L'art. 5 del DM 5 ottobre 1999 n.478 - Requisiti e caratteristiche tecniche dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza - prescrive che:
I mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza delle unità da diporto sono conformi ai requisiti tecnici stabiliti con i decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione di cui all'articolo 23 del decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232, nonchè dall'Unione europea o previsti da convenzioni internazionali.
Inoltre, mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza regolamentari di cui sono dotate le unità da diporto alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere mantenuti a bordo fino a quando non si renda necessaria la loro sostituzione per deterioramento, cattivo funzionamento o stato di conservazione, o per scadenza, fermo restando l'obbligo della revisione periodica, ove previsto.
I giubbetti salvagente italiani I giubbetti salvagente americani
Decreti Ministeriali emanati ai sensi dell'articolo 23 del decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232