Statuto e Regolamento di Attuazione
STATUTO
FISASCAT/CISL
PREAMBOLO ALLO STATUTO DELLA
CISL
PATTI DI UNIFICAZIONE
DELLE FORZE SINDACALI DEMOCRATICHE
I
Le forze sindacali resesi
libere ed indipendenti da ogni forma di influenze esterne, convinte che, senza
la faziosità di chi voleva fare dei Sindacati veri e propri strumenti di
partito, l’esperimento unitario iniziato dopo la liberazione si sarebbe potuto
realizzare, solennemente concordano e decidono di riunificarsi in una sola
Organizzazione.
II
La nuova Organizzazione sorge
per stringere in un unico volontario vincolo sindacale tutti i lavoratori
italiani che - convinti della necessità di respingere un sindacalismo forzato,
ispirato e diretto da correnti politiche ideologiche - vogliono impostare il
movimento sindacale all’autogoverno delle categorie esercitato nel quadro della
solidarietà sociale e delle esigenze generali del paese.
III
La nuova Organizzazione
unificata afferma la sua decisa volontà di tutelare la dignità ed il rispetto
della persona umana come condizione primaria di vera giustizia sociale e
proclama i seguenti fondamentali diritti dei lavoratori, che prende solenne
impegno di difendere e propugnare;
1. diritto al lavoro, come naturale mezzo di vita, e della sua libera
scelta;
2. diritto alla giustizia sociale, fondamentale mezzo di pace duratura
nella convivenza civile;
3. diritto all’inserimento delle forze di lavoro negli organi che
determinano gli indirizzi della politica economica del Paese;
4. diritto alla garanzia ed alla stabilità dell’occupazione, nella più
ampia libertà individuale e familiare;
5. diritto all’assistenza ed alla previdenza contro ogni concessione
paternalistica, da realizzare attraverso una legislazione che garantisca
stabilmente il soddisfacimento delle esigenze dei lavoratori e delle loro
famiglie, in ogni tempo e luogo ed in ogni evenienza della vita;
6. diritto alla costituzione di libere organizzazioni sindacali
democratiche ed al libero esercizio della loro azione sindacale, ivi compreso
il diritto di sciopero, per la legittima difesa degli interessi di chi lavora;
7. diritto alla rappresentanza dei lavoratori negli organismi che esistono
o possono esistere, in modo da rendere determinante l’influenza del mondo del
lavoro sugli orientamenti sociali della vita nazionale;
8. diritto all’immissione delle forze del lavoro nella gestione e nel
possesso dei mezzi di produzione.
IV
Sulla base di questi
fondamentali diritti dei lavoratori, la nuova Organizzazione si propone i
seguenti obiettivi:
1. associare tutte le categorie di lavoratori in sindacati democratici, indipendenti da qualsiasi influenza
esterna, sia politica che ideologica e mirante esclusivamente alla difesa degli
interessi dei lavoratori, ispirati al principio della supremazia del lavoro sul
capitale, essendo il lavoro la più alta espressione di dignità dell’essere
umano;
2. elevare, nel quadro e nello spirito della più ampia solidarietà, il
tenore di vita dei lavoratori ed in particolare le condizioni economiche e
sociali delle categorie meno progredite, al fine di assicurare a tutti, sul
piano economico e culturale, una condizione di vita adeguata allo sviluppo
della Nazione;
3. realizzare concretamente il principio del pieno impiego di tutte le
energie lavorative del Paese, anche attraverso l’impulso alla istituzione
tecnica e professionale dei lavoratori per conseguire la migliore
qualificazione della mano d’opera;
4. promuovere con ogni mezzo ed anche mediante radicali riforme, la
migliore utilizzazione di tutte le risorse attuali potenzia li della Nazione;
5. promuovere con ogni mezzo la solidarietà economica tra i popoli e far
riconoscere il principio della libera circolazione del lavoro nel mondo e del
libero accesso alle materie prime;
6. stabilire ed intensificare i rapporti di fraterna collaborazione con
Organizzazioni Sindacali democratiche di altri paesi, allo scopo di contribuire
al benessere generale ed alla pace tra i popoli.
Roma,
addì 30 aprile 1950
CAPITOLO 1
COSTITUZIONE E SCOPI
Articolo 1
E’ costituita la Federazione
Italiana Sindacati Lavoratori Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo,
con sede in Roma.
Essa aderisce alla CISL, di
cui accetta lo Statuto.
Inoltre aderisce sul piano
internazionale alle Federazioni di categoria o comitati aderenti alla CES e
alla CISL internazionale.
Articolo 2
La Federazione
organizza, rappresenta e tutela i lavoratori dipendenti da Aziende appartenenti
ai seguenti settori:
a) attività
commerciali ed affini;
b) Ospitalità,
ristorazione e turismo;
c) servizi vari, addetti al culto,
ippica addetti totalizzatori, case da gioco, dipendenti e/o soci lavoratori di
istituzioni e Imprese siano esse private o Cooperative, che forniscono servizi
socio/assistenziali, dipendenti civili delle Basi Americane e NATO,
collaboratrici familiari , dipendenti e/o soci lavoratori di imprese siano esse
private o cooperative esercenti l’attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione,
deratizzazione, sanificazione ambientale, piccola manutenzione all’interno di
mostre, negozi, uffici ed in genere aree locali pubblici e privati, compresi
piazzali e reparti industriali,
attività del Terziario:
c1 - di servizio:
·
alle imprese
·
al mercato
·
alle strutture immobiliari
·
ai settori economici
c2 - di assistenza:
·
ai soggetti sociali
·
alla persona
·
al culto
c3 - di sicurezza:
·
per la persona
·
per beni materiali
·
per organizzazioni internazionali
c4 - di svago:
·
individuale
·
collettivo
c5 - di promozione:
·
per le imprese
·
per le associazioni
·
per il mercato
·
di beni materiali
c6 - di trattamento e cura:
·
di estetica
·
alla persona
·
di riabilitazione
·
di prevenzione
d) Attività del
terziario professionale, Attività usiliarie della distribuzione, Agenti/Rappresentanti
di commercio, Viaggiatori e Piazzisti, Terziario avanzato, Telelavoro, Lavoro
Interinale, Lavoro Parasubordinato, Alte professionalità”
Articolo 3
La Federazione si propone di affermare gli interessi
collettivi ed individuali di natura sindacale connessi ai rapporti economici,
sociali e professionali dei lavoratori dei settori inquadrati.
In particolare essa:
a)
stipula
contratti , accordi e protocolli collettivi di lavoro con le controparti , che
interessano i settori rappresentati e inquadrati;
b)
studia
ed elabora linee per la partecipazione alla soluzione dei problemi politici,
economici e sociali dei settori in cui opera, nel quadro degli indirizzi di
politica economica della Confederazione;
c)
tende
a realizzare la piena partecipazione dei lavoratori alla formazione
professionale, alla gestione del collocamento ed alla tutela previdenziale ed
assistenziale dei settori inquadrati;
d)
promuove e coordina la
costituzione e lo sviluppo dei propri organismi in ogni ambiente di lavoro di
propria competenza, mediante interventi di politica organizzativa, ai
livelli territoriali e nazionali,
promuove una politica di pari opportunità tra uomini e donne al fine di garantire una piena partecipazione alla vita
democratica dell’Organizzazione, con particolare attenzione alla parte
sottorappresentata, atta a creare una presenza negli organismi
dell’Organizzazione e nelle rappresentanze esterne, il più corrispondente
possibili e all’effettiva presenza delle lavoratrici.
e)
promuove le iniziative idonee per lo sviluppo dell’attività
formativa dei soci e dei quadri dirigenti;
f)
esercita tutte le funzioni che siano ad essa demandate in virtù di
leggi regolamenti, statuti e disposizioni proprie di organismi sindacali cui
aderisce;
g)
designa le rappresentanze categoriali ed intercategoriali in commissioni, enti e organismi quando tali
rappresentanze siano previste e ammesse da leggi, contratti e regolamenti.
h) promuovere la tutela dei diritti etnici al fine di garantire piena
partecipazione alla vita democratica della federazione.
i) promuovere, coordinare e sostenere una politica sindacale atta a
realizzare le pari opportunità, la tutela e la dignità della persona”.
CAPITOLO II
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
Articolo 4
Gli iscritti alla FISASCAT
hanno diritto a partecipare alla elaborazione delle linee di politica sindacale
della Federazione, ad eleggere i propri rappresentanti sul luogo di lavoro ed i propri delegati alle
successive istanze congressuali.
Essi hanno inoltre il
diritto a ricevere tempestivamente la tessera d’iscrizione al sindacato, ad
essere tutelati nei propri diritti e ad usufruire, in modo privilegiato
rispetto ai non iscritti, dei servizi dell’Organizzazione.
Gli iscritti hanno diritto
ad essere adeguatamente informati e coinvolti nelle decisioni che li
riguardano e ad esercitare il diritto
di critica nei confronti dei dirigenti sindacali nei limiti previsti dal presenti statuto ed in termini
democraticamente e civilmente corretti.
Ogni iscritto ha il dovere
di essere coerente con i valori richiamati nel presente statuto, ad operare
nell’attività sindacale in coerenza con le decisioni assunte dagli organismi
statutari ed a partecipare all’attività sindacale.
Ogni iscritto ha l’obbligo
di pagare i contributi d’iscrizione al
sindacato con le modalità e nell’ammontare definiti dalla categoria di
appartenenza.
L’appartenenza alla FISASCAT
si acquisisce all’atto del ritiro della tessera confederale munita dell’emblema
della Federazione di categoria.
Il rilascio della tessera al
socio avviene a seguito della delega per la trattenuta dei contributi da parte
dell’azienda o mediante richiesta al collettore nell’ambiente di lavoro oppure
alla Federazione Territoriale presso i suoi uffici e recapiti.
E’ dovere dei soci
uniformarsi alle delibere degli Organismi della Federazione.
CAPITOLO III
ARTICOLAZIONE DELLE
STRUTTURE E DEGLI ORGANISMI
Articolo 5
La FISASCAT è una Federazione monocomposta che si
articola nel territorio in Federazioni Territoriali ( F.S.T. ) Strutture
Regionali ( F.S.R. ).
Le strutture operative di zona non costituiscono
istanza congressuale.
CAPITOLO IV
STRUTTURE REGIONALI
Articolo 6
In ogni Regione e Provincia
a Statuto Autonomo in cui si ravvisino le potenzialità e le condizioni
organizzative, è costituita la Federazione Sindacale Regionale della FISASCAT.
La Federazione Nazionale promuove lo
sviluppo delle FSR, laddove se ne ravvisino le condizioni, in accordo con le
strutture di Federazioni Territoriali interessate.
Spetta alla Federazione
Regionale assumere le iniziative, nell’ambito regionale, per realizzare le
scelte politiche e i programmi di
attività della FISASCAT nonchè assicurare la presenza della Federazione negli
Enti e Organismi regionali di interesse
e competenza categoriale.
La FSR esplica per quanto le
compete e in quanto compatibili a livello regionale, le funzioni indicate
all’articolo 3 dello Statuto della FISASCAT.
Il Consiglio Generale della
Federazione Nazionale può delegare al
Comitato Esecutivo il compito di individuare una percentuale sulla contribuzione
di spettanza al Territoriale per il finanziamento delle attività regionali.
Il Consiglio Regionale della
FSR delibera circa le altre fonti di finanziamento dell’attività regionale.
In particolare la FSR:
a) sviluppa, d’intesa con la
Federazione Nazionale, il Coordinamento a livello regionale in ordine alle
politiche economiche riguardante i settori inquadrati nella Federazione
ricadenti nelle competenze della Regione;
b) promuove lo scambio di
informazioni ed esperienze nonchè il coordinamento operativo, d’intesa con le
Strutture Comprensoriali in ordine alle politiche contrattuali, allo scopo di armonizzare la gestione delle
vertenze nei contenuti e nelle strategie negoziali e di lotta;
c) promuove, sempre d’intesa
con la Federazione Nazionale, la costituzione e il rafforzamento delle
strutture territoriali di categoria, l’espansione del tesseramento, l’attività
formativa e il potenziamento dei quadri;
d) rappresenta
l’Organizzazione di categoria, per quanto di propria competenza , nei confronti
della Associazioni dei datori di lavoro del settore eventualmente costituite a
livello regionale; nei confronti dei poteri pubblici e delle istituzioni
regionali, per le materie di competenza categoriale ed esercita, coordinandola
con i territori interessati la
titolarità della contrattazione decentrata quando la controparte è regionale.
I - Gli Organismi Regionali
Sono Organismi della
FSR/FISASCAT:
·
Il
Congresso Regionale;
·
Il
Consiglio Regionale;
·
La
Segreteria;
·
Il
Collegio dei Sindaci.
II - Il Consiglio Regionale
·
definisce
gli indirizzi di massima dell’attività sindacale ed organizzativa sulla base
delle deliberazioni del Congresso della FSR;
·
approva
i bilanci preventivi e consuntivi della
FSR;
·
designa
i rappresentanti di diritto nel Consiglio Generale Nazionale della FISASCAT in
base alle norme del Regolamento di attuazione della FISASCAT Nazionale;
·
si
riunisce almeno 4 volte l’anno e può essere convocato in seduta straordinaria
su richiesta di 1/3 dei componenti.
CAPITOLO V
STRUTTURE TERRITORIALI
Articolo 7
Le Federazioni Sindacali
Territoriali sono le strutture subregionali della Federazione; fanno parte
delle Federazioni Regionali della FISASCAT e assolvono ai compiti contrattuali
e organizzativi inerenti il proprio ambito territoriale, in conformità agli
indirizzi della Federazione Nazionale e Regionale.
I Sindacati Territoriali si
articolano in Sezioni Sindacali di settore e di aziende e ne promuovono lo
sviluppo e la costituzione.
Compete alle Federazioni
Territoriali la titolarità della contrattazione decentrata - aziendale e delle
politiche di settore nonchè il sostegno alle RSU in quanto agenti negoziali
sulle materie ad esse demandate dalla contrattazione collettiva.
Esercitano laddove
possibile, la loro autogestione finanziaria e funzionale nel quadro del
presente Statuto e delle direttive della Federazione Nazionale e Regionale.
Sono tenute a far conoscere
alla Segreteria Nazionale e Regionale i loro organismi direttivi, il dato
tesserativo e il bilancio.
Sono organismi del Sindacato
Territoriale della FISASCAT:
·
Il
Congresso;
·
Il
Comitato Direttivo;
·
La
Segreteria;
·
Il
Collegio dei Sindaci.
La formazione e composizione
degli organismi territoriali vengono decise dai rispettivi Congressi, in
armonia con il presente Statuto.
CAPITOLO VI
SEZIONI DI SETTORE, COMPLESSO ED AZIENDA
Articolo 8
Tutti i soci di un medesimo
settore costituiscono, su base territoriale, la Sezione Comprensoriale di
settore.
Il Comitato Direttivo di
Federazione promuove la costituzione delle Sezioni Comprensoriali di settore
mediante la convocazione di apposite assemblee, comprensoriali o locali, alle
quali debbono essere invitate tutte le rappresentanze di base della
Federazione.
Articolo 9
La Sezione Aziendale
Sindacale è l’istanza primaria di base della FISASCAT a livello di azienda.
Assicura lo svolgimento delle relazioni tra soci e gli altri organismi della
Federazione e partecipa, congiuntamente alla Federazione, alla elaborazione
delle politiche sindacali ed alla realizzazione dell’attività contrattuale
aziendale.
Organismi della SAS sono:
l’Assemblea dei Soci, il Comitato Direttivo eletto annualmente dall’Assemblea
dei soci ed il Segretario Responsabile eletto dal Comitato Direttivo nel suo
seno.
Del Comitato Direttivo della
SAS fanno parte di diritto, oltre i componenti eletti, i delegati eletti in
azienda ed organizzati nella FISASCAT.
Articolo 10
La Federazione Nazionale, in
relazione a particolari esigenze di coordinamento e di sviluppo della sua
azione, promuove la costituzione di organismi a livello di complesso (o azienda
con succursali site in più province) con il compito di elaborare e realizzare
le iniziative di politica contrattuale ed organizzativa.
La Rappresentanza di
Complesso è costituita da rappresentanti della SAS delle province interessate.
Essa esprime, d’intesa con la Federazione Nazionale, un Comitato di
Coordinamento.
CAPITOLO VII
ORGANISMI DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE
Obiettivo di un sindacato di donne e di uomini è di garantire in tutti
gli organismi, strutture e forme di rappresentenza interna ed esterna, a tutti
i livelli, la presenza dei due sessi senza nessuna discriminazione.
Articolo 12
Sono organismi della
Federazione Nazionale:
v il Congresso Nazionale;
v il Consiglio Generale;
v il Comitato Esecutivo;
v la Segreteria Nazionale;
v il Collegio dei Probiviri;
v il Collegio dei Sindaci.
Articolo 13
Il Congresso Nazionale
Il Congresso Nazionale è
l’organismo massimo deliberante e si riunisce ogni quattro anni in
corrispondenza con la convocazione del Congresso Confederale, salvo la
convocazione straordinaria che può essere richiesta:
1.
dal
Consiglio Generale a maggioranza dei 2/3 dei propri componenti;
2.
da
1/3 dei soci a mezzo delle strutture regionali che sono responsabili
dell’autenticità delle firme;
Le richieste di convocazione
straordinaria debbono essere motivate.
Il Congresso Nazionale è
composto dai delegati eletti dai Congressi delle strutture regionali in regola
con il tesseramento e la contribuzione. Partecipano con solo diritto di parola,
se non sono delegati, i componenti del Consiglio Generale uscente.
L’ordine del giorno del
Congresso Nazionale è fissato dal Consiglio Generale e deve essere noto almeno
un mese prima della data di convocazione. Per l’ordine dei lavori valgono le
norme dell’apposito Regolamento fissate, di volta in volta, dal Consiglio
Generale uscente ed approvate dal Congresso all’inizio dei lavori.
Il Congresso fissa
l’indirizzo generale della Federazione ed in particolare si pronuncia sulla
relazione programmatica della Segreteria.
Esso elegge i componenti del
Consiglio Generale ed i delegati al Congresso Confederale.
Il Regolamento di attuazione
dello Statuto fissa le disposizioni relative alla rappresentanza femminile
nelle liste dei delegati.
Le decisioni del Congresso
sono prese a maggioranza semplice (cioè 50% più uno dei votanti) ad eccezione
di quelle per le quali si prevede una maggioranza qualificata.
Articolo 14
Il Consiglio Generale
Il Consiglio Generale è
l’organismo deliberante della Federazione tra un Congresso e l’altro.
Ha il compito di definire
gli indirizzi di massima dell’attività sindacale ed organizzativa della
Federazione sulla base delle deliberazioni del Congresso.
Esamina ed approva le
proposte contenute nella relazione che la Segreteria sottopone al Congresso,
nonché le linee di politica delle risorse.
Ad esso spetta il compito di
convocare il Congresso sia ordinario che straordinario delle Federazione.
Emana il Regolamento per
l’attuazione dello Statuto della Federazione e decide sugli eventuali
adeguamenti allo Statuto Confederale.
Fissa le norme del
tesseramento e delle contribuzioni integrative a quelle confederali. Può
demandare questo compito al Comitato Esecutivo.
Nomina commissioni di studio
e di lavoro per l’approfondimento di materie specifiche. Può integrare dette
commissioni con dirigenti non facenti parte del Consiglio Generale e con esperti esterni della categoria.
E’ facoltà della Segreteria
proporre la partecipazione di esperti alle sedute del Consiglio Generale in cui
si discutano materie specifiche attinenti ai problemi dei settori inquadrati.
Il Consiglio Generale è
normalmente convocato dall’Esecutivo, su proposta della Segreteria, almeno due
volte all’anno. In via straordinaria può essere convocato su richiesta di 1/3
dei componenti del Consiglio Generale o della maggioranza semplice
dell’esecutivo. In caso di urgenza può essere convocato dalla Segreteria.
Le decisioni del Consiglio
Generale sono prese a maggioranza semplice, salvo quelle per le quali il presente
Statuto prevede la maggioranza qualificata.
Il Consiglio Generale, prima
di procedere alle votazioni per la elezione della Segreteria, delibera sulla
base di esigenze di funzionalità la composizione della stessa con riferimento
alla presenza o meno del Segretario Generale Aggiunto ed al numero dei
componenti la Segreteria secondo quanto stabilito dall’art. 41 del regolamento.
Nomina su proposta della
Segreteria Nazionale, sentito il Coordinamento donne, la responsabile del
Coordinamento donne, la responsabile del Coordinamento stesso che entra a far
parte di diritto del Consiglio Generale ove non ne sia già componente.
Il Consiglio Generale è
formato da componenti eletti dal Congresso e da componenti di diritto.
Il Regolamento di attuazione
dello Statuto definisce il numero complessivo dei componenti, il numero dei
componenti da eleggere in sede congressuale ed il numero e le modalità di
definizione dei componenti di diritto.
La componente elettiva così
determinata dovrà essere almeno pari al 50% del numero complessivo dei
componenti del Consiglio Generale. Gli eventuali componenti derivanti dalle
cooptazioni previste dallo Statuto non vengono considerati per il conteggio del
50% di cui sopra.
Art. 15
Il Comitato Esecutivo
Il Comitato Esecutivo è l’organismo
competente per l’attuazione degli indirizzi definiti dal Consiglio Generale.
La composizione del Comitato
Esecutivo Nazionale è stabilita dal Regolamento di attuazione della FISASCAT.
Si riunisce almeno ogni tre
mesi ed in via straordinaria su richiesta di almeno 1/3 dei componenti; il
Comitato Esecutivo è presieduto dal Segretario Generale.
Le decisioni del Comitato
Esecutivo sono prese a maggioranza semplice, salvo quelle per le quali il
presenta Statuto prevede la maggioranza qualificata.
Il Comitato Esecutivo
convoca il Consiglio Generale con deliberazione a maggioranza semplice,
fissandone l’ordine del giorno.
Annualmente approva il
bilancio preventivo e consuntivo predisposti dalla Segreteria.
E’ competente a deliberare
la gestione commissariale delle strutture regionali e comprensoriali nel caso
di gravi e ripetute violazioni dello Statuto nonchè nei casi di accertata
carenza politica, sindacale, organizzativa e amministrativa.
Emana, su mandato del
Consiglio Generale, le norme del tesseramento e della contribuzione,
integrative a quelle confederali.
Provvede alle designazioni
di cui all’articolo 3 lettera g) dello Statuto, tenendo conto delle esigenze di
presenza, autonomia e funzionalità.
Dirime i conflitti tra le
strutture associate e di soci in conformità allo Statuto e nell’interesse
generale e superiore della Organizzazione.
Il Comitato Esecutivo per
quanto attiene alla problematiche della
condizione della donna si avvale del contributo di studio, elaborazione e
proposta del Coordinamento Femminile.
Spetta al Comitato Esecutivo
stabilire i criteri di composizione e le modalità operative dello stesso
Coordinamento.
Nomina, su proposta della
Segreteria Nazionale, il Direttore del periodico ufficiale della Federazione e
verifica la corretta attuazione delle linee politiche e di gestione del
periodico, determinate dall’Esecutivo stesso su indicazione della Segreteria e
congiuntamente al Direttore.
Articolo 16
La Segreteria Nazionale
La Segreteria Nazionale è
composta da :
a) Segretario Generale;
b) un Segretario Generale
aggiunto;
c) Segretari.
Il Consiglio Generale, in
armonia con quanto previsto dall’articolo 13 - comma 11 - del presente Statuto,
determina il numero dei Segretari ed elegge, nel proprio seno e con votazioni separate
e successive, i componenti la Segreteria come previsto ai punti a., b., e c.
La Segreteria Nazionale
rappresenta la Federazione nei confronti dei terzi e delle Pubbliche Autorità.
Essa risponde collegialmente
di fronte ai superiori organismi deliberanti della gestione del patrimonio
finanziario della Federazione.
Essa prende tutte le misure
e le iniziative atte ad assicurare il normale funzionamento della Federazione
stessa, attuando le decisioni dei superiori organismi deliberanti.
Predispone per il Congresso
la relazione programmatica ed il bilancio da sottoporre al Comitato Esecutivo.
Il Segretario Generale ha la
rappresentanza legale della Federazione; ad esso spetta inoltre il compito di
promuovere e coordinare l’attività della Segreteria. In caso di suo
impedimento, il Segretario Aggiunto, lo
sostituisce a tutti gli effetti.
I Segretari hanno la
responsabilità di settori di attività federale.
CAPITOLO VIII
Il Collegio dei Sindaci
Articolo 17
Il
Collegio dei Sindaci della Federazione provvede al controllo amministrativo e
adempie alla sua funzione a norma degli articoli del presente Statuto e
relativo Regolamento.
Esso partecipa alle sedute
del Consiglio Generale con voto consultivo; a mezzo del suo Presidente
riferisce periodicamente sull’andamento amministrativo sia al Comitato
Esecutivo sia al Consiglio Generale della Federazione; risponde alla sua azione
dinanzi al Congresso.
Il Collegio dei Sindaci è
composto da cinque componenti di cui tre effettivi e due supplenti.
Essi sono eletti dal
Congresso e non sono revocabili nel corso del mandato congressuale. Nelle
votazioni si esprimono tre preferenze.
Risultano eletti componenti
effettivi del Collegio dei Sindaci i tre candidati che hanno riportato in sede
congressuale il maggior numero di voti.
I due candidati che seguono
immediatamente nella graduatoria dei suffragi fanno parte quali componenti
supplenti.
Qualora venga a mancare, per
dimissioni o altra causa, uno dei due componenti effettivi subentra il
candidato che ha riportato il maggior numero di voti ed il posto di componente
supplente sarà conferito al candidato non eletto che abbia riportato il maggior
numero dei suffragi.
Qualora non sussistano i
candidati non eletti, il Consiglio Generale provvede alla integrazione del
Collegio e, nel caso di più candidature, risulterà eletto chi ha riportato più
voti.
Il Consiglio Generale, nella
prima riunione dopo il Congresso, nomina il Presidente, scegliendolo tra i
componenti effettivi, tenuto conto dei requisiti e/o titoli di specifica
competenza professionale.
Qualora la vacanza riguardi
il Presidente, il Consiglio Generale ne
nomina uno ex-novo, scegliendo tra gli iscritti o non iscritti che abbiano
requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.
I Sindaci non possono far
parte di organismi deliberanti di pari livello.
E’ inoltre incompatibile la
carica di sindaco di un organismo con quella di Sindaco di un altro organismo.
CAPITOLO IX
Il Collegio dei Probiviri
Articolo 18
Il Collegio dei Probiviri è
organismo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna della Federazione.
Esso ha il compito di
decidere, previe adeguate istruttorie per l’accertamento dei fatti e relative
contestazioni, sui ricorsi contro presunte violazioni dello Statuto e del
Regolamento e sulle vertenze elettorali , oltrechè di dirimere le controversie,
i conflitti tra i soci e gli organismi ai vari livelli, nei limiti stabiliti
dal presente Statuto e dal regolamento di attuazione.
Il Collegio di Probiviri
della Federazione è inoltre competente a pronunciare, entro il termine
perentorio di 15 giorni, la ratifica di legittimità dei provvedimenti relativi
alle gestioni commissariali.
E’ competente inoltre in
prima istanza per i conflitti interni alla categoria.
Articolo 19
Il Collegio dei Probiviri è
composto da cinque componenti eletti dal Congresso e non revocabili nell’arco
del mandato congressuale. Nelle votazioni si esprimono tre preferenze.
Risultano eletti componenti il Collegio dei Probiviri i candidati che hanno
ottenuto il maggior numero di voti.
Qualora si determini una
vacanza, per dimissioni o per altra causa, subentrano, fino a concorrenza, i
candidati non eletti che hanno riportato il maggior numero di voti.
Il Consiglio Generale, nella
prima riunione dopo il Congresso, nomina il Presidente del Collegio scegliendo
tra i componenti, tenuto conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza
professionale.
Se la vacanza riguarda il
Presidente del Collegio il Consiglio Generale ha la facoltà di eleggerlo
ex-novo, anche al di fuori dei componenti in carica, tra soggetti, iscritti o
non iscritti alla Organizzazione, in possesso a particolari titoli e/o
requisiti professionali.
I probiviri non possono far
parte di organismi deliberanti. E’ incompatibile anche la carica di Probiviro
di un organismo con quella di Probiviro di un altro.
Articolo 20
Il Collegio emette:
a) ordinanze allo scopo di
regolare l’attività istruttoria e raccogliere prove;
b) lodi decisori di merito
delle controversie.
I lodi del Collegio debbono
essere motivati, Sono comunicati alle parti a cura del Presidente e hanno
immediato valore esecutivo per le Strutture ed i soci cui essi si riferiscono.
Articolo 21
Il Collegio dei Probiviri è
competente ad irrorare sanzioni di natura disciplinare a tutti i soci.
Le sanzioni che possono
essere comminate sono:
·
Il
richiamo scritto;
·
La
deplorazione con diffida;
·
La
destituzione dalle eventuali cariche;
·
La
sospensione da 3 a 12 mesi, con destituzione da eventuali cariche;
·
L’espulsione.
In presenza di fatti nuovi e
rilevanti debitamente provati il Collegio dei Probiviri può riaprire il
procedimento disciplinare per un’eventuale riforma del lodo emesso.
I soci sospesi sono
automaticamente riammessi nell’Organizzazione al termine del periodo di
sospensione. Il ripristino nelle cariche elettive potrà avvenire solo a seguito
di una elezione e non per cooptazione.
I soci espulsi
dall’Organizzazione potranno essere riammessi non prima di 5 anni dal
provvedimento, in base alla procedura stabilita nel Regolamento.
Articolo 22
Per misura cautelativa il
socio sottoposto a procedimento penale può essere, in relazione alla natura e/o
alla particolare gravità del reato, sospeso a tempo indeterminato
Competenti a decidere la
sospensione cautelativa, da effettuarsi con procedura d’urgenza, sono la
Segreteria Nazionale e Regionale di categoria, per i rispettivi livelli di
competenza, sentite la Federazione Territoriale e la Unione Sindacale
Territoriale dove è avvenuta l’iscrizione.
La sospensione cautelativa è
immediatamente esecutiva e deve essere ratificata dal competente Collegio dei
Probiviri entro 30 giorni, pena la nullità.
La revoca della sospensione
cautelativa è disposta immediatamente dalla Segreteria che l’ha stabilita al
cessare delle cause che l’hanno determinata. Qualora si rendessero necessari
provvedimenti ulteriori, si deve seguire la normale procedura relativa ai
ricorsi al Collegio dei Probiviri prevista dallo Statuto e dal Regolamento.
Articolo 23
Quando le Segreterie di
categoria, nell’ambito della specifica competenza territoriale, sono a
conoscenza di violazioni statutarie
hanno l’obbligo di intervenire per far cessare tali violazioni e, qualora tale
intervento sia inefficace, hanno l’obbligo di denunciare tali comportamenti al
Collegio dei Probiviri. L’omissione di intervento e di denuncia può essere a
sua volta oggetto di ricorso ai Probiviri competenti.
CAPITOLO X
Il Coordinamento
Articolo 24
Gli organismi orizzontali ai
rispettivi livelli (confederali e unionali) sono competenti a coordinare l’azione
organizzativa e sindacale delle Federazioni Nazionali di categoria o organismi
similari.
A tale scopo essi
solleciteranno il più ampio scambio di informazioni tra le varie strutture verticali e favoriranno il loro incontro
promuovendo riunioni settoriali o comunque intercategoriali al fine di
armonizzare le singole posizioni.
Di ogni azione sindacale
categoriale deve essere data informazione ai competenti organismi territoriali.
Agli stessi spetta in via
esclusiva il potere di deliberare azioni di sciopero intercategoriale,
settoriale o generale.
Articolo 25
Per le azioni sindacali che
riguardano anche singole categorie di settori pubblici, di servizi
previdenziali ed assistenziali e che debbano culminare in scioperi a livello
nazionale, regionale, sub-regionale il cui svolgimento sia tale da pregiudicare
il funzionamento dei servizi stessi ai fini delle necessità collettive, deve
essere sentito il preventivo parere della rispettiva Segreteria Confederale,
Unionale di regione, Unionale sub-regionale competente per territorio.
In caso di parere difforme
la decisione in materia spetta al Comitato Esecutivo della Struttura
orizzontale competente territorialmente che si riunirà congiuntamente alla
Segreteria della categoria interessata.
Articolo 26
Le strutture orizzontali
possono assumere, d’intesa con gli organismi nazionali competenti e solo in
caso di carenza locale, le necessarie iniziative di pertinenza verticale per
promuovere la costituzione o ricostituzione degli organismi categoriali del
corrispondente livello territoriale e debbono assistenza diretta laddove manchi
l’apporto categoriale.
Gli organismi delle
strutture orizzontali ai vari livelli, inoltre, possono procedere alla
convocazione di organismi delle strutture verticali del corrispondente livello
territoriale con diritto di parola alle riunioni medesime.
CAPITOLO XI
GESTIONE COMMISSARIALE E REGGENZA
Articolo 27
Nei casi di gravi violazioni
dello Statuto della FISASCAT, il mancato rispetto delle decisioni degli
Organismi della Federazione sulle scelte fondamentali di politica economica e
contrattuale, di violazione delle norme contributive da parte delle Strutture
Regionali o Territoriali, il Comitato Esecutivo della FISASCAT Nazionale, a
maggioranza dei due terzi dei presenti, può con provvedimento motivato e su
adeguata istruttoria e contestazione, disporre lo scioglimento degli Organismi
e la nomina di un Commissario.
Analoghi provvedimenti
motivati possono essere adottati con identica procedura dal Comitato Esecutivo
nei confronti delle FSR e della FST sia per i motivi di cui al precedente
comma, sia nel caso di grave inefficienza della struttura stessa.
Negli stessi casi di cui al
1° comma il comitato Esecutivo può con la stessa procedura disporre la
sospensione delle rappresentanze regionali o territoriali dal diritto di
partecipazione agli organismi federali ai vari livelli di competenza di cui
facciano parte. La durata massima di sospensione è di 4 mesi.
Il provvedimento è
immediatamente esecutivo e va trasmesso contemporaneamente al Collegio dei
Probiviri, il quale dovrà provvedere, entro il termine di 15 giorni, alla
ratifica di legittimità. La mancata pronuncia entro il termine equivale a
ratifica.
Negli stessi casi e con le
medesime procedure di cui ai commi precedenti del presente articolo e del
Regolamento, può essere nominato un commissario “ad acta” per lo svolgimento di
funzioni specifiche munito di poteri necessari, senza ricorrere allo
scioglimento degli organismi.
I provvedimenti di cui ai
precedenti commi, possono essere decisi dalla Federazione Nazionale con
l’osservanza di quanto stabilito nel dettato del presente articolo e del
Regolamento.
E’ ammesso il ricorso, nel
termine perentorio di 15 giorni, al collegio Confederale dei Probiviri per la
verifica di legittimità.
Articolo 28
Reggenza
Allorché un Organismo di
Federazione Regionale o Comprensoriale della FISASCAT risulti carente di uno o
più organismi stessi ritengano di non essere in grado, temporaneamente, di dar luogo alla sostituzione, gli stessi
possono richiedere alla Segreteria Nazionale che venga nominato un Reggente che
può essere estraneo all’Organismo stesso o anche alla Categoria.
La reggenza cessa al
Congresso ordinario e può cessare precedentemente allorché l’Organismo sia
nelle condizioni di eleggere il Dirigente, secondo le normali procedure
statutarie, d’intesa con la Federazione Nazionale.
La quota
contributiva è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte
e non rivalutabile.
CAPITOLO XII
TESSERAMENTO E CONTRIBUZIONI
Articolo 29
L’adesione alla FISASCAT
CISL si realizza a mezzo di una quota contributiva annua, in misura
percentuale, che comprende anche il costo della tessera. Sulla base di tale
quota che viene fissata dai competenti organismi confederali, la Federazione
Territoriale rilascerà la tessera delle CISL, munita di emblema che è
obbligatoria per tutti gli aderenti.
La tessera costituisce
l’unico documento dell’adesione del lavoratore all’Organizzazione Sindacale. Il
periodo di validità della tessera è fissato dal Comitato Esecutivo Confederale.
La tessera deve essere completata, all’atto del rilascio all’aderente, con
l’emblema della Federazione Nazionale.
La Fisascat ha
l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente in caso di suo scioglimento per
qualunque causa ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di
pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190
della Legge 662 del 23/12/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
E’ fatto divieto
alla Fisascat, di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di
gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione,
salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
La Fisascat ha
l’obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e
finanziario secondo le disposizioni statutarie.
CAPITOLO XIII
IL PATRIMONIO DELLA FEDERAZIONE
Articolo 30
Il patrimonio della
Federazione è costituito dai contributi degli associati e da tutti i beni
mobili ed immobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa ed ovunque
siano dislocati, al centro o alla periferia (nella sede della Federazione,
presso le Federazioni Sindacali Territoriali).
Finché dura la FISASCAT i
singoli associati o gruppi di associati o le associazioni ad essa aderenti non
possono chiedere le divisioni del fondo comune o patrimoniale né pretendere, in
caso di recesso, quota alcuna per qualsiasi titolo anche sotto forma di
restituzione di contributi in precedenza versati.
La Federazione risponde di
fronte ai terzi ed alla autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni
assunte dal Segretario Generale congiuntamente, per gli aspetti economici e
finanziari, al Segretario Nazionale che presiede al settore relativo
all’Amministrazione, eventualmente sia stato all’uopo delegato.
La Federazioni Territoriali
e Regionali o le persone che le rappresentano sono responsabili, per le
obbligazioni da esse direttamente assunte, verso chiunque e non potranno, per
qualsiasi titolo o causa o in specie per il fatto della dipendenza dalla
Federazione Nazionale, chiedere di essere sollevate dalla stessa.
Eventuali controlli di
natura amministrativa o interventi di natura amministrativa o interventi di
natura finanziaria disposti dalla Federazione a favore delle Federazioni
Territoriali o dei loro associati, costituiscono normale attività di assistenza
propria della Federazione senza assunzione di corresponsabilità.
CAPITOLO XIV
INCOMPATIBILITÀ
Articolo 31
Per affermare l’assoluta
autonomia della CISL nei confronti dei partiti, dei movimenti e delle
formazioni politiche, delle associazioni che svolgono attività interferenti,
delle assemblee legislative e dei poteri esecutivi a tutti i livelli, sono
stabilite con le cariche direttive ed esecutive, a qualsiasi livello (compresi
i Sindaci ed i Probiviri) le seguenti incompatibilità:
1.
incarichi
di Governo, Giunta Regionale, Provinciale, Associazioni di Comuni e Consorzi
intercomunali, Comunali, Circoscrizionali, di quartiere e simili comunque
denominati;
2.
candidature
alle assemblee legislative Nazionali, Regionali, Provinciali, Associazioni di
Comuni e Consorzi Intercomunali, Comunali, Circoscrizionali, di quartiere e
simili comunque denominati.
3.
incarichi
esecutivi e direttivi Nazionali, Regionali, Provinciali, Intercomunali,
Comunali, Circoscrizionali, Sezionali e simili comunque denominati, in partiti,
in movimenti e formazioni politiche nonché associazioni che svolgano attività
interferenti con l’attività sindacale.
CAPITOLO XV
ROTAZIONI E LIMITI DI ETA’
Articolo 32
Al fine di favorire la
rotazione nelle responsabilità dirigenziali, come importante fattore di
democrazia sindacale, il periodo corrispondente a due mandati congressuali (8
anni) costituisce, per il Segretario Generale ed Aggiunto della Federazione
Nazionale, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima
carica. A tale vincolo si può derogare, per un solo altro mandato, in presenza
di una decisione assunta a maggioranza di due terzi del competente Consiglio
Generale. Per tutti gli altri livelli dirigenziali della Federazione
(componenti della Segreteria Nazionale, delle Federazioni Regionali e
Territoriali) il periodo massimo è di tre mandati (12 anni).
Il raggiungimento del 62°
anno di età rappresenta causa di cessazione della carica di componente di
Segreteria a qualsiasi livello. I componenti delle Segreterie di categoria
possono mantenere la carica, oltre il 62° anno di età e sino al 65° anno di
età, a condizione che non siano titolari di pensione ed indipendentemente dalla
erogazione effettiva della stessa a seguito di rapporti di collaborazione o di
lavoro subordinato attivati dall’interessato. I dirigenti eletti in difformità
alle norme contenute nel presente articolo sono automaticamente decaduti dalle
relative cariche.
CAPITOLO XVI
COOPTAZIONI ED ELEGGIBILITÀ
Articolo 33
Il Consiglio Generale
Nazionale e quelli regionali hanno facoltà di cooptare al proprio interno, con delibera
adottata a maggioranza di due terzi dei componenti l’Organismo, nuovi
componenti nel limite del 5% dei
componenti gli organismi stessi.
Per quanto riguarda le
Federazioni Territoriali la percentuale del 5% di cui al comma precedente può
essere estesa fino al tetto del 10% .
Nel caso in cui le decadenze degli organismi
espressi dai Congressi ne determinassero la riduzione dei componenti in misura
superiore ad un terzo del totale la percentuale del 10% può essere estesa fino
al 20%.
A livello Territoriale,
Regionale e Nazionale la FNP designa, in ogni corrispondente Comitato Direttivo
o Consiglio Generale, un proprio rappresentante, proveniente dalla stessa, con
voto consultivo.
Articolo 34
I soci con requisiti
previsti dallo Statuto e dal Regolamento possono accedere alle cariche
direttive della Federazione Nazionale alla sola condizione di avere una
anzianità di iscrizione alla Cisl di almeno 2 anni.
Per l’accesso dei soci alle
cariche direttive delle strutture regionali e territoriali occorre avere
un’anzianità di almeno 1 anno di iscrizione alla Cisl.
CAPITOLO XVII
I SERVIZI AI LAVORATORI
Articolo 35
Per assicurare agli iscritti
ed ai lavoratori una tutela individuale, familiare e sociale più efficace ed
estesa e per consolidare il rapporto associativo con la FISASCAT, la
Federazione promuove la costituzione e la gestione di servizi vertenziali,
assistenziali, previdenziali e fiscali, curandone la diffusione nel territorio.
CAPITOLO XVIII
MODIFICHE STATUTARIE
Articolo 36
Le modifiche al presente
Statuto possono essere proposte in occasione del Congresso Nazionale della
FISASCAT:
1.
dal
Congresso dietro presentazione corredata dal 50% + 1 dei delegati;
2.
dal
Consiglio Generale a maggioranza di 2/3;
3.
dai
Consigli Regionali della FISASCAT a maggioranza di 2/3 dei loro componenti.
Il Consiglio Generale, nella
riunione che convoca il Congresso, nomina una Commissione con l’incarico di
esaminare e coordinare le proposte di modifica che pervengono dalle strutture
abilitate, le porta a conoscenza di tutte le strutture in tempo utile per un
dibattito nella fase precongressuale; infine il Consiglio Generale, prima del
Congresso, esamina le proposte e propone al Congresso quelle che hanno ricevuto
i 2/3 dei voti, mentre su quelle approvate a maggioranza semplice, porta il
parere al Congresso stesso che si pronuncia, in via definitiva, a maggioranza
di 2/3.
CAPITOLO XIX
SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONE
Articolo 37
Lo scioglimento della
Federazione può essere pronunciato solamente dal Congresso Nazionale a
maggioranza dei 3/4 dei voti rappresentati. In caso di scioglimento il
Congresso Nazionale delibera la destinazione e l’impiego del patrimonio della
Federazione.
CAPITOLO XX
REGOLAMENTO ALLO STATUTO
Articolo 38
La Federazione Nazionale
deve dotarsi di un Regolamento di attuazione del proprio Statuto.
Il Regolamento di attuazione
dello Statuto deve essere deliberato e può essere successivamente modificato
dal Consiglio Generale esclusivamente in base alla seguente procedura.
Il Consiglio Generale deve
essere regolarmente convocato con uno specifico punto all’ordine del giorno,
con un preavviso di almeno 15 giorni e con allegate alla convocazione le
proposte di modifica del Regolamento stesso.
Le decisioni di modifica
vanno assunte con il voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto al voto.
CAPITOLO XXI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 39
Le Organizzazioni ed i
singoli soci della FISASCAT devono attenersi alle norme del presente Statuto e
del Regolamento di attuazione.
L’elezione del collegio dei Sindaci
e del Collegio dei Probiviri avvenute sulla base delle norme in vigore al
momento delle elezioni, anche se difformi da quelle stabilite nello Statuto
Confederale, in conseguenza delle modifiche apportate dal XII Congresso della
CISL, rimangono valide sino al prossimo Congresso.
Articolo 40
Per quanto non previsto dal
presente Statuto e dal Regolamento di attuazione valgono le norme dello Statuto
e del Regolamento Confederale.
F I S A S
C A T |
C I S L |
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO FISASCAT/CISL
PARTE I - NORME DI
COMPORTAMENTO GENERALE
CAPITOLO I: ISCRIZIONE E TESSERAMENTO
Articolo 1
La domanda di iscrizione alla FISASCAT deve essere
sottoscritta dall'interessato ed indirizzata alla Segreteria del Sindacato
territoriale competente.
Qualora fossero noti orientamenti o comportamenti
dell'aspirante socio che contrastino con le finalità e le regole contenute
nello Statuto della Federazione, la Segreteria del Sindacato territoriale può
respingere la domanda di iscrizione, dandone comunicazione all'interessato.
Contro la delibera di non accettazione della domanda,
l'aspirante socio, entro 15 giorni dalla relativa comunicazione, può ricorrere alla Segreteria Generale della
Federazione Nazionale di categoria che decide in via definitiva entro 20
giorni.
Articolo 2
L'iscrizione va fatta alla categoria lavorativa di
appartenenza e nel territorio in cui si svolge la propria attività lavorativa.
In caso di più attività lavorative o di più sedi lavorative nell'arco
dell'anno, vale la scelta individuale dell'iscritto.
I lavoratori in quiescenza si iscrivono alla categoria dei
pensionati. I lavoratori in quiescenza che continuino a svolgere una attività
produttiva come lavoratori dipendenti continuano ad iscriversi nella categoria
dei lavoratori attivi di appartenenza.
I lavoratori dipendenti della FISASCAT, i collaboratori a
tempo pieno (in distacco ai sensi della legge 300, in permesso retribuito o in
quiescenza), debbono iscriversi alla Federazione Territoriale di riferimento.
Articolo 3
L'iscrizione decorre, a tutti gli effetti, dalla data di
presentazione della domanda e dal versamento dei relativi contributi.
Per le iscrizioni decorrenti prima del 1° ottobre di ciascun
anno, all'iscritto va consegnata la tessera dell'anno in corso contestualmente
all'avvenuta iscrizione.
All'inizio di ciascun anno e comunque entro il 30 aprile per
gli iscritti in essere al 31 dicembre e che non siano cessati alla data della
distribuzione delle tessere va consegnata la tessera per l'anno in corso.
Articolo 4
Ai sensi dell'art.20 dello Statuto FISASCAT i soci espulsi
dall'Organizzazione devono, per essere
riammessi, inoltrare domanda di iscrizione al Comitato Direttivo della
Federazione Territoriale di
appartenenza.
La richiesta di iscrizione è accettata quando sia votata dai
2/3 dei componenti il direttivo medesimo e sia ratificata, anche a maggioranza
semplice, dal Consiglio Generale della corrispondente Unione Sindacale
Territoriale.
I soci espulsi dall'Organizzazione, che ricoprivano
incarichi dirigenziali, dovranno inoltrare la domanda di iscrizione al Comitato
Direttivo della Federazione di categoria a cui erano iscritti al momento
dell'espulsione. La ratifica della struttura avverrà nell'organismo direttivo
in cui era espletata la funzione dirigente.
CAPITOLO II: LE INCOMPATIBILITÀ FUNZIONALI
Articolo 5
Sono incompatibili con qualsiasi altro incarico di
Segreteria le cariche di componente della Segreteria Confederale, di componente
delle Segreterie delle Federazioni Nazionali di categoria, di Segretario
Generale e Segretario Generale Aggiunto delle USR, di componente delle
Segreterie di USR con più di due comprensori, di Segretario Generale e Segretario Generale Aggiunto di UST, di
componente di Segreteria di UST con più di 15.000 iscritti tra i lavoratori
attivi.
Le Federazioni Nazionali di categoria nei rispettivi
regolamenti possono ampliare i livelli di incompatibilità funzionali interne
alla propria categoria.
E' ammessa per le peculiari caratteristiche del settore la
compatibilità tra le cariche di Segreteria ai diversi livelli degli organismi
della FISASCAT.
Articolo 6
Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento e, in
particolare, delle norme sulla incompatibilità di cui al successivo articolo 7
vengono di seguito definiti gli enti, associazioni e società collaterali alla
Organizzazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento
di attuazione allo Statuto Confederale.
Sono enti collaterali gli enti promossi dalla FISASCAT ed
i cui organismi dirigenti sono
direttamente o indirettamente eletti o designati da organismi della
Federazione.
Sono associazioni collaterali quelle le cui quote
associative sono in maggioranza di proprietà della FISASCAT e le associazioni
formalmente promosse dalla Federazione nella fase costituente, anche unitamente
ad altre Organizzazioni e/o associazioni, pur se destinate ad associare
liberamente singoli aderenti nello sviluppo della normale vita associativa.
Sono equiparate agli effetti dell'applicazione del presente
regolamento le associazioni costituite assieme alle altre OO.SS. di categoria
e/o in forma paritetica con le associazioni dei datori di lavoro per la
gestione dei contenuti di specifici accordi sindacali che li prevedano.
Sono società collaterali alla FISASCAT le società di
capitale le cui quote di proprietà siano in maggioranza di proprietà della
Federazione finalizzate alla gestione delle proprietà immobiliari
dell'Organizzazione, di servizi o di altre funzioni connesse ai fini primari
dell'Organizzazione.
Articolo 7
Sono incompatibili:
· incarichi di Segretario Generale e Segretario Generale
Aggiunto con gli incarichi in organismi esecutivi o direttivi (Consigli di
Amministrazione, Comitati di Controllo,ecc.) di enti, associazioni o società,
anche se collaterali alla Organizzazione e di enti o società pubbliche dove sia
previsto per legge la presenza di una rappresentanza sindacale, esclusi quelli
di origine contrattuale di cui al precedente art.6 comma 4, limitatamente ai
Segretari Generali e Aggiunti delle strutture territoriali di categoria;
·
· gli incarichi di componente di Segreteria con gli incarichi
di legale rappresentante titolare o con eventuale funzione supplente
(presidente, vicepresidente, amministratore delegato, ecc.) di enti,
associazioni o società, anche se collaterali alla Organizzazione, o di enti o
società pubbliche dove sia prevista per legge la presenza di una rappresentanza
sindacale, esclusi quelli di origine contrattuale di cui al precedente art.6,
comma 4. Nel caso di associazioni collaterali all'Organizzazione, la norma di
cui al presente comma può non applicarsi per il periodo di due anni a decorrere
dalla costituzione dell'associazione.
Sono inoltre incompatibili:
· gli incarichi di Segreteria a tutti i livelli con incarichi
manageriali o di componente dei consigli di amministrazione comunque denominati
o dei collegi dei sindaci di enti,
società o associazioni, comprese le società cooperative, non collaterali
alla Organizzazione, che svolgano attività economiche avendo alle proprie
dipendenze lavoratori o soci lavoratori o collaboratori comunque denominati. A
tale norma è possibile derogare nei casi in cui il dirigente sindacale rivesta
la qualità di socio assegnatario in una cooperativa di abitazione.
·
Articolo 8
Chi viene eletto a cariche sindacali tra loro incompatibili
deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da farsi entro 15 giorni dall'elezione alla carica
successiva, pena la decadenza da quest'ultima.
Chi viene eletto a cariche di partito incompatibili con la
carica sindacale di cui alla lettera c) dell'articolo 30 dello Statuto della
FISASCAT deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da farsi
entro 15 giorni dalle elezioni, pena la decadenza dalla carica sindacale.
Il candidato alle assemblee e consigli di cui alla lettera
b) dell'articolo 30 dello Statuto della FISASCAT decade dalle cariche sindacali
eventualmente ricoperte.
I soci dimissionari o decaduti da cariche sindacali ai sensi
del citato articolo 30 dello Statuto della FISASCAT, possono essere rieletti a
cariche sindacali alla scadenza dei periodi di tempo appresso indicati:
a) dopo un anno dalla candidatura o dalla cessazione del
mandato se questo è stato esercitato ad un livello non superiore a quello
comprensoriale o provinciale;
b) dopo 2 anni dalla candidatura o dalla cessazione del
mandato se questo è stato esercitato a livello regionale;
c) dopo 3 anni dalla candidatura o dalla cessazione del
mandato se questo è stato esercitato ad un livello superiore al regionale.
Per quanto concerne l'identificazione delle Associazioni che
svolgono attività interferente con quella sindacale, valgono le norme
dell'articolo 8 del Regolamento Confederale.
Articolo 9
Le decadenze, nei casi contemplati nell'articolo 31 dello
Statuto della FISASCAT e nell'articolo 8 del presente Regolamento, operano
automaticamente e l'iniziativa per la sostituzione dei dirigenti decaduti vanno
assunte dalle Segreterie competenti per territorio.
CAPITOLO III: LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI FISASCAT
Articolo 10
I rappresentanti sindacali di Enti e Commissioni, designati
dalla FISASCAT, sono tenuti a relazionare periodicamente alla Segreteria circa
l'attività svolta coerentemente con gli interessi dei lavoratori e gli
indirizzi dell'Organizzazione. Il mancato adempimento di dette norme di
comportamento viene segnalato dalla Segreteria al Comitato Esecutivo per i
provvedimenti conseguenti ivi compresa l'eventuale revoca del mandato. In assenza
dell'Esecutivo gli eventuali provvedimenti vengono assunti dalla Segreteria
territorialmente competente.
Le nomine avverranno avuta presente l'esigenza di
assicurare:
a) la piena autonomia del sindacato;
b) il più alto grado di competenza e professionalità;
c) la massima funzionalità degli organismi sindacali.
Articolo 11
Le questioni attinenti ai gettoni di presenza e rimborsi o
altri emolumenti derivanti da incarichi ricoperti su designazione sindacale
vengono disciplinate da apposite norme fissate dal Comitato Esecutivo
dell'Organizzazione.
PARTE II -
FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DIRIGENTI
CAPITOLO IV: VALIDITÀ DELLE SEDUTE E VOTAZIONI
Articolo 12
Per la validità delle sedute e delle deliberazioni degli
organismi è necessario che all'inizio dei lavori ed al momento della votazione
siano presenti la metà più uno dei componenti.
Articolo 13
Le votazioni negli organismi avvengono per alzata di mano,
oppure su richiesta scritta di almeno il 5% dei componenti, per appello
nominale. Le votazioni per le elezioni alle cariche avvengono a scrutinio
segreto.
Articolo 14
Nelle votazioni non congressuali per le elezioni delle
cariche (segreterie, esecutivi, ecc.) o per la designazione di rappresentanti
(componenti di diritto, incarichi in commissioni, ecc.) ogni elettore può
esprimere al massimo tanti voti quanti sono gli eleggendi.
Il Segretario Generale e i componenti l'organismo che
esercita l'elettorato passivo possono fare proposte sulla composizione degli
organismi da eleggere.
Le elezioni avvengono di norma su scheda bianca. Per le
elezioni dei Comitati Esecutivi con il voto favorevole di 2/3 dei votanti, si
può procedere ad una semplificazione procedurale indicando sulla scheda
elettorale la proposta del Segretario Generale in carica, fermo restando la
possibilità di aggiungere o sostituire i nomi indicati da parte degli elettori.
Articolo 15
Nelle elezioni vengono proclamati eletti i candidati che
riportano il maggior numero di voti. A parità di voti viene proclamato eletto
il più anziano di iscrizione alla CISL; a parità di iscrizione alla CISL, il
più anziano di età.
CAPITOLO V: DIMISSIONI DAGLI ORGANISMI
Articolo 16
Le dimissioni dagli organismi di Segreteria non derivanti
dall'applicazione di norme di incompatibilità o decadenza statutarie o
regolamenti, vanno presentate per iscritto e vanno discusse dall'organismo che
ha eletto il dimissionario, convocato a tal scopo entro trenta giorni dalle
dimissioni che possono essere accettate o respinte. Sino a tale data esse non sono
esecutive.
Le dimissioni del Segretario Generale comportano le
dimissioni della Segreteria.
CAPITOLO VI: MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI
Articolo 17
La durata degli interventi è limitata solo su specifica
decisione degli organismi assunta di volta in volta e su ogni singolo argomento
all'ordine del giorno. Per l'illustrazione delle mozioni d'ordine e delle
pregiudiziali sono ammessi soltanto un intervento a favore e uno contro. Per
questi interventi e per le dichiarazioni di voto sono concessi cinque minuti.
La Segreteria Nazionale ha facoltà di far intervenire, alle riunioni degli
organismi, dirigenti di strutture che non ne siano componenti, nonché dirigenti
sindacali o esperti, anche esterni all'Organizzazione, per le particolari
materie in discussione.
I singoli componenti degli organismi hanno facoltà di
promuovere o di depositare in forma scritta alla Presidenza emendamenti ai
documenti conclusivi.
Articolo 18
Le assenze dalle riunioni degli organismi devono essere
giustificate per iscritto. Le assenze ingiustificate saranno portate a
conoscenza dell'Organizzazione.
I componenti degli organismi sono tenuti ad essere presenti
durante tutta la sessione, provvedendo nel caso di giustificato impedimento, a
comunicarlo per iscritto alla Presidenza.
CAPITOLO VII: IL
COORDINAMENTO
Articolo 19
Le strutture orizzontali, prima di effettuare la
convocazione degli organismi di cui all'articolo 25 dello Statuto della
FISASCAT, devono invitare gli organismi di categoria competenti a procedere
essi stessi autonomamente a tale convocazione.
In caso di inadempienza la convocazione viene effettuata
direttamente dalle strutture orizzontali.
Oggetto della riunione possono essere esclusivamente
comunicazioni e dibattito sulle stesse senza l'obbligo di adottare delibere.
Le Federazioni Regionali e Territoriali sono tenute ad
informare la Federazione Nazionale delle riunioni dei loro organismi direttivi
inviando copia della convocazione.
CAPITOLO VIII: IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Articolo 20
Il potere di iniziativa per le sanzioni disciplinari di cui
allo Statuto della FISASCAT spetta a tutti i soci ed alle Strutture
dell'Organizzazione.
I relativi ricorsi al Collegio dei Probiviri della
Federazione Nazionale, devono pervenire entro il termine perentorio di 60
giorni dall'evento in contestazione e debbono essere definiti entro il termine
perentorio di 90 giorni dalla presentazione.
I limiti di cui sopra, ai fini della decadenza dei termini
(60 giorni), non valgono per violazioni in atto al momento del ricorso.
I ricorsi relativi alla gestione delle risorse e del
patrimonio dell'Organizzazione devono pervenire entro 30 giorni dalla
rilevazione dell'evento.
Il ricorso al Collegio Confederale dei Probiviri deve
pervenire entro il termine perentorio di 60 giorni dall'evento o dalla
comunicazione della pronuncia del Collegio dei Probiviri della Federazione
Nazionale, fatta eccezione per quanto previsto dal comma precedente e deve
essere definito entro il termine perentorio di 180 giorni dalla presentazione.
A tutte le parti va inoltre notificata, a cura del
ricorrente e a pena di improcedibilità, copia del ricorso avanti ai Collegi.
Articolo 21
Il Collegio Confederale dei Probiviri è competente a
giudicare in prima ed ultima istanza sui conflitti di competenza tra i collegi
e sulle controversie devolute ai Collegi delle Strutture sottoposte a gestione
ordinaria.
Qualora le Federazioni Nazionali di categoria e le Unioni
sindacali regionali fossero prive del proprio Collegio dei Probiviri, decide in
unica istanza il Collegio Confederale dei Probiviri, al quale il ricorso deve
essere inviato entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di
ricevimento a cura della Segreteria della Federazione o dell'Unione competente,
dandone contestualmente notizia all'interessato. Scaduto tale termine il
ricorso può essere inoltrato direttamente dall'interessato.
Nel caso in cui il Collegio dei Probiviri di Federazione e
di Unione non si pronunci entro il termine di cui all'articolo 20 del presente
Regolamento, decide in unica istanza il Collegio Confederale dei Probiviri,
previo inoltro del ricorso da parte dell'interessato o della Segreteria
dell'Unione o della Federazione competente, entro il termine di 30 giorni dalla
mancata pronuncia.
Entro il termine perentorio di 180 giorni dalla notifica del
ricorso, il Collegio Confederale dei Probiviri deve decidere in merito. In caso
di mancata decisione entro tale termine, rimane in vigore a tutti gli effetti
il pronunciamento del Collegio dei Probiviri di prima istanza.
Il termine perentorio di 180 giorni vale anche per i ricorsi
in prima ed unica istanza.
Il termine di 180 giorni di cui ai due comma precedenti
resta sospeso dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno; nonchè dalla data
di celebrazione del Congresso Confederale alla data di insediamento del nuovo
Collegio.
Articolo 22
Ai fini della determinazione delle competenze dei Collegi
dei Probiviri di cui all'articolo 11 dello Statuto Confederale si deve fare
riferimento all'oggetto, alle materie e alla natura delle violazioni su cui è
insorto il conflitto e non elle funzioni o alle cariche ricoperte dai
ricorrenti.
Articolo 23
Ai fini del calcolo dei termini perentori di cui all'art.20
del Regolamento, sono da ritenersi validi i ricorsi presentati agli uffici
postali entro il termine perentorio di 60 giorni dall'evento o dalla
comunicazione della pronuncia, purché la data di spedizione della raccomandata
con ricevuta di ritorno risulti dalla ricevuta postale.
Articolo 24
Le vertenze elettorali, relative alle elezioni degli
organismi, sono di competenza del Collegio dei Probiviri della Federazione.
Le vertenze, riguardanti elezioni per delegati ai Congressi
di qualunque ordine e grado, sono portate direttamente all'esame della
Commissione verifica poteri dell'istanza congressuale di grado superiore.
Articolo 25
La convocazione del Collegio è effettuata dal Presidente di
sua iniziativa o su richiesta di 2 componenti. Per la validità delle
riunioni è necessaria la presenza di
almeno 3 componenti.
Il Collegio ha facoltà di regolamentare con norme interne le
forme e le procedure della propria attività.
Articolo 26
Il commissario di cui all'art.26 dello Statuto, deve
provvedere al suo mandato ed a promuovere i provvedimenti per la ricostituzione
degli organismi democratici entro il termine fissato dal Comitato esecutivo,
che non può comunque superare 1 anno.
Quando non siano venute meno le cause o non sia stato
possibile provvedere alla ricostituzione degli organismi, il commissario può
chiedere una proroga del mandato, che non potrà comunque protrarsi oltre 6
mesi.
PARTE III - GLI ORGANISMI DELLA FEDERAZIONE
CAPITOLO IX: IL CONGRESSO NAZIONALE
Articolo 27
Il Consiglio Generale, contestualmente alla indicazione di
convocazione del Congresso Nazionale emana il regolamento per la elezione dei
delegati al Congresso stesso.
Approva lo schema di regolamento del Congresso Nazionale
fissando la percentuale minima di candidate da inserire nelle liste, anche
tenendo conto della presenza femminile nella categoria.
CAPITOLO X: IL CONSIGLIO GENERALE
Articolo 28
Il Consiglio Generale è composto:
a) da 82 componenti eletti in sede di Congresso Nazionale;
b) da rappresentanti regionali eletti dai Comitati Direttivi
delle singole strutture regionali o province autonome interessate, secondo i
seguenti criteri:
· per le Regioni fino a 3.000 iscritti, 1 rappresentante;
·
· per le Regioni da 3.001 a 6.000 iscritti, 2 rappresentanti;
·
· per le Regioni da 6.001 a 9.000 iscritti, 3 rappresentanti;
·
· oltre i 9.000 un altro rappresentante di diritto per ogni
3.000 iscritti o frazione superiore a 1.500.
·
c) da un rappresentante per ogni Regione o Provincia a
Statuto Autonomo, nella persona del Dirigente Regionale responsabile comunque
denominato, eletto dal Direttivo Regionale nel proprio seno e prima del
Congresso Nazionale.
Per quanto riguarda il punto a., va garantita una presenza
di candidate nelle liste che tenga conto della presenza femminile.
Nel caso in cui si verifichi una vacanza tra i componenti
eletti dal Congresso, subentra colui che ha riportato il maggior numero di
suffragi dopo l'ultimo eletto.
Nel caso in cui la vacanza si verifichi tra i rappresentanti
regionali, il nuovo rappresentante sarà eletto dal Consiglio Regionale
interessato.
Articolo 29
Qualora un componente di diritto del Consiglio Generale, di
cui ai punti b. e c. e la responsabile del Coordinamento Nazionale Femminile,
venga eletto componente la Segreteria Nazionale ed opti per quest'ultima
carica, resterà componente del Consiglio Generale stesso anche nel caso in cui
cessi per qualsiasi motivo dalla carica di Segretario Nazionale.
I componenti di diritto del Consiglio Generale, di cui al
comma precedente, se eletti in Segreteria Nazionale, vengono sostituiti dalla
struttura che li ha espressi.
Articolo 30
Il Consiglio Generale è convocato in prima sessione per la
elezione delle cariche, di regola, il giorno seguente alla chiusura del
Congresso e comunque entro 20 giorni da tale chiusura, a cura dell'Ufficio di
Presidenza del Congresso stesso.
Il componente più anziano di età dell'Ufficio di Presidenza
del Congresso presiede il Consiglio Generale sino alla elezione della
Segreteria. In caso di prosecuzione dei lavori la Segreteria propone l'elezione
della Presidenza.
Articolo 31
La convocazione ordinaria del Consiglio Generale prevista
dallo Statuto e la conseguente indicazione dell'ordine del giorno, deve essere
effettuata almeno 15 giorni prima della data fissata, salvo che la convocazione
stessa contenga esplicita motivazione di urgenza.
La Segreteria Nazionale invia di norma almeno 10 giorni
prima della data fissata relazioni e documentazioni sugli argomenti all'ordine
del giorno.
La convocazione straordinaria prevista dallo Statuto è
effettuata dalla Segreteria Nazionale che è tenuta a provvedervi entro un mese
dalla data della richiesta.
Articolo 32
In apertura dei lavori di ogni sessione si elegge la
Presidenza su proposta della Segreteria Nazionale. I servizi di Segreteria sono
forniti dagli Uffici della Federazione.
Articolo 33
La Segreteria Nazionale può nel corso dei lavori del
Consiglio Generale svolgere comunicazioni concernenti l'attività
dell'Organizzazione. Su tali comunicazioni si possono chiedere chiarimenti.
Qualora un componente del Consiglio chieda di discutere un
argomento oggetto delle comunicazioni, tale richiesta deve essere sottoposta
all'approvazione del Consiglio Generale.
La Segreteria Nazionale ha facoltà in questo caso di far
discutere tale argomento esaurito l'ordine del giorno della sessione in corso o
di iscriverlo all'ordine del giorno della sessione successiva.
Articolo 34
La proposta di deliberare la sfiducia agli organismi
esecutivi eletti dal Consiglio Generale deve essere presentata da almeno 1/3
dei componenti.
La decisione sulla proposta va assunta nella prima sessione
del Consiglio Generale da effettuarsi entro 15 giorni da quella in cui è
avanzata la richiesta.
Articolo 35
Il Consiglio Generale si può articolare in commissioni per
materie specifiche e gruppi di materie, con funzioni istruttorie e di preparazione
di proposte per le decisioni del Consiglio Generale.
Su proposta della Segreteria, il Consiglio Generale nomina
al suo interno, le Commissioni in cui si articola il Consiglio Generale,
prevedendo anche deleghe in base alle quali, di volta in volta, le Commissioni
possano esercitare funzioni deliberanti.
I componenti delle Commissioni sono designati dal Consiglio
Generale, prevedendo anche deleghe in base alle quali, di volta in volta, le
Commissioni possano esercitare funzioni deliberanti.
I componenti delle Commissioni sono designati dal Consiglio
Generale su proposta della Segreteria.
Su proposta della Segreteria le Commissioni possono essere
integrate con la partecipazione consultiva di dirigenti sindacali o esperti,
anche esterni all'Organizzazione, sulle materie in esame.
Le Commissioni sono convocate dalla Segreteria.
Per la Presidenza e le modalità di lavoro valgono le stesse
norme che regolano l'attività del Consiglio Generale.
Articolo 36
Sulle materie di propria competenza per le quali il
Consiglio Generale ha delegato alle Commissioni potestà decisionali, le stesse
Commissioni adottano decisioni a maggioranza assoluta. A richiesta di 1/3 dei
componenti delle Commissioni la decisione da assumere deve essere rimessa al
Consiglio Generale.
Articolo 37
Il Consiglio Generale, in caso di impedimento definitivo dei
componenti del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Sindaci, provvede alla
ricostituzione del "plenum" di tali organismi in sostituzione dei
componenti vacanti.
CAPITOLO XI: IL COMITATO ESECUTIVO
Articolo 38
Il Comitato Esecutivo è composto:
a)
da n.40 componenti eletti dal
Consiglio Generale nel proprio seno;
a)b) dai
componenti la Segreteria Nazionale;
a)c) dalla
responsabile del Coordinamento Femminile.
a)
Articolo
39
La convocazione del Comitato Esecutivo e la conseguente
indicazione dell'ordine del giorno vengono effettuate dalla Segreteria
Nazionale almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo che
la convocazione stessa non contenga esplicita motivazione di urgenza.
La richiesta di convocazione dell'Esecutivo da parte del
terzo dei componenti deve essere motivata e deve indicare gli argomenti da
porre all'ordine del giorno. La Segreteria Nazionale è tenuta a provvedere alla
convocazione nei 15 giorni successivi alla richiesta.
La Segreteria Nazionale trasmette di regola ai singoli
componenti del Comitato gli schemi illustrativi degli argomenti all'ordine del
giorno almeno 7 giorni prima della riunione, salvo il caso di convocazione d'urgenza.
La Segreteria Nazionale è competente a predisporre
l'adeguata istruttoria, contestazione ed acquisizione delle controdeduzioni,
relative allo scioglimento di tutti gli organismi e la nomina di un Commissario
di cui all'art.26 dello Statuto della FISASCAT.
Articolo 40
Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Segretario Generale
o, in caso di sua assenza, dal Segretario Generale Aggiunto. In caso di assenza
anche di questi, è presieduto da uno dei componenti la Segreteria Nazionale,
delegato a ciò dal Segretario Generale.
CAPITOLO XII
Articolo 41
La composizione della Segreteria
delle strutture sarà la seguente:
·
Federazioni territoriali di categoria: fino ad un massimo di n° 3
componenti;
·
Federazioni Regionali di categoria: fino ad un massimo di n° 5 componenti
per quelle con oltre 30.000 iscritti e fino ad una massimo di n° 3 per tutte le
altre fatte salve, al riguardo, le determinazioni degli organismi regionali che
dovessero valutare la necessità di istituire organismi di coordinamento
all’interno degli organi stessi
·
Federazione Nazionale di categoria: fino ad un massimo di n° 5 componenti
Norma Transitoria
(abbinata alla modifica integrativa -
ART. 41) :
Le previsioni di cui al presente articolo dovranno
avere integrale applicazione ed
attuazione in concomitanza con la rielezione della Segreteria stessa e comunque
ogni qualvolta si determino condizioni tali da consentirne l’applicabilità.
CAPITOLO XIII: STRUTTURE REGIONALI
Articolo 42
Il Consiglio Regionale é composto da:
· Segretari responsabili dei comprensori FISASCAT della
Regione;
·
· da rappresentanti di categoria dei comprensori eletti dai
Consigli Direttivi Comprensoriali nel rapporto e con le modalità indicate,
all'atto della convocazione del Congresso Regionale, dal Consiglio Regionale di
categoria, in relazione al numero degli iscritti;
·
· nelle regioni ove i Consigli Regionali non sono costituiti,
le modalità di elezione ed il rapporto di rappresentanza verranno stabiliti dal
Congresso ad inizio dei lavori;
·
· dovrà comunque essere assicurata la presenza nel Consiglio
Regionale, secondo criteri di rappresentatività, di tutti i territori della
Regione;
·
· da un numero di componenti eletti dal Congresso, determinato
in sede di Congresso, in misura almeno pari al numero dei componenti di
diritto.
·
· dalla responsabile del Coordinamento Femminile della
FISASCAT se non eletta.
·
Il Consiglio é competente a deliberare, sulla base della
consistenza organizzativa, la composizione della Segreteria che sarà eletta con
votazioni separate nel seguente ordine: il Segretario Responsabile e i
componenti la Segreteria.
Articolo 43
La Coordinatrice Femminile della FISASCAT territoriale entra
a far parte di diritto del Comitato Direttivo se non eletta.
PARTE IV - PATRIMONIO, BILANCI E ISPEZIONI
CAPITOLO XIV: IL PATRIMONIO
Articolo 44
I beni mobili ed immobili, a qualsiasi titolo acquisiti o
costituenti il patrimonio della Federazione e degli Enti dalla stessa promossi
devono essere, a seconda della loro natura, registrati ed inventariati.
Di tali beni la Federazione disporrà per il proseguimento
delle proprie finalità statutarie, procedendo all'uopo alla stipulazione di
negozi giuridici e alla costituzione degli strumenti necessari per una buona
gestione del patrimonio stesso.
La titolarità di ogni bene mobile ed immobile, nonché di
ogni altro diritto di natura patrimoniale, appartiene esclusivamente alla
Federazione o alle singole strutture.
Le persone fisiche che, per i poteri alle stesse conferiti
dagli organismi statutari, interverranno in negozi giuridici e manifestazioni
di volontà aventi comunque attinenza al patrimonio della Federazione e delle
sue strutture, dovranno in ogni caso specificare negli atti relativi la qualità
nei limiti della quale esse agiscono.
Dei beni di qualsiasi natura, dislocati presso
organizzazioni aderenti o territoriali, sono responsabili i rappresentanti
legali delle Federazioni consegnatari dei beni medesimi.
Costoro dovranno altresì uniformarsi, per quanto attiene a
ogni atto avente implicazioni patrimoniali, al disposto di cui al comma
precedente.
Articolo 45
Le organizzazioni nazionali e territoriali rispondono delle
obbligazioni assunte, nei limiti delle competenze e dei rispettivi fini
statutari, dai rappresentanti legali delle medesime, succedutisi nel tempo.
I rappresentanti legali delle Federazioni territoriali
rispondono personalmente e solidalmente con le organizzazioni medesime, a norma
dell'articolo 38 del Codice Civile, per le obbligazioni da essi fatte assumere
alle organizzazioni che rappresentano.
I rappresentanti legali delle organizzazioni nazionali e
territoriali rispondono personalmente nei confronti delle organizzazioni
stesse, per gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni. Essi
parimenti rispondono, in ogni caso, dei danni patrimoniali di qualsiasi specie,
causati da loro azioni od omissioni, alle organizzazioni da loro rappresentate.
CAPITOLO XV: I BILANCI
Articolo 46
La elaborazione dei bilanci preventivi e consuntivi deve
essere fatta da tutte le strutture dell'Organizzazione in conformità alle norme
e alla modulistica che vengono diramate dalla Organizzazione. Essi devono
essere verificati dai Collegi sindacali, approvati dai competenti organismi
delle strutture ed inviati, entro il primo trimestre di ogni anno alla
Federazione Nazionale.
CAPITOLO XVI: ISPEZIONI
Articolo 47
La Federazione ha facoltà di effettuare, attraverso i suoi
uffici, controlli o ispezioni nei riguardi delle organizzazioni territoriali a
qualsiasi livello.
Le ispezioni sono promosse dalla Segreteria Nazionale
nell'interesse delle Organizzazioni e degli associati; esse vengono disposte
con comunicazione scritta della Segreteria Nazionale.
Delle ispezioni devono essere redatti, di volta in volta,
regolari verbali. Le ispezioni e le rilevazioni risultanti dai relativi verbali
non costituiscono sanatoria a nessun effetto e nemmeno in deroga a quanto
previsto in materia dallo Statuto della
FISASCAT.
NORMA TRANSITORIA
Articolo 48
Le previsioni di cui all'art.7 del presente Regolamento con
riferimento agli enti, associazioni e società collaterali alla Organizzazione,
nonché agli enti di origine contrattuale di cui all'art.6 comma 4, dovranno
avere integrale applicazione ed attuazione entro la data del 30 giugno 1994.
Statuto Fisascat/CISL
Preambolo allo Statuto della CISL
Patto di unificazione delle Forze
sindacali democratiche
CAPITOLO 1- Costituzione e scopi
CAPITOLO II - Diritti e doveri dei soci
CAPITOLO III - Articolazione delle
strutture e degli organismi
CAPITOLO IV - Strutture regionali
CAPITOLO V - Strutture territoriali
CAPITOLO VI - Sezioni di settore,
complesso ed azienda
CAPITOLO VII - Organismi della Federazione
Nazionale
CAPITOLO VIII - Il Collegio dei Sindaci
CAPITOLO IX - Il Collegio dei Probiviri
CAPITOLO X - Il Coordinamento
CAPITOLO XI - Gestione Commissariale e
Reggenza
CAPITOLO XII - Tesseramento e
contribuzioni
CAPITOLO XIII - Il patrimonio della
Federazione
CAPITOLO XIV - Incompatibilità
CAPITOLO XV - Rotazione e limiti di età
CAPITOLO XVI - Cooptazioni ed eleggibilità
CAPITOLO XVII - I servizi ai lavoratori
CAPITOLO XVIII - Modifiche statutarie
CAPITOLO XIX - Scioglimento della
Federazione
CAPITOLO XX - Regolamento allo Statuto
CAPITOLO XXI - Disposizioni finali
Sommario
Regolamento
di attuazione dello Statuto Fisascat/CISL
PARTE I -
NORME DI COMPORTAMENTO GENERALE
CAPITOLO I - ISCRIZIONE E TESSERAMENTO
CAPITOLO II - LE INCOMPATIBILITÀ FUNZIONALI
CAPITOLO III - LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI FISASCAT
PARTE II - FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DIRIGENTI
CAPITOLO IV - VALIDITÀ DELLE SEDUTE E VOTAZIONI
CAPITOLO V - DIMISSIONI DAGLI ORGANISMI
CAPITOLO VI - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI
CAPITOLO VII - IL COORDINAMENTO
CAPITOLO VIII - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
PARTE III - GLI ORGANISMI DELLA
FEDERAZIONE
CAPITOLO IX - IL CONGRESSO NAZIONALE
CAPITOLO X - IL CONSIGLIO GENERALE
CAPITOLO XI - IL COMITATO ESECUTIVO
CAPITOLO XII - COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI
CAPITOLO XIII - STRUTTURE REGIONALI
PARTE IV - PATRIMONIO, BILANCI E ISPEZIONI
CAPITOLO XIV - IL PATRIMONIO
CAPITOLO XV - I BILANCI
CAPITOLO XVI - ISPEZIONI
NORMA TRANSITORIA