15° Congresso Fisascat Cisl
I Regolamenti Congressuali:
REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL 15°
CONGRESSO
Articolo 1
Partecipano ai Congressi
dei diversi livelli, con diritto di parola e di voto, i delegati eletti dalle
assemblee precongressuali delle rispettive strutture.
Articolo 2
Partecipano, con
il solo diritto di parola, in quanto non delegati, componenti uscenti e
subentrati, a qualsiasi titolo, dei Comitati Direttivi o Consigli Generali ai
relativi livelli.
Articolo 3
I delegati
impossibilitati a presenziare al Congresso possono trasferire il proprio
mandato (delega) ad altro delegato eletto nella medesima istanza congressuale,
su convalida della commissione verifica poteri.
Nessun delegato
può cumulare più di 2 (due) deleghe compresa la propria.
COMMISSIONI E
UFFICI DEL CONGRESSO
Articolo 4
Le assemblee di base
(azienda e sezioni professionali) eleggono il Presidente, il comitato
elettorale e gli scrutatori.
Articolo 5
Il Congresso
elegge:
a) l’ufficio di
Presidenza;
b) l’ufficio di
Segreteria;
c) i Questori;
d) gli scrutatori.
Articolo 6
Il Congresso elegge
inoltre le seguenti Commissioni e i rispettivi presidenti:
a) Commissione per
il REGOLAMENTO composta da:
- ufficio di
presidenza;
- ufficio di
segreteria;
- componente della
Segreteria Nazionale (nello svolgimento del Congresso Nazionale).
La Commissione ha
il compito di :
1.
esaminare le proposte relative all’eventuale inclusione,
nell’ordine del giorno, di punti in esso non compresi;
2.
stabilire l’ordine dei lavori dell’Assemblea, delle Commissioni e
delle eventuali sezioni di lavoro;
3.
autorizzare la distribuzione di documenti e materiale congressuale.
b) Commissione per
la VERIFICA POTERI composta da 1 Presidente e 3 componenti con il compito di:
1.
esaminare e convalidare le deleghe;
2.
autorizzare il trasferimento di deleghe;
3.
esaminare e decidere in un’unica definitiva istanza, tutte le
vertenze di natura elettorale attinenti l’elezione dei delegati.
c) Commissione
ELETTORALE composta da un Presidente e 3 componenti con il compito di ricevere
le liste elettorali, controllarne la validità e predisporre il materiale
relativo alla votazione.
Con l’istituzione
di più seggi ogni componente la commissione assume la presidenza di uno di
essi. Agli effetti dello svolgimento delle elezioni la Commissione è integrata
da n° 2 scrutatori per ogni seggio.
La Commissione
elettorale ha inoltre il compito di esaminare e decidere in un’unica e
definitiva istanza, tutte le vertenze riguardanti l’elezione dei Comitati
Direttivi o Consigli Generali ai diversi livelli.
d) Commissione
MOZIONI composta da 1 Presidente e 3 componenti con il compito di elaborare e/o
coordinare i documenti finali; essa designa uno o più relatori che riferiscono
al Congresso.
Il Congresso della
Federazione Nazionale elegge inoltre:
e) Commissione per
lo STATUTO composta da 1 Presidente e 3 componenti con il compito di esaminare
e riferire al Congresso sulle proposte di modifica statutaria presentate in
conformità al dettato dell’art. 35 dello Statuto della FISASCAT.
La modifiche
statutarie proposte direttamente dal Congresso, in applicazione dell’art. 35
dello Statuto della FISASCAT, vanno presentate alla Commissione entro le ore
13.00 della seconda giornata dei lavori congressuali.
SVOLGIMENTO DEI
LAVORI CONGRESSUALI
Articolo 7
Il Congresso si può
articolare in sezioni su tematiche specifiche.
Articolo 8
I congressisti che
intendono prendere la parola nel corso del dibattito in assemblea plenaria o
nelle sezioni, debbono iscriversi alle rispettive presidenze servendosi
dell’apposito modulo.
I congressisti che
si iscrivono a parlare sulla relazione, hanno la parola nell’ordine di
iscrizione.
Coloro che
chiedono di parlare per mozione d’ordine, hanno immediato diritto di parola,
alla fine dell’intervento del congressista che sta parlando, sempre che il loro
intervento riguardi la procedura o questioni in esame al momento in cui la mozione viene presentata.
Ogni congressista
non può prendere la parola che una sola volta sulla stessa relazione,
emendamento o mozione. Sulle pregiudiziali e sulle mozioni d’ordine hanno
diritto di parola un congressista che parli a favore ed uno che parli contro.
Articolo 9
La durata
dell’intervento del congressista non può superare i 15 (quindici) minuti. Gli
interventi sulle mozioni d’ordine non possono superare i 5 (cinque) minuti. Gli
interventi sulle mozioni d’ordine, limitati ad un congressista che parli a
favore ed un che parli contro, non possono superare i 3 (tre) minuti.
In caso di
proposta di chiusura delle iscrizioni a parlare, viene data la parola, per un
tempo massimo di 3 (tre) minuti ad un
congressista che parli a favore ed uno che parli contro.
Approvata la
chiusura della discussione hanno diritto alla parola, salvo rinuncia, solo gli
iscritti a parlare.
ESAME E
APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE DI MODIFICA
DELLO STATUTO
Articolo 10
Gli interventi dei
congressisti sulle singole proposte di modifica statutaria non possono superare
la durata di 5 (cinque) minuti.
Articolo 11
Sulle proposte di mozioni
presentate al Congresso dall’apposita Commissione, possono essere presentati
emendamenti o prospettate mozioni alternative; possono altresì, essere
presentati ordini del giorno.
Gli emendamenti
alle mozioni presentate dall’apposita Commissione, le mozioni alternative e gli
emendamenti a queste ultime, nonchè gli ordini del giorno e gli emendamenti a
questi ultimi possono essere presentati solo in forma scritta.
Articolo 12
La presentazione
di emendamenti alle proposte presentate dall’apposita Commissione, di mozioni
alternative o di ordini del giorno deve avvenire entro e non oltre le ore 13.00 della terza
giornata del Congresso (relativamente allo svolgimento del Congresso Nazionale) nelle mani del
Presidente della Commissione Mozioni , che ne darà attestazione scritta ai
presentatori.
Gli emendamenti
possono essere sottoscritti anche da un solo delegato, le mozioni alternative e
gli ordini del giorno debbono essere sottoscritti da almeno 15 congressisti.
La Commissione
Mozioni può unificare in un unico testo gli emendamenti che presentano analogia
di contenuti. Sugli emendamenti non accolti, la Commissione riferirà al
Congresso le relative motivazioni.
Articolo 13
Sugli emendamenti
che non sono stati accolti dalla Commissione Mozioni e che vengono riconfermati
dai proponenti, viene adottata le seguente procedura:
· viene data la
parola al delegato o ad uno dei delegati, nel caso di sottoscrizione plurima.
per la illustrazione dell’emendamento; la durata dell’intervento non può
superare il tempo massimo di 5 (cinque) minuti;
· possono quindi
intervenire un delegato che parli a favore e un delegato che parli contro per
un tempo non superiore a 3(tre) minuti ciascuno.
Sugli emendamenti unificati
in un unico testo i delegati proponenti hanno la facoltà di dissociarsi dalla
proposta formulata dalla Commissione Mozioni e di riconfermare gli emendamenti
originari; in tal caso la procedura prevista è la stessa del comma precedente
sugli emendamenti non accolti.
Articolo 14
Al termine
dell’esame degli emendamenti alle singole mozioni, il Congresso procede alla
votazione di ciascuna di esse nel loro complesso.
Articolo 15
La Commissione
Mozioni dà conto al Congresso degli ordini del giorno e delle proposte di
mozioni alternative che le siano pervenuti.
Gli ordini del
giorno e le mozioni alternative possono essere illustrati da uno dei
presentatori che prende la parola per un tempo massimo di 5(cinque) minuti.
Articolo 16
La procedura stabilita
per l’esame degli emendamenti di cui agli articoli precedenti viene adottata
anche in caso di presentazione di emendamenti alle mozioni alternative.
Articolo 17
Sugli ordini del
giorno, la Commissione Mozioni può proporre al Congresso propri emendamenti; la procedura di cui agli
articoli 12 e 13 del presente regolamento viene adottata anche per
l’approvazione degli ordini del giorno.
SISTEMI DI
VOTAZIONE - DICHIARAZIONI DI VOTO
Articolo 18
Le votazioni
avvengono:
a) per alzata di
mano;
b) per appello
nominale (su richiesta di almeno 1/10 dei delegati);
c) a scrutinio
segreto per le elezioni dei delegati ai Congressi delle istanze superiori, degli organi della Federazione, del
Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri.
Articolo 19
Le dichiarazioni
di voto non possono superare il tempo massimo
di 3 (tre) minuti.
Articolo 20
Nelle votazioni
per alzata di mano o per appello nominale, i delegati votano “pro-capite” e non
secondo i voti congressuali rappresentati; nelle votazioni a scrutinio
segreto ogni delegato partecipa alla
votazione in base al numero degli iscritti che rappresenta al Congresso con l’aggiunta dell’eventuale delega.
L’attribuzione dei
voti ai delegati si effettua sulla base di quanto stabilito dall’apposito regolamento
per la elezione dei delegati ai vari livelli.
PRESENTAZIONE
DELLA/E LISTA/E ED ELEZIONE DEGLI
ORGANI
Articolo 21
Le elezioni dei
componenti elettivi dei Comitati Direttivi o Consigli Generali, ai diversi
livelli, si svolgeranno su una o più liste con diritto di scelta fra i
candidati delle varie liste. Il voto di lista è ammesso allorquando il numero
dei candidati non superi i 2/3 degli eleggibili.
La candidatura
deve essere accettata per iscritto dall’interessato, con firma apposta accanto
al proprio nominativo presente nella lista.
Ogni candidato
potrà far parte di una sola lista; i candidati non possono sottoscrivere la
presentazione di alcuna lista.
Le liste sono
valide se presentate da almeno il 5% dei delegati aventi diritto di voto.
Ogni lista non può
contenere un numero di candidati inferiore a 1/3 degli eleggibili.
Ogni lista, per l’elezione del Consiglio Generale
della Federazione Nazionale deve
esprimere candidati di almeno 3 Regioni e deve contenere un numero di
candidature di ambo i sessi non inferiore al 30% sul totale dei candidati.
Ogni presentatore
non potrà firmare più di una lista.
Ogni elettore
potrà votare non più di 2/3 degli eleggibili e non meno di 1/3, pena la nullità
della scheda. Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior
numero di voti. Nel caso di presentazione di più liste, il Congresso, con
deliberazione presa a maggioranza dei 2/3 dei delegati, potrà adottare il
sistema della lista unica; in tal caso i candidati saranno elencati in ordine alfabetico,
salvo diversa decisione del Congresso.
Articolo 22
La presentazione
delle liste avverrà nei tempi decisi dal Congresso su proposta della
Presidenza. Sono nulle le schede che
rendano possibile il riconoscimento.
data di
approvazione da parte del Consiglio Generale
25 Gennaio 2001
15°regcongresso2001
FISASCAT - CISL
REGOLAMENTO PER L’ELEZIONE DEI DELEGATI AL
15° CONGRESSO E PER LA CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE
PRECONGRESSUALI
Articolo 1
Il 15° Congresso Nazionale della FISASCAT, è convocato nei
giorni dal 30 maggio al 3 giugno 2001 in virtù del 14° Congresso della CISL e
si svolgerà sulla base della media di iscritti nel quadriennio 1997 - 2000 ed
elegge i delegati al Congresso Confederale oltre agli organi della Federazione.
Le Federazioni
Regionali della FISASCAT sono le sole strutture che eleggono, nei propri
congressi, i delegati al Congresso Nazionale della Categoria.
Articolo 2
Le varie fasi
Congressuali delle strutture della Fisascat/CISL si svolgeranno come segue:
a) Assemblee
Congressuali delle strutture di base nei luoghi di lavoro e/o nel territorio
per l’elezione dei delegati ai Congressi dei Sindacati territoriali di
categoria e l’elezione delle S.A.S. e/o R.A.S. (laddove costituite) ;
b) Congressi
delle Federazioni Territoriali di Categoria per l’elezione dei delegati per le
strutture Regionali di Categoria e
delle Unioni Sindacali Territoriali; elezione degli organi.
c) Congresso
delle Federazioni Regionali di categoria per eleggere i delegati al Congresso
della Federazione Nazionale e della Unione Sindacale Regionale; elezione degli
organi.
d) Congresso
della Federazione Nazionale per eleggere i delegati al Congresso Confederale;
elezione degli organi.
Le assemblee congressuali
delle strutture di base per la elezione dei delegati al Congresso del
territorio si svolgeranno come segue:
a) assemblee
per unità aziendali o complessi o gruppi di filiali, in relazione al grado di
aggregazione degli iscritti rispetto al quoziente stabilito;
b) assemblee
distinte di gruppo professionale omogeneo, contrattualmente definito, per le
categorie e i lavoratori che non presentano aggregazione aziendale (es.: colf,
portieri, studi professionali, commercio polverizzato, etc) le quali eleggono i
delegati al Congresso territoriale sulla base del quoziente stabilito.
I congressi di cui ai punti a) e b) del comma
precedente dovranno prevedere che i
candidati nelle liste per il congresso territoriale di categoria siano
espressione prevalente dei componenti
delle SAS e quindi anche degli eletti nelle liste Cisl nelle RSU.
Conseguentemente i delegati di SAS, ecc. devono
rappresentare almeno il 70% dei delegati ai Congressi Territoriali di
categoria, il 40% ai Congressi Regionali ed il 30% al Congresso Nazionale.
Il quoziente di
rappresentatività per la elezione dei
delegati delle assemblee precongressuali di base al Congresso
Territoriale verrà determinato dagli organi della Federazione territoriale.
Il quoziente
per la elezione dei delegati del territorio al Congresso Regionale verrà
determinato dagli organi della FISASCAT Regionale, in relazione al numero degli
iscritti risultanti come media del quadriennio 1997/2000.
Nella
determinazione dei quozienti di rappresentatività (e frazioni) si deve
garantire la partecipazione di ciascuna realtà territoriale al Congresso
Regionale.
Articolo 4
In ogni fase
congressuale hanno diritto al voto soltanto gli iscritti della FISASCAT in
regola con i contributi e in possesso della tessera confederale alla data del
31.12.2000.
Articolo 5
Il Congresso
Territoriale della FISASCAT elegge:
a) i delegati
al Congresso Regionale;
b) i delegati
al Congresso della UST/CISL;
c) il Comitato Direttivo
(Consiglio Generale Territoriale), composto da un numero di componenti
stabilito dal proprio Congresso;
d) Il Collegio
dei Sindaci Revisori.
Articolo 6
Il Congresso
Regionale della FISASCAT elegge:
a) i delegati
al Congresso Nazionale, in ragione di 1 delegato ogni 500 iscritti o frazione
(le frazioni fino a 250 sono arrotondate a 250, quelle da 251 in su sono
arrotondate a 500);
b) i delegati
al Congresso della USR/CISL;
c) i componenti
elettivi del Consiglio Generale in misura, determinata, in armonia con il punto
4) della delibera del Consiglio Generale Confederale del 18.12.1992;
d) Il Collegio
dei Sindaci Revisori.
Articolo 7
Il Congresso
Nazionale della FISASCAT elegge:
a) i delegati
al Congresso Confederale, in ragione di 1 delegato ogni 3.000 iscritti o
frazione; le frazioni fino a 1.500 sono arrotondate a 1.500, quelle da 1.501 in
su sono arrotondate a 3.000; sulla base di una rappresentatività pari al 50%
della media di iscritti risultanti nel quadriennio 1997/2000;
b) i componenti
elettivi del Consiglio Generale;
c) Il Collegio
dei Probiviri;
d) Il Collegio
dei Sindaci Revisori.
Articolo 8
I delegati
della FISASCAT Territoriale hanno la rappresentanza globale degli iscritti risultanti
dalla media del quadriennio 1997/2000, sia al Congresso regionale della
categoria, sia al Congresso della UST/CISL di riferimento.
I delegati del
Congresso Regionale della FISASCAT
hanno la rappresentanza globale degli iscritti, risultanti dalla media del
quadriennio 1997/2000, nei confronti del Congresso Nazionale di Categoria e una
rappresentanza del 50% della stessa media,, nei confronti del Congresso della
USR/CISL di riferimento.
Articolo 9
L’ordine del
giorno di tutti i Congressi deve comprendere i seguenti punti:
a) elezione
della Presidenza e della Segreteria;
b) elezioni
delle Commissioni;
c) elezione dei
questori e degli scrutatori;
d) relazione
della Segreteria;
e) votazione
delle mozioni;
f) elezione dei
delegati alle istanze superiori;
g) elezione
degli organi;
h) relazione
del Collegio dei Sindaci Revisori
Articolo 10
I delegati
impossibilitati a partecipare al Congresso possono trasferire il proprio
mandato ad altro delegato; non possono essere cumulate più di 2 deleghe compresa
la propria. Non è ammesso il trasferimento di delega per le assemblee
congressuali o di strutture di base in quanto, per questo livello, è prevista
soltanto la partecipazione diretta degli iscritti.
Articolo 11
L’elezione dei delegati
si svolge a scrutinio segreto con una o più liste e con diritto di scelta tra i
candidati delle varie liste.
Ogni candidato
può far parte di una sola lista e la candidatura deve essere accettata per
iscritto dall’interessato.
Le liste, per
essere valide, dovranno essere presentate e firmate da almeno il 5% dei delegati ; ogni presentatore non può
firmare più di una lista e i candidati non possono firmare le presentazione di
alcuna lista.
Le liste
dovranno contenere una presenza di candidature di ambo i sessi non inferiore al
30% dei candidati.
La Commissione
elettorale raccoglie in un’unica scheda le varie liste; ogni elettore può
votare non più di 2/3 degli eleggibili e non meno di 1/3; risultano eletti i
candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.
Con
deliberazione presa a maggioranza di 2/3 dei delegati può essere adottato il
sistema della lista unica. In tal caso i candidati debbono essere elencati in
ordine alfabetico.
Articolo 12
I precongressi
di base si concluderanno al massimo 3 giorni prima del Congresso Territoriale
della categoria.
I Congressi
delle FISASCAT Territoriali si concluderanno, prima di quelli delle UST
corrispondenti e almeno 5 giorni prima del rispettivo Congresso regionale della
FISASCAT.
I Congressi regionali
della FISASCAT si concluderanno prima di quelli delle rispettive USR e comunque
almeno 20 giorni prima del Congresso Nazionale di federazione.
Articolo 13
I componenti
elettivi del Consiglio Generale sono eletti dai delegati al Congresso Nazionale.
I
rappresentanti regionali di cui all’art. 28 lettera b del regolamento di
attuazione dello Statuto della Federazione Nazionale, al Consiglio Generale
Nazionale sono eletti dai rispettivi
Consigli Generali Regionali, secondo le modalità e i quozienti di
rappresentanza ivi stabiliti. Tali elezioni devono avvenire prima del Congresso
Nazionale ed i nominativi degli eletti
dovranno essere tempestivamente comunicati alla Federazione Nazionale.
Ai Fini della Partecipazione
e del riconoscimento dei delegati ai vari Congressi, le Federazioni
Territoriali invieranno i verbali dei relativi congressi alla Segreteria
Regionale FISASCAT di pertinenza, alla FISASCAT Nazionale e alla UST
corrispondente; le FISASCAT Regionali invieranno i verbali dei loro congressi
alla Federazione Nazionale e alla USR.
La Federazione
Regionale ha facoltà di intervenire ai Congressi dei Territori; la Federazione Nazionale ha facoltà di
intervenire ai Congressi Territoriali e Regionali di cui dovrà essere quindi
trasmessa per tempo, data e località di svolgimento.
data di approvazione da parte del Consiglio Generale 25
gennaio 2001
15°regele2001.doc