e debitamente certificati.
Numero di eventi morbosi |
Conteggio ai fini del comporto |
Conteggio ai fini del pagamento |
1° |
5 giorni |
5 giorni |
2° |
3 giorni |
3 giorni |
Ricovero |
4 giorni |
4 giorni |
3° |
5 giorni |
5 giorni |
4° |
2 giorni |
2 giorni |
Malaria di 7 giorni |
7 giorni |
7 giorni |
5° |
3 giorni |
3 giorni |
Terapia certificata |
3 giorni |
3 giorni |
6° |
5 giorni |
5 giorni |
7° |
3 giorni |
3 giorni |
Totale 7 malattie brevi |
40 giorni |
40 giorni |
Dopo il 7° evento morboso pari o inferiore ai 5 giorni.
8° |
3 giorni |
6 giorni |
Ricovero ospedaliero |
5 giorni |
5 giorni |
9° |
5 giorni |
10 giorni |
10° |
3 giorni |
10 giorni |
Totale 10 malattie brevi |
16 giorni |
27 giorni |
Dal 1-10-1999 le assenze per terapie salvavita, che comportano una presenza in azienda intervallata ( es. Dialisi ) consentiranno ai lavoratori di usufruire della aspettativa prolungata per la salvaguardia del posto di lavoro, anche in modo frazionato, qualora supereranno il periodo di conservazione del posto di lavoro.
Dal 1° gennaio 2000 per due volte l’ anno le imprese su richiesta del lavoratore dovranno fornire la situazione del cumulo malattie per il conteggio del comporto.
Dal 1° ottobre 1999 per le assenze determinate da infortuni sul lavorale aziende anticiperanno le spettanze, così come già avviene per la malattia. Per le imprese con meno di 100 dipendenti tale norma entrerà in vigore dal 1° gennaio 2000.