15° Congresso Fisascat Cisl

 

 

I Regolamenti Congressuali:

 

FISASCAT - CISL

 

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL 15° CONGRESSO

 

PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO

 

Articolo 1

 

Partecipano ai Congressi dei diversi livelli, con diritto di parola e di voto, i delegati eletti dalle assemblee precongressuali delle rispettive strutture.

 

Articolo 2

 

Partecipano, con il solo diritto di parola, in quanto non delegati, componenti uscenti e subentrati, a qualsiasi titolo, dei Comitati Direttivi o Consigli Generali ai relativi livelli.

 

Articolo 3

 

I delegati impossibilitati a presenziare al Congresso possono trasferire il proprio mandato (delega) ad altro delegato eletto nella medesima istanza congressuale, su convalida della commissione verifica poteri.

 

Nessun delegato può cumulare più di 2 (due) deleghe compresa la propria.

 

 

COMMISSIONI E UFFICI DEL CONGRESSO

 

Articolo 4

 

Le assemblee di base (azienda e sezioni professionali) eleggono il Presidente, il comitato elettorale e gli scrutatori.

 

Articolo 5

 

Il Congresso elegge:

 

a) l’ufficio di Presidenza;

b) l’ufficio di Segreteria;

c) i Questori;

d) gli scrutatori.

 

 

Articolo 6

 

Il Congresso elegge inoltre le seguenti Commissioni e i rispettivi presidenti:

 

a) Commissione per il REGOLAMENTO composta da:

- ufficio di presidenza;

- ufficio di segreteria;

- componente della Segreteria Nazionale (nello svolgimento del Congresso Nazionale).

 

La Commissione ha il compito di :

 

1.    esaminare le proposte relative all’eventuale inclusione, nell’ordine del giorno, di punti in esso non compresi;

2.    stabilire l’ordine dei lavori dell’Assemblea, delle Commissioni e delle eventuali sezioni di lavoro;

3.    autorizzare la distribuzione di documenti e materiale congressuale.

 

b) Commissione per la VERIFICA POTERI composta da 1 Presidente e 3 componenti con il compito di:

 

1.    esaminare e convalidare le deleghe;

2.    autorizzare il trasferimento di deleghe;

3.    esaminare e decidere in un’unica definitiva istanza, tutte le vertenze di natura elettorale attinenti l’elezione dei delegati.

 

c) Commissione ELETTORALE composta da un Presidente e 3 componenti con il compito di ricevere le liste elettorali, controllarne la validità e predisporre il materiale relativo alla votazione.

Con l’istituzione di più seggi ogni componente la commissione assume la presidenza di uno di essi. Agli effetti dello svolgimento delle elezioni la Commissione è integrata da n° 2 scrutatori per ogni seggio.

La Commissione elettorale ha inoltre il compito di esaminare e decidere in un’unica e definitiva istanza, tutte le vertenze riguardanti l’elezione dei Comitati Direttivi o Consigli Generali ai diversi livelli.

 

d) Commissione MOZIONI composta da 1 Presidente e 3 componenti con il compito di elaborare e/o coordinare i documenti finali; essa designa uno o più relatori che riferiscono al Congresso.

 

Il Congresso della Federazione Nazionale elegge inoltre:

e) Commissione per lo STATUTO composta da 1 Presidente e 3 componenti con il compito di esaminare e riferire al Congresso sulle proposte di modifica statutaria presentate in conformità al dettato dell’art. 35 dello Statuto della FISASCAT.

La modifiche statutarie proposte direttamente dal Congresso, in applicazione dell’art. 35 dello Statuto della FISASCAT, vanno presentate alla Commissione entro le ore 13.00 della seconda giornata dei lavori congressuali.

 

 

SVOLGIMENTO DEI LAVORI CONGRESSUALI

 

Articolo 7

 

Il Congresso si può articolare in sezioni su tematiche specifiche.

 

Articolo 8

 

I congressisti che intendono prendere la parola nel corso del dibattito in assemblea plenaria o nelle sezioni, debbono iscriversi alle rispettive presidenze servendosi dell’apposito modulo.

 

I congressisti che si iscrivono a parlare sulla relazione, hanno la parola nell’ordine di iscrizione.

 

Coloro che chiedono di parlare per mozione d’ordine, hanno immediato diritto di parola, alla fine dell’intervento del congressista che sta parlando, sempre che il loro intervento riguardi la procedura o questioni in esame al momento in cui la  mozione viene presentata.

 

Ogni congressista non può prendere la parola che una sola volta sulla stessa relazione, emendamento o mozione. Sulle pregiudiziali e sulle mozioni d’ordine hanno diritto di parola un congressista che parli a favore ed uno che parli contro.

 

Articolo 9

 

La durata dell’intervento del congressista non può superare i 15 (quindici) minuti. Gli interventi sulle mozioni d’ordine non possono superare i 5 (cinque) minuti. Gli interventi sulle mozioni d’ordine, limitati ad un congressista che parli a favore ed un che parli contro, non possono superare i 3 (tre) minuti.

 

In caso di proposta di chiusura delle iscrizioni a parlare, viene data la parola, per un tempo massimo di 3 (tre)  minuti ad un congressista che parli a favore ed uno che parli contro.

 

Approvata la chiusura della discussione hanno diritto alla parola, salvo rinuncia, solo gli iscritti a parlare.

 

 

ESAME E APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE DI MODIFICA

DELLO STATUTO

 

Articolo 10

 

Gli interventi dei congressisti sulle singole proposte di modifica statutaria non possono superare la durata di 5 (cinque) minuti.

 

Articolo 11

 

Sulle proposte di mozioni presentate al Congresso dall’apposita Commissione, possono essere presentati emendamenti o prospettate mozioni alternative; possono altresì, essere presentati ordini del giorno.

 

Gli emendamenti alle mozioni presentate dall’apposita Commissione, le mozioni alternative e gli emendamenti a queste ultime, nonchè gli ordini del giorno e gli emendamenti a questi ultimi possono essere presentati solo in forma scritta.

 

Articolo 12

 

La presentazione di emendamenti alle proposte presentate dall’apposita Commissione, di mozioni alternative o di ordini del giorno deve avvenire entro  e non oltre le ore 13.00 della terza giornata del Congresso (relativamente allo svolgimento  del Congresso Nazionale) nelle mani del Presidente della Commissione Mozioni , che ne darà attestazione scritta ai presentatori.

 

Gli emendamenti possono essere sottoscritti anche da un solo delegato, le mozioni alternative e gli ordini del giorno debbono essere sottoscritti da almeno 15 congressisti.

 

La Commissione Mozioni può unificare in un unico testo gli emendamenti che presentano analogia di contenuti. Sugli emendamenti non accolti, la Commissione riferirà al Congresso le relative motivazioni.

 

Articolo 13

 

Sugli emendamenti che non sono stati accolti dalla Commissione Mozioni e che vengono riconfermati dai proponenti, viene adottata le seguente procedura:

·      viene data la parola al delegato o ad uno dei delegati, nel caso di sottoscrizione plurima. per la illustrazione dell’emendamento; la durata dell’intervento non può superare il tempo massimo di 5 (cinque) minuti;

·      possono quindi intervenire un delegato che parli a favore e un delegato che parli contro per un tempo non superiore a 3(tre) minuti ciascuno.

 

Sugli emendamenti unificati in un unico testo i delegati proponenti hanno la facoltà di dissociarsi dalla proposta formulata dalla Commissione Mozioni e di riconfermare gli emendamenti originari; in tal caso la procedura prevista è la stessa del comma precedente sugli emendamenti non accolti.

 

Articolo 14

 

Al termine dell’esame degli emendamenti alle singole mozioni, il Congresso procede alla votazione di ciascuna di esse nel loro complesso.

 

Articolo 15

 

La Commissione Mozioni dà conto al Congresso degli ordini del giorno e delle proposte di mozioni alternative che le siano pervenuti.

 

Gli ordini del giorno e le mozioni alternative possono essere illustrati da uno dei presentatori che prende la parola per un tempo massimo di 5(cinque) minuti.

 

Articolo 16

 

La procedura stabilita per l’esame degli emendamenti di cui agli articoli precedenti viene adottata anche in caso di presentazione di emendamenti alle mozioni alternative.

 

Articolo 17

 

Sugli ordini del giorno, la Commissione Mozioni può proporre al Congresso  propri emendamenti; la procedura di cui agli articoli 12 e 13 del presente regolamento viene adottata anche per l’approvazione degli ordini del giorno.

 

 

SISTEMI DI VOTAZIONE - DICHIARAZIONI DI VOTO

 

Articolo 18

 

Le votazioni avvengono:

 

a) per alzata di mano;

b) per appello nominale (su richiesta di almeno 1/10 dei delegati);

c) a scrutinio segreto per le elezioni dei delegati ai Congressi delle istanze superiori, degli organi della Federazione, del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri.

 

Articolo 19

 

Le dichiarazioni di voto non possono superare il tempo massimo  di 3 (tre) minuti.

 

Articolo 20

 

Nelle votazioni per alzata di mano o per appello nominale, i delegati votano “pro-capite” e non secondo i voti congressuali rappresentati; nelle votazioni a scrutinio segreto  ogni delegato partecipa alla votazione in base al numero degli iscritti che rappresenta al Congresso con l’aggiunta dell’eventuale delega.

 

L’attribuzione dei voti ai delegati si effettua sulla base di quanto stabilito dall’apposito regolamento per la elezione dei delegati ai vari livelli.

 

 

PRESENTAZIONE DELLA/E LISTA/E  ED ELEZIONE DEGLI ORGANI

 

Articolo 21

 

Le elezioni dei componenti elettivi dei Comitati Direttivi o Consigli Generali, ai diversi livelli, si svolgeranno su una o più liste con diritto di scelta fra i candidati delle varie liste. Il voto di lista è ammesso allorquando il numero dei candidati non superi i 2/3 degli eleggibili.

 

La candidatura deve essere accettata per iscritto dall’interessato, con firma apposta accanto al proprio nominativo presente nella lista.

Ogni candidato potrà far parte di una sola lista; i candidati non possono sottoscrivere la presentazione di alcuna lista.

 

Le liste sono valide se presentate da almeno il 5% dei delegati aventi diritto di voto.

 

Ogni lista non può contenere un numero di candidati inferiore a 1/3 degli eleggibili.

 

Ogni lista, per l’elezione del Consiglio Generale della Federazione Nazionale deve  esprimere candidati di almeno 3 Regioni e deve contenere un numero di candidature di ambo i sessi non inferiore al 30% sul totale dei candidati.

 

Ogni presentatore non potrà firmare più di una lista.

 

Ogni elettore potrà votare non più di 2/3 degli eleggibili e non meno di 1/3, pena la nullità della scheda. Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. Nel caso di presentazione di più liste, il Congresso, con deliberazione presa a maggioranza dei 2/3 dei delegati, potrà adottare il sistema della lista unica; in tal caso i candidati saranno elencati in ordine alfabetico, salvo diversa decisione del Congresso.

 

 

 

 

Articolo 22

 

La presentazione delle liste avverrà nei tempi decisi dal Congresso su proposta della Presidenza. Sono nulle le schede che  rendano possibile il riconoscimento.

 

 

data di approvazione da parte del Consiglio Generale  25 Gennaio 2001

 

15°regcongresso2001

 

 

 

 

FISASCAT - CISL

 

REGOLAMENTO PER L’ELEZIONE DEI DELEGATI AL

15° CONGRESSO E PER LA CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE PRECONGRESSUALI 

 

Articolo 1

 

Il 15° Congresso Nazionale della FISASCAT, è convocato nei giorni dal 30 maggio al 3 giugno 2001 in virtù del 14° Congresso della CISL e si svolgerà sulla base della media di iscritti nel quadriennio 1997 - 2000 ed elegge i delegati al Congresso Confederale oltre agli organi della Federazione.

 

Le Federazioni Regionali della FISASCAT sono le sole strutture che eleggono, nei propri congressi, i delegati al Congresso Nazionale della Categoria.

 

Articolo 2

 

Le varie fasi Congressuali delle strutture della Fisascat/CISL si svolgeranno come segue:

 

a) Assemblee Congressuali delle strutture di base nei luoghi di lavoro e/o nel territorio per l’elezione dei delegati ai Congressi dei Sindacati territoriali di categoria e l’elezione delle S.A.S. e/o R.A.S. (laddove costituite) ;

b) Congressi delle Federazioni Territoriali di Categoria per l’elezione dei delegati per le strutture Regionali di Categoria  e delle Unioni Sindacali Territoriali; elezione degli organi.

c) Congresso delle Federazioni Regionali di categoria per eleggere i delegati al Congresso della Federazione Nazionale e della Unione Sindacale Regionale; elezione degli organi.

d) Congresso della Federazione Nazionale per eleggere i delegati al Congresso Confederale; elezione degli organi.

 

Le assemblee congressuali delle strutture di base per la elezione dei delegati al Congresso del territorio si svolgeranno come segue:

 

a) assemblee per unità aziendali o complessi o gruppi di filiali, in relazione al grado di aggregazione degli iscritti rispetto al quoziente stabilito;

 

b) assemblee distinte di gruppo professionale omogeneo, contrattualmente definito, per le categorie e i lavoratori che non presentano aggregazione aziendale (es.: colf, portieri, studi professionali, commercio polverizzato, etc) le quali eleggono i delegati al Congresso territoriale sulla base del quoziente stabilito.

 

I congressi di cui ai punti a) e b) del comma precedente  dovranno prevedere che i candidati nelle liste per il congresso territoriale di categoria siano espressione   prevalente dei componenti delle SAS e quindi anche degli eletti nelle liste Cisl nelle RSU.

Conseguentemente i delegati di SAS, ecc. devono rappresentare almeno il 70% dei delegati ai Congressi Territoriali di categoria, il 40% ai Congressi Regionali ed il 30% al Congresso Nazionale.

 

Articolo 3

 

Il quoziente di rappresentatività per la elezione dei  delegati delle assemblee precongressuali di base al Congresso Territoriale verrà determinato dagli organi della Federazione territoriale.

 

Il quoziente per la elezione dei delegati del territorio al Congresso Regionale verrà determinato dagli organi della FISASCAT Regionale, in relazione al numero degli iscritti risultanti come media del quadriennio 1997/2000.

 

Nella determinazione dei quozienti di rappresentatività (e frazioni) si deve garantire la partecipazione di ciascuna realtà territoriale al Congresso Regionale.

 

Articolo 4

 

In ogni fase congressuale hanno diritto al voto soltanto gli iscritti della FISASCAT in regola con i contributi e in possesso della tessera confederale alla data del 31.12.2000.

 

Articolo 5

 

Il Congresso Territoriale della FISASCAT elegge:

 

a) i delegati al Congresso Regionale;

b) i delegati al Congresso della UST/CISL;

c) il Comitato Direttivo (Consiglio Generale Territoriale), composto da un numero di componenti stabilito dal proprio Congresso;

d) Il Collegio dei Sindaci Revisori.

 

Articolo 6

 

Il Congresso Regionale della FISASCAT elegge:

 

a) i delegati al Congresso Nazionale, in ragione di 1 delegato ogni 500 iscritti o frazione (le frazioni fino a 250 sono arrotondate a 250, quelle da 251 in su sono arrotondate a 500);

b) i delegati al Congresso della USR/CISL;

c) i componenti elettivi del Consiglio Generale in misura, determinata, in armonia con il punto 4) della delibera del Consiglio Generale Confederale del 18.12.1992;

d) Il Collegio dei Sindaci Revisori.

 

 

Articolo 7

 

Il Congresso Nazionale della FISASCAT elegge:

 

a) i delegati al Congresso Confederale, in ragione di 1 delegato ogni 3.000 iscritti o frazione; le frazioni fino a 1.500 sono arrotondate a 1.500, quelle da 1.501 in su sono arrotondate a 3.000; sulla base di una rappresentatività pari al 50% della media di iscritti risultanti nel quadriennio 1997/2000;

b) i componenti elettivi del Consiglio Generale;

c) Il Collegio dei Probiviri;

d) Il Collegio dei Sindaci Revisori.

 

Articolo 8

 

I delegati della FISASCAT Territoriale hanno la rappresentanza globale degli iscritti risultanti dalla media del quadriennio 1997/2000, sia al Congresso regionale della categoria, sia al Congresso della UST/CISL di riferimento.

 

I delegati del Congresso Regionale  della FISASCAT hanno la rappresentanza globale degli iscritti, risultanti dalla media del quadriennio 1997/2000, nei confronti del Congresso Nazionale di Categoria e una rappresentanza del 50% della stessa media,, nei confronti del Congresso della USR/CISL di riferimento.

 

Articolo 9

 

L’ordine del giorno di tutti i Congressi deve comprendere i seguenti punti:

 

a) elezione della Presidenza e della Segreteria;

b) elezioni delle Commissioni;

c) elezione dei questori e degli scrutatori;

d) relazione della Segreteria;

e) votazione delle mozioni;

f) elezione dei delegati alle istanze superiori;

g) elezione degli organi;

h) relazione del Collegio dei Sindaci Revisori

 

 

Articolo 10

 

I delegati impossibilitati a partecipare al Congresso possono trasferire il proprio mandato ad altro delegato; non possono essere cumulate più di 2 deleghe compresa la propria. Non è ammesso il trasferimento di delega per le assemblee congressuali o di strutture di base in quanto, per questo livello, è prevista soltanto la partecipazione diretta degli iscritti.

 

Articolo 11

 

L’elezione dei delegati si svolge a scrutinio segreto con una o più liste e con diritto di scelta tra i candidati delle varie liste.

 

Ogni candidato può far parte di una sola lista e la candidatura deve essere accettata per iscritto dall’interessato.

 

Le liste, per essere valide, dovranno essere presentate e firmate da almeno il 5%  dei delegati ; ogni presentatore non può firmare più di una lista e i candidati non possono firmare le presentazione di alcuna lista.

 

Le liste dovranno contenere una presenza di candidature di ambo i sessi non inferiore al 30% dei candidati.

 

La Commissione elettorale raccoglie in un’unica scheda le varie liste; ogni elettore può votare non più di 2/3 degli eleggibili e non meno di 1/3; risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

 

Con deliberazione presa a maggioranza di 2/3 dei delegati può essere adottato il sistema della lista unica. In tal caso i candidati debbono essere elencati in ordine alfabetico.

 

Articolo 12

 

I precongressi di base si concluderanno al massimo 3 giorni prima del Congresso Territoriale della categoria.

 

I Congressi delle FISASCAT Territoriali si concluderanno, prima di quelli delle UST corrispondenti e almeno 5 giorni prima del rispettivo Congresso regionale della FISASCAT.

 

I Congressi regionali della FISASCAT si concluderanno prima di quelli delle rispettive USR e comunque almeno 20 giorni prima del Congresso Nazionale di federazione.

 

Articolo 13

 

I componenti elettivi del Consiglio Generale sono eletti dai delegati al Congresso Nazionale.

 

I rappresentanti regionali di cui all’art. 28 lettera b del regolamento di attuazione dello Statuto della Federazione Nazionale, al Consiglio Generale Nazionale sono eletti  dai rispettivi Consigli Generali Regionali, secondo le modalità e i quozienti di rappresentanza ivi stabiliti. Tali elezioni devono avvenire prima del Congresso Nazionale ed i nominativi degli eletti dovranno essere tempestivamente comunicati alla Federazione  Nazionale.

 

Articolo 14

 

Ai Fini della Partecipazione e del riconoscimento dei delegati ai vari Congressi, le Federazioni Territoriali invieranno i verbali dei relativi congressi alla Segreteria Regionale FISASCAT di pertinenza, alla FISASCAT Nazionale e alla UST corrispondente; le FISASCAT Regionali invieranno i verbali dei loro congressi alla Federazione Nazionale e alla USR.

 

La Federazione Regionale ha facoltà di intervenire ai Congressi dei Territori;  la Federazione Nazionale ha facoltà di intervenire ai Congressi Territoriali e Regionali di cui dovrà essere quindi trasmessa per tempo, data e località di svolgimento.

 

 

 

data di approvazione da parte del Consiglio Generale 25 gennaio 2001

 

 

15°regele2001.doc