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Ordinanza Balneare Tipo:

Acquascooter e moto d'acqua

ART. 10 DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE E DELLA UTILIZZAZIONE DELLE UNITÀ DA DIPORTO DENOMINATE ACQUASCOOTER O MOTO D'ACQUA
1. L'uso dei natanti denominati acquascooter o moto d'acqua è consentito esclusivamente in ore diurne - con esclusione del periodo dalle ore 13.00 alle ore 16.00 - in condizioni meteomarine favorevoli ed a distanza non superiore ad un miglio dalla costa. È consentita la navigazione oltre tale limite a condizione che tali natanti siano assistiti, ad una distanza inferiore a 500 metri, da idonea unità dotata di motore. In tal caso, la moto d'acqua potrà navigare entro i limiti dell'unità appoggio ed inoltre, se la distanza dalla costa è superiore al miglio, l'uso dei predetti natanti è consentito anche nel periodo compreso tra le ore 13.00 e le ore 16.00.
1.1 La circolazione delle moto d'acqua è vietata:
1.1.1 entro 300 (trecento) metri dalla costa;
1.1.2 all'interno dei porti e negli specchi acquei antistanti l'imboccatura degli stessi;
1.1.3 negli specchi acquei interdetti alla navigazione per motivi igienico-sanitari.
1.2 La partenza e l'atterraggio dei suddetti mezzi dovrà avvenire esclusivamente attraverso gli appositi corridoi di lancio, con l'osservanza delle prescrizioni di cui al precedente art. 9. Al termine dello stesso i predetti natanti dovranno raggiungere la zona in cui è consentita la circolazione effettuando rotta diretta e perpendicolare alla costa.
2 La condotta degli acquascooter è vietata ai minori di anni 16 fermo restando il possesso, quando previsto, della prescritta abilitazione.
2.1 Fermo restando quanto disposto dall'art. 8 il numero di persone imbarcate non potrà essere superiore a quello stabilito dal relativo certificato di omologazione che dovrà essere tenuto a bordo in originale o copia autenticata.
2.2 Durante la navigazione è fatto obbligo ad ogni persona a bordo di indossare una cintura individuale di salvataggio conforme alle norme in vigore per il diporto nautico.
3 Gli acquascooter devono essere obbligatoriamente dotati di:
3.1 acceleratore a ritorno automatico;
3.2 dispositivo sul circuito di accensione assicurante l'arresto del motore in caso di caduta del conduttore;
3.3 un estintore tipo 13/B installato nel vano motore, azionabile dall'esterno;
3.4 una boetta fumogena ed una cima galleggiante idonea per il recupero ed il rimorchio.

OSSERVAZIONI sugli acquascooter e moto d'acqua:

Mi viene il dubbio che si usi lo strumento dell'ordinanza specifica in mancanza di norme generali, almeno lo spero, perchè sarebbe tragico avere norme diverse sui dispositivi di cui devono essere dotate.

dallo sfogo di Davide e dalla relativa rispostaMoto d'acqua: ragazzi, ma volete proprio farvi fregare?