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Patenti, qualche residuo dubbio:

Ministero della Marina Mercantile - Circolare 4 novembre 1992. N. 267001 (Ministro Tesini)

OGGETTO: Condotta della navigazione da parte di soggetto sprovvisto di patente nautica con presenza a bordo di persona munita di abilitazione.

1 - Nel corso dell'attività di vigilanza in mare è stato rilevato che a bordo di una imbarcazione da diporto, sulla quale era presente un soggetto regolarmente munito di abilitazione a comando e condotta dell'unità, la persona al timone al momento del controllo, non era invece munita di alcuna abilitazione.
Considerato che il problema suesposto può ragionevolmente riproporsi nell'ambito della navigazione lusoria, è necessario puntualizzare la posizione giuridica della persona al timone di una unità da diporto.

2 - Ciò premesso allo scopo di chiarire alcuni aspetti connessi con il comando delle imbarcazioni da diporto in base anche alla relazione alla legge n. 50 dell'11 febbraio 1971 (atto Camera n. 2338 del 10 febbraio 1970) si specifica quanto segue:
a) per comando di imbarcazione deve intendersi tutto quel processo decisionale concernente la direzione nautica dell'unità come la rotta, la posizione, il servizio di vedetta e vigilanza per prevenire gli abbordi in mare, la salvaguardia della vita umana in mare, ecc. L'attività decisionale di cui sopra può coincidere, ma non necessariamente, con lo stare al timone e ai comandi come avviene normalmente per le unità da diporto;
b) il termine di condotta, invece, viene riferito esclusivamente alle persone preposte alla direzione del motore.

3 - Stabilito così che la "condotta" non ha alcuna attinenza con il "comando" come sopra specificato, resta da definire la presenza a bordo del passeggero sprovvisto di abilitazione che sostituisce "il comandante" nella presenza in plancia per la sopa parte relativa al governo dell'imbarcazione.
Tale situazione, pur non essendo ben definita dalla legislazione sulla nautica da diporto, ha formato oggetto di sentenze da parte della magistratura ordinaria. Nel caso di cui al primo capoverso, infatti, il pretore di Rovigo, competente per territorio ha così sentenziato "
Da sempre la giurisprudenza ha ritenuto che la conduzione di una imbarcazione non consista materialmente nel tenere il timone continuamente e costantemente (cosa peraltro impossibile) ma consiste piuttosto nell'assunzione delle responsabilità del comando e nella direzione di tutte le operazioni necessarie alla navigazione che ben possono essere delegate a terzi".
Ne discende che la semplice tenuta del timone (basti per tutte citare la presenza a bordo del pilota automatico) non integra gli estremi della conduzione dell'imbarcazione che implica ben maggiori e più complesse manovre e attività.

4 - Premesso quanto sopra, si fa presenta che la materia verrà compiutamente disciplinata nella sua interezza con apposito atto normativo, in corso di emanazione.