Al GIUDICE DI PACE di ……………………

RICORSO EX ART. 23 L.689/1981 

 

 

Il sottoscritto Dott. D’Amato Francesco nato a Salerno il 02/02/1976

Residente in Pisciotta domiciliato in Pisciotta alla via armo n°7 

 

 

PREMESSO che:

 

 

in data 14/03/2001 gli è stata notificata a mezzo raccomandata un verbale di accertamento di illecito amministrativo (n°4812/V vedi allegato);
che nella predetta allegata contravvenzione viene contestata la violazione dell’art. n° 142/8 del D.L.vo 30/04/1992 n°285;
che è mancato l’immediato fermo e contestazione da parte degli ufficiali preposti, per loro libera scelta e senza che ve ne fossero le esigenze determinate da particolari condizioni di traffico;
che date le premesse l’apparecchiatura operava probabilmente al di fuori del controllo degli agenti operanti;
che ai sensi di quanto disposto dalla sentenza della sezione III civile della corte di cassazione (n°4010 del 03/04/2000) nel caso di rilievo dell’infrazione tramite autovelox modello 104/C, consentendo lo stesso l’immediato rilievo del veicolo contravventore, deve procedersi all’immediato fermo pena la contestabilità della legittimità della contravvenzione elevata e conseguente annullabilità della stessa;
che mancava l’unicità di soggetto come causa della mancata contestazione;
che la parte del verbale relativa alle generalità era in bianco a prova del mancato fermo;
che la parte del verbale relativa alle dichiarazioni del contravventore era omessa a conferma della mancata contestazione;
che la motivazione addotta come scusante della mancata contestazione (“infrazione accertata dopo il passaggio del veicolo in modo da rendere impossibile la contestazione, anche per la tutela dell’incolumità pubblica”) non rientra tra le cause di giustificazione della mancata contestazione, tassativamente individuate dalla sentenza della I sezione civile della corte di cassazione (n°2494 del 14/12/2000);
che la notificazione del verbale non era seguita da trasmissione della prova fotografica a riprova della violazione delle minime garanzie difensive;
che nel verbale non si faceva menzione della distanza intercorrente tra la segnaletica di riferimento e l’apparecchiatura di rilevamento, sì da non escludere l’impossibilità di adeguamento del conducente alla stessa;
che nel verbale si autocertificava il perfetto funzionamento dell’autovelox (omologazione risalente al 1993), senza indicazione dei criteri di verifica dello stesso, delle cognizioni valutative degli accertanti, dei margini di fallibilità non esclusi dalle leggi scientifiche e statistiche cui fa rinvio la normativa vigente.
che la giurisprudenza di merito (da ultimo:giudice di pace Teano 18/12/00; Tribunale di Lecco 12/02/00; Tribunale di Novara 19/09/00) è unanime nel privilegiare le esigenze dei diritti costituzionali di difesa e contraddittorio tra le parti ad un discutibile accertamento di illecito amministrativo.

 

CHIEDE

 

 

 la sospensione e l’annullamento del predetto verbale, previa comparizione delle parti, e quei conseguenti provvedimenti che riterrà opportuno emettere. 

 

 

Data…………………………

                                                                  Firma………………………………….