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Ordinanza Balneare Tipo:

I corridoi di lancio

ART. 9 CORRIDOI DI LANCIO
A. Aree in concessione per l'esercizio delle attività nautiche e locazione di natanti.
I concessionari devono delimitare lo specchio acqueo antistante la concessione al fine di realizzare "corridoi di lancio" per l'atterraggio e la partenza delle unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario, tavole a vela e moto d'acqua.
I predetti corridoi, che sono di pubblico uso, devono avere le seguenti caratteristiche:
a) Larghezza metri 20. Tale misura, che in ogni caso non potrà essere inferiore a metri 10, potrà essere ridotta qualora il fronte a mare della concessione sia pari od inferiore al limite di metri 20 o aumentata in relazione a particolari esigenze locali, fino a coincidere con il fronte mare della concessione.
b) Lunghezza non inferiore a metri 200 (e comunque in relazione alla zona di mare riservata ai bagnanti).
c) Delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo o arancione collegati con sagola tarozzata e distanziatori ad intervalli di 30 metri.
d) Individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione.
e) In ogni spiaggia potrà essere installato non più di un corridoio di lancio ogni 200 metri.
f) Nelle spiagge di lunghezza inferiore a 200 metri potrà essere installato un solo corridoio di lancio ubicato ad una delle estremità delle spiagge stesse.
g) Considerate particolari esigenze locali nelle seguenti spiagge è possibile autorizzare l'installazione, ai limiti delle stesse, di un solo corridoio di lancio: ………………………………………………...
h) Le unità da diporto da adibire a noleggio o locazione possono essere ancorate, ormeggiate o, comunque, sostare negli specchi acquei o nei tratti di demanio marittimo in concessione al noleggiatore od al locatore e sistemati in prossimità dei corridoi di lancio, oltre i limiti delle acque destinate alla balneazione.
i) Le unità destinate alla locazione od al noleggio devono riportare sulla fiancata la scritta "noleggio" o "locazione".
B. Aree in concessione per stabilimenti balneari.
Qualora i concessionari di stabilimenti balneari intendano operare la locazione nell'ambito della concessione, devono attenersi alle prescrizioni di cui al precedente punto a), ed al rispetto di quanto previsto al precedente art. 8.
C. In particolare, i corridoi devono essere posizionati in uno dei limiti laterali della concessione stessa in modo che tale attività non contrasti con l'attività di balneazione e possono allargarsi ad imbuto verso il largo senza invadere lo spazio di altre concessioni.
D. L'Autorità Marittima potrà autorizzare il posizionamento di corridoi di lancio ad associazioni nautiche o a privati che ne facciano motivata richiesta.
E. Le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela, devono attraversare i corridoi ad andatura ridotta al minimo.
F. Le unità a motore, ivi comprese le moto d'acqua, devono attraversare i corridoi a lento moto e, comunque, a velocità non superiore a tre nodi in modo da evitare emissioni di scarico ed acustiche di disturbo ai bagnanti.

OSSERVAZIONI sui corridoi di lancio:

Sembrebbe che sia obbligatorio crearli solo se c'è qualcuno che affitta barche o un'associazione (o un rimessaggio) che li richiede. Mi sembra ovvio che, se non ci sono corridoi: remare!