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Ordinanza Balneare Tipo:

Le aree destinate a strutture e stabilimenti balneari in concessione

ART. 5 DISCIPLINA DELLE AREE DESTINATE A STRUTTURE E STABILIMENTI BALNEARI IN CONCESSIONE
DEFINIZIONI
· Sono strutture balneari in concessione le porzioni di arenili assentiti dalla Regione xxxxxx o dalla Capitaneria di Porto in cui vengono posizionate strutture di facile rimozione (gazebo, sdrai, lettini, ombrelloni, etc.) al fine di offrire all'utenza i servizi legati alla balneazione e/o elioterapia.
· Sono stabilimenti balneari le aree demaniali marittime in cui sussistono strutture stabili destinate alla balneazione ed all'elioterapia.
a) Le strutture e gli stabilimenti balneari sono aperti al pubblico dalle ore 08.30 alle ore 19.30;
b) I concessionari, prima dell'apertura devono:
b1) attivare un efficiente servizio di soccorso e salvataggio. È consentito in via sperimentale l'uso di unità cinofile munite di brevetto rilasciato dal C.I.T. (Club Italiano Terranova) o dall'U.C.I.S. (Unità Cinofile Italiane Soccorso) e riconosciute dall'E.N.C.I. (Ente Nazionale Cinofilia Italiana), ed accompagnate da conduttori muniti di brevetto di assistente bagnanti;
b2) esporre in luoghi ben visibili agli utenti copia della presente ordinanza nonché le tariffe applicate per i servizi resi.
c) Durante l'orario di apertura i concessionari, singoli od associati, devono organizzare e garantire un efficiente servizio di soccorso e di assistenza ai bagnanti con almeno un assistente abilitato al salvataggio dalla Società Nazionale Salvamento o dalla Federazione Italiana Nuoto, ogni 80 metri di fronte mare, e comunque non inferiore a 1 (uno) per tratti inferiori.
L'assistente deve indossare una maglietta con la scritta "SALVATAGGIO", essere dotato di fischietto e non può essere impegnato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio, salvi i casi di forza maggiore o previa sostituzione con altro operatore abilitato. La mancanza del servizio o l'impiego del bagnino per compiti di natura diversa dal soccorso comporterà sanzioni a carico del concessionario. L'assistente deve stazionare nella postazione di cui al successivo punto d) oppure in mare, sull'imbarcazione di servizio. Ove non risulti assicurato tale servizio, si procederà contro il responsabile a termini di legge. A seconda delle varie realtà locali, potranno essere concesse dall'Autorità Marittima delle deroghe sul numero dei bagnini da impiegare e sugli orari del servizio di salvataggio.
Tali deroghe saranno autorizzate a seguito della presentazione di appositi piani di salvataggio approvati dall'Autorità Marittima. Tali deroghe non potranno riguardare i mesi di luglio e agosto.
f) Presso ogni postazione di salvataggio, da ubicare in una posizione che consenta la più ampia visuale possibile, devono essere permanente disponibili:
· un binocolo;
· un'unità adibita a disimpegnare il servizio di salvataggio recante la scritta "SALVATAGGIO", dotata di un salvagente anulare munito di una sagola galleggiante lunga 25 metri e di un mezzo marinaio o gaffa. Tale imbarcazione non dev'essere in alcun caso, destinata ad altri usi;
· in prossimità degli estremi della concessione presso la battigia, devono essere posizionati due salvagenti anulari con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri;
· un cavo galleggiante di lunghezza non inferiore a 200 metri, disposto su rullo, collegato con cintura di salvataggio (dotazione facoltativa che diventerà obbligatoria con decorrenza dal 01/05/2001).
Qualora le condizioni meteomarine o qualsivoglia altro motivo comportino situazioni di pericolo per la balneazione dovrà essere issata su apposita asta, in modo che sia ben visibile, una bandiera rossa indicante il pericolo di balneazione. In tal caso il servizio dovrà essere prestato con particolare attenzione verso quei bagnanti che, incauti del pericolo, si avventurassero in mare. I bagnini sono tenuti a non eseguire ordini impartiti dal concessionario se tali ordini comportano interruzione del servizio di salvataggio.
g) Ogni concessionario deve dotarsi di materiale di primo soccorso costituito da:
e1) tre bombolette individuali di ossigeno da un litro o in alternativa una bombola da lt. 5 dotate di riduttore di pressione;
e2) una cannula di respirazione bocca a bocca;
e3) un pallone "Ambu" o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità Sanitarie;
e4) una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente.
f) Il concessionario dovrà curare la perfetta manutenzione e pulizia delle aree in concessione fino al battente del mare ed anche dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia. I materiali di risulta in attesa dell'asporto dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi.
g) Il numero degli ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile dev'essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. In particolare devono essere rispettate le seguenti minime distanze calcolate fra i paletti degli ombrelloni: metri 3 fra le file e metri 2,50 fra ombrelloni della stessa fila. Tali distanze sono indicative e potranno essere modificate in relazione a particolari esigenze riconosciute comunque dall'Autorità Marittima. Inoltre gli ombrelloni dovranno:
· avere un sicuro ancoraggio al terreno in modo da presentare adeguata resistenza allo strappo;
· avere applicato un apposito dispositivo tale da rendere solidale la parte superiore con quella inferiore;
h) le zone concesse possono essere recintate, fatta salva la fascia dei 5 metri dalla battigia, con sistema a giorno di altezza non superiore a metri 1,30 che non impedisca, in ogni caso, la visuale del mare.
i) Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso a mare da parte di soggetti portatori di handicap con predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi amovibili da posizionare sulla spiaggia, anche se detti percorsi non risultino riportati nel titolo concessionario. Allo stesso fine detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione previa semplice comunicazione all'Autorità Marittima e dovranno essere rimossi al termine della stagione balneare.
l) Al di fuori del periodo di apertura al pubblico di cui al punto a) è vietato l'accesso alla spiaggia e l'utilizzo delle strutture balneari (bar, sdraio, lettini, ecc), salvo espresso consenso del concessionari e comunque entro l'orario massimo a con le limitazioni previste dalle Amministrazioni Comunali o dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.
m) Al verificarsi di qualsiasi circostanza che costituisca pericolo per le persone sia sull'arenile che sull'acqua, il concessionario dovrà segnalare alla più vicina Autorità Marittima telefonando al NUMERO BLU 1530 e prendendo ogni possibile, immediato provvedimento a salvaguardia delle persone, facendo ricorso anche alle organizzazioni di volontariato presenti eventualmente in zona.
f) Disciplina particolare per gli stabilimenti balneari:
n1) Oltre a quanto previsto nei precedenti punti, gli stabilimenti balneari, prima dell'apertura al pubblico, devono ottenere la licenza d'esercizio e l'autorizzazione sanitaria da parte della competente Autorità.
n2) Ogni stabilimento balneare deve essere dotato di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto delle vigenti normative in materia.
n3) Un apposito locale, non necessariamente ubicato nel corpo centrale dello stabilimento balneare, dovrà essere destinato a pronto soccorso nel quale devono essere custodite le attrezzature di cui al precedente punto e).
n4) I servizi igienici devono essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero devono essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità Sanitaria.
n5) I servizi igienici per disabili di cui alla legge 104/92 debbono essere disponibili presso ogni stabilimento e devono essere dotati di apposita segnaletica arancione riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione.
n6) È vietato l'uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico.
n7) È vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con l'esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza delle persone nelle cabine.

OSSERVAZIONI sulle aree destinate a strutture e stabilimenti balneari in concessione:

Sembrano norme per avere stabilimenti balneari decenti e sicuri, anche a difesa dei clienti. Sembrano però più norme "permanenti" e generali, collegate al mantenimento della concessione, che norme da rivedere annualmente. Vedendo altre ordinanze, pare che ci siano comunque ampi spazi per introdurre altre prescrizioni (sugli estintori, sull'uso delle piscine, etc.). Ribadisco, anche se vado contro corrente nell'attuale ventata di autonomismi, particolarismi, etc.: qualcosa di assolutamente generale sarebbe di maggiore trasparenza ed utilità per i clienti degli stabilimenti (e probabilmente anche per i gestori).