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Ordinanza Balneare Tipo:

La disciplina della pesca e dello sci nautico

ART. 6 DISCIPLINA DELLA PESCA
Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4:
· È VIETATO l'esercizio di qualsiasi tipo di pesca nella fascia di mare di metri 200 dalle coste sabbiose e 100 metri da coste rocciose, nelle ore tra le 08.30 e le 19.30.
· È sempre vietata la pesca subacquea nelle acque antistanti le spiagge del circondario, frequentate dai bagnanti, fino ad una distanza di metri 500 dalla riva.
· È vietato attraversare le zone frequentate dai bagnanti con un'arma subacquea carica.
· È fatto obbligo a chiunque eserciti attività subacquea segnalare la propria presenza nei modi indicati dalla normativa vigente.

ART. 7 DISCIPLINA DELLO SCI NAUTICO
L'esercizio di tale sport è consentito nel rispetto delle norme contenute nel Decreto 26/01/1960 del Ministero della Marina Mercantile.

OSSERVAZIONI sulla disciplina della pesca e dello sci nautico:

Anche queste norme, come il 99% delle precedenti e delle successive sono di carattere assolutamente generale. Non sarebbe il caso di separarle, facendo un estratto "sagace" delle leggi sulla nautica da diporto, da quelle - poche - specifiche?