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DECRETO 29 settembre 1999, n. 386

Regolamento recante norme per l'individuazione delle caratteristiche tecniche ed i requisiti del riflettore radar, da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto.

 

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'articolo 5, comma 2, e l'articolo 21, comma 1, lettera q), del regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto, emanato con decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232;

Ritenuta la necessità di stabilire le caratteristiche tecniche ed i requisiti del riflettore radar, da utilizzare esclusivamente sulle unità da di porto;

Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, per l'attuazione della direttiva 83/189/CEE, modificata con le direttiva 88/182/CEE e 94/10/CE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 21 agosto 1988,n.400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 aprile 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 4827 del 27 settembre 1999;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) "Amministrazione": il Ministero dei trasporti e della navigazione;

b) "unità da diporto": ogni costruzione destinata alla navigazione da diporto;

c) "riflettore radar": qualsiasi apparecchio passivo progettato per rafforzare gli echi dei piccoli bersagli radar;

d) "sezione di riflessione": il rapporto moltiplicato 4 tra la potenza per unità di angolo solido che viene irradiata in una determinata direzione e la densità di potenza irradiata di un'onda piatta che da una determinata direzione colpisce un oggetto irradiato;

e) "diagramma polare azimutale": il diagramma polare che pone in rapporto la sezione di riflessione di un riflettore radar con l'angolo all'azimut su un asse verticale.

 

Art. 2.

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica al riflettore radar e relativi accessori, destinato esclusivamente alle unità da diporto;

 

Art. 3. Requisiti

1. Il riflettore radar deve essere conforme al prototipo approvato dall'Amministrazione.

2. Può essere utilizzato a bordo delle unità da diporto anche un riflettore radar di tipo approvato per il diporto da uno degli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo.

 

Art. 4.

Caratteristiche

1. Il riflettore radar deve:

a) essere costruito con materiali di robustezza e qualità adeguate in modo tale che il riflettore possa conservare le sue proprietà di riflessione in condizioni ambientali di moto ondoso, vibrazioni, umidità e variazioni di temperatura prevedibili in mare. Sono esclusi i materiali in ferro;

b) avere una colorazione altamente visibile con esclusione del nero;

c) soddisfare ai requisiti minimi per tutte le frequenze comprese tra 9320 e 9500 Mhz;

d) avere una sezione massima di riflessione di almeno lo M2;

e) avere un diagramma polare azimutale tale che la riflessione su un angolo di 240' non sia inferiore a 6 dB in rapporto alla sezione di riflessione massima. Per nessun angolo superiore ai 10' essa potrà rimanere sotto questo livello. Le misurazioni vanno riferite al diagramma polare azimutale corrispondente sull'asse verticale del riflettore con inclinazione non superiore a ±3' rispetto alla verticale;

f) avere proprietà di riflessioni tali da permettere alla sezione di riflessione di rimanere fino ad almeno ±15' dall'orizzontale in ogni angolo di inclinazione ed entro un angolo totale di 240' al di sopra di - 12 dB in rapporto alla sua sezione di riflessione massima.

 

Art. 5.

Marcatura

1. Ogni riflettore radar deve essere marcato, in modo indelebile e leggibile, con le seguenti indicazioni:

a) nome e sede del fabbricante e dell'eventuale importatore;

b) nome o sigla del modello;

c) data di fabbricazione;

d) altezza di installazione consigliata;

e) peso;

f) sezione massima di riflessione;

g) distanza di sicurezza dalle bussole magnetiche;

h) orientamento consigliato per il montaggio;

i) estremi dell'atto di approvazione del prototipo con dichiarazione, di conformità al medesimo.

 

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. t fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 29 settembre 1999

Il Ministro: TREU

Visto, il Guardasigilli.- DILIBERTO

Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1999

Registro n. 2 Trasporti e navigazione, foglio n. 357

N0TE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

- Per le direttiva CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

- Il testo dell'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232, è il seguente:

"2. Con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione da emanare, ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le caratteristiche delle unità necessarie per la navigazione di cui alla lettera b)".

- Il testo dell'art. 21, comma 11 lettera q), del decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232, è il seguente:

"Art. 21 (Dotazione). - 1.Le dotazioni richieste per imbarcazioni e le navi da diporto abilitate a navigazione senza alcun limite

sono: da a) a p) (Omissis);

q) un riflettore radar".

- Il testo della legge 21 giugno 1986, n. 317, recante: "Attuazione della direttiva n. 83/189/CEE relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 1986, n. 151.

- Il testo della direttiva 83/189/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 109 del 26 aprile 1983.

- Il testo della direttiva 88/182/CEE del Consiglio del 22 marzo 1988 che modifica la direttiva 83/189/CEE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 081 del 26 marzo 1988.

- Il testo della direttiva 94/ 10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 recante seconda modifica sostanziale della direttiva 83/189/CEE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 100 del 19 aprile 1994.

- Il comma 3, dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza de Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione stella Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.