TRATTAMENTO ECONOMICO NELLE MALATTIE BREVI.

 

Per questa norma il triennio di riferimento parte del 5 luglio 1995.

 

Al solo fine del trattamento economico le assenze per malattie successive al 7° evento morboso di durata pari o inferiore ai 5 giorni verranno conteggiate doppie. Fatta eccezione i ricoveri giornalieri o i trattamenti terapeutici ( emodialisi – chemioterapie – morbo di Cooley) eseguiti in ospedale e debitamente certificati.

 

Numero di eventi morbosi

Conteggio ai fini del comporto

Conteggio ai fini del pagamento

5 giorni

5 giorni

3 giorni

3 giorni

Ricovero

4 giorni

4 giorni

5 giorni

5 giorni

2 giorni

2 giorni

Malaria di 7 giorni

7 giorni

7 giorni

3 giorni

3 giorni

Terapia certificata

3 giorni

3 giorni

5 giorni

5 giorni

3 giorni

3 giorni

Totale 7 malattie brevi

40 giorni

40 giorni

 

 

Dopo il 7° evento morboso pari o inferiore ai 5 giorni.

 

3 giorni

6 giorni

Ricovero ospedaliero

5 giorni

5 giorni

5 giorni

10 giorni

10°

3 giorni

10 giorni

Totale 10 malattie brevi

16 giorni

27 giorni

 

Dal 1-10-1999 le assenze per terapie salvavita, che comportano una presenza in azienda intervallata ( es. Dialisi ) consentiranno ai lavoratori di usufruire della aspettativa prolungata per la salvaguardia del posto di lavoro, anche in modo frazionato, qualora supereranno il periodo di conservazione del posto di lavoro.

 

Dal 1° gennaio 2000 per due volte l’ anno le imprese su richiesta del lavoratore dovranno fornire la situazione del cumulo malattie per il conteggio del comporto.

 

Dal 1° ottobre 1999 per le assenze determinate da infortuni sul lavorale aziende anticiperanno le spettanze, così come già avviene per la malattia. Per le imprese con meno di 100 dipendenti tale norma entrerà in vigore dal 1° gennaio 2000.