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Ordinanza Balneare Tipo:

Le zone di mare riservate ai bagnanti

ART. 2 ZONE DI MARE RISERVATE AI BAGNANTI
a) La zona di mare per un ampiezza di 200 metri dalle coste sabbiose e di 100 metri dalle coste rocciose è riservata alla balneazione.
b) Il limite di tale zona deve essere segnalato con il posizionamento di gavitelli di colore rosso saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di 50 mt. l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza delle estremità del fronte a mare della concessione.
c) Analogo obbligo è posto a carico dei Comuni rivieraschi per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere frequentate da bagnanti. Qualora i Comuni non provvedano a tale sistema di segnalazione, devono apporre sulle relative spiagge un'adeguata segnaletica, ben visibile dagli utenti (eventualmente redatta in più lingue) con la seguente dicitura: "ATTENZIONE - LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (200 mt. dalla costa) NON SEGNALATO"
d) I Comuni rivieraschi, per le spiagge libere intensamente frequentate dai bagnanti, ed i concessionari per le aree in concessione, devono segnalare entro il limite delle acque sicure ove possono bagnarsi i non esperti al nuoto (il limite di tali acque è dato dalla linea batimetrica di mt. -1,60) e l'eventuale presenza di buche e/o avvallamenti con l'apposizione di un cartello segnalante tale pericolo.
e) Nella predetta zona di mare, nelle ore comprese tra le 8.30 e le 19.30:
È VIETATO il transito e l'ancoraggio di qualsiasi unità a vela o a motore, ad eccezione del transito dei natanti a remi di tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, pedalò e simili. Le unità a motore, a vela o a vela con motore ausiliario - se non condotte a remi - dovranno raggiungere la riva utilizzando esclusivamente appositi corridoi di lancio/sicurezza.
Le unità a vela, compresi i windsurf, dovranno percorrere il corridoio si sicurezza alla minima velocità, quando le condizioni meteomarine lo consentano. In nessun caso dette unità dovranno superare i limiti laterali del corridoio.
Le unità a motore dovranno percorrere il corridoio di sicurezza a lento moto e comunque la velocità non dovrà essere superiore a tre nodi.
È VIETATO l'ormeggio e l'ancoraggio di qualsiasi imbarcazione, natante, o nave, salvi i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima.
In tutte le altre zone non frequentate da bagnanti il raggiungimento della costa o l'avvicinamento ad essa a scopo di ancoraggio dovrà avvenire con rotta perpendicolare ed alla minima velocità comunque non superiore a tre nodi.
f) Nel caso che i Comuni non individuino le spiagge intensamente frequentate e, conseguentemente, non delimitino le "acque sicure" (vedasi art. 2d) le imbarcazioni a vela e a motore possono avvicinarsi fino a metri 50 dalla battigiaNB: non è affatto detto che questa disposizione si trovi in tutte le ordinanze.

OSSERVAZIONI sulle zone di mare riservate ai bagnanti:

A rischio di sembrare ripetivo. E di queste norme quali sono le percentuali di rispetto? In particolare quelle che pongono obblighi ai Comuni mi sembra che passino regolarmente in cavalleria mentre, per quelle che pongono obblighi ai cittadini, con tanto di sanzioni, è una questione di feeling…

Nel sito della Federazione Italiana Nuoto sez. SalvamentoPrecauzioni per una balneazione sicura