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Ordinanza Balneare Tipo:

La locazione dei natanti da diporto

ART. 8 LOCAZIONE DI NATANTI DA DIPORTO

La locazione di piccoli natanti a remi o a pedali destinati al diporto dei bagnanti, comunemente denominati jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi a remi ed a pedali e simili, nonché le moto d'acqua, tavole a vela e piccole unità a vela o a motore è regolamentato come segue:
a) Il locatore dovrà essere munito di apposita concessione rilasciata dalla Regione o dall'Autorità Marittima. Chi svolge l'attività senza occupare spazi demaniali marittimi o di mare, deve, comunque, darne comunicazione scritta a questa Autorità Marittima.
b) I piccoli natanti a remi o a pedali non possono allontanarsi più di 300 metri dalla costa.
c) Le moto d'acqua, le tavole a vela e le piccole unità a vela o a motore non possono allontanarsi più di 1000 metri dalla costa e non possono avvicinarsi a meno di 200 metri da essa.
d) La locazione può essere effettuata dalle ore 09.00 alle ore 19.00 di ogni giorno con mare e tempo assicurati. In caso di avverse condizioni meteomarine il locatore ha l'obbligo di segnalare la situazione di pericolo con l'esposizione di due bandiere rosse su appositi pennoni situati sulla spiaggia e di sospendere l'attività di locazione.
e) Sui natanti possono imbarcare il numero di persone previsto dal relativo certificato di omologazione o dal vigente regolamento di sicurezza per la nautica da diporto.
f) I natanti non a motore possono essere affidati solo a persone di età non inferiore ad anni 14. Il locatore ha facoltà di richiedere all'atto della locazione apposita dichiarazione di capacità al nuoto.
g) Gli scafi devono essere contrassegnati mediante indicazione della ditta e con un numero progressivo.
h) Il locatore deve tenere sempre approntata a terra un'idonea unità di salvataggio con salvagente anulare e cavo di rimorchio per gli interventi d'emergenza e da utilizzare per il rientro dei natanti locati, in caso di pericolo o di cambiamento del tempo; tale unità non è necessaria quando il locatore si identifichi con il titolare di uno stabilimento balneare (già obbligato ad avere tale unità).
i) Il locatore è obbligato ad informare gli utenti sui limiti previsti nei precedenti punti e, almeno per le unità a motore, deve annotare su apposito registro il nome e il cognome del conduttore. Il locatore è altresì obbligato ad informare il locatario attraverso il rilascio di un prospetto, redatto possibilmente anche il lingua inglese, riguardante il contenuto del presente articolo
l) Il locatore dovrà indicare con apposito gavitello il limite dei 200 metri dallo specchio acqueo riservato alla balneazione.
m) Ogni mezzo locato deve essere dotato di salvagente anulare e delle ulteriori dotazioni di sicurezza qualora previste.
n) I natanti a motore (fino a 40,8 HP) possono essere locati solo a persone di età non inferiore ad anni 16. Per potenze superiori a 40,8 HP la locazione è disciplinata con specifica ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo.

OSSERVAZIONI sulla locazione dei natanti da diporto:

Al solito, alcune norme, di carattere assolutamente generale, sembrano legate all'attività della locazione, altre ribadiscono note norme sulla navigazione. Non so se nell'ordinanza c'era lo spazio "giuridico" ma questa poteva essere l'occasione di richiedere che i locatori si assicurino che gli utenti siano a conoscenza delle principali regole di sicurezza nella navigazione in prossimità della costa (e in vicinanza di bagnanti, sub, etc.), cioè delle norme che poi sono riportate proprio nell'ordinanza Balneare (più all'art.2 che all'art.8). Infine c'è qualcosa da aggiornare sulle dotazioni: ora è dalle dotazioni di sicurezza presenti che dipende la distanza massima di navigazione dalla costa. In ogni caso è meglio che il locatore compili il "prospetto" con una certa intelligenza e magari ci riporti pure il numero del suo cellulare. Ultima osservazione: presumo che la specifica ordinanza per potenze superiori ai 25 KW (unità di misura legale) imponga il possesso della patente nautica!

La legge 647/1996 (art. 10) consente l'utilizzo a fini commerciali di unità da diporto mediante contratti di noleggio o locazione.Le norme del noleggio e dell'affitto