Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999 -
Supplemento Ordinario n. 233
(Rettifica G.U. n. 22 del 28 gennaio 2000)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205, che delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di delegazione, un decreto legislativo per la depenalizzazione dei reati minori e per la riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie indicate negli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della medesima legge, nonche' per attribuire al giudice di pace la competenza in materia di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, di cui agli articoli 22, 23 e 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 1999;
Udito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, previsto dall'articolo 17 della legge di delegazione;
Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1999;
Sulla proposta del Ministro della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Titolo I
RIFORMA DEL SISTEMA SANZIONATORIO IN MATERIA DI ALIMENTI
Capo I
Trasformazione dei reati in illeciti amministrativi
Art. 1.
Depenalizzazione
1. Sono trasformate in illeciti amministrativi, soggetti alle sanzioni stabilite dagli articoli 2 e 3, le violazioni previste come reato dalle leggi comprese nell'elenco allegato al presente decreto legislativo e da ogni altra disposizione in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande, nonche' di tutela della denominazione di origine dei medesimi, fatta eccezione per i reati previsti dal codice penale e dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 2.
Sanzioni amministrative pecuniarie
1. Le violazioni indicate dall'articolo 1 sono soggette alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro, il cui ammontare, salvo
quanto previsto dal comma 2, e' cosi' determinato:
a) se la violazione e' punita con la sola pena della multa o dell'ammenda, la
somma dovuta e' pari all'ammontare della pena pecuniaria stabilita per
violazione stessa, e comunque non inferiore a lire cinquecentomila;
b) se la violazione e' punita con la pena della reclusione o dell'arresto
alternativa a quella della multa o dell'ammenda, e' dovuta una somma da lire
quindici milioni a novanta milioni quando la pena detentiva e' inferiore nel
massimo ad un anno, e da lire venti milioni a centoventi milioni negli altri
casi;
c) se la violazione e' punita con la pena della reclusione o dell'arresto sola o
congiunta con la pena della multa o dell'ammenda, e' dovuta una somma da lire
venti milioni a centoventi milioni quando la pena detentiva e' inferiore nel
massimo ad un anno, e da lire trenta milioni a centottanta milioni negli altri
casi.
2. Se per la violazione e' prevista una pena pecuniaria proporzionale, con o
senza la fissazione di limiti minimi e massimi, la somma dovuta e' pari:
a) all'ammontare della multa o dell'ammenda, ove prevista in via esclusiva;
b) all'ammontare della multa o dell'ammenda, aumentato di un terzo, ove prevista
in via alternativa alla reclusione o all'arresto;
c) al doppio dell'ammontare della multa o dell'ammenda, ove prevista
congiuntamente alla reclusione o all'arresto.
Art. 3.
Sanzioni amministrative accessorie
1. Le pene accessorie previste per le violazioni indicate dall'articolo 1 sono trasformate in sanzioni amministrative accessorie e continuano ad applicarsi nei casi e nei modi stabiliti dalle disposizioni che le prevedono. Se l'applicabilita' delle pene accessorie e' prevista per i casi di recidiva, le sanzioni amministrative accessorie si applicano nei casi di reiterazione delle violazioni nei sensi stabiliti dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dall'articolo 94 del presente decreto legislativo.
2. Salvo quanto disposto dal comma 1, l'autorita' amministrativa con
l'ordinanza-ingiunzione o il giudice con la sentenza di condanna nel caso
previsto dall'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689 puo' applicare
per le violazioni indicate dall'articolo 1, tenuto conto della natura e della
gravita' dei fatti, le seguenti sanzioni amministrative accessorie:
a) nel caso di reiterazione specifica delle violazioni, la chiusura dello
stabilimento o dell'esercizio da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre
mesi, ovvero la sospensione fino ad un massimo di tre mesi o la revoca della
licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che
consente l'esercizio dell'attivita';
b) per i fatti di particolare gravita' dai quali sia derivato pericolo per la
salute, la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio e la revoca
della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo
che consente l'esercizio dell'attivita'.
3. Nei casi in cui possono essere applicate sanzioni amministrative accessorie a norma dei commi 1 e 2 non e' ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 4.
Autorita' competente
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate a norma dell'articolo 1 sono applicate dalle autorita' amministrative competenti ad irrogare le altre sanzioni amministrative gia' previste dalle leggi che contemplano le violazioni stesse.
2. Per le violazioni previste dalle leggi 4 novembre 1951, n. 1316, 7 dicembre 1951, n. 1559, 23 dicembre 1956, n. 1526, 24 luglio 1962, n. 1104, 9 ottobre 1980, n. 659, 4 novembre 1981, n. 628, 2 agosto 1982, n. 527 e 12 gennaio 1990, n. 11, le sanzioni amministrative sono applicate, secondo le rispettive attribuzioni, dal Ministero delle politiche agricole e forestali, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dalle regioni e dalle province autonome.
Capo II
Modifiche della disciplina sanzionatoria
Art. 5.
Circostanza aggravante di delitti previsti dal codice penale
1. Dopo l'articolo 517 del codice penale e' inserito il seguente:
"Art. 517-bis (Circostanza aggravante). - Le pene
stabilite dagli articoli 515, 516 e 517 sono aumentate se i fatti da essi
previsti hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o
geografica o le cui specificita' sono protette dalle norme vigenti.
Negli stessi casi, il giudice, nel pronunciare condanna, puo' disporre, se il
fatto e' di particolare gravita' o in caso di recidiva specifica, la chiusura
dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto e' stato commesso da un
minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la revoca della
licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che
consente lo svolgimento dell'attivita' commerciale nello stabilimento o
nell'esercizio stesso.".
Art. 6.
Modifiche alla legge 30 aprile 1962, n. 283
1. La legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modifiche e integrazioni, e'
cosi' modificata:
a) il terzo comma dell'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
"Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, i contravventori alle
disposizioni del presente articolo e dell'articolo 5 sono puniti con l'arresto
fino ad un anno o con l'ammenda da lire seicentomila a lire sessanta milioni.
Per la violazione delle disposizioni di cui alle lettere d) e h) dell'articolo 5
si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o dell'ammenda da lire
cinque milioni a lire novanta milioni.";
b) il secondo comma dell'articolo 12 e' sostituito dal seguente:
"I contravventori sono puniti con le pene previste dall'articolo 6 se le
sostanze sono destinate al commercio. Negli altri casi si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.";
c) dopo l'articolo 12 e' aggiunto il seguente:
"Art. 12-bis. - Nel pronunciare condanna per taluno dei reati
previsti dagli articoli 5, 6 e 12, il giudice, se il fatto e' di particolare
gravita' e da esso e' derivato pericolo per la salute, puo' disporre la chiusura
definitiva dello stabilimento o dell'esercizio e la revoca della licenza,
dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente
l'esercizio dell'attivita'.
Le medesime pene accessorie possono essere applicate se il fatto e' commesso da
persona gia' condannata, con sentenza irrevocabile, per reato commesso con
violazione delle norme in materia di produzione, commercio e igiene degli
alimenti e delle bevande.
Le pene accessorie previste dal presente articolo si applicano anche quando i
fatti previsti dagli articoli 5, 6 e 12 costituiscono un piu' grave reato ai
sensi di altre disposizioni di legge.".
Art. 7.
Affissione e pubblicazione del provvedimento che applica sanzioni
amministrative
1. Quando e' applicata una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a quindici milioni di lire per una violazione in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande, o di tutela della denominazione di origine dei medesimi, l'autorita' amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689 puo' disporre, tenuto conto della natura e della gravita' del fatto, l'affissione o la pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione a spese del soggetto cui la sanzione e' applicata.
2. L'affissione ha ad oggetto un estratto del provvedimento contenente la sintetica indicazione dell'illecito commesso, del suo autore e della sanzione applicata. L'autorita' amministrativa o il giudice stabilisce i luoghi, le modalita' e la durata, comunque non superiore a quattro mesi, dell'affissione, in modo tale da assicurare un'agevole conoscibilita' del provvedimento da parte del pubblico.
3. L'autorita' che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione cura l'esecuzione dell'affissione, avvalendosi ove occorra degli organi di polizia municipale. Se l'affissione e' disposta dal giudice penale, l'esecuzione e' affidata all'organo che ha accertato la violazione.
4. La pubblicazione del provvedimento e' eseguita con le modalita' previste dall'articolo 36 del codice penale, in quanto applicabile.
Art. 8.
Chiusura dello stabilimento o dell'esercizio per mancanza dei requisiti
igienico-sanitari
1. Gli organi della pubblica amministrazione incaricati della vigilanza sull'osservanza delle disposizioni in materia di produzione, commercio ed igiene degli alimenti e delle bevande dispongono la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio nei casi di insussistenza dei requisiti igienico-sanitari necessari ai fini del rilascio dell'autorizzazione sanitaria.
2. Il provvedimento e' immediatamente revocato se la situazione viene regolarizzata.
3. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 3 del presente decreto, dall'articolo 517-bis del codice penale, dall'articolo 12-bis e dal primo comma dell'articolo 15 della legge 30 aprile 1962, n. 283.
Titolo II
MODIFICA DEL SISTEMA SANZIONATORIO
IN MATERIA DI DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE
Art. 9.
Disposizioni generali
1. Dopo l'articolo 1083 del codice della navigazione sono inseriti i
seguenti:
"Art. 1083-bis (Sanzioni amministrative accessorie). - Le
sanzioni accessorie per le violazioni amministrative previste dal presente
codice sono:
1) la sospensione dai titoli professionali marittimi, della navigazione interna
e aeronautici, se si tratta di illeciti commessi dalle persone indicate
nell'articolo 1082, primo comma, n. 1, ovvero da comandanti, ufficiali e
sottufficiali della navigazione interna;
2) la sospensione dalla professione marittima o aeronautica o dalla professione
della navigazione interna, se si tratta di illeciti commessi dalle persone
indicate nell'articolo 1082, primo comma, n. 2, ovvero dagli appartenenti al
personale della navigazione interna.
Art. 1083-ter (Effetti e durata delle sanzioni amministrative
accessorie). - La sospensione dai titoli professionali marittimi, della
navigazione interna e aeronautici di cui all'articolo 1083-bis, primo
comma, n. 1, priva il soggetto del diritto di esercitare qualsiasi funzione o
servizio, per i quali sia richiesto uno dei titoli indicati negli articoli 123,
134 e 739, per un tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore ad un
anno.
La sospensione dalla professione marittima o aeronautica o dalla professione
della navigazione interna di cui all'articolo 1083-bis, primo comma, n.
2, priva il soggetto del diritto di esercitare la professione per un tempo non
inferiore a quindici giorni e non superiore ad un anno.
Alle sanzioni accessorie indicate dai precedenti commi si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni del codice penale relative alla sospensione
dall'esercizio di una professione.".
2. Nel primo comma dell'articolo 1086 del codice della navigazione le parole "a titolo di pene pecuniarie per i reati previsti dal presente codice" sono sostituite dalle seguenti: "a titolo di pene o di sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal presente codice".
Art. 10.
Disposizioni sui beni pubblici destinati alla navigazione
1. Nell'articolo 1162 del codice della navigazione le parole "e' punito con l'arresto fino a due mesi ovvero con l'ammenda fino a lire duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni".
2. L'articolo 1163 del codice della navigazione e' cosi' modificato:
a) nel primo comma le parole "e' punito con l'arresto fino a due mesi
ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle
seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni";
b) nel secondo comma le parole "e' punito con l'arresto fino a sei mesi
ovvero con l'ammenda fino a lire un milione" sono sostituite dalle
seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni".
3. Nell'articolo 1164 del codice della navigazione le parole "se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire sei milioni".
Art. 11.
Disposizioni sull'ordinamento e sulla polizia dei porti e degli aerodromi
1. Nell'articolo 1169 del codice della navigazione le parole "con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire quarantamila a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni.".
2. Nell'articolo 1170 del codice della navigazione le parole "con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire centomila a un milione" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni".
3. Nell'articolo 1171 del codice della navigazione le parole "con l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda fino a lire due milioni" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni".
4. Nell'articolo 1174 del codice della navigazione le parole "e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni".
5. L'articolo 1175 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
"Art. 1175 (Sanzioni amministrative accessorie). - La violazione
degli articoli 1170, 1173 e 1174 importa l'applicazione della sanzione
amministrativa accessoria della sospensione dai titoli o dalla professione.".
Art. 12.
Disposizioni sull'assunzione della gente di mare e del personale navigante
1. L'articolo 1178 del codice della navigazione e' cosi' modificato:
a) nel primo comma le parole "con l'ammenda fino a lire duecentomila"
sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire trecentomila a lire tre milioni";
b) nel secondo comma, le parole "Alla stessa pena" sono sostituite
dalle seguenti: "Alla stessa sanzione".
2. L'articolo 1179 del codice della navigazione e' cosi' modificato:
a) nel primo comma le parole "con l'ammenda da lire centomila a lire un
milione" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici
milioni";
b) nel secondo comma le parole "Alla stessa pena" sono sostituite
dalle seguenti: "Alla stessa sanzione".
3. L'articolo 1180 del codice della navigazione e' cosi' modificato:
a) nel primo comma le parole "con l'ammenda da lire sessantamila a
duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre
milioni";
b) nel secondo comma le parole "La stessa pena" sono sostituite dalle
seguenti: "La stessa sanzione".
Art. 13.
Disposizioni sulla proprieta' della nave e dell'aeromobile
1. L'articolo 1184 del codice della navigazione e' cosi' modificato:
a) nel primo comma le parole "con l'arresto da due a sei mesi ovvero con
l'ammenda da lire cento milioni a lire quattrocento milioni" sono
sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire trenta milioni a lire sessanta milioni. Non e' ammesso il
pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre
1981, n. 689.";
b) nel secondo comma le parole "Alla stessa pena" sono sostituite
dalle seguenti: "Alla stessa sanzione".
Art. 14.
Disposizioni sulla polizia della navigazione
1. L'articolo 1190 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
"Art. 1190 (Inosservanza di norme sulle scuole di pilotaggio). -
Chiunque ammette all'istruzione di pilotaggio aereo un allievo, che non ha
conseguito il prescritto certificato di idoneita' psicofisica, ovvero un allievo
di minore eta', senza il consenso di chi esercita la potesta' o la tutela, e'
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre
milioni a lire diciotto milioni.".
2. L'articolo 1193 del codice della navigazione e' cosi' modificato:
a) nel primo comma le parole "con l'arresto fino a sei mesi ovvero con
l'ammenda fino a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti:
"con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre
milioni a lire diciotto milioni";
b) nel secondo comma le parole "Alla stessa pena" sono sostituite
dalle seguenti: "Alla stessa sanzione".
3. L'articolo 1196 del codice della navigazione e' cosi' modificato:
a) nel primo comma le parole "qualora il fatto non costituisca un piu'
grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire un
milione" sono sostituite dalle seguenti: "se il fatto non costituisce
reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due
milioni a lire dodici milioni";
b) nel secondo comma le parole "La stessa pena" sono sostituite dalle
seguenti: "La stessa sanzione".
4. Nell'articolo 1198 del codice della navigazione le parole "con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni.".
5. L'articolo 1199 del codice della navigazione e' cosi' modificato:
a) nel primo comma le parole "e' punito con l'arresto fino a sei mesi e con
l'ammenda da lire centomila a due milioni" sono sostituite dalle seguenti:
"e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire dieci milioni a lire sessanta milioni";
b) nel secondo comma le parole "e' punito con l'arresto fino a tre mesi
ovvero con l'ammenda da lire sessantamila a seicentomila. Se il fatto e'
commesso da un componente dell'equipaggio, la pena non e' inferiore a un mese o
a lire centomila" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire
trenta milioni. Se il fatto e' commesso da un componente dell'equipaggio si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci
milioni a lire sessanta milioni";
c) il terzo comma e' sostituito dai seguenti:
"Nei casi previsti dai commi precedenti non e' ammesso il pagamento in
misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto e' previsto come
reato da altre disposizioni di legge.".
6. L'articolo 1200 del codice della navigazione e' cosi' modificato:
a) nel primo comma le parole "con l'arresto fino a tre mesi ovvero con
l'ammenda da lire sessantamila a un milione" sono sostituite dalle
seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire due milioni a lire dodici milioni";
b) nel secondo comma la parola "pena" e' sostituita dalla parola
"sanzione";
c) nel terzo comma le parole "la pena e' aumentata fino a un terzo"
sono sostituite dalle seguenti: "si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire tre milioni a lire quindici milioni".
7. Nell'articolo 1201 del codice della navigazione le parole "con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire centomila a un milione" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni".
8. L'articolo 1201-bis del codice della navigazione e' cosi'
modificato:
a) nel primo periodo del primo comma le parole "con l'arresto fino a un
anno" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni";
b) nel secondo periodo del primo comma le parole "la pena dell'arresto da
sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta
milioni";
c) nel secondo comma le parole "Con le stesse pene e' punito, a richiesta
del Ministro di grazia e giustizia," sono sostituite dalle seguenti:
"Con le stesse sanzioni e' punito";
d) dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:
"Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma non e' ammesso il
pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre
1981, n. 689.".
9. L'articolo 1204 del codice della navigazione e' cosi' modificato:
a) nel primo comma le parole "con l'arresto fino a un anno ovvero con
l'ammenda fino a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a
lire trenta milioni";
b) nel secondo comma le parole "Alla stessa pena" sono sostituite
dalle seguenti: "Alla stessa sanzione";
c) dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:
"Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma non e' ammesso il
pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre
1981, n. 689.".
10. Nell'articolo 1207 del codice della navigazione le parole "con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni".
11. L'articolo 1208 del codice della navigazione e' cosi' modificato:
a) nel primo comma le parole "con l'ammenda fino a lire duecentomila"
sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni";
b) nel secondo comma le parole "la pena e' dell'arresto fino ad un anno
ovvero dell'ammenda fino a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle
seguenti: "si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire cinque milioni a lire trenta milioni".
12. Nell'articolo 1209 del codice della navigazione le parole "con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni".
13. Nell'articolo 1211 del codice della navigazione le parole "con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni".
14. Nell'articolo 1213 del codice della navigazione le parole "se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "se il fatto con costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni".
15. L'articolo 1214 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
"Art. 1214 (Sanzioni amministrative accessorie). - La violazione
degli articoli 1193, 1198, 1199, 1204, secondo comma, 1207 e 1209 comporta
l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione dai
titoli o dalla professione.".
Art. 15.
Modifiche all'articolo 5 della legge 29 gennaio 1986, n. 32
1. L'articolo 5 della legge 29 gennaio 1986, n. 32 e' cosi' modificato:
a) nel primo periodo del primo comma le parole "con l'arresto fino a un
anno" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni";
b) nel secondo periodo del primo comma le parole "la pena dell'arresto da
sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta
milioni";
c) nel secondo comma le parole: "Con le stesse pene e' punito, a richiesta
del Ministro di grazia e giustizia," sono sostituite dalle seguenti:
"Con le stesse sanzioni e' punito";
d) dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente: "Nei casi previsti dai
commi precedenti non e' ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi
dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.".
Art. 16.
Autorita' competenti all'applicazione delle sanzioni amministrative
1. Le autorita' competenti ad applicare le sanzioni amministrative previste dal presente titolo sono, secondo le rispettive attribuzioni, il Ministero dei trasporti e della navigazione, l'Ente nazionale per l'aviazione civile, le regioni e le province autonome.
Titolo III
RIFORMA DEL SISTEMA SANZIONATORIO IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE
Art. 17.
Blocco stradale o ferroviario
1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 22
gennaio 1948, n. 66 sono sostituiti dai seguenti:
"Chiunque, al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione, depone
o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ferrata,
e' punito con la reclusione da uno a sei anni.
La stessa pena si applica nei confronti di chi, al fine di ostacolare la libera
navigazione, depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in
una zona portuale o nelle acque di fiumi, canali o laghi, o comunque le
ostruisce o le ingombra.".
2. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 e'
inserito il seguente:
"Art. 1-bis. - Chiunque, al fine di impedire od ostacolare la
libera circolazione, depone od abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi
specie in una strada ordinaria o comunque ostruisce o ingombra una strada
ordinaria o ferrata, e' punito, se il fatto non costituisce reato, con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire
otto milioni.
Se il fatto e' commesso da piu' persone, anche non riunite, si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di un somma da lire cinque milioni a lire
venti milioni.
Nei casi previsti dai commi precedenti non e' ammesso il pagamento in misura
ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.".
Art. 18.
Autotrasporto
1. L'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298 e' cosi' modificato:
a) nel primo comma le parole "e' punito a norma dell'articolo 348 codice
penale" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire
ventiquattro milioni. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni se il soggetto, nei cinque
anni precedenti, ha commesso un'altra violazione delle disposizioni del presente
articolo o dell'articolo 46, accertata con provvedimento esecutivo.";
b) il secondo comma e' soppresso;
c) nel terzo comma le parole "e' punito con l'ammenda da lire
cinquecentomila a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "e'
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre
milioni a lire diciotto milioni."; e' altresi' soppresso il secondo
periodo;
d) dopo il terzo comma e' inserito il seguente:
"Alle violazioni di cui al primo comma consegue la sanzione accessoria del
fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi ovvero, in caso di
reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca
amministrativa del veicolo, con l'osservanza delle norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.".
2. L'articolo 46 della legge 6 giugno 1974, n. 298 e' cosi' modificato:
a) nel primo comma le parole "e' punito con la reclusione da uno a sei mesi
o con la multa da lire duecentomila a lire seicentomila" sono sostituite
dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni. Si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire
trenta milioni se il soggetto, nei cinque anni precedenti, ha commesso un'altra
violazione delle disposizioni del presente articolo o dell'articolo 26,
accertata con provvedimento esecutivo.";
b) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Alle violazioni di cui al comma precedente consegue la sanzione accessoria
del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, ovvero, in caso
di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca
amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II,
del titolo VI del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.".
3. L'articolo 60 della legge 6 giugno 1974, n. 298 e' cosi' modificato:
a) nella rubrica e nel primo comma le parole "accertamento dei reati"
sono sostituite dalle seguenti: "accertamento degli illeciti";
b) dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:
"Per le violazioni amministrative previste dagli articoli 26 e 46 non e'
ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689.".
4. Nel comma 6 dell'articolo 83 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le parole "con le sanzioni previste dall'articolo 46 della legge 6 giugno 1974, n. 298" sono sostituite dalle seguenti: "con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 46, primo e secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298".
5. Nel comma 3 dell'articolo 88 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le parole "con le sanzioni previste dalla legge 6 giugno 1974, n. 298" sono sostituite dalle seguenti: "con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 46, primo e secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298".
Art. 19.
Guida dei veicoli
1. L'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e' cosi'
modificato:
a) il comma 13 e' sostituito dal seguente:
"13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la
patente di guida e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire quattro milioni a lire sedici milioni; la stessa sanzione si
applica ai conducenti che guidano senza patente perche' revocata o non rinnovata
per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice.";
b) il comma 18 e' sostituito dal seguente:
"18. Alle violazioni di cui al comma 13 consegue la sanzione accessoria del
fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di
reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca
amministrativa del veicolo. Quando non e' possibile disporre il fermo
amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria
della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo
da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI.".
2. Il comma 4 dell'articolo 124 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e' sostituito dai seguenti:
"4. Chiunque guida macchine agricole o macchine operatrici senza essere
munito della patente e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire quattro milioni a lire sedici milioni. All'incauto affidamento
si applica la disposizione di cui all'articolo 116, comma 12.
4-bis. Alle violazioni di cui al comma 4 consegue la sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi o, in
caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca
amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II,
del titolo VI.".
3. Nel comma 7 dell'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Alla violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie del ritiro della patente e del fermo del veicolo per un periodo di due mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, consegue la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.".
4. Nel comma 6 dell'articolo 136 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 dopo le parole "si applicano le sanzioni" sono inserite le seguenti: "amministrative, comprese quelle accessorie,".
5. Nel comma 4 dell'articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le parole "con l'arresto da uno a otto mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni.".
6. Il comma 6 dell'articolo 216 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285 e' sostituito dal seguente:
"6. Chiunque, durante il periodo in cui il documento di circolazione e'
ritirato, circola abusivamente con lo stesso veicolo cui il ritiro si riferisce
ovvero guida un veicolo quando la patente gli sia stata ritirata, e' punito con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire
dodici milioni. Si applica la sanzione accessoria del fermo amministrativo del
veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria
della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo e'
di tre mesi, salvo i casi in cui tale sanzione accessoria e' applicata a seguito
del ritiro della targa.".
7. Il comma 6 dell'articolo 217 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285 e' sostituito dal seguente:
"6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della carta di
circolazione, circola abusivamente con lo stesso veicolo e' punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire
dodici milioni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente da tre a dodici mesi e, in caso di reiterazione delle
violazioni, la confisca amministrativa del veicolo.".
8. Il comma 6 dell'articolo 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285 e' sostituito dal seguente:
"6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della validita' della
patente, circola abusivamente e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni. Si applicano
le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del
veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in
luogo del fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del
veicolo.".
Art. 20.
Comportamenti durante la circolazione
1. Il comma 8 dell'articolo 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285 e' sostituito dai seguenti:
"8. Chiunque trasporta merci pericolose senza regolare autorizzazione,
quando sia prescritta, ovvero non rispetta le condizioni imposte, a tutela della
sicurezza, negli stessi provvedimenti di autorizzazione e' punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire
dodici milioni.
8-bis. Alle violazioni di cui al comma 8 conseguono le sanzioni
accessorie della sospensione della carta di circolazione e della sospensione
della patente di guida per un periodo da due a sei mesi. In caso di reiterazione
delle violazioni consegue anche la sanzione accessoria della confisca
amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II,
del titolo VI.".
2. L'articolo 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e' cosi'
modificato:
a) nel comma 19 le parole "con l'arresto da due a sei mesi e con l'ammenda
da lire duecentomila a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti:
"con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire dodici
milioni";
b) nel comma 22 il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Alle
violazioni di cui al comma 19 consegue la sanzione accessoria della sospensione
della patente di guida per un periodo da sei a ventiquattro mesi e del fermo
amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione
delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, consegue la sanzione
accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di
cui al capo I, sezione II, del titolo VI.".
3. Nel comma 7 dell'articolo 192 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le parole "ove il fatto non costituisca piu' grave reato, e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "ove il fatto non costituisca reato, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire otto milioni.".
Art. 21.
Dati di identificazione e targhe
1. Nel comma 6 dell'articolo 74 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le parole "con l'arresto da quattro a dodici mesi e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato" sono sostituite dalle seguenti: ", se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire sedici milioni".
2. L'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e' cosi'
modificato:
a) nel comma 9 le parole "con le sanzioni previste dall'articolo 100, comma
12" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni";
b) al comma 14 e' aggiunto il seguente periodo: "Alle violazioni di cui al
comma 9, limitatamente alle ipotesi di circolazione con un ciclomotore con
contrassegno contraffatto o alterato, consegue la sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi o, in caso di reiterazione
delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del
veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.".
3. L'articolo 100 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e' cosi'
modificato:
a) nel comma 12 le parole "con l'arresto da tre a nove mesi e con l'ammenda
da lire cinquecentomila a lire due milioni" sono sostituite dalle seguenti:
"con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre
milioni a lire dodici milioni";
b) nel comma 15 il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Alle
violazioni di cui al comma 12 consegue la sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la
sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del
fermo amministrativo e' di tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione
accessoria e' applicata a seguito del ritiro della targa. Si osservano le norme
di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.".
4. Nel comma 5 dell'articolo 113 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le parole "e' soggetto alle sanzioni" sono sostituite dalle seguenti: "e' soggetto alle sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie,".
5. Nel comma 7 dell'articolo 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le parole "e' soggetto alle medesime sanzioni" sono sostituite dalle seguenti: "e' soggetto alle medesime sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie,".
Art. 22.
Anagrafe nazionale
1. Nel comma 11 dell'articolo 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole "nonche' i dati relativi" sono inserite le seguenti: "alle violazioni previste dal presente codice e dalla legge 6 giugno 1974, n. 298 che comportano l'applicazione delle sanzioni accessorie e".
Art. 23.
Disposizioni di coordinamento e finali
1. Nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le parole "ed il limite massimo generale di lire quattro milioni" sono sostituite dalle seguenti: "ed il limite massimo generale di lire diciotto milioni".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Il pagamento in misura ridotta non e' inoltre consentito
per le violazioni previste dagli articoli 83, comma 6; 88, comma 3; 97, comma 9;
100, comma 12; 113, comma 5; 114, comma 7; 116, comma 13; 124, comma 4; 136,
comma 6; 168, comma 8; 176, comma 19; 216, comma 6; 217, comma 6; 218, comma 6.
Per tali violazioni il verbale di contestazione e' trasmesso al prefetto del
luogo della commessa violazione entro dieci giorni.".
3. L'articolo 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e' cosi'
modificato:
a) il comma 2 e' soppresso;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Il giudizio di opposizione e' regolato dagli articoli 22, 22-bis
e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689.".
4. Dopo il comma 1 dell'articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 e' inserito il seguente:
"1-bis. Se l'autore della violazione e' persona diversa dal
proprietario del veicolo, ovvero da chi ne ha la legittima disponibilita', e
risulta altresi' evidente all'organo di polizia che la circolazione e' avvenuta
contro la volonta' di costui, il veicolo e' immediatamente restituito all'avente
titolo. Della restituzione e' redatto verbale, copia del quale viene consegnata
all'interessato.".
Titolo IV
RIFORMA DELLA DISCIPLINA SANZIONATORIA DELLE VIOLAZIONI FINANZIARIE
Art. 24.
Abolizione del principio di ultrattivita' delle norme penali finanziarie
1. L'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 e' abrogato.
2. Sono altresi' abrogati l'articolo 7 del decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1991, n. 154, e l'articolo 7-ter del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.
3. Non e' ammessa ripetizione delle somme versate in applicazione delle disposizioni abrogate dal comma 2.
Art. 25.
Depenalizzazione dei reati di contrabbando doganale
1. Dopo l'articolo 295 del testo unico delle disposizioni legislative in
materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43, e' inserito il seguente:
"Art. 295-bis (Sanzioni amministrative per le violazioni di
lieve entità). - Nei casi previsti dagli articoli 282, 283, 284, 285, 286,
287, 288, 289, 290, 291, 292 e 294, se l'ammontare dei diritti di confine dovuti
non supera lire sette milioni e non ricorrono le circostanze indicate
dall'articolo 295, secondo comma, si applica, in luogo della pena stabilita dai
medesimi articoli, la sanzione amministrativa pecuniaria non minore di due e non
maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti. Nei casi previsti
dall'articolo 294, la sanzione non puo' essere comunque inferiore a lire un
milione.
La sanzione puo' essere aumentata fino alla meta' se ricorre la circostanza
indicata dall'articolo 295, primo comma.
Le disposizioni degli articoli 301, 301-bis e 333 si osservano anche
con riguardo alle violazioni previste dal presente articolo. I provvedimenti per
i quali, in base alle medesime disposizioni, e' competente l'autorita'
giudiziaria sono adottati dal capo della dogana nella cui circoscrizione la
violazione e' stata accertata.
Nei casi in cui le violazioni previste dagli articoli indicati nel primo comma
conservano rilevanza penale sebbene l'ammontare dei diritti di confine dovuti
non superi lire sette milioni, per la presenza delle circostanze aggravanti
indicate dell'articolo 295, secondo comma, queste ultime restano soggette al
giudizio di equivalenza o di prevalenza con eventuali circostanze attenuanti a
norma dell'articolo 69 del codice penale.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai fatti di contrabbando
relativi a tabacchi lavorati esteri.".
Art. 26.
Modifica della disciplina del contrabbando abituale
1. Nell'articolo 297 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le parole "lire cinquantamila" sono sostituite dalle parole alire ventuno milioni".
Art. 27.
Depenalizzazione del reato previsto dall'articolo 2, comma 26,
del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853
1. Nel comma 26 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, le parole da "con l'arresto fino a due anni" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattro milioni a lire venti milioni qualora nell'anno abbiano effettuato acquisti senza applicazione dell'imposta per un ammontare di corrispettivi superiore a lire dieci milioni, e con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire quattro milioni qualora nell'anno abbiano effettuato acquisti senza applicazione dell'imposta per un ammontare di corrispettivi non superiore a lire dieci milioni".
Titolo V
RIFORMA DELLA DISCIPLINA SANZIONATORIA
RELATIVA AGLI ASSEGNI BANCARI E POSTALI
Art. 28.
Depenalizzazione del reato di emissione di assegno senza autorizzazione
1. L'articolo 1 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 e' sostituito dal
seguente:
"Art. 1 (Emissione di assegno senza autorizzazione). - 1. Chiunque
emette un assegno bancario o postale senza l'autorizzazione del trattario e'
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due
milioni a lire dodici milioni.
2. Se l'importo dell'assegno e' superiore a lire venti milioni o nel caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 non e' ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.".
Art. 29.
Depenalizzazione del reato di emissione di assegno senza provvista
1. L'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 e' sostituito dal
seguente:
"Art. 2 (Emissione di assegno senza provvista). - 1. Fuori dei
casi previsti dall'articolo 1, chiunque emette un assegno bancario o postale
che, presentato in tempo utile, non viene pagato in tutto o in parte per difetto
di provvista e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un
milione a lire sei milioni.
2. Se l'importo dell'assegno e' superiore a lire venti milioni o nel caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 non e' ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.".
Art. 30.
Competenza
1. L'articolo 4 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 e' sostituito dal
seguente:
"Art. 4 (Autorita' competente). - 1. Per l'applicazione delle
sanzioni previste dagli articoli 1 e 2 e delle conseguenti sanzioni
amministrative accessorie e' competente il prefetto del luogo di pagamento dell'assegno.".
Art. 31.
Sanzioni amministrative accessorie
1. L'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 e' sostituito dai
seguenti:
"Art. 5 (Sanzioni amministrative accessorie). - 1. La violazione
dell'articolo 1 comporta il divieto di emettere assegni bancari e postali. La
stessa sanzione amministrativa accessoria si applica in caso di violazione
dell'articolo 2, quando l'importo dell'assegno, ovvero di piu' assegni emessi in
tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria, e' superiore a
lire cinque milioni.
2. Se l'importo dell'assegno o di piu' assegni emessi in tempi ravvicinati e
sulla base di una programmazione unitaria e' superiore a lire cento milioni,
ovvero risulta che il traente, nei cinque anni precedenti, ha commesso due o
piu' violazioni delle disposizioni previste dagli articoli 1 e 2 per un importo
superiore complessivamente a lire venti milioni, accertate con provvedimento
esecutivo, l'emissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista
comporta anche l'applicazione di una o piu' delle seguenti sanzioni
amministrative accessorie:
a) interdizione dall'esercizio di un'attivita' professionale o imprenditoriale;
b) interdizione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e
delle imprese;
c) incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione.
Art. 5-bis (Effetti e durata delle sanzioni amministrative
accessorie). - 1. L'interdizione dall'esercizio di un'attivita'
professionale o imprenditoriale priva, temporaneamente, il soggetto della
capacita' di esercitare una professione, industria o un commercio, per i quali
e' richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o
licenza dell'autorita'.
2. L'interdizione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche
e delle imprese importa l'incapacita' del soggetto di esercitare l'ufficio di
amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonche' ogni altro
ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o
dell'imprenditore.
3. L'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione importa il
divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per
ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.
4. Le sanzioni amministrative accessorie previste dai commi 1, 2 e 3 non possono
avere una durata inferiore a due mesi, ne' superiore a due anni. Il divieto di
emettere assegni bancari e postali non puo' avere una durata inferiore a due
anni, ne' superiore a cinque anni.
5. Il prefetto, nel determinare il numero e la durata delle sanzioni
amministrative accessorie da applicare, tiene conto della gravita' dell'illecito
e dell'importo dell'assegno o degli assegni emessi.".
Art. 32.
Inosservanza delle sanzioni amministrative accessorie
1. L'articolo 7 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 e' sostituito dal
seguente:
"Art. 7 (Inosservanza delle sanzioni amministrative accessorie). -
1. Ferma restando l'applicabilita' delle sanzioni amministrative di cui agli
articoli 1 e 2, chiunque trasgredisce ai divieti conseguenti alle sanzioni
amministrative accessorie di cui all'articolo 5 ed al comma 2 del presente
articolo e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. La condanna per il reato di cui al comma 1 importa la pubblicazione della
sentenza e il divieto di emettere assegni bancari e postali per un periodo non
inferiore a due anni, ne' superiore a cinque anni.".
Art. 33.
Pagamento tardivo dell'assegno e procedimento per l'applicazione
delle sanzioni amministrative
1. L'articolo 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 e' sostituito dai
seguenti:
"Art. 8 (Pagamento dell'assegno emesso senza provvista dopo la scadenza
del termine di presentazione). - 1. Nei casi previsti dall'articolo 2, le
sanzioni amministrative non si applicano se il traente, entro sessanta giorni
dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, effettua il
pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese
per il protesto o per la constatazione equivalente.
2. Il pagamento puo' essere effettuato nelle mani del portatore del titolo o
presso lo stabilimento trattario mediante deposito vincolato al portatore del
titolo, ovvero presso il pubblico ufficiale che ha levato il protesto o ha
effettuato la constatazione equivalente.
3. La prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita dal traente allo
stabilimento trattario o, in caso di levata del protesto o di rilascio della
constatazione equivalente, al pubblico ufficiale tenuto alla presentazione del
rapporto mediante quietanza del portatore con firma autenticata ovvero, in caso
di pagamento a mezzo di deposito vincolato, mediante attestazione della banca
comprovante il versamento dell'importo dovuto.
4. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative non puo'
essere iniziato prima che sia decorso il termine per il pagamento indicato nel
comma 1.
Art. 8-bis (Procedimento per l'applicazione delle sanzioni
amministrative). - 1. Nei casi previsti dall'articolo 1, se viene levato il
protesto o effettuata la constatazione equivalente, il pubblico ufficiale
trasmette il rapporto di accertamento della violazione al prefetto
territorialmente competente. Nei casi in cui non si leva il protesto o non si
effettua la constatazione equivalente, il prefetto viene direttamente informato
dal trattario.
2. Nei casi previsti dall'articolo 2, il trattario da' comunicazione del mancato
pagamento al pubblico ufficiale che deve levare il protesto o effettuare la
constatazione equivalente; il pubblico ufficiale, se non e' stato effettuato il
pagamento dell'assegno nel termine previsto dall'articolo 8, trasmette il
rapporto di accertamento della violazione al prefetto territorialmente
competente. Nei casi in cui non si leva il protesto o non si effettua la
constatazione equivalente, il trattario, decorso inutilmente il termine previsto
dall'articolo 8, informa direttamente il prefetto territorialmente competente.
3. Entro novanta giorni dalla ricezione del rapporto o dell'informativa il
prefetto notifica all'interessato gli estremi della violazione a norma
dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se l'interessato risiede
all'estero il termine per la notifica e' di trecentosessanta giorni.
4. L'interessato, entro trenta giorni dalla notifica, puo' presentare scritti
difensivi e documenti.
5. Il prefetto, dopo aver valutato le deduzioni presentate, determina, con
ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il
pagamento, insieme con le spese, ovvero emette ordinanza motivata di
archiviazione degli atti.
6. Si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo, le disposizioni
delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e
successive modificazioni, in quanto compatibili.".
Art. 34.
Revoca delle autorizzazioni
1. L'articolo 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 e' sostituito dai
seguenti:
"Art. 9 (Revoca delle autorizzazioni). 1. In caso di mancato
pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per mancanza di autorizzazione o
di provvista, il trattario iscrive il nominativo del traente nell'archivio
previsto dall'articolo 10-bis.
2. L'iscrizione e' effettuata:
a) nel caso di mancanza di autorizzazione, entro il ventesimo giorno dalla
presentazione al pagamento del titolo;
b) nel caso di difetto di provvista, quando e' decorso il termine stabilito
dall'articolo 8 senza che il traente abbia fornito la prova dell'avvenuto
pagamento, salvo quanto previsto dall'articolo 9-bis, comma 3.
3. L'iscrizione nell'archivio determina la revoca di ogni autorizzazione ad
emettere assegni. Una nuova autorizzazione non puo' essere data prima che sia
trascorso il termine di sei mesi dall'iscrizione del nominativo nell'archivio.
4. La revoca comporta il divieto, della durata di sei mesi, per qualunque banca
e ufficio postale di stipulare nuove convenzioni di assegno con il traente e di
pagare gli assegni tratti dal medesimo dopo l'iscrizione nell'archivio, anche se
emessi nei limiti della provvista.
Art. 9-bis (Preavviso di revoca). - 1. Nel caso di mancato
pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per difetto di provvista, il
trattario comunica al traente che, scaduto il termine indicato nell'articolo 8
senza che abbia fornito la prova dell'avvenuto pagamento, il suo nominativo
sara' iscritto nell'archivio di cui all'articolo 10-bis e che dalla
stessa data gli sara' revocata ogni autorizzazione ad emettere assegni. Con la
comunicazione il traente e' invitato a restituire, alla scadenza del medesimo
termine e sempre che non sia effettuato il pagamento, tutti i moduli di assegno
in suo possesso alle banche e agli uffici postali che li hanno rilasciati.
2. La comunicazione e' effettuata presso il domicilio eletto dal traente a norma
dell'articolo 9-ter entro il decimo giorno dalla presentazione al
pagamento del titolo, mediante telegramma o lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, ovvero con altro mezzo concordato tra le parti di cui sia certa la
data di spedizione e quella di ricevimento.
3. Anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 2, lettera b),
l'iscrizione del nominativo del traente nell'archivio non puo' aver luogo se non
sono decorsi almeno dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
4. La comunicazione si ha per effettuata ove consti l'impossibilita' di
eseguirla presso il domicilio eletto.
5. Se la comunicazione non e' effettuata entro il termine indicato nel comma 2,
il trattario e' obbligato a pagare gli assegni emessi dal traente dopo tale data
e fino al giorno successivo alla comunicazione, anche se manca o e'
insufficiente la provvista, nel limite di lire venti milioni per ogni assegno.
Art. 9-ter (Elezione di domicilio ai fini delle comunicazioni).
- 1. All'atto della conclusione di convenzioni di assegno, il cliente elegge
domicilio ai fini delle comunicazioni previste dall'articolo 9-bis.
2. Eventuali variazioni del domicilio eletto debbono essere comunicate con
dichiarazione presentata direttamente alla banca o all'ufficio postale, ovvero
mediante telegramma o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con
altro mezzo concordato dalle parti, di cui sia certa la data di ricevimento.".
Art. 35.
Responsabilita' del trattario
1. L'articolo 10 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 e' sostituito dal
seguente:
"Art. 10 (Responsabilita' solidale del trattario). - 1. Il
trattario che omette o ritarda l'iscrizione nell'archivio di cui all'articolo
10-bis, ovvero che autorizza il rilascio di moduli di assegni in favore
di persona il cui nominativo risulta iscritto nell'archivio, e' obbligato in
solido con il traente a pagare gli assegni emessi dallo stesso traente nel
periodo in cui avrebbe dovuto operare la revoca, anche se manca o e'
insufficiente la provvista, nel limite di lire venti milioni per ogni assegno.".
Art. 36.
Archivio informatico
1. Dopo l'articolo 10 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 e' inserito il
seguente:
"Art. 10-bis (Archivio degli assegni bancari e postali e delle
carte di pagamento irregolari). - 1. Al fine del regolare funzionamento dei
sistemi di pagamento, e' istituito presso la Banca d'Italia un archivio
informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento, nel
quale sono inseriti i seguenti dati:
a) generalita' dei traenti degli assegni bancari o postali emessi senza
autorizzazione o senza provvista;
b) assegni bancari e postali emessi senza autorizzazione o senza provvista,
nonche' assegni non restituiti alle banche e agli uffici postali dopo la revoca
dell'autorizzazione;
c) sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie applicate per l'emissione di
assegni bancari e postali senza autorizzazione o senza provvista, nonche'
sanzioni penali e connessi divieti applicati per l'inosservanza degli obblighi
imposti a titolo di sanzione amministrativa accessoria;
d) generalita' del soggetto al quale e' stata revocata l'autorizzazione
all'utilizzo di carte di pagamento;
e) carte di pagamento per le quali sia stata revocata l'autorizzazione
all'utilizzo;
f) assegni bancari e postali e carte di pagamento di cui sia stato denunciato il
furto o lo smarrimento.
2. La Banca d'Italia, quale titolare del trattamento dei dati, puo' avvalersi di
un ente esterno per la gestione dell'archivio, secondo quanto previsto
dall'articolo 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
3. Il soggetto interessato ha diritto ad accedere alle informazioni che lo
riguardano contenute nell'archivio e di esercitare gli altri diritti previsti
dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
4. I prefetti, le banche, gli intermediari finanziari vigilati e gli uffici
postali possono accedere alle informazioni contenute nell'archivio per le
finalita' previste dalla presente legge e per quelle connesse alla verifica
della corretta utilizzazione degli assegni e delle carte di pagamento.
L'autorita' giudiziaria ha accesso diretto alle informazioni contenute
nell'archivio, per lo svolgimento delle proprie funzioni.".
2. Con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia, sentita la Banca d'Italia ed il Garante per la protezione dei dati personali, disciplina le modalita' con cui i soggetti ivi individuati devono trasmettere i dati all'archivio previsto dal comma 1 del presente articolo e, se necessario, rettificarli o aggiornarli. Con il medesimo regolamento sono individuate le modalita' con cui la Banca d'Italia, attenendosi ai dati trasmessi, provvede al loro trattamento e ne consente la consultazione.
3. Con distinto regolamento emesso entro trenta giorni dall'adozione del regolamento ministeriale di cui al comma 2, la Banca d'Italia disciplina le modalita' e le procedure relative alle attivita' previste dal medesimo regolamento ministeriale. La Banca d'Italia provvede altresi' a determinare i criteri generali per la quantificazione dei costi per l'accesso e la consultazione dell'archivio da parte delle banche, degli intermediari vigilati e degli uffici postali.
Art. 37.
Sanzioni penali
1. L'articolo 124 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e successive
modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 124. - All'atto del rilascio di moduli di assegno bancario o postale,
il richiedente deve dichiarare al trattario di non essere in alcun modo
interdetto dall'emissione di assegni.
Il richiedente che dichiari il falso e' punito, qualora vengano rilasciati uno o
piu' moduli di assegno, con la reclusione da sei mesi a due anni.".
2. L'articolo 125 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e successive
modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 125. - Prima del rilascio di moduli di assegno bancario o postale il
dipendente responsabile accerta, sulla base dei dati risultanti dall'archivio
previsto dall'articolo 10-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386, che il
richiedente non risulti in alcun modo interdetto dall'emissione di assegni
bancari o postali, ovvero soggetto a revoca delle autorizzazioni ad emettere
assegni a norma dell'articolo 9 della medesima legge.
Il dipendente responsabile che consegna moduli di assegno bancario o postale a
persona interdetta, in base ai dati dell'archivio, dall'emissione di assegni o
soggetta a revoca delle autorizzazioni, e' punito, salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato, con la reclusione fino ad un anno.".
Titolo VI
TRASFORMAZIONE DI REATI IN ILLECITI AMMINISTRATIVI
Capo I
Depenalizzazione di reati previsti dal codice penale
Art. 38.
Modifica dell'articolo 345 del codice penale, in tema di offesa
all'Autorita' mediante danneggiamento di affissioni
1. Nell'articolo 345 del codice penale le parole "e' punito con la multa fino a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila".
Art. 39.
Modifica dell'articolo 350 del codice penale, in tema di agevolazione
colposa
della violazione di sigilli
1. Nell'articolo 350 del codice penale le parole "e' punito con la multa da lire centomila a due milioni" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila".
Art. 40.
Modifica dell'articolo 352 del codice penale, in tema di vendita di stampati
dei quali e' stato ordinato il sequestro
1. Nell'articolo 352 del codice penale le parole "e' punito con la multa fino a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila".
Art. 41.
Modifica dell'articolo 465 del codice penale, in tema di uso di biglietti
falsificati
di pubbliche imprese di trasporto
1. L'articolo 465 del codice penale e' cosi' modificato:
a) nel primo comma le parole "e' punito con la reclusione fino a sei mesi o
con la multa da lire ventimila a quattrocentomila" sono sostituite dalle
seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
duecentomila a un milione duecentomila";
b) nel secondo comma le parole "soltanto la multa fino a lire
sessantamila" sono sostituite dalle seguenti: "la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila".
Art. 42.
Modifica dell'articolo 466 del codice penale, in tema di alterazione
di segni nei valori di bollo o nei biglietti usati
1. L'articolo 466 del codice penale e' cosi' modificato:
a) nel primo comma le parole "con la reclusione fino a sei mesi o con la
multa da lire ventimila a quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti:
"con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un
milione duecentomila";
b) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Alla stessa sanzione soggiace chi, senza essere concorso nell'alterazione,
fa uso dei valori di bollo o dei biglietti alterati. Se le cose sono state
ricevute in buona fede, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
centomila a seicentomila.".
Art. 43.
Modifica dell'articolo 498 del codice penale, in tema di usurpazione di
titoli e di onori
1. L'articolo 498 del codice penale e' cosi' modificato:
a) nel primo comma le parole "e' punito con la multa da lire duecentomila a
due milioni" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione
ottocentomila";
b) nel secondo comma le parole "Alla stessa pena" sono sostituite
dalle seguenti: "Alla stessa sanzione";
c) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"Per le violazioni di cui al presente articolo si applica la sanzione
amministrativa accessoria della pubblicazione del provvedimento che accerta la
violazione con le modalita' stabilite dall'articolo 36 e non e' ammesso il
pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre
1981, n. 689.".
Art. 44.
Modifica dell'articolo 527 del codice penale, in tema di atti osceni
1. Nel secondo comma dell'articolo 527 del codice penale le parole "la pena e' della multa da lire sessantamila a seicentomila" sono sostituite dalle seguenti: "si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila".
Art. 45.
Modifica dell'articolo 654 del codice penale, in tema di grida e
manifestazioni sediziose
1. Nell'articolo 654 del codice penale le parole "e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con l'arresto fino a un anno" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila".
Art. 46.
Modifica dell'articolo 663 del codice penale, in tema di vendita
distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni
1. L'articolo 663 del codice penale e' cosi' modificato:
a) nel primo comma le parole "e' punito con l'arresto fino ad un mese e con
l'ammenda fino a lire cinquantamila" sono sostituite dalle seguenti:
"e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a
seicentomila";
b) nel secondo comma le parole "Alla stessa pena" sono sostituite
dalle seguenti: "Alla stessa sanzione".
Art. 47.
Modifica dell'articolo 663-bis del codice penale, in tema di
divulgazione di stampa clandestina
1. L'articolo 663-bis del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 663-bis (Divulgazione di stampa clandestina). -
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque in qualsiasi modo divulga stampe
o stampati pubblicati senza l'osservanza delle prescrizioni di legge sulla
pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica, e' punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione
duecentomila.
Per le violazioni di cui al presente articolo non e' ammesso il pagamento in
misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.
689.".
Art. 48.
Modifica dell'articolo 664 del codice penale, in tema di distruzione e
deterioramento di affissioni
1. L'articolo 664 del codice penale e' cosi' modificato:
a) nel primo comma le parole "e' punito con l'ammenda fino a lire
seicentomila" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila a
novecentomila";
b) nel secondo comma le parole "la pena e' dell'ammenda fino a lire
duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila".
Art. 49.
Modifica dell'articolo 666 del codice penale, in tema di spettacoli o
trattenimenti pubblici senza licenza
1. L'articolo 666 del codice penale e' cosi' modificato:
a) nel primo comma le parole "e' punito con l'ammenda da lire ventimila a
un milione" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre milioni";
b) nel secondo comma le parole "la pena e' dell'arresto fino a un
mese" sono sostituite dalle seguenti: "si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni
ottocentomila";
c) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:
"E' sempre disposta la cessazione dell'attivita' svolta in difetto di
licenza. Se l'attivita' e' svolta in locale per il quale e' stata rilasciata
autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa attivita',
nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al primo comma e nell'ipotesi
prevista dal secondo comma e' disposta altresi' la chiusura del locale per un
periodo non superiore a sette giorni.
Per le violazioni previste dal presente articolo non e' ammesso il pagamento in
misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.
689.".
Art. 50.
Modifica dell'articolo 675 del codice penale, in tema di collocamento
pericolo di cose
1. Nell'articolo 675 del codice penale le parole "e' punito con
l'ammenda fino a lire duecentomila" sono sostituite dalle seguenti:
"e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a
un milione duecentomila".
Art. 51.
Modifica dell'articolo 676 del codice penale, in tema di rovina di edifici o
di altre costruzioni
1. Nel primo comma dell'articolo 676 del codice penale le parole "e' punito con l'ammenda non inferiore a lire duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila".
Art. 52.
Modifica dell'articolo 677 del codice penale, in tema di omissione di lavori
in edifici o costruzioni che minacciano rovina
1. L'articolo 677 del codice penale e' cosi' modificato:
a) nel primo comma le parole "e' punito con l'ammenda non inferiore a lire
duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione
ottocentomila";
b) nel secondo comma le parole "Alla stessa pena soggiace chi" sono
sostituite dalle seguenti: "La stessa sanzione si applica a chi".
Art. 53.
Modifica dell'articolo 686 del codice penale, in tema di fabbricazione o
commercio abusivi di liquori o droghe
1. L'articolo 686 del codice penale e' cosi' modificato:
a) nel primo comma le parole "e' punito con l'arresto fino ad un anno o con
l'ammenda da lire centomila a un milione" sono sostituite dalle seguenti:
"e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila
a lire quattro milioni ottocentomila";
b) nel secondo comma le parole "Alla stessa pena" sono sostituite
dalle parole "Alla stessa sanzione";
c) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:
"E' sempre disposta la cessazione dell'attivita' illecitamente esercitata.
Se l'attivita' e' svolta in uno stabilimento o in un esercizio per il quale e'
stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di
diversa attivita', nel caso di reiterazione delle violazioni e' disposta
altresi' la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio per un periodo non
superiore a sette giorni.
Per le violazioni previste dal presente articolo non e' ammesso il pagamento in
misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.
689.".
Art. 54.
Modifica dell'articolo 688 del codice penale, in tema di ubriachezza
1. Nel primo comma dell'articolo 688 del codice penale le parole "e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire ventimila a quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire seicentomila".
Art. 55.
Modifica dell'articolo 692 del codice penale, in tema di detenzione di
misure e pesi illegali
1. Nel primo comma dell'articolo 692 del codice penale le parole "e' punito con l'ammenda da lire ventimila a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila".
Art. 56.
Modifica dell'articolo 705 del codice penale, in tema di commercio non
autorizzato di cose preziose
1. L'articolo 705 del codice penale e' cosi' modificato:
a) nel primo comma le parole "e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con
l'ammenda da lire centomila a due milioni" sono sostituite dalle seguenti:
"e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
cinquecentomila a tre milioni";
b) dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
"Si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo
686.".
Art. 57.
Modifica dell'articolo 724 del codice penale, in tema di bestemmia e
manifestazioni oltraggiose verso i defunti
1. L'articolo 724 del codice penale e' cosi' modificato:
a) nel primo comma le parole "e' punito con l'ammenda da lire ventimila a
seicentomila" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila";
b) nel secondo comma le parole "Alla stessa pena soggiace chi" sono
sostituite dalle seguenti: "La stessa sanzione si applica a chi".
Art. 58.
Modifica dell'articolo 725 del codice penale, in tema di commercio
di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza
1. Nell'articolo 725 del codice penale le parole "e' punito con l'ammenda da lire ventimila a due milioni" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila".
Art. 59.
Autorita' competenti ad applicare le sanzioni amministrative
1. Dopo l'articolo 19 delle disposizioni coordinamento e transitorie del
codice penale, approvate con regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, e' inserito
il seguente:
"19-bis. - L'autorita' competente a ricevere il rapporto e ad
applicare le sanzioni per le violazioni amministrative previste dagli articoli
350, 352, 498, 527, 654, 663-bis, 672, 688, 692, 705, 724 e 725 del
codice penale e' il prefetto.
Le autorita' di seguito elencate sono competenti ad applicare le sanzioni
amministrative previste dagli articoli indicati in relazione a ciascuna di esse:
a) Ministero dei trasporti e della navigazione: articolo 465 e, limitatamente ai
fatti concernenti biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di
trasporto, articolo 466 del codice penale;
b) Ministero del lavoro e della previdenza sociale: articolo 509 del codice
penale;
c) Ministero delle finanze: articolo 686, nonche', limitatamente ai fatti
concernenti valori di bollo, articolo 466 del codice penale;
d) Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: articoli
693 e 694 del codice penale;
e) sindaco: articoli 345, 663, 664, 666, 669, 675, 676, 677 e 687 del codice
penale.".
Capo II
Depenalizzazione di reati previsti da leggi speciali
Art. 60.
Modifiche al regio decreto 14 luglio 1898, n. 404, in tema di repressione
dell'abigeato
e del pascolo abusivo in Sardegna
1. Il regio decreto 14 luglio 1898, n. 404 e' cosi' modificato:
a) nell'articolo 15 le parole "saranno puniti ai sensi dell'articolo 434
del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "sono puniti con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione
duecentomila";
b) l'articolo 23 e' sostituito dal seguente:
"Art. 23. - Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque contravviene
alle disposizioni degli articoli 20 e 21, primo comma, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila.
Nel caso previsto nell'articolo 21, puo' essere disposta la confisca di tutto o
di parte del bestiame.";
c) nell'articolo 24 le parole "e' punito con le pene stabilite
nell'articolo 434 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti:
"e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
centocinquantamila a novecentomila".
Art. 61.
Modifica dell'articolo 142 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 in tema
di bonifica dei terreni paludosi
1. Nell'articolo 142 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 le parole da "sono punite" sino alla fine dell'articolo sono sostituite dalle seguenti: "sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila.".
Art. 62.
Modifica dell'articolo 1 della legge 30 giugno 1912, n. 740 in materia uso
illecito del nome e dell'emblema della Croce Rossa
1. L'articolo 1 della legge 30 giugno 1912, n. 740 e' cosi' modificato:
a) nel primo comma le parole "e' punito con gli arresti da uno a sei mesi o
con l'ammenda da lire 60.000 a 400.000" sono sostituite dalle seguenti:
"e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre milioni";
b) nel secondo comma le parole "Alla stessa pena" sono sostituite
dalle seguenti: "Alla stessa sanzione";
c) nel terzo comma le parole "Tali pene" sono sostituite dalle
seguenti: "Tali sanzioni".
Art. 63.
Modifiche al regio decreto 11 luglio 1913, n. 959 recante il testo unico
delle disposizioni sulla navigazione interna e sulla fluitazione
1. Il regio decreto 11 luglio 1913, n. 959 e' cosi' modificato:
a) nel primo comma dell'articolo 54 le parole "saranno punite con l'arresto
non superiore nel massimo a cinque giorni, e con ammende che potranno estendersi
fino a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "sono
punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un
milione ottocentomila";
b) l'articolo 55 e' sostituito dal seguente:
"Art. 55 - Le violazioni dei regolamenti emanati per l'esecuzione della
presente legge sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
centomila a seicentomila.".
Art. 64.
Modifica dell'articolo 13 del decreto-legge luogotenenziale 18 gennaio 1917,
n. 148 in tema di prevenzione e repressione dell'abigeato in Sicilia
1. Nell'articolo 13 del decreto-legge luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 148 le parole da "sono punite" sino alla fine dell'articolo sono sostituite dalle seguenti: "sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila a novecentomila.".
Art. 65.
Modifica dell'articolo 4 della legge 19 aprile 1925, n. 475, in tema di
falsa attribuzione di lavori altrui
1. L'articolo 4 della legge 19 aprile 1925, n. 475 e' cosi' modificato:
a) nel primo comma le parole "con la reclusione fino a un mese" sono
sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila";
b) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Qualora l'offerta sia fatta a mezzo stampa, ovvero sia fatta in modo
abituale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila
a quattro milioni ottocentomila. Nella prima ipotesi, il tipografo, se non e'
concorso nell'illecito, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire centocinquantamila a novecentomila.".
Art. 66.
Modifiche al regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331 in tema di
costituzione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione
Il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132, e' cosi' modificato:
a) l'articolo 19 e' sostituito dal seguente:
"Art. 19. - Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le
disposizioni contenute nei primi due capi del presente decreto o quelle relative
del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
quattrocentomila a due milioni quattrocentomila. In tali casi puo' procedersi
alla confisca dell'apparecchio.".
b) l'articolo 20 e' sostituito dal seguente:
"Art. 20 - Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le
disposizioni contenute nel capo III del presente decreto o quelle relative del
regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
ottocentomila a quattro milioni ottocentomila.
Nei casi di maggiore gravita' o di reiterazione delle violazioni, si applica
altresi' la sanzione accessoria dell'interdizione dall'esercizio dell'industria
per la quale occorre l'impiego di apparecchi del genere di quelli adoperati per
un periodo da sei mesi a due anni e si procede alla confisca degli apparecchi,
dei generatori e dei motori indebitamente adoperati.".
Art. 67.
Modifica dell'articolo 11 del regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923
in tema di infrazione ai divieti di importazione e di esportazione
1. Nel primo comma dell'articolo 11 del regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito dalla legge 7 luglio 1927, n. 1495, le parole "e' punito con la reclusione fino a tre mesi e con la multa fino a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila".
Art. 68.
Modifica dell'articolo 20 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 in tema di
inosservanza di ordinanze prefettizie
1. Nel sesto comma dell'articolo 20 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 le parole "sono punite con l'arresto fino a dieci giorni o con l'ammenda fino a lire centomila" sono sostituite dalle seguenti: "sono punite, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila".
Art. 69.
Modifica dell'articolo 24 della legge 26 aprile 1934, n. 653, in tema di
tutela del lavoro delle donne
1. L'articolo 24 della legge 26 aprile 1934, n. 653 e' sostituito dal
seguente:
"Art. 24 - Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le
disposizioni contenute nei primi 19 articoli della presente legge, nonche' alle
norme del decreto ministeriale di cui all'ultimo comma dell'articolo 8 e' punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trentamila a centottantamila
per ogni donna occupata nel lavoro e alla quale l'illecito si riferisce.
La sanzione amministrativa pecuniaria non puo' essere complessivamente superiore
a lire quattro milioni ottocentomila ne' inferiore a lire ottocentomila.
Le violazioni dell'articolo 20 sono punite con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila e quelle agli
articoli 21, 22 e 23 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire duecentomila a lire un milione duecentomila.".
Art. 70.
Modifiche al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante il testo unico
delle leggi sanitarie
1. Il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e' cosi' modificato:
a) nel quinto comma dell'articolo 201 le parole da "e' punito" sino
alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a trenta
milioni";
b) nel secondo comma dell'articolo 221 le parole "e' punito con l'ammenda
da lire 40.000 a 400.000" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila a
novecentomila".
Art. 71.
Modifiche al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 in tema di
perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale
1. Il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1115, e' cosi' modificato:
a) nel primo comma dell'articolo 115 le parole da "e' punito" sino
alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "e' punito, salvo che
il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
ottocentomila a quattro milioni ottocentomila";
b) nel secondo comma dell'articolo 115 le parole "tali pene" sono
sostituite dalle parole "tali sanzioni";
c) nel primo comma dell'articolo 116 le parole da "e' punito" sino
alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "e' punito, salvo che
il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
trecentomila a un milione ottocentomila".
Art. 72.
Modifica dell'articolo 116 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933
in tema di riforma delle leggi sul lotto pubblico
1. Nel terzo comma dell'articolo 116 del regio decreto legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, le parole "e' punito con l'ammenda da lire 50 mila a lire 500 mila" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni".
Art. 73.
Modifica dell'articolo 3 della legge 22 giugno 1939, n. 1239 in tema di
istituzione di una tessera sanitaria per le persone addette ai lavori domestici
1. L'articolo 3 della legge 22 giugno 1939, n. 1239 e' cosi' modificato:
a) nel primo comma le parole "con l'ammenda fino a 100.000 lire" sono
sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire centocinquantamila a novecentomila";
b) nel secondo comma la parola "pena" e' sostituita dalla seguente
"sanzione".
2. Resta abrogato l'articolo 76 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016.
Art. 74.
Modifiche alla legge 10 giugno 1940, n. 653, in tema di trattamento degli
impiegati privati richiamati alle armi
1. La legge 10 giugno 1940, n. 653 e' cosi' modificata:
a) nel sesto comma dell'articolo 32 le parole da "e' punito" sino alla
fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "e' punito, salvo che il
fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
quattrocentomila a due milioni quattrocentomila";
b) l'articolo 33 e' abrogato.
Art. 75.
Modifica dell'articolo 6 della legge 27 maggio 1949, n. 260, in tema di
ricorrenze festive
1. Nel primo comma dell'articolo 6 della legge 27 maggio 1949, n. 260 le parole da "sono puniti" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila.".
Art. 76.
Modifica dell'articolo 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218 in tema di
assicurazione obbligatoria per la vecchiaia, l'invalidita' e i superstiti
1. Nel quarto comma dell'articolo 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218 le parole da "e' punito" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila.".
Art. 77.
Modifica dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1952, n. 619 in tema di
risanamento dei rioni dei "Sassi" nell'abitato del Comune di Matera
1. Nel terzo comma dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1952, n. 619 le parole "e' punito con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda da lire 50.000 a 150.000" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre milioni.".
Art. 78.
Modifiche alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, in tema di apprendistato
1. La legge 19 gennaio 1955, n. 25 e' cosi' modificata:
a) nella lettera a) del primo comma dell'articolo 23 le parole "con
l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000" sono sostituite dalle seguenti:
"con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a
cinquecentomila";
b) nella lettera b) del primo comma dell'articolo 23 le parole "con
l'ammenda da lire 5.000 a lire 25.000" sono sostituite dalle seguenti:
"con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a
trecentomila";
c) il secondo comma dell'articolo 23 e' abrogato;
d) nella lettera a) del primo comma dell'articolo 29 le parole "con
l'ammenda da lire 5.000 a lire 25.000" sono sostituite dalle seguenti:
"con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a
trecentomila";
e) nella lettera b) del primo comma dell'articolo 29 le parole "con
l'ammenda da lire 50.000 a lire 150.000" sono sostituite dalle seguenti:
"con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a
ottocentomila";
f) il secondo comma dell'articolo 29 e' abrogato.
Art. 79.
Modifica dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1955, n. 797 in tema di assegni familiari
1. Nel quarto comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 le parole da "e' punito" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila".
Art. 80.
Modifica dell'articolo 14 della legge 14 febbraio 1958, n. 138, in tema di
orario di lavoro negli autoservizi
1. L'articolo 14 della legge 14 febbraio 1958, n. 138, e' cosi' modificato:
a) nel primo comma le parole da "e' punito con l'ammenda da lire
venticinquemila a lire settantacinquemila" alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire duecentomila a trecentomila per ciascun lavoratore, occupato
nell'azienda, a cui la violazione si riferisce";
b) nel secondo comma le parole "In caso di recidiva specifica" sono
sostituite dalle seguenti: "In caso di reiterazione specifica delle
violazioni".
Art. 81.
Modifica dell'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, in tema di
invito al libertinaggio
1. L'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e' cosi' modificato:
a) nel primo comma le parole "sono punite con l'arresto fino a giorni otto
e con l'ammenda da lire diecimila a lire venticinquemila" sono sostituite
dalle seguenti: "sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire trentamila a centottantamila";
b) il quarto comma e' abrogato.
Art. 82.
Modifica dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 326 in tema di
complessi ricettivi a carattere turistico-sociale
1. L'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 326, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 12. - Chiunque fa funzionare uno dei complessi indicati nella
presente legge senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione di cui
all'articolo 2 o comunque viola le disposizioni di cui all'articolo 11 e' punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro
milioni ottocentomila.
E' sempre disposta la cessazione dell'attivita' svolta in difetto di
autorizzazione.".
Art. 83.
Modifica dell'articolo 4 della legge 29 novembre 1961, n. 1325, in tema di
tutela del lavoro delle donne
1. Nel primo comma dell'articolo 4 della legge 29 novembre 1961, n. 1325 le parole "sono puniti con l'ammenda da lire 6.000 a lire 30.000 per ciascuna persona occupata nel lavoro alla quale la contravvenzione si riferisce, con un minimo di lire 15.000" sono sostituite dalle seguenti: "sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a quattrocentomila per ciascuna lavoratrice".
Art. 84.
Modifica dell'articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161, in tema di
revisione dei film e dei lavori teatrali
1. Nel primo comma dell'articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161 le parole da "e' punito" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila. Nei casi di maggiore gravita' o nei casi reiterazione delle violazioni da parte di soggetto gia' condannato per il reato previsto dall'articolo 668 del codice penale si applica anche la sanzione accessoria della chiusura del locale di pubblico spettacolo per un periodo non superiore a sessanta giorni."
Art. 85.
Modifica dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, in tema di
previdenza dei coltivatori diretti
1. Nel primo comma dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 le parole da "e' punito" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila".
Art. 86.
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223
in tema di revisione delle liste elettorali
1. Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 e' cosi'
modificato:
a) nel primo comma dell'articolo 54 le parole da "e' punito" sino alla
fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila";
b) nel secondo comma dell'articolo 54 le parole da "la pena" sino alla
fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni
ottocentomila";
c) dopo il secondo comma dell'articolo 54 e' aggiunto il seguente:
"Per le violazioni previste dal presente articolo non e' ammesso il
pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre
1981, n. 689.";
d) nel primo comma dell'articolo 55 le parole da "e' punito" sino alla
fine del comma sono sostituite dalle seguenti "e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila";
e) il secondo comma dell'articolo 55 e' sostituito dal seguente:
"Se il fatto e' commesso con dolo, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila.";
f) dopo il secondo comma dell'articolo 55 e' aggiunto il seguente:
"Per le violazioni previste dal presente articolo non e' ammesso il
pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre
1981, n. 689.".
Art. 87.
Modifica dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1968, n. 488, in tema di frodi pensionistiche
1. Nel primo comma dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 le parole da "e' punito" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila.".
Art. 88.
Modifica dell'articolo 14 della legge 29 ottobre 1971, n. 889 in tema di
trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto
1. Nel primo comma dell'articolo 14 della legge 29 ottobre 1971, n. 889 le parole da "sono puniti" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "sono puniti, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre milioni.".
Art. 89.
Modifica dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640, in tema di imposta sugli spettacoli
1. Nel secondo comma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 le parole "e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire trecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila.".
Art. 90.
Modifica dell'articolo 11 della legge 2 febbraio 1973, n. 7 in tema di
esercizio delle stazioni e per la distribuzione di gas di petrolio in bombole
1. L'articolo 11 della legge 2 febbraio 1973, n. 7 e' cosi' modificato:
a) nel primo comma le parole "e' punito con ammenda fino a lire dieci
milioni o con l'arresto fino a due anni" sono sostituite dalle seguenti:
"e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila
a quattro milioni ottocentomila";
b) nel secondo comma le parole "e' punito con ammenda fino a lire cinque
milioni o con l'arresto fino a tre mesi" sono sostituite dalle seguenti:
"e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
quattrocentomila a due milioni quattrocentomila";
c) il quarto comma e' sostituito dal seguente:
"Nei casi previsti dal primo e secondo comma, si applica altresi' la
sanzione accessoria della sospensione della concessione o dell'autorizzazione di
vendita per un periodo da due a sei mesi e non e' ammesso il pagamento in misura
ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.";
d) il quinto comma e' abrogato.
Art. 91.
Modifica dell'articolo 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, in tema di
provvidenze per l'editoria
1. Nel comma 9 dell'articolo 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 le parole "sono puniti con la multa da lire un milione a dieci milioni" sono sostituite dalle seguenti: "sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila".
Art. 92.
Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, in tema di
pubblicita' dei medicinali per uso umano
1. Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541 e' cosi' modificato:
a) nel comma 10 dell'articolo 6 le parole "e' soggetto alle sanzioni
penali" sono sostituite dalle seguenti "e' soggetto alle sanzioni
amministrative pecuniarie";
b) nel comma 1 dell'articolo 15 le parole "comporta l'irrogazione delle
sanzioni penali" sono sostituite dalle seguenti "comporta
l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie".
Art. 93.
Autorita' competenti
1. Le autorita' competenti ad applicare le sanzioni amministrative per le
violazioni depenalizzate a norma del presente capo sono le seguenti:
a) Ministero dell'interno: articoli 15, 23 e 24 del regio decreto 14 luglio
1898, n. 404; articolo 1 della legge 30 giugno 1912, n. 740; articolo 13 del
decreto-legge luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 148; articolo 4 della legge 19
aprile 1925, n. 475; articolo 20 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75; articolo 15 della legge 21
aprile 1962, n. 161; articoli 54 e 55 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223; articolo 11 della legge 2 febbraio 1973, n. 7;
articolo 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;
b) Ministero del lavoro: articolo 24 della legge 26 aprile 1934, n. 653;
articolo 3 della legge 22 giugno 1939, n. 1239; articolo 6 della legge 27 maggio
1949, n. 260; articoli 23 e 29 della legge 19 gennaio 1955, n. 25; articolo 14
della legge 14 febbraio 1958, n. 138; articolo 4 della legge 29 novembre 1961,
n. 1325;
c) Ministero della sanita': articolo 201 del regio decreto 27 luglio 1934, n.
1265; articoli 6 e 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;
d) Ministero del commercio con l'estero: articolo 11 del regio decreto-legge 14
novembre 1926, n. 1923, convertito dalla legge 7 luglio 1927, n. 1495;
e) Ministero delle finanze: articolo 36 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;
f) Ministero dei beni culturali: articolo 9 della legge 17 maggio 1952, n. 619;
g) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: articoli 19 e 20
del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132; articolo 116 del regio decreto-legge 19
ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939,
n. 973;
h) enti ed istituti gestori delle forme di previdenza e assistenza obbligatorie:
articoli 115 e 116 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1115; articolo 32 della legge
10 giugno 1940, n. 653; articolo 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218; articolo
82 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797; articolo
26 della legge 9 gennaio 1963, n. 9; articolo 40 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488; articolo 14 della legge 29 ottobre
1971, n. 889;
i) regioni: articolo 142 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368; articoli 54 e
55 del regio decreto 11 luglio 1913, n. 959; articolo 12 della legge 21 marzo
1958, n. 326;
l) sindaco: articolo 221 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
Titolo VII
MODIFICHE ALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689
Art. 94.
Reiterazione delle violazioni
1. Dopo l'articolo 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e' inserito il
seguente:
"Art. 8-bis (Reiterazione delle violazioni). - Salvo
quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando,
nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa,
accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra
violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando piu' violazioni
della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico
provvedimento esecutivo.
Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e
quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono
o per le modalita' della condotta, presentano una sostanziale omogeneita' o
caratteri fondamentali comuni.
La reiterazione e' specifica se e' violata la medesima disposizione.
Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini
della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad
una programmazione unitaria.
La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce.
Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta.
Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando
il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto
definitivo. La sospensione e' disposta dall'autorita' amministrativa competente,
o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno.
Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il
provvedimento che accerta la precedente violazione e' annullato.".
Art. 95.
Principio di specialita'
1. Il terzo comma dell'articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e'
sostituito dal seguente:
"Ai fatti puniti dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 30 aprile 1962, n.
283, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano soltanto le
disposizioni penali, anche quando i fatti stessi sono puniti con sanzioni
amministrative previste da disposizioni speciali in materia di produzione,
commercio e igiene degli alimenti e delle bevande.".
Art. 96.
Aggiornamento del limite minimo delle sanzioni amministrative pecuniarie
1. Nel primo comma dell'articolo 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689 le parole "non inferiore a lire quattromila" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a lire dodicimila".
Art. 97.
Opposizione all'ordinanza-ingiunzione
1. L'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e' cosi' modificato:
a) nel primo comma le parole "davanti al giudice del luogo in cui e' stata
commessa la violazione" sono sostituite dalle seguenti: "davanti al
giudice del luogo in cui e' stata commessa la violazione individuato a norma
dell'articolo 22-bis";
b) nel quarto e nel settimo comma la parola "pretore" e' sostituita
dalla parola "giudice".
Art. 98.
Competenza per il giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione
1. Dopo l'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e' inserito il
seguente:
"Art. 22-bis (Competenza per il giudizio di opposizione).
- Salvo quanto previsto dai commi seguenti, l'opposizione di cui all'articolo 22
si propone davanti al giudice di pace.
L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione e' stata
applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:
a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli
infortuni sul lavoro;
b) di previdenza e assistenza obbligatoria;
c) urbanistica ed edilizia;
d) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle
aree protette;
e) di igiene degli alimenti e delle bevande;
f) di societa' e di intermediari finanziari;
g) tributaria e valutaria.
L'opposizione si propone altresi' davanti al tribunale:
a) se per la violazione e' prevista una sanzione pecuniaria superiore nel
massimo a lire trenta milioni;
b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale
senza previsione di un limite massimo, e' stata applicata una sanzione superiore
a lire trenta milioni;
c) quando e' stata applicata una sanzione di natura diversa da quella
pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni
previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre
1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Restano salve le
competenze stabilite da diverse disposizioni di legge.".
Art. 99.
Giudizio di opposizione
1. L'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e' cosi' modificato:
a) la parola "pretore" e' sostituita, ovunque compaia, dalla parola
"giudice";
b) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono
intercorrere i termini previsti dall'articolo 163-bis del codice di
procedura civile.";
c) nell'undicesimo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel
giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l'articolo
113, secondo comma, del codice di procedura civile.".
Titolo VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 100.
Applicabilita' delle sanzioni amministrative alle violazioni anteriormente
commesse
1. Le disposizioni del presente decreto legislativo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
2. A tali violazioni non si applicano, tuttavia, le sanzioni amministrative accessorie introdotte dal presente decreto legislativo, salvo che le stesse sostituiscano corrispondenti pene accessorie.
Art. 101.
Procedimenti definiti con sentenza irrevocabile
1. Se i procedimenti penali per le violazioni depenalizzate dal presente decreto legislativo sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, dichiarando che il fatto non e' previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Il giudice dell'esecuzione provvede con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
2. Le multe e le ammende inflitte con le sentenze o i decreti indicati nel comma 1 sono riscosse, insieme alle spese del procedimento, con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie.
3. Restano salve la confisca nonche' le pene accessorie, nei casi in cui queste ultime sono applicabili alle violazioni depenalizzate come sanzioni amministrative.
Art. 102.
Trasmissione degli atti all'autorita' amministrativa e procedimento
sanzionatorio
1. Nei casi previsti dall'articolo 100, comma 1, l'autorita' giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, dispone la trasmissione all'autorita' amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.
2. Se l'azione penale non e' stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti e' disposta direttamente dal pubblico ministero, che, in caso di procedimento gia' iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta estinto per qualunque causa, il pubblico ministero richiede l'archiviazione a norma del codice di procedura penale; la richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti.
3. Se l'azione penale e' stata esercitata, il giudice, ove l'imputato o il pubblico ministero non si oppongano, pronuncia, in camera di consiglio, sentenza inappellabile di assoluzione o di non luogo a procedere perche' il fatto non e' previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1.
4. L'autorita' amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dalla ricezione degli atti.
5. Entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione, l'interessato e' ammesso al pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero, se si tratta di violazione al codice della strada o in materia finanziaria, dell'articolo 202, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche in deroga ad eventuali esclusioni o limitazioni previste dalla legge.
6. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento.
7. Si applicano, per quanto non stabilito dal presente articolo, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.
8. Nei casi previsti dal presente articolo la prescrizione della sanzione o del diritto alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa non determina responsabilita' contabile.
Art. 103.
Uffici competenti a ricevere il rapporto
1. I ministeri e gli enti competenti ad applicare ad applicare le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate dal presente decreto legislativo indicano gli uffici, anche periferici, ai quali deve essere inviato il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Per i ministeri l'individuazione ha luogo con decreto del Ministro adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Art. 104.
Disposizioni concernenti le competenze delle regioni e degli enti locali
1. Per le funzioni ed i compiti conferiti dai decreti legislativi emanati in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, la competenza ad applicare le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate dal presente decreto legislativo spetta alle regioni ed agli enti locali a decorrere dalla data di effettivo trasferimento delle risorse a norma dell'articolo 7 della medesima legge n. 59 del 1997.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano sono competenti ad applicare, secondo i rispettivi ordinamenti, le sanzioni amministrative relative alle funzioni loro attribuite.
Art. 105.
Entrata in vigore delle disposizioni collegate all'archivio informatico
degli assegni e delle carte di pagamento irregolari
1. Le disposizioni degli articoli 34, 35 e 37, comma 2, entrano in vigore decorsi centocinquanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del regolamento previsto dall'articolo 36, comma 2.
2. Con riguardo alle convenzioni di assegno in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni indicate nel comma 1, il cliente dichiara alla banca o all'ufficio postale, entro trenta giorni da tale data, il domicilio eletto ai fini delle comunicazioni previste dall'articolo 9-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386, introdotto dall'articolo 34 del presente decreto legislativo. La dichiarazione ha luogo nelle forme previste dall'articolo 9-ter, comma 2, della medesima legge n. 386 del 1990. In mancanza della dichiarazione, le predette comunicazioni si effettuano presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto dal cliente all'atto della conclusione della convenzione di assegno.