gommoni e gommonautiIndice decretiDotazioni di bordoHomepage normativa e gommonautihomepage

DECRETO 29 settembre 1999, n. 387

Regolamento recante norme per l'individuazione delle caratteristiche tecniche, i requisiti e la durata di validità dei segnali di soccorso, da utilizzare esclusivamente e unità da diporto.

 

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'articolo 23, comma 1, lettera a), del regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto, emanato con decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232;

Ritenuta la necessità di stabilire le caratteristiche tecniche, i requisiti e la durata dei segnali di soccorso, da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto;

Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, per l'attuazione della direttiva 83/189/CEE, modificata con le direttiva 88/182/CEE e 94/10/CE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 aprile 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 4829 del 27 settembre 1999;

ADOTTA

il seguente regolamento:

 

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) "Amministrazione": il Ministero dei trasporti e della navigazione;

b) "unità da diporto": ogni costruzione destinata alla navigazione da diporto.

 

Art. 2.

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai seguenti segnali di soccorso, destinati esclusivamente alle unità da diporto:

a) razzi a paracadute;

b) fuochi a mano a luce rossa;

c) segnali fumogeni galleggianti.

 

Art. 3.

Requisiti

1. I segnali di soccorso devono essere conformi al prototipo approvato dall'Amministrazione.

2. Possono essere inoltre utilizzati a bordo delle unità da diporto segnali di soccorso di tipo approvato per il diporto da uno degli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo.

 

Art. 4.

Caratteristiche dei segnali di soccorso

1. Il razzo a paracadute deve:

a) essere contenuto in un involucro resistente all'acqua;

b) avere stampate sull'involucro brevi istruzioni anche in lingua italiana per l'impiego, oppure delle figure che ne illustrano chiaramente l'uso;

c) avere un proprio mezzo di accensione incorporato;

d) essere progettato in modo da non provocare dolore né danni a chi ne tiene in mano il contenitore durante l'operazione di lancio, eseguita secondo le istruzioni del fabbricante.

2. Il razzo, sparato verticalmente, deve raggiungere un'altezza non inferiore a 300 metri. Poco prima di giungere al punto massimo della sua traiettoria, il razzo deve proiettare un segnale luminoso a paracadute, che deve:

a) bruciare emettendo un colore rosso brillante;

b) bruciare uniformemente, con intensità luminosa media non inferiore a 30.000 candele;

c) brillare per almeno 40 secondi;

d) avere una velocità di discesa non maggiore di 5 metri al secondo;

e) non provocare, mentre brucia, danni al paracadute o agli attacchi.

3. Il fuoco a mano a luce rossa deve:

a) essere contenuto in un involucro resistente all'acqua;

b) avere stampate sull'involucro brevi istruzioni anche in lingua italiana, o figure che ne illustrino chiaramente l'uso;

c) avere un proprio mezzo di accensione incorporato;

d) essere progettato in modi da non provocare né danni né dolore alla persona che ne tiene in mano il suo involucro durante l'uso, effettuato secondo le istruzioni del fabbricante, né danneggiare i mezzi di salvataggio con residui che bruciano o incandescenti.

4. Il fuoco a mano a luce rossa deve:

a) bruciare emettendo un colore rosso brillante;

b) bruciare uniformemente, con intensità luminosa media non inferiore a 15.000 candele;

c) avere un periodo di combustione di almeno I minuto;

d) continuare a bruciare anche dopo essere stato immerso per 10 secondi in acqua alla profondità di 100 millimetri.

5. Il segnale fumogeno galleggiante deve:

a) essere contenuto in un involucro resistente all'acqua;

b) non innescarsi in modo esplosivo quando usato secondo le istruzioni per l'uso del fabbricante;

c) avere stampate sull'involucro brevi istruzioni anche in lingua italiana, o figure che ne illustrino chiaramente l'uso.

6. Il segnale fumogeno galleggiante deve:

a) emettere un fumo di colore arancione altamente visibile, con intensità uniforme, per un periodo di non meno di 3 minuti quando galleggia in acqua calma;

b) non emettere alcuna fiamma durante l'intero tempo di emissione di fumo;

c) avere idonei requisiti di galleggiabilità;

d) continuare ad emettere fumo anche dopo essere

stato immerso in acqua per 10 secondi alla profondità di 100 millimetri.

 

Art. 5.

Durata

1. I segnali di soccorso hanno validità di quattro anni dalla data di fabbricazione.

 

Art. 6.

Marcatura

1. Ogni segnale di soccorso deve essere marcato in modo chiaro, indelebile e leggibile con le seguenti indicazioni:

nome e sede del fabbricante e dell'eventuale importatore;

nome o sigla del modello; istruzioni d'impiego anche in lingua italiana; data di fabbricazione;

estremi dell'atto di approvazione del prototipo con dichiarazione di conformità al medesimo.

 

Art. 7.

Norme transitorie e finali

1. I segnali di soccorso esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere utilizzati fino alla loro data di scadenza e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

2. E' abrogato il decreto ministeriale 2 dicembre 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 338 del 13 dicembre 1977.

 

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. t fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 29 settembre 1999

Il Ministro: TREU

Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO

Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1999

Registro n. 2 Trasporti e navigazione, foglio n. 358

 

N0TE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

- Per le direttiva CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (G.U.C.E.).

Note alle premesse:

- Il testo dell'art. 23, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232, è il seguente:

"1. Con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione, da emanare ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti:

a) le caratteristiche, i requisiti e la durata di validità dei mezzi di salvataggio e dei segnali di soccorso".

- Il testo della legge 21 giugno 1986, n. 317, recante: "Attuazione della direttiva n. 83/189/CEE relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 1986, n. 151.

- Il testo della direttiva 83/189/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 109 del 26 aprile 1983.

- Il testo della direttiva 88/182/CEE del Consiglio del 22 marzo 1988 che modifica la direttiva 83/189/CEE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 681 del 26 marzo 1988.

- Il testo della direttiva 941 10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 recante seconda modifica sostanziale della direttiva 83/189/CEE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 100 del 19 aprile 1994.

- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie Si- competenza di più Ministri possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Nota all'art. 7.

- Il testo del decreto ministeriale 2 dicembre 1977 recante: "Caratteristiche e requisiti dei segnali di soccorso per la nautica da diporto" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 1977, n. 338.

soluzioni di smaltimento: sparo a Capodanno, sparo di giorno o consegna al cantiere (di rimessaggio) perché li smaltiscano, oppure?Razzi scaduti