DIMISSIONI.

 

Sia in caso di licenziamento, come in caso di dimissioni, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle parti senza un preavviso, i cui termini sono così stabiliti:

 

Contratti industria

(Federmeccanica – API - - Intersind)

 

Operai per tutti i livelli:

sino a 5 anni 6 giorni (40 ore lavorative)

da 5 a 10 anni 9 giorni (60 ore lavorative)

oltre i 10 anni 12 giorni (80 ore lavorative)

 

Impiegati

Anni di servizio

6° 7° livello

5° livello

2° 3° 4° livello

Sino a 5 anni

2 mesi

1 mese e mezzo

1 mese

Da 5 a 10 anni

3 mesi

2 mesi

1mese e mezzo

Oltre i 10 anni

4 mesi

2 mesi e mezzo

2 mesi

 

Il preavviso deve essere prestato (ferie e malattia lo interrompono). La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’ osservanza dei predetti termini, paga una penale pari al valore della retribuzione del periodo del mancato preavviso. Il contratto CONFAPI prevede che per gli Impiegati che presentano le dimissioni l’ azienda può rinunciare al preavviso senza pagare la penale.