CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE

DEL C.C.N.L. dipendenti da AZIENDE DEL SETTORE TURISMO

 

Il giorno 25 del mese di agosto dell'anno 1997 presso la sede della Confcommercio della provincia di Imperia- Unione Commercianti tra:

La Confcommercio della provincia di Imperia-Unione Commercianti rappresentata dal Sig. Enrico LUPI Presidente pro-tempore, con la presenza del :

- Sig. Renato ZANON - Presidente pro tempore del Sindacato Provinciale Pubblici Esercizi e settore Stabilimenti Balneari;

- Sig. Americo PILATI - Presidente pro tempore della FEDERALBERGHI Imperia;

- Sig.Marino RAMELLA Presidente pro tempore Sindacato Provinciale Campeggi e Villaggi;

- Sig. Antonio PESSAGNO - Presidente pro tempero del Sindacato Regionale Agenzie di Viaggio rappresentato dal Sig. Giuseppe PIRRONE delegato provinciale della FIAVET,

con l'intervento e l'assistenza del Direttore dell'Unione Commercianti della provincia di Imperia, Sig. Giuliano TERRAGNO

E

- la Federazione Provinciale FILCAMS-CGIL di Imperia, rappresentata

dalla Sig.Rina Zanatta , Segretaria Generale;

- La Federazione Provinciale FISASCAT-CISL di Imperia , rappresentata

da .Claudio Bosio , Segretario Generale, ;

- La Federazione Provinciale UILTuCS-UIL, di Imperia rappresentata da

Luciano Gullone Segretario Generale

 

Partecipano inoltre i Signori Paolo Marengo della Segreteria della FILCAMS-CGIL e Tullio Ruffoni della CISL

 

 

 

 

 

 

 

 

si e' proceduto alla stipulazione

del presente Contratto Integrativo Provinciale in ordine all'applicazione in sede provinciale del C.C.N.L. da valere per i dipendenti da aziende del settore turismo.

 

 

 

PREMESSA

Il presente contratto integrativo sostituisce a tutti gli effetti il precedente contratto integrativo dell’8 ottobre 1990 e diciplina in maniera unitaria il rapporto fra aziende di pubblico esercizio - aziende alberghiere - stabilimenti balneari - alberghi diurni - campeggi - imprese viaggio e turismo , aziende di ristorazione collettiva, imprese di gestione dei porti turistici, colonie climatiche ed il loro personale dipendente.

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore che dovranno essere mantenute "ad personam".

Il presente contratto si applica a tutte le aziende del comparto turistico della provincia di Imperia indipendentemente dal numero dei dipendenti e costituisce per la parte economica ,a tutti gli effetti , il secondo livello di contrattazione con conseguente esclusione di ogni forma di contrattazione integrativa al CCNL del 6.10.94.

Le OO.SS. dei lavoratori dipendenti firmatarie del presente Contratto Integrativo Provinciale si impegnano per il tempo di validita' del presente Contratto Integrativo Provinciale a non sottoscrivere altri accordi per i settori rientranti nella sfera di applicazione del CCNL del turismo, se non migliorativi per la parte da essi rappresentata.

In considerazione della realtà esistente in provincia di Imperia, le parti convengono che tutto ciò che la contrattazione collettiva nazionale demanda al "Centro Servizi" viene, di fatto, demandato alla Commissione Paritetica Provinciale che, per la provincia di Imperia, assume tutte le caratteristiche del Centro Servizi stesso, ferme restando quelle già di propria pertinenza.

ARTICOLO 1 - CATEGORIE E QUALIFICHE

Le qualifiche del personale sono quelle stabilite dal CCNL vigente per il settore turismo.

Le parti convengono che necessiti , per le particolari esigenze operative delle strutture del settore turismo, prevedere le seguenti qualifiche:

 

 

 

 

 

 

ANIMATORE TURISTICO - IV livello

INSERVIENTE DI SPIAGGIA CON ALTRE MANSIONI

ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA RICETTIVA - V livello

Qualora si identificassero mansioni non comprese tra le qualifiche previste nell’ articolo di cui sopra, le parti stipulanti il presente accordo demandano alla Commissione Paritetica Provinciale , quale Centro Servizi dell’Ente Bilaterale Territoriale del Turismo, l’assegnazione al livello di appartenenza.

Il presente Contratto Integrativo Provinciale sarà completato per la parte inerente i porti turistici e le colonie climatiche, tenendo conto delle conclusioni alle quali perverrà la apposita Commissione di cui alla dichiarazione verbale del titolo I del vigente CCNL.

In conseguenza di quanto sopra, le parti stabiliscono che comunque la scadenza del presente Contratto Integrativo Provinciale non subirà modifiche.

 

 

ARTICOLO 2 - APPRENDISTATO

Fermo restando quanto previsto dalla legge, si conferma che l'apprendista non puo' sostituirsi al lavoratore qualificato e non deve essere adibito a lavori non qualificati.

L'apprendistato e' ammesso per le qualifiche previste dal CCNL. Il numero degli apprendisti, in deroga a quanto previsto dal vigente CCNL viene stabilito secondo il rapporto di un apprendista ogni dipendente qualificato o familiare coadiuvante .

Eventuali eccezioni saranno demandate per l'approvazione alla Commissione Paritetica Provinciale quale Centro Servizi dell’Ente Bilaterale Territoriale del Turismo.

In relazione a quanto previsto dall'art. 39 - parte generale - del CCNL, tenuto conto dell'elevato livello di qualificazione professionale necessario per l'espletamento delle relative mansioni, la durata dell'apprendistato per le seguenti qualifiche è fissata in 4 anni per le aziende non stagionali, fermo restando le qualifiche già previste dal C.C.N.L..

ALBERGHI:

- RESPONSABILE IMPIANTI TECNICI - II livello

- IMPIEGATO ADDETTO ALL'AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE SENZA

CAPO - III livello;

- SEGRETARIO RICEVIMENTO CASSA O AMMINISTRAZIONE - III livello

- SEGRETARIO CON FUNZIONI PORTINERIA con autonomia operativa

III livello

- GOVERNANTE UNICA - III livello

- BARMAN UNICO - III livello

- CUOCO CAPO PARTITA IV livello

 

 

 

COMPLESSI RICETTIVI DELL'ARIA APERTA

- RESPONSABILE IMPIANTI TECNICI - II livello

- SEGRETARIO RICEVIMENTO CASSA O AMMINISTRAZIONE - III livello

PUBBLICI ESERCIZI

- RESPONSABILE IMPIANTI TECNICI - II livello

- MAGAZZINIERE CONSEGNATARIO O ECONOMO - II livello

- BARMAN UNICO - III livello

- CUOCO - IV livello

IMPRESE DI VIAGGIO E TURISMO

- ADDETTO AI SERVIZI DI PRENOTAZIONE, O ADDETTO AI SERVIZI

TURISTICI E/0 ALLE BIGLIETTERIE FERROVIARIE, AEREE, MARIT

TIME ED AUTOMOBILISTICHE con capacità di costruzione

tariffaria autonoma e conoscenza lingue - III livello

Le parti si danno atto che le figure sopra indicate non sono esaustive e pertanto, laddove si ravvisasse l'opportunità di integrazioni, le stesse potranno essere concordate in corso di validità del presente accordo.

 

 

Inoltre, viste le particolarità del servizio da prestare ai piani, potranno essere assunti apprendisti anche per tali servizi . La durata dell'apprendistato è prevista in tre anni e sei mesi. E' esclusa da tale agevolazione la figura del facchino ai piani.

ARTICOLO 3 - APPRENDISTATO AZIENDE DI STAGIONE

Per le aziende di stagione definite a norma dell'art.58 -parte generale - del CCNL e dal DPR 378/95, sarà possibile articolare lo svolgimento dell'apprendistato in più stagioni, nell'ambito di una distribuzione dei diversi periodi di lavoro per un periodo massimo di 48 mesi, per tutte le qualifiche professionali previste in ogni comparto del CCNL.

Per le qualifiche di cui all'art. 2 del presente C.I.P., nelle aziende di stagione, le parti concordano che ai sensi dell'art.39 del CCNL la distribuzione dei diversi periodi di lavoro , potrà avere una durata massima di 60 mesi.

Le aziende potranno avvalersi delle suddette norme avviando specifica richiesta alla Commissione Paritetica , quale Centro Servizi dell’ Ente Bilaterale Territoriale del Turismo indicando:

 

 

 

 

 

 

 

 

- la qualifica da conseguire,

- il periodo di apprendistato previsto per il raggiungimento della qualifica,

- il numero dei dipendenti distinto tra qualificati, apprendisti e CFL in azienda in forza

all'atto della richiesta,

- l'indicazione dei periodi di prestazione lavorativa dalla data di assunzione (non oltre

60 mesi dalla data della prima assunzione)

- l'impegno di rispettare le norme della contrattazione nazionale ed integrativa provinciale;

La Commissione Paritetica Provinciale provvederà, di norma entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, ad esprimere il parere di conformità, verificato l'iter della stagionalità e il conseguente periodo di apprendistato, utile per le procedure di legge previste per l'avvio al lavoro.

La Commissione nei termini di cui sopra, qualora non sussistano i requisiti, motiverà la negazione del parere di conformità.

L'azienda comunicherà alla Commissione Paritetica Provinciale al termine del periodo di apprendistato previsto , l'esito formativo dello stesso.

Qualora l'azienda in ragione di comprovate necessità dovesse modificare i periodi dell'iter di apprendistato dovrà farne richiesta alla Commissione Paritetica per ottenere specifico assenso.

 

ARTICOLO 4 - CONTRATTI DI INSERIMENTO -

In aggiunta a quanto previsto dall'art. 63, capo VII ed in applicazione dell'art. 15 lettera q) del vigente CCNL, le aziende potranno procedere anche alla stipulazione di contratti di inserimento ai quali,per i primi 18 mesi, verrà applicato il trattamento retributivo previsto per il livello inferiore a quello d inquadramento.

 

 

Nel caso di applicazione di contratti di inserimento a portatori di handicap la durata viene elevata a 24 mesi.

I 18 o 24 mesi mesi sono da intendersi quale periodo massimo di utilizzo del contratto di inserimento e potranno essere raggiunti anche con successive prestazioni di lavoro.

Ai lavoratori assunti con contratto di inserimento ed inquadrati al VII livello verrà corrisposta la retribuzione prevista per tale livello diminuita del 6%.

 

 

 

 

 

 

All'atto delle assunzioni di cui al presente articolo, l'azienda dovrà esibire agli organi di collocamento una dichiarazione avvalendosi di un apposito modulo vidimato dalla Commissione Paritetica quale Centro Servizi dell'E.B. territoriale da cui risulti l'impegno all'integrale applicazione della contrattazione collettiva nazionale ed integrativa territoriale vigente ed all'assolvimento degli obblighi in materia di legislazione sul lavoro.

ARTICOLO 5 - ISTRUZIONE e AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Le parti stipulanti il presente contratto si avvarranno delL'ENTE BILATERALE per l'effettuazione di corsi di prima qualificazione, riqualificazione e aggiornamento del personale dipendente da aziende del settore turismo.

Per la pratica attuazione dei corsi stessi le parti si impegnano ad incontrarsi periodicamente per approntarne i progetti necessari alle esigenze del settore .

ARTICOLO 6 - CONSUMO PASTI

Con riferimento al CCNL, limitatamente alle aziende alberghiere, pubblici esercizi, campeggi, si stabilisce che il termine necessario per la consumazione dei pasti nell'azienda rimane fissato in un'ora giornaliera divisa in mezz'ora per pasto, mentre per coloro che lo consumano fuori dall'azienda, l'interruzione dell'orario è fissata in un'ora per pasto.

ARTICOLO 7 - RECUPERI

Ai sensi ed effetti dell'art. 77 del vigente CCNL le ore perdute a causa di forza maggiore o per le interruzioni o per periodi di minor lavoro concordati con le OO.SS possono essere recuperate nei limiti di un'ora al giorno nei successivi 2 mesi, previa comunicazione scritta

al lavoratore almeno una settimana prima dall'inizio del periodo entro il quale deve essere effettuato il recupero.

In alternativa al metodo di recupero previsto dal comma precedente , l'azienda può effettuare d'accordo con il lavoratore, la compensazione delle ore perdute per causa di forza maggiore con le 104 ore previste dall'art. 70 del CCNL del 6.10.94.

ARTICOLO 8 - RIPARTIZIONE ORARIO LAVORO GIORNALIERO

Per i pubblici esercizi e gli alberghi si stabilisce un nastro orario fissato in 12 ore giornaliere, fatta eccezione per il personale di sala, ricevimento e portineria per il quale, a norma del CCNL, il nastro orario rimane fissato in 14 ore giornaliere.

Al fine di ottenere una maggiore trasparenza degli orari di lavoro dei singoli dipendenti, le aziende potranno dotarsi di apposito registro o altro strumento idoneo a certificare l'inizio e la fine degli orari di lavoro.

 

 

 

 

Laddove lo strumento per l'accertamento dell'orario non sia automatico, la certificazione deve essere comprovata dalla firma del dipendente.

E’ escluso dalle fasce di cui sopra il Guardiano notturno.

ARTICOLO 9 - OSSERVATORIO SUL MERCATO DEL LAVORO

Le parti stipulanti il presente contratto integrativo, demandano alla Commissione Paritetica Provinciale il compito di promuovere incontri, almeno due volte all'anno, per l'esame dei dati relativi a:

ARTICOLO 10 - SALUTE E SICUREZZA

Le parti convengono di incontrarsi entro il mese di dicembre 97 per affrontare le problematiche applicative del DLs 626/94 e successive integrazioni e modificazioni.

Tale incontro sarà finalizzato, tra l'altro, alla definizione della materia relativa al rappresentante per la sicurezza nelle aziende fino a 15 dipendenti tenendo conto della specificità e delle realtà aziendali proprie delle aziende di stagione, così come stabilito dall’Accordo Nazionale tra la Confcommercio e la FILCAMS-CGIL FISASCAT-CISL UILTUCS-UIL.

ARTICOLO 11 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE

Le parti concordano di esaminare le prospettive di realizzazione di un sistema di previdenza integrativa nonchè i rispettivi costi alla luce della riforma del sistema pensionistico.

 

ARTICOLO 12 - PERCENTUALE DI SERVIZIO

E' facoltà del lavoratore concordare , all'atto dell'assunzione il pagamento della retribuzione in misura percentuale anziche' in misura fissa. In tal caso la retribuzione concordata non dovra' mai essere inferiore al 110% di quella in vigore per il personale retribuito a paga fissa dello stesso livello retributivo. Tale accordo dovra' essere comunicato, a cura del datore di lavoro, alla Commissione Paritetica Provinciale.

 

 

 

Ove si ravvisasse la necessità di approntare una tabella di ripartizione della percentuale di servizio, le parti convengono di demandare alla Commissione Paritetica la stesura della tabella medesima.

 

 

ARTICOLO 13 - ACCORDO QUADRO PERSONALE EXTRA

In attuazione a quanto previsto dalla legge n. 56/87 sulle assunzioni di personale extra, nonchè di quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale si e' proceduto alla stipula del presente Accordo Quadro.

A) PERSONALE EXTRA PRESSO LE AZIENDE ALBERGHIERE, DI CAMPEGGIO

E DI PUBBLICO ESERCIZIO della provincia di Imperia

Il compenso forfettario netto di ogni servizio (5 ore ) viene così stabilito:

Q U A L I F I C A COMPENSO FORFETTARIO netto

SERVIZIO DI 5 ORE

III LIVELLO 120.000

IV LIVELLO 110.000

V LIVELLO 100.000

VI LIVELLO SUPER 90.000

VI LIVELLO 80.000

VII LIVELLO 70.000

Oneri di legge e contrattuali a carico delle aziende.

Eventuale superamento dell'orario convenzionato di 5 ore per il servizio, sarà compensato con la maggiorazione del 30% della paga oraria per ogni ora di lavoro in eccedenza.

I lavoratori chiamati a prestare servizio extra presso le aziende alberghiere e i pubblici esercizi della provincia di Imperia dovranno seguire le disposizioni dell'azienda, le norme di

legge e contrattuali, gli ordini di servizio e regolamenti, nonche' quanto impartito dai Capi Servizio dei rispettivi reparti ove saranno destinati a compiere la loro opera.

 

 

 

 

 

 

B) PERSONALE EXTRA NELLE AGENZIE DI VIAGGIO

In attuazione a quanto previsto dalla legge n. 56/87 sulle assunzioni di personale extra, valutate le necessità delle agenzie di viaggio di utilizzare personale per l'esecuzione di speciali servizi, di durata non superiore ad un giorno, le parti concordano che per le qualifiche di CONDUCENTE di pullman ed HOSTESS,il compenso sarà quello previsto dalla contrattazione collettiva per il livello di appartenenza, per le ore di lavoro svolto , pari a 8 ore gionaliere, maggiorate della percentuale del 35%

Eventuale superamento dell'orario giornaliero contrattuale , sarà retribuito con la maggiorazione del 30% aggiuntiva alla maggiorazione prevista nel precedente comma.

 

 

Il datore di lavoro dovrà consegnare al lavoratore extra regolare busta paga che, al fine di semplificare gli adempimenti contabili da parte delle imprese, potrà essere consegnata al momento del pagamento della retribuzione relativa alle prestazioni effettuate nell'intero mese di riferimento.

Le aziende dovranno dare comunicazione per iscritto dell'assunzione alla Commissione Paritetica Provinciale, segreteria generale, viale Matteotti 132, con cadenza trimestrale.

Eventuali contestazioni inerenti il rapporto di lavoro saranno portate, in prima istanza, alla valutazione della Commissione Paritetica Provinciale di cui al CCNL dipendenti da aziende del settore turismo vigente e dall'art 16 -parte generale - del presente CIP., quale Centro Servizi dell’Ente Bilaterale Territoriale del Turismo.

ARTICOLO 14 - PARITA' E PARI OPPORTUNITA'

Le parti al fine di favorire il processo di affermazione di parita' e pari opportunita' si impegnano ad incontrarsi periodicamente per concordare iniziative territoriali in materia.

ARTICOLO 15 - FLESSIBILITA'

Con riferimento all'articolo 74 del C.C.N.L . -parte generale - tutte le flessibilità dell'orario di lavoro dovranno essere preventivamente discusse tra le parti , così come previsto dall'articolo in questione. Laddove non sussista la RSU o il delegato aziendale o qualora l'azienda lo ritenga opportuno , l'accordo sulla flessibilità dell'orario di lavoro sarà effettuato, presso la sede della Confcommercio della provincia di Imperia-Unione Commercianti, con la partecipazione della direzione aziendale ed i dipendenti dell'azienda nonchè dei rappresentanti dell'organizzazione datoriale e delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo.

 

 

 

 

 

Le parti concordano che l'eventuale gestione degli accordi sarà demandata alla Commissione Paritetica Provinciale, quale Centro Servizi dell’Ente Bilaterale Territoriale del Turismo.

In sede di confronto tra le parti stipulanti il presente accordo, si potranno esaminare casi che, in ragione di comprovate esigenze economiche e produttive e/o in relazione alle specificità stagionali che caratterizzano il tessuto economico provinciale, necessitino di ulteriori ipotesi di regolamentazione dell'orario annuo complessivo di lavoro.

Conseguentemente, il maggior lavoro effettuato ai sensi del presente articolo non dara' diritto a compenso per lavoro straordinario mentre la prestazione di durata inferiore per recupero, non da diritto a riduzioni della normale retribuzione.

Le parti concordano che eventuali controversie in materia saranno demandate, in prima istanza, alla Commissione Paritetica Provinciale quale Centro Servizio dell’Ente Bilaterale del Turismo.

In relazione al presente articolo le parti concordano di approntare una "richiesta tipo ", che dovrà essere compilata da ogni singola azienda che faccia richiesta di utilizzo della flessibilita.

 

ARTICOLO 16 - ROTTURA e SMARRIMENTO MATERIALE

Eventuali addebiti per il materiale smarrito o rotto non potranno superare il 50% del valore risultante in fattura o comunque del valore corrente di mercato.

ARTICOLO 17 - DISCIPLINA

Le multe previste dalle norme disciplinari del CCNL saranno devolute all'ISTITUTO PER LA RICERCA DEL CANCRO

ARTICOLO 18 - LOCALI NOTTURNI

Al personale addetto ai locali notturni e retribuito a stipendio o salario fisso, verra' corrisposta una retribuzione maggiorata del 20% rispetto a quella prevista per gli esercizi normali.

La percentuale dovuta al personale verra' computata sull'importo netto del conto riguardante le consumazioni. Nei dancing o comunque nei locali ove il cliente paga le prenotazioni al tavolo, al personale tavoleggiante e quando questi effettui personalmente o a suo carico la pulizia e la messa a posto, spetta la percentuale anche sulla cifra della prenotazione.

 

ARTICOLO 19 - LAVORO NELLA PROTRAZIONE DELL'ORARIO DI CHIUSURA PER I

LOCALI NON NOTTURNI

Il lavoro notturno, da non considerarsi straordinario ma espletato durante la protrazione dell'orario normale di chiusura stabilito dall'Autorita' competente, sara' retribuito con la maggiorazione del 25% sulla paga di fatto. Tale maggiorazione non esclude quella per il lavoro straordinario ove il lavoro anzidetto venga prestato oltre l'orario normale contrattuale.

 

ARTICOLO 20 - AZIENDE DI STAGIONE

In riferimento alle aziende di cui all'art.58 - parte generale - del CCNL, per chiusura stagionale si intende la chiusura al pubblico.

In occasione di particolari flussi turistici conseguenti ad avvenimenti straordinari nei periodi in cui le strutture ricettive effettuano la chiusura stagionale , potranno essere concesse deroghe alle strutture strettamente interessate all’avvenimento al fine di derogare al periodo di chiusura di cui all’art. 58 del CCNL. Tali deroghe dovranno essere espressamente richieste per il tramite della Organizzazione datoriale attraverso la Commissione Paritetica Provinciale, quale Centro Servizi dell’E.B.T.T. di cui all’art. 30 del presente C.I.P. la quale. sentite le Organizzazioni Sindacali di settore firmatarie del presente accordo, fornirà il parere di merito sulla deroga specifica.

 

ARTICOLO 21 - SUPERAMENTO DELLA STAGIONALITA'

Al fine del superamento della stagionalità nel settore turistico per il completamento del ciclo di lavoro annuale, a facolta' del datore di lavoro e secondo le esigenze aziendali, potranno concorrere, cosi' come previsto dal CCNL, oltre alle ferie, il recupero delle prestazioni lavorative straordinarie, i congedi di conguaglio (flessibilita'), i permessi non goduti, gli eventuali riposi compensativi.

ARTICOLO 22 - LAVORATORI STAGIONALI

In relazione a quanto previsto dagli articoli 175 - 223 - 258 - 332 del C.C.N.L. le parti concordano sull’opportunità di applicare un criterio di uniformità anche a salvaguardia degli interessi delle aziende al fine di consentire il recupero delle somme spettanti in caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro a tempo determinato o di stagione.

 

 

 

 

 

 

 

 

A tal fine ritengono utile applicare quanto previsto dall’art. 260 del CCNL a tutte le aziende della sfera di applicazione del contratto stesso.

La tratttenuta sulla retribuzione delle maggiorazioni di cui ai commi successivi del presente articolo viene concordata nella misura del 50% delle maggiorazioni stesse e dovrà essere accantonata presso l’Ente Bilaterale Territoriale del Turismo su apposito conto.

Sarà cura dell’Ente stesso , al termine del rapporto di lavoro - previa comunicazione da parte del datore di lavoro - liquidare le somme all’avente causa.

La documentazione idonea verrà predisposta dal Centro Servizi del’E.B.T.T.

Vista la complessità della norma le parti concordano di dare applicazione a quanto previsto dal presente comma ai rapporti di lavoro stagionali instaurati successivamente alla firma del presente Contratto Integrativo Provinciale .

Ai lavoratori stagionali e/o occupati per un periodo inferiore al ciclo annuale del settore turismo verra' corrisposta, fermi restando i valori delle paghe contrattuali nazionale, alla fine del rapporto di lavoro - anche per il tramite dell'Ente Bilaterale territoriale-, oltre a quanto spettante a norma delle vigenti disposizioni contrattuali e di legge, un premio (per ogni mese lavorato o frazione superiore o pari a quindici giorni) nelle seguenti misure mensili:

==========================

Quadro A 82.000

Quadro B 73.000

1 livello 65.000

2 livello 56.000

3 livello 50.000

4 livello 45.000

5 livello 40.000

6 livello super 36.000

6 livello 35.000

7 livello 30.000

==========================

 

 

Tali maggiorazioni non verranno riconosciute al personale dimissionario o licenziato per giusta causa .

 

 

 

 

 

 

 

 

Le maggiorazioni di cui sopra non valgono per i pubblici esercizi già normati dal CCNL.

In relazione a quanto previsto dal combinato degli artt. 219 - 220 del CCNL , in considerazione della particolare fattispecie dei complessi turistici-ricettivi dell’aria aperta , soggetti a differenti durate della stagionalità indipendentemente dalla volontà imprenditoriale, le parti concordano , fermo restando il complesso normativo della legge che prevede quali siano le aziende di stagione, che gli ingaggi superiori ai 5 mesi effettivi di lavoro sono comunque considerati per l’intera stagione e agli stessi verranno applicate le maggiorazioni di cui al secondo comma del presente articolo, mentre per ingaggi inferiori si prevedono le seguenti maggiorazioni.

28% per ingaggi fino a 1 mese

 

25% per ingaggi fino a 2 mesi

 

20% per ingaggi fino a 3 mesi

15% per ingaggi fino a 4 mesi

 

ARTICOLO 23 - ELEMENTI ECONOMICI INTEGRATIVI

Ai sensi dell’art. 120 del CCNL le parti si danno atto che quanto in esso previsto alla lettera b) del comma I verrà applicato anche alle aziende di cui alla lettera a), comma 1 dello stesso articolo, ove non sia stata definita la parte contrattuale attraverso accordo aziendale che comunque non potrà esperirsi oltre il 31.12.97.

PREMIO DI PRODUTTIVITA’

 

Per ottemperare a quanto previsto dall’ art. 120 , comma 1 lettera b) al fine di adottare un sistema di calcolo che consenta l’erogazione di un premio di produttività che non possa essere predeterminato, fisso e certo, le parti convengono di procedere con il metodo di calcolo sotto specificato.

Il premio di produttività dovrà essere calcolato nel mese di aprile di ogni anno ed erogato nel mese di maggio dello stesso anno ai lavoratori in forza all’azienda nello stesso mese .

 

 

 

 

 

METODO DI CALCOLO settore alberghiero e complessi

turistici-ricettivi dell’aria aperta

dato A)

1 - Dividere il fatturato dell’anno precedente a quello in cui dovrà essere erogato il premio per le presenze giornaliere dello stesso anno.

 

dato B)

2 - Procedere con lo stesso metodo di cui al comma precedente utilizzando i dati del 2° anno antecedente a quello in cui dovrà essere erogato il premio di produttività.

3 - Dividere il dato A) con il dato B) al fine di ottenere la percentuale di incremento la quale darà luogo al calcolo del premio di produttività se compresa fra lo 0,50% ed il 3% quale tetto massimo applicabile.

4 - La percentuale di incremento risultante dalle operazioni sopra descritte dovrà essere moltiplicata per la retribuzione contrattuale annuale lorda (paga base e contingenza) percepita da ogni lavoratore .

Per il lavoratore con rapporto di lavoro inferiore all’anno la retribuzione contrattuale dovrà comunque essere rapportata alle 12 mensilità.

5 - ll risultato di tale operazione dovrà essere diviso per le giornate di lavoro che il dipendente dovrebbe prestare all’interno dell’azienda nell’arco dei 12 mesi , stabilito dalle parti in ragione di 302 giorni.

Il risultato dovrà essere moltiplicato per i giorni di effettiva presenza del lavoratore in azienda comprendendo in tale calcolo i giorni di assenza per ferie.

6 - Nel caso in cui l’azienda non ritenga di dover ottemperare all’erogazione del premio di produttività utlizzando il metodo di calcolo sopra specificato, procederà alla determinazione dello stesso utilizzando i dati sulle presenze del settore ricettivo fornite dall’APT o altro Ente ad esso subentrante e, ove possible, riferite al Comune di ubicazione dell’attività.

Occorrerà conosere il numero delle presenze dell’anno e del secondo anno precedenti a quello in cui dovrà essere erogato il premio.

Si procederà a dividere tali dati ed il risultato dovrà essere confrontato con i punti 3 , 4 e 5 del presente articolo.

7 - Il premio di produttività ottenuto con uno dei metodi di calcolo di cui sopra beneficia della decontribuzione di cui alla legge 23 maggio 97 n. 135 ed esplica la sua efficacia dal 1998.

 

 

 

 

Le parti si danno atto che nel mese di aprile 1998 si incontreranno al fine di verificare la congruità di metodo del calcolo proposto.

 

MEDOTO DI CALCOLO settore pubblici esercizi

Le aziende di tale comparto adotteranno il metodo di calcolo di cui sopra sostituendo il numero delle presenze alberghiere con il numero delle ricevute fiscali e/o scontrini fiscali.

 

METODO DI CALCOLO locali notturni e sale da ballo

Per i locali notturni e le sale da ballo in sostituzione delle ricevute e/o scontrini fiscali si terrà conto del numero dei biglietti SIAE.

 

ARTICOLO 24 - ASSUNZIONI CONTRATTO A TERMINE -IN AZIENDE NON DI STAGIONE

Le imprese potranno procedere alla assunzione di lavoratori con contratto a termine nella misura massima del 50 per cento dei lavoratori occupati a tempo indeterminato in forza all'atto della richiesta.

In deroga al comma precedente le singole aziende che occupano fino a 5 addetti (dipendenti, titolari, soci, coadiuvanti regolarmente iscritti agli istituti previdenziali) potranno assumere lavoratori con contratto a termine con un numero massimo di 3.

Le parti concordano che le richieste per le assunzioni di lavoratori con contratto a termine, in base alla legge 56, art. 23, potranno avvenire per le seguenti motivazioni:

a) intensificazioni temporanee dell'attività derivanti da situazioni straordinarie

e non prevedibili quali gruppi ,meeting, congressi, convegni, fiere, manifestazioni,

nonchè eventi simili ;

b) sostituzione di lavoratori assenti per ferie o per aspettative diverse da quelle già

previste dall'art.1, lettera b) legge n. 230 del 1962;

c) esecuzione di servizi definiti e predeterminati nel tempo cui non sia possibile

sopperire con il normale organico;

 

 

 

 

 

 

 

d) incrementi di attività produttiva in dipendenza di ordini o commesse straordinarie,

o flussi turistici straordinari.

e) necessità di sostituzione di titolari,soci,familiari e collaboratori in genere per i

quali non vige rapporto di lavoro subordinato;

La durata massima dei contratti a termine non potrà essere superiore a 12 mesi.

 

La durata dei contratti di cui al punto a) non può superare i 10 giorni ed è consentita la ripetizione anche senza soluzioni di continuità fino a 2 rapporti di lavoro consecutivi qualora siano relativi ad eventi diversi, previa comunicazione al lavoratore interessato alla ripetizione.

Le aziende che intendono avvalersi di quanto previsto dal presente articolo dovranno farne esplicita richiesta alla Commissione Paritetica Provinciale, per il tramite della Unione Commercianti della provincia di Imperia e all'atto della stessa le aziende dovranno specificare:

- le motivazioni ricorrenti per il ricorso all'assunzione a tempo determinato;

- il periodo per il quale si intende utilizzare il personale a tempo determinato;

- il livello contrattuale di inquadramento dei dipendenti da assumere;

- il numero dei dipendenti a tempo indeterminato in forza alla azienda all'atto della

richiesta di assunzione a tempo determinato;

- l'impegno a rispettare le norme della contrattazione nazionale ed integrativa provinciale

e quanto previsto dagli erga omnes di categoria:

DPR 558 del 2.1.62 G.U. n. 161 del 27.6.62

art.12 dipendenti da pensioni e locande

DPR 988 del 2.1.62 G.U. n. 193 dell'1.8.62 art.19 dipendenti da

ristoranti e trattorie

DPR 988 del 2.1.62 G.U. n. 193 dell'1.8.62 art.17 dipendenti da

caffè bar

DPR 816 del 2.1.62 G.U. n. 180 del 18.7.62 art.7 dipendenti da

stabilimenti balneari

e successive modificazioni.

 

 

 

 

 

L'adozione dei contratti a termine di cui al presente articolo, il numero dei lavoratori, le motivazioni, qualifiche e durata del rapporto dovranno essere comunicati alla Commissione Paritetica quale Centro Servizio dell'Ente Bilaterale Territoriale del Turismo, con la modulistica allegata A) vedi C.C.N.L .

All'atto delle assunzioni di cui al presente articolo, l'azienda dovrà esibire agli organi di collocamento una dichiarazione avvalendosi di apposito modulo vidiamto dalla Commissione Paritetica quale Centro di Servizio dell'Ente Bilaterale Territoriale del Turismo da cui risulti l'impegno all'integrale applicazione della contrattazione collettiva nazionale ed integrativa vigente ed all'assolvimento degli obblighi in materia di legislazione sul lavoro.

ARTICOLO 25- CLAUSOLE ELASTICHE NEL PART-TIME

Ove le parti vogliano accedere alla clausola di flessibilità nel rapporto di lavoro part-time si definisce che la maggiorazione non potrà essere inferiore al 15% da calcolarsi su paga base e contingenza.

 

 

ARTICOLO 26 - BUFFET STAZIONE -

Sugli incassi effettuati dai carrellisti di stazione verra' corrisposta la percentuale del 14%

 

ARTICOLO 27 - CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Per quanto non contemplato dal presente contratto, si fa riferimento al CCNL. I lavoratori conserveranno, comunque, le condizioni di miglior favore.

 

ARTICOLO 28 - CHIUSURA ANTICIPATA DELL'ESERCIZIO

In caso di epidemia o di altre cause di forza maggiore che obbligano il datore di lavoro a chiudere l'esercizio o a ridurre il personale, le parti stipulanti il presente contratto dovranno interessare la Commissione Paritetica Provinciale la quale dovra' decidere sulle indennita' spettanti ai lavoratori, a norma dell'art. 2119 del codice civile.

ARTICOLO 29- CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA A LIVELLO AZIENDALE

Si ribadisce che la contrattazione integrativa a livello aziendale dovra' svolgersi con l'intervento per i lavoratori delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Federazioni nazionali stipulanti e, per i datori di lavoro, dell'Associazione territoriale a carattere generale aderente alla Confcommercio.

 

 

 

ARTICOLO 30 - COMMISSIONE PARITETICA PROVINCIALE -

La Commissione Paritetica Provinciale e' composta da tre rappresentanti dei datori di lavoro e da tre rappresentanti dei lavoratori: FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL.

In riferimento al presente C.I.P. ed ai Contratti Integrativi Provinciali sotto riportati , per il funzionamento della attivita' che andra' a svolgere la Commissione Paritetica Provinciale viene fissato un contributo dell'1,30% di cui lo 0,40% a carico del datore di lavoro e lo 0,90% a carico dei lavoratori, calcolato sulle retribuzioni stabilite dal CCNL ed indennita' di contingenza.

- CIP del 15.07.59 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 193 del 1 agosto 1962 (Ristoranti-trattorie-esercizi similari)

- CIP del 15.07.59 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 193 del 1 agosto 1962 (bar-caffe'-bottiglieria-gelateria-fiaschetteria- pasticcerie-confetterie ed esercizi similari)

- CIP del 30.09.59 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 27 giugno 1962 (alberghi, pensioni e locande della provincia di Imperia, ad eccezione dei Comuni di Sanremo e Ospedaletti)

 

- CIP del 30.09.59 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 27 giugno 1962 (alberghi, pensioni e locande dei Comuni di Sanremo e Ospedaletti)

- CIP del 28.07.59 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 1962 (Stabilimenti balneari)

 

ARTICOLO 31 - ALLEGATI

- Fanno parte integrante del presente Contratto Integrativo Provinciale gli accordi vigenti stipulati tra le parti firmatarie del presente C.I.P. ed in particolare :

Accordo superamento part-time e orario supplementare ; Accordo Contratti Formazione Lavoro - Accordo tipo preventivo di cui all'art. 15 e relativa modulistica.

 

ARTICOLO 32- INSCINDIBILITA'

Le norme del presente Contratto Integrativo Provinciale sono correlate ed inscindibili tra di loro.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 33 - DECORRENZA E DURATA

 

- Il presente contratto integrativo avra' decorrenza dal 26.8.97 e scadra' il 25.8.2001 per la parte normativa ed il 25.8.99 per la parte economica. Potra' essere disdetto da un

a delle parti con lettera raccomandata,almeno tre mesi prima della scadenza.

F I R M A N O:

CONFCOMMERCIO FILCAMS-CGIL

 

SINDACATO PUBBLICI ESERCIZI E FISASCAT-CISL

STABILIMENTI BALNEARI -FIPE

 

FEDERALBERGHI IMPERIA UILTUCS-UIL

 

SINDACATO PROVINCIALE CAMPEGGI

E VILLAGGI TURISTICI - FAITA

 

SINDACATO PROVINCIALE AGENZIE

DI VIAGGIO - FIAVET