Casino Municipale di Sanremo

Contratto

Collettivo

di Lavoro

per il

PERSONALE DIPENDENTE

CASINOMUNICIPALE

SANREMO

1999

L’anno 1999 addì 14 del mese di maggio,

nella sala delle riunioni del Casino Municipale di Sanremo,

tra

Il Commissario Reggente Dott. Camillo Andreana, assistito dal Direttore Centrale Dott.Luciano Natta, dal Direttore dei Giochi Dott. Danilo Romano, dal Direttore del Personale Sig.Salvatore Caronia, dal Capo Servizio Ufficio Paghe e Personale Sig.Giorgio Lanfranconi, dal Direttore dell’Unione Industriali di Imperia Dott. Bruno Cattaneo e dal Responsabile del Servizio Sindacale dell’Unione Industriali di Imperia Dott. Riccardo Benza.

e

Le Organizzazioni Sindacali:

SLC-CGIL

Francesco Giribaldi - Segretario Provinciale

Valerio Nurra - Coordinatore

Marco Sobrero, Alessandro De Veronico, Alessandro Rossi - Direttivo

FISASCAT-CISL

Giancarlo Saltarel - Segretario S.A.S.

Giampiero Correnti, Giancarlo Panizzi – Segreteria S.A.S.

UILSIC-UIL

Lorenzo Semeria, Bruno Barbaro - Segreteria Provinciale

Enzo Cioffi, Federico Sigurtà - Direttivo

SNALC-CISAL

Vincenzo Siri - Vice Segretario Nazionale

Antonio Renato D’Ambrosio – Vice Segretario

U.G.L.

Edmondo Siffredi - Segretario Provinciale

Marco Angelini – Vice Segretario Provinciale

Alberto Parolini, Felice De Cunsolo – Segreteria Provinciale

si stipula il presente Contratto Collettivo di Lavoro per i dipendenti del Casino Municipale di Sanremo.

Art. 1 ASSUNZIONE

Per l’assunzione del personale valgono le norme di legge.

Nel rispetto della normativa ed a parità di titoli e meriti, sarà data precedenza, nelle assunzioni, agli orfani e vedove/i dei dipendenti deceduti in costanza di rapporto lavoro.

Prima dell’assunzione il lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti:

• Certificato generale del casellario giudiziale non anteriore a tre mesi;

• Certificato di carichi pendenti della Procura della Repubblica presso il Tribunale del luogo di residenza;

• Certificato di carichi pendenti della Procura della Repubblica presso la Pretura del luogo di residenza;

• Certificato di nascita;

• Certificato di cittadinanza italiana;

• Stato di famiglia;

• Iscrizione alla Sezione Circoscrizionale per l’impiego competente;

• Eventuali titoli di studio o attestati professionali;

• Eventuali certificati di lavoro;

• Codice fiscale;

• Stato di servizio militare;

• Altri eventuali documenti, tessere, libretti ecc. prescritti da disposizione di legge;

• Quattro fotografie in formato tessera;

• Certificato d'idoneità fisica rilasciato dagli uffici competenti;

• Copia della posizione contributiva.

A tutto il personale è richiesta la licenza della scuola d’obbligo, fatti in ogni caso salvi i requisiti culturali superiori e i relativi titoli di studio o attestati professionali che l’Azienda riterrà opportuno richiedere per la copertura dei posti vacanti, secondo le caratteristiche delle mansioni da ricoprire.

L’assunzione dovrà risultare da atto scritto nel quale, a norma del presente contratto collettivo, dovrà essere specificato:

• La data e la forma d'assunzione;

• L’inquadramento ed il livello;

• La misura della retribuzione;

• La durata del periodo di prova;

• Residenza e/o domicilio del lavoratore.

Alla lettera d'assunzione sarà allegato il C.C.L.

La lettera d'assunzione avrà efficacia solo se debitamente sottoscritta dal lavoratore con espressa, integrale ed incondizionata accettazione del C.C.L.

Art. 2 MODALITÀ DI ASSUNZIONE

Ferme restando le norme di legge in materia di assunzioni, gli accordi Interconfederali ed eventuali accordi che verranno sottoscritti dalle parti , per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato sono previste le seguenti modalità.

Per le assunzioni è prevista una prova selettiva, alla quale saranno ammessi coloro che ne faranno domanda, previa pubblica informazione nella quale sarà richiesto anche il possesso di determinati requisiti, oggettivamente legati al profilo professionale richiesto.

La prova selettiva avrà per oggetto l’accertamento della valutazione del candidato in una prova che, a seconda del contenuto della qualifica professionale cui la stessa si riferisce, dovrà espletarsi mediante colloquio, test ovvero prova di natura pratica o più prove.

Quando le circostanze od i profili professionali lo richiedano, verrà fatto ricorso a pre- selezione (selezioni propedeutiche) seguite da corsi formativi di preparazione alle prove finali di selezione che saranno individuate fra quelle più idonee a porre in risalto la professionalità dei candidati.

Esaurite le fasi e procedure una commissione, composta dal Presidente (individuato nel legale rappresentante dell’Azienda o di un suo delegato) , da due componenti designati dall’Azienda e da un componente designato dalle OO.SS. in accordo tra di loro, procederà all’accertamento dell’idoneità definitiva del personale selezionato.

In deroga a quanto sopra, qualora i profili professionali richiedano un contenuto ad alta specializzazione per la crescita degli standard qualitativi aziendali, l’Azienda, previa intesa con le OO.SS, procederà all’individuazione dei soggetti idonei anche mediante ricerca specializzata.

 

Art. 3 PERIODO DI PROVA

L’assunzione può avvenire con un periodo di prova di sei mesi per i quadri e per gli impiegati di livello 1º super e 1º livello; di quattro mesi per gli impiegati di livello 2º, 3º, 4º; di due mesi per gli impiegati di 5º, 6º livello; di un mese per il personale al 7º livello.

I periodi di prova sono da considerarsi di effettiva presenza in servizio.

Il periodo di prova e la sua durata sono fissati nella lettera d'assunzione controfirmata dal lavoratore.

Durante il periodo di prova è facoltà d'entrambe le parti di risolvere in qualsiasi momento il rapporto di lavoro senza preavviso né relativa

indennità; salvo il diritto del lavoratore a ricevere, per il periodo di servizio prestato, la retribuzione spettantegli per le mansioni espletate.

Qualora, allo scadere del periodo di prova, l’Azienda non proceda alla disdetta del rapporto, il dipendente s'intenderà confermato in servizio.

Il periodo di prova sarà computato a tutti gli effetti nell’anzianità.

Le suddette disposizioni non s'applicano ai contratti di formazione e lavoro per i quali si rinvia alla disciplina legislativa degli stessi ed agli accordi in materia.

 

Art. 4 CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Il personale è distinto nei seguenti ruoli e livelli:

Ruolo Giochi

1° liv.super Appartengono a questo livello i dipendenti con funzioni direttive e responsabilità organizzative e disciplinari su una pluralità di uffici e/o servizi, ovvero dipendenti che per gli elevati poteri di iniziativa forniscono qualificati contributi al perseguimento degli obiettivi aziendali.

 

 

1° livello (A) Appartengono a questo livello i dipendenti con funzioni direttive e responsabilità organizzative disciplinari e poteri di iniziativa nell’ambito del reparto e/o ufficio.

 

(R) Appartengono a questo livello i dipendenti con funzioni direttive e responsabilità organizzative e disciplinari, che svolgono mansioni che comportano sia iniziativa sia autonomia operativa nell’ambito e in applicazione delle direttive generali ricevute, con responsabilità organizzativa nell’ambito dei reparti bar, ristorante e cucina, per le quali è richiesta una particolare competenza professionale.

 

Le parti, nell’ambito delle disposizioni di legge in materia, tenuto conto dell’inquadramento unico contrattuale, s’impegnano a promuovere iniziative finalizzate al raggiungimento dell’effettiva parità contributiva tra tutte le categorie e a tal proposito le parti si impegnano a prendere gli opportuni contatti con i competenti enti previdenziali ed assistenziali.

Le parti determineranno l’istituzione della figura professionale dei Quadri (Legge del 13.5.1985 n° 190), nonché la misura delle relative indennità di funzione.

Sono fatte salve, a titolo individuale, le condizioni di miglior favore.

Art. 5 RETRIBUZIONI

Le retribuzioni minime tabellari per i vari livelli di cui all’Art. 4 sono quelle indicate nelle successive tabelle.

Impiegati di Gioco dall’1.1.1999

Indennità straordinaria aggiuntiva per il Ruolo Giochi

L’indennità straordinaria aggiuntiva di cui all’art.5 del vigente C.C.L., attualmente percepita dai dipendenti del Ruolo Giochi sarà aumentata di un importo mensile come segue:

aumenti dall’1.4.1999 aumenti dall’1.4.2000

 

 

 

 

 

 

L’indennità straordinaria aggiuntiva è corrisposta in proporzione alle giornate di effettiva presenza più i riposi, i recuperi, le ferie, le festività, i permessi con assegni, le donazioni di sangue.

Impiegati di Amministrazione dall’1.1.1999

Aumenti retributivi da riportare sulla paga base

per tutti i Ruoli dall’1.1.2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli aumenti retributivi corrisposti in applicazione del presente articolo potranno assorbire, fino alla concorrenza del relativo importo, eventuali superminimi individuali in vigore alle predette date.

 

Art. 6 MODALITÀ DI CORRESPONSIONE

DELLA RETRIBUZIONE

La retribuzione dovrà essere corrisposta ai dipendenti con valuta 27 d'ogni mese. All’atto del pagamento sarà consegnata una busta od un prospetto equivalente in cui dovranno essere distintamente specificati:

Cognome e nome, livello e qualifica del dipendente;

Periodo cui la retribuzione si riferisce;

Le singole voci ed i rispettivi importi costituenti la retribuzione stessa e l’elencazione delle trattenute.

Agli effetti del presente contratto s'identifica con la parola "stipendio" il complesso dei seguenti elementi:

• Minimo tabellare del livello cui il dipendente è assegnato;

• Aumenti periodici d'anzianità;

• Superminimi individuali;

• Indennità di contingenza del settore industria ed EDR;

• Premio di produzione;

• Premio per risultati;

• Indennità straordinaria - integrativa - di carica - di mansione

di orario disagiato e vestiario

indennità di cucina - di funzione – di funzione e specializzazione.

Per retribuzione s'intende il complesso degli elementi formato dallo stipendio come sopra costituito, e da eventuali indennità straordinarie aventi carattere di generalità per la categoria d'appartenenza.

Le indennità integrative, corrisposte con carattere continuo ai singoli dipendenti e concesse ad personam, devono essere riconosciute a tutti gli effetti , ad eccezione del conteggio per le quote di maggiorazione per lavoro straordinario e festività.

Nel caso in cui l’Azienda, per eccezionali impedimenti tecnici, ritardi oltre sette giorni il pagamento della retribuzione, decorreranno a partire dal giorno 28, a favore del dipendente stesso, gli interessi nella misura del tasso ufficiale di sconto.

 

Art. 7 SUDDIVISIONE IN GRUPPI

DEL PERSONALE DEL RUOLO GIOCHI

Ai fini dell’applicazione degli Art. 18, Art. 19, Art. 20, il personale del Ruolo Giochi s'intende così suddiviso:

1º gruppo gli impiegati di 1º Cat. Roulette, Baccarà nonché quelli con qualifica superiore con oltre dieci anni d'anzianità;

2º gruppo gli impiegati di cui sopra con anzianità da otto a dieci anni;

3º gruppo gli impiegati di cui sopra con anzianità da cinque ad otto anni e cambisti con più di 57 anni d'età;

4º gruppo gli impiegati di cui sopra con anzianità fino a cinque anni e cambisti con più di dieci anni d'anzianità;

5º gruppo gli impiegati di 2º Cat. Roulette, Americani, Baccarà e cambisti con anzianità da cinque a dieci anni;

6° gruppo gli impiegati di 3º Cat. Americani, Baccarà e cambisti;

7º gruppo gli impiegati allievi.

Ai fini della determinazione dell’anzianità di cui ai gruppi dal 1° al 4° della tabella, la stessa deve essere calcolata dalla data di passaggio alla 1º Cat. Roulette o Baccarà.

L’aggiornamento delle posizioni individuali avverrà d’ufficio per i cambisti che hanno compiuto il 57mo anno d'età e per tutti gli altri impiegati appartenenti al ruolo giochi che sono inquadrati dal 1º al 7º gruppo.

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore già maturate all’entrata in vigore del presente contratto.

 

Art. 8 ORARIO DI LAVORO

1. L’orario normale di lavoro è di 35 (trentacinque) ore settimanali; di conseguenza per il calcolo della quota oraria di retribuzione è utilizzato il coefficiente 152. Di norma sarà adottato il sistema di cinque giorni lavorativi più due giorni di riposo settimanali.

2. Svolgendosi il lavoro dell'Azienda di regola anche durante le ore notturne e nei giorni festivi, i turni di lavoro comportano orari notturni e festivi, salvo giustificati motivi di impedimento.

3. Gli orari di lavoro ed i servizi dovranno essere flessibili finalizzati al perseguimento di una maggiore produttività delle Sale da Gioco e dei servizi aziendali, in ragione della affluenza di clientela con particolare riferimento ai fine settimana, ai ponti festivi e a tutte le manifestazioni. Significative modifiche ai criteri di flessibilità di norma adottati saranno concordate con le R.S.A.

4. Nella predisposizione del turno da attuarsi in collaborazione con la R.S.A., si dovranno osservare equi criteri di rotazione.

5. I turni di lavoro saranno attuati secondo orari differenti ruolo per ruolo in modo da assicurare in ogni caso il miglior funzionamento di tutti i reparti dell'Azienda.

6. Una diversa distribuzione dell’orario, che preveda la distribuzione media di 35 ore lavorative su più settimane potrà formare, fatto salvo dove già in atto, oggetto di trattativa in sede d'esame dell’organizzazione del lavoro.

7. Per i dipendenti del ruolo giochi e servizi connessi che effettuino due riposi settimanali, la ripartizione dell’orario di lavoro settimanale di cui al 1º comma sarà superiore alle sei ore giornaliere.

8. In caso di necessità l'Azienda potrà sospendere, possibilmente previo avviso, il secondo riposo settimanale che sarà accantonato ed usufruito successivamente.

9. Il diritto al secondo riposo settimanale s'acquisisce solo in presenza di cinque giorni effettivamente lavorati nella settimana; accordi diversi o concessioni a tal proposito devono intendersi caducati. S'intendono giorni lavorati anche i permessi sindacali, quelli previsti dalla legge per cariche pubbliche elettive e i riposi maturati e non usufruiti. I riposi usufruiti e non maturati, saranno compensati successivamente.

10. Un solo giorno di ferie fruito nel corso della settimana non costituisce motivo per la perdita del secondo giorno di riposo e sarà cumulato per gli altri eventuali giorni di ferie ai fini del successivo punto 11.

11. La somma complessiva delle giornate di ferie e festività comunque usufruite nel corso dell’anno e conteggiate per giorni sei o multipli di sei non da diritto alla maturazione del secondo giorno di riposo settimanale.

12. Il personale del ruolo giochi il giorno precedente il riposo o i riposi settimanali, sarà assegnato ad un turno pomeridiano che non può avere termine dopo le ore 20,30 ed eccezionalmente in occasione dei fine settimana, dei ponti festivi e tutte le manifestazioni non può avere termine oltre le ore 21,00. Il turno successivo al giorno di riposo o riposi non può avere inizio prima delle ore 20,00.

13. Il personale dovrà, normalmente, conoscere i turni di servizio con un mese di anticipo e questi dovranno indicare l'ora d'inizio e di cessazione del lavoro; le eventuali variazioni ai turni settimanali già esposti, saranno preventivamente comunicate al lavoratore interessato.

14. Dal compimento del servizio giornaliero alla ripresa dovranno intercorrere non meno di undici ore d'intervallo.

15. Il personale appartenente al turno cessante, non potrà abbandonare il posto di lavoro se non sostituito dal personale del turno subentrante. La protrazione dell’orario, fermo restando le incombenze relative all’espletamento delle operazioni di fine turno, non potrà normalmente superare il periodo di due ore che saranno retribuite con la maggiorazione prevista dall’Art. 9.

16. Per i servizi sdoppiati, nel ruolo giochi e servizi connessi, l’intervallo tra i turni sarà compreso fra un minimo di due ore e un massimo di due ore e 30 minuti.

17. Gli impiegati tecnici di gioco, in considerazione delle particolari mansioni che non consentono ai medesimi la possibilità d'allontanarsi dal tavolo ove prestano servizio, dovranno usufruire in uguale misura di un riposo intermedio di quindici minuti ogni 75 minuti per i giochi francesi, mentre, gli addetti ai giochi americani, osserveranno un riposo di venti minuti ogni ora.

18. Per il personale del ruolo giochi, l’orario di lavoro tiene conto delle necessità stabilite dall’obbligo d'indossare la divisa, senza peraltro che ciò comporti il mutamento dell'orario effettivo espletato ai tavoli da giuoco; conseguentemente l’orario di servizio dovrà tenere conto del tempo necessario, fissato in venti minuti, per adempiere a ciascuna delle operazioni di vestizione.

19. Le squadre di roulette francese saranno composte normalmente da cinque impiegati, mentre nei giochi americani saranno utilizzati tre uomini ogni due tavoli.

20. La limitazione dell’orario di lavoro come sopra stabilito non vale per:

• il personale con mansioni direttive ed ispettive;

• tutto il personale addetto al baccarà trattandosi di personale
d’attesa.

L’Azienda, per il suindicato personale, potrà nell’ambito dell’orario contrattuale stabilire turni e distribuire l’orario di lavoro in deroga alle sopra elencate limitazioni.

21. Per i dipendenti appartenenti a reparti che per esigenze aziendali effettuano l’orario di lavoro settimanale in sei giorni, una diversa distribuzione dell’orario settimanale potrà formare oggetto di trattativa in sede di organizzazione del lavoro.

22. Per i dipendenti degli uffici amministrativi, fermo restando la distribuzione dell’orario di lavoro in atto, una diversa distribuzione di tale orario, finalizzata al raggiungimento di una soluzione che prevede la distribuzione delle 35 ore settimanali su cinque giorni lavorativi per settimana, formerà oggetto di trattativa fra le parti dopo l’entrata in vigore del presente contratto. Per le assenze di intera settimana a causa di malattia ( considerata dal Lunedì alla Domenica), l’orario di lavoro sarà considerato di 35 ore settimanali.

23. I dipendenti dei reparti non appartenenti al gioco godranno di due riposi di almeno dieci minuti nel turno di lavoro giornaliero concordato e controllato dal Capo Servizio.

24. Per il personale non appartenente al ruolo giochi, nell’orario di lavoro deve essere computato anche il tempo necessario all’espletamento delle operazioni inerenti il servizio.

25. Ogni quattro mesi, tra l’Azienda e la R.S.A. verrà compiuta una verifica al fine dell’ottimizzazione degli orari di tutti i reparti.

Art. 9 LAVORO STRAORDINARIO E FESTIVO

Nessun dipendente può esimersi dall’effettuare, nei limiti previsti dalla legge e dal presente contratto, lavoro straordinario, notturno o festivo, salvo giustificati motivi di impedimento.

Sono considerate ore di lavoro straordinario quelle eccedenti il normale orario di lavoro settimanale.

Sono considerate ore di lavoro festivo quelle effettuate nei giorni di riposo settimanale (in caso di mancato preavviso) e nei giorni festivi di cui all’Art. 11.

È considerato lavoro notturno quello effettuato dalle ore 22 (ventidue) fino alle 6 (sei) antimeridiane del giorno successivo, non compreso in turni regolari di servizio; lo straordinario oltre le ore 6, è considerato notturno se è un proseguimento di turno.

Per il lavoro notturno prestato oltre le ore 24 nelle giornate di sabato e in quelle antecedenti le festività di cui all’Art. 11 sarà corrisposta una maggiorazione pari al 10% della quota oraria di retribuzione.

Sono considerate ore di lavoro straordinario festivo quelle compiute oltre l’orario normale ed effettuate nei giorni festivi.

Per le prestazioni sopra indicate spetta al dipendente la maggiorazione della quota di retribuzione oraria secondo le percentuali seguenti:

• lavoro straordinario feriale magg.ne 35 %

• lavoro straordinario festivo magg.ne 50 %

• lavoro festivo magg.ne 40 %

• lavoro straordinario notturno magg.ne 45 %

• lavoro straordinario notturno festivo magg.ne 75 %

• lavoro domenicale magg.ne 30 %

Le percentuali saranno applicate sull’importo ottenuto sommando la paga base, gli aumenti periodici d'anzianità e l’indennità di contingenza, la quota oraria s'otterrà dividendo per 152 tale importo.

Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili, intendendo che la maggiore assorbe la minore quando si tratti di unica prestazione.

Il lavoro straordinario dovrà essere richiesto ed autorizzato dall’Azienda in un limite massimo complessivo di 200 ore pro capite annue. Salvo casi eccezionali ed imprevedibili, l’Azienda informerà preventivamente la R.A.S.

La liquidazione del lavoro straordinario sarà effettuata con il primo pagamento del compenso per lavoro ordinario. Ferme restando le maggiorazioni contrattualmente previste, il dipendente ha la facoltà di chiedere il recupero delle ore prestate in alternativa al pagamento.

Detto recupero, peraltro, potrà avere luogo compatibilmente con le esigenze produttive nell’anno in cui sono prestate le ore straordinarie.

Per i dipendenti del Ruolo Giochi, il lavoro straordinario, ferme restando le maggiorazioni contrattualmente previste, è limitato a giornate di eccezionale affluenza di clientela.

 

Art. 10 RIPOSO SETTIMANALE

Ai sensi di legge, tutti i dipendenti hanno diritto ad un giorno di riposo settimanale di 24 ore consecutive, secondo turni stabiliti dall’Azienda.

I dipendenti che effettuano l’orario settimanale in cinque giorni, oltre al riposo di cui al comma precedente, hanno diritto ad un ulteriore giorno di riposo.

In caso di modificazione dei turni di riposo, il dipendente dovrà essere preavvisato due giorni prima di quello fissato per il riposo.

Qualora, per effetto della turnazione dei riposi, i giorni destinati a riposo settimanale dovessero coincidere con una delle festività di cui ai punti b) e c) dell’Art. 11, il dipendente avrà diritto ad un corrispondente prolungamento del periodo di ferie.

La retribuzione del dipendente chiamato a prestare servizio nei giorni di riposo senza il dovuto preavviso, sarà maggiorata come all’Art. 9, salvo sempre il diritto dello stesso a recuperare il riposo nei giorni successivi.

Art. 11 GIORNI FESTIVI

Sono considerati giorni festivi:

a) le domeniche oppure i giorni destinati a riposo compensativo;

b) le seguenti festività nazionali:

• 25 aprile

• 1 maggio

c) le seguenti festività infrasettimanali:

• 1 gennaio

• 6 gennaio

• Domenica di Pasqua

• lunedì di Pasqua

• 15 agosto

• 13 ottobre (patrono della città)

• 1 novembre

• 8 dicembre

• 25 dicembre

• 26 dicembre

In considerazione del fatto che la particolare attività dell’Azienda non consente la sospensione del lavoro nei giorni di festività nazionali ed infrasettimanali, in deroga alle vigenti disposizioni, il lavoro prestato in dette giornate dai dipendenti del ruolo giochi, oltre a quanto già previsto dall’Art. 10, sarà compensato con un prolungamento del periodo di ferie corrispondente al numero di festività lavorate e con la maggiorazione prevista dall’Art. 9 per le ore di servizio effettivamente prestate.

Al restante personale, che presta la propria opera nelle suddette festività, è dovuto oltre a quanto già previsto dall’Art. 10, la normale retribuzione giornaliera e la retribuzione per le ore di servizio effettivamente prestate, con le maggiorazioni previste dall’Art. 9.

Per quanto riguarda le sei giornate festive abolite, i dipendenti del reparto giochi hanno diritto ad avere un prolungamento delle ferie di sei giorni oltre a quanto già previsto dall’Art. 10 nonché alla maggiorazione prevista all’Art. 9 per le festività lavorate limitatamente alle due ex festività coincidenti con la domenica; i restanti dipendenti hanno diritto ad avere un prolungamento delle ferie di quattro giorni, oltre a quanto già previsto dall’Art. 10, e alla retribuzione prevista per le festività coincidenti con la domenica, a fronte delle due festività spostate rispettivamente alla prima domenica di giugno (festa della repubblica) ed alla prima domenica di novembre (festa delle FF.AA. e celebrazione della vittoria).

 

Art. 12 FERIE

Il personale ha diritto ad un periodo di ferie stabilito nella seguente misura:

• 27 giorni lavorativi per i dipendenti con anzianità fino a cinque anni;

• 32 giorni lavorativi per i dipendenti con anzianità superiore a cinque anni.

L’Azienda stabilirà, sentite le R.S.A., i turni di ferie, tenendo conto delle necessità del servizio e delle esigenze del lavoratore, secondo una regolare rotazione degli stessi con esclusione dei seguenti periodi:

• dal 26.12 al 6.1

• la settimana del Festival di Sanremo;

• Pasqua;

• il periodo di maggior affluenza del mese d'agosto.

Le ferie maturate dovranno essere godute entro l’anno che segue la maturazione. In casi eccezionali le eventuali frazioni di ferie residue non godute per esigenze organizzative aziendali daranno luogo alla corresponsione dell’indennità sostitutiva.

L’Azienda può richiamare il personale in ferie prima del termine quando urgenti necessità di servizio lo richiedano, fermo restando il diritto del dipendente di completare le ferie in epoca successiva e di avere il rimborso delle spese vive eventualmente sostenute per il richiamo in servizio.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante l’anno, il personale avrà diritto alla corresponsione della retribuzione per il periodo di ferie corrispondente ai mesi di servizio prestato presso l’Azienda; le frazioni di mese pari o superiori a quindici giorni sono da considerarsi mese intero.

L’assegnazione delle ferie non potrà avere luogo durante il periodo di preavviso.

La malattia e l’infortunio, intervenuti durante il periodo di ferie, sospendono il godimento delle stesse sussistendone i presupposti e le condizioni previste dalla normativa CEE ed INPS.

 

Art. 13 ASSENZE, PERMESSI, CONGEDI E ASPETTATIVA

Assenze

All’infuori dei casi previsti dall’Art. 25, il dipendente impossibilitato a prendere il servizio, è tenuto a darne immediata comunicazione all’Azienda.

L’assenza dovrà in ogni caso essere giustificata entro 48 ore dalla decorrenza del turno di servizio.

Permessi

Al dipendente che ne faccia domanda, l’Azienda può accordare permessi per giustificati motivi con facoltà di non corrispondere la retribuzione; tali permessi non sono computabili in conto all’annuale periodo di ferie, 13ma e 14ma.

Nel caso di nascita di figli, il dipendente ha diritto a tre giorni di permesso retribuito.

Saranno dovuti i seguenti permessi in caso di morte di:

• coniuge o convivente, figli, affiliati, affidati, affidanti, genitori, fratelli, sorelle: quattro giorni; se il decesso è avvenuto fuori della Regione il permesso sarà di sei giorni;

• suoceri, equiparati, nonni, zii, cognati e nipoti: due giorni; se il decesso è avvenuto fuori della Regione il permesso sarà di tre giorni.

Tali avvenimenti devono essere certificati nelle forme di legge.

Tali permessi retribuiti saranno riconosciuti anche durante il periodo feriale.

In caso di matrimonio il dipendente avrà diritto ad un congedo straordinario retribuito di giorni quindici di calendario.

In caso di mancata o ritardata presentazione della certificazione entro i termini stabiliti, verrà trattenuto al dipendente quanto eventualmente anticipato.

Salvo rari casi particolari la domanda del congedo matrimoniale dovrà essere inoltrata almeno quindici giorni prima dell’inizio del congedo stesso.

In caso di chiamata alla visita di leva, il dipendente avrà diritto ad un permesso retribuito per il tempo necessario alla visita stessa.

Donazione di sangue

Il giorno di riposo conseguente alla donazione, come da norme di legge, sarà considerato a tutti gli effetti come giorno di presenza.

Aspettativa

L’Azienda potrà concedere ai dipendenti che ne facciano richiesta, per giustificati motivi, periodi di aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza di anzianità ad ogni effetto, fino a dodici mesi, compatibilmente con le esigenze di servizio.

In caso di mancato accoglimento della richiesta da parte dell’Azienda, il lavoratore ha la facoltà di ripresentare l’istanza in sede di Commissione Paritetica Aziendale.

Art. 14 MUTAMENTO TEMPORANEO DELLE MANSIONI

L’azienda per assicurare la funzionalità dei servizi potrà adibire temporaneamente il lavoratore a mansioni diverse da quelle inerenti la sua categoria per un periodo non superiore a tre mesi purchè ciò non comporti alcun peggioramento della situazione economica, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 13 della Legge 300/1970.

Salvo i casi imprevisti e contingenti che comportano lo spostamento di un dipendente a mansioni diverse da quelle inerenti la sua categoria, nonché ritenuto prioritario in ogni caso il perseguimento della funzionalità dei servizi e considerato quanto previsto dalla normativa contrattuale, l’Azienda, per l’assegnazione temporanea del lavoratore, terrà conto dei criteri indicati dagli accordi vigenti (professionalità, anzianità, assenza di demeriti e presenza in servizio). Eventuali modifiche a tali criteri formeranno oggetto di intesa tra le parti.

Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta, e l’assegnazione stessa diviene definitiva qualora sia stata effettuata per un periodo superiore ai 3 mesi continuativi, fatte salve le posizioni vicarie e ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori ove la medesima abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, la stessa diviene definitiva qualora la prestazione sia protratta per 30 giorni oltre la scadenza del diritto alla conservazione del posto. In ogni caso di assegnazione a mansioni diverse, al dipendente sarà corrisposta la retribuzione spettante alla categoria cui è stato assegnato. Della predetta retribuzione sarà tenuto conto ai fini della 13ma e della 14ma mensilità in ragione di tanti 365mi quante sono state le giornate di disimpegno dalle diverse mansioni assegnate.

 

Art. 15 PASSAGGI DI LIVELLO

Per i passaggi di categoria o livello verrà effettuata una selezione e/o valutazione salvo casi di mobilità conseguenti a processi di riorganizzazione aziendale.

Per tale ultima ipotesi saranno consultate le OO.SS..

Per i passaggi di categoria o livello superiori al 5°, le selezioni sono così disciplinate: l’Azienda darà informazione al personale in forza, dei posti a selezione, mediante apposito avviso al personale,

indicando i requisiti richiesti in relazione ai profili professionali nonché i tempi e le modalità per la presentazione delle domande.

I candidati saranno ammessi purché in possesso dei requisiti richiesti.

Alle selezioni sono ammessi i dipendenti con almeno 3 anni di anzianità aziendale, salvo deroga indicata nell’avviso di selezione, di livello pari o inferiore a quello posto in selezione ed individuati nell’avviso stesso di selezione.

La selezione sarà esperita da una commissione composta dal Presidente (individuato nel legale rappresentante dell’Azienda o di un suo delegato), da due componenti designati dall’Azienda e da un componente designato dalle OO.SS. in accordo tra di loro.

Nelle selezioni si dovrà tenere conto della professionalità, anzianità, presenza in servizio ed assenza di demeriti così come definito dall’accordo 19.10.1988 (accordo quadro posizioni anomale e promozioni) e dall’accordo del 11.11.1988 relativamente alla professionalità del Ruolo Giochi. Per i posti a contatto con la clientela l’Azienda potrà prevedere nella valutazione della "professionalità" anche una prova di conoscenza di lingue estere. L’applicazione dei punteggi relativi agli elementi "anzianità", "assenza di demeriti" e "presenza in servizio" avrà luogo solo previo superamento delle prove relative alla "professionalità", che si intenderà conseguito con l’assegnazione di un punteggio non inferiore a 24/40.

L’effettiva assegnazione dei posti, come risultante dall’esito della selezione, potrà avvenire anche in un tempo successivo alla selezione stessa, qualora l’azienda intenda ricoprire con altro personale idoneo il posto occupato dal candidato prescelto.

La graduatoria varrà esclusivamente per la copertura dei posti di cui all’avviso cui si riferisce la selezione e, all’atto dell’assegnazione dei posti stessi, cesserà ogni sua validità.

 

Art. 16 MUTAMENTO DI MANSIONI PER INIDONEITÀ FISICA

Nel caso di sopraggiunta inidoneità fisica allo svolgimento delle mansioni assegnate, riconosciuta da parte di enti Pubblici e/o istituti specializzati di diritto pubblico su specifica richiesta dell'Azienda, qualora sia obbiettivamente impossibile l’assegnazione di nuove diverse mansioni equivalenti a quelle già svolte, allo scopo d'evitare nei limiti del possibile la conseguente risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo, il dipendente interessato potrà rivolgere richiesta

all'Azienda tramite la C.P.Az. d'essere assegnato a mansioni diverse compatibili con il suo stato di salute comportante l’inquadramento a livelli inferiori anche in altro ruolo.

L'accoglimento da parte dell'Azienda di tale richiesta, costituirà patto di novazione del contratto individuale di lavoro, dal quale dovrà espressamente risultare che il patto stesso è stato sottoscritto allo scopo d'evitare la risoluzione del rapporto di lavoro, salvo che si tratti di mutamento temporaneo di mansioni.

In caso d'assegnazione definitiva di personale del ruolo giochi a mansioni diverse, l’Azienda non si farà in ogni caso carico delle conseguenze economiche derivanti dalla cessata o modificata partecipazione alla suddivisione delle mance.

 

Art. 17 PASSAGGIO DA RUOLO A RUOLO

I passaggi da ruolo a ruolo potranno avvenire a condizione che il dipendente abbia maturato tre anni di anzianità nel ruolo e sia in possesso dei requisiti richiesti.

In caso di passaggio da uno dei ruoli previsti dall’Art. 4 ad altro ruolo, il dipendente conserva l’anzianità di servizio dalla data d'assunzione agli effetti di quanto previsto negli Art. 31 e Art. 32.

La copertura dei posti di lavoro nel Ruolo Giochi avverrà tramite selezione interna per il 25% dei posti da ricoprire e per la parte restante mediante selezione esterna.

Art. 18 TREDICESIMA MENSILITÀ

Entro il 20 dicembre, l’Azienda corrisponderà al personale dipendente una 13ma mensilità il cui importo sarà calcolato come segue:

1. per il personale di Amministrazione dei Servizi Ausiliari e per il Ristorane e Bars, sulla base della retribuzione in atto alla data predetta; in ogni caso il dipendente avrà diritto a tanti 365mi di tredicesima quanti sono i giorni di effettivo servizio (compresi ferie, riposi, permessi, ecc.) prestati presso l’Azienda.

2. per il personale del ruolo giochi, sulla base della retribuzione in atto alla data predetta aumentata in misura pari alla seguenti tabelle:

Per il 1999 Dal 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 19 QUATTORDICESIMA MENSILITÀ

Entro il 15 agosto, l’Azienda corrisponderà al personale dipendente una 14ma mensilità il cui importo sarà calcolato secondo i criteri e le regole previste dal precedente Art. 18 per la tredicesima mensilità.

 

Art. 20 PREMIO DI PRODUZIONE

RUOLO GIOCHI

Il premio di produzione annuo viene erogato entro il 31 Marzo di ogni anno, con riferimento all’anno precedente.

Ai fini del computo del premio di produzione relativo all’anno 1984 si terrà conto dei seguenti elementi:

• una cifra base di partenza stabilita dalla seguente tabella

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• i proventi dei giochi dell’anno 1983;

• i proventi conseguiti dai giochi nell’anno 1984.

Per ogni variazione percentuale in aumento od in diminuzione di detti proventi 1984 rispetto a quelli dell’anno precedente, verrà apportata uguale variazione percentuale in incremento o riduzione sulla cifra base del 1º gruppo pari a £. 1.256.000; e l’importo derivante sarà riportato in cifra uguale su tutti i sette gruppi.

Negli anni successivi l’ammontare del premio di produzione sarà sempre ricalcolato sulla base della differenza percentuale dei proventi giochi di ciascun anno rispetto a quelli dell’anno precedente, applicato al premio di produzione (spettante all’impiegato del 1º gruppo senza assenze) dell’anno precedente e riportato su tutti i sette gruppi.

Il premio di produzione verrà corrisposto ad ogni dipendente in proporzione alle giornate di effettiva presenza più i riposi, recuperi, ferie, festività, permessi con assegni ed infortuni sul lavoro superiori per evento a 30 giorni.

Per proventi del gioco si intendono i proventi veri e propri di tutti i giochi.

ALTRI RUOLI

A decorrere dall’1.1.1984 verrà erogato mensilmente un premio di produzione (come da tabella allegata) calcolato in percentuale secondo i livelli ed il gruppo di appartenenza (art. 3 del C.C.L. 7.10.1981) sulla base di partenza stabilita per il ruolo giochi (£. 1.256.000).

Tali percentuali saranno le seguenti per il 1999:

gruppo C 60,0% al 1º livello

gruppo B 55,8% al 1º livello

gruppo A 50,1% al 1º livello

A decorrere dall’1.1.2000 le percentuali saranno le seguenti:

gruppo C 60% al 1º livello

gruppo B 60% al 1º livello

gruppo A 60% al 1º livello

Per ogni variazione percentuale in aumento o in diminuzione dei proventi gioco, verrà apportata annualmente uguale variazione percentuale in incremento o in diminuzione sulla cifra base di partenza.

Il premio di produzione verrà corrisposto ad ogni dipendente in proporzione alle giornate di effettiva presenza più i riposi, recuperi, ferie, festività, permessi con assegni ed infortuni sul lavoro superiori per evento a 30 giorni.

 

Art. 21 PREMIO PER RISULTATI

Le parti convengono di istituire un "Premio per Risultati" (P.P.R.) da valere per tutto il personale in forza dell’Azienda successivamente alla data del 30/6/99 con le modalità di seguito specificate al punto A. Al tempo stesso le parti, tenuto conto di quanto previsto in tema di premi aziendali dall’accordo interconfederale del luglio ’93, convengono altresì di trasformare il "Premio di Produttività" di cui all’art. 20 del citato C.C.L. 4/4/95 in "elemento ad personam" non assorbibile valido esclusivamente per il personale in forza alla data del 30/6/99 con il mantenimento ai fini della relativa corresponsione delle modalità di incidenza già in atto ai fini dei vari istituti contrattuali così come di seguito specificato al punto B.

Punto A

Viene istituito un "Premio per Risultati" (P.P.R.) collegato ad elementi di produttività e di risultati il cui parametro di riferimento viene individuato nell’incremento degli introiti di tutti i giochi presenti in Azienda (con esclusione, pertanto, delle mance). La misura del premio è stabilita nell’8% dell’incremento degli introiti di gioco registratosi nell’anno solare precedente quello di erogazione rispetto agli introiti del 1998. Tale Premio avrà decorrenza dal 1/1/2000 e sarà erogato unitamente alla retribuzione del mese di luglio. La suddivisione del Premio fra i dipendenti, commisurato alle presenze, avrà luogo secondo il seguente rapporto:

• Ruolo Giochi: 4,8% (60% del Premio globale)

• Altri Ruoli: 3,2% (40% del Premio globale)

Le ulteriori modalità di determinazione del Premio seguiranno i seguenti criteri:

RUOLO GIOCHI

Al fine di determinare l’importo teorico giornaliero del premio per risultati, l’ammontare della quota del premio del ruolo verrà diviso in tanti 365mi rapportati al numero complessivo di giornate relative all’anno solare precedente a quello di erogazione riferite a tutti i dipendenti del ruolo che hanno prestato la loro attività in detto anno.

L’importo giornaliero teorico verrà riproporzionato in base ai coefficienti in atto per il punto mancia roulette e attribuito ad ogni dipendente in base alle giornate di effettiva presenza al lavoro nell’anno precedente quello di erogazione del premio (1 gennaio – 31 dicembre).

Ai fini del computo delle giornate di presenza si intendono giornate lavorate anche quelle relative ai riposi, ferie, festività, permessi retribuiti, donazione sangue ed infortuni sul lavoro superiori per evento a 30 giorni.

L’importo della quota non erogata per le assenze dovute a malattia dei dipendenti del ruolo verrà erogata nella misura del 50% con le stesse modalità di cui ai punti precedenti.

Chiarimento a verbale al "Ruolo Giochi"

Le parti si danno reciprocamente atto che, come in precedenza convenuto ed applicato, per il personale dello chemin de fer che ha maturato il punto mancia in misura pari o superiore a 1, il premio sarà erogato come per gli impiegati di roulette che abbiano raggiunto l’intero punto mancia, mentre per i cambisti viene mantenuta la previgente scala di riproporzionamento:

• Cambisti di II categoria = 0,75

• Allievi Cambisti = 0,50

ALTRI RUOLI

Al fine di determinare l’importo teorico giornaliero del premio per risultati, l’ammontare della quota del premio del ruolo verrà diviso in tanti 365mi rapportati al numero complessivo di giornate relative all’anno solare precedente a quello di erogazione, riferite a tutti i dipendenti del ruolo che hanno prestato la loro attività in detto anno.

L’importo giornaliero teorico sarà riproporzionato in base all’anzianità di servizio aziendale secondo la seguente scala parametrale e attribuito ad ogni dipendente in base alle giornate di effettiva presenza al lavoro nell’anno precedente quello di erogazione del premio (1 gennaio-31 dicembre):

• Primi 12 mesi di anzianità = 0,33

• Dal 13° al 24° mese di anzianità = 0,66

• Dal 25° mese in poi = 1,00

Ai fini del computo delle giornate di presenza si intendono giornate lavorate anche quelle relative ai riposi, ferie, festività, permessi retribuiti, donazione sangue ed infortuni sul lavoro superiori per evento a 30 giorni.

L’importo della quota non erogata per le assenze dovute a malattia dei dipendenti del ruolo verrà erogata nella misura del 50% con le stesse modalità di cui ai punti precedenti.

Chiarimento a verbale al punto A

Per l’individuazione dell’importo teorico giornaliero del nuovo premio di risultato che sarà erogato nel 2000, si farà riferimento alle presenze relative all’anno 1/1/99 - 31/12/99 anche se il primo semestre è già stato utilizzato come base di calcolo del premio di produttività erogato ad ottobre del 1999.

Punto B

Come previsto nella premessa al presente articolo, per tutto il personale in forza alla data del 30/6/99 viene istituito, con decorrenza 1/1/2000, un "elemento ad personam" che assorbe a tutti gli effetti il "Premio di Produttività" di cui all’art. 20 C.C.L. 4/4/95.

L’elemento ad personam, per esigenze di natura contabile, verrà distribuito su quattordici mensilità pur continuando a non avere alcuna incidenza su tutti gli istituti contrattuali, eccezion fatta ai fini del T.F.R. e restando espressamente escluso, per reciproca volontà delle parti, dalla normale retribuzione.

La corresponsione dell’elemento ad personam nello spirito di quanto previsto per il "Premio di Produttività" precedentemente in vigore, sarà commisurata alle presenze individuali registrate nel mese di competenza, intendendosi per giornate di presenza le giornate

lavorate nonché quelle relative a riposi, ferie, festività, permessi retribuiti, donazione sangue ed infortuni sul lavoro superiori per evento a 30 giorni.

Per il personale con contratto di lavoro a tempo parziale l’importo dell’"elemento ad personam" sarà riproporzionato sulla base del minor orario individuale.

Per tutti i Ruoli, ai fini della quantificazione dell’"elemento ad personam" si farà riferimento all’importo individuale massimo già comprensivo della ridistribuzione per malattia, erogato a titolo di "Premio di Produttività" nel corso del 1999 con base di calcolo 1998-1986 secondo le suddivisioni e le norme già in atto.

Per il ruolo Amministrazione, Servizi Ausiliari, Ristorante la determinazione del predetto importo individuale massimo di riferimento, oltre ai criteri sopra richiamati, sarà effettuata non tenendo conto delle percentuali di attribuzione gruppi A, B, C, ma suddividendo la quota globale di spettanza del ruolo per il numero degli addetti allo stesso alla data del 30/6/99.

Punto C

L’indennità di funzione e specializzazione per i dipendenti del Gruppo C, istituita con C.C.L. 4/4/95 (Allegato 2), verrà corrisposta così come stabilito dall’Art. 24 del vigente C.C.L.

Quant’altro previsto dall’allegato 2 del C.C.L. 4.4.95 e non modificato dal presente C.C.L. resta in vigore.

Dichiarazione a verbale al punto C

Le parti si danno reciprocamente atto che l’indennità di funzione e specializzazione riconosciuta al gruppo C, non potrà più formare oggetto di modifica o di estensione ai Gruppi A e B.

NORME TRANSITORIE

Nel corso del 1999 verrà ancora erogato, esclusivamente al personale in forza al 30/6/99 il "Premio di Produttività" di cui all’art. 20 del C.C.L. 4/4/95, secondo le modalità previste da tale articolo, tenuto conto delle seguenti percentuali di suddivisione gruppi A, B, C :

• Gruppo C= 100,00%

• Gruppo B= 89,91%

• Gruppo A= 77,38%

Per il personale che cesserà il rapporto di lavoro tra la data del 1/7/99 ed il 31/12/99 e che, pertanto, non potrà percepire l’elemento ad personam decorrente dall’1/1/2000, all’atto della risoluzione del rapporto saranno corrisposti tanti dodicesimi dell’importo annuo del "Premio di Produttività" preso a base per la determinazione dell’elemento ad personam quanti saranno i mesi di servizio prestati nel predetto semestre, rapportati alle effettive presenze.

Art. 22 AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ

A tutto il personale viene riconosciuto per ogni biennio di effettivo servizio, per un massimo di cinque bienni, un aumento di anzianità in cifra fissa, come risultante dalla seguente tabella:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In caso di passaggio a livello superiore, gli importi relativi agli aumenti di anzianità maturati nel livello di provenienza saranno ricalcolati in base ai valori previsti per il livello di assegnazione e il lavoratore avrà diritto a maturare in tale livello un numero di aumenti biennali che, sommati a quelli già percepiti, sia pari a cinque. La frazione di biennio in corso all’atto del passaggio di livello sarà considerata utile ai fini della maturazione del nuovo aumento di anzianità.

NORME TRANSITORIE

Il personale in forza alla data del 30.6.1999, conserva il diritto a percepire un importo corrispondente ad un massimo di otto aumenti biennali di anzianità, di cui cinque calcolati in misura pari per ogni

biennio al 5% di minimo tabellare ed indennità di contingenza del livello di appartenenza, e tre calcolati in misura pari al 3% degli stessi elementi. Tale importo verrà ricalcolato all’atto di variazioni del minimo tabellare.

L’importo degli aumenti periodici così calcolati verrà corrisposto, con la voce "Aumenti periodici di anzianità" in misura pari ai corrispondenti in cifre fisse di cui alla precedente tabella con un massimo di cinque, e tutta la differenza maturata e maturanda verrà erogata come elemento retributivo "Ad Personam" non assorbibile da considerarsi utile su tutti gli istituti contrattuali e quindi parte integrante della normale retribuzione.

Gli importi maturati, a titolo di aumenti periodici di anzianità, fino a tutto il 30.6.1981 continueranno ad essere erogati in cifra fissa, in aggiunta all’elemento ad personam di cui al precedente comma.

 

Art. 23 ACCORDO INTEGRATIVO

Come da accordo riportato a pagina 58 e 59 del C.C.L. 14.3.1986, si riconosce al personale di Amministrazione e dei Servizi Ausiliari, con decorrenza 1.1.1977, un conguaglio mensile lordo di Lire 100.000 (centomila) da riportare in aggiunta all’indennità straordinaria a seguito della rinuncia alla partecipazione al coacervo mance. Tale importo è ridotto a £. 50.000 mensili lorde per i lavoratori con meno di venti anni di età, mentre per i "Valletti", che in atto usufruiscono di una indennità speciale per il servizio prestato nella categoria, tale importo (£. 100.000) viene riconosciuto a conguaglio della stessa indennità.

Si precisa che l’importo di cui sopra è operante per quattordici mensilità e per l’indennità di anzianità ed annulla il diritto dei dipendenti alla maggiorazione convenzionale, inoltre il personale di Amministrazione e dei Servizi Ausiliari, dovrà rinunciare alla partecipazione del coacervo mance e nel contempo considerare abrogato dal C.C.L. qualsiasi riferimento diretto o indiretto alle mance.

Si precisa che allo scadere di ogni anno dalla data di entrata in vigore dell’accordo, gli importi di cui sopra, saranno aggiornati, senza ulteriori formalità, rispetto all’intervenuta variazione del coacervo mance al fine di adeguarli proporzionalmente alle variazioni dell’anno precedente la revisione, assumendo ad indice della variazione, il rapporto tra l’ammontare del coacervo mance dell’anno precedente e l’ammontare del secondo anno e precisamente:

alla fine di ogni anno si determinerà l’importo delle mance realizzate nell’ultimo anno e si calcolerà l’incremento rispetto alle mance introitate nell’anno 1976;

tale incremento dovrà essere ridotto in percentuale in base alla seguente formula matematica

a : 100 = (b - a) : x

dove a rappresenta l’introito mance lordo dell’anno 1976, b rappresenta l’introito mance lordo dell’anno cui si riferisce il calcolo, x rappresenta la percentuale di incremento.

Art. 24 INDENNITÀ

Indennità personale di cucina

L’indennità mensile a favore del personale di cucina è determinata dalla somma delle seguenti tabelle:

Dall’ 1.4.1999 Dall’1.4.2000

Chef di cucina £. 165.000 £. 4.538 £. 4.069 £. 4.069

Cuochi c.p. e pasticceri £. 110.000 £. 3.025 £. 2.713 £. 2.713

Restante personale interno £. 55.000 £. 1.513 £. 1.356 £. 1.356

 

Gli importi di cui sopra, ad eccezione della prima colonna, sono corrisposti in proporzione alle giornate di effettiva presenza più i riposi, i recuperi, le ferie, le festività, i permessi con assegni, le donazioni di sangue.

Indennità di cassa

L’indennità di cassa è corrisposta come segue:

Addetti cassa rifornimento gettoni, cassa generale =3,5%

Addetti ufficio cambio assegni, cambio valuta, cassa slot, segretariato, cassa ristorante, =3,5%

Addetti cassa bars, guardaroba, cassa teatro =2%.

L’indennità ai cassieri di sala istituita con accordo 28.3.97 è pari al 3,5%.

L’indennità di cassa ai cambisti sarà corrisposta nella misura dell’1,4% a decorrere dall’1.4.1999 e nella misura del 2,8% a decorrere dall’1.4.2000.

Detta indennità sarà calcolata sulla retribuzione lorda giornaliera e sarà corrisposta con assorbimento di eventuali altre indennità già corrisposte a tale titolo.

L’Azienda, in ogni caso, non potrà trattenere mensilmente al dipendente, per mancanze di cassa, più di quanto erogato sempre mensilmente per indennità di cassa.

Indennità orario disagiato e vestiario

L'indennità per orario disagiato e vestiario, istituita con gli accordi 14.4.1983, 13.11.1987 e CCL del 21.3.1997 a favore dei dipendenti addetti al segretariato, cassa rifornimento gettoni, ufficio cambio valuta e controlli amministrativi, addetti sala regia, fatti salvi i diritti dei dipendenti che attualmente la percepiscono, viene estesa a dipendenti inquadrati nel 1º livello super che, non solo intrattengono rapporti con enti esterni o con la clientela relativi al proprio settore di competenza, ma forniscano in maniera continuativa un supporto tecnico qualificato e di rappresentanza al perseguimento degli obbiettivi aziendali.

La suddetta indennità mensile è determinata dalla somma delle seguenti tabelle:

Dall’1.4.1999 all’1.4.2000

1º liv. sup. £. 210.000 £. 5.775 £. 5.179 £. 5.179

1º liv. £. 180.000 £. 4.950 £. 4.439 £. 4.439

2º liv. £. 160.000 £. 4.400 £. 3.946 £. 3.946

3º,4º,5° liv. £. 140.000 £. 3.850 £. 3.452 £. 3.452

 

Gli importi di cui sopra, ad eccezione della prima colonna, sono corrisposti in proporzione alle giornate di effettiva presenza più i riposi, i recuperi, le ferie, le festività, i permessi con assegni, le donazioni di sangue.

Indennità sostitutiva mensa

A tutti i dipendenti è corrisposta una indennità sostitutiva mensa settimanale pari a £. 13.800 nel caso di effettiva prestazione di turno spezzato in normale orario di lavoro; con decorrenza 1.4.1999 detta indennità sarà pari a £. 15.000.

Indennità di funzione

E’ corrisposta una indennità di funzione mensile ai dipendenti addetti al centralino, al roulettier e cartaio determinata dalla somma della seguente tabella:

Dall’ 1.4.1999 Dall’1.4.2000

Addetti al centralino £. 170.000 £. 4.675 £. 4.192 £.4.192

Roulettier e cartaio £. 110.000 £. 3.025 £. 2.713 £. 2.713

 

Gli importi di cui sopra, ad eccezione della prima colonna, sono corrisposti in proporzione alle giornate di effettiva presenza più i riposi, i recuperi, le ferie, le festività, i permessi con assegni, le donazioni di sangue.

Fermo restante quanto previsto dalla dichiarazione d’intenti e nella nota a verbale di cui agli atti del vigente C.C.L., ai tecnici slot, addetti conta slot, addetti cassa slot, sarà attribuita un’indennità di funzione pari a £. 110.000 a decorrere dall’1.4.1998.

A decorrere dall’1.4.1999 l’indennità di funzione viene riconosciuta ai tecnici slot, addetti conta slot, addetti cassa slot collaboratori slot e rilevatori dati slot secondo le seguenti tabelle:

A decorrere dall’1.4.1999 A decorrere dall’1.4.2000

1º liv. sup. £. 154.000 £. 220.000

1º e 2° liv. £. 145.200 £. 202.400

3º e 4° liv. £. 127.600 £. 167.200

5° liv. £. 88.000 £. 88.000

 

Gli importi di cui sopra sono corrisposti in proporzione alle giornate di effettiva presenza più i riposi, i recuperi, le ferie, le festività, i permessi con assegni, le donazioni di sangue.

Indennità di mansione

l’indennità di mansione a favore dei Controlli di Amministrazione, istituita con l’accordo del 13.11.1987, è determinata dalla somma delle seguenti tabelle:

Dall’1.4.1998 Dall’1.4.1999 Dall’1.4.2000

£. 310.000 £. 8.525 £. 7.645 £. 7.645

 

Gli importi di cui sopra, ad eccezione della prima colonna, sono corrisposti in proporzione alle giornate di effettiva presenza più i riposi, i recuperi, le ferie, le festività, i permessi con assegni, le donazioni di sangue.

 

indennità di funzione e specializzazione

L’indennità di funzione e specializzazione per i dipendenti del gruppo C, istituita con l’allegato n°2 al C.C.L. del 4.4.95, è determinata dalla somma delle seguenti percentuali applicate alla retribuzione lorda in base agli anni di appartenenza al settore di specializzazione :

Dall’1.1.1999 Dall’1.1.2000

Da due a dieci anni 2,80% 1,725% 0,725%

Oltre i dieci anni 3,70% 2,000% 0,850%

 

L’indennità di funzione e di specializzazione sarà incrementata da un importo fisso di £ 29.750 a decorrere dall’1.1.1999 e da un pari importo a decorrere, dall’1.1.2000. Tale ultimo importo in cifra fissa, con le stesse decorrenze, viene riconosciuto altresì ai dipendenti del gruppo C con anzianità inferiore ai 2 anni.

Gli importi di cui sopra ad eccezione di quelli derivanti dalla percentuale della 1° colonna sono corrisposti in proporzione alle giornate di effettiva presenza più i riposi, i recuperi, le ferie, le festività, i permessi con assegni, le donazioni di sangue.

Con accordo del 9.5.90, oltre alle ore effettivamente lavorate, verrà erogata:

• con decorrenza dall’1.4.1999 ai dipendenti facenti parte la squadra allestimento spettacoli, un’indennità di presenza di £. 21.000= per ogni giornata di presenza in servizio in occasione di spettacoli;

• con decorrenza dall’1.4.1999 ai dipendenti che presteranno servizio per le operazioni di smontaggio nel teatro, un’indennità di presenza di £. 26.000= per ogni giornata di presenza effettivamente prestata per lo smontaggio.

I dipendenti che prestano servizio al C.E.D., a cui è richiesta la "reperibilità" avranno diritto ad un gettone pari a £. 10.500=, oltre al computo dell’attività prestata come straordinario, per un turno che partirà dalle ore 20 alle ore 8 del mattino.

L’importo così rivalutato avrà decorrenza dal 1.4.1999.

 

Art. 25 MALATTIA ED INFORTUNIO

EXTRAPROFESSIONALE ED INFORTUNIO SUL LAVORO

Malattia ed infortunio extraprofessionale

L’assenza per malattia ed infortunio extraprofessionale, deve essere comunicata all’Azienda con ogni sollecitudine (possibilmente prima dell’inizio del proprio turno di servizio), inoltre, tenuto conto dell’esigenza di predisporre le eventuali sostituzioni, il dipendente dovrà comunicare all’Azienda la prognosi accertata dal sanitario entro 48 ore dalla visita; in ogni caso l’assenza deve essere giustificata con regolare certificato medico che deve produrre entro 72 ore dalla data di inizio malattia.

La visita sanitaria deve, possibilmente, essere eseguita nel giorno di inizio malattia o nel giorno immediatamente successivo.

Il ritardo, non motivato da legittimo e dimostrato impedimento, nell’invio della certificazione comporta, indipendentemente dall’eventuale ricorso a provvedimenti disciplinari, la perdita del trattamento economico, a carico dell’Azienda, per i giorni compresi tra l’inizio della malattia e la data d'arrivo della certificazione.

In caso di prosecuzione della malattia o dell’infortunio oltre la prognosi prevista, il dipendente deve fare pervenire all’Azienda la relativa certificazione sanitaria con le stesse modalità di cui ai comma precedenti.

Il dipendente ammalato dovrà attenersi, per quanto concerne l’allontanamento dal domicilio, alle prescrizioni del competente Istituto Previdenziale.

Nel caso di trasferimento, anche temporaneo, di domicilio, il dipendente deve darne immediata comunicazione all’Azienda, in difetto sarà passibile di provvedimenti disciplinari ai sensi dell’Art. 29 del presente C.C.L.

Secondo quanto previsto dalla Legge 11.11.1983, n. 638, il dipendente che risulti assente alla visita di controllo, senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l’intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l’ulteriore periodo, esclusi i giorni di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo.

Nel caso d'interruzione del servizio dovuto ad accertata malattia od infortunio, l’Azienda conserverà il posto al dipendente non in prova per diciotto mesi.

A tal fine il lavoratore avrà diritto al seguente trattamento:

per anzianità di servizio fino a tre anni compiuti, l'intera retribuzione globale per i primi due mesi e metà retribuzione globale per i quattro mesi successivi;

per anzianità di servizio da tre a sei anni, l'intera retribuzione globale per i primi tre mesi e metà retribuzione globale per i sei mesi successivi;

per anzianità di servizio oltre i sei anni, l’intera retribuzione globale per i primi sei mesi e metà retribuzione per i sei mesi successivi.

Per i dipendenti aventi diritto all’indennità di malattia a carico di Enti previdenziali, ai fini del raggiungimento del trattamento economico di cui ai punti precedenti, l'Azienda interverrà ad integrazione di quanto erogato dai predetti Enti.

La mancata prestazione dell’indennità di malattia da parte degli Enti stessi, per inadempienze e del lavoratore, comporterà la perdita del trattamento integrativo a carico dell’Azienda.

Ai fini della determinazione degli scaglioni previsti ai punti precedenti per la corresponsione dell’indennità economica di malattia ed infortunio, si terrà conto del totale delle giornate d'assenza giustificate da certificazione medica nei dodici mesi precedenti l'inizio dell'evento morboso.

Casi particolari che dovranno essere documentati dal dipendente, potranno essere presi in considerazione e non conteggiati nel computo di cui al comma precedente (es. malattia di lunga durata, lunghe degenze) ai soli fini retributivi.

Qualora l’assenza per malattia abbia a protrarsi oltre 18 mesi continuativi l’Azienda ed il lavoratore hanno facoltà di risolvere il rapporto di lavoro con la corresponsione di tutte le indennità spettanti al dipendente in caso di licenziamento, ivi compresa quella sostitutiva di preavviso.

Il periodo complessivo massimo di assenza riconosciuto ai fini della conservazione del posto, determinato dalla somma delle varie certificazioni mediche, non potrà superare i trenta mesi nell’arco di cinque anni.

L’Azienda potrà concedere al lavoratore che abbia superato i 18 mesi di assenza per malattia e che ne faccia richiesta, un periodo di aspettativa massimo di 18 mesi, senza decorrenza alcuna di retribuzione ne anzianità tenuto conto della possibile ripresa dell’attività lavorativa del dipendente.

In caso di reiezione della richiesta da parte dell'Azienda e data facoltà al lavoratore di ricorrere alla C.P.Az. (ripresentando l’istanza). Il dipendente non in prova che ha interrotto il sevizio per 18 mesi, decorrenti dal giorno di inizio della malattia, avvalendosi delle agevolazioni di cui sopra, avrà diritto ad un altro periodo di conservazione del posto, nei limiti determinati dal comma precedente dopo che avrà ripreso il suo normale servizio per almeno tre mesi.

Il dipendente dichiarato in grado di riprendere il servizio dovrà presentarsi al lavoro nella stessa giornata indicata nel certificato medico salvo il caso di legittimo impedimento da comunicare all’Azienda immediatamente.

Qualora il dipendente non riprenda servizio entro le 48 ore successive all'accertata guarigione, senza addurre valide giustificazioni, l’Azienda lo riterrà dimissionario a tutti gli effetti.

E' facoltà dell’Azienda richiedere all'ente preposto (ai sensi della Legge n.300/1970), di sottoporre a visita medica di controllo in qualunque momento i propri dipendenti ammalati.

A tale fine i dipendenti sono tenuti a trovarsi nel proprio domicilio o a quello comunicato, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 (ovvero nelle diverse fasce orarie che fossero stabilite dalle vigenti disposizioni in materia).

Per le cure termali, marine e montane, ecc., si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Infortunio sul lavoro

Il personale, non in prova, soggetto alle vigenti disposizioni di legge in materia di infortunio sul lavoro ha diritto, in caso di infortunio, alla conservazione del posto fino a guarigione clinica.

Durante l'assenza per l'infortunio, l'Azienda corrisponderà una integrazione a quanto erogato dall'istituto assicuratore in misura tale da garantire l’intera retribuzione tenuto conto di quanto previsto dagli Art. 20 e Art. 21 del presente C.C.L.

In caso di modifica delle disposizioni vigenti in materia di trattamento economico di malattia da parte dei competenti istituti previdenziali, le parti procederanno alle conseguenti modifiche del presente articolo.

Ai tossicodipendenti e ai lavoratori affetti da alcolismo che faranno richiesta, verrà concesso un periodo di aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza di anzianità ad ogni effetto purché gli stessi dimostrino la loro permanenza in un centro o comunità terapeutica autorizzata.

L’Azienda manifesta disponibilità ad esaminare, per il tramite della C.P.Az., il prolungamento della conservazione del posto per singoli casi di lunga, accertata malattia, previa domanda dell’interessato, senza decorrenza della retribuzione e dell’anzianità, tenuto conto della possibile ripresa nell’attività lavorativa.

 

Art. 26 GRAVIDANZA E PUERPERIO

Definire secondo la normativa di legge e prevalente nel settore.

Integrazione al 100% della retribuzione.

Durante il periodo di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha il diritto di astenersi dal Lavoro:

a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;

b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;

c) per i tre mesi dopo il parto;

d) per un ulteriore periodi di sei mesi dopo il periodo di cui alla lettera c).

In applicazione, ed alle condizioni previste, della sentenza della Corte Costituzionale n. 972 dell'11.10.1988, per le lavoratrici madri addette ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, il periodo di astensione obbligatoria post-partum è fissato in sette mesi.

Il diritto di cui alla lettera c) è riconosciuto anche al padre lavoratore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della Legge 9 dicembre 1977, n. 903, alle condizioni previste nello stesso articolo, nonché‚ in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 19.1.1987, ove l'assistenza della madre al minore sia divenuta impossibile per decesso o grave infermità. Il diritto di cui alla lettera d) è riconosciuto, in alternativa alla madre, al padre lavoratore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 della Legge 9.12.1970, n. 903, alle condizioni previste nello stesso articolo.

La lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di gestazione, attestato da regolare certificato medico, e fino al compimento di un anno di età del bambino, salvo eccezioni previste dalla legge (licenziamento per giusta causa, cessazione dell'attività dell'Azienda, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era stata assunta, cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale era stato stipulato, esito negativo della prova).

Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato di gravidanza e puerperio e la lavoratrice licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante presentazione entro 90 giorni dal licenziamento di idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza, all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietano. Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 25 novembre 1976, n.1016, la mancata prestazione di lavoro durante il periodo di tempo intercorrente tra la data della cessazione effettiva del rapporto di lavoro e la presentazione della certificazione non da luogo a retribuzione. Il periodo stesso è tuttavia computato nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie, alle mensilità supplementari e al trattamento di fine rapporto. In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti il periodo di divieto di licenziamento, il datore di lavoro è obbligato a conservare il posto alla lavoratrice alla quale è applicabile il divieto stesso.

I periodi di astensione obbligatoria dal lavoro indicati alle lettere a), b), devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattualmente previsti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità, quattordicesima, alle ferie ed al trattamento di fine rapporto.

Il periodo di assenza facoltativa di cui alla lettera d) è computato nell’anzianità di servizio esclusi gli effetti relativi alle ferie, alle mensilità supplementari ed al trattamento di fine rapporto.

Durante il periodo di assenza obbligatoria, la lavoratrice ha diritto ad una indennità pari al 100% della retribuzione tenuto conto di quanto corrisposto dagli Enti Previdenziali.

Art. 27 SERVIZIO MILITARE

Per il trattamento dei lavoratori durante il periodo di chiamata o richiamata alle armi, si fa riferimento alle norme di Legge ed agli accordi di carattere generale che regolano la materia.

 

Art. 28 DOVERI DEL DIPENDENTE

Il dipendente deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alle mansioni affidategli prestando la massima collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi aziendali secondo le direttive e le istruzioni impartite dai suoi superiori ed in particolare, a titolo esemplificativo:

• rispettare l’orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte dall’Azienda per il controllo delle presenze, per la scritturazione o timbratura del cartellino o di schede di controllo della presenza di lavoro;

• deve dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni affidategli;

• deve osservare scrupolosamente i regolamenti e le disposizioni emanate dall’Azienda, gli ordini di servizio e/o le istruzioni impartite dai superiori, nonché mantenere la massima riservatezza sulla attività aziendale;

• deve presentarsi in servizio con gli abiti in ordine e con la persona curata secondo quanto prescrive l’Azienda;

• deve avere cura delle divise e degli indumenti forniti dall’Azienda;

• deve avere cura dei locali , dei mobili, degli oggetti dell’Azienda;

• non trarre profitto, con conseguente danno dell’imprenditore, di quanto forma oggetto delle sue funzioni nell’Azienda, né svolgere attività contrarie agli interessi dell’Azienda stessa;

• deve riferire ai propri superiori o anche direttamente alla Direzione fatti ed inconvenienti da lui rilevati o a lui noti, dai quali derivi o possa derivare danno o pregiudizio all’Azienda;

• deve mantenere un comportamento corretto nei confronti della clientela improntato a principi di educazione e cortesia;

• non intrattenersi nell’Azienda fuori dall’orario di servizio fatta eccezione per la frequenza del bar del personale, per il disbrigo di pratiche presso i competenti uffici, spettacoli teatrali, manifestazioni culturali ovvero durante il servizio nei locali adibiti al riposo;

• non utilizzare per l’ingresso o l’uscita dall’Azienda altro ingresso che non sia quello riservato al personale;

• deve improntare i propri rapporti con i superiori, colleghi e subordinati gerarchicamente all’interno dell’Azienda, con rispetto e correttezza;

• deve comunicare con immediatezza per iscritto all’Ufficio Personale, ogni cambiamento di residenza e/o domicilio e numero telefonico.

Data la particolare natura dell’Azienda, è vietato al personale:

• comunicare a chiunque informazioni su affari dell’Azienda nonché rilasciare informazioni di qualsiasi natura relativa ai clienti;

• occuparsi sotto qualsiasi forma per conto proprio o di terzi, di affari che possano nuocere agli interessi dell’Azienda;

• concedere prestiti ai clienti con o senza pegni, acquistare oggetti, valuta estera o altri articoli da i clienti, delegare altre persone a farlo, indicare per questi scopi i clienti a terze persone;

• trarre alcun profitto di qualsiasi genere o natura, da rapporti con i clienti, tali, da arrecare comunque un danno per l’Azienda;

• divulgare a terzi notizie, informazioni e quant’altro conosca in funzione del ruolo, qualifica, mansione e attività svolta in Azienda;

• giocare personalmente o partecipare a giochi per interposta persona;

• frequentare abitualmente altre Case da Gioco;

• frequentare la clientela dell’Azienda;

• fornire a terzi informazioni su altri dipendenti;

L’inosservanza dei doveri e dei divieti di cui al presente articolo darà luogo ai provvedimenti disciplinari di cui all’Art. 29

L’Azienda non può rilasciare notizie all’esterno riguardanti il personale dipendente agli effetti di quanto disposto dalla legge 675/96.

 

Art. 29 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Le mancanze dei dipendenti alle norme del presente C.C.L., ai regolamenti aziendali nonché agli ordini di servizio e alle disposizioni emanate dall’azienda, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti leggi ed in particolare dall’art. 7 della Legge 20.5.1970, n° 300, potranno dar luogo, secondo la gravità della mancanza, ai seguenti provvedimenti:

• richiamo verbale;

• richiamo scritto;

• multa non superiore a 4 ore della retribuzione;

• sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da 1 a 10 giorni;

• licenziamento disciplinare.

Incorre nei provvedimenti del rimprovero verbale o del rimprovero scritto o della multa o della sospensione il lavoratore che:

• dia luogo ad assenze ingiustificate dal lavoro per più giorni consecutivi , fino ad un massimo di cinque ovvero abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;

• abbandoni temporaneamente il servizio senza autorizzazione;

• non esegua il lavoro con assiduità oppure lo esegua con negligenza;

• senza giustificato motivo ritardi reiteratamente l’inizio del lavoro;

• per disattenzione o negligenza procuri guasti non gravi a cose o impianti comunque esistenti nell’Azienda;

• trasgredisca i doveri di riservatezza e segretezza inerenti l’attività aziendale;

• in qualunque altro modo trasgredisca alle disposizioni del presente C.C.L., agli ordini impartiti dall’azienda o dai superiori o commetta atti che rechino pregiudizio alla disciplina, all’attività, all’igiene ed alla sicurezza dell’Azienda.

Richiamo verbale e richiamo scritto

I provvedimenti del richiamo verbale e dell’ammonizione scritta sono applicati ai dipendenti per lievi mancanze commesse nel disimpegno del servizio.

Multa

La multa, per un importo non superiore a 4 ore delle retribuzione base, è applicata al dipendente per mancanze di non particolare rilievo o che costituiscano recidiva delle lievi mancanze. Le trattenute per le multe saranno devolute alla C.I.M.I.

Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione

Normalmente la sospensione fino ad un massimo di 10 giorni dal lavoro e dalla retribuzione è applicata al lavoratore nei casi di recidiva. La stessa può essere applicata anche in assenza di recidiva per le mancanze di maggior rilievo rispetto a quelle di cui ai punti 1 e 2. Maggiore o minore rilievo non è dato dall’ordine di elencazione delle mancanze.

Licenziamento disciplinare

Il licenziamento disciplinare, previo relativo procedimento, può essere intimato:

• per giustificato motivo determinato da più fatti gravi, distinti e diversi, tali da costituire un notevole inadempimento imputabile al lavoratore degli obblighi contrattuali che abbia caratteristiche di maggior rilievo rispetto all’ipotesi contemplata al punto 3;

• quando il dipendente sia condannato ad una pena detentiva, con sentenza passata in giudicato, per reati non colposi con pena che non abbia consentito la concessione, da parte del giudice penale, della sospensione condizionale;

• in caso di recidiva in mancanze gravi che abbiano dato luogo alla sospensione di cui una superiore ai 5 giorni, che non consentano la prosecuzione del rapporto di lavoro;

• nel caso di azioni tali da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro, per esempio:

- passi a vie di fatto e provochi risse in Azienda;

- conceda prestiti ai clienti;

- acquisti oggetti o valuta estera dagli stessi;

- giochi o faccia giocare terzi per proprio conto;

- abbandoni il posto di lavoro quando gli siano state affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo e quanto da ciò derivi pregiudizio all’incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti e di quanto custodito in Azienda.

Procedura disciplinare

Le norme disciplinari relative alle sanzioni, in caso di infrazione in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata e le procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti.

L’Azienda non può adottare alcun provvedimento disciplinare ivi compreso il licenziamento disciplinare, nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l’addebito circostanziato e per iscritto, salvo che per il richiamo verbale.

La contestazione deve essere immediata ed immodificabile.

La contestazione deve contenere l’invito al lavoratore ad assumere le propria difesa direttamente e/o tramite un rappresentante sindacale cui conferisce mandato.

La convocazione avanti al rappresentante dell’Azienda deve avvenire mediante lettera da indirizzare al lavoratore ed al suo rappresentante qualora gli sia stata conferita delega.

Il lavoratore potrà inviare controdeduzioni scritte nel termine di cinque giorni dal ricevimento della contestazione.

L’applicazione del provvedimento inflitto deve avvenire entro trenta giorni dalla comunicazione scritta da parte dell’Azienda o dalla pronuncia da parte del collegio di conciliazione e arbitrato o dall’autorità giudiziaria, qualora vi sia stato ricorso.

Durante il periodo di sospensione dal servizio, il dipendente non potrà frequentare l’Azienda senza l’autorizzazione della stessa.

Non si farà alcuna menzione del procedimento iniziato e conclusosi con provvedimento di archiviazione sulle note caratteristiche del lavoratore.

Non si può tenere conto, ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

Il licenziamento deve essere comunicato per iscritto al prestatore di lavoro. Il lavoratore deve impugnare il licenziamento con qualsiasi scritto, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, ovvero dalla comunicazione dei motivi ove questa non sia contestuale a quella del licenziamento.

Il lavoratore può, entro 20 giorni dalla comunicazione del licenziamento o dei motivi, promuovere il tentativo di conciliazione presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro, comunicandolo al datore di lavoro.

Quando risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento disciplinare, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare il lavoratore entro il termine di trenta giorni ed a riammetterlo in servizio.

 

Art. 30 SOSPENSIONE CAUTELATIVA

IN PENDENZA DI PROCEDIMENTO PENALE

In caso di apertura di procedimento penale a carico di dipendenti, il datore di lavoro deve provvedere nei seguenti modi:

• Se un dipendente è raggiunto da informazione di garanzia ex. art. 369 c.p.p. nessun provvedimento può essere preso a suo carico ed egli mantiene il posto ed il servizio.

• Quando la gravità dei fatti lo esiga e la contestazione concerna un fatto-reato commesso all’interno dell’Azienda o delle sue dipendenze, il dipendente può essere sospeso dal servizio fino al giudizio definitivo salvo la previsione di cui all’ultimo comma del presente articolo, dalla data del decreto che dispone il giudizio da parte del GIP, dalla richiesta di giudizio immediato, ovvero dalla data di emissione del decreto del P.M. che dispone il giudizio; deve invece essere immediatamente sospeso dalla data dell’arresto o del fermo o di esecuzione di un’ordinanza che dispone una misura cautelare di natura coercitiva.

La sospensione cautelare è revocata all’atto della remissione in libertà del dipendente, fatta salva l’ipotesi di contestazione di gravi reati.

La sospensione è disposta con provvedimento dell’Azienda e comporta la privazione della retribuzione e l’erogazione di un assegno alimentare pari all’80% dello stipendio di cui all’Art. 5 del C.C.L. per il ruolo giochi e del 50% dello stipendio per gli altri ruoli; detto assegno sarà contabilizzato agli effetti previdenziali.

Durante la sospensione il dipendente non matura alcun diritto connesso all’anzianità di servizio.

Se il procedimento penale relativo a fatti commessi nell’ambito del rapporto di lavoro termina con una sentenza di non luogo a procedere ex. art. 424 c.p.p. o in caso di sentenza dibattimentale anche non definitiva di proscioglimento o di assoluzione, la sospensione è immediatamente revocata. Il dipendente acquista i diritti inerenti l’anzianità e la retribuzione di cui all’Art. 5 del C.C.L. dedotta la somma corrisposta a titolo di assegno alimentare, dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento o di assoluzione.

 

Art. 31 PREAVVISO DI LICENZIAMENTO O DI DIMISSIONI

La risoluzione del rapporto di lavoro dovrà avvenire con reciproco preavviso, da comunicarsi con lettera raccomandata, nei seguenti termini:

quadri ed impiegati di 1° livello ruolo giochi e amministrazione:

• fino ad anni 5 di anzianità mesi 2;

• fino ad anni 10 di anzianità mesi 3;

• oltre ad anni 10 di anzianità mesi 4.

Impiegati di 2°, 3°, 4º livello ruolo giochi e amministrazione:

• fino ad anni 5 di anzianità mesi 1;

• fino ad anni 10 di anzianità gg. 45;

• oltre ad anni 10 di anzianità mesi 2.

Impiegati di 5°, 6°, 7º livello ruolo giochi e amministrazione, personale ruolo ausiliario, personale interno del ruolo ristorante e bars:

• fino ad anni 5 di anzianità gg. 15;

• fino ad anni 10 di anzianità mesi 1;

• oltre ad anni 10 di anzianità gg. 45.

La disdetta decorrerà dalla metà o dalla fine del mese a seconda che venga notificata nella prima o nella seconda quindicina.

La parte che risolve il rapporto senza l’osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all’altra, una indennità pari all'importo di retribuzione per il periodo di mancato preavviso.

Qualora il dipendente dimissionario non rispetti i termini prescritti per il preavviso, l'Azienda ha facoltà di ritenere sulle sue spettanze l’importo dell’indennità sostitutiva.

In caso di licenziamento il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato nell'anzianità agli effetti dell’indennità relativa.

Durante il periodo di preavviso il datore di lavoro, concederà al dipendente, brevi permessi per la ricerca di una nuova occupazione, la distribuzione e la durata dei suddetti permessi sarà stabilita in rapporto alle esigenze dell’Azienda.

 

Art. 32 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro e dovuto il trattamento di fine rapporto previsto dall’art. 2120 cod. civ. come modificato dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297.

La retribuzione annua utile per la determinazione del trattamento di fine rapporto e costituita esclusivamente dai seguenti elementi:

• minimo tabellare;

• indennità dl contingenza, secondo le modalità di cui alla legge 297/1982;

• aumenti periodici d'anzianità;

• premio di produzione;

• premio per risultati;

• indennità straordinaria - integrativa - di carica - di mansione - di orario disagiato e vestiario - indennità di cucina - di funzione - di funzione e specializzazione;

• 13ma mensilità;

• 14ma mensilità;

• quota convenzionale e previdenziale di cui all'Art. 18;

• indennità ad personam e superminimi.

Sono escluse dalle retribuzioni annue le indennità previste nei casi di cui all'Art. 9 del presente C.C.L., e ogni altro emolumento corrisposto a titolo occasionale o risarcitorio.

Gli elementi suindicati saranno computati agli effetti della determinazione della quota annua di T.F.R. anche nei casi d'assenza dal lavoro previsti dal 3° comma dell'art. 2120 cod. civ.

La liquidazione dovrà essere corrisposta entro la fine del mese successivo e in ogni caso entro il 15mo giorno dovrà essere corrisposto un acconto pari all’80% della liquidazione spettante.

Il T.F.R. accumulato dal dipendente dovrà essere comunicato allo stesso, ogni anno attraverso apposito modello, compilato nel modo più chiaro possibile e con distinte le seguenti voci:

• il maturato anno precedente;

• la percentuale e l’importo di rivalutazione;

• la quota di T.F.R. aggiuntiva;

• il maturato anno attuale;

• eventuali trasferimenti a fondi previdenziali.

 

Art. 33 ANTICIPAZIONI DEL T.F.R.

Oltre ai casi previsti dall’8º comma dell’art. 2120 cod. civ. come modificato dalla legge 297/1982, la richiesta d'anticipazione del T.F.R. potrà essere presentata per la ristrutturazione della casa d'abitazione già di proprietà del dipendente e per la costruzione della prima casa d'abitazione del nucleo familiare, purché adeguatamente documentata in base alle disposizioni di legge e/o amministrative vigenti in materia e corredata dal contratto d'affidamento dei lavori o atto equivalente.

Il dipendente comproverà l'avvenuta corresponsione delle somme incassate a tale titolo, attraverso apposita dichiarazione oppure documentazione.

Qualora le richieste d'anticipazione del T.F.R. pervenute all’Azienda debbano superare il limite annuale previsto dal citato art. 2120 cod. civ., sarà formulata una graduatoria delle richieste accoglibili entro il predetto limite che dovrà tenere conto della motivazione delle richieste stesse secondo il seguente ordine decrescente di priorità: spese sanitarie, acquisto della prima casa d'abitazione, acquisto "in itinere" come, ad esempio, socio prenotatario in cooperativa edilizia, riscatto di abitazione già occupata ad altro titolo, ristrutturazione della casa d'abitazione già di proprietà, costruzione della prima casa d'abitazione.

La graduatoria sarà formulata dall'Azienda, sentito il parere della Commissione Paritetica Aziendale di cui all'Art. 45. L'erogazione dell'anticipazione del T.F.R. sarà concessa sino ad una percentuale massima del 6% della forza totale aziendale presente al primo gennaio d'ogni anno.

Art. 34 LIMITI DI ETÀ

Il limite massimo d'età di permanenza in servizio per tutto il personale con contratto a tempo indeterminato, è stabilito dalle disposizioni di legge in materia.

 

Art. 35 INDENNITÀ IN CASO DI MORTE

In caso di morte del dipendente, l'indennità di preavviso e il T.F.R. saranno corrisposte agli aventi diritto secondo le norme di Legge.

 

Art. 36 CERTIFICATO DI SERVIZIO

In caso di licenziamento per qualsiasi motivo o di dimissioni, l’Azienda rilascerà al dipendente un certificato di servizio contenente le indicazioni della categoria d'appartenenza, della qualifica e del periodo di rapporto di lavoro.

A richiesta del lavoratore potrà essere rilasciato un attestato di servizio.

 

Art. 37 SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ PER FORZA MAGGIORE

In caso di sospensione del lavoro per ordine delle autorità, l’Azienda non avrà alcun obbligo di corrispondere la retribuzione al personale.

In caso di sospensione del lavoro per cause di forza maggiore, compresa l'impossibilità di proseguire l’esercizio per guasti alle cose o all’immobile, l'Azienda corrisponderà al personale la normale retribuzione.

 

Art. 38 CESSIONE O TRASFORMAZIONE DELL’AZIENDA

La cessione o trasformazione dell’Azienda nonché il cambio di gestione, non risolve il rapporto di lavoro ed il prestatore d’opera conserva i diritti acquisiti a tutti gli effetti.

Art. 39 ORGANI SINDACALI

Si riconoscono le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto e le Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite ai sensi dell’art. 19 della Legge 20.5.1970, n.300, nonché gli organi previsti dai successivi accordi Interconfederali e/o norme di legge in materia.

Per l’espletamento dei propri compiti e funzioni, le R.S.A. e/o R.S.U. usufruiranno di permessi retribuiti come da art. 23 della Legge 20.5.1970, n.300.

 

Art. 40 DIRITTI SINDACALI DI ASSEMBLEA

1. È riconosciuto il diritto di assemblea retribuita durante l'orario di lavoro (art. 20 legge 300 del 30.5.1970) per 10 ore l'anno.

2. La convocazione sarà comunicata all'Azienda con preavviso di due giorni e con l’indicazione specifica dell'ordine del giorno.

3. Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori convocheranno l’assemblea retribuita possibilmente alla fine o all’inizio di periodi di lavoro, tenendo presenti le necessità aziendali.

4. Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori nel convocare le assemblee retribuite di gruppi di lavoratori da tenersi durante l'orario di lavoro, dovranno tenere conto delle esigenze afferenti la continuazione della normale attività degli altri lavoratori non interessati alla assemblea stessa.

5. Quando nel reparto il lavoro si svolge a turni, l'assemblea può essere articolata in due riunioni nella medesima giornata.

Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.

Saranno definite a livello aziendale le particolarità di svolgimento e di attuazione in relazione ai punti 4 e 5.

 

Art. 41 LOCALI

Il datore di lavoro porrà a disposizione delle Rappresentanze Sindacali stipulanti il presente contratto per l’esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale all’interno dell’azienda fornito di arredo.

Art. 42 PERMESSI PER MOTIVI SINDACALI

Le due ore di permesso per ogni dipendente, derivanti dalla riduzione a dieci delle ore d'assemblea, sono accreditate alle organizzazioni sindacali in proporzione ai rispettivi iscritti. Dette ore potranno essere utilizzate dai lavoratori previsti nel comma successivo con le identiche modalità.

Ai lavoratori che siano membri degli organi direttivi provinciali o nazionali delle Confederazioni Sindacali stipulanti, dei comitati direttivi delle federazioni territoriali (extraprovinciali) o nazionali dei lavoratori di categoria, saranno concessi permessi retribuiti di due giorni al mese per il disimpegno delle loro funzioni, quando la richiesta del permesso venga espressamente fatta per iscritto dalle organizzazioni predette.

Tali permessi, in linea di massima, non devono coincidere con le giornate prefestive e festive, e saranno concessi nel limite di tre membri per organizzazione.

In occasione di trattative sindacali l’Azienda concederà permessi retribuiti limitati alla durata delle trattative stesse e per almeno tre rappresentanti per organizzazione sindacale.

Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative, dovranno essere comunicate per iscritto dalle organizzazioni all’Azienda.

Per l’aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive, o a ricoprire cariche sindacali territoriali (ex. provinciali), si applicano le disposizioni di cui all'art. 31 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970.

 

Art. 43 DIRITTO ALLO STUDIO

Al lavoratore non in prova, in forza all’Azienda, che frequenti corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico svolti presso istituti pubblici e/o parificati costituiti in base alla Legge 19 gennaio 1942, n. 86, e 31 dicembre 1928; n. 1859, saranno concessi permessi retribuiti pari a 150 ore pro-capite suddivise in tre anni. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente per frequentare corsi di studio, non potranno superare il 2% della forza occupata in Azienda.

Il lavoratore che intende assentarsi con permessi retribuiti, ai sensi del presente articolo, dovrà specificare il corso di studio cui intende partecipare e dovrà comprovare l’effettiva frequenza anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero d'ore doppio a quelle richieste per permesso retribuito.

Art. 44 INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI

Le disposizioni del presente contratto sono correlative ed inscindibili fra loro.

 

Art. 45 COMMISSIONE PARITETICA AZIENDALE

È costituita una Commissione Paritetica Aziendale per l'espletamento dei seguenti compiti:

1. Conciliazioni delle vertenze individuali di lavoro concernenti l'applicazione del presente contratto collettivo nonché di eventuali accordi integrativi.

2. Conciliazione delle controversie relative ai licenziamenti individuali di cui alla legge n 604/1964.

3. Esame congiunto con cadenza semestrale della situazione economica-finanziaria dell’Accantonamento aziendale straordinario di cui all’accordo sottoscritto tra le parti in data 21.3.97.

4. Esame dei problemi comunque concernenti i rapporti di lavoro tra l’Azienda ed il personale dipendente, con funzioni consultive e propositive nei confronti dell'Azienda e delle OO.SS. rappresentate nella commissione paritetica.

5. Compiti di cui all’Art. 16 e Art. 25 del presente C.C.L.

6. L’Azienda fornirà con cadenza periodica informazioni relative ai processi di mutamento temporaneo di mansioni di cui all’art. 14 C.C.L..

Delle conclusioni cui perviene la commissione nell'espletamento dei compiti di cui ai punti 1., 2. e 5. sarà redatto apposito processo verbale che sarà trasmesso all'ufficio Provinciale del Lavoro per il deposito ai sensi degli art. 410, 411 e 412 bis C.P.C. come modificati dal D.Lgs. 80/98, D.Lgs. 387/98, quando ne ricorrano i presupposti.

La commissione è composta da dieci membri di cui cinque effettivi e cinque supplenti designati dall'Azienda d'intesa con l'Unione Industriali della Provincia di Imperia, cinque effettivi e cinque supplenti designati dai sindacati territoriali di categoria CGIL-CISL-UIL-SNALC-UGL.

Per il funzionamento della commissione viene istituita una quota paritetica nella seguente misura:

• ruolo giochi - 0,60% della retribuzione totale lorda escluse le mance.

• ruoli amministrativi ausiliari ristorante e bar - 0,50% della retribuzione totale lorda.

Le modalità di funzionamento della Commissione Paritetica e l'utilizzo degli strumenti per l'espletamento delle sue funzioni sono disciplinate dal regolamento 20.10.1981 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 46 COMMISSIONE TECNICA PARITETICA

In esecuzione del comma 3 del precedente articolo, sono istituite due Commissioni Tecniche Paritetiche (una per il reparto Roulette-30/40-Americani e una per il reparto Baccarà-Cambisti) ciascuna composta da cinque membri nominati dall’Azienda e cinque nominati dalle Organizzazioni Sindacali soltanto per la valutazione tecnica degli Impiegati di Giuoco agli effetti del loro passaggio di categoria, secondo le seguenti regole:

Roulette - 30/40 - Americani

allievo mesi 6 di servizio;

impiegato 3° cat. mesi 12 di servizio;

impiegato 2° cat. fino 18 mesi dopo il conseguimento di abilitazione alla roulette francese.

I periodi di cui sopra si intendono come permanenza minima d'effettive giornate lavorative nelle categorie d'appartenenza.

Il passaggio alle suddette categorie sarà assegnato sulla base della conoscenza dei giochi americani previa valutazione da apposita Commissione Tecnica Paritetica Roulette. Il passaggio alla 1° cat. sarà assegnato sulla base della conoscenza della roulette francese previa valutazione da apposita Commissione Tecnica Paritetica Roulette.

Baccarà

allievo mesi 6 di servizio;

impiegato 3° cat. mesi 12 di servizio;

impiegato 2° cat. mesi 18 di servizio.

Cambisti

allievo mesi 18;

cambista 2° cat. mesi 18.

I periodi di cui sopra si intendono come minimo di permanenza d'effettive giornate lavorative nelle varie categorie.

Maturati detti periodi il passaggio alle categorie superiori sarà assegnato previa valutazione da apposita Commissione Tecnica Paritetica Baccarà.

Nella composizione delle Commissioni predette si terrà conto delle mansioni svolte dai soggetti da valutare.

Le parti sono impegnate a nominare nella commissione, membri aventi cognizioni tecniche in relazione alla materia oggetto d’esame.

Art. 47 GIOCHI AMERICANI

L’accordo del 14.4.83 viene allegato al presente C.C.L. e ne costituisce parte integrante.

Ad integrazione dell’art. 1 di tale accordo (apertura pomeridiana - sostituzione delle roulettes a doppio zero con le fair roulettes) si stabilisce quanto segue:

1. Apertura pomeridiana con un massimo di n° 5 tavoli di cui n° 3 di fair roulette.

2. Turno serale fino ad un massimo di n° 8 tavoli di cui n° 4 fair roulette .

3. Nei periodi di maggiore affluenza (ponti, festività, manifestazioni) apertura pomeridiana fino ad un massimo di 12 tavoli di cui normalmente 8 fair roulette e turno serale fino ad un massimo di n° 12 tavoli di cui normalmente 8 fair roulette.

L’azienda , salvo giustificati motivi di impedimento, adibirà a tali giochi gli impiegati del reparto roulette, 30/40, americani, secondo un criterio di equa rotazione.

I dipendenti del Ruolo Giochi che effettuano servizio sdoppiato ai tavoli di giochi americani, salvo casi eccezionali, svolgeranno un turno ai tavoli di roulette francese.

Nei periodi di maggiore affluenza (ponti, festività, manifestazioni) l’orario d’apertura pomeridiana della sala americana seguirà la prassi in atto.

Le modifiche a tale accordo formeranno oggetto di intesa tra le parti.

 

Art. 48 CIMI

È istituita la Cassa Integrativa Mutua Interna (CIMI) alla quale sono obbligatoriamente iscritti tutti i dipendenti.

Al funzionamento della Cassa Integrativa si provvede mediante appositi Statuto e Regolamento ed il versamento dei seguenti contributi:

• a carico dei dipendenti l’1% (uno per cento) sull’imponibile contributivo per 14 mensilità;

• a carico del datore di lavoro l’1% (uno per cento) sull’imponibile contributivo per 14 mensilità.

Inoltre l’Azienda provvede al funzionamento della Cassa Integrativa fornendo apposito locale a titolo gratuito ed assicurando i necessari servizi di segreteria ed amministrativi.

Art. 49 ATTIVITÀ RICREATIVE - CULTURALI - SPORTIVE

Al fine di sviluppare le attività sportive, culturali e ricreative dei dipendenti, l’Azienda erogherà un contributo complessivo annuo di £. 37milioni preferibilmente ad un’unica associazione senza finalità di lucro, gestita autonomamente dai dipendenti, rappresentativa degli stessi, che abbia come scopo statutario la promozione delle suddette finalità e alla quale possono aderire esclusivamente i dipendenti della Casa da Gioco.

L’associazione per essere ammessa al contributo dovrà presentare domanda all’Azienda entro il 31 gennaio di ogni anno ed allegare alla stessa il programma delle iniziative e la documentazione idonea a dimostrare di aver adempiuto agli obblighi statutari con particolare riferimento all’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

In assenza di tali adempimenti nonché delle caratteristiche di cui sopra l’azienda non erogherà il contributo annuo.

Nel caso in cui per la promozione delle attività sportive, culturali e ricreative dei dipendenti operassero in Azienda più associazioni con le caratteristiche sopra descritte e qualora le stesse non ritenessero di confluire in un’unica associazione, per essere ammesse al contributo, oltre agli adempimenti sopra previsti, le associazioni dovranno dimostrare di essere in possesso di una quota di adesione non inferiore ad un terzo dei dipendenti ed allegare alla domanda l’intesa con la quale le stesse hanno stabilito la misura della ripartizione del contributo.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra e degli adempimenti connessi l’Azienda non erogherà il contributo annuo.

NORMA TRANSITORIA

Le parti convengono che l’intero contributo previsto per il 1999 pari a £. 37milioni, in via del tutto eccezionale, venga erogato alla medesima associazione beneficiaria dell’analogo contributo del 1998.

 

Art. 50 NORME SPECIALI

Per quanto non disposto dal presente Contratto valgono le disposizioni legislative vigenti. Oltre il presente Contratto di lavoro il dipendente è tenuto ad osservare tutte le disposizioni emanate dall’Azienda e quelle contenute negli ordini di servizio e nel regolamento interno, che non siano comunque in contrasto con il presente contratto.

Gli ordini di servizio saranno portati a conoscenza del personale mediante affissione negli albi aziendali, copia degli stessi sarà trasmessa alla R.S.A.

Di tali ordini di servizio e dei regolamenti i dipendenti potranno sempre prenderne visione facendone richiesta individuale all’ufficio del Personale.

 

Art. 51 CONTINUITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO

Viene riconosciuta la continuità del rapporto di lavoro a tutti i dipendenti, qualsiasi tipo di gestione intervenga.

 

Art. 52 TUTELA DELLA SALUTE

E DELL’INTEGRITÀ FISICA DEL LAVORATORE

In applicazione di quanto previsto dal Capo V del Decreto Legislativo n. 626/1994, nell’ambito della R.S.A. viene nominata una "Rappresentanza per la sicurezza", composta da cinque membri, per lo svolgimento dei compiti di cui all’art. 19 del predetto D.Lgs. n. 626/1994 in materia di sicurezza e tutela dei dipendenti sul luogo di lavoro.

 

Art. 53 VESTIARIO

L’Azienda fornirà al personale a contatto con il pubblico, ivi compresi i tecnici delle slot-machines, che non abbia indennità a tale titolo, il seguente vestiario:

• una giacca e due pantaloni invernali;

• una giacca e due pantaloni estivi;

• quattro camicie;

• ai dipendenti adibiti ai giochi americani verranno forniti in più due gilet ed un paio di pantaloni;

• ai dipendenti del ristorante e bar verrà fornita una giacca in più;

• ai dipendenti addetti al piazzale auto, periodicamente verranno forniti un cappotto e un impermeabile.

Il rinnovo del predetto vestiario avverrà dopo due anni dalla fornitura.

Ogni biennio l’Azienda fornirà, a seconda del grado di usura, uno o più abiti da lavoro (tute, divise, camici, ecc.) ai dipendenti non a contatto con il pubblico, che non abbiano indennità a tale titolo, e che siano addetti a lavorazioni che recano facile deterioramento od imbrattamento al vestiario. La fornitura del vestiario viene estesa anche ai dipendenti che non abbiano indennità a tale titolo, e che per l’espletamento delle mansioni assegnate abbiano con continuità frequenza e contatto diretto con la clientela.

I dipendenti ai quali è stato fornito il vestiario sono tenuti a restituirlo all’azienda in occasione della nuova fornitura e all’atto di cessazione del rapporto di lavoro.

 

Art. 54 DIRITTO D’INFORMAZIONE

Le parti, riconoscendo l’importanza che un corretto sistema di relazioni sindacali riveste ai fini della realizzazione di condizioni di sempre maggiore efficienza e competitività dell’Azienda, ferme restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le rispettive distinte prerogative e responsabilità dell’Azienda stessa e delle Organizzazioni rappresentative dei lavoratori, concordano di istituire un sistema di informazioni articolato su incontri tra Azienda, R.S.A. ed Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente C.C.L.

Nel corso di tali incontri, che avranno luogo con frequenza almeno annuale, di norma nel primo quadrimestre, l’Azienda fornirà informazioni riguardanti:

• l’andamento della gestione aziendale, come sintesi comparativa dei dati relativi agli incassi lordi dell’anno precedente, già forniti con cadenza mensile alle R.S.A., e le previsioni per l’anno in corso;

• l’andamento dell’occupazione e la sua struttura, i dati quantitativi di assunzioni e cessazioni e le relative previsioni, anche in considerazione di possibili interventi in materia di formazione e qualificazione professionale;

• i programmi di investimento per lo sviluppo di attività e strutture, ampliamenti e trasformazioni, con illustrazione dei relativi progetti e percorsi di attuazione, nonché delle prevedibili implicazioni sull’occupazione in termini quantitativi, qualitativi, di organizzazione del lavoro e di condizioni ambientali;

• le iniziative promozionali e pubblicitarie volte ad ampliare e propagandare l’attività della Casa da Gioco, con particolare riferimento ai servizi alla clientela ed alle attività e iniziative collaterali.

Art. 55 PART-TIME

L’azienda, del totale del personale occupato, potrà impiegare con contratto a tempo parziale il 30%.

Ferma restando la volontarietà delle parti , la prestazione dei lavoratori a tempo parziale non potrà essere inferiore al 40% e superiore al 65% dell’orario di lavoro annuo a tempo pieno contrattuale, restando ferma la garanzia della copertura previdenziale.

Al personale assunto a tempo parziale compete la retribuzione stabilita per il personale a tempo pieno, secondo criteri di proporzionalità all’entità della prestazione lavorativa.

Analogamente saranno riproporzionati tutti gli istituti contrattuali sia economici che normativi.

I lavoratori con contratto a tempo parziale potranno essere impiegati nelle seguenti funzioni:

• Impiegati Tecnici di Giuoco

• Impiegati Amministrativi

• Addetti ai Servizi Ausiliari

• Addetti ai Servizi del Ristorante

Il contratto di lavoro a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto con l’indicazione delle mansioni e delle modalità temporali di svolgimento delle stesse.

Ai sensi del IV comma dell’art. 5 del D.L. n° 726/ 1984 , convertito in Legge n° 863/1984, per esigenze connesse all’intensificazione dell’attività lavorativa nonché per le sostituzioni di malattia, infortunio e ferie, si concorda che nel rapporto a tempo parziale il normale orario stabilito potrà essere superato con l’effettuazione di orario supplementare nel limite massimo di 200 ore annue.

 

NORME DI RINVIO

Le parti si impegnano, nel quadro legislativo vigente del mercato del lavoro, a confrontarsi ed a definire un’intesa in materia di contratti a tempo determinato e di lavoro interinale entro la vigenza del presente contratto.

Art. 56 ORGANICO

Fatto salvo quanto previsto negli accordi del 22.6.95, le parti si incontreranno almeno una volta l’anno, nel mese di ottobre, per un esame degli assetti dell’organizzazione del lavoro, delle previsioni occupazionali, dei relativi percorsi e strumenti attuativi.

 

Art. 57 FORMAZIONE

L’azienda si impegna annualmente a destinare risorse finanziarie, in relazione alle necessità, per l’attuazione di progetti di formazione, riqualificazione, aggiornamento professionale articolati per aree produttive e per tutti i servizi aziendali.

A tal fine le parti concordano l’opportunità di costituire una Commissione Paritetica consultiva a cui l’azienda illustrerà i progetti e le relative modalità di partecipazione dei dipendenti.

 

Art. 58 PREVIDENZA INTEGRATIVA COMPLEMENTARE

Le parti, visto il D.Lgs. n° 124/93 e sucessive modificazioni ed integrazioni intervenute e considerato il definito quadro normativo in materia di previdenza complementare collettiva, concordano:

• di contribuire ad un più elevato livello di copertura previdenziale per i lavoratori dipendenti della casa da gioco mediante l’istituzione della previdenza complementare a capitalizzazione con contribuzione definita;

• di indicare quali beneficiari delle prestazioni di previdenza complementare i lavoratori dipendenti regolati dal contratto vigente, che presenteranno domanda di adesione ai sensi del D. Lgs. n° 124/93 e successive modificazioni;

• di comprendere nella dizione "lavoratori dipendenti" coloro che beneficiano di rapporti di lavoro a tempo indeterminato sia a tempo pieno che a tempo parziale.

Le parti inoltre stabiliscono:

1) Contribuzione

a) Il 50% della quota di T.F.R. maturato nell’anno per tutti i lavoratori dipendenti.

Il 100% della quota del T.F.R. maturata nell’anno per i dipendenti di prima occupazione assunti dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n° 124/93

Al T.F.R. residuo per effetto dei versamenti al fondo delle quote sopra indicate, continuerà ad applicarsi la normativa vigente in materia.

b) Con riferimento alla retribuzione utile per la determinazione dell’imponibile contributivo per 14 mensilità:

• L’1% a decorrere dal 1.10.1999 e l’1,20% a decorrere dall’1.10.2000 a carico dell’impresa;

• L’1% a decorrere dal 1.10.1999 e l’1,20% a decorrere dall’1.10.2000 a carico del dipendente.

2) Decorrenza e forma organizzativa

Le parti per quanto disciplinato dal D.Lgs. n° 124/93 e sue modifiche ed integrazioni, individuano l’adesione al fondo aperto e sulla base di quanto disciplinato dal suddetto D.Lgs, si impegnano a definire le modalità ed adempimenti di legge entro e non oltre il 30.9.1999.

A tal fine le parti potranno anche avvalersi della consulenza di esperti in materia.

 

Art. 59 PREMORIENZA

l’Azienda provvederà ad elargire agli eredi, in caso di premorienza di dipendenti della Casa da Gioco, la somma netta di £. 64.860.000. A decorrere dall’1.1.2000 detta somma sarà rivalutata annualmente sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, così come calcolato dall’ISTAT.

Art. 60 INABILITA’ PERMANENTE

In caso di riconosciuta inabilità permanente il lavoratore potrà richiedere all’Azienda l’erogazione dell’importo netto di lire 100.000.000 (centomilioni) una tantum. Detto importo a decorrere dal 1.1.2000 sarà rivalutato annualmente sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, così come calcolato dall’ISTAT.

La predetta erogazione avrà luogo quando l’inabilità permanente sarà accertata da parte di enti pubblici e/o di istituti specializzati di diritto pubblico e da questa derivi l’impossibilità permanente di svolgere qualsiasi attività lavorativa nonché la definitiva cessazione del rapporto di lavoro.

 

Art. 61 ACCORDI SINDACALI

Gli accordi sindacali sotto elencati sono allegati al presente contratto e ne costituiscono parte integrante.

Accordo del: Oggetto:

14.4.83 Integrazione Giochi Americani

20.1.86 Promozioni

10.3.88 Telecamere sala conta

18.3.88 Utilizzo sala conta Impianti Audiovisivi

19.10.88 Accordo quadro - Posizioni anomale - Promozioni

19.10.88 Posizioni anomale - Promozioni ruolo Giochi

19.10.88 Posizioni anomale -

Promozioni ruolo Amministrativi,

Ausiliari, Ristorante

11.11.88 Criteri di valutazione Professionalità

21.3.97 "Accantonamento aziendale straordinario"

4.4.95 Allegato n° 2

 

Art. 62 PATROCINIO LEGALE DEL DIPENDENTE

Il Casino, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza legale ai dipendenti che si trovino coinvolti, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado di giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l’Azienda.

Art. 63 NORME DI MIGLIOR FAVORE

Sono fatte salve le norme di miglior favore.

 

Art. 64 DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto, salvo quanto espressamente previsto per singoli istituti, avrà la seguente decorrenza e durata:

parte normativa: dal 1.1.1999 al 31.12.2002

parte economica: dal 1.1.1999 al 31.12.2000

Il presente contratto potrà essere disdettato, con lettera raccomandata, tre mesi prima della scadenza da una delle parti firmatarie, in caso contrario si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno.

 

 

VERBALE DI ACCORDO

Addì 14.4.1983 nella Sede del Casino Municipale di Sanremo fra: i Custodi Sequestratari Sigg.ri Dott. Antonio Semeria, Avv. Natale De Francisi e Dott. Erio Fucini, assistiti dal Direttore dell’Unione degli Industriali Dott. Romano Narbona,

e

il Sindacato Unitario Dipendenti Casa da Giuoco rappresentato da Sig. Francesco Ferrero, Sig. Giovanni Rodà e Sig. G.B. Pinasco, assistiti dalla Federazione Unitaria G.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L., Sigg. ri Angelo Bordini, Pierangelo Raineri, Romolo Carucci,

si addiviene alla stipula del presente Accordo Aziendale.

Premessa:

le parti convengono sulla necessità di adottare una nuova strategia di rilancio del Casino Municipale di Sanremo, nell’ambito di una visione globale della sua funzionalità ed in particolare una eventuale ristruttu-

razione della sala da giuoco e riapertura dei "Giuochi Americani".

A tale scopo le parti si impegnano a soluzionare i problemi relativi alla carenza dell’organico in tutti i suoi ruoli e la concomitante sanatoria delle posizioni contrattualmente "anomale".

Art. 1 - Il presente "Accordo" annulla e sostituisce a tutti gli effettti l’accordo stipulato in data 4 Dicembre 1980 relativo alla apertura dei giuochi americani, con 8 tavoli.

Art. 2 - Il tronco mance di spettanza degli Impiegati di giuoco francesi e americani (esclusi quelli del reparto Chemin de Fer) verrà integrato dalla Gestione con la somma annua di Lit. 400.000.000 (quattrocentomilioni) annui a partire dall’apertura dei "Giuochi Americani" e ulteriori Lit. 50.000.000 (Cinquantamilioni) che decorreranno dal 3° mese successivo all’apertura, conseguentemente alla integrazione del totale degli addetti ai giuochi ed alla minore produttività ai fini mance dei "Giuochi Americani".

Detta integrazione verrà così suddivisa:

Le giornate da considerare valide al fine della partecipazione dell’integrazione sono le seguenti:

a) i giorni di effettivo lavoro;

b) i giorni di ricovero ospedaliero;

c) i giorni di permesso previsti dal C.C.L. e dalle norme

di legge

Art. 3 - Il presente Accordo non potrà essere revocato in caso di chiusura del reparto "Giuochi Americani" per cause dipendenti dalla volontà dell’Azienda.

Art. 4 - Il 50% delle mance provenienti dai "Giuochi Americani" farà parte del "tronco mance" di spettanza del personale di cui all’art. 2.

Art. 5 - Il presente "Accordo" entra in vigore il 14.4.1983 e fa parte integrante del C.C.L. dei dipendenti del Casino Municipale di Sanremo, 7.10.1981.

Letto, firmato e sottoscritto.

 

 

 

 

 

 

 

PRECISAZIONE

A chiarimento dell’Accordo "Riapertura Giuochi Americani" del 14.4.1983 Art.1, si precisa che il riferimento agli 8 tavoli è fatto per stabilire che il Reparto "Giuochi Americani" verrà reso operante con 8 tavoli da giuoco.

Sanremo 26.4.1983

VERBALE DI ACCORDO

"Promozioni"

Addì 20 Gennaio 1986, presso il Casino Municipale di Sanremo,

tra

il Commissario Prefettizio Dott. Giorgio Diaz, assistito dal Vice Direttore Unione degli Industriali Dott. Bruno Cattaneo

e OO.SS.:

C.G.I.L. rappresentata da: Folcini Orlando, De Guglieimi Giorgio;

C.I.S.L. rappresentata da: Rodà Giovanni, Saltarel Giancarlo, Gandelli Giovanni, assistiti dal Segr. Prov. CISL Raineri Pierangelo;

U.I.L. rappresentata da: Pinasco G.B., Biancheri Marco, Bottini Bernardo, assistiti da il Segr. Prov. Caronia Salvatore;

S.N.A.L.C. rappresentata da: Amici Gian Luigi, Corradi Apollo, Lanfredini Giovanni, Siri Vincenzo;

si stipula il presente ACCORDO AZIENDALE che regolamento le modalità ed i criteri attraverso i quali verranno effettuate le "promozioni" in materia definitiva in tutti i ruoli aziendali, nel seguente ordine di priorità:

1 PROFESSIONALITÀ che dovrà essere valutata nel ruolo Giuochi dalla Direzione Giuochi in accordo con gli Ispettori di Giuoco e negli altri reparti da il dirigente responsabile del Personale in accordo con il Capo Servizio o Capo Ufficio o altro Responsabile del Reparto.

2 ANZIANITÀ DI RUOLO intendendosi per tale, nel ruolo giuochi, la decorrenza della maturazione di impiegato di giuoco di lª Cat. pari ad 1 punto mance, negli altri ruoli l’anzianità di ruolo verrà stabilita con successivo accordo da stipularsi tra le parti.

3 ASSENZA DI DEMERITI e PRESENZA IN SERVIZIO l’Azienda darà documentazione di eventuali "demeriti" e dette assenze di servizio, escludendo dalla valutazione le assenze dovute a lunghe malattie e/o lunghe degenze giustificate dalla U.S.L. competente.

Tali criteri dovranno essere rispettati anche per la valutazione degli spostamenti di mansioni temporanee e qualsiasi titolo adottate; fermo restando la validità delle norme previste dall’art. "PASSAGGI DI CATEGORIA e SPOSTAMENTO TEMPORANEO DELLE MANSIONI" del C.C.L. .

Gli stessi criteri dovranno essere pure rispettati nella scelta delle liste di "idonei" con l’incarico di sostituire, in caso di necessità e con le modalità previste dai relativi artt. del C.C.L. posti con qualifica superiore.

 

ACCORDO SINDACALE

"Telecamere in Sala Conta"

Addì 10.3.1988 nella Sala di Presidenza fra il Commissario Prefettizio Dott. Luigi SCIALO’ assistito dal Direttore dell’Unione degli Industriali e dal Sig. Claudio PISANI Capo del Personale e le Federazioni FILSIG - FISASCAT - FILIS - SNALC - CISAL rappresentate rispettivamente da Vincenzo Napolitano, Pierangelo Raineri, Salvatore Caronia, Pier Enzo Tosco, Alberto Parolini, Giancarlo Saltarel, Vittorio.Gandoifo, Giuseppe Modena, Sergio Corte, G.B. Pinasco, Marco Biancheri, Bernardo Bottini, Gianluigi Amici, Franco Stella,

si concorda quanto segue:

a) L’Azienda e le OO.SS. sopradescritte, al fine di rispettare l’esigenza della tutela del patrimonio aziendale, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 300/20.5.1970 (Statuto dei Lavoratori) concordano l’utilizzo nella Sala Conta del sistema degli impianti audiovisivi;

b) la utilizzazione e le modalità di impiego del sistema esistente dovranno essere oggetto di un’ulteriore successivo Accordo Sindacale ai sensi di Legge.

ACCORDO SINDACALE

Addi 18 marzo 1988 fra la Gestione Commissariale, rappresentata dal Commissario Prefettizio, Dott. Luigi SCIALO’, assistito dal Direttore della Unione Industriali, Dott. Romano NARBONA e dal Capo del Personale, Sig. Claudio PISANI e le R.A.S.- FILIS - CGIL - FISASCAT - CISL - FILSIG - UIL - SNALC - CISAL rappresentate rispettivamente dai Signori:

Pier Enzo Tosco, Elio Ferrari, Paolo Valcelli, Giuseppe Modena, Felice De Cunsolo, Giancarlo Saltarel, G.B. Pinasco, Gianiuigi Amici, Franco Stella.

- visto il disposto della Legge 20 maggio 1970 n° 300 - Statuto dei lavoratori - Arl. 4 - IMPIANTI AUDIOVISIVI; - visto l’Accordo Sindacale 10.3.1988 - Utilizzo nella sala conta del sistema degli impianti audiovisivi;

- attesa la primaria inderogabile esigenza organizzativa e produttiva ovvero della sicurezza del lavoro, con precisa esclusione della possibilità di sfruttamento secondario relativo al controllo a distanza dell’attività dei lavoratori dipendenti.

Si concorda:

1 Premessa

Oltre a quella attuale è messo in funzione un sistema audio-visivo nella sala conta per la visualizzazione delle operazioni seguenti:

1.1 Sicurezza attiva

Trasporto delle valigette, contenenti le cassette dei tavoli da giuoco, al montacarico (l° piano) e dalla sala conta (uscita inferiore del montacarico) al caveau

1.2 Conteggio - in sala conta - del denaro dei tavoli da giuoco rilevato dalle cassette trasportato nelle indicate valigette, depositate (v. punto 1.1) nel caveau.

Sicurezza passiva

1.3 della sala conta e del caveau durante il periodo decorrente dalla chiusura delle operazioni di conta, ore 14, all’inizio di quelle del giorno successivo, ore 8.

La sala conta ed il caveau sono protetti continuativamente, ossia 24 ore su 24.

2 Composizione del sistema audiovisivo

il sistema è composto delle seguenti apparecchiature:

3 telecamere in sala conta

1 telecamera nei caveau

1 telecamera davanti alla porta del montacarico (sale giuoco)

rilevatori radar e sensori ail’infrarossi (antintrusione, per la sicurezza passiva)

5 monitor sala regia

2 registratori video sala regia

1 ciclatore automatico sala regia

1 microfono

3 Gestione della visualizzazione delle operazioni di conta

3.1 Addetti alla visualizzazione

Sono autorizzati a visualizzare secondo il turno prestabilito le operazioni di conta le seguenti persone:

Dott. Luigi FERRARI;

Dott. Franco FELICI - o suo delegato; Rag. Vittorio BERTA;

Rag. Guelfo Di GREGORIO; Sig. Claudio PISANI;

Sig. Innocente BISATO;

Sig. Giovanni LOMBARDI.

A richiesta delle R.A.S. un rappresentante delle R.A.S. medesime potrà unitamente ad uno degli addetti sopra indicati assistere alla visualizzazione ed alle consequenziali operazioni interpretativi.

3.2 Operazioni

Detta visualizzazione è effettuata giornalmente durante le operazioni di conta, secondo i modi e i tempi indicati dalla gestione.

La visualizzazione deve essere accompagnata dalla registrazione.

Delle operazioni, gli addetti danno atto sul registro al riguardo predisposto.

3.3 Le video cassette sono tenute a disposizione riservata della gestione che laddove non si registrino inconvenienti ha facoltà di ordinare la cancellazione delle registrazioni.

 

La conservazione delle cassette registrate è effettuata a cura della Segreteria Generale in apposito contenitore nel caveau.

Le cassette, comunque, vengono tutte cassate entro 10 giorni dalla loro registrazione.

4 Gestione del controllo passivo

4.1 Con l’inserimento dell’allarme si attiva il servizio di video-registrazione automatico (controllo passivo).

Ciò avviene tra le ore 14, dopo la chiusura delle operazioni di conta e le ore 8 del giorno successivo, con l’inizio delle operazioni.

4.2 La visualizzazione delle registrazioni automatiche (v. punto 4.l.) è effettuata dagli addetti di cui al punto 3.1, secondo le indicazioni impartite dalla gestione.

Della avvenuta operazione, gli addetti danno atto sul registro al riguardo predisposto.

4.3 Le video cassette sono tenute a disposizione degli amministratori, i quali hanno facoltà di ordinare la cancellazione delle registrazioni.

La conservazione delle cassette registrate è effettuata a cura della Segreteria Generale in apposito contenitore nel caveau.

Le cassette, comunque,vengono cassate entro 10 giorni dalla loro registrazione.

VERBALE DI ACCORDO

"Accordo quadro posizioni anomale - promozioni"

Addì 19 ottobre 1988 fra la Gestione Commissariale del Casino Municipale di Sanremo, rappresentata dal Dott. Luigi Scialò, assistito al Dott. Romano Narbona Direttore dell’Unione degli Industriali di Imperia, Signor Claudio Pisani Capo del Personale, Signor Riccardo Anselmi Direttore dei Giuochi

e

le OO.SS. FILIS CGIL, FISASCAT CISL, FILSIC UIL e SNALC CISAL rappresentate rispettivamente dai Signori Vincenzo Napolitano, Pierangelo Raineri, Salvatore Caronia, Gian Luigi Amici, assistiti dai signori Giorgio De Guglieimi, Eugenio Vento, Alberto Parolini, Franco Feliciotto, Giovanni Gandelli, Paolo Valcelli, Luciano Busetto, G.B. Pinasco, Franco Stella, Gian Carlo Saltarel, Sergio Corte:

visto l’accordo sindacale in data 20.1.1986;

visti tutti i successivi accordi sindacali nella medesima materia;

ritenuta la necessità di dare una interpretazione autentica al predetto accordo nel senso di dover formulare degli indici di applicabilità ai criteri che sono stati fissati nello stesso sopracitato accordo;

ritenuto quindi che, ferme restando le valutazioni, le intese e le esigenze di documentazione fissato per la professionalità, per l’anzianità per l’assenza di demeriti, si pone la necessità di dare un punteggio in percentuale ai già individuati criteri;

si concorda

A) per quanto concerne il "Ruolo Giuochi", vengono dati i seguenti punteggi di percentuale ai fini della utilizzazione degli stessi criteri per le promozioni e per la sanatoria delle posizioni anomale, laddove tali sanatorie richiedano la costituzione di apposite graduatorie: base punto 100

1) Professionalità 40 per cento

2) Anzianità (Anzianità al punto) 30 per cento

3) Assenza di demeriti e

presenze di servizio 30 per cento di cui

15 per cento alle presenze

15 per cento ai demeriti con

la limitazione degli ultimi due

anni per quanto attiene le

sanzioni disciplinari.

Quest’ultima percentuale, si precisa, va intesa nel senso che dal punteggio massimo vengono defalcati punti 15/30 mi (massimo) per demeriti e punti 15/30 mi (massimo) per assenza dal servizio.

B) per quanto riguarda gli altri ruoli le percentuali, fermo restando base punto 100, vengono determinate nella seguente misura:

1 ) Professionalità 40 per cento

2) Anzianità 30 per cento

L’anzianità maturata fuori ruolo con contratto a tempo determinato viene calcolata al 50%; viene calcolato un anno di servizio il periodo minimo di 180 giorni lavorativi prestati anche in maniera non continuativa.

3) Assenze e demeriti e presenze in servizio

(vedi punto A) - 3) 30 per cento

C) viene infine determinato, in via di principio e per tutti i Ruoli, che il dipendente in qualifica inferiore che dovesse ricoprire la qualifica sovraordinata per motivi diversi da quello dato dalla carenza di organico, non acquisisce interesse ovvero diritto alla posizione professionale superiore, come stabilito dalla Legge 300/70.

In altri termini, al lavoratore la posizione vicaria comporta diritto soltanto laddove questi svolga la mansione superiore per carenza dell’organico ovvero in presenza delle condizioni di cui all’Art. 13 della Legge 20.05.1970, N° 300 "Statuto dei Lavoratori", fatta eccezione per i fatti retributivi.

Successivamente al presente Accordo verranno definite le seguenti questioni:

a) criteri di valutazione della professionalità ed elementi che concorrano alla determinazione in tutti i Ruoli;

b) eventuali casi di inquadramento contrattuale atipico.

Il presente Accordo produrrà effetti giuridici a decorrere dal 20.10.1988; gli effetti economici avranno decorrenza a partire dal 1.12.1988;

la predisposizione degli atti verrà effettuata entro il 31.12.1988.

VERBALE DI ACCORDO

"Posizioni anomale - Promozioni Ruolo Giuochi"

Addì 19 ottobre 1988 fra la Gestione Commissariale del Casino Municipale di Sanremo, rappresentata dal Dott. Luigi Scialò, assistito dal Dott. Romano Narbona Direttore dell’Unione degli Industriali di lmperia, Signor Claudio Pisani Capo del Personale, Signor Riccardo Anselmi Direttore dei Giuochi

e

le OO.SS. FILIS CGIL, FISASCAT CISL, FILSIC UIL e SNALC CISAL rappresentate rispettivamente dai Signori Vincenzo Napolitano, Pierangelo Raineri, Salvatore Caronia, Gian Luigi Amici, assistiti dai Signori Giorgio De Guglielmi, Eugenio Vento, Alberto Parolini, Franco Feliciotto, Giovanni Gandelli, Paolo Valcelli, Luciano Busetto, G.B. Pinasco, Franco Stella, Gian Carlo Saltarel, Sergio Corte:

in via preliminare si richiamano le determinazioni cui è pervenuto l’apposito "Gruppo di Lavoro" che è stato costituito per lo studio e la eliminazione delle posizioni anomale.

Ciò premesso:

visto l’organico del personale di giuoco che risale alle seguenti fonti:

a) Del. G.M. n. 5102 del 30.12.1980

b) Del. G.M. n. 492 del 23.12.1985

c) Del. C.P. n. 950 del 23.02.1987

considerato che per le attuali esigenze strutturali e produttive della Azienda si pone la necessità di dare corso ad un aggiornamento delle qualifiche di detto organico, fermo restando il tetto globale ed il numero dei dipendenti previsto dall’organico stesso;

considerato che siffatta situazione di carenza di qualifiche ha comportato la costituzione di posizioni anomale nel predetto Ruolo Giuoco;

 

ritenuta, in relazione a tutto quanto sopra, la assoluta esigenza di eliminare dette posizioni e creare i presupposti perché le medesime, per quanto possibile, non abbiano più a verificarsi;

si concorda:

per quanto concerne gli "abilitati" a svolgere la funzione di Ispettore di cui alla Del. C.P. n. 1028 del 14.4.1987 questi vengono riconosciuti F.F. Ispettori con solo livello in aggiunta, nell’ordine, ai già nominati F.F. Ispettori di cui alla predetta C.P. n. 1028 del 14.4.1987;

per quanto riguarda i C.T., fermo restandone l’attuale numero l’Azienda si impegna a fare utilizzare, laddove le necessità organizzative del lavoro lo richiedano, nelle mansioni di C.T. in via prioritaria, gli attuali F.F. C.T. . Si impegna altresì, laddove dovesse verificarsi un aumento dell’organico dei C.T., a coprire i nuovi posti di C.T. attingendo prioritariamente dalla graduatoria degli attuali C.T.;

il numero dei Sotto C.T. sarà allargato ad esaurimento sin a comprendere tutti quei dipendenti che allo stato attuale sono abilitati Sotto C.T., ovvero tutti i dipendenti che si trovano ad aver i presupposti ed i requisiti previsti dagli accordi ad ottenere detto inquadramento;

i nuovi Sotto C.T. si aggiungono, secondo una graduatoria da formularsi in base ai criteri di cui all’accordo 20.1.1986, ai Sotto C.T. già in piena qualifica considerando in piena qualifica gli attuali F.F. . Per la categoria dei Sotto C.T. viene espressamente fatto richiamo alla lettera C) dell’accordo sindacale in data 19.10.1988 "Accordo quadro posizioni anomale - promozioni";

per quanto riguarda il reparto Chemin de Fer i problemi inerenti a tale reparto, con particolare riferimento ai cambisti, si concorda che dovrà essere oggetto, a brevissima scadenza, di apposito Accordo e comunque non oltre il 10.11.1988.

VERBALE DI ACCORDO

"Posizioni anomale - promozioni"

"Ruoli Amministrazione - Servizi Ausiliari - Ristorante"

Addì 19 ottobre 1988 fra la Gestione Commissariale del Casino Municipale di Sanremo, rappresentata dal Dott. Luigi Scialò, assistito dal Dott. Romano Narbona Direttore dell’Unione degli Industriali di Imperia, Signor Claudio Pisani Capo del Personale, Signor Riccardo Anselmi Direttore dei Giuochi

e

le OO.SS. FILIS CGIL, FISASCAT CISL, FILSIC UIL e SNALC CISAL rappresentate rispettivamente dai Signori Vincenzo Napolitano, Pierangelo Raineri, Salvatore Caronia, Gian Luigi Amici, assistiti dai Signori Giorgio De Guglielmi, Eugenio Vento, Alberto Parolini, Franco Feliciotto, Giovanni Gandelli, Paolo Valceilì, Luciano Busetto, G.B. Pinasco, Franco Stella, Gian Carlo Saltarel, Sergio Corte:

si concorda:

l’Azienda procederà alle valutazioni delle singole posizioni anomale, richiamandosi per la definizione di dette posizioni ai precedenti accordi in materia, al fine di provvedere con appositi atti ad una serie di promozioni che saranno finalizzate anche alla eliminazione delle sopracitate situazioni anomale.

Tali promozioni saranno operate in presenza dei presupposti e dei requisiti previsti dagli Accordi e dalla Legge posseduti dai dipendenti in avanzamento.

I posti che risulteranno vacanti a seguito delle predette promozioni nonché quelli che risultano già vacanti saranno coperti con le modalità previste dalle normative in vigore.

VERBALE DI ACCORDO

Addì 11 novembre 1988 fra la Gestione Commissariale del Casino Municipale di Sanremo rappresentata dal Dott. Luigi Scialò, assistito dal Dott. Romano Nabona Direttore dell’Unione Industriali della Provincia di lmperia, dal Sig. Claudio Pisani Capo del Personale e dal Sig. Riccardo Anselmi Direttore dei Giuochi

e

le OO.SS. FILIS-CGIL, FISASCAT-CISL, FILSIC-UIL, SNALC-CISAL rappresentate rispettivamente dai Sigg.ri Vincenzo Napolitano, Pierangelo Raineri, Salvatore Caronia, Gianluigi Amici, assistiti dai Sigg.ri Elio Ferrari, Eugenio Vento, Paolo Valcelli, Alberto Parolini, Luciano Busetto, Sergio Corte, Giancarlo Saltarel, Giuseppe Corradi, G.B. Pinasco, Mauro Laura, Antonino Caridi, Franco Stella:

visto l’ultimo comma del punto C dell’ACCORDO SINDACALE "Accordo Quadro Posizioni anomale-promozioni" che stabilisce: "Successivamente al presente ACCORDO verranno definite le seguenti questioni:

a) Criteri di valutazione della professionalità ed elementi che concorrano alla determinazione in tutti i Ruoli;

b) eventuali casi di inquadramento contrattuale atipico".

si concorda

a) PROFESSIONALITÀ Ruolo Giuochi:

Roulette Francese 36/40

30/40 2/40

Giuochi Americani 2/40

Chemin de Fer

Livello contrattuale:

capacità mansione e funzione 20/40

Titoli di studio e titoli professionali 20/40

b) l’inquadramento contrattuale atipico prenderà in esame per la loro soluzione:

i casi di uffici (attività) non previsti dagll’Organico ma attualmente operanti;

i casi che non rientrano nella specificità degli "anomali" ma devono ugualmente essere presi in considerazione per una eventuale sanatoria;

i casi di uffici (attività) la cui struttura è stata modificata rispetto l’organico esistente;

l’inquadramento dei cambisti nei livelli previsti dal vigente C.C.L. 13.11.1988;

sul problema dei cambisti l’Azienda si impegna di mettere in attuazione una interpretazione autentica della norma contrattuale per il passaggio dei cambisti di 1ª categoria al 5° Livello Ruolo Giuochi.

Al riguardo si riserva altresì di quantificare la spesa che comunque dovrà essere partecipata alla Amministrazione Comunale trattandosi di aggiornamento di impegno contrattuale.

 

 

L’anno 1997 addì 21 del mese di Marzo, nella sala delle riunioni della

Presidenza del Casino Municipale di Sanremo,

le parti, rappresentate da:

Il Commissario Prefettizio Dott. Filippo Fiorello, assistito dal Direttore Unione Industriali di Imperia Dott. Bruno Cattaneo e dal Capo Servizio dell’ufficio Paghe e Personale Sig. Giorgio Lanfranconi

e

Le Organizzazioni Sindacali:

SLC - CGIL

Valerio Nurra, Alessio Rossi, Pierenzo Tosco

FISASCAT - CISL

Giancarlo Saltarel, Giampiero Correnti, Giancarlo Panizzi, Vittorio Sarcinelli

UILSIC - UIL

Bruno Barbaro, Lorenzo Semeria, Marco Biancheri, Mauro Laura,

Enrico Fazzini, Vittorio Vitale

SNALC - CISAL

Vincenzo Siri, Antonio D’Ambrosio, Umberto Poggi, Sergio Lazzaretti

______________

le parti, rappresentate da:

Il Commissario Prefettizio Dott. Filippo Fiorello, assistito dal Direttore Unione Industriali di Imperia Dott. Bruno Cattaneo e dal Capo Servizio dell’ufficio Paghe e Personale Sig. Giorgio Lanfranconi

Le Organizzazioni Sindacali:

U.G.L.

Edmondo Siffredi, Marco Angelini, Alberto Parolini, Paolo Valcelli

_______________

convengono la costituzione di un "Accontentamento aziendale straordinario" vincolato per l’incentivazione all’esodo volontario del personale dipendente dell’Azienda Casinò Municipale di Sanremo, nell’obiettivo della sua attivazione esclusivamente nell’ipotesi si determini uno

stato di crisi aziendale in ragione delle mutate condizioni di mercato, riconducibili all’emanazione di provvedimenti legislativi aventi oggetto l’apertura di case da gioco sul territorio nazionale, nuove rispetto all’attuale realtà, disciplinata dal R.D.L. 2.3.1933 n. 29; D.P. Valle d’Aosta 3.4.1946; R.D.L. 22.12.1927 n. 2248; R.D.L. 16.7.1936 n. 14040.

La definizione delle condizioni integranti lo "Stato di crisi aziendale" legittimanti l’attivazione dell’accantonamento sono specificate nel seguente:

REGOLAMENTO

Art. 1 - Costituzione dell’accantonamento

Si costituisce a decorrere dall’ 1.1.97 l’"Accantonamento aziendale straordinario" vincolato per l’incentivazione all’esodo volontario del personale dipendente del Casinò Municipale di Sanremo, attraverso prelievi mensili dalle entrate lorde di tutti i giochi secondo la seguente tabella:

Anno percentuale

1997 1,3%

1998 1,2%

1999 0,9%

2000 0,8%

La somma dei prelievi, con capitalizzazione degli interessi, costituisce il patrimonio lordo dell’"Accantonamento aziendale straordinario" , mediante deposito vincolato all’utilizzazione per gli obiettivi previsti nel presente Regolamento.

Ai fini di quanto previsto al capoverso precedente si chiarisce che il termine "Patrimonio Lordo" deve intendersi quale somma massima all’accantonamento, per cui eventuali oneri a carattere contributivo e/o fiscale saranno prelevati dall’accantonamento stesso.

Art. 2 - Gestione dell’"Accantonamento aziendale straordinario"

La gestione dell’"Accantonamento aziendale straordinario" è affidata all’Azienda ed ispirata al principio della maggiore redditività del patrimonio amministrato. Le parti stipulanti procederanno, con cadenza semestrale, ad un esame congiunto della situazione economico-finanziaria dell’"Accantonamento aziendale straordinario".

Art. 3 - Stato di crisi aziendale

Si è in presenza di stato di crisi aziendale quando l’Azienda si viene a trovare, a causa dell’apertura di nuove case da gioco, in una situazione di diffusa, continua e crescente difficoltà economica e finanziaria, nonchè nella condizione contestuale di consistente calo delle entrate lorde e di consistente calo di affluenza della clientela, non superabili in breve tempo, dalle quali emerga chiaramente un andamento economico di tipo involutivo, riscontrabile anche dai dati occupazionali (blocco del turn over), per cui si renda necessario uno specifico e dettagliato piano di risanamento aziendale.

L’arco temporale idoneo per esaminare gli indicatori dello stato di crisi aziendale è di un anno. Le parti firmatarie, ove accertino il verificarsi delle condizioni di cui al presente articolo, concorderanno le strategie per il superamento della crisi e attiveranno la Commissione Paritetica di cui all’art. 6.

Art. 4 - Soggetti interessati

L’"Accantonamento aziendale straordinario" è diretto ad incentivare l’esodo volontario di tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato, del Casinò di Sanremo di qualsiasi categoria e qualifica professionale prioritariamente con età anagrafica prevista dalla Legge per il conseguimento della pensione di anzianità.

Art. 5 - Incentivazione

I parametri di riferimento per la concreta determinazione delle attribuzioni patrimoniali oggetto dell’incentivazione sono l’età anagrafica, l’anzianità contributiva, il reddito dell’anno precedente desunto dal mod. 101.

La combinazione delle tre variabili considerate determinerà un meccanismo che deve prevedere un’incentivazione inversamente proporzionale all’età anagrafica e all’anzianità contributiva e direttamente proporzionale al reddito dell’anno precedente desunto dal mod. 101 di cui all’art. precedente.

Tale meccanismo si sostanzierà in un modello matematico di calcolo che, attraverso un procedimento a scalare, consentirà di distribuire le risorse a disposizione nel rispetto dei principi enunciati.

Art. 6 - Commissione Paritetica

In presenza di provvedimenti legislativi aventi ad oggetto l’apertura di nuove case da gioco sul territorio nazionale, si costituisce una Commissione Paritetica composta da 10 membri di cui 5 effettivi e 5 supplenti designati dall’Azienda d’intesa con l’Unione Industriali della provincia di Imperia e 5 effettivi e 5 supplenti designati dai sindacati territoriali di categoria firmatari del CCL.

Entro tre mesi dall’emanazione dei provvedimenti legislativi di cui al precedente capoverso, la Commissione Paritetica procederà ad una prima ricognizione della situazione contributiva e anagrafica dei dipendenti, attraverso l’acquisizione di tutti i dati necessari all’elaborzione degli specifici criteri di distribuzione delle risorse, rispetto alle variabili indicate, nonchè a stabilire i tempi e le modalità di presentazione delle domande di adesione all’"Accantonamento aziendale straordinario".

Nell’ipotesi si addivenga allo stato di crisi aziendale, secondo i principi di cui all’articolo 3, la Commissione Paritetica avrà facoltà, nel termine di tre mesi, di riverificare i criteri precedentemente elaborati, tenendo conto delle richieste di adesione dei lavoratori. La richiesta dei adesione all’"Accantonamento aziendale straordinario", da parte dei lavoratori, non riveste natura vincolante ai fini dell’accettazione delle proposte formulate dalla Commissione Paritetica.

Inoltre, sarà compito della Commissione:

a) esercitare ruolo consultivo sulla misurazione e valutazione degli indicatori dello stato di crisi aziendale di cui all’art. 3 del presente regolamento;

b) quantificare ed eventualmente modulare nel tempo le risorse da distribuire;

c) ripartire le risorse tra somme destinate ad incentivare l’esodo volontario e somme destinate alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;

d) determinare le attribuzioni patrimoniali secondo i parametri di riferimento indicati dal presente Regolamento.

Art. 7 - Part Time

Parte del patrimonio costituito dall’"Accantonamento aziendale straordinario" verrà finalizzato all’incentivazione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

Art. 8 - Durata dell’"Accantonamento aziendale straordinario"

A decorrere dal 31.12.2000, data terminale degli accantonamenti mensili di cui all’art. 1, la somma accantonata, comprensiva delle successive capitalizzazioni, rimarrà vincolata agli obiettivi indicati fino al 31.12.2005.

Art. 9 - Mancata attivazione

dell’"Accantonamento aziendale straordinario"

Qualora non si addivenga nel periodo previsto, ad uno stato di crisi aziendale, il patrimonio dell’"Accantonamento aziendale straordinario" verrà riassorbito nel patrimonio aziendale.

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Commissario Prefettizio Le Segreterie:

Dott. Filippo Fiorello SLC - CGIL

 

Direttore Unione Industriali Imperia FISASCAT - CISL

Dott. Bruno Cattaneo

UILSIC - UIL

Caposervizio Ufficio Personale

Sig. Giorgio Lanfranconi

SNALC - CISAL

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