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Ordinanza Balneare Tipo:

Le zone di mare permanentemente vietate alla balneazione

ART. 3 ZONE DI MARE PERMANENTEMENTE VIETATE ALLA BALNEAZIONE
È vietata la balneazione:
a) nei porti;
b) nel raggio di metri 100 dalle imboccature e dalle strutture portuali;
c) fuori dai porti in prossimità di zone di mare in cui vi siano lavori in corso e di pontili o passerelle di attracco delle navi da passeggeri per un raggio di metri 200;
d) all'interno dei corridoi di lancio delle unità da diporto opportunamente segnalati;
e) nella foce dei fiumi e dei canali, fino ad una distanza di 200 metri verso il largo e di 50 metri dai margini;
f) a meno di 200 metri dalle navi alla fonda;
g) in tutte le zone dichiarate NON IDONEE alle balneazione ai sensi del D.P.R. 08/06/1982 n. 470.

OSSERVAZIONI sulle zone di mare permanentemente vietate alla balneazione:

Lo ammetto, sono ripetitivo. Mai saputo di qualcuno sia stato multato per aver "balneato" all'interno dei corridoi di lancio delle unità da diporto opportunamente segnalati! Soprattutto sono convinto che NESSUN bagnante (e peggio ancora, nessun genitore) conosce minimamente queste norme!

da Stefano: riflessioni sulla necessità che anche i bagnanti...Le norme per i bagnanti