Statuto e Regolamento di Attuazione

 

 

                                                                                                         

                     

     

STATUTO FISASCAT/CISL

(Testo con adeguamenti e modifiche approvate dal

15° Congresso Fisascat/CISL – Naxos 3 giugno 2001)

 

PREAMBOLO ALLO STATUTO DELLA CISL

 

PATTI DI UNIFICAZIONE

DELLE FORZE SINDACALI DEMOCRATICHE

 

I

 

     Le forze sindacali resesi libere ed indipendenti da ogni forma di influenze esterne, convinte che, senza la faziosità di chi voleva fare dei Sindacati veri e propri strumenti di partito, l’esperimento unitario iniziato dopo la liberazione si sarebbe potuto realizzare, solennemente concordano e decidono di riunificarsi in una sola Organizzazione.

 

II

 

     La nuova Organizzazione sorge per stringere in un unico volontario vincolo sindacale tutti i lavoratori italiani che - convinti della necessità di respingere un sindacalismo forzato, ispirato e diretto da correnti politiche ideologiche - vogliono impostare il movimento sindacale all’autogoverno delle categorie esercitato nel quadro della solidarietà sociale e delle esigenze generali del paese.

 

III

 

     La nuova Organizzazione unificata afferma la sua decisa volontà di tutelare la dignità ed il rispetto della persona umana come condizione primaria di vera giustizia sociale e proclama i seguenti fondamentali diritti dei lavoratori, che prende solenne impegno di difendere e propugnare;

1.    diritto al lavoro, come naturale mezzo di vita, e della sua libera scelta;

2.    diritto alla giustizia sociale, fondamentale mezzo di pace duratura nella convivenza civile;

3.    diritto all’inserimento delle forze di lavoro negli organi che determinano gli indirizzi della politica economica del Paese;

4.    diritto alla garanzia ed alla stabilità dell’occupazione, nella più ampia libertà individuale e familiare;

5.    diritto all’assistenza ed alla previdenza contro ogni concessione paternalistica, da realizzare attraverso una legislazione che garantisca stabilmente il soddisfacimento delle esigenze dei lavoratori e delle loro famiglie, in ogni tempo e luogo ed in ogni evenienza della vita;

6.    diritto alla costituzione di libere organizzazioni sindacali democratiche ed al libero esercizio della loro azione sindacale, ivi compreso il diritto di sciopero, per la legittima difesa degli interessi di chi lavora;

7.    diritto alla rappresentanza dei lavoratori negli organismi che esistono o possono esistere, in modo da rendere determinante l’influenza del mondo del lavoro sugli orientamenti sociali della vita nazionale;

8.    diritto all’immissione delle forze del lavoro nella gestione e nel possesso dei mezzi di produzione.

 

IV

 

     Sulla base di questi fondamentali diritti dei lavoratori, la nuova Organizzazione si propone i seguenti obiettivi:

1.    associare tutte le categorie di lavoratori  in sindacati democratici, indipendenti da qualsiasi influenza esterna, sia politica che ideologica e mirante esclusivamente alla difesa degli interessi dei lavoratori, ispirati al principio della supremazia del lavoro sul capitale, essendo il lavoro la più alta espressione di dignità dell’essere umano;

2.    elevare, nel quadro e nello spirito della più ampia solidarietà, il tenore di vita dei lavoratori ed in particolare le condizioni economiche e sociali delle categorie meno progredite, al fine di assicurare a tutti, sul piano economico e culturale, una condizione di vita adeguata allo sviluppo della Nazione;

3.    realizzare concretamente il principio del pieno impiego di tutte le energie lavorative del Paese, anche attraverso l’impulso alla istituzione tecnica e professionale dei lavoratori per conseguire la migliore qualificazione della mano d’opera;

4.    promuovere con ogni mezzo ed anche mediante radicali riforme, la migliore utilizzazione di tutte le risorse attuali  potenzia li della Nazione;

5.    promuovere con ogni mezzo la solidarietà economica tra i popoli e far riconoscere il principio della libera circolazione del lavoro nel mondo e del libero accesso alle materie prime;

6.    stabilire ed intensificare i rapporti di fraterna collaborazione con Organizzazioni Sindacali democratiche di altri paesi, allo scopo di contribuire al benessere generale ed alla pace tra i popoli.

 

                                                                                                   Roma, addì 30 aprile 1950

 

 

 


 

 

CAPITOLO 1

 

COSTITUZIONE E SCOPI

 

Articolo 1

 

E’ costituita la Federazione Italiana Sindacati Lavoratori Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo, con sede in Roma.

 

Essa aderisce alla CISL, di cui accetta lo Statuto.

 

Inoltre aderisce sul piano internazionale alle Federazioni di categoria o comitati aderenti alla CES e alla CISL internazionale.

 

Articolo 2

 

La Federazione organizza, rappresenta e tutela i lavoratori dipendenti da Aziende appartenenti ai seguenti settori:

 

a)     attività commerciali ed affini;

b)     Ospitalità, ristorazione e turismo;

c) servizi vari, addetti al culto, ippica addetti totalizzatori, case da gioco, dipendenti e/o soci lavoratori di istituzioni e Imprese siano esse private o Cooperative, che forniscono servizi socio/assistenziali, dipendenti civili delle Basi Americane e NATO, collaboratrici familiari , dipendenti e/o soci lavoratori di imprese siano esse private o cooperative esercenti l’attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, deratizzazione, sanificazione ambientale, piccola manutenzione all’interno di mostre, negozi, uffici ed in genere aree locali pubblici e privati, compresi piazzali  e reparti industriali, attività del Terziario:

c1 - di servizio:

·      alle imprese

·      al mercato

·      alle strutture immobiliari

·      ai settori economici

c2 - di assistenza:

·      ai soggetti sociali

·      alla persona

·      al culto

c3 - di sicurezza:

·      per la persona

·      per beni materiali

·      per organizzazioni internazionali

c4 - di svago:

·      individuale

·      collettivo

c5 - di promozione:

·      per le imprese

·      per le associazioni

·      per il mercato

·      di beni materiali

c6 - di trattamento e cura:

·      di estetica

·      alla persona

·      di riabilitazione

·      di prevenzione

 

d) Attività del terziario professionale, Attività usiliarie della distribuzione, Agenti/Rappresentanti di commercio, Viaggiatori e Piazzisti, Terziario avanzato, Telelavoro, Lavoro Interinale, Lavoro Parasubordinato, Alte professionalità”

 

 

 

 

Articolo 3

 

La Federazione si propone di affermare gli interessi collettivi ed individuali di natura sindacale connessi ai rapporti economici, sociali e professionali dei lavoratori dei settori inquadrati.

 

In particolare essa:

a)   stipula contratti , accordi e protocolli collettivi di lavoro con le controparti , che interessano i settori rappresentati e inquadrati;

b)   studia ed elabora linee per la partecipazione alla soluzione dei problemi politici, economici e sociali dei settori in cui opera, nel quadro degli indirizzi di politica economica della Confederazione;

c)   tende a realizzare la piena partecipazione dei lavoratori alla formazione professionale, alla gestione del collocamento ed alla tutela previdenziale ed assistenziale dei settori inquadrati;

d)   promuove e coordina  la costituzione e lo sviluppo dei propri organismi in ogni ambiente di lavoro di propria competenza, mediante interventi di politica organizzativa, ai livelli  territoriali e nazionali, promuove una politica di pari opportunità tra uomini  e donne al fine di garantire una piena partecipazione alla vita democratica dell’Organizzazione, con particolare attenzione alla parte sottorappresentata, atta a creare una presenza negli organismi dell’Organizzazione e nelle rappresentanze esterne, il più corrispondente possibili e all’effettiva presenza delle lavoratrici.

e)   promuove le iniziative idonee per lo sviluppo dell’attività formativa dei soci e dei quadri dirigenti;

f)     esercita tutte le funzioni che siano ad essa demandate in virtù di leggi regolamenti, statuti e disposizioni proprie di organismi sindacali cui aderisce;

g)   designa le rappresentanze categoriali ed intercategoriali in  commissioni, enti e organismi quando tali rappresentanze siano previste e ammesse da leggi, contratti e regolamenti.

h)   promuovere la tutela dei diritti etnici al fine di garantire piena partecipazione alla vita democratica della federazione.

i)     promuovere, coordinare e sostenere una politica sindacale atta a realizzare le pari opportunità, la tutela e la dignità della persona”.

 

 

CAPITOLO II

 

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

 

Articolo 4

 

Gli iscritti alla FISASCAT hanno diritto a partecipare alla elaborazione delle linee di politica sindacale della Federazione, ad eleggere i propri rappresentanti sul  luogo di lavoro ed i propri delegati alle successive istanze congressuali.

 

Essi hanno inoltre il diritto a ricevere tempestivamente la tessera d’iscrizione al sindacato, ad essere tutelati nei propri diritti e ad usufruire, in modo privilegiato rispetto ai non iscritti, dei servizi dell’Organizzazione.

 

Gli iscritti hanno diritto ad essere adeguatamente informati e coinvolti nelle decisioni che li riguardano  e ad esercitare il diritto di critica nei confronti dei dirigenti sindacali  nei limiti previsti dal presenti statuto ed in termini democraticamente e civilmente corretti.

 

Ogni iscritto ha il dovere di essere coerente con i valori richiamati nel presente statuto, ad operare nell’attività sindacale in coerenza con le decisioni assunte dagli organismi statutari ed a partecipare all’attività sindacale.

 

Ogni iscritto ha l’obbligo di pagare  i contributi d’iscrizione al sindacato con le modalità e nell’ammontare definiti dalla categoria di appartenenza.

 

L’appartenenza alla FISASCAT si acquisisce all’atto del ritiro della tessera confederale munita dell’emblema della Federazione di categoria.

 

Il rilascio della tessera al socio avviene a seguito della delega per la trattenuta dei contributi da parte dell’azienda o mediante richiesta al collettore nell’ambiente di lavoro oppure alla Federazione Territoriale presso i suoi uffici e recapiti.

 

E’ dovere dei soci uniformarsi alle delibere degli Organismi della Federazione.

 

 

 

 

 

 

CAPITOLO III

 

ARTICOLAZIONE DELLE STRUTTURE E DEGLI ORGANISMI

 

Articolo 5

 

La FISASCAT è una Federazione monocomposta che si articola nel territorio in Federazioni Territoriali ( F.S.T. ) Strutture Regionali  ( F.S.R. ).

 

Le strutture operative di zona non costituiscono istanza congressuale.

 

CAPITOLO IV

 

STRUTTURE REGIONALI

 

Articolo 6

 

In ogni Regione e Provincia a Statuto Autonomo in cui si ravvisino le potenzialità e le condizioni organizzative, è costituita la Federazione Sindacale Regionale della FISASCAT. La Federazione Nazionale   promuove lo sviluppo delle FSR, laddove se ne ravvisino le condizioni, in accordo con le strutture di Federazioni Territoriali interessate.

 

Spetta alla Federazione Regionale assumere le iniziative, nell’ambito regionale, per realizzare le scelte politiche e i programmi  di attività della FISASCAT nonchè assicurare la presenza della Federazione negli Enti e Organismi regionali  di interesse e competenza categoriale.

 

La FSR esplica per quanto le compete e in quanto compatibili a livello regionale, le funzioni indicate all’articolo 3 dello Statuto della FISASCAT.

 

Il Consiglio Generale della Federazione Nazionale può delegare  al Comitato Esecutivo il compito di individuare una percentuale sulla contribuzione di spettanza al Territoriale per il finanziamento delle attività regionali.

 

Il Consiglio Regionale della FSR delibera circa le altre fonti di finanziamento dell’attività regionale.

 

In particolare la FSR:

 

a) sviluppa, d’intesa con la Federazione Nazionale, il Coordinamento a livello regionale in ordine alle politiche economiche riguardante i settori inquadrati nella Federazione ricadenti nelle competenze della Regione;

b) promuove lo scambio di informazioni ed esperienze nonchè il coordinamento operativo, d’intesa con le Strutture Comprensoriali in ordine alle politiche  contrattuali, allo scopo di armonizzare la gestione delle vertenze nei contenuti e nelle strategie negoziali e di lotta;

c) promuove, sempre d’intesa con la Federazione Nazionale, la costituzione e il rafforzamento delle strutture territoriali di categoria, l’espansione del tesseramento, l’attività formativa e il potenziamento dei quadri;

d) rappresenta l’Organizzazione di categoria, per quanto di propria competenza , nei confronti della Associazioni dei datori di lavoro del settore eventualmente costituite a livello regionale; nei confronti dei poteri pubblici e delle istituzioni regionali, per le materie di competenza categoriale ed esercita, coordinandola con i territori interessati  la titolarità della contrattazione decentrata quando la controparte è regionale.

 

I - Gli Organismi Regionali

 

Sono Organismi della FSR/FISASCAT:

·      Il Congresso Regionale;

·      Il Consiglio Regionale;

·      La Segreteria;

·      Il Collegio dei Sindaci.

 

II - Il Consiglio Regionale

 

·      definisce gli indirizzi di massima dell’attività sindacale ed organizzativa sulla base delle deliberazioni del Congresso della FSR;

·      approva i bilanci  preventivi e consuntivi della FSR;

·      designa i rappresentanti di diritto nel Consiglio Generale Nazionale della FISASCAT in base alle norme del Regolamento di attuazione della FISASCAT Nazionale;

·      si riunisce almeno 4 volte l’anno e può essere convocato in seduta straordinaria su richiesta di 1/3 dei componenti.

 

CAPITOLO V

 

STRUTTURE TERRITORIALI

 

Articolo 7

 

Le Federazioni Sindacali Territoriali sono le strutture subregionali della Federazione; fanno parte delle Federazioni Regionali della FISASCAT e assolvono ai compiti contrattuali e organizzativi inerenti il proprio ambito territoriale, in conformità agli indirizzi della Federazione Nazionale e Regionale.

 

I Sindacati Territoriali si articolano in Sezioni Sindacali di settore e di aziende e ne promuovono lo sviluppo e la costituzione.

 

Compete alle Federazioni Territoriali la titolarità della contrattazione decentrata - aziendale e delle politiche di settore nonchè il sostegno alle RSU in quanto agenti negoziali sulle materie ad esse demandate dalla contrattazione collettiva.

 

Esercitano laddove possibile, la loro autogestione finanziaria e funzionale nel quadro del presente Statuto e delle direttive della Federazione  Nazionale  e Regionale.

 

Sono tenute a far conoscere alla Segreteria Nazionale e Regionale i loro organismi direttivi, il dato tesserativo e il bilancio.

 

Sono organismi del Sindacato Territoriale della FISASCAT:

 

·      Il Congresso;

·      Il Comitato Direttivo;

·      La Segreteria;

·      Il Collegio dei Sindaci.

 

La formazione e composizione degli organismi territoriali vengono decise dai rispettivi Congressi, in armonia con il presente Statuto.

 

 

CAPITOLO VI

 

SEZIONI DI SETTORE, COMPLESSO ED AZIENDA

 

Articolo 8

 

Tutti i soci di un medesimo settore costituiscono, su base territoriale, la Sezione Comprensoriale di settore.

 

Il Comitato Direttivo di Federazione promuove la costituzione delle Sezioni Comprensoriali di settore mediante la convocazione di apposite assemblee, comprensoriali o locali, alle quali debbono essere invitate tutte le rappresentanze di base della Federazione.

 

Articolo 9

 

La Sezione Aziendale Sindacale è l’istanza primaria di base della FISASCAT a livello di azienda. Assicura lo svolgimento delle relazioni tra soci e gli altri organismi della Federazione e partecipa, congiuntamente alla Federazione, alla elaborazione delle politiche sindacali ed alla realizzazione dell’attività contrattuale aziendale.

 

Organismi della SAS sono: l’Assemblea dei Soci, il Comitato Direttivo eletto annualmente dall’Assemblea dei soci ed il Segretario Responsabile eletto dal Comitato Direttivo nel suo seno.

 

Del Comitato Direttivo della SAS fanno parte di diritto, oltre i componenti eletti, i delegati eletti in azienda ed organizzati nella FISASCAT.

 

Articolo 10

 

La Federazione Nazionale, in relazione a particolari esigenze di coordinamento e di sviluppo della sua azione, promuove la costituzione di organismi a livello di complesso (o azienda con succursali site in più province) con il compito di elaborare e realizzare le iniziative di politica contrattuale ed organizzativa.

 

La Rappresentanza di Complesso è costituita da rappresentanti della SAS delle province interessate. Essa esprime, d’intesa con la Federazione Nazionale, un Comitato di Coordinamento.

 

CAPITOLO VII

 

ORGANISMI DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE

 

Articolo 11

 

Obiettivo di un sindacato di donne e di uomini è di garantire in tutti gli organismi, strutture e forme di rappresentenza interna ed esterna, a tutti i livelli, la presenza dei due sessi senza nessuna discriminazione.

 

Articolo  12

 

Sono organismi della Federazione Nazionale:

 

v    il Congresso Nazionale;

v    il Consiglio Generale;

v    il Comitato Esecutivo;

v    la Segreteria Nazionale;

v    il Collegio dei Probiviri;

v    il Collegio dei  Sindaci.

 

 

Articolo 13

 

Il Congresso Nazionale

 

Il Congresso Nazionale è l’organismo massimo deliberante e si riunisce ogni quattro anni in corrispondenza con la convocazione del Congresso Confederale, salvo la convocazione straordinaria che può essere richiesta:

 

1.    dal Consiglio Generale a maggioranza dei 2/3 dei propri componenti;

2.    da 1/3 dei soci a mezzo delle strutture regionali che sono responsabili dell’autenticità delle firme;

 

Le richieste di convocazione straordinaria debbono essere motivate.

 

Il Congresso Nazionale è composto dai delegati eletti dai Congressi delle strutture regionali in regola con il tesseramento e la contribuzione. Partecipano con solo diritto di parola, se non sono delegati, i componenti del Consiglio Generale uscente.

 

L’ordine del giorno del Congresso Nazionale è fissato dal Consiglio Generale e deve essere noto almeno un mese prima della data di convocazione. Per l’ordine dei lavori valgono le norme dell’apposito Regolamento fissate, di volta in volta, dal Consiglio Generale uscente ed approvate dal Congresso all’inizio dei lavori.

 

Il Congresso fissa l’indirizzo generale della Federazione ed in particolare si pronuncia sulla relazione programmatica della Segreteria.

 

Esso elegge i componenti del Consiglio Generale ed i delegati al Congresso Confederale.

 

Il Regolamento di attuazione dello Statuto fissa le disposizioni relative alla rappresentanza femminile nelle liste dei delegati.

 

Le decisioni del Congresso sono prese a maggioranza semplice (cioè 50% più uno dei votanti) ad eccezione di quelle per le quali si prevede una maggioranza qualificata.

 

 

 

 

Articolo 14

 

Il Consiglio Generale

 

Il Consiglio Generale è l’organismo deliberante della Federazione tra un Congresso e l’altro.

 

Ha il compito di definire gli indirizzi di massima dell’attività sindacale ed organizzativa della Federazione sulla base delle deliberazioni del Congresso.

 

Esamina ed approva le proposte contenute nella relazione che la Segreteria sottopone al Congresso, nonché le linee di politica delle risorse.

 

Ad esso spetta il compito di convocare il Congresso sia ordinario che straordinario delle Federazione.

 

Emana il Regolamento per l’attuazione dello Statuto della Federazione e decide sugli eventuali adeguamenti allo Statuto Confederale.

 

Fissa le norme del tesseramento e delle contribuzioni integrative a quelle confederali. Può demandare questo compito al Comitato Esecutivo.

 

Nomina commissioni di studio e di lavoro per l’approfondimento di materie specifiche. Può integrare dette commissioni con dirigenti non facenti parte del Consiglio Generale  e con esperti esterni della categoria.

 

E’ facoltà della Segreteria proporre la partecipazione di esperti alle sedute del Consiglio Generale in cui si discutano materie specifiche attinenti ai problemi dei settori inquadrati.

 

Il Consiglio Generale è normalmente convocato dall’Esecutivo, su proposta della Segreteria, almeno due volte all’anno. In via straordinaria può essere convocato su richiesta di 1/3 dei componenti del Consiglio Generale o della maggioranza semplice dell’esecutivo. In caso di urgenza può essere convocato dalla Segreteria.

 

Le decisioni del Consiglio Generale sono prese a maggioranza semplice, salvo quelle per le quali il presente Statuto prevede la maggioranza qualificata.

 

Il Consiglio Generale, prima di procedere alle votazioni per la elezione della Segreteria, delibera sulla base di esigenze di funzionalità la composizione della stessa con riferimento alla presenza o meno del Segretario Generale Aggiunto ed al numero dei componenti la Segreteria secondo quanto stabilito dall’art. 41  del regolamento.

 

Nomina su proposta della Segreteria Nazionale, sentito il Coordinamento donne, la responsabile del Coordinamento donne, la responsabile del Coordinamento stesso che entra a far parte di diritto del Consiglio Generale ove non ne sia già componente.

 

Il Consiglio Generale è formato da componenti eletti dal Congresso e da componenti di diritto.

 

Il Regolamento di attuazione dello Statuto definisce il numero complessivo dei componenti, il numero dei componenti da eleggere in sede congressuale ed il numero e le modalità di definizione dei componenti di diritto.

 

La componente elettiva così determinata dovrà essere almeno pari al 50% del numero complessivo dei componenti del Consiglio Generale. Gli eventuali componenti derivanti dalle cooptazioni previste dallo Statuto non vengono considerati per il conteggio del 50% di cui sopra.

 

Art. 15

 

Il Comitato Esecutivo

 

Il Comitato Esecutivo è l’organismo competente per l’attuazione degli indirizzi definiti dal Consiglio Generale.

 

La composizione del Comitato Esecutivo Nazionale è stabilita dal Regolamento di attuazione della FISASCAT.

 

Si riunisce almeno ogni tre mesi ed in via straordinaria su richiesta di almeno 1/3 dei componenti; il Comitato Esecutivo è presieduto dal Segretario Generale.

 

Le decisioni del Comitato Esecutivo sono prese a maggioranza semplice, salvo quelle per le quali il presenta Statuto prevede la maggioranza qualificata.

 

Il Comitato Esecutivo convoca il Consiglio Generale con deliberazione a maggioranza semplice, fissandone l’ordine del giorno.

 

Annualmente approva il bilancio preventivo e consuntivo predisposti dalla Segreteria.

 

E’ competente a deliberare la gestione commissariale delle strutture regionali e comprensoriali nel caso di gravi e ripetute violazioni dello Statuto nonchè nei casi di accertata carenza politica, sindacale, organizzativa e amministrativa.

 

Emana, su mandato del Consiglio Generale, le norme del tesseramento e della contribuzione, integrative a quelle confederali.

 

Provvede alle designazioni di cui all’articolo 3 lettera g) dello Statuto, tenendo conto delle esigenze di presenza, autonomia e funzionalità.

 

Dirime i conflitti tra le strutture associate e di soci in conformità allo Statuto e nell’interesse generale e superiore della Organizzazione.

 

Il Comitato Esecutivo per quanto attiene alla problematiche  della condizione della donna si avvale del contributo di studio, elaborazione e proposta del Coordinamento Femminile.

Spetta al Comitato Esecutivo stabilire i criteri di composizione e le modalità operative dello stesso Coordinamento.

 

Nomina, su proposta della Segreteria Nazionale, il Direttore del periodico ufficiale della Federazione e verifica la corretta attuazione delle linee politiche e di gestione del periodico, determinate dall’Esecutivo stesso su indicazione della Segreteria e congiuntamente al Direttore.

 

Articolo 16

 

La Segreteria Nazionale

 

La Segreteria Nazionale è composta da :

 

a) Segretario Generale;

b) un Segretario Generale aggiunto;

c) Segretari.

 

Il Consiglio Generale, in armonia con quanto previsto dall’articolo 13 - comma 11 - del presente Statuto, determina il numero dei Segretari ed elegge, nel proprio seno e con votazioni separate e successive, i componenti la Segreteria come previsto ai punti a., b., e c.

 

La Segreteria Nazionale rappresenta la Federazione nei confronti dei terzi e delle Pubbliche Autorità.

 

Essa risponde collegialmente di fronte ai superiori organismi deliberanti della gestione del patrimonio finanziario della Federazione.

 

Essa prende tutte le misure e le iniziative atte ad assicurare il normale funzionamento della Federazione stessa, attuando le decisioni dei superiori organismi deliberanti.

 

Predispone per il Congresso la relazione programmatica ed il bilancio da sottoporre al Comitato Esecutivo.

 

Il Segretario Generale ha la rappresentanza legale della Federazione; ad esso spetta inoltre il compito di promuovere e coordinare l’attività della Segreteria. In caso di suo impedimento, il Segretario Aggiunto,  lo sostituisce a tutti gli effetti.

 

I Segretari hanno la responsabilità di settori di attività federale.

 

 

 

 

 

 

CAPITOLO VIII

 

Il Collegio dei Sindaci

 

Articolo 17

 

Il Collegio dei Sindaci della Federazione provvede al controllo amministrativo e adempie alla sua funzione a norma degli articoli del presente Statuto e relativo Regolamento.

 

Esso partecipa alle sedute del Consiglio Generale con voto consultivo; a mezzo del suo Presidente riferisce periodicamente sull’andamento amministrativo sia al Comitato Esecutivo sia al Consiglio Generale della Federazione; risponde alla sua azione dinanzi al Congresso.

 

Il Collegio dei Sindaci è composto da cinque componenti di cui tre effettivi e due supplenti.

Essi sono eletti dal Congresso e non sono revocabili nel corso del mandato congressuale. Nelle votazioni si esprimono tre preferenze.

 

Risultano eletti componenti effettivi del Collegio dei Sindaci i tre candidati che hanno riportato in sede congressuale il maggior numero di voti.

 

I due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei suffragi fanno parte quali componenti supplenti.

 

Qualora venga a mancare, per dimissioni o altra causa, uno dei due componenti effettivi subentra il candidato che ha riportato il maggior numero di voti ed il posto di componente supplente sarà conferito al candidato non eletto che abbia riportato il maggior numero dei suffragi.

Qualora non sussistano i candidati non eletti, il Consiglio Generale provvede alla integrazione del Collegio e, nel caso di più candidature, risulterà eletto chi ha riportato più voti.

 

Il Consiglio Generale, nella prima riunione dopo il Congresso, nomina il Presidente, scegliendolo tra i componenti effettivi, tenuto conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

 

Qualora la vacanza riguardi il Presidente, il Consiglio Generale  ne nomina uno ex-novo, scegliendo tra gli iscritti o non iscritti che abbiano requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

 

I Sindaci non possono far parte di organismi deliberanti di pari livello.

E’ inoltre incompatibile la carica di sindaco di un organismo con quella di Sindaco di un altro organismo.

 

CAPITOLO IX

 

Il Collegio dei Probiviri

 

Articolo 18

 

Il Collegio dei Probiviri è organismo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna della Federazione.

 

Esso ha il compito di decidere, previe adeguate istruttorie per l’accertamento dei fatti e relative contestazioni, sui ricorsi contro presunte violazioni dello Statuto e del Regolamento e sulle vertenze elettorali , oltrechè di dirimere le controversie, i conflitti tra i soci e gli organismi ai vari livelli, nei limiti stabiliti dal presente Statuto e dal regolamento di attuazione.

 

Il Collegio di Probiviri della Federazione è inoltre competente a pronunciare, entro il termine perentorio di 15 giorni, la ratifica di legittimità dei provvedimenti relativi alle gestioni commissariali.

 

E’ competente inoltre in prima istanza per i conflitti interni alla categoria.

 

 

Articolo 19

 

Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque componenti eletti dal Congresso e non revocabili nell’arco del mandato congressuale. Nelle votazioni si esprimono tre preferenze. Risultano eletti componenti il Collegio dei Probiviri i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

 

Qualora si determini una vacanza, per dimissioni o per altra causa, subentrano, fino a concorrenza, i candidati non eletti che hanno riportato il maggior numero di voti.

 

Il Consiglio Generale, nella prima riunione dopo il Congresso, nomina il Presidente del Collegio scegliendo tra i componenti, tenuto conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

 

Se la vacanza riguarda il Presidente del Collegio il Consiglio Generale ha la facoltà di eleggerlo ex-novo, anche al di fuori dei componenti in carica, tra soggetti, iscritti o non iscritti alla Organizzazione, in possesso a particolari titoli e/o requisiti professionali.

 

I probiviri non possono far parte di organismi deliberanti. E’ incompatibile anche la carica di Probiviro di un organismo con quella di Probiviro di un altro.

 

Articolo 20

 

Il Collegio emette:

a) ordinanze allo scopo di regolare l’attività istruttoria e raccogliere prove;

b) lodi decisori di merito delle controversie.

 

I lodi del Collegio debbono essere motivati, Sono comunicati alle parti a cura del Presidente e hanno immediato valore esecutivo per le Strutture ed i soci cui essi si riferiscono.

 

Articolo 21

 

Il Collegio dei Probiviri è competente ad irrorare sanzioni di natura disciplinare a tutti i soci.

Le sanzioni che possono essere comminate sono:

·      Il richiamo scritto;

·      La deplorazione con diffida;

·      La destituzione dalle eventuali cariche;

·      La sospensione da 3 a 12 mesi, con destituzione da eventuali cariche;

·      L’espulsione.

 

In presenza di fatti nuovi e rilevanti debitamente provati il Collegio dei Probiviri può riaprire il procedimento disciplinare per un’eventuale riforma del lodo emesso.

 

I soci sospesi sono automaticamente riammessi nell’Organizzazione al termine del periodo di sospensione. Il ripristino nelle cariche elettive potrà avvenire solo a seguito di una elezione e non per cooptazione.

 

I soci espulsi dall’Organizzazione potranno essere riammessi non prima di 5 anni dal provvedimento, in base alla procedura stabilita nel Regolamento.

 

Articolo 22

 

Per misura cautelativa il socio sottoposto a procedimento penale può essere, in relazione alla natura e/o alla particolare gravità del reato, sospeso a tempo indeterminato

 

Competenti a decidere la sospensione cautelativa, da effettuarsi con procedura d’urgenza, sono la Segreteria Nazionale e Regionale di categoria, per i rispettivi livelli di competenza, sentite la Federazione Territoriale e la Unione Sindacale Territoriale dove è avvenuta l’iscrizione.

 

La sospensione cautelativa è immediatamente esecutiva e deve essere ratificata dal competente Collegio dei Probiviri entro 30 giorni, pena la nullità.

 

La revoca della sospensione cautelativa è disposta immediatamente dalla Segreteria che l’ha stabilita al cessare delle cause che l’hanno determinata. Qualora si rendessero necessari provvedimenti ulteriori, si deve seguire la normale procedura relativa ai ricorsi al Collegio dei Probiviri prevista dallo Statuto e dal Regolamento.

 

 

 

 

Articolo 23

 

Quando le Segreterie di categoria, nell’ambito della specifica competenza territoriale, sono a conoscenza di  violazioni statutarie hanno l’obbligo di intervenire per far cessare tali violazioni e, qualora tale intervento sia inefficace, hanno l’obbligo di denunciare tali comportamenti al Collegio dei Probiviri. L’omissione di intervento e di denuncia può essere a sua volta oggetto di ricorso ai Probiviri competenti.

 

CAPITOLO X

 

Il Coordinamento

 

Articolo 24

 

Gli organismi orizzontali ai rispettivi livelli (confederali e unionali) sono competenti a coordinare l’azione organizzativa e sindacale delle Federazioni Nazionali di categoria o organismi similari.

 

A tale scopo essi solleciteranno il più ampio scambio di informazioni tra le varie strutture  verticali e favoriranno il loro incontro promuovendo riunioni settoriali o comunque intercategoriali al fine di armonizzare le singole posizioni.

 

Di ogni azione sindacale categoriale deve essere data informazione ai competenti organismi territoriali.

 

Agli stessi spetta in via esclusiva il potere di deliberare azioni di sciopero intercategoriale, settoriale o generale.

 

 

Articolo 25

 

Per le azioni sindacali che riguardano anche singole categorie di settori pubblici, di servizi previdenziali ed assistenziali e che debbano culminare in scioperi a livello nazionale, regionale, sub-regionale il cui svolgimento sia tale da pregiudicare il funzionamento dei servizi stessi ai fini delle necessità collettive, deve essere sentito il preventivo parere della rispettiva Segreteria Confederale, Unionale di regione, Unionale sub-regionale competente per territorio.

 

In caso di parere difforme la decisione in materia spetta al Comitato Esecutivo della Struttura orizzontale competente territorialmente che si riunirà congiuntamente alla Segreteria della categoria interessata.

 

Articolo 26

 

Le strutture orizzontali possono assumere, d’intesa con gli organismi nazionali competenti e solo in caso di carenza locale, le necessarie iniziative di pertinenza verticale per promuovere la costituzione o ricostituzione degli organismi categoriali del corrispondente livello territoriale e debbono assistenza diretta laddove manchi l’apporto categoriale.

 

Gli organismi delle strutture orizzontali ai vari livelli, inoltre, possono procedere alla convocazione di organismi delle strutture verticali del corrispondente livello territoriale con diritto di parola alle riunioni medesime.

 

 

CAPITOLO XI

 

GESTIONE COMMISSARIALE E REGGENZA

 

Articolo 27

 

Nei casi di gravi violazioni dello Statuto della FISASCAT, il mancato rispetto delle decisioni degli Organismi della Federazione sulle scelte fondamentali di politica economica e contrattuale, di violazione delle norme contributive da parte delle Strutture Regionali o Territoriali, il Comitato Esecutivo della FISASCAT Nazionale, a maggioranza dei due terzi dei presenti, può con provvedimento motivato e su adeguata istruttoria e contestazione, disporre lo scioglimento degli Organismi e la nomina di un Commissario.

 

Analoghi provvedimenti motivati possono essere adottati con identica procedura dal Comitato Esecutivo nei confronti delle FSR e della FST sia per i motivi di cui al precedente comma, sia nel caso di grave inefficienza della struttura stessa.

 

Negli stessi casi di cui al 1° comma il comitato Esecutivo può con la stessa procedura disporre la sospensione delle rappresentanze regionali o territoriali dal diritto di partecipazione agli organismi federali ai vari livelli di competenza di cui facciano parte. La durata massima di sospensione è di 4 mesi.

 

Il provvedimento è immediatamente esecutivo e va trasmesso contemporaneamente al Collegio dei Probiviri, il quale dovrà provvedere, entro il termine di 15 giorni, alla ratifica di legittimità. La mancata pronuncia entro il termine equivale a ratifica.

 

Negli stessi casi e con le medesime procedure di cui ai commi precedenti del presente articolo e del Regolamento, può essere nominato un commissario “ad acta” per lo svolgimento di funzioni specifiche munito di poteri necessari, senza ricorrere allo scioglimento degli organismi.

 

I provvedimenti di cui ai precedenti commi, possono essere decisi dalla Federazione Nazionale con l’osservanza di quanto stabilito nel dettato del presente articolo e del Regolamento.

 

E’ ammesso il ricorso, nel termine perentorio di 15 giorni, al collegio Confederale dei Probiviri per la verifica di legittimità.

 

 

Articolo 28

Reggenza

 

Allorché un Organismo di Federazione Regionale o Comprensoriale della FISASCAT risulti carente di uno o più organismi stessi ritengano di non essere in grado, temporaneamente,  di dar luogo alla sostituzione, gli stessi possono richiedere alla Segreteria Nazionale che venga nominato un Reggente che può essere estraneo all’Organismo stesso o anche alla Categoria.

 

La reggenza cessa al Congresso ordinario e può cessare precedentemente allorché l’Organismo sia nelle condizioni di eleggere il Dirigente, secondo le normali procedure statutarie, d’intesa con la Federazione Nazionale.

 

 

 

Articolo 28 bis

 

La quota contributiva è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabile.

 

 

 

CAPITOLO XII

 

TESSERAMENTO E CONTRIBUZIONI

 

Articolo 29

 

L’adesione alla FISASCAT CISL si realizza a mezzo di una quota contributiva annua, in misura percentuale, che comprende anche il costo della tessera. Sulla base di tale quota che viene fissata dai competenti organismi confederali, la Federazione Territoriale rilascerà la tessera delle CISL, munita di emblema che è obbligatoria per tutti gli aderenti.

 

La tessera costituisce l’unico documento dell’adesione del lavoratore all’Organizzazione Sindacale. Il periodo di validità della tessera è fissato dal Comitato Esecutivo Confederale. La tessera deve essere completata, all’atto del rilascio all’aderente, con l’emblema della Federazione Nazionale.

 

Articolo 29 bis

 

La Fisascat ha l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente in caso di suo scioglimento per qualunque causa ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della Legge 662 del 23/12/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Articolo 29 ter

 

E’ fatto divieto alla Fisascat, di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

 

 

Articolo 29 quater

 

La Fisascat ha l’obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.

 

 

 

CAPITOLO XIII

 

IL PATRIMONIO DELLA FEDERAZIONE

 

Articolo 30

 

Il patrimonio della Federazione è costituito dai contributi degli associati e da tutti i beni mobili ed immobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa ed ovunque siano dislocati, al centro o alla periferia (nella sede della Federazione, presso le Federazioni Sindacali Territoriali).

 

Finché dura la FISASCAT i singoli associati o gruppi di associati o le associazioni ad essa aderenti non possono chiedere le divisioni del fondo comune o patrimoniale né pretendere, in caso di recesso, quota alcuna per qualsiasi titolo anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.

 

La Federazione risponde di fronte ai terzi ed alla autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario Generale congiuntamente, per gli aspetti economici e finanziari, al Segretario Nazionale che presiede al settore relativo all’Amministrazione, eventualmente sia stato all’uopo delegato.

 

La Federazioni Territoriali e Regionali o le persone che le rappresentano sono responsabili, per le obbligazioni da esse direttamente assunte, verso chiunque e non potranno, per qualsiasi titolo o causa o in specie per il fatto della dipendenza dalla Federazione Nazionale, chiedere di essere sollevate dalla stessa.

 

Eventuali controlli di natura amministrativa o interventi di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dalla Federazione a favore delle Federazioni Territoriali o dei loro associati, costituiscono normale attività di assistenza propria della Federazione senza assunzione di corresponsabilità.

 

CAPITOLO XIV

 

INCOMPATIBILITÀ

 

Articolo 31

 

Per affermare l’assoluta autonomia della CISL nei confronti dei partiti, dei movimenti e delle formazioni politiche, delle associazioni che svolgono attività interferenti, delle assemblee legislative e dei poteri esecutivi a tutti i livelli, sono stabilite con le cariche direttive ed esecutive, a qualsiasi livello (compresi i Sindaci ed i Probiviri) le seguenti incompatibilità:

 

1.    incarichi di Governo, Giunta Regionale, Provinciale, Associazioni di Comuni e Consorzi intercomunali, Comunali, Circoscrizionali, di quartiere e simili comunque denominati;

2.    candidature alle assemblee legislative Nazionali, Regionali, Provinciali, Associazioni di Comuni e Consorzi Intercomunali, Comunali, Circoscrizionali, di quartiere e simili comunque denominati.

3.    incarichi esecutivi e direttivi Nazionali, Regionali, Provinciali, Intercomunali, Comunali, Circoscrizionali, Sezionali e simili comunque denominati, in partiti, in movimenti e formazioni politiche nonché associazioni che svolgano attività interferenti con l’attività sindacale.

 

CAPITOLO XV

 

ROTAZIONI E LIMITI DI ETA’

 

Articolo 32

 

Al fine di favorire la rotazione nelle responsabilità dirigenziali, come importante fattore di democrazia sindacale, il periodo corrispondente a due mandati congressuali (8 anni) costituisce, per il Segretario Generale ed Aggiunto della Federazione Nazionale, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica. A tale vincolo si può derogare, per un solo altro mandato, in presenza di una decisione assunta a maggioranza di due terzi del competente Consiglio Generale. Per tutti gli altri livelli dirigenziali della Federazione (componenti della Segreteria Nazionale, delle Federazioni Regionali e Territoriali) il periodo massimo è di tre mandati (12 anni).

 

Il raggiungimento del 62° anno di età rappresenta causa di cessazione della carica di componente di Segreteria a qualsiasi livello. I componenti delle Segreterie di categoria possono mantenere la carica, oltre il 62° anno di età e sino al 65° anno di età, a condizione che non siano titolari di pensione ed indipendentemente dalla erogazione effettiva della stessa a seguito di rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato attivati dall’interessato. I dirigenti eletti in difformità alle norme contenute nel presente articolo sono automaticamente decaduti dalle relative cariche.

 

CAPITOLO XVI

 

COOPTAZIONI ED ELEGGIBILITÀ

 

Articolo 33

 

Il Consiglio Generale Nazionale e quelli regionali hanno facoltà di cooptare al proprio interno, con delibera adottata a maggioranza di due terzi dei componenti l’Organismo, nuovi componenti nel limite del 5% dei componenti gli organismi stessi.

 

Per quanto riguarda le Federazioni Territoriali la percentuale del 5% di cui al comma precedente può essere estesa fino al tetto del 10% .

 

Nel caso in cui le decadenze degli organismi espressi dai Congressi ne determinassero la riduzione dei componenti in misura superiore ad un terzo del totale la percentuale del 10% può essere estesa fino al 20%.

 

A livello Territoriale, Regionale e Nazionale la FNP designa, in ogni corrispondente Comitato Direttivo o Consiglio Generale, un proprio rappresentante, proveniente dalla stessa, con voto consultivo.

 

 

Articolo 34

 

I soci con requisiti previsti dallo Statuto e dal Regolamento possono accedere alle cariche direttive della Federazione Nazionale alla sola condizione di avere una anzianità di iscrizione alla Cisl di almeno 2 anni.

 

Per l’accesso dei soci alle cariche direttive delle strutture regionali e territoriali occorre avere un’anzianità di almeno 1 anno di iscrizione alla Cisl.

 

 

CAPITOLO XVII

 

I SERVIZI AI LAVORATORI

 

Articolo 35

 

Per assicurare agli iscritti ed ai lavoratori una tutela individuale, familiare e sociale più efficace ed estesa e per consolidare il rapporto associativo con la FISASCAT, la Federazione promuove la costituzione e la gestione di servizi vertenziali, assistenziali, previdenziali e fiscali, curandone la diffusione nel territorio.

 

CAPITOLO XVIII

 

MODIFICHE STATUTARIE

 

Articolo 36

 

Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte in occasione del Congresso Nazionale della FISASCAT:

1.    dal Congresso dietro presentazione corredata dal 50% + 1 dei delegati;

2.    dal Consiglio Generale a maggioranza di 2/3;

3.    dai Consigli Regionali della FISASCAT a maggioranza di 2/3 dei loro componenti.

 

Il Consiglio Generale, nella riunione che convoca il Congresso, nomina una Commissione con l’incarico di esaminare e coordinare le proposte di modifica che pervengono dalle strutture abilitate, le porta a conoscenza di tutte le strutture in tempo utile per un dibattito nella fase precongressuale; infine il Consiglio Generale, prima del Congresso, esamina le proposte e propone al Congresso quelle che hanno ricevuto i 2/3 dei voti, mentre su quelle approvate a maggioranza semplice, porta il parere al Congresso stesso che si pronuncia, in via definitiva, a maggioranza di 2/3.

 

 

CAPITOLO XIX

 

SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONE

 

Articolo 37

 

Lo scioglimento della Federazione può essere pronunciato solamente dal Congresso Nazionale a maggioranza dei 3/4 dei voti rappresentati. In caso di scioglimento il Congresso Nazionale delibera la destinazione e l’impiego del patrimonio della Federazione.

 

CAPITOLO XX

 

REGOLAMENTO ALLO STATUTO

 

Articolo 38

 

La Federazione Nazionale deve dotarsi di un Regolamento di attuazione del proprio Statuto.

 

Il Regolamento di attuazione dello Statuto deve essere deliberato e può essere successivamente modificato dal Consiglio Generale esclusivamente in base alla seguente procedura.

 

Il Consiglio Generale deve essere regolarmente convocato con uno specifico punto all’ordine del giorno, con un preavviso di almeno 15 giorni e con allegate alla convocazione le proposte di modifica del Regolamento stesso.

 

Le decisioni di modifica vanno assunte con il voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto al voto.

 

CAPITOLO XXI

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

Articolo 39

 

Le Organizzazioni ed i singoli soci della FISASCAT devono attenersi alle norme del presente Statuto e del Regolamento di attuazione.

 

L’elezione del collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri avvenute sulla base delle norme in vigore al momento delle elezioni, anche se difformi da quelle stabilite nello Statuto Confederale, in conseguenza delle modifiche apportate dal XII Congresso della CISL, rimangono valide sino al prossimo Congresso.

 

Articolo 40

 

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dal Regolamento di attuazione valgono le norme dello Statuto e del Regolamento Confederale.

 


 

F I S A S C A T

 

        

                     

      C I S L

     

 

 

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO FISASCAT/CISL

 

PARTE I -  NORME DI COMPORTAMENTO GENERALE

CAPITOLO I: ISCRIZIONE E TESSERAMENTO

 

Articolo 1

 

La domanda di iscrizione alla FISASCAT deve essere sottoscritta dall'interessato ed indirizzata alla Segreteria del Sindacato territoriale competente.

 

Qualora fossero noti orientamenti o comportamenti dell'aspirante socio che contrastino con le finalità e le regole contenute nello Statuto della Federazione, la Segreteria del Sindacato territoriale può respingere la domanda di iscrizione, dandone comunicazione all'interessato.

 

Contro la delibera di non accettazione della domanda, l'aspirante socio, entro 15 giorni dalla relativa comunicazione,  può ricorrere alla Segreteria Generale della Federazione Nazionale di categoria che decide in via definitiva entro 20 giorni.

Articolo 2

 

L'iscrizione va fatta alla categoria lavorativa di appartenenza e nel territorio in cui si svolge la propria attività lavorativa. In caso di più attività lavorative o di più sedi lavorative nell'arco dell'anno, vale la scelta individuale dell'iscritto.

 

I lavoratori in quiescenza si iscrivono alla categoria dei pensionati. I lavoratori in quiescenza che continuino a svolgere una attività produttiva come lavoratori dipendenti continuano ad iscriversi nella categoria dei lavoratori attivi di appartenenza.

 

I lavoratori dipendenti della FISASCAT, i collaboratori a tempo pieno (in distacco ai sensi della legge 300, in permesso retribuito o in quiescenza), debbono iscriversi alla Federazione Territoriale di riferimento.

Articolo 3

L'iscrizione decorre, a tutti gli effetti, dalla data di presentazione della domanda e dal versamento dei relativi contributi.

Per le iscrizioni decorrenti prima del 1° ottobre di ciascun anno, all'iscritto va consegnata la tessera dell'anno in corso contestualmente all'avvenuta iscrizione.

 

All'inizio di ciascun anno e comunque entro il 30 aprile per gli iscritti in essere al 31 dicembre e che non siano cessati alla data della distribuzione delle tessere va consegnata la tessera per l'anno in corso.

 

Articolo 4

Ai sensi dell'art.20 dello Statuto FISASCAT i soci espulsi dall'Organizzazione devono,  per essere riammessi, inoltrare domanda di iscrizione al Comitato Direttivo della Federazione Territoriale  di appartenenza.

 

La richiesta di iscrizione è accettata quando sia votata dai 2/3 dei componenti il direttivo medesimo e sia ratificata, anche a maggioranza semplice, dal Consiglio Generale della corrispondente Unione Sindacale Territoriale.

I soci espulsi dall'Organizzazione, che ricoprivano incarichi dirigenziali, dovranno inoltrare la domanda di iscrizione al Comitato Direttivo della Federazione di categoria a cui erano iscritti al momento dell'espulsione. La ratifica della struttura avverrà nell'organismo direttivo in cui era espletata la funzione dirigente.

 

 

CAPITOLO II: LE INCOMPATIBILITÀ FUNZIONALI

 

Articolo 5

Sono incompatibili con qualsiasi altro incarico di Segreteria le cariche di componente della Segreteria Confederale, di componente delle Segreterie delle Federazioni Nazionali di categoria, di Segretario Generale e Segretario Generale Aggiunto delle USR, di componente delle Segreterie di USR con più di due comprensori, di Segretario Generale  e Segretario Generale Aggiunto di UST, di componente di Segreteria di UST con più di 15.000 iscritti tra i lavoratori attivi.

Le Federazioni Nazionali di categoria nei rispettivi regolamenti possono ampliare i livelli di incompatibilità funzionali interne alla propria categoria.

E' ammessa per le peculiari caratteristiche del settore la compatibilità tra le cariche di Segreteria ai diversi livelli degli organismi della FISASCAT.

Articolo 6

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento e, in particolare, delle norme sulla incompatibilità di cui al successivo articolo 7 vengono di seguito definiti gli enti, associazioni e società collaterali alla Organizzazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento di attuazione allo Statuto Confederale.

Sono enti collaterali gli enti promossi dalla FISASCAT ed i  cui organismi dirigenti sono direttamente o indirettamente eletti o designati da organismi della Federazione.

Sono associazioni collaterali quelle le cui quote associative sono in maggioranza di proprietà della FISASCAT e le associazioni formalmente promosse dalla Federazione nella fase costituente, anche unitamente ad altre Organizzazioni e/o associazioni, pur se destinate ad associare liberamente singoli aderenti nello sviluppo della normale vita associativa.

 

Sono equiparate agli effetti dell'applicazione del presente regolamento le associazioni costituite assieme alle altre OO.SS. di categoria e/o in forma paritetica con le associazioni dei datori di lavoro per la gestione dei contenuti di specifici accordi sindacali che li prevedano.

Sono società collaterali alla FISASCAT le società di capitale le cui quote di proprietà siano in maggioranza di proprietà della Federazione finalizzate alla gestione delle proprietà immobiliari dell'Organizzazione, di servizi o di altre funzioni connesse ai fini primari dell'Organizzazione.

 

Articolo 7

Sono incompatibili:

·      incarichi di Segretario Generale e Segretario Generale Aggiunto con gli incarichi in organismi esecutivi o direttivi (Consigli di Amministrazione, Comitati di Controllo,ecc.) di enti, associazioni o società, anche se collaterali alla Organizzazione e di enti o società pubbliche dove sia previsto per legge la presenza di una rappresentanza sindacale, esclusi quelli di origine contrattuale di cui al precedente art.6 comma 4, limitatamente ai Segretari Generali e Aggiunti delle strutture territoriali di categoria;

·

·      gli incarichi di componente di Segreteria con gli incarichi di legale rappresentante titolare o con eventuale funzione supplente (presidente, vicepresidente, amministratore delegato, ecc.) di enti, associazioni o società, anche se collaterali alla Organizzazione, o di enti o società pubbliche dove sia prevista per legge la presenza di una rappresentanza sindacale, esclusi quelli di origine contrattuale di cui al precedente art.6, comma 4. Nel caso di associazioni collaterali all'Organizzazione, la norma di cui al presente comma può non applicarsi per il periodo di due anni a decorrere dalla costituzione dell'associazione.

 

Sono inoltre incompatibili:

·      gli incarichi di Segreteria a tutti i livelli con incarichi manageriali o di componente dei consigli di amministrazione comunque denominati o dei collegi dei sindaci di enti,  società o associazioni, comprese le società cooperative, non collaterali alla Organizzazione, che svolgano attività economiche avendo alle proprie dipendenze lavoratori o soci lavoratori o collaboratori comunque denominati. A tale norma è possibile derogare nei casi in cui il dirigente sindacale rivesta la qualità di socio assegnatario in una cooperativa di abitazione.

·

 

Articolo 8

 

Chi viene eletto a cariche sindacali tra loro incompatibili deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da farsi  entro 15 giorni dall'elezione alla carica successiva, pena la decadenza da quest'ultima.

 

Chi viene eletto a cariche di partito incompatibili con la carica sindacale di cui alla lettera c) dell'articolo 30 dello Statuto della FISASCAT deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da farsi entro 15 giorni dalle elezioni, pena la decadenza dalla carica sindacale.

Il candidato alle assemblee e consigli di cui alla lettera b) dell'articolo 30 dello Statuto della FISASCAT decade dalle cariche sindacali eventualmente ricoperte.

 

I soci dimissionari o decaduti da cariche sindacali ai sensi del citato articolo 30 dello Statuto della FISASCAT, possono essere rieletti a cariche sindacali alla scadenza dei periodi di tempo appresso indicati:

a) dopo un anno dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello non superiore a quello comprensoriale o provinciale;

b) dopo 2 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato a livello regionale;

c) dopo 3 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello superiore al regionale.

Per quanto concerne l'identificazione delle Associazioni che svolgono attività interferente con quella sindacale, valgono le norme dell'articolo 8 del Regolamento Confederale.

 

Articolo 9

Le decadenze, nei casi contemplati nell'articolo 31 dello Statuto della FISASCAT e nell'articolo 8 del presente Regolamento, operano automaticamente e l'iniziativa per la sostituzione dei dirigenti decaduti vanno assunte dalle Segreterie competenti per territorio.

CAPITOLO III: LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI FISASCAT

Articolo 10

I rappresentanti sindacali di Enti e Commissioni, designati dalla FISASCAT, sono tenuti a relazionare periodicamente alla Segreteria circa l'attività svolta coerentemente con gli interessi dei lavoratori e gli indirizzi dell'Organizzazione. Il mancato adempimento di dette norme di comportamento viene segnalato dalla Segreteria al Comitato Esecutivo per i provvedimenti conseguenti ivi compresa l'eventuale revoca del mandato. In assenza dell'Esecutivo gli eventuali provvedimenti vengono assunti dalla Segreteria territorialmente competente.

Le nomine avverranno avuta presente l'esigenza di assicurare:

a) la piena autonomia del sindacato;

b) il più alto grado di competenza e professionalità;

c) la massima funzionalità degli organismi sindacali.

 

Articolo 11

 

Le questioni attinenti ai gettoni di presenza e rimborsi o altri emolumenti derivanti da incarichi ricoperti su designazione sindacale vengono disciplinate da apposite norme fissate dal Comitato Esecutivo dell'Organizzazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE II -  FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DIRIGENTI

 

CAPITOLO IV: VALIDITÀ DELLE SEDUTE E VOTAZIONI

Articolo 12

Per la validità delle sedute e delle deliberazioni degli organismi è necessario che all'inizio dei lavori ed al momento della votazione siano presenti la metà più uno dei componenti.

Articolo 13

Le votazioni negli organismi avvengono per alzata di mano, oppure su richiesta scritta di almeno il 5% dei componenti, per appello nominale. Le votazioni per le elezioni alle cariche avvengono a scrutinio segreto.

Articolo 14

Nelle votazioni non congressuali per le elezioni delle cariche (segreterie, esecutivi, ecc.) o per la designazione di rappresentanti (componenti di diritto, incarichi in commissioni, ecc.) ogni elettore può esprimere al massimo tanti voti quanti sono gli eleggendi.

 

Il Segretario Generale e i componenti l'organismo che esercita l'elettorato passivo possono fare proposte sulla composizione degli organismi da eleggere.

Le elezioni avvengono di norma su scheda bianca. Per le elezioni dei Comitati Esecutivi con il voto favorevole di 2/3 dei votanti, si può procedere ad una semplificazione procedurale indicando sulla scheda elettorale la proposta del Segretario Generale in carica, fermo restando la possibilità di aggiungere o sostituire i nomi indicati da parte degli elettori.

Articolo 15

Nelle elezioni vengono proclamati eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti. A parità di voti viene proclamato eletto il più anziano di iscrizione alla CISL; a parità di iscrizione alla CISL, il più anziano di età.

 

CAPITOLO V: DIMISSIONI DAGLI ORGANISMI

Articolo 16

Le dimissioni dagli organismi di Segreteria non derivanti dall'applicazione di norme di incompatibilità o decadenza statutarie o regolamenti, vanno presentate per iscritto e vanno discusse dall'organismo che ha eletto il dimissionario, convocato a tal scopo entro trenta giorni dalle dimissioni che possono essere accettate o respinte. Sino a tale data esse non sono esecutive.

Le dimissioni del Segretario Generale comportano le dimissioni della Segreteria.

 

CAPITOLO VI: MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI

Articolo 17

La durata degli interventi è limitata solo su specifica decisione degli organismi assunta di volta in volta e su ogni singolo argomento all'ordine del giorno. Per l'illustrazione delle mozioni d'ordine e delle pregiudiziali sono ammessi soltanto un intervento a favore e uno contro. Per questi interventi e per le dichiarazioni di voto sono concessi cinque minuti. La Segreteria Nazionale ha facoltà di far intervenire, alle riunioni degli organismi, dirigenti di strutture che non ne siano componenti, nonché dirigenti sindacali o esperti, anche esterni all'Organizzazione, per le particolari materie in discussione.

 

I singoli componenti degli organismi hanno facoltà di promuovere o di depositare in forma scritta alla Presidenza emendamenti ai documenti conclusivi.

Articolo 18

Le assenze dalle riunioni degli organismi devono essere giustificate per iscritto. Le assenze ingiustificate saranno portate a conoscenza dell'Organizzazione.

I componenti degli organismi sono tenuti ad essere presenti durante tutta la sessione, provvedendo nel caso di giustificato impedimento, a comunicarlo per iscritto alla Presidenza.

CAPITOLO VII:  IL COORDINAMENTO

Articolo 19

Le strutture orizzontali, prima di effettuare la convocazione degli organismi di cui all'articolo 25 dello Statuto della FISASCAT, devono invitare gli organismi di categoria competenti a procedere essi stessi autonomamente a tale convocazione.

In caso di inadempienza la convocazione viene effettuata direttamente dalle strutture orizzontali.

Oggetto della riunione possono essere esclusivamente comunicazioni e dibattito sulle stesse senza l'obbligo di adottare delibere.

Le Federazioni Regionali e Territoriali sono tenute ad informare la Federazione Nazionale delle riunioni dei loro organismi direttivi inviando copia della convocazione.

 

 

CAPITOLO VIII: IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 20

Il potere di iniziativa per le sanzioni disciplinari di cui allo Statuto della FISASCAT spetta a tutti i soci ed alle Strutture dell'Organizzazione.

I relativi ricorsi al Collegio dei Probiviri della Federazione Nazionale, devono pervenire entro il termine perentorio di 60 giorni dall'evento in contestazione e debbono essere definiti entro il termine perentorio di 90 giorni dalla presentazione.

I limiti di cui sopra, ai fini della decadenza dei termini (60 giorni), non valgono per violazioni in atto al momento del ricorso.

I ricorsi relativi alla gestione delle risorse e del patrimonio dell'Organizzazione devono pervenire entro 30 giorni dalla rilevazione dell'evento.

Il ricorso al Collegio Confederale dei Probiviri deve pervenire entro il termine perentorio di 60 giorni dall'evento o dalla comunicazione della pronuncia del Collegio dei Probiviri della Federazione Nazionale, fatta eccezione per quanto previsto dal comma precedente e deve essere definito entro il termine perentorio di 180 giorni dalla presentazione.

A tutte le parti va inoltre notificata, a cura del ricorrente e a pena di improcedibilità, copia del ricorso avanti ai Collegi.

Articolo 21

Il Collegio Confederale dei Probiviri è competente a giudicare in prima ed ultima istanza sui conflitti di competenza tra i collegi e sulle controversie devolute ai Collegi delle Strutture sottoposte a gestione ordinaria.

 

Qualora le Federazioni Nazionali di categoria e le Unioni sindacali regionali fossero prive del proprio Collegio dei Probiviri, decide in unica istanza il Collegio Confederale dei Probiviri, al quale il ricorso deve essere inviato entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento a cura della Segreteria della Federazione o dell'Unione competente, dandone contestualmente notizia all'interessato. Scaduto tale termine il ricorso può essere inoltrato direttamente dall'interessato.

 

Nel caso in cui il Collegio dei Probiviri di Federazione e di Unione non si pronunci entro il termine di cui all'articolo 20 del presente Regolamento, decide in unica istanza il Collegio Confederale dei Probiviri, previo inoltro del ricorso da parte dell'interessato o della Segreteria dell'Unione o della Federazione competente, entro il termine di 30 giorni dalla mancata pronuncia.

Entro il termine perentorio di 180 giorni dalla notifica del ricorso, il Collegio Confederale dei Probiviri deve decidere in merito. In caso di mancata decisione entro tale termine, rimane in vigore a tutti gli effetti il pronunciamento del Collegio dei Probiviri di prima istanza.

Il termine perentorio di 180 giorni vale anche per i ricorsi in prima ed unica istanza.

Il termine di 180 giorni di cui ai due comma precedenti resta sospeso dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno; nonchè dalla data di celebrazione del Congresso Confederale alla data di insediamento del nuovo Collegio.

Articolo 22

Ai fini della determinazione delle competenze dei Collegi dei Probiviri di cui all'articolo 11 dello Statuto Confederale si deve fare riferimento all'oggetto, alle materie e alla natura delle violazioni su cui è insorto il conflitto e non elle funzioni o alle cariche ricoperte dai ricorrenti.

Articolo 23

Ai fini del calcolo dei termini perentori di cui all'art.20 del Regolamento, sono da ritenersi validi i ricorsi presentati agli uffici postali entro il termine perentorio di 60 giorni dall'evento o dalla comunicazione della pronuncia, purché la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno risulti dalla ricevuta postale.

 

 

Articolo 24

Le vertenze elettorali, relative alle elezioni degli organismi, sono di competenza del Collegio dei Probiviri della Federazione.

 

Le vertenze, riguardanti elezioni per delegati ai Congressi di qualunque ordine e grado, sono portate direttamente all'esame della Commissione verifica poteri dell'istanza congressuale di grado superiore.

Articolo 25

La convocazione del Collegio è effettuata dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di 2 componenti. Per la validità delle riunioni  è necessaria la presenza di almeno 3 componenti.

 

Il Collegio ha facoltà di regolamentare con norme interne le forme e le procedure della propria attività.

Articolo 26

Il commissario di cui all'art.26 dello Statuto, deve provvedere al suo mandato ed a promuovere i provvedimenti per la ricostituzione degli organismi democratici entro il termine fissato dal Comitato esecutivo, che non può comunque superare 1 anno.

Quando non siano venute meno le cause o non sia stato possibile provvedere alla ricostituzione degli organismi, il commissario può chiedere una proroga del mandato, che non potrà comunque protrarsi oltre 6 mesi.

PARTE III - GLI ORGANISMI DELLA FEDERAZIONE

CAPITOLO IX: IL CONGRESSO NAZIONALE

Articolo 27

Il Consiglio Generale, contestualmente alla indicazione di convocazione del Congresso Nazionale emana il regolamento per la elezione dei delegati al Congresso stesso.

Approva lo schema di regolamento del Congresso Nazionale fissando la percentuale minima di candidate da inserire nelle liste, anche tenendo conto della presenza femminile nella categoria.

CAPITOLO X: IL CONSIGLIO GENERALE

Articolo 28

 

Il Consiglio Generale è composto:

 a) da 82 componenti eletti in sede di Congresso Nazionale;

b) da rappresentanti regionali eletti dai Comitati Direttivi delle singole strutture regionali o province autonome interessate, secondo i seguenti criteri:

·      per le Regioni fino a 3.000 iscritti, 1 rappresentante;

·

·      per le Regioni da 3.001 a 6.000 iscritti, 2 rappresentanti;

·

·      per le Regioni da 6.001 a 9.000 iscritti, 3 rappresentanti;

·

·      oltre i 9.000 un altro rappresentante di diritto per ogni 3.000 iscritti o frazione superiore a 1.500.

·

c) da un rappresentante per ogni Regione o Provincia a Statuto Autonomo, nella persona del Dirigente Regionale responsabile comunque denominato, eletto dal Direttivo Regionale nel proprio seno e prima del Congresso Nazionale.

Per quanto riguarda il punto a., va garantita una presenza di candidate nelle liste che tenga conto della presenza femminile.

Nel caso in cui si verifichi una vacanza tra i componenti eletti dal Congresso, subentra colui che ha riportato il maggior numero di suffragi dopo l'ultimo eletto.

Nel caso in cui la vacanza si verifichi tra i rappresentanti regionali, il nuovo rappresentante sarà eletto dal Consiglio Regionale interessato.

 

 

Articolo 29

Qualora un componente di diritto del Consiglio Generale, di cui ai punti b. e c. e la responsabile del Coordinamento Nazionale Femminile, venga eletto componente la Segreteria Nazionale ed opti per quest'ultima carica, resterà componente del Consiglio Generale stesso anche nel caso in cui cessi per qualsiasi motivo dalla carica di Segretario Nazionale.

I componenti di diritto del Consiglio Generale, di cui al comma precedente, se eletti in Segreteria Nazionale, vengono sostituiti dalla struttura che li ha espressi.

Articolo 30

Il Consiglio Generale è convocato in prima sessione per la elezione delle cariche, di regola, il giorno seguente alla chiusura del Congresso e comunque entro 20 giorni da tale chiusura, a cura dell'Ufficio di Presidenza del Congresso stesso.

Il componente più anziano di età dell'Ufficio di Presidenza del Congresso presiede il Consiglio Generale sino alla elezione della Segreteria. In caso di prosecuzione dei lavori la Segreteria propone l'elezione della Presidenza.

 

Articolo 31

La convocazione ordinaria del Consiglio Generale prevista dallo Statuto e la conseguente indicazione dell'ordine del giorno, deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data fissata, salvo che la convocazione stessa contenga esplicita motivazione di urgenza.

La Segreteria Nazionale invia di norma almeno 10 giorni prima della data fissata relazioni e documentazioni sugli argomenti all'ordine del giorno.

La convocazione straordinaria prevista dallo Statuto è effettuata dalla Segreteria Nazionale che è tenuta a provvedervi entro un mese dalla data della richiesta.

 

 

Articolo 32

In apertura dei lavori di ogni sessione si elegge la Presidenza su proposta della Segreteria Nazionale. I servizi di Segreteria sono forniti dagli Uffici della Federazione.

 

Articolo 33

La Segreteria Nazionale può nel corso dei lavori del Consiglio Generale svolgere comunicazioni concernenti l'attività dell'Organizzazione. Su tali comunicazioni si possono chiedere chiarimenti.

Qualora un componente del Consiglio chieda di discutere un argomento oggetto delle comunicazioni, tale richiesta deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio Generale.

La Segreteria Nazionale ha facoltà in questo caso di far discutere tale argomento esaurito l'ordine del giorno della sessione in corso o di iscriverlo all'ordine del giorno della sessione successiva.

Articolo 34

La proposta di deliberare la sfiducia agli organismi esecutivi eletti dal Consiglio Generale deve essere presentata da almeno 1/3 dei componenti.

La decisione sulla proposta va assunta nella prima sessione del Consiglio Generale da effettuarsi entro 15 giorni da quella in cui è avanzata la richiesta.

Articolo 35

Il Consiglio Generale si può articolare in commissioni per materie specifiche e gruppi di materie, con funzioni istruttorie e di preparazione di proposte per le decisioni del Consiglio Generale.

Su proposta della Segreteria, il Consiglio Generale nomina al suo interno, le Commissioni in cui si articola il Consiglio Generale, prevedendo anche deleghe in base alle quali, di volta in volta, le Commissioni possano esercitare funzioni deliberanti.

I componenti delle Commissioni sono designati dal Consiglio Generale, prevedendo anche deleghe in base alle quali, di volta in volta, le Commissioni possano esercitare funzioni deliberanti.

I componenti delle Commissioni sono designati dal Consiglio Generale su proposta della Segreteria.

Su proposta della Segreteria le Commissioni possono essere integrate con la partecipazione consultiva di dirigenti sindacali o esperti, anche esterni all'Organizzazione, sulle materie in esame.

Le Commissioni sono convocate dalla Segreteria.

Per la Presidenza e le modalità di lavoro valgono le stesse norme che regolano l'attività del Consiglio Generale.

Articolo 36

Sulle materie di propria competenza per le quali il Consiglio Generale ha delegato alle Commissioni potestà decisionali, le stesse Commissioni adottano decisioni a maggioranza assoluta. A richiesta di 1/3 dei componenti delle Commissioni la decisione da assumere deve essere rimessa al Consiglio Generale.

Articolo 37

Il Consiglio Generale, in caso di impedimento definitivo dei componenti del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Sindaci, provvede alla ricostituzione del "plenum" di tali organismi in sostituzione dei componenti vacanti.

 

 

 

 

 

 

CAPITOLO XI: IL COMITATO ESECUTIVO

Articolo 38

Il Comitato Esecutivo è composto:

a)      da n.40 componenti eletti dal Consiglio Generale nel proprio seno;

a)b) dai componenti la Segreteria Nazionale;

a)c) dalla responsabile del Coordinamento Femminile.

a)

                                                                                         Articolo 39

La convocazione del Comitato Esecutivo e la conseguente indicazione dell'ordine del giorno vengono effettuate dalla Segreteria Nazionale almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo che la convocazione stessa non contenga esplicita motivazione di urgenza.

La richiesta di convocazione dell'Esecutivo da parte del terzo dei componenti deve essere motivata e deve indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. La Segreteria Nazionale è tenuta a provvedere alla convocazione nei 15 giorni successivi alla richiesta.

 

La Segreteria Nazionale trasmette di regola ai singoli componenti del Comitato gli schemi illustrativi degli argomenti all'ordine del giorno almeno 7 giorni prima della riunione, salvo il caso di convocazione d'urgenza.

La Segreteria Nazionale è competente a predisporre l'adeguata istruttoria, contestazione ed acquisizione delle controdeduzioni, relative allo scioglimento di tutti gli organismi e la nomina di un Commissario di cui all'art.26 dello Statuto della FISASCAT.

Articolo 40

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Segretario Generale o, in caso di sua assenza, dal Segretario Generale Aggiunto. In caso di assenza anche di questi, è presieduto da uno dei componenti la Segreteria Nazionale, delegato a ciò dal Segretario Generale.

 

CAPITOLO XII

 

COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI

 

Articolo 41

 

La composizione della Segreteria delle strutture sarà la seguente:

·      Federazioni territoriali di categoria: fino ad un massimo di n° 3 componenti;

·      Federazioni Regionali di categoria: fino ad un massimo di n° 5 componenti per quelle con oltre 30.000 iscritti e fino ad una massimo di n° 3 per tutte le altre fatte salve, al riguardo, le determinazioni degli organismi regionali che dovessero valutare la necessità di istituire organismi di coordinamento all’interno degli organi stessi

·      Federazione Nazionale di categoria: fino ad un massimo di n° 5 componenti

 

 

Norma Transitoria (abbinata alla modifica integrativa -  ART. 41) :

 

Le previsioni di cui al presente articolo dovranno avere  integrale applicazione ed attuazione in concomitanza con la rielezione della Segreteria stessa e comunque ogni qualvolta si determino condizioni tali da consentirne l’applicabilità.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLO XIII: STRUTTURE REGIONALI

 

Articolo 42

Il Consiglio Regionale é composto da:

 

·      Segretari responsabili dei comprensori FISASCAT della Regione;

·

·      da rappresentanti di categoria dei comprensori eletti dai Consigli Direttivi Comprensoriali nel rapporto e con le modalità indicate, all'atto della convocazione del Congresso Regionale, dal Consiglio Regionale di categoria, in relazione al numero degli iscritti;

·

·      nelle regioni ove i Consigli Regionali non sono costituiti, le modalità di elezione ed il rapporto di rappresentanza verranno stabiliti dal Congresso ad inizio dei lavori;

·

·      dovrà comunque essere assicurata la presenza nel Consiglio Regionale, secondo criteri di rappresentatività, di tutti i territori della Regione;

·

·      da un numero di componenti eletti dal Congresso, determinato in sede di Congresso, in misura almeno pari al numero dei componenti di diritto.

·

·      dalla responsabile del Coordinamento Femminile della FISASCAT se non eletta.

·

Il Consiglio é competente a deliberare, sulla base della consistenza organizzativa, la composizione della Segreteria che sarà eletta con votazioni separate nel seguente ordine: il Segretario Responsabile e i componenti la Segreteria.

Articolo 43

La Coordinatrice Femminile della FISASCAT territoriale entra a far parte di diritto del Comitato Direttivo se non eletta.

 

PARTE IV - PATRIMONIO, BILANCI E ISPEZIONI

CAPITOLO XIV: IL PATRIMONIO

Articolo 44

I beni mobili ed immobili, a qualsiasi titolo acquisiti o costituenti il patrimonio della Federazione e degli Enti dalla stessa promossi devono essere, a seconda della loro natura, registrati ed inventariati.

Di tali beni la Federazione disporrà per il proseguimento delle proprie finalità statutarie, procedendo all'uopo alla stipulazione di negozi giuridici e alla costituzione degli strumenti necessari per una buona gestione del patrimonio stesso.

La titolarità di ogni bene mobile ed immobile, nonché di ogni altro diritto di natura patrimoniale, appartiene esclusivamente alla Federazione o alle singole strutture.

Le persone fisiche che, per i poteri alle stesse conferiti dagli organismi statutari, interverranno in negozi giuridici e manifestazioni di volontà aventi comunque attinenza al patrimonio della Federazione e delle sue strutture, dovranno in ogni caso specificare negli atti relativi la qualità nei limiti della quale esse agiscono.

Dei beni di qualsiasi natura, dislocati presso organizzazioni aderenti o territoriali, sono responsabili i rappresentanti legali delle Federazioni consegnatari dei beni medesimi.

 

Costoro dovranno altresì uniformarsi, per quanto attiene a ogni atto avente implicazioni patrimoniali, al disposto di cui al comma precedente.

 

 

Articolo 45

Le organizzazioni nazionali e territoriali rispondono delle obbligazioni assunte, nei limiti delle competenze e dei rispettivi fini statutari, dai rappresentanti legali delle medesime, succedutisi nel tempo.

I rappresentanti legali delle Federazioni territoriali rispondono personalmente e solidalmente con le organizzazioni medesime, a norma dell'articolo 38 del Codice Civile, per le obbligazioni da essi fatte assumere alle organizzazioni che rappresentano.

 

I rappresentanti legali delle organizzazioni nazionali e territoriali rispondono personalmente nei confronti delle organizzazioni stesse, per gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni. Essi parimenti rispondono, in ogni caso, dei danni patrimoniali di qualsiasi specie, causati da loro azioni od omissioni, alle organizzazioni da loro rappresentate.

CAPITOLO XV: I BILANCI

Articolo 46

La elaborazione dei bilanci preventivi e consuntivi deve essere fatta da tutte le strutture dell'Organizzazione in conformità alle norme e alla modulistica che vengono diramate dalla Organizzazione. Essi devono essere verificati dai Collegi sindacali, approvati dai competenti organismi delle strutture ed inviati, entro il primo trimestre di ogni anno alla Federazione Nazionale.

CAPITOLO XVI: ISPEZIONI

Articolo 47

La Federazione ha facoltà di effettuare, attraverso i suoi uffici, controlli o ispezioni nei riguardi delle organizzazioni territoriali a qualsiasi livello.

 

Le ispezioni sono promosse dalla Segreteria Nazionale nell'interesse delle Organizzazioni e degli associati; esse vengono disposte con comunicazione scritta della Segreteria Nazionale.

Delle ispezioni devono essere redatti, di volta in volta, regolari verbali. Le ispezioni e le rilevazioni risultanti dai relativi verbali non costituiscono sanatoria a nessun effetto e nemmeno in deroga a quanto previsto in materia  dallo Statuto della FISASCAT.

NORMA TRANSITORIA

 

Articolo 48

Le previsioni di cui all'art.7 del presente Regolamento con riferimento agli enti, associazioni e società collaterali alla Organizzazione, nonché agli enti di origine contrattuale di cui all'art.6 comma 4, dovranno avere integrale applicazione ed attuazione entro la data del 30 giugno 1994.

 

 

 

 

 

 


                  

Sommario

 

Statuto  Fisascat/CISL

 

Preambolo allo Statuto della CISL

Patto di unificazione delle Forze sindacali democratiche

 

CAPITOLO 1- Costituzione e scopi

 

CAPITOLO II -  Diritti e doveri dei soci

 

CAPITOLO III - Articolazione delle strutture e degli organismi

 

CAPITOLO IV - Strutture regionali

 

CAPITOLO V - Strutture territoriali

 

CAPITOLO VI - Sezioni di settore, complesso ed azienda

 

CAPITOLO VII - Organismi della Federazione Nazionale

 

CAPITOLO VIII - Il Collegio dei Sindaci

 

CAPITOLO IX - Il Collegio dei Probiviri

 

CAPITOLO X - Il Coordinamento

 

CAPITOLO XI - Gestione Commissariale e Reggenza

 

CAPITOLO XII - Tesseramento e contribuzioni

 

CAPITOLO XIII - Il patrimonio della Federazione

 

CAPITOLO XIV - Incompatibilità

 

CAPITOLO XV - Rotazione e limiti di età

 

CAPITOLO XVI - Cooptazioni ed eleggibilità

 

CAPITOLO XVII - I servizi ai lavoratori

 

CAPITOLO XVIII - Modifiche statutarie

 

CAPITOLO XIX - Scioglimento della Federazione

 

CAPITOLO XX - Regolamento allo Statuto

 

CAPITOLO XXI - Disposizioni finali

 


Sommario

 

Regolamento di attuazione dello Statuto Fisascat/CISL

 

 

PARTE I -  NORME DI COMPORTAMENTO GENERALE

 

CAPITOLO I -  ISCRIZIONE E TESSERAMENTO

CAPITOLO II -  LE INCOMPATIBILITÀ FUNZIONALI

CAPITOLO III -  LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI FISASCAT

 

 

PARTE II -  FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DIRIGENTI

CAPITOLO IV -  VALIDITÀ DELLE SEDUTE E VOTAZIONI

CAPITOLO V -  DIMISSIONI DAGLI ORGANISMI

CAPITOLO VI -  MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI

CAPITOLO VII -  IL COORDINAMENTO

CAPITOLO VIII -  IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

 

PARTE III - GLI ORGANISMI DELLA FEDERAZIONE

CAPITOLO IX -  IL CONGRESSO NAZIONALE

CAPITOLO X -  IL CONSIGLIO GENERALE

CAPITOLO XI -  IL COMITATO ESECUTIVO

CAPITOLO XII -  COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI

CAPITOLO XIII - STRUTTURE REGIONALI

 

PARTE IV - PATRIMONIO, BILANCI E ISPEZIONI

CAPITOLO XIV -  IL PATRIMONIO

CAPITOLO XV -  I BILANCI

CAPITOLO XVI -  ISPEZIONI

 

NORMA TRANSITORIA