ART. 11 DISPOSIZIONI FINALI
Il responsabile di ogni esercizio ubicato sul demanio marittimo, avente attinenza con le attività balneari, dovrà curare e mantenere l'esposizione della presente ordinanza in un luogo ben visibile dagli utenti, per tutta la durata della stagione estiva.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla.
Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, la quale sostituisce ed abroga quella n. xxxxx emanata da questo Circondario Marittimo in data xxxxxxxx.
I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato e/o illecito amministrativo e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione a dall'articolo 39 delle Legge 11/02/1971 n. 50 sulla navigazione da diporto ovvero dell'articolo 650 del Codice Penale.
La presente ordinanza sia pubblicata all'albo dell'Ufficio e all'Albo dei Comuni rivieraschi e ne sia data ampia diffusione attraverso gli organi di stampa ed i mezzi di informazione radiotelevisiva.
xxxxx, xxxxxxx
OSSERVAZIONI sulle disposizioni finali e di riepilogo: Lo sapevo, le sanzioni ci sono! |