DECRETO
LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche (T.U.P.I.)
(G.U. 9 maggio 2001, n. 106 - s.o. n. 112)
Titolo I - PRINCIPI GENERALI
Articolo 1 - Finalità ed ambito di applicazione
(Art. 1 del d.lgs
n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1del d.lgs n. 80 del 1998)
1. Le disposizioni del
presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di
lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto
conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province
autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al
fine di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione
a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea,
anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva
per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica; e)
realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche
amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei
dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori e
applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato.
2. Per amministrazioni
pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli
istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende
ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province,
i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti
pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti i del Servizio sanitario nazionale.
3. Le disposizioni del
presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117
della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo
conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili
dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni,
e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresì, per le Regioni a statuto
speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali
di riforma economico-sociale della Repubblica.
Articolo 2 - Fonti
(Art. 2, commi da
1 a 3 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 2 del d.lgs n.
546 del 1993 e poi dall'art. 2 del d.lgs n. 80 del 1998)
1. Le amministrazioni
pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di
legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i
rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della
titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive. Esse
ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri:
a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di
attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed
economicità. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione
dei programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, si procede a
specifica verifica e ad eventuale revisione;
b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni
operative e gestionali da assumersi ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
c) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di
comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi
informatici e statistici pubblici;
d) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa,
anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai
cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della
responsabilità complessiva dello stesso;
e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le
esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi
dell'Unione europea.
2. I rapporti di lavoro dei
dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni
del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti
di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni
contenute nel presente decreto Eventuali disposizioni di legge, regolamento o
statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità
sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di
essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e,
per la parte derogata non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge
disponga espressamente in senso contrario.
3. I rapporti individuali di
lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi
sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del
presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui
all'articolo 45, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire
esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste,
mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti
amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da
contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore dal
relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in
godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai
contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le
risorse disponibili per la contrattazione collettiva.
Art. 3 - Personale in regime dì diritto pubblico
(Art. 2, commi 4
e 5 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti dall'art. 2 del d.lgs n.546 del
1993 e successivamente modificati dall'art. 2, comma 2 del d.lgs n. 80 del 1998)
1. In deroga all'articolo 2,
commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il
personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della
carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli
enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691,
e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni,
e 10 ottobre 1990, n. 287.
2. Il rapporto di impiego
dei professori e dei ricercatori universitari resta disciplinato dalle
disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che
la regoli in modo organico ed in conformità ai principi della autonomia
universitaria di cui all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e
seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed
integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, della
legge 23 ottobre 1992, n. 421.
Articolo 4 - Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e
responsabilità
(Art. 3 del d.lgs
n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 2 del d.lgs n. 470 del 1993 poi
dall'art. 3 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 1
del d.lgs n. 387 del 1998)
1. Gli organi di governo
esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli
obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello
svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati
dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi
spettano, in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei
relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali
per l'azione amministrativa e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-fmanziarie da
destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di
livello dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e
di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche
disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al
Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
2. Ai dirigenti spetta
l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti
che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione
finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono
responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e
dei relativi risultati.
3. Le attribuzioni dei
dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e
ad opera di specifiche disposizioni legislative.
4. Le amministrazioni
pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente
espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al
principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione
e gestione dall'altro.
Articolo 5 - Potere dì organizzazione
(Art. 4 del d.lgs
n. 29 del 1993, come sostituito prima dall’art. 3 del d.lgs n. 546 del 1993,
successivamente modificato dall'art. 9 del d.lgs n. 396 del 1997, e nuovamente
sostituito dall'art. 4 del d.lgs n. 80 del 1998)
1. Le amministrazioni
pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare
l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, e la rispondenza al
pubblico interesse dell'azione amministrativa.
2. Nell'ambito delle leggi e
degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per
l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di
lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i
poteri del privato datore di lavoro.
3. Gli organismi di
controllo interno verificano periodicamente la rispondenza delle determinazioni
organizzative ai principi indicati all'articolo 2, comma 1, anche al fine di
proporre l'adozione di eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per
l'adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione.
Articolo 6 - Organizzazione e disciplina degli uffici e
dotazioni organiche
(Art. 6 del d.lgs
n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 4 del d.lgs n. 546 del 1993 e
poi dall’art. 5 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato
dall'art. 2 del d.lgs n. 387 del 1998)
1. Nelle amministrazioni
pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza
e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle
finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi
fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative
ai sensi dell'articolo 9. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale
distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei
processi di mobilità e di reclutamento del personale.
2. Per le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si applica l'articolo 17, comma 4-bis,
della legge 23 agosto 1988, n. 400. La distribuzione del personale dei diversi
livelli o qualifiche previsti dalla dotazione organica può essere modificata
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro
competente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, ove comporti riduzioni di spesa o comunque non
incrementi la spesa complessiva riferita al personale effettivamente in servizio
al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Per la ridefinizione
degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a
scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino,
fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione
procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.
4. Le variazioni delle
dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle
amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di
personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione
economico - finanziaria pluriennale. Per le amministrazioni dello Stato, la
programmazione triennale del fabbisogno di personale è deliberata dal Consiglio
dei ministri e le variazioni delle dotazioni organiche sono determinate ai sensi
dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
5. Per la Presidenza del
Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonché poi le
amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e
sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le
particolari disposizioni dettate dalle normative di settore. L'articolo 5, comma
3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale
appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel
senso che al predetto personale non si applica l'articolo 16 dello stesso
decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle
dotazioni organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado
e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, relative a tutto il personale tecnico e
amministrativo universitario, ivi compresi i dirigenti, sono devolute
all'università di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori
astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di
personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di
ricerca.
6. Le amministrazioni
pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non
possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie
protette.
Articolo 7 - Gestione delle risorse umane
(Art. 7 del d.lgs
n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 5 del d.lgs n. 546 del 1993 e
poi modificato dall'art. 3 del d.lgs n. 387 del 1998)
1. Le amministrazioni
pubbliche garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
2. Le amministrazioni
pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento e l'autonomia professionale
nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.
3. Le amministrazioni
pubbliche individuano criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del
personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a
favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare
e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11
agosto 1991, n. 266.
4. Le amministrazioni
pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso
quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei
programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di
genere della pubblica amministrazione.
5. Le amministrazioni
pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non
corrispondano alle prestazioni effettivamente rese.
6. Per esigenze cui non
possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche
possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza,
determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della
collaborazione.
Articolo 8 - Costo del lavoro, risorse finanziarie e
controlli
(Art. 9 del d.lgs
n. 29 del 1993)
1. Le amministrazioni
pubbliche adottano tutte le misure affinchè la spesa per il proprio personale
sia evidente, certa e prevedibile nella evoluzione. Le risorse finanziarie
destinate a tale spesa sono determinate in base alle compatibilità
economico-finanziarie definite nei documenti di programmazione e di bilancio.
2. L’incremento del costo
del lavoro negli enti pubblici economici e nelle aziende pubbliche che producono
servizi di pubblica utilità, nonché negli enti di cui all'articolo 70, comma
4, è soggetto a limiti compatibili con gli obiettivi e i vincoli di finanza
pubblica.
Articolo 9 - Partecipazione sindacale
(Art. 10 del
d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 6 del d.lgs n. 80 del 1998)
1. I contratti collettivi
nazionali disciplinano i rapporti sindacali e gli istituti della partecipazione
anche con riferimento agli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul
rapporto di lavoro.
Titolo II - ORGANIZZAZIONE
Capo I - Relazioni con il pubblico
Articolo 10 - Trasparenza delle amministrazioni pubbliche
(Art. 11 del
d.lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 43, comma 9 del d.lgs n. 80 del
1998)
1. L'organismo di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ai
fini della trasparenza e rapidità del procedimento, definisce, ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera e), i modelli e sistemi informativi utili alla
interconnessione tra le amministrazioni pubbliche.
2. La Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed i comitati
metropolitani di cui all'articolo 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, promuovono,
utilizzando il personale degli uffici di cui all'articolo 11, la costituzione di
servizi di accesso polifunzionale alle amministrazioni pubbliche nell'ambito dei
progetti finalizzati di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e
successive modificazioni ed integrazioni.
Articolo 11 - Ufficio relazioni con il pubblico
(Art. 12, commi
da 1 a 5-ter del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti dall’art. 7 del d.lgs
n. 546 del 1993 e successivamente modificati dall’art. 3 del decreto legge n.
163 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 273 del 1995)
1. Le amministrazioni
pubbliche, al fine di garantire la piena attuazione della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, individuano, nell'ambito
della propria struttura uffici per le relazioni con il pubblico.
2. Gli uffici per le
relazioni con il pubblico provvedono, anche mediante l'utilizzo di tecnologie
informatiche:
a) al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di
cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed
integrazioni;
b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti;
e) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla
propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con
l'utenza.
3. Agli uffici per le
relazioni con il pubblico viene assegnato, nell'ambito delle attuali dotazioni
organiche delle singole amministrazioni, personale con idonea qualificazione e
con elevata capacità di avere contatti con il pubblico, eventualmente
assicurato da apposita formazione.
4. Al fine di assicurare la
conoscenza di normative, servizi e strutture, le amministrazioni pubbliche
programmano ed attuano iniziative di comunicazione di pubblica utilità; in
particolare, le amministrazioni dello Stato, per l'attuazione delle iniziative
individuate nell'ambito delle proprie competenze, si avvalgono del Dipartimento
per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri
quale struttura centrale di servizio, secondo un piano annuale di coordinamento
del fabbisogno di prodotti e servizi, da sottoporre all'approvazione del
Presidente del Consiglio dei ministri.
5. Per le comunicazioni
previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed
integrazioni, non si applicano le norme vigenti che dispongono la tassa a carico
del destinatario.
6. Il responsabile
dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e il personale da lui indicato
possono promuovere iniziative volte, anche con il supporto delle procedure
informatiche, al miglioramento dei servizi per il pubblico, alla semplificazione
e all'accelerazione delle procedure e all'incremento delle modalità di accesso
informale alle informazioni in possesso dell'amministrazione e ai documenti
amministrativi.
7. L'organo di vertice della
gestione dell'amministrazione o dell'ente verifica l'efficacia dell'applicazione
delle iniziative di cui al comma 6, ai fini dell'inserimento della verifica
positiva nel fascicolo personale del dipendente. Tale riconoscimento costituisce
titolo autonomamente valutabile in concorsi pubblici e nella progressione di
carriera del dipendente. Gli organi di vertice trasmettono le iniziative
riconosciute ai sensi del presente comma al Dipartimento della funzione
pubblica, ai fini di un'adeguata pubblicizzazione delle stesse. Il Dipartimento
annualmente individua le forme di pubblicazione.
Articolo 12 - Uffici per la gestione del contenzioso del
lavoro
(Art. 12-bis del
d.lgs n. 29 del 1999, aggiunto dall’art. 7 del d.lgs n. 80 del 1998)
1. Le amministrazioni
pubbliche provvedono, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, ad organizzare la
gestione del contenzioso del lavoro, anche creando appositi uffici, in modo da
assicurare l’efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e
giudiziali inerenti alle controversie. Più amministrazioni omogenee o affini
possono istituire, mediante convenzione che ne regoli le modalità di
costituzione e di funzionamento, un unico ufficio per la gestione di tutto o
parte del contenzioso comune.
Capo II - Dirigenza
Sezione I - Qualifiche, uffici dirigenziali ed attribuzioni
Articolo 13 - Amministrazioni destinatarie
(Art. 13 del
d.lgs n. 29 del 1993,come sostituito prima dall'art. 3 del d.lgs n. 470 del 1993
e poi dall'art. 8 del d.lgs n. 80 del 1998)
1. Le disposizioni del
presente capo si applicano alle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo.
Articolo 14 - Indirizzo politico-amministrativo
(Art. 14 del
d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 8 del d.lgs n. 546 del
1993 e poi dall'art. 9 del d.lgs n. 80 del 1998)
1. Il Ministro esercita le
funzioni di cui all'articolo 4, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque
ogni anno entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, anche
sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'articolo 16:
a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da
attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attività
amministrativa e per la gestione;
b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della
lettera a), l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità
delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera e), del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni ed
integrazioni, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli
uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le
modalità previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279,
tenendo altresì conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta
gli altri provvedimenti ivi previsti.
2. Per l'esercizio delle
funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta
collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con
l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali
uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti
pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori
assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto
privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e
specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Per
i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma
14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al
riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto
adottato dall'autorità di governo competente, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato, in
attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n.
59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti
collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale,
il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte
delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad
orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei
Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in un unico emolumento,
è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività
collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto
dall'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le
norme del regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive
modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e
la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei
Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
3. Il Ministro non può
revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare
provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo
il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve
adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di
grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente,
che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro può nominare,
salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad acta,
dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri del relativo
provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lett. p)
della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo quanto previsto
dall'articolo 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed
integrazioni, e dall'articolo 10 del relativo regolamento emanato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento
ministeriale per motivi di legittimità.
Articolo 15 - Dirigenti
(Art. 15 del
d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 4 del d.lgs n. 470 del 1993 e
successivamente modificato dall'art. 10 del d.lgs. n. 80 del 1998; Art. 27 del
d.lgs n. 29 del 1993, commi 1 e 3, come sostituiti dall'art. 7 del d.lgs n. 470
del 1993)
1. Nelle amministrazioni
pubbliche di cui al presente capo, la dirigenza è articolata nelle due fasce
del ruolo unico di cui all'articolo 23. Restano salve le particolari
disposizioni concernenti le carriere diplomatica e prefettizia e le carriere
delle Forze di polizia e delle Forze armate. Per le amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6.
2. Nelle istituzioni e negli
enti di ricerca e sperimentazione, nonché negli altri istituti pubblici di cui
al sesto comma dell'articolo 33 della Costituzione, le attribuzioni della
dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e
dell'insegnamento.
3. In ciascuna struttura
organizzativa non affidata alla direzione del dirigente generale, il dirigente
preposto all'ufficio di più elevato livello è sovraordinato al dirigente
preposto ad ufficio di livello inferiore.
4. Per le regioni, il
dirigente cui sono conferite funzioni di coordinamento è sovraordinato,
limitatamente alla durata dell'incarico, al restante personale dirigenziale.
5. Per il Consiglio di Stato
e per i tribunali amministrativi regionali, per la Corte dei conti e per
l'Avvocatura generale dello Stato, le attribuzioni che il presente decreto
demanda agli organi di Governo sono di competenza rispettivamente, del
Presidente del Consiglio di Stato, del Presidente della Corte dei conti e
dell'Avvocato generale dello Stato; le attribuzioni che il presente decreto
demanda ai dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello generale sono di
competenza dei segretari generali dei predetti istituti.
Articolo 16 - Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali
generali
(Art. 16 del
d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 9 del d.lgs n. 546 del
1993 e poi dall'art. 11 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato
dall'art. 4 del d.lgs n. 387 del 1998)
1. I dirigenti di uffici
dirigenziali generali, comunque denominati, nell'ambito di quanto stabilito
dall'articolo 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro, nelle
materie di sua competenza;
b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal
Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di
specifici progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono
perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane, finanziarie e
materiali;
c) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale;
d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di
spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei
propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;
e) dirigono, coordinano e controllano l'attività dei dirigenti e dei
responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in
caso di inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle
misure previste dall'articolo 21;
f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di
transigere, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, della
legge 3 aprile 1979, n. 103;
g) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e
rispondono ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;
h) svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale e di
gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti
amministrativi non definitivi dei dirigenti;
l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi
internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive
dell'organo di direzione politica, sempreché tali rapporti non siano
espressamente affidati ad apposito ufficio o organo.
2. I dirigenti di uffici
dirigenziali generali riferiscono al Ministro sull'attività da essi svolta
correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro lo richieda o lo ritenga
opportuno.
3. L'esercizio dei compiti e
dei poteri di cui al comma 1 può essere conferito anche a dirigenti preposti a
strutture organizzative comuni a più amministrazioni pubbliche, ovvero alla
attuazione di particolari programmi, progetti e gestioni.
4. Gli atti e i
provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al vertice dell'amministrazione e
dai dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui al presente articolo non
sono suscettibili di ricorso gerarchico.
5. Gli ordinamenti delle
amministrazioni pubbliche al cui vertice è preposto un segretario generale,
capo dipartimento o altro dirigente comunque denominato, con funzione di
coordinamento di uffici dirigenziali di livello generale, ne definiscono i
compiti ed i poteri.
Articolo 17 - Funzioni dei dirigenti
(Art. 17 del
d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 10 del d.lgs n. 546 del
1993 e poi dall'art. 12 del d.lgs n. 80 del 1998)
1. I dirigenti, nell'ambito
di quanto stabilito dall'articolo 4, esercitano, fra gli altri, i seguenti
compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli
uffici dirigenziali generali;
b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai
dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti è
provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione
delle entrate;
c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici
dirigenziali generali;
d) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi
dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri
sostitutivi in caso di inerzia;
e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e
strumentali assegnate ai propri uffici.
Articolo 18 - Criteri di rilevazione e analisi dei costi e
dei rendimenti
(Art. 18 del
d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 5 del d.lgs n. 470 del 1993)
1. Sulla base delle
indicazioni di cui all'articolo 59 del presente decreto, i dirigenti preposti ad
uffici dirigenziali di livello generale adottano misure organizzative idonee a
consentire la rilevazione e l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività
amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative.
2. Il Dipartimento della
funzione pubblica può chiedere all'Istituto nazionale di statistica - ISTAT
l'elaborazione di norme tecniche e criteri per le rilevazioni ed analisi di cui
al comma 1 e, all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione -
AIPA, l'elaborazione di procedure informatiche standardizzate allo scopo di
evidenziare gli scostamenti dei costi e dei rendimenti rispetto a valori medi e
standards.
Articolo 19 - Incarichi di funzioni dirigenziali
(Art. 19 del
d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11 del d.lgs n. 546 del
1993 e poi dall'art. 13 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato
dall'art. 5 del d.lgs n. 387 del 1998)
1. Per il conferimento di
ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di
funzioni dirigenziali diverse, si tiene conto della natura e delle
caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità
professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti
in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi.
Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si
applica l'articolo 2103 del codice civile.
2. Tutti gli incarichi di
direzione degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni del
presente articolo. Gli incarichi hanno durata non inferiore a due anni e non
superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo. Sono definiti contrattualmente,
per ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata
dell'incarico, salvi i casi di revoca di cui all'articolo 21. nonché il
corrispondente trattamento economico. Quest'ultimo è regolato ai sensi
dell'articolo 24 ed ha carattere onnicomprensivo.
3. Gli incarichi di
Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture
articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a
dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità
professionali richieste dal comma 6.
4. Gli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale generale sono conferiti con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo
23 o, in misura non superiore ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico
ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.
5. Gli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente
dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo
ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e).
6. Gli incarichi di cui ai
commi precedenti possono essere conferiti con contratto a tempo determinato, e
con le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei dirigenti
appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli
appartenenti alla seconda fascia, a persone di particolare e comprovata
qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti
pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per
almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una
particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile
dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti da; settori della
ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli
avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere
integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione
professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni
di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di
durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.
7. Gli incarichi di
direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati
nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale per inosservanza delle direttive
generali e per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della
gestione, disciplinate dall'articolo 21, ovvero nel caso di risoluzione
consensuale del contratto individuale di cui all'articolo 24, comma 2.
8. Gli incarichi di
direzione degli uffici dirigenziali di cui al comma 3 possono essere confermati,
revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla fiducia al
Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto
si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.
9. Degli incarichi di cui ai
commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze
professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non
sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli
organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni
ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento. Le modalità per l'utilizzazione dei predetti dirigenti sono
stabilite con il regolamento di cui all'articolo 23, comma 3.
11. Per la Presidenza del
Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri nonché per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello
Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli
dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui
all'articolo 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni
dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di
settore.
Articolo 20 - Verifica dei risultati
(Art. 20 del
d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 6 del d.lgs n. 470 del 1993 e
successivamente modificato prima dall'art. 43, comma 1 del d.lgs n. 80 del 1998
poi dall'art. 6 del d.lgs n. 387 del 1998 e, infine, dagli artt. 5, comma 5 e
10, comma 2 del d.lgs n. 286 del 1999)
1. Per la Presidenza del
Consiglio dei ministri e per le amministrazioni che esercitano competenze in
materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, le
operazioni di verifica sono effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal
Consiglio dei ministri per i dirigenti preposti ad ufficio di livello
dirigenziale generale. I termini e le modalità di attuazione del procedimento
di verifica dei risultati da parte del Ministro competente e del Consiglio dei
ministri sono stabiliti rispettivamente con regolamento ministeriale e con
decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni,
ovvero, fino alla data di entrata in vigore di tale decreto, con provvedimenti
dei singoli ministeri interessati.
Articolo 21 - Responsabilità dirigenziale
(Art. 21, commi
1, 2 e 5 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 12 del d.lgs
n. 546 del 1993 e poi dall'art. 14 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente
modificati dall'art. 7 del d.lgs n. 387 del 1998)
1. I risultati negativi
dell'attività amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli
obiettivi, valutati con i sistemi e le garanzie determinati con i decreti
legislativi di cui all'articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni ed integrazioni, comportano per il dirigente
interessato la revoca dell'incarico, adottata con le procedure previste
dall'articolo 19, e la destinazione ad altro incarico, anche tra quelli di cui
all'articolo 19, comma 10, presso la medesima amministrazione ovvero presso
altra amministrazione che vi abbia interesse.
2. Nel caso di grave
inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente o di ripetuta
valutazione negativa, ai sensi del comma 1, il dirigente, previa contestazione e
contraddittorio, può essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi di
livello dirigenziale corrispondente a quello revocato, per un periodo non
inferiore a due anni. Nei casi di maggiore gravita, l'amministrazione può
recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei
contratti collettivi.
3. Restano ferme le
disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze
di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate.
Articolo 22 - Comitato dei garanti
(Art. 21, comma 3
del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 14 del d.lgs n. 80 del 1998)
1. I provvedimenti di cui
all'articolo 21, comma 2, sono adottati previo conforme parere di un comitato di
garanti, i cui componenti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri. Il comitato è presieduto da un magistrato della Corte dei conti,
con esperienza nel controllo di gestione, designato dal Presidente della Corte
dei conti; di esso fanno parte un dirigente della prima fascia del ruolo unico
di cui all'articolo 23, eletto dai dirigenti del medesimo ruolo con le modalità
stabilite dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo e collocato
fuori ruolo per la durata del mandato, e un esperto scelto dal Presidente del
Consiglio dei ministri, tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza
nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico. Il parere
viene reso entro trenta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine
si prescinde dal parere. Il comitato dura in carica tre anni. L'incarico non è
rinnovabile.
Articolo 23 - Ruolo unico dei dirigenti
(Art. 23 del
d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 15 del d.lgs n. 80 del 1998 e
successivamente modificato dall'art.8 del d.lgs n. 387 del 1998)
1. E' istituito, presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, il ruolo unico dei dirigenti delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, articolato in due
fasce. La distinzione in fasce ha rilievo agli effetti del trattamento economico
e, limitatamente a quanto previsto dall'articolo 19, ai fini del conferimento
degli incarichi di dirigenza generale.
2. Alla prima fascia del
ruolo unico appartengono i dirigenti generali in servizio all'entrata in vigore
del regolamento di cui al comma 3 e i dirigenti della seconda fascia che abbiano
ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali ai sensi
dell'articolo 19 per un tempo pari ad almeno a cinque anni, senza essere incorsi
nelle misure previste dall'articolo 21, comma 2, per le ipotesi di responsabilità
dirigenziale. Nella seconda fascia sono inseriti gli altri dirigenti in servizio
alla medesima data e i dirigenti reclutati attraverso i meccanismi di accesso di
cui all'articolo 28.
3. Con regolamento emanato
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
disciplinate le modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico, articolato
in modo da garantire la necessaria specificità tecnica. Il regolamento
disciplina altresì le modalità di elezione del componente del comitato di
garanti di cui all'articolo 22. Il regolamento disciplina inoltre le procedure,
anche di carattere finanziario, per la gestione del personale dirigenziale
collocato presso il ruolo unico e le opportune forme di collegamento con le
altre amministrazioni interessate.
4. La Presidenza del
Consiglio dei ministri cura una banca dati informatica contenente i dati
curricolari e professionali di ciascun dirigente, al fine di promuovere la
mobilità e l'interscambio professionale degli stessi fra amministrazioni
statali, amministrazioni centrali e locali, organismi ed enti internazionali e
dell'Unione europea.
Articolo 24 - Trattamento economico
(Art. 24 del
d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 13 del d.lgs n. 546 del
1993 e poi dall'art. 16 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato
prima dall'art. 9 del d.lgs n. 387 del 1998 e poi dall'art. 26, comma 6 della
legge n. 448 del 1998)
1. La retribuzione del
personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per
le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia
correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità. La
graduazione delle funzioni e responsabilità ai fini del trattamento accessorio
è definita, ai sensi dell'articolo 4, con decreto ministeriale per le
amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo
per le altre amministrazioni o enti, ferma restando comunque l'osservanza dei
criteri e dei limiti delle compatibilità finanziarie fissate dal Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica.
2. Per gli incarichi di
uffici dirigenziali di livello generale ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4,
con contratto individuale è stabilito il trattamento economico fondamentale,
assumendo come parametri di base i valori economici massimi contemplati dai
contratti collettivi per le aree dirigenziali, e sono determinati gli istituti
del trattamento economico accessorio, collegato al livello di responsabilità
attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività
amministrativa e di gestione, ed i relativi importi.
3. Il trattamento economico
determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti
attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché
qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque
conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione
della stessa; i compensi dovuti dai terzi sonò corrisposti direttamente alla
medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento
economico accessorio della dirigenza.
4. Per il restante personale
con qualifica dirigenziale indicato dall'articolo 3, comma 1, la retribuzione è
determinata ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 7, della legge 6 marzo 1992, n.
216, nonché dalle successive modifiche ed integrazioni della relativa
disciplina.
5. Il bilancio triennale e
le relative leggi finanziarie, nell'ambito delle risorse da destinare ai
miglioramenti economici delle categorie di personale di cui all'articolo 3,
indicano le somme da destinare, in caso di perequazione, al riequilibrio del
trattamento economico del restante personale dirigente civile e militare non
contrattualizzato con il trattamento previsto dai contratti collettivi nazionali
per i dirigenti del comparto ministeri, tenendo conto dei rispettivi trattamenti
economici complessivi e degli incrementi comunque determinatisi a partire dal
febbraio 1993, e secondo i criteri indicati nell'articolo 1, comma 2, della
legge 2 ottobre 1997, n. 334.
6. I fondi per la
perequazione di cui all'articolo 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, destinati
al personale di cui all'articolo 3, comma 2, sono assegnati alle università e
da queste utilizzati per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori
e ricercatori universitari, con particolare riferimento al sostegno
dell'innovazione didattica, delle attività di orientamento è tutorato, della
diversificazione dell'offerta formativa. Le università possono destinare allo
stesso scopo propri fondi, utilizzando anche le somme attualmente stanziate per
il pagamento delle supplenze e degli affidamenti. Le università possono
erogare, a valere sul proprio bilancio, appositi compensi incentivanti ai
professori e ricercatori universitari che svolgono attività di ricerca
nell'ambito dei progetti e dei programmi dell'Unione europea e internazionali.
L'incentivazione, a valere sui fondi di cui all'articolo 2 della predetta legge
n. 334 del 1997, è erogata come assegno aggiuntivo pensionabile.
7. I compensi spettanti in
base a norme speciali ai dirigenti del ruolo unico o equiparati sono assorbiti
nel trattamento economico attribuito ai sensi dei commi precedenti.
8. Ai fini della
determinazione del trattamento economico accessorio le risorse che si rendono
disponibili ai sensi del comma 7 confluiscono in appositi fondi istituiti presso
ciascuna amministrazione, unitamente agli altri compensi previsti dal presente
articolo.
9. Una quota pari al 10 per
cento delle risorse di ciascun fondo confluisce in un apposito fondo costituito
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Le predette quote sono
ridistribuite tra i fondi di cui al comma 8, secondo criteri diretti ad
armonizzare la quantità di risorse disponibili.
Articolo 25 - Dirigenti delle istituzioni scolastiche
(Art. 25-bis del
d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 1 del d.lgs n. 59 del 1998; Art. 25-ter
del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 1 del d.lgs n. 59 del 1998)
1. Nell'ambito
dell'amministrazione scolastica periferica è istituita la qualifica
dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed
educative alle quali è stata attribuita personalità giuridica ed autonomia a
norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni ed integrazioni. I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli
di dimensione regionale e rispondono, agli effetti dell'articolo 21, in ordine
ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e
sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito
presso l'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e
composto da esperti anche non appartenenti all'amministrazione stessa.
2. Il dirigente scolastico
assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza,
è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei
risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali
scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di
coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il
dirigente scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri di
efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali.
3. Nell'esercizio delle
competenze di cui al comma 2, il dirigente scolastico promuove gli interventi
per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle
risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per
l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di
ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della libertà
di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto
all'apprendimento da parte degli alunni.
4. Nell'ambito delle
funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione
dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale.
5. Nello svolgimento delle
proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di
docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti,
ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia
operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi
assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione
scolastica, coordinando il relativo personale.
6. Il dirigente presenta
periodicamente al consiglio di circolo o al consiglio di istituto motivata
relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa,
organizzativa è amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione
e un efficace raccordo per 1' esercizio delle competenze degli organi della
istituzione scolastica.
7. I capi di istituto con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compresi i rettori e i vicerettori
dei convitti nazionali, le direttrici e vice direttrici degli educandati,
assumono la qualifica di dirigente, previa frequenza di appositi corsi di
formazione, all'atto della preposizione alle istituzioni scolastiche dotate di
autonomia e della personalità giuridica a norma dell'articolo 21 della legge 15
marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, salvaguardando,
per quanto possibile, la titolarità della sede di servizio.
8. Il Ministro della
pubblica istruzione, con proprio decreto, definisce gli obiettivi, i contenuti e
la durata della formazione; determina le modalità di partecipazione ai diversi
moduli formativi e delle connesse verifiche; definisce i criteri di valutazione
e di certificazione della qualità di ciascun corso; individua gli organi
dell'amministrazione scolastica responsabili dell'articolazione e del
coordinamento dei corsi sul territorio, definendone i criteri; stabilisce le
modalità di svolgimento dei corsi con il loro affidamento ad università,
agenzie specializzate ed enti pubblici e privati anche tra loro associati o
consorziati.
9. La direzione dei
conservatori di musica, delle accademie di belle arti, degli istituti superiori
per le industrie artistiche e delle accademie nazionali di arte drammatica e di
danza, è equiparata alla dirigenza dei capi d'istituto. Con decreto del
Ministro della pubblica istruzione sono disciplinate le modalità di
designazione e di conferimento e la durata dell'incarico, facendo salve le
posizioni degli attuali direttori di ruolo.
10. Contestualmente
all'attribuzione della qualifica dirigenziale, ai vicerettori dei convitti
nazionali e alle vicedirettrici degli educandati sono soppressi i corrispondenti
posti. Alla conclusione delle operazioni sono soppressi i relativi ruoli.
11. I capi d'istituto che
rivestano l'incarico di Ministro o Sottosegretario di Stato, ovvero siano in
aspettativa per mandato parlamentare o amministrativo o siano in esonero
sindacale, distaccati, comandati, utilizzati o collocati fuori ruolo possono
assolvere all'obbligo di formazione mediante la frequenza di appositi moduli
nell'ambito della formazione prevista dal presente articolo, ovvero della
formazione di cui all'articolo 29. In tale ultimo caso l'inquadramento decorre
ai fini giuridici dalla prima applicazione degli inquadramenti di cui al comma 7
ed ai fini economici dalla data di assegnazione ad una istituzione scolastica
autonoma.
Articolo 26 - Norme per la dirigenza del Servizio sanitario
nazionale
(Art. 26, commi
1, 2-quinquies e 3 del d.lgs n. 29 del 1993, modificati prima dall'art. 14 del
d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 45, comma 15 del d.lgs n. 80 del 1998)
1. Alla qualifica di
dirigente dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo del Servizio
sanitario nazionale si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al
quale sono ammessi candidati in possesso del relativo diploma di laurea, con
cinque anni di servizio effettivo i corrispondente alla medesima professionalità
prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di
settimo e ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e
nono livello di altre pubbliche amministrazioni. Relativamente al personale del
ruolo tecnico e professionale, l'ammissione è altresì consentita ai candidati
in possesso di esperienze lavorative con rapporto di lavoro libero-professionale
o di attività coordinata e continuata presso enti o pubbliche amministrazioni,
ovvero di attività documentate presso studi professionali privati, società o
istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per
corrispondenti profili del ruolo medesimo.
2. Nell'attribuzione degli
incarichi dirigenziali determinati in relazione alla struttura organizzativa
derivante dalle leggi regionali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, si deve tenere conto della posizione funzionale posseduta
dal relativo personale all'atto dell'inquadramento nella qualifica di dirigente.
E' assicurata la corrispondenza di funzioni, a parità di struttura
organizzativa, dei dirigenti di più elevato livello dei ruoli di cui al comma 1
con i dirigenti di secondo livello del ruolo sanitario.
3. Fino alla ridefinizione
delle piante organiche non può essere disposto alcun incremento delle dotazioni
organiche per ciascuna delle attuali posizioni funzionali dirigenziali del ruolo
sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo.
Articolo 27 - Criteri di adeguamento per le pubbliche
amministrazioni non statali
(Art. 27-bis del
d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 17 del d.lgs n. 80 del 1998)
1. Le regioni a statuto
ordinario, nell'esercizio della propria potestà statutaria, legislativa e
regolamentare, e le altre pubbliche amministrazioni, nell'esercizio della
propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano ai principi dell'articolo
4 e del presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative
peculiarità. Gli enti pubblici non economici nazionali si adeguano, anche in
deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano, adottando
appositi regolamenti di organizzazione.
2. Le pubbliche
amministrazioni di cui al comma 1 trasmettono, entro due mesi dalla adozione, le
deliberazioni, le disposizioni ed i provvedimenti adottati in attuazione del
medesimo comma alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la
raccolta e la pubblicazione.
Sezione II - Accesso alla dirigenza e riordino della Scuola
superiore della pubblica amministrazione
Articolo 28 - Accesso alla qualifica di dirigente
(Art. 28 del
d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 8 del d.lgs n. 470 del
1993, poi dall'art. 15 del d.lgs n. 546 del 1993, successivamente modificato
dall'art. 5-bis del decreto legge n. 163 del 1995, convertito con modificazioni
della legge n. 273 del 1995, e poi nuovamente sostituito dall'art. 10 del d.lgs
n. 387 del 1998)
1. L'accesso alla qualifica
di dirigente di ruolo nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene esclusivamente a seguito
di concorso per esami.
2. In sede di programmazione
del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinati i posti di
dirigente da coprire con due distinte procedure concorsuali, cui possono
rispettivamente partecipare:
a) i dipendenti di ruolo
delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno
cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali
è richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle
amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di
servizio è ridotto a quattro anni. Sono, altresì, ammessi soggetti in possesso
della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel
campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, muniti del diploma di laurea,
che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre,
ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in
amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni;
b) i soggetti muniti di
laurea nonché di uno dei seguenti titoli: diploma di specializzazione,
dottorato di ricerca, o altro titolo post-uni versi tari o rilasciato da
istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni
formative pubbliche o private, secondo modalità da riconoscimento disciplinate
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e la Scuola superiore
della pubblica amministrazione. Sono ammessi, altresì, soggetti in possesso
della qualifica di dirigente in strutture private, muniti del diploma di laurea,
che hanno svolto per almeno cinque anni le funzioni dirigenziali.
3. Con regolamento
governativo di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni ed integrazioni, sono definiti, sentita la Scuola
superiore della pubblica amministrazione, distintamente per i concorsi di cui al
lettere a) e b) del comma 2:
a) i criteri per la
composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici;
b) le modalità di
svolgimento delle selezioni.
4. I vincitori dei concorsi
di cui al comma 1, anteriormente al conferimento del primo incarico
dirigenziale, frequentano un ciclo di attività formative organizzato dalla
Scuola superiore della pubblica amministrazione e disciplinato ai sensi del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287. Tale ciclo comprende anche
l'applicazione presso amministrazioni italiane e straniere, enti o organismi
internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. Per i vincitori dei
concorsi di cui alla lettera a) del comma 2, può essere previsto che il ciclo
formativo, di durata complessivamente non superiore a dodici mesi, si svolga
anche in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri, ovvero
primarie istituzioni formative pubbliche o private.
5. Ai vincitori dei concorsi
di cui al comma 1, sino al conferimento del primo incarico, spetta il
trattamento economico appositamente determinato dai contratti collettivi.
6.1 concorsi di cui al comma
2, sono indetti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Gli enti pubblici
non economici provvedono a bandire direttamente i concorsi di cui alla lettera
a) del comma 2.
7. Restano ferme le vigenti
disposizioni in materia di accesso delle qualifiche dirigenziali delle carriere
diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e dei
Vigili del fuoco.
Articolo 29 - Reclutamento dei dirigenti scolastici
(Art. 28-bis del
d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 1 del d.lgs n. 59 del 1998 e
successivamente modificato dall'art. 11, comma 15 della legge n. 124 del 1999)
1. Il reclutamento dei
dirigenti scolastici si realizza mediante un corso concorso selettivo di
formazione, indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione, svolto
in sede regionale con cadenza periodica, comprensivo di moduli di formazione
comune e di moduli di formazione specifica per la scuola elementare e media, per
la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi. Al corso concorso
è ammesso il personale docente ed educativo delle istituzioni statali che abbia
maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno
sette anni con possesso di laurea, nei rispettivi settori formativi, fatto salvo
quanto previsto al comma 4.
2. Il numero di posti messi
a concorso in sede regionale rispettivamente per la scuola elementare e media,
per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative è calcolato
sommando i posti già vacanti e disponibili per la nomina in ruolo alla data
della sua indizione, residuati dopo gli inquadramenti di cui all'articolo 25,
ovvero dopo la nomina di tutti i vincitori del precedente concorso, e i posti
che si libereranno nel corso del triennio successivo per collocamento a riposo
per limiti di età, maggiorati della percentuale media triennale di cessazioni
dal servizio per altri motivi e di un'ulteriore percentuale del 25 per cento,
tenendo conto dei posti da riservare alla mobilità.
3. Il corso concorso, si
articola in una selezione per titoli, in un concorso di ammissione, in un
periodo di formazione e in un esame finale. Al concorso di ammissione accedono
coloro che superano la selezione per titoli disciplinata dal bando di concorso.
Sono ammessi al periodo di formazione i candidati utilmente inseriti nella
graduatoria del concorso di ammissione entro il limite del numero dei posti
messi a concorso a norma del comma 2 rispettivamente per la scuoi ^ elementare e
media, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative,
maggiorati del dieci per cento. Nel primo corso concorso, bandito per il numero
di posti determinato ai sensi del comma 2 dopo l'avvio delle procedure di
inquadramento di cui all'articolo 25, il 50 per cento dei posti così
determinati è riservato a coloro che abbiano effettivamente ricoperto per
almeno un triennio le funzioni di preside incaricato previo superamento di un
esame di ammissione a loro riservato. Ai fini dell'accesso al corso di
formazione il predetto personale viene graduato tenendo conto dell'esito del
predetto esame di ammissione, dei titoli culturali e professionali posseduti e
dell'anzianità di servizio maturata quale preside incaricato.
4. Il periodo di formazione,
di durata non inferiore a quello previsto dal decreto di cui all'articolo 25,
comma 2, comprende periodi di tirocinio ed esperienze presso enti e istituzioni;
il numero dei moduli di formazione comune e specifica, i contenuti, la durata e
le modalità di svolgimento sono disciplinati con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, che
individua anche i soggetti abilitati a realizzare la formazione. Con lo stesso
decreto sono disciplinati i requisiti e i limiti di partecipazione al corso
concorso per posti non coerenti con la tipologia del servizio prestato.
5. In esito all'esame finale
sono dichiarati vincitori coloro che l'hanno superato, in numero non superiore
ai posti messi a concorso, rispettivamente per la scuola elementare e media, per
la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative. Nel primo corso
concorso bandito dopo l'avvio delle procedure d'inquadramento di cui
all'articolo 25, il 50 per cento dei posti messi a concorso è riservato al
personale in possesso dei requisiti di servizio come preside incaricato indicati
al comma 3. I vincitori sono assunti in ruolo nel limite dei posti annualmente
vacanti e disponibili, nell'ordine delle graduatorie definitive. In caso di
rifiuto della nomina sono depennati dalla graduatoria. L'assegnazione della sede
è disposta sulla base dei principi del presente decreto, tenuto conto delle
specifiche esperienze professionali. I vincitori in attesa di nomina continuano
a svolgere l'attività docente. Essi possono essere temporaneamente utilizzati,
per la sostituzione dei dirigenti assenti per almeno tre mesi. Dall'anno
scolastico successivo alla data di approvazione della prima graduatoria non sono
più conferiti incarichi di presidenza.
6. Alla frequenza dei moduli
di formazione specifica sono ammessi, nel limite del contingente stabilito in
sede di contrattazione collettiva, anche i dirigenti che facciano domanda di
mobilità professionale tra i diversi settori. L'accoglimento della domanda è
subordinato all'esito positivo dell'esame finale relativo ai moduli frequentati.
7. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica
istruzione, di concerto col Ministro per la funzione pubblica sono definiti i
criteri per là composizione delle commissioni esaminatrici.
Capo III - Uffici, piante organiche, mobilità e accessi
Articolo 30 - Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse
(Art. 33 del
d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 13 del d.lgs n. 470 del
1993 e poi dall'art. 18 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato
dall'art. 20, comma 2 della legge n. 488 del 1999)
1. Le amministrazioni
possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di
dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servi/io presso altre
amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è
disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza.
2. I contratti collettivi
nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di
quanto previsto dal comma 1.
Articolo 31 - Passaggio di dipendenti per effetto di
trasferimento di attività
(Art. 34 del
d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 19 del d.lgs n. 80 del 1998)
1. Fatte salve le
disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività,
svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture,
ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di
tali soggetti si applicano l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le
procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1
a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.
Articolo 32 - Scambio dì funzionare appartenenti a ràesi
diversi e temporaneo servizio all'estero
(Art. 33-bis del
d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 1 del d.lgs n. 387 del 1998)
1. Anche al fine di favorire
lo scambio internazionale di esperienze amministrative, i dipendenti delle
amministrazioni pubbliche, a seguito di appositi accordi di reciprocità
stipulati tra le amministrazioni interessate, d'intesa con il Ministero degli
affari esteri ed il Dipartimento della funzione pubblica, possono essere
destinati a prestare temporaneamente servizio presso amministrazioni pubbliche
degli Stati membri dell'Unione europea, degli Stati candidati all'adesione e di
altri Stati con cui l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, nonché
presso gli organismi dell'Unione europea e le organizzazioni ed enti
internazionali cui l'Italia aderisce.
2. Il trattamento economico
potrà essere a carico delle amministrazioni di provenienza, di quelle di
destinazione o essere suddiviso tra esse, ovvero essere rimborsato in tutto o in
parte allo Stato italiano dall'Unione europea o da una organizzazione o ente
internazionale.
3. Il personale che presta
temporaneo servizio all'estero resta a tutti gli effetti dipendente
dell'amministrazione di appartenenza. L'esperienza maturata all'estero è
valutata ai fini dello sviluppo professionale degli interessati.
Articolo 33 - Eccedenze di personale e mobilità collettiva
(Art. 35 del
d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 14 del d.lgs n. 470 del
1993 e dall'art. 16 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 20 del d.lgs n. 80
del 1998 e successivamente modificato dall'art. 12 del d.lgs n. 387 del 1998)
1. Le pubbliche
amministrazioni che rilevino eccedenze di personale sono tenute ad informare
preventivamente le organizzazioni sindacali di cui al comma 3 e ad osservare le
procedure previste dal presente articolo. Si applicano, salvo quanto previsto
dal presente articolo, le disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223,
ed in particolare l'articolo 4, comma 11 è l'articolo 5, commi 1 e 2, e
successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il presente articolo
trova applicazione quando l'eccedenza rilevata riguardi almeno dieci dipendenti.
Il numero di dieci unità si intende raggiunto anche in caso di dichiarazioni di
eccedenza distinte nell'arco di un armo. In caso di eccedenze per un numero
inferiore a 10 unità agli interessati si applicano le disposizioni previste dai
commi 7 e 8.
3. La comunicazione
preventiva di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 1991, a 223,
viene fatta alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni
sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area. La
comunicazione deve contenere l'indicazione dei motivi che determinano la
situazione di eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi per i quali si
ritiene di non poter adottare misure idonee a riassorbire le eccedenze
all'interno della medesima amministrazione; del numero, della collocazione,
delle qualifiche del personale eccedente, nonché del personale abitualmente
impiegato, delle eventuali proposte per risolvere la situazione di eccedenza e
dei relativi tempi di attuazione, delle eventuali misure programmate per
fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell'attuazione delle proposte
medesime.
4. Entro dieci giorni dal
ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, a richiesta delle
organizzazioni sindacali di cui al comma 3, si procede all'esame delle cause che
hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e delle possibilità
di diversa utilizzazione del personale eccedente, o di una sua parte. L'esame è
diretto a verificare le possibilità di pervenire ad un accordo sulla
ricollocazione totale o parziale del personale eccedente, o nell'ambito della
stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione
del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre
amministrazioni comprese nell'ambito della Provincia o in quello diverso
determinato ai sensi del comma 6. Le organizzazioni sindacali che partecipano
all'esame hanno diritto di ricevere, in relazione a quanto comunicato
dall'amministrazione, le informazioni necessarie ad un utile confronto.
5. La procedura si conclude
decorsi quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di
cui al comma 3, o con l'accordo o con apposito verbale nel quale sono riportate
le diverse posizioni delle parti. In caso di disaccordo, le organizzazioni
sindacali possono richiedere che il confronto prosegua, per le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici nazionali,
presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei ministri, con l'assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni - ARAN, e per le altre amministrazioni, ai sensi
degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e
successive modificazioni ed integrazioni. La procedura si conclude in ogni caso
entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.
6. I contratti collettivi
nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto
conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di
personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni nell'ambito
della provincia o in quello diverso che, in relazione alla distribuzione
territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia
stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 30.
7. Conclusa la procedura di
cui ai commi 3, 4 e 5, l'amministrazione colloca in disponibilità il personale
che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima
amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni,
ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che,
secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei commi precedenti, ne avrebbe
consentito la ricollocazione.
8. Dalla data di
collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al
rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari ali'80 per
cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di
qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata
massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono
riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione
e della misura della stessa. E' riconosciuto altresì il diritto all'assegno per
il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n.153, e
successive modificazioni ed integrazioni.
Articolo 34 - Gestione del personale in disponibilità
(Art. 35-bis del
d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall’art. 21 del d.lgs n. 80 del 1998)
1. Il personale in
disponibilità è iscritto in appositi elenchi.
2. Per le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e per gli enti pubblici non economici
nazionali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri forma e gestisce l'elenco, avvalendosi anche, ai fini
della riqualificazione professionale J " personale e della sua
ricollocazione in altre amministrazioni, della collaborazione delle strutture
regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,
e realizzando opportune forme di coordinamento con l'elenco di cui al comma 3.
3. Per le altre
amministrazioni, l'elenco è tenuto dalle strutture regionali e provinciali di
cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni
ed integrazioni, alle quali sono affidati i compiti di riqualifica/ione
professionale e ricollocazione presso altre amministrazioni del personale. Le
leggi regionali previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nel
provvedere all'organizzazione del sistema regionale per l'impiego, si adeguano
ai principi di cui al comma 2.
4. Il personale in
disponibilità iscritto negli appositi elenchi ha diritto all'indennità di cui
all'articolo 33, comma 8, per la durata massima ivi prevista. La spesa relativa
grava sul bilancio dell'amministrazione di appartenenza sino al trasferimento ad
altra amministrazione, ovvero ai raggiungimento del periodo massimo di fruizione
dell'indennità di cui al medesimo comma 8. Il rapporto di lavoro si intende
definitivamente risolto a tale data, fermo restando quanto previsto
nell'articolo 33. Gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento
del collocamento in disponibilità sono corrisposti dall'amministrazione di
appartenenza all'ente previdenziale di riferimento per tutto il periodo della
disponibilità.
5. I contratti collettivi
nazionali possono riservare appositi fondi per la riqualificazione professionale
del personale trasferito ai sensi dell'articolo 33 o collocato in disponibilità
e per favorire forme di incentivazione alla ricollocazione del personale, in
particolare mediante mobilità volontaria.
6. Nell'ambito della
programmazione triennale del personale di cui all'articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, le nuove
assunzioni sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il
personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco.
7. Per gli enti pubblici
territoriali le economie derivanti dalla minore spesa per effetto del
collocamento in disponibilità restano a disposizione del loro bilancio e
possono essere utilizzate per la formazione e la riqualificazione del personale
nell'esercizio successivo.
8. Sono fatte salve le
procedure di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relative al
collocamento in disponibilità presso gli enti locali che hanno dichiarato il
dissesto.
Articolo 35 - Reclutamento del personale
(Art. 36, commi
da 1 a 6 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 17 del d.lgs
n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22 del d.lgs n. 80 del 1998, successivamente
modificati dall’art. 2, comma 2 ter del decreto legge 17 giugno 1999, n. 180
convertito con modificazioni dalla legge n. 269 del 1999; Art. 36-bis del d.lgs
n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 23 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente
modificato dall'art. 274, comma 1, lett. aa) del d.lgs n. 267 del 2000)
1. L'assunzione nelle
amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del
comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che
garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della
legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il
solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori
requisiti per specifiche professionalità.
2. Le assunzioni
obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici
dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68, avvengono per chiamata
numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente
normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le
mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale
delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del
servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata
di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed
integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.
3. Le procedure di
reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di
svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità
di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi
automatizzati, diretti anche a realizzare forme dì preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il
possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla
posizione da ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata
competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle
amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti
dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano
cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle
confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
4. Le determinazioni
relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna
amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno
di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni. Per le amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, l'avvio delle procedure è subordinato
alla previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata ai sensi
dell'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni ed integrazioni.
5. I concorsi pubblici per
le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e nelle aziende autonome si
espletano di norma a livello regionale. Eventuali deroghe, per ragioni
tecnico-amministrative o di economicità, sono autorizzate dal Presidente del
Consiglio dei ministri. Per gli uffici aventi sede regionale, compartimentale o
provinciale possono essere banditi concorsi unici circoscrizionali per l'accesso
alle varie professionalità.
6. Ai fini delle assunzioni
di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e 1£
amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e
sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa,
contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui
all'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n.53, e successive modificazioni ed
integrazioni.
7. Il regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le
dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di
accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dai commi
precedenti.
Articolo 36 - Forme contrattuali flessibili di assunzione e
di impiego del personale
(Art. 36, commi 7
ed 8 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 17 del d.lgs n.
546 del 1993 e poi dall'art. 22 del d.lgs n. 80 del 1998)
1. Le pubbliche
amministrazioni, nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento del personale
di cui ai commi precedenti, si avvalgono delle forme contrattuali flessibili di
assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi
sui rapporti di lavoro subordinati!) nell'impresa. I contratti collettivi
nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti a tempo
determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti
formativi e della fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, in applicazione
di quanto previsto dalla legge 18 aprile 1962, n. 230, dall'articolo 23 della
legge 28 febbraio 1987, n. 56, dall'articolo 3 del decreto legge-30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.
863; dall'articolo 16 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dalla legge 24 giugno 1997,
n. 196, nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa
disciplina .
2. In ogni caso, la
violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di
lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la
costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime
pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il
lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla
prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le
amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei
confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o
colpa grave.
Articolo 37 - Accertamento delle conoscenze informatiche e di
lingue straniere nei concorsi pubblici
(Art. 36-ter del
d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 13 del d.lgs n. 387 del 1998)
1. A decorrere dal 1 gennaio
2000 i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno
una lingua straniera.
2. Per i dirigenti il
regolamento di cui all'articolo 28 definisce il livello di conoscenza richiesto
e le modalità per il relativo accertamento.
3. Per gli altri dipendenti
delle amministrazioni dello Stato, con regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni ed integrazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, sono stabiliti i livelli di conoscenza, anche in relazione alla
professionalità cui si riferisce il bando, e le modalità per l'accertamento
della conoscenza medesima. Il regolamento stabilisce altresì i casi nei quali U
comma 1 non si applica.
Articolo 38 - Accesso dei cittadini degli Stati membri della
Unione europea
(Art. 37 d.lgs n.
29 del 1993, come modificato dall'art. 24 del d.lgs n. 80 del 1998)
1. I cittadini degli Stati
membri dell'Unione europea possono accedere ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di
pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale.
2. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n.400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono individuati
i posti e le funzioni per i quali non può prescindersi dal possesso della
cittadinanza italiana, nonché i requisiti indispensabili all'accesso dei
cittadini di cui al comma 1.
3. Nei casi in cui non sia
intervenuta una disciplina di livello comunitario, all'equiparazione dei titoli
di studio e professionali si provvede con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, adottato su proposta dei Ministri competenti. Con eguale procedura
si stabilisce l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai
fini dell'ammissione al concorso e della nomina.
Articolo 39 - Assunzioni obbligatorie delle categorie
protette e tirocinio per portatori di handicap
(Art. 42 del
d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 19 del d.lgs n. 546 del 1993 e
modificato prima dall'art. 43, comma 1 del d.lgs n. 80 del 1998 e poi
dall’art. 22, comma 1 del d.lgs n. 387 del 1998)
1. Le amministrazioni
pubbliche promuovono o propongono programmi di assunzioni per portatori di
handicap ai sensi dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sulla base
delle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, cui confluisce il Dipartimento degli affari sociali
della Presidenza dei Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 45, comma 3
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 con le decorrenze previste
dall'articolo 10, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
Titolo III - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E RAPPRESENTATIVITÀ
SINDACALE
Articolo 40 - Contratti collettivi nazionali e integrativi
(Art. 45 del
d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 15 del d.lgs n. 470 del
1993 e poi dall'art. 1 del d.lgs n. 396 del 1997 e successivamente modificato
dall'art. 43, comma 1 del d.lgs n. 80 del 1998)
1. La contrattazione
collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle
relazioni sindacali.
2. Mediante appositi accordi
tra l'ARAN e le confederazioni rappresentative ai sensi dell'articolo 43, comma
4, sono stabiliti i comparti della contrattazione collettiva nazionale
riguardanti settori omogenei o affini. I dirigenti costituiscono un'area
contrattuale autonoma relativamente a uno o più comparti. Resta fermo per
l'area contrattuale della dirigenza del ruolo sanitario quanto previsto
dall'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modifiche ed integrazioni. Agli accordi che definiscono i comparti o le aree
contrattuali si applicano le procedure di cui all'articolo 41, comma 6. Per le
figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono
compiti di direzione o che comportano iscrizione ad albi oppure tecnico
scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline distinte nell'ambito dei
contratti collettivi di comparto.
3. La contrattazione
collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la durata dei
contratti collettivi nazionali e integrativi, la struttura contrattuale e i
rapporti tra i diversi livelli. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi
livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di
bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di
ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa si svolge
sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i
soggetti e con le procedure negoziali che questi ultima prevedono; essa può
avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. Le pubbliche
amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti
collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti
collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli Strumenti di
programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole
difformi sono mille e non possono essere applicate.
4. Le pubbliche
amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi
nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne
assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.
Articolo 41 - Poteri di indirizzo nei confronti dell'ARAN
(Art. 46 del
d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 3 del d.lgs n. 396 del 1997 e
successivamente modificato prima dall'art. 44, comma 3 del d.lgs n. 80 del 1998
e poi dall'art. 55 del d.lgs n .300 del 1999; Art. 44, comma 8 del d.lgs n. 80
del 1998)
1. Le pubbliche
amministrazioni esercitano il potere di indirizzo nei confronti dell'ARAN è le
altre competenze relative alle procedure di contrattazione collettiva nazionale
attraverso le loro istanze associative o rappresentative, le quali danno vita a
tal fine a comitati di settore. Ciascuna comitato di settore regola
autonomamente le proprie modalità di funzionamento e di deliberazione. In ogni
caso, le deliberazioni assunte in materia di indirizzo all'ARAN o di parere
sull'ipotesi di accordo nell'ambito della procedura di contrattazione collettiva
di cui all'articolo 47, si considerano definitive e non richiedono ratifica da
parte delle istanze associative o rappresentative delle pubbliche
amministrazioni del comparto.
2. Per le amministrazioni,
le agenzie e le aziende autonome dello Stato, opera come comitato! di settore il
Presidente del Consiglio dei ministri tramite il Ministro per la funzione
pubblica, dj concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica nonché, per il sistema scolastico, di concerto con il
Ministro della pubblica istruzione.
3. Per le altre pubbliche
amministrazioni, un comitato di settore per ciascun comparto di contrattazione
collettiva viene costituito:
a) nell'ambito della Conferenza dei Presidenti delle regioni,
per le amministrazioni regionali e pei1 le amministrazioni del Servizio
sanitario nazionale, e dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI e
dell'Unione delle province d'Italia - UPI e dell'Unioncamere, per gli enti
locali rispettivamente rappresentati;
b) nell'ambito della Conferenza dei rettori, per le università;
e) nell'ambito delle istanze rappresentative promosse, ai fini del presente
articolo, dai presidenti degli enti, d'intesa con il Presidente del Consiglio
dei ministri tramite il Ministro per la funzione pubblica, rispettivamente per
gli enti pubblici non economici e per gli enti di ricerca.
4. Un rappresentante del
Governo, designato dal Ministro della sanità, partecipa al comitato dj settore
per il comparto di contrattazione collettiva delle amministrazioni del Servizio
sanitario nazionale.
5. L'ARAN regola i rapporti
con i comitati di settore sulla base di appositi protocolli.
6. Per la stipulazione degli
accordi che definiscono o modificano i comparti o le aree di cui all'articolo
40, comma 2, o che regolano istituti comuni a più comparti o a tutte le
pubbliche amministrazioni, le funzioni di indirizzo e le altre competenze
inerenti alla contrattazione collettiva sono esercitate in forma collegiale,
tramite un apposito organismo di coordinamento dei comitati di settore
costituito presso PARAN, al quale partecipa il Governo, tramite il Ministro per
la funzione pubblica, che lo presiede.
7. L'ARAN assume,
nell'ambito degli indirizzi deliberati dai comitati di settore, iniziative per
il coordinamento delle parti datoriali, anche da essa non rappresentate, al fine
di favorire, ove possibile, anche con la contestualità delle procedure del
rinnovo dei contratti, soluzioni omogenee in settori operativi simili o contigui
nel campo dell'erogazione dei servizi.
Articolo 42 - Diritti e prerogative sindacali nei luoghi dì
lavoro
(Art. 47 del
d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 6 del d.lgs n. 396 del 1997)
1. Nelle pubbliche
amministrazioni la libertà e l'attività sindacale sono tutelate nelle forme!
previste dalle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni ed integrazioni. Fino a quando non vengano emanate norme di
carattere generale sulla rappresentatività sindacale che sostituiscano o
modifichino tali disposizioni, le pubbliche amministrazioni, in attuazione dei
criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 23 ottobre 1992,
n. 421, osservano le disposizioni seguenti in materia di rappresentatività
delle organizzazioni sindacali ai fini dell'attribuzione dei diritti e delle
prerogative sindacali nei luoghi di lavoro e dell'esercizio della contrattazione
collettiva.
2. In ciascuna
amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al comma 8, le
organizzazioni sindacali che, in base ai criteri dell'articolo 43, siano ammesse
alle trattative per lg sottoscrizione dei contratti collettivi, possono
costituire rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'articolo 19 e
seguenti della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed
integrazioni. Ad esse spettano, in proporzione alla rappresentatività, le
garanzie previste dagli articoli 23, 24 e 30 della medesima legge n.300 del
1970, e le migliori condizioni derivanti dai contratti collettivi.
3. In ciascuna
amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al comma 8, ad
iniziativa anche disgiunta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2,
viene altresì costituito, con le modalità di cui ai commi seguenti, un
organismo di rappresentanza unitaria del personale mediante elezioni alle quali
è garantita la partecipazione di tutti i lavoratori.
4. Con appositi accordi o
contratti collettivi nazionali, tra l'ARAN e le confederazioni o organizzazioni
sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43, sono definite la
composizione dell'organismo di rappresentanza unitaria del personale e le
specifiche modalità delle elezioni prevedendo in ogni caso il voto segreto, il
metodo proporzionale e il periodico rinnovo, con esclusione della prorogabilità.
Deve essere garantita la facoltà di presentare liste, oltre alle organizzazioni
che, in base ai criteri dell'articolo 43, siano ammesse alle trattative per là
sottoscrizione dei contratti collettivi, anche ad altre organizzazioni
sindacali, purché siano costituite in associazione con un proprio statuto e
purché abbiano aderito agli accordi o contratti collettivi che disciplinano
l'elezione e il funzionamento dell'organismo. Per la presentazione delle liste,
può essere richiesto a tutte le organizzazioni sindacali promotrici un numero
di firme di dipendenti con diritto al voto non superiore al 3 per cento del
totale dei dipendenti nelle, amministrazioni, enti o strutture amministrative
fino a duemila dipendenti, e del 2 per cento in quelle di dimensioni superiori.
5. I medesimi accordi o
contratti collettivi possono prevedere che, alle condizioni di cui ai comma 8,
siano costituite rappresentanze unitarie del personale comuni a più
amministrazioni di enti di modeste dimensioni ubicati nel medesimo territorio.
Essi possono altresì prevedere che siano costituiti organismi di coordinamento
tra le rappresentanze unitarie del personale nelle amministrazioni e enti con
pluralità di sedi o strutture di cui al comma 8.
6.1 componenti della
rappresentanza unitaria del personale sono equiparati ai dirigenti delle
rappresentanze sindacali aziendali ai fini della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni ed integrazioni, e del presente decreto. Gli accordi o
contratti collettivi che regolano l'elezione e il funzionamento dell'organismo,
stabiliscono i criteri e le modalità con cui sono trasferite ai componenti
eletti della rappresentanza unitaria del personale le garanzie spettanti alle
rappresentanze sindacali aziendali delle organizzazioni sindacali di cui al
comma 2 che li abbiano sottoscritti o vi aderiscano.
7. I medesimi accordi
possono disciplinare le modalità con le quali la rappresentanza unitaria del
personale esercita in via esclusiva i diritti di informazione e di
partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali aziendali
dall'articolo 9 o da altre disposizioni della legge e della contrattazione
collettiva. Essi possono altresì prevedere che, ai fini dell'esercizio della
contrattazione collettiva integrativa, la rappresentanza unitaria del personale
sia integrata da rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del
contratto collettivo nazionale del comparto.
8. Salvo che i contratti
collettivi non prevedano, in relazione alle caratteristiche del comparto,
diversi criteri dimensionali, gli organismi di cui ai commi 2 e 3 del presente
articolo possono essere costituiti, alle condizioni previste dai commi
precedenti, in ciascuna amministrazione o ente che occupi oltre quindici
dipendenti. Nel caso di amministrazioni o enti con pluralità di sedi o
strutture periferiche, possono essere costituiti anche presso le sedi o
strutture periferiche che siano considerate livelli decentrati dì
contrattazione collettiva dai contratti collettivi nazionali.
9. Fermo restando quanto
previsto dal comma 2, per la costituzione di rappresentanze sindacali aziendali
ai sensi dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni ed integrazioni, la rappresentanza dei dirigenti nelle
amministrazioni, enti o strutture amministrative è disciplinata, in coerenza
con la natura delle loro funzioni, agli accordi o contratti collettivi
riguardanti la relativa area contrattuale.
10. Alle figure
professionali per le quali nel contratto collettivo del comparto sia prevista
una disciplina distinta ai sensi dell'articolo 40, comma 2, deve essere
garantita una adeguata presenza negli organismi di rappresentanza unitaria del
personale, anche mediante l'istituzione, tenuto conto della loro incidenza
quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, dì specifici collegi
elettorali.
11. Per quanto riguarda i
diritti e le prerogative sindacali delle organizzazioni sindacali delle
minoranze linguistiche, nell'ambito della provincia di Bolzano e della regione
Valle d'Aosta, si applica quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, e dal decreto legislativo 28
dicembre 1989 n. 430.
Articolo 43 - Rappresentatività sindacale ai fini della
contrattazione collettiva
(Art. 47-bis del
d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 7 del d.lgs n. 396 del 1997, modificato
dall'art. 44, comma 4 del d.lgs n. 80 del 1998; Art. 44 comma 7 del d.lgs n. 80
del 1998, come modificato dall'art. 22, comma 4 del d.lgs n. 387 del 1998)
1. L'ARAN ammette alla
contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel
comparto o nell'area una rappresentatività non inferiore al 5 per cento,
considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale.
Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il
versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate
nell'ambito considerato. Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei
voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale,
rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato.
2. Alla contrattazione
collettiva nazionale per il relativo comparto o area partecipano altresì le
confederazioni alle quali le organizzazioni sindacali ammesse alla
contrattazione collettiva ai sensi del comma 1 siano affiliate.
3. L'ARAN sottoscrive i
contratti collettivi verificando previamente, sulla base della rappresentatività
accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi del comma 1, che le
organizzazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo rappresentino nel
loro complesso almeno il 51 per cento come media tra dato associativo e dato
elettorale nel comparto o nell'area contrattuale, o almeno il 60 per cento del
dato elettorale nel medesimo ambito.
4. L'ARAN ammette alla
contrattazione collettiva per la stipulazione degli accordi o contratti
collettivi che definiscono o modificano i comparti o le aree o che regolano
istituti comuni a tutte le pubbliche amministrazioni o riguardanti più
comparti, le confederazioni sindacali alle quali, in almeno due comparti o due
aree contrattuali, siano affiliate organizzazioni sindacali rappresentative ai
sensi del comma 1.
5. I soggetti e le procedure
della contrattazione collettiva integrativa sono disciplinati, in conformità
all'articolo 40, comma 3, dai contratti collettivi nazionali, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 42, comma 7, per gli organismi di rappresentanza
unitaria del personale.
6. Agli effetti dell'accordo
tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative, previsto dall'articolo
50, comma 1, e dei contratti collettivi che regolano la materia, le
confederazioni e le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione
collettiva nazionale ai sensi dei commi precedenti, hanno titolo ai permessi,
aspettative e distacchi sindacali, in quota proporzionale alla loro
rappresentatività ai sensi del comma 1, tenendo conto anche della diffusione
territoriale e della consistenza delle strutture organizzative nel comparto o
nell'area.
7. La raccolta dei dati sui
voti e sulle deleghe è assicurata dall'ARAN. I dati relativi alle deleghe
rilasciate a ciascuna amministrazione nell'anno considerato sono rilevati e
trasmessi all'ARAN non oltre il 31 mar/o dell'anno successivo dalle pubbliche
amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione
sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle
informazioni. Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di indicare il
funzionario responsabile della rilevazione e della trasmissione dei dati. Per il
controllo sulle procedure elettorali e per la raccolta dei dati relativi alle
deleghe l'ARAN si avvale, sulla base di apposite convenzioni, della
collaborazione del Dipartimento della funzione pubblica, del Ministero del
lavoro, delle istanze rappresentative o associative delle pubbliche
amministrazioni.
8. Per garantire modalità
di rilevazione certe ed obiettive, per la certificazione dei dati e per la
risoluzione delle eventuali controversie è istituito presso l’ARAN un
comitato paritetico, che può essere articolato per comparti, al quale
partecipano le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva
nazionale.
9. Il comitato procede alla
verifica dei dati relativi ai voti ed alle deleghe. Può deliberare che non
siano prese in considerazione, ai fini della misurazione del dato associativo,
le deleghe a favore di organizzazioni sindacali che richiedano ai lavoratori un
contributo economico inferiore di più della metà rispetto a quello mediamente
richiesto dalle organizzazioni sindacali del comparto o dell'area.
10. Il comitato delibera
sulle contestazioni relative alla rilevazione dei voti e delle deleghe. Qualora
vi sia dissenso, e in ogni caso quando la contestazione sia avanzata da un
soggetto sindacale non rappresentato nel comitato, la deliberazione è adottata
su conforme parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - CNEL,
che lo emana entro quindici giorni dalla richiesta. La richiesta di parere è
trasmessa dal comitato al Ministro per la funzione pubblica, che provvede a
presentarla al CNEL entro cinque giorni dalla ricezione.
11. Ai fini delle
deliberazioni, l'ARAN e le organizzazioni sindacali rappresentate nel comitato
votano separatamente e il voto delle seconde è espresso dalla maggioranza dei
rappresentanti presenti.
12. A tutte le
organizzazioni sindacali vengono garantite adeguate forme di informazione e di
accesso ai dati, nel rispetto della legislazione sulla riservatezza delle
informazioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
disposizioni correttive ed integrative.
13. Ai sindacati delle
minoranze linguistiche della Provincia di Bolzano e delle regioni Valle D'Aosta
e Friuli Venezia-Giulia, riconosciuti rappresentativi agli effetti di speciali
disposizioni di legge regionale e provinciale o di attuazione degli Statuti,
spettano, eventualmente anche con forme di rappresentanza in comune, i medesimi
diritti, poteri e prerogative, previsti per le organizzazioni sindacali
considerate rappresentative in base al presente decreto. Per le organizzazioni
sindacali che organizzano anche lavoratori delle minoranze linguistiche della
provincia di Bolzano e della regione della Val d'Aosta, i criteri per la
determinazione della rappresentatività si riferiscono esclusivamente ai
rispettivi ambiti territoriali e ai dipendenti ivi impiegati.
Articolo 44 - Nuove forme di partecipazione alla
organizzazione del lavoro
(Art. 48 del
d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 16 del d.lgs n. 470 del 1993)
1. In attuazione
dell'articolo 2, comma 1 lettera a), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la
contrattazione collettiva nazionale definisce nuove forme di partecipazione
delle rappresentanze del personale ai fini dell'organizzazione del lavoro nelle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2. Sono abrogate le norme
che prevedono ogni forma di rappresentanza, anche elettiva, del personale nei
consigli di amministrazione delle predette amministrazioni pubbliche, nonché
nelle commissioni di concorso. La contrattazione collettiva nazionale indicherà
forme e procedure di partecipazione che sostituiranno commissioni del personale
e organismi di gestione, comunque denominati.
Articolo 45 - Trattamento economico
(Art. 49 del
d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 23 del d.lgs n. 546 del 1993)
1. Il trattamento economico
fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi.
2. Le amministrazioni
pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2,
parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a
quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.
3. I contratti collettivi
definiscono, secondo criteri obiettivi di misurazione, trattamenti economici
accessori collegati:
a) alla produttività individuale;
b) alla produttività collettiva tenendo conto dell'apporto di ciascun
dipendente;
c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate
obiettivamente ovvero pericolose o dannose per la salute. Compete ai dirigenti
la valutazione dell'apporto partecipativo di ciascun dipendente, nell'ambito di
criteri obiettivi definiti dalla contrattazione collettiva.
4.1 dirigenti sono
responsabili dell'attribuzione dei trattamenti economici accessori.
5. Le funzioni ed i relativi
trattamenti economici accessori del personale non diplomatico del Ministero
degli affari esteri, per i servizi che si prestano all'estero presso le
rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e
scolastiche, sono disciplinati, limitatamente al periodo di servizio ivi
prestato, dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle
altre pertinenti normative di settore del Ministero degli affari esteri.
Articolo 46 - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni
(Art. 50,commi da
1 a 12 e 16 del d.lgs n. 29 del 1993,come sostituiti prima dall'art. 17 del
d.lgs n. 470 del 1993 e poi dall'art. 2 del d.lgs n. 396 del 1997)
1. Le pubbliche
amministrazioni sono legalmente rappresentate dall'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN, agli effetti della
contrattazione collettiva nazionale. L'ARAN esercita a livello nazionale, in
base agli indirizzi ricevuti ai sensi degli articoli 41 e 47, ogni attività
relativa alle relazioni sindacali, alla negoziazione dei contratti collettivi e
alla assistenza delle pubbliche amministrazioni ai fini dell'uniforme
applicazione dei contratti collettivi. Sottopone alla valutazione della
commissione di garanzia dell'attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146, e
successive modificazioni e integrazioni, gli accordi nazionali sulle prestazioni
indispensabili ai sensi dell'articolo 2 della legge citata.
2. Le pubbliche
amministrazioni possono avvalersi dell'assistenza dell'ARAN ai fini della
contrattazione integrativa. Sulla base di apposite intese, l'assistenza può
essere assicurata anche collettivamente ad amministrazioni dello stesso tipo o
ubicate nello stesso ambito territoriale. Su richiesta dei comitati di settore,
in relazione all'articolazione della contrattazione collettiva integrativa nel
comparto ed alle specifiche esigenze delle pubbliche amministrazioni
interessate, possono essere costituite, anche per periodi determinati,
delegazioni dell'ARAN su base regionale o pluriregionale.
3. L'ARAN cura le attività
di studio, monitoraggio e documentazione necessario all'esercizio della
contrattazione collettiva. Predispone a cadenza trimestrale, ed invia al
Governo, ai comitati di settore e alle commissioni parlamentari competenti, un
rapporto sull'evoluzione delle retribuzioni di fatto dei pubblici dipendenti. A
tal fine l'ARAN si avvale della collaborazione dell'ISTAT per l'acquisizione di
informazioni statistiche e per la formulazione di modelli statistici di
rilevazione, ed ha accesso ai dati raccolti dal Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica in sede di predisposizione del
bilancio dello Stato, del conto annuale del personale e del monitoraggio dei
flussi di cassa e relativi agli aspetti riguardanti il costo del lavoro
pubblico.
4. Per il monitoraggio
sull'applicazione dei contratti collettivi nazionali e sulla contrattazione
collettiva integrativa, viene istituito presso l'ARAN un apposito osservatorio a
composizione paritetica. I suoi componenti sono designati dall'ARAN, dai
comitati di settore e dalle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti
collettivi nazionali.
5. Le pubbliche
amministrazioni sono tenute a trasmettere alI'ARAN, entro cinque giorni dalla
sottoscrizione, il testo contrattuale e la indicazione delle modalità di
copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e
pluriennali di bilancio.
6. Il comitato direttivo
dell'ARAN è costituito da cinque componenti ed è nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, designa tre dei
componenti, tra i quali, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni e
Stato-città, il presidente. Degli altri componenti, uno è designato dalla
Conferenza dei Presidenti delle regioni e l'altro dall'ANCI e dall'UPI.
7. I componenti sono scelti
tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di
gestione del personale, anche estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi
dell'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni
ed integrazioni, e del decreto legislativo 29 luglio 1999, n. 303. Il comitato
dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. Il
comitato delibera a maggioranza dei componenti. Non possono far parte del
comitato persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti
politici o in organizzazioni sindacali ovvero che ricoprano rapporti
continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.
8. Per la sua attività,
l'ARAN si avvale:
a) delle risorse derivanti da contributi posti a carico delle
singole amministrazioni dei vari comparti, corrisposti in misura fissa per
dipendente in servizio. La misura annua del contributo individuale è concordata
tra l'ARAN e l'organismo di coordinamento di cui all'articolo 41, comma 6, ed è
riferita a ciascun biennio contrattuale;
b) di quote per l'assistenza alla contrattazione integrativa e per le altre
prestazioni eventualmente richieste, poste a carico dei soggetti che se ne
avvalgano.
9. La riscossione dei
contributi di cui al comma 8 è effettuata:
a) per le amministrazioni dello Stato direttamente attraverso
la previsione di spesa complessiva da iscrivere nell'apposito capitolo dello
stato di previsione di spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) per le amministrazioni diverse dallo Stato, mediante un sistema di
trasferimenti da definirsi tramite decreti del Ministro per la funzione pubblica
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e, a seconda del comparto, dei Ministri competenti, nonché, per gli
aspetti di interesse regionale e locale, previa intesa espressa dalla Conferenza
unificata Stato-regioni e Stato-città.
10. L'ARAN ha personalità
giuridica di diritto pubblico. Ha autonomia organizzativa e contabile nei limiti
del proprio bilancio. Affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN i
contributi di cui al comma 8. L'ARAN definisce con propri regolamenti le norme
concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione
finanziaria. I regolamenti sono soggetti al controllo del Dipartimento della
funzione pubblica da esercitarsi entro quindici giorni dal ricevimento degli
stessi. La gestione finanziaria è soggetta al controllo consuntivo della Corte
dei conti.
11. Il ruolo del personale
dipendente dell'ARAN è costituito da cinquanta unità, ripartite tra il
personale dei livelli e delle qualifiche dirigenziali in base ai regolamenti di
cui al comma 10. Alla copertura dei relativi posti si provvede nell'ambito delle
disponibilità di bilancio tramite concorsi pubblici, ovvero mediante assunzioni
con contratto di lavoro a tempo determinato, regolati dalle norme di diritto
privato.
12. L'ARAN può altresì
avvalersi di un contingente di venticinque unità di personale anche di
qualifica dirigenziale proveniente dalle pubbliche amministrazioni
rappresentate, in posizione di comando o collocati fuori ruolo. I dipendenti
comandati o collocati fuori ruolo conservano lo stato giuridico ed il
trattamento economico delle amministrazioni di provenienza. Ad essi sono
attribuite dall’ARAN, secondo le disposizioni contrattuali vigenti, le voci
retributive accessorie, ivi compresa la produttività per il personale non
dirigente e per i dirigenti la retribuzione di posizione e di risultato. 11
collocamento in posizione di comando o di fuori ruolo è disposto secondo le !
disposizioni vigenti nonché ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15
maggio 1997, n.127. L'ARAN può utilizzare, sulla base di apposite intese, anche
personale direttamente messo a disposizione dalle amministrazioni e dagli enti
rappresentati, con oneri a carico di questi. Nei limiti di bilancio, l'ARAN può
avvalersi di esperti e collaboratori esterni con modalità di rapporto stabilite
con i regolamenti adottati ai sensi del comma 10.
13. Le regioni a statuto
speciale e le province autonome possono avvalersi, per la contrattazione
collettiva di loro competenza, di agenzie tecniche istituite con legge regionale
o provinciale ovvero dell'assistenza dell'ARAN ai sensi del comma 2.
Articolo 47 - Procedimento di contrattazione collettiva
(Art. 51 del
d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 18 del d.lgs n. 470 del
1993 e poi dall'art. 4 del d.lgs n. 396 del 1997 e successivamente modificato
dall'art. 14, comma 1 del d.lgs n. 387 del 1998; Art. 44, comma 6 del d.lgs n.
80 del 1998)
1. Gli indirizzi per la
contrattazione collettiva nazionale sono deliberati dai comitati di settore
prima di ogni rinnovo contrattuale e negli altri casi in cui è richiesta una
attività negoziale dell'ARAN. Gli atti di indirizzo delle amministrazioni
diverse dallo Stato sono sottoposti al Governo che, non oltre dieci giorni, può
esprimere le sue valutazioni per quanto attiene agli aspetti riguardanti la
compatibilità con le linee di politica economica e finanziaria nazionale.
2. L'ARAN informa
costantemente i comitati di settore e il Governo sullo svolgimento delle
trattative.
3. Raggiunta l'ipotesi di
accordo, l'ARAN acquisisce il parere favorevole del comitato di settore sul
testo contrattuale e sugli oneri finanziari diretti e indiretti che ne
conseguono a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate. Il comitato
di settore esprime, con gli effetti di cui all'articolo 41, comma 1, il proprio
parere entro cinque giorni dalla comunicazione dell'ARAN. Per le amministrazioni
di cui all'articolo 41, comma 2, il parere è espresso dal Presidente del
Consiglio dei ministri, tramite il Ministro per la funzione pubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri.
4. Acquisito il parere
favorevole sull'ipotesi di accordo, il giorno successivo l'ARAN trasmette la
quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti ai fini della
certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione e di
bilancio di cui all'articolo I-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni ed integrazioni. La Corte dei conti certifica
l'attendibilità dei costi quantificati e la loro compatibilità con gli
strumenti di programmazione e di bilancio, e può acquisire a tal fine elementi
istruttori e valutazioni da tre esperti designati dal Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. La designazione degli esperti, per la certificazione
dei contratti collettivi delle amministrazioni delle regioni e degli enti
locali, avviene previa intesa con la Conferenza Stato-regioni e con la
Conferenza Stato-città. Gli esperti sono nominati prima che l'ipotesi di
accordo sia trasmessa alla Corte dei conti.
5. La Corte dei conti
delibera entro quindici giorni dalla trasmissione della quantificazione dei
costi contrattuali, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata
positivamente. L'esito della certificazione viene comunicato dalla Corte
all'ARAN, al comitato di settore e al Governo. Se la certificazione è positiva,
il Presidente dell'ARAN sottoscrive definitivamente il contratto collettivo.
6. Se la certificazione
della Corte dei conti non è positiva, l'ARAN, sentito il comitato di settore o
il Presidente del Consiglio dei ministri, assume le iniziative necessarie per
adeguare la quantificazione dei costi contrattuali ai fini della certificazione,
ovvero, qualora non lo ritenga possibile, convoca le organizzazioni sindacali ai
fini della riapertura delle trattative. Le iniziative assunte dall'ARAN in
seguito alla valutazione espressa dalla Corte dei conti sono comunicate, in ogni
caso, al Governo ed alla Corte dei conti, la quale riferisce al Parlamento sulla
definitiva quantificazione dei costi contrattuali, sulla loro copertura
finanziaria e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di
bilancio.
7. In ogni caso, la
procedura di certificazione deve concludersi entro quaranta giorni dall' ipotesi
di accordo, decorsi i quali il Presidente dell'ARAN ha mandato di sottoscrivere
definitivamente il contratto collettivo, salvo che non si renda necessaria la
riapertura delle trattative ai sensi del comma precedente.
8. 1 contratti e accordi
collettivi nazionali di cui all'articolo 40, commi 2 e 3, sono pubblicati nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Articolo 48 - Disponibilità destinate alla contrattazione
collettiva nelle amministrazioni pubbliche e verifica
(Art. 52 del
d.lgs n. 29 del 1993, come sostituto prima dall’art. 19 del d.lgs n. 470 del
1993 e poi dall'art. 5 del d.lgs n. 396 del 1997 e successivamente modificato
dall'art. 14, commi da 2 a 4 del d.lgs n. 387 del 1998)
1. Il Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, quantifica, in coerenza con i
parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio di cui
all'articolo I-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive
modificazioni e integrazioni, l'onere derivante dalla contrattazione collettiva
nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella
legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni ed integrazioni. Allo stesso modo sono determinati gli
eventuali oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per la
contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo
40, comma 3.
2. Per le altre pubbliche
amministrazioni gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale
sono determinati a carico dei rispettivi bilanci in coerenza con i medesimi
parametri di cui al comma 1.
3. I contratti collettivi
sono corredati da prospetti contenenti la quantificazione degli oneri nonché
l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validità
contrattuale, prevedendo con apposite clausole la possibilità di prorogare
l'efficacia temporale del contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale
o totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa.
4. La spesa posta a carico
del bilancio dello Stato è iscritta in apposito fondo dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in
ragione dell'ammontare complessivo. In esito alla sottoscrizione dei singoli
contratti di comparto, il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le
somme destinate a ciascun comparto mediante assegnazione diretta a favore dei
competenti capitoli di bilancio, anche di nuova istituzione, per il personale
dell'amministrazione statale, ovvero mediante trasferimento ai bilanci delle
amministrazioni autonome e degli enti in favore dei quali sia previsto l'apporto
finanziario dello Stato a copertura dei relativi oneri. Per le amministrazioni
diverse dalle amministrazioni dello Stato e per gli altri enti cui si applica il
presente decreto, l'autorizzazione di spesa relativa al rinnovo dei contratti
collettivi è disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati i bilanci,
con distinta indicazione dei mezzi di copertura.
5. Le somme provenienti dai
trasferimenti di cui al comma 4 devono trovare specifica allocazione nelle
entrate dei bilanci delle amministrazioni ed enti beneficiari, per essere
assegnate ai pertinenti capitoli di spesa dei medesimi bilanci. I relativi
stanziamenti sia in entrata che in uscita non possono essere incrementati se non
con apposita autorizzazione legislativa.
6. Il controllo sulla
compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i
vincoli di bilancio ai sensi dell'articolo 40, comma 3. è effettuato dal
collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto,
dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno ai sensi del d.lgs
30 luglio 1999, n. 286.
7. Ferme restando le
disposizioni di cui al titolo V del presente decreto, la Corte dei conti, anche
nelle sue articolazioni regionali di controllo, verifica periodicamente gli
andamenti della spesa per il personale delle pubbliche amministrazioni,
utilizzando, per ciascun comparto, insiemi significativi di amministrazioni. A
tal fine, la Corte dei conti può avvalersi, oltre che dei servizi di controllo
interno o nuclei di valutazione, di esperti designati a sua richiesta da
amministrazioni ed enti pubblici.
Articolo 49 - Interpretazione autentica dei contratti
collettivi
(Art. 53 del
d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 24 del d.lgs n. 546 del 1993 e
successivamente modificato dall'art. 43, comma 1 del d.lgs n. 80 del 1998)
1. Quando insorgano
controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li
hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato
della clausola controversa. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di
cui all'articolo 47, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della
vigenza del contratto.
Articolo 50 - Aspettative e permessi sindacali
(Art. 54, commi
da 1 a 3 e 5 del d.lgs n. 29 del 1993, come modificati prima dall'art. 20 del
d.lgs n. 470 del 1993 poi dall'art. 2 del decreto legge n. 254 del 1996,
convertito con modificazioni dalla legge n. 365 del 1996, e, infine, dall'art.
44, comma 5 del d.lgs n. 80 del 1998)
1. Al fine del contenimento,
della trasparenza e della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi
sindacali nel settore pubblico, la contrattazione collettiva ne determina i
limiti massimi in un apposito accordo, tra l'ARAN e le confederazioni sindacali
rappresentative ai sensi dell'articolo 43.
2. La gestione dell'accordo
di cui al comma 1, ivi comprese le modalità di utilizzo e distribuzione delle
aspettative e dei permessi sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni
sindacali aventi titolo sulla base della loro rappresentatività e con
riferimento a ciascun comparto e area separata di contrattazione, è demandata
alla contrattazione collettiva, garantendo a decorrere dal 1 agosto 1996 in ogni
caso l'applicazione della legge 20 maggio 1970, n.300, e successive
modificazioni ed integrazioni. Per la provincia autonoma di Bolzano si terrà
conto di quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58.
3. Le amministrazioni
pubbliche sono tenute a fornire alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica - il numero complessivo ed i nominativi dei
beneficiari dei permessi sindacali.
4. Oltre ai dati relativi ai
permessi sindacali, le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli
elenchi nominativi, suddivisi per qualifica, del personale dipendente collocato
in aspettativa, in quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica elettiva,
ovvero per motivi sindacali. I dati riepilogativi dei predetti elenchi sono
pubblicati in allegato alla relazione annuale da presentare al Parlamento ai
sensi dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
Titolo IV - RAPPORTO DI LAVORO
Articolo 51 - Disciplina del rapporto di lavoro
(Art. 55 del
d.lgs n. 29 del 1993)
1. Il rapporto di lavoro dei
dipendenti delle amministrazioni pubbliche è disciplinato secondo le
disposizioni degli articoli 2, commi 2 e 3, e 3, comma 1.
2. La legge 20 maggio 1970,
n.300, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica alle pubbliche
amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti.
Articolo 52 - Disciplina delle mansioni
(Art. 56 del
d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 25 del d.lgs n. 80 del 1998 e
successivamente modificato dall'art. 15 del d.lgs n. 387 del 1998)
1. Il prestatore di lavoro
deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni
considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista
dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica
superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo
professionale o di procedure concorsuali o selettive. L'esercizio di fatto di
mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai
fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di
direzione.
2. Per obiettive esigenze di
servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della
qualifica immediatamente superiore:
a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di
sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per
la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla
conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata
dell'assenza.
3. Si considera svolgimento
di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in
modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei
compiti propri di dette mansioni.
4. Nei casi di cui al comma
2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al
trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del
dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico,
immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in
cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le
procedure per la copertura dei posti vacanti.
5. Al di fuori delle ipotesi
di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di
una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di
trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto
l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito
con dolo o colpa grave.
6. Le disposizioni del
presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina
degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la
decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare
diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun
caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di
appartenenza, può comportare il diritto ad avanzamenti automatici
nell'inquadramento professionale del lavoratore.
Articolo 53 - Incompatibilità, cumulo di impieghi e
incarichi
(Art. 58 del
d.lgs n. 29 del 1993, come modificato prima dall'art. 2 del decreto legge n. 358
del 1993, convertito dalla legge n.448 del 1993, poi dall'art. 1 del decreto
legge n. 361 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n.437 del 1995,
e, infine, dall'art. 26 del d.lgs n. 80 del 1998 nonché dall'art. 16 del d.lgs
n. 387 del 1998)
1. Resta ferma per tutti i
dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli
60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo
parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dagli articoli 57 e seguenti della legge 23
dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli
articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992,
n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni
altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.
2. Le pubbliche
amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei
compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati
da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.
3. Ai fini previsti dal
comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti
e quelli vietali ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari,
nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse
magistrature, i rispettivi istituti.
4. Nel caso in cui i
regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi
è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti
normative.
5. In ogni caso, il
conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione
all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da
quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano
attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi
competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della
specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di
diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica
amministrazione.
6. I commi da 7 a 13 del
presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con
esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con
prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo
pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di
dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo
svolgimento di attività libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui
ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei
compiti e doveri dì ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un
compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e
simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere
dell'ingegno e di invenzioni industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese
documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione
di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le
stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.
7. I dipendenti pubblici non
possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o
previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Con riferimento ai
professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei
disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei
casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve
le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il
compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a
cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del
bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere
destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
8. Le pubbliche
amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre
amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di
appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il
conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce
in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del
procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso
l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in
disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito
all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di
produttività o di fondi equivalenti.
9. Gli enti pubblici
economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a
dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di
appartenenza dei dipendenti stessi. In caso di inosservanza si applica la
disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive
modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e
all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi
della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981,
n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono
acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.
10. L'autorizzazione, di cui
ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza
del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire
l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato.
L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di
autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa.
Per il personale che presta
comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di
appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due
amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione
di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione
presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni
dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di
appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta
per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata;
in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.
11. Entro il 30 aprile di
ciascun anno, i soggetti pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti
pubblici per gli incarichi di cui al comma 6 sono tenuti a dare comunicazione
all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati
nell'anno precedente.
12. Entro il 30 giugno di
ciascun anno, le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano
incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a comunicare, in via
telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione
pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi
nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del
compenso lordo previsto o presunto. L'elenco è accompagnato da una relazione
nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi
sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o
dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono
stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon
andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per
il contenimento della spesa. Nello stesso termine e con le stesse modalità le
amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato
incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di
non aver conferito o autorizzato incarichi.
13. Entro lo stesso termine
di cui al comma 12 le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare
al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito
supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni
incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da
esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di
cui al comma 11.
14. Al fine della verifica
dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le
amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della
funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno
di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi
relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare
semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati
affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico
e dell'ammontare dei compensi corrisposti.
15. Le amministrazioni che
omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi
incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono
le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso
comma 9.
16. Il Dipartimento della
funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento
sui dati raccolti e formula proposte per il contenimento della spesa per gli
incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi
stessi.
Art. 54 - Codice di comportamento
(Art. 58-bis del
d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 26 del d.lgs n. 546 del 1993 e
successivamente sostituito dall'art. 27 del d.lgs n. 80 del 1998)
1. Il Dipartimento della
funzione pubblica, sentite le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi
dell'articolo 43, definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni, anche in relazione alle necessarie misure
organizzative da adottare al fine di assicurare la qualità dei servizi che le
stesse amministrazioni rendono ai cittadini.
2. Il codice è pubblicato
nella Gazzetta ufficiale e consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione.
3. Le pubbliche
amministrazioni formulano all'ARAN indirizzi, ai sensi dell'articolo 41, comma 1
e dell'articolo 70, comma 4, affinché il codice venga recepito nei contratti,
in allegato, e perché i suoi principi vengano coordinati con le previsioni
contrattuali in materia di responsabilità disciplinare.
4. Per ciascuna magistratura
e per l'Avvocatura dello Stato, gli organi delle associazioni di categoria
adottano un codice etico che viene sottoposto all'adesione degli appartenenti
alla magistratura interessata. In caso di inerzia il codice è adottato
dall'organo di autogoverno.
5. L'organo di vertice di
ciascuna pubblica amministrazione verifica, sentite le organizzazioni sindacali
rappresentative ai sensi dell'articolo 43 e le associazioni di utenti e
consumatori, l'applicabilità del codice di cui al comma 1, anche per apportare
eventuali integrazioni e specificazioni al fine della pubblicazione e
dell'adozione di uno specifico codice di comportamento per ogni singola
amministrazione.
6. Sull'applicazione dei
codici di cui al presente articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna
struttura.
7. Le pubbliche
amministrazioni organizzano attività di formazione del personale per la
conoscenza e la corretta applicazione dei codici di cui al presente articolo.
Articolo 55 - Sanzioni disciplinari e responsabilità
(Art. 59 del
d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 27 del d.lgs n. 546 del 1993 e
successivamente modificato dall'art. 2 del decreto legge n. 361 del 1995,
convertito con modificazioni dalla legge n. 437 del 1995, nonché dall'art. 27,
comma 2 e dall'art. 45, comma 16 del d.lgsn. 80 del 1998)
1. Per i dipendenti di cui
all'articolo 2, comma 2, resta ferma la disciplina attualmente vigente in
materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile per i
dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
2. Ai dipendenti di cui
all'articolo 2, comma 2, si applicano l'articolo 2106 del codice civile e
l'articolo 7, commi primo, quinto e ottavo, della legge 20 maggio 1970, n. 300.
3. Salvo quanto previsto
dagli articoli 21 e 53, comma 1, e ferma restando la definizione del doveri del
dipendente ad opera dei codici di comportamento di cui all'articolo 54, la
tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti
collettivi.
4. Ciascuna amministrazione,
secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i
procedimenti disciplinari. Tale ufficio, su segnalazione del capo della
struttura in cui il dipendente lavora, contesta l'addebito al dipendente
medesimo, istruisce il procedimento disciplinare e applica la sanzione. Quando
le sanzioni da applicare siano rimprovero verbale e censura, il capo della
struttura in cui il dipendente lavora provvede direttamente.
5. Ogni provvedimento
disciplinare, ad eccezione del rimprovero verbale, deve essere adottato previa
tempestiva contestazione scritta dell'addebito al dipendente, che viene sentito
a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un
rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
Trascorsi inutilmente quindici giorni dalla convocazione per la difesa del
dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi quindici giorni.
6. Con il consenso del
dipendente la sanzione applicabile può essere ridotta, ma in tal caso non è più
suscettibile di impugnazione.
7. Ove i contratti
collettivi non prevedano procedure di conciliazione, entro venti giorni
dall'applicazione della sanzione, il dipendente, anche per mezzo di un
procuratore o dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, può
impugnarla dinanzi al collegio arbitrale di disciplina dell'amministrazione in
cui lavora. Il collegio emette la sua decisione entro novanta giorni
dall'impugnazione e l'amministrazione vi si conforma. Durante tale periodo la
sanzione resta sospesa.
8. Il collegio arbitrale si
compone di due rappresentanti dell'amministrazione e di due rappresentanti dei
dipendenti ed è presieduto da un esterno all'amministrazione, di provata
esperienza e indipendenza. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio
ordinamento, stabilisce, sentite le organizzazioni sindacali, le modalità per
la periodica designazione di dieci rappresentanti dell'amministrazione e dieci
rappresentanti dei dipendenti, che, di comune accordo, indicano cinque
presidenti. In mancanza di accordo, l'amministrazione richiede la nomina dei
presidenti al presidente del tribunale del luogo in cui siede il collegio. Il
collegio opera con criteri oggettivi di rotazione dei membri e di assegnazione
dei procedimenti disciplinari che ne garantiscono l'imparzialità.
9. Più amministrazioni
omogenee o affini possono istituire un unico collegio arbitrale mediante
convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento nel
rispetto dei principi di cui ai precedenti commi.
10. Fino al riordinamento
degli organi collegiali della scuola nei confronti del personale ispettivo
tecnico, direttivo, docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado e
delle istituzioni educative statali si applicano le norme di cui agli articoli
da 502 a 507 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Articolo 56 - Impugnazione dette sanzioni disciplinari
(Art. 59-bis del
d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 28 del d.lgs n. 80 del 1998)
1. Se i contratti collettivi
nazionali non hanno istituito apposite procedure di conciliazione e arbitrato,
le sanzioni disciplinari possono essere impugnate dal lavoratore davanti al
collegio di conciliazione di cui all'articolo 66, con le modalità e con gli
effetti di cui all'articolo 7, commi sesto e settimo, della legge 20 maggio
1970, n. 300.
Articolo 57 - Pari opportunità
(Art. 61 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito
dall’art. 29 del d.lgs n. 546 del 1993, successivamente modificato prima
dall’art. 43, comma 8 del d.lgs n. 80 del 1998 e poi dall'art. 17 del d.lgs n.
387 del 1998)
1. Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro:
a)
riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti
di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui
all’articolo 35, comma 3, lettera e);
b) adottano propri atti regolamentari per assicurare pari opportunità fra
uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento della funzione pubblica;
c) garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di
formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro
presenza nelle amministrazioni interessate ai corsi medesimi, adottando modalità
organizzative atte a favorirne la partecipazione, consentendo la conciliazione
fra vita professionale e vita familiare;
d) possono finanziare programmi di azioni positive e l'attività dei Comitati
pari opportunità nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.
2. Le pubbliche amministrazioni, secondo le modalità di cui all'articolo 9,
adottano tutte le misure per attuare le direttive della Unione europea in
materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
Titolo V - CONTROLLO DELLA SPESA
Articolo 58 - Finalità
(Art. 63 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito
dall’art.30 del d.lgs n. 546 del 1993)
1. Al fine di realizzare il più efficace controllo dei bilanci, anche
articolati per funzioni e per programmi, e la rilevazione dei costi, con
particolare riferimento al costo del lavoro, il II Ministero del tesoro,del
bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, provvede alla
acquisizione delle informazioni sui flussi finanziari relativi a tutte le
amministrazioni pubbliche.
2. Per le finalità di cui al comma 1, tutte le amministrazioni pubbliche
impiegano strumenti di rilevazione e sistemi informatici e statistici definiti o
valutati dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui
al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni ed
integrazioni, sulla base delle indicazioni definite dal Ministero del tesoro,
d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica.
3. Per l'immediata attivazione del sistema di controllo della spesa del
personale di cui al comma 1, il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, avvia un processo di integrazione dei
sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche che rilevano i trattamenti
economici e le spese del personale, facilitando la razionalizzazione delle
modalità di pagamento delle retribuzioni. Le informazioni acquisite dal sistema
informativo del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato sono
disponibili per tutte le amministrazioni e gli enti interessati.
Articolo 59 - Rilevazione dei
costi
(Art. 64 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito
dall'art. 31 del d.lgs n. 546 del 1993)
1. Le amministrazioni pubbliche individuano i singoli programmi di attività
e trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica tutti gli elementi necessari alla rilevazione ed al controllo dei
costi.
2. Ferme restando le attuali procedure di evidenziazione della spesa ed i
relativi sistemi di controllo, il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica al fine di rappresentare i profili economici della
spesa, previe intese con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, definisce procedure interne e tecniche di rilevazione e
provvede, in coerenza con le funzioni di spesa riconducibili alle unità
amministrative cui compete la gestione dei programmi, ad un'articolazione dei
bilanci pubblici a carattere sperimentale.
3. Per la omogeneizzazione delle procedure presso i soggetti pubblici
diversi dalle amministrazioni sottoposte alla vigilanza ministeriale, la
Presidenza del Consiglio dei ministri adotta apposito atto di indirizzo e
coordinamento.
Articolo 60 - Controllo del costo
del lavoro
(Art. 65 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito
dall'art. 32 del d.lgs n. 546 del 1993)
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, definisce un modello di rilevazione della consistenza del
personale, in servizio e in quiescenza, e delle relative spese, ivi compresi gli
oneri previdenziali e le entrate derivanti dalle contribuzioni, anche per la
loro evidenziazione a preventivo e a consuntivo, mediante allegati ai bilanci.
Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica elabora,
altresì, un conto annuale che evidenzi anche il rapporto tra contribuzioni e
prestazioni previdenziali relative al personale delle amministrazioni statali.
2. Le amministrazioni pubbliche presentano, entro il mese di maggio di ogni
anno, alla Corte dei conti, per il tramite del Dipartimento della ragioneria
generale dello Stato ed inviandone copia alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il conto annuale delle spese
sostenute per il personale, rilevate secondo il modello di cui al comma 1. Il
conto è accompagnato da una relazione, con cui le amministrazioni pubbliche
espongono i risultati della gestione del personale, con riferimento agli
obiettivi che, per ciascuna amministrazione, sono stabiliti dalle leggi, dai
regolamenti e dagli atti di programmazione. La mancata presentazione del conto e
della relativa relazione determina, per l'anno successivo a quello cui il conto
si riferisce, l'applicazione delle misure di cui all'articolo 30, comma 11,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Gli enti pubblici economici e le aziende che producono servizi di
pubblica utilità nonché gli enti e le aziende di cui all'articolo 70, comma 4,
sono tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, il costo annuo del personale comunque
utilizzato, in conformità alle procedure definite dal Ministero del tesoro,
d'intesa con il predetto Dipartimento della funzione pubblica.
4. La Corte dei conti riferisce annualmente al Parlamento sulla gestione
delle risorse finanziarie destinate al personale del settore pubblico,
avvalendosi di tutti i dati e delle informazioni disponibili presso le
amministrazioni pubbliche. Con apposite relazioni in corso d'anno, anche a
richiesta del Parlamento, la Corte riferisce altresì in ordine a specifiche
materie, settori ed interventi.
5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
anche su espressa richiesta del Ministro per la funzione pubblica, dispone
visite ispettive, a cura dei servizi ispettivi di finanza del Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato, coordinate anche con altri analoghi servizi,
per la valutazione e la verifica delle spese, con particolare riferimento agli
oneri dei contratti collettivi nazionali e decentrati, denunciando alla Corte
dei conti le irregolarità riscontrate. Tali verifiche vengono eseguite presso
le amministrazioni pubbliche, nonché presso gli enti e le aziende di cui al
comma 3. Ai fini dello svolgimento integrato delle verifiche ispettive, i
servizi ispettivi di finanza del Dipartimento della ragioneria generale dello
Stato esercitano presso le predette amministrazioni, enti e aziende sia le
funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 e all'articolo 2, comma 1, lettera b) del
decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, sia i compiti di
cui all'articolo 27, comma quarto, della legge 29 marzo 1983, n. 93.
6. Allo svolgimento delle verifiche ispettive integrate di cui al comma 5 può
partecipare l'ispettorato operante presso il Dipartimento della funzione
pubblica. L'ispettorato stesso si avvale di cinque ispettori di finanza, in
posizione di comando o fuori ruolo, del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, cinque funzionari, particolarmente esperti in
materia, in posizione di comando o fuori ruolo, del Ministero dell'interno e di
altro personale comunque in servizio presso il Dipartimento della funzione
pubblica. L'ispettorato svolge compiti ispettivi vigilando sulla razionale
organizzazione delle pubbliche amministrazioni, l'ottimale utilizzazione delle
risorse umane, la conformità dell'azione amministrativa ai principi di
imparzialità e buon andamento e l'osservanza delle disposizioni vigenti sul
controllo dei costi, dei rendimenti e dei risultati e sulla verifica dei carichi
di lavoro.
Articolo 61 - Interventi
correttivi del costo del personale
(Art. 66 del d.lgs n. 29 del 1993)
1. Fermo restando il disposto dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, e salvi i casi
di cui ai commi successivi, qualora si verifichino o siano prevedibili, per
qualunque causa, scostamenti rispetto agli stanziamenti previsti per le spese
destinate al personale, il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, informato dall'amministrazione competente, ne
riferisce al Parlamento, proponendo l'adozione di misure correttive idonee a
ripristinare l'equilibrio del bilancio. La relazione è trasmessa altresì al
nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego istituito presso
il CNEL.
2. Le pubbliche amministrazioni che vengono, in qualunque modo, a conoscenza
di decisioni giurisdizionali che comportino oneri a carico del bilancio, ne
danno immediata comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica. Ove tali decisioni producano nuovi o maggiori
oneri rispetto alle spese autorizzate, il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica presenta, entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione delle sentenze della Corte costituzionale o dalla conoscenza delle
decisioni esecutive di altre autorità giurisdizionali, una relazione al
Parlamento, impegnando Governo e Parlamento a definire con procedura d'urgenza
una nuova disciplina legislativa idonea a ripristinare i limiti della spesa
globale.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
provvede, con la stessa procedura di cui al comma 2, a seguito di richieste
pervenute alla Presidenza del Consiglio « dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica per la estensione generalizzata di decisioni giurisdizionali
divenute esecutive, atte a produrre gli effetti indicati nel medesimo comma 2
sulla entità della spesa autorizzata.
Articolo 62 - Commissario del
Governo
(Art. 67 del d.lgs n. 29 del 1993)
1. Il Commissario del Governo, fino all'entrata in vigore del regolamento di
cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
rappresenta lo Stato nel territorio regionale. Egli è responsabile, nei
confronti del Governo, del flusso di informazioni degli enti pubblici operanti
nel territorio, in particolare di quelli attivati attraverso gli allegati ai
bilanci e il conto annuale di cui all'articolo 60, comma 1. Ogni comunicazione
del Governo alla regione avviene tramite il Commissario del Governo.
Titolo VI - GIURISDIZIONE
Articolo 63 - Controversie
relative ai rapporti di lavoro
(Art. 68 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima
dall’art. 33 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 29 del d.lgs n. 80 del
1998 e successivamente modificato dall'art. 18 del d.lgs n. 387 del 1998)
1. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro,
tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle
relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie
concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi
dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le
indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché
vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano
rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi.
L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo
rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo.
2. Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i
provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla
natura dei diritti tutelati. Le sentenze con le quali riconosce il diritto
all'assunzione, ovvero accerta che l'assunzione è avvenuta in violazione di
norme sostanziali o procedurali, hanno anche effetto rispettivamente costitutivo
o estintivo del rapporto di lavoro.
3. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le
controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche
amministrazioni ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni ed integrazioni, e le controversie, promosse da
organizzazioni sindacali, dall'ARAN o dalle pubbliche amministrazioni, relative
alle procedure di contrattazione collettiva di cui all'articolo 40 e seguenti
del presente decreto.
4. Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le
controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le
controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese
quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi.
5. Nelle controversie di cui ai commi 1 e 3 e nel caso di cui all'articolo
64, comma 3, il ricorso per cassazione può essere proposto anche per violazione
o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di cui
all'articolo 40.
Articolo 64 - Accertamento
pregiudiziale sull’efficacia, validità ed interpretazione dei contratti
collettivi
(Art. 68-bis del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art.
30 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall’art. 19, commi 1
e 2 del d.lgs n. 387 del 1998)
1. Quando per la definizione di una controversia individuale di cui
all'articolo 63, è necessario risolvere in via pregiudiziale una questione
concernente l'efficacia, la validità o l'interpretazione delle clausole di un
contratto o accordo collettivo nazionale, sottoscritto dall'ARAN ai sensi
dell'articolo 40 e seguenti, il giudice, con ordinanza non impugnabile, nella
quale indica la questione da risolvere, fissa una nuova udienza di discussione
non prima di centoventi giorni e dispone la comunicazione, a cura della
cancelleria, dell'ordinanza, del ricorso introduttivo e della memoria difensiva
all'ARAN.
2. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, l'ARAN convoca
le organizzazioni sindacali firmatarie per verificare la possibilità di un
accordo sull'interpretazione autentica del contratto o accordo collettivo,
ovvero sulla modifica della clausola controversa. All'accordo
sull'interpretazione autentica o sulla modifica della clausola si applicano le
disposizioni dell'articolo 49. Il testo dell'accordo è trasmesso, a cura
dell'ARAN, alla cancelleria del giudice procedente, la quale provvede a dame
avviso alle parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Decorsi novanta giorni
dalla comunicazione di cui al comma 1, in mancanza di accordo, la procedura si
intende conclusa.
3. Se non interviene l'accordo sull'interpretazione autentica o sulla
modifica della clausola controversa, il giudice decide con sentenza sulla sola
questione di cui al comma 1, impartendo distinti provvedimenti per l'ulteriore
istruzione o, comunque, per la prosecuzione della causa. La sentenza è
impugnabile soltanto con ricorso immediato per Cassazione, proposto nel termine
di sessanta giorni dalla comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza.
Il deposito nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa di una
copia del ricorso per cassazione, dopo la notificazione alle altre parti,
determina la sospensione del processo.
4. La Corte di cassazione, quando accoglie il ricorso a norma dell'articolo
383 del codice di procedura civile, rinvia la causa allo stesso giudice che ha
pronunciato la sentenza cassata. La riassunzione della causa può essere fatta
da ciascuna delle parti entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla
comunicazione della sentenza di cassazione. In caso di estinzione del processo,
per qualsiasi causa, la sentenza della Corte di cassazione conserva i suoi
effetti.
5. L'ARAN e le organizzazioni sindacali firmatarie possono intervenire nel
processo anche oltre il termine previsto dall'articolo 419 del codice di
procedura civile e sono legittimate, a seguito dell'intervento alla proposizione
dei mezzi di impugnazione delle sentenze che decidono una questione di cui al
comma 1. Possono, anche se non intervenute, presentare memorie nel giudizio di
merito ed in quello per cassazione. Della presentazione di memorie è dato
avviso alle parti, a cura della cancelleria.
6. In pendenza del giudizio davanti alla Corte di cassazione, possono essere
sospesi i processi la cui definizione dipende dalla risoluzione della medesima
questione sulla quale la Corte è chiamata a pronunciarsi. Intervenuta la
decisione della Corte di cassazione, il giudice fissa, anche d'ufficio,
l'udienza per la prosecuzione del processo.
7. Quando per la definizione di altri processi è necessario risolvere una
questione di cui al comma 1 sulla quale è già intervenuta una pronuncia della
Corte di cassazione e il giudice non ritiene di uniformarsi alla pronuncia della
Corte, si applica il disposto del comma 3.
8. La Corte di cassazione, nelle controversie di cui è investita ai sensi
del comma 3, può condannare la parte soccombente, a norma dell'articolo 96 del
codice di procedura civile, anche in assenza di istanza di parte.
Articolo 65 - Tentativo
obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali
(Art. 69 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima
dall'art. 34 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 31 del d.lgs n. 80 del
1998 e successivamente modificato prima dall'art. 19, commi da 3 a 6 del d.lgs
n. 387 del 1998 e poi dall'art. 45, comma 22 della legge n. 448 del 1998)
1. Per le controversie individuali di cui all'articolo 63, il tentativo
obbligatorio d conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura
civile si svolge con le procedure previste dai contratti collettivi, ovvero
davanti al collegio di conciliazione di cui all'articolo 66 secondo le
disposizioni dettate dal presente decreto.
2. La domanda giudiziale diventa procedibile trascorsi novanta giorni dalla
promozione del tentativo di conciliazione.
3. Il giudice che rileva che non è stato promosso il tentativo di
conciliazione secondo li disposizioni di cui all'articolo 66, commi 2 e 3, o che
la domanda giudiziale è stata proposta primi della scadenza del termine di
novanta giorni dalla promozione del tentativo, sospende il giudizio e fissa alle
parti il termine perentorio di sessanta giorni per promuovere il tentativo di
conciliazione Si applica l'articolo 412-bis, commi secondo e quinto, del
codice di procedura civile. Espletato il tentativo di conciliazione o decorso il
termine di novanta giorni, il processo può essere riassunto entro il termine
perentorio di centottanta giorni. La parte contro la quale e' stata proposta la
domanda in violazione dell'articolo 410 del codice di procedura civile, con
l'atto di riassunzione o con memoria depositata in cancelleria almeno dieci
giorni prima dell'udienza fissata, può modificare o integrare le proprie difese
e proporre nuove eccezioni processuali e di merito, che non siano rilevabili
d'ufficio. Ove il processo non sia stato tempestivamente riassunto, il giudice
dichiara d'ufficio l'estinzione del processo con decreto cui si applica la
disposizione di cui all'articolo 308 del codice di procedura civile.
4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede,
mediante mobilità volontaria interministeriale, a dotare le Commissioni di
conciliazione territoriali degli organici indispensabili per la tempestiva
realizzazione del tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie
individuali di lavoro nel settore pubblico e privato.
Articolo 66 - Collegio di
conciliazione
(Art. 69-bis del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto
dall’art. 32 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art.
19, comma 7 del d.lgs n. 387 del 1998)
1. Ferma restando la facoltà del lavoratore di avvalersi delle procedure di
conciliazione previste dai contratti collettivi, il tentativo obbligatorio di
conciliazione di cui all'articolo 65 si svolge, con le procedure di cui ai commi
seguenti, dinanzi ad un collegio di conciliazione istituito presso la Direzione
provinciale del lavoro nella cui circoscrizione si trova l'ufficio cui il
lavoratore è addetto, ovvero era addetto al momento della cessazione del
rapporto. Le medesime procedure si applicano, in quanto compatibili, se il
tentativo di conciliazione è promosso dalla pubblica amministrazione. Il
collegio di conciliazione è composto dal direttore della Direzione o da un suo
delegato, che lo presiede, da un rappresentante del lavoratore e da un
rappresentante dell'amministrazione.
2. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dal lavoratore,
è consegnata alla Direzione presso la quale è istituito il collegio di
conciliazione competente o spedita mediante raccomandata con avviso di
ricevimento. Copia della richiesta deve essere consegnata o spedita a cura dello
stesso lavoratore all'amministrazione di appartenenza.
3. La richiesta deve precisare:
a)
l'amministrazione di appartenenza e la sede alla quale il lavoratore è addetto;
b) il luogo dove gli devono essere fatte le comunicazioni inerenti alla
procedura; e) l'esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a
fondamento della pretesa; d) la nomina del proprio rappresentante nel collegio
di conciliazione o la delega per la nomina medesima ad un'organizzazione
sindacale.
4. Entro trenta giorni dal ricevimento della copia della richiesta,
l'amministrazione, qualora non accolga la pretesa del lavoratore, deposita
presso la Direzione osservazioni scritte. Nello stesso atto nomina il proprio
rappresentante in seno al collegio di conciliazione. Entro i dieci giorni
successivi al deposito, il Presidente fissa la comparizione delle parti per il
tentativo di conciliazione. Dinanzi al collegio di conciliazione, il lavoratore
può farsi rappresentare o assistere anche da un'organizzazione cui aderisce o
conferisce mandato. Per l'amministrazione deve comparire un soggetto munito del
potere di conciliare.
5. Se la conciliazione riesce, anche limitatamente ad una parte della
pretesa avanzata dal lavoratore, viene redatto separato processo verbale
sottoscritto dalle parti e dai componenti del collegio di conciliazione. Il
verbale costituisce titolo esecutivo. Alla conciliazione non si applicano le
disposizioni dell'articolo 2113, commi, primo, secondo e terzo del codice
civile.
6. Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, il collegio di conciliazione
deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la
proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con
indicazione delle valutazioni espresse dalle parti.
7. Nel successivo giudizio sono acquisiti, anche di ufficio, i verbali
concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Il giudice valuta il
comportamento tenuto dalle parti nella fase conciliativa ai fini del regolamento
delle spese.
8. La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica
amministrazione, in adesione alla proposta formulata dal collegio di cui al
comma 1, ovvero in sede giudiziale ai sensi dell'articolo 420, commi primo,
secondo e terzo, del codice di procedura civile, non può dar luogo a
responsabilità amministrativa.
Titolo VII - DISPOSIZIONI DIVERSE
E NORME TRANSITORIE FINALI
Capo I - Disposizioni diverse
Articolo 67 - Integrazione
funzionale del Dipartimento della funzione pubblica con la Ragioneria generale
dello Stato
(Art. 70 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito
dall'art. 35 del d.lgs n. 546 del 1993)
1. Il più efficace perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 48,
commi da 1 a 3, ed agli articoli da 58 a 60 è realizzato attraverso
l'integrazione funzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica con il Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, da conseguirsi mediante apposite conferenze di servizi presiedute dal
Ministro per la funzione pubblica o da un suo delegato.
2. L'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, nazionali e
decentrati, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, è oggetto di
verifica del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
e della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, con riguardo, rispettivamente, al rispetto dei costi prestabiliti ed
agli effetti degli istituti contrattuali sull'efficiente organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e sulla efficacia della loro azione.
3. Gli schemi di provvedimenti legislativi e i progetti di legge, comunque
sottoposti alla valutazione del Governo, contenenti disposizioni relative alle
amministrazioni pubbliche richiedono il necessario concerto del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Dipartimento della
funzione pubblica. I provvedimenti delle singole amministrazioni dello Stato
incidenti nella medesima materia sono adottati d'intesa con il Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica in apposite
conferenze di servizi da indire ai sensi e con le modalità di cui all'articolo
14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed
integrazioni.
Articolo 68 - Aspettativa per
mandato parlamentare
(Art. 71, commi da 1 a 3 e del d.lgs n.29 del 1993)
1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento
nazionale, al Parlamento europeo e nei Consigli regionali sono collocati in
aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Essi possono optare per la
conservazione, in luogo dell'indennità parlamentare e dell'analoga indennità
corrisposta ai consiglieri regionali, del trattamento economico in godimento
presso l'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima.
2. Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio e
del trattamento di quiescenza e di previdenza.
3. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della proclamazione
degli eletti; di questa le Camere ed i Consigli regionali danno comunicazione
alle amministrazioni di appartenenza degli eletti per i conseguenti
provvedimenti.
4. Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui ai commi 1, 2
e 3.
Capo II - Norme transitorie e
finali
Articolo 69 -
Norme transitorie
(Art. 25, comma 4 del d.lgs n. 29 del 1993; art. 50, comma
14 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 17 del d.lgs n. 470
del 1993 e poi dall’art. 2 del d.lgs n. 396 del 1997; art. 72, commi 1 e 4 del
d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti dall'art. 36 del d.lgs n. 546 del 1993;
art. 73, comma 2 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 37 del
d.lgs n. 546 del 1993; art. 28, comma 2 del d.lgs n. 80 del 1998; art. 45, commi
5, 9, 17 e 25 del d.lgs n. 80 del 1998, come modificati dall'art. 22, comma 6
del d.lgs n. 387 del 1998; art. 24, comma 3 del d.lgs n. 387 del 1998)
1. Salvo che per le materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e),
della legge 23 ottobre 1992, n. 421, gli accordi sindacali recepiti in decreti
del Presidente della Repubblica in base alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e le
norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data del 13 gennaio
1994 e non abrogate, costituiscono, limitatamente agli istituti del rapporto di
lavoro, la disciplina di cui all'articolo 2, comma 2. Tali disposizioni sono
inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del
quadriennio 1994-1997, in relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi
contemplati. Tali disposizioni cessano in ogni caso di produrre effetti dal
momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, dei contratti
collettivi del quadriennio 1998-2001.
2. In attesa di una nuova regolamentazione contrattuale della materia, resta
ferma per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, la disciplina vigente in
materia di trattamento di fine rapporto.
3. Il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui agli articoli 60 e 61
del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive
modificazioni ed integrazioni, e quello di cui all'articolo 15 della legge 9
marzo 1989, n. 88, i cui ruoli sono contestualmente soppressi dalla data del 21
febbraio 1993, conserva le qualifiche ad personam. A tale personale sono
attribuite funzioni vicarie del dirigente e funzioni di direzione di uffici di
particolare rilevanza non riservati al dirigente, nonché compiti di studio,
ricerca, ispezione e vigilanza ad esse delegati dal dirigente. Il trattamento
economico è definito tramite il relativo contratto collettivo.
4. La disposizione di cui all'articolo 56, comma 1, si applica, per ciascun
ambito di riferimento, a far data dalla entrata in vigore dei contratti
collettivi del quadriennio contrattuale 1998-2001.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 17 e 18, della legge 29
dicembre 1994, n. 724, continuano ad applicarsi alle amministrazioni che non
hanno ancora provveduto alla determinazione delle dotazioni organiche previa
rilevazione dei carichi di lavoro.
6. Con riferimento ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 3, del
presente decreta, non si applica l'articolo 199 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
7. Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro,
le controversie di cui all'articolo 63 del presente decreto, relative a
questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno
1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di
lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza,
entro il 15 settembre 2000.
8. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina derivante dal contratto
collettivo per il comparto scuola, relativo al quadriennio 1998-2001, continuano
ad applicarsi al personale della scuola le procedure di cui all'articolo 484 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
9. Per i primi due bandi successivi alla data del 22 novembre 1998, relativi
alla copertura di posti riservati ai concorsi di cui all'articolo 28, comma 2,
lettera b, del presente decreto, con il regolamento governativo di cui al comma
3, del medesimo articolo è determinata la quota di posti per i quali sono
ammessi soggetti anche se non in possesso del previsto titolo di
specializzazione.
10. Sino all'applicazione dell'articolo 46, comma 12, l'ARAN utilizza
personale in posizione di comando e fuori ruolo nei limiti massimi delle tabelle
previste dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144,
come modificato dall'articolo 8, comma 4, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
11. In attesa di una organica normativa nella materia, restano ferme le
norme che disciplinano, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche,
l'esercizio delle professioni per le quali sono richieste l'abilitazione o
l'iscrizione ad ordini o albi professionali. Il personale di cui all'articolo 6,
comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre Ì992, n. 502, e successive
modificazioni ed integrazioni, può iscriversi, se in possesso dei prescritti
requisiti, al relativo ordine professionale.
Articolo 70 - Norme finali
(Art. 73, commi 1, 3, 4, 5 e 6-bis del d.lgs n. 29 del
1993, come modificati dall’art. 21 del d.lgs n. 470 del 1993, successivamente
sostituiti dall'art. 37 del d.lgs n. 546 del 1993 e modificati dall'art. 9,
comma 2 del d.lgs n. 396 del 1997, dall'art. 45, comma 4 del d.lgs n. 80 del
1998 e dall'art. 20 del d.lgs n. 387 del 1998; art. 45, commi 1, 2, 7, 10, 11,
21, 22 e 23 del d.lgs n. 80 del 1998, come modificati dall'art. 22, comma 6 del
d.lgs n. 387 del 1998, dall'art. 89 della legge n. 342 del 2000 e dall'art. 51,
comma 13,della legge n. 388 del 2000)
1. Restano salve per la regione Valle d'Aosta le competenze in materia, le
norme di attuazione e la disciplina sul bilinguismo. Restano comunque salve, per
la provincia autonoma di Bolzano, le competenze in materia, le norme di
attuazione, la disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di
posti nel pubblico impiego.
2. Restano ferme le disposizioni di cui al titolo IV, capo II del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardanti i segretari comunali e
provinciali, e alla legge 7 marzo 1986, n. 65 - esclusi gli articoli 10 e 13 -
sull'ordinamento della Polizia municipale. Per il personale disciplinato dalla
stessa legge 7 marzo 1986, n. 65 il trattamento economico e normativo è
definito nei contratti collettivi previsti dal presente decreto, nonché, per i
segretari comunali e provinciali, dall'arti 1, comma 8 del Decreto del
Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.
3. Il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti locali è disciplinato
dai contratti collettivi previsti dal presente decreto nonché dal decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Le aziende e gli enti di cui alle leggi 26 dicembre 1936, n. 2174, e
successive modificazioni ed integrazioni, 13 luglio 1984, n. 312, 30 maggio
1988, n. 186, 11 luglio 1988, n. 266, 31 gennaio 1992, n. 138, legge 30 dicembre
1986, n. 936, decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 adeguano i propri
ordinamenti ai principi di cui al titolo I. I rapporti di lavoro dei dipendenti
dei predetti enti ed aziende sono regolati da contratti collettivi ed
individuali in base alle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2,
all'articolo 8, comma 2, ed all'articolo 60, comma 3. Le predette aziende o enti
sono rappresentati dall'ARAN ai fini della stipulazione dei contratti collettivi
che li riguardano. 11 potere di indirizzo e le altre competenze inerenti alla
contrattazione collettiva sono esercitati dalle aziende ed enti predetti di
intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri, che la esprime tramite il
Ministro per la funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 41, comma 2. La
certificazione dei costi contrattuali al fine della verifica della compatibilità
con gli strumenti di programmazione e bilancio avviene con le procedure
dell'articolo 47.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 19 settembre
1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n.
438, vanno interpretate nel senso che le medesime, salvo quelle di cui al comma
7, non si riferiscono al personale di cui al decreto legislativo 26 agosto 1998,
n. 319.
6. A decorrere dal 23 aprile 1998, le disposizioni che conferiscono agli
organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti
amministrativi di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto, si
intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti.
7. A decorrere dal 23 aprile 1998, le disposizioni vigenti a tale data,
contenute in leggi, regolamenti, contratti collettivi o provvedimenti
amministrativi riferite ai dirigenti generali si intendono riferite ai dirigenti
di uffici dirigenziali generali.
8. Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale della
scuola. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 15
marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35. Sono fatte
salve le procedure di reclutamento del personale della scuola di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni.
9. Per il personale della carriera prefettizia di cui all'articolo 3, comma
1 del presente decreto, gli istituti della partecipazione sindacale di cui
all'articolo 9 del medesimo decreto sono disciplinati attraverso apposito
regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni ed integrazioni.
10.1 limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del presente decreto non si
applicano per la nomina dei direttori degli Enti parco nazionale.
11. Le disposizioni in materia di mobilità di cui agli articoli 30 e
seguenti del presente decreto non si applicano al personale del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco.
12. In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti
pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni
pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare la
utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale,
in posizione di comando, di fuori ruolo, o m altra analoga posizione,
l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di
appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale. La disposizione di
cui al presente comma si applica al personale comandato, fuori ruolo o in
analoga posizione presso l'ARAN a decorrere dalla completa attuazione del
sistema di finanziamento previsto dall'articolo 46, commi 8 e 9, del presente
decreto, accertata dall'organismo di coordinamento di cui all'articolo 41, comma
6 del medesimo decreto. Il trattamento economico complessivo del personale
inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze
istituito dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n.
283, in posizione di comando, di fuori ruolo o in altra analoga posizione,
presso enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre
amministrazioni pubbliche dotate di autonomia finanziaria, rimane a carico
dell'amministrazione di appartenenza.
13. In materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni applicano la
disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, per le parti non
incompatibili con quanto previsto dagli articoli 35 e 36, salvo che la materia
venga regolata, in coerenza con i principi ivi previsti, nell'ambito dei
rispettivi ordinamenti.
Articolo 71 - Disposizioni
inapplicabili a seguito della sottoscrizione di contratti collettivi
1. Ai sensi dell'ari. 69, comma 1, secondo periodo, a seguito della
stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, cessano di
produrre effetti per ciascun ambito di riferimento le norme di cui agli allegati
A) e B) al presente decreto, con le decorrenze ivi previste, in quanto
contenenti le disposizioni espressamente disapplicate dagli stessi contratti
collettivi. Rimangono salvi gli effetti di quanto previsto dallo stesso comma 1
dell'articolo 69, con riferimento all'inapplicabilità delle norme incompatibili
con quanto disposto dalla contrattazione collettiva nazionale.
2. Per il personale delle Regioni ed autonomie locali, cessano di produrre
effetti, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi della tornata
1998-2001, le norme contenute nell'allegato C), con le decorrenze ivi previste.
3. Alla fine della tornata contrattuale 1998-2UÙ1 per tutti i comparti ed
aree di contrattazione verranno aggiornati gli allegati del presente decreto, ai
sensi dell'articolo 69, comma 1, ultimo periodo. La contrattazione relativa alla
tornata contrattuale 1998-2001, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, provvederà
alla disapplicazione espressa delle disposizioni generali o speciali del
pubblico impiego, legislative o recepite in decreto del Presidente della
Repubblica, che risulteranno incompatibili con la stipula dei contratti
collettivi nazionali o dei contratti quadro.
Articolo 72 - Abrogazioni di
norme
(Art. 74 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito
dall'art. 38 del d.lgs n. 546 del 1993 e modificato prima dall'art. 43, comma 2
del d.lgs n. 80 del 1998 e poi dall'art. 21 del d.lgs n. 387 del 1998; art. 43,
commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7 del d.lgs n. 80 del 1998, come modificati dall'art. 22,
commi da 1 a 3 del d.lgs n. 387 del 1998; art. 28, comma 2 del d.lgs n. 80 del
1998)
1. Sono abrogate o rimangono abrogate le seguenti norme:
a)
articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) capo I, titolo I, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972,
n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione delle
disposizioni di cui agli articoli da 4 a 12, nonché 15, 19, 21, 24 e 25, che,
nei (imiti di rispettiva applicazione, continuano ad applicarsi al personale
dirigenziale delle carriere previste dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo
del presente decreto, nonché le altre disposizioni del medesimo decreto n. 748
del 1972 incompatibili con quelle del presente decreto;
c) articolo 5. commi secondo e terzo della legge 11 agosto 1973, n. 533;
d) articoli 4, commi decimo, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo e 6 della
legge 11 luglio 1980, n. 312;
e) articolo 2 del decreto legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432;
f) articoli da 2 a 15, da 17 a 21, 22, a far data dalla stipulazione dei
contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997; 23, 26, comma quarto, 27,
comma primo, n. 5, 28 e 30, comma terzo della legge 29 marzo 1983, n. 93;
g) legge 10 luglio 1984, n. 301, ad esclusione delle disposizioni che riguardano
l'accesso alla qualifica di primo dirigente del Corpo forestale dello Stato;
h) articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72;
i) articoli 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987,
n. 266, come integrato dall'articolo 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 settembre 1987, n.494;
j) decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551;
k) articoli 4, commi 3 e 4, e articolo 5 della legge 8 luglio 1988, n. 254;
l) articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
m) articolo 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
n) articoli 4, comma 9, limitatamente alla disciplina sui contratti di lavoro
riguardanti i dipendenti delle amministrazioni, aziende ed enti del Servizio
sanitario nazionale; e 10, comma 2 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
o) articolo 2, comma 8, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, limitatamente al personale
disciplinato dalla legge 4 giugno 1985, n. 281;
p) articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, limitatamente al
personale disciplinato dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281 e 10 ottobre 1990, n.
287;
q) articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533;
r) articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534;
s) articolo 6-bis del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67;
t) decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
u) articolo 3, commi 5, 6, 23, 27, 31 ultimo periodo e da 47 a 52 della legge 24
dicembre 1993, n. 537;
v) articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
w) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 1994, n. 716;
x) articolo 2, lettere b), d) ed e) del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 18 ottobre 1994, n. 692, a decorrere dalla data di attuazione delle
disposizioni di cui all'articolo 19 del presente decreto;
y) articolo 22, comma 15, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
z) decreto del Ministro per la funzione pubblica 27 febbraio 1995, n. 112;
aa) decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396;
bb) decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80 ad eccezione degli articoli da 33 a 42 e 45,
comma 18;
cc) decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387 ad eccezione degli articoli 19,
commi da 8 a 18 e 23.
2. Agli adempimenti e alle
procedure già previsti dall'articolo 31 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, continuano ad essere
tenute le amministrazioni che non vi hanno ancora provveduto alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
3. A far data dalla
stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, per ciascun
ambito di riferimento, sono abrogate tutte le disposizioni in materia di
sanzioni disciplinari per i pubblici impiegati incompatibili con le disposizioni
del presente decreto.
4. A far data dalla
stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, per ciascun
ambito di riferimento, ai dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, non si
applicano gli articoli da 100 a 123 del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, e le disposizioni ad essi collegate.
5. A far data dalla entrata
in vigore dei contratti collettivi del quadriennio 1998-2001, per ciascun ambito
di riferimento, cessano di produrre effetti i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 55
del presente decreto.
6. Contestualmente alla
definizione della normativa contenente la disciplina di cui all'articolo 50,
sono abrogate le disposizioni che regolano la gestione e la fruizione delle
aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche.
Articolo 73 - Norma di rinvio
1. Quando leggi,
regolamenti, decreti, contratti collettivi od altre norme o provvedimenti, fanno
riferimento a norme del d.lgs n. 29 del 1993 ovvero del d.lgs n. 396 del 1997,
del d.lgs n. 80 del 1998 e 387 del 1998, e fuori dai casi di abrogazione per
incompatibilità, il riferimento si intende effettuato alle corrispondenti
disposizioni del presente decreto, come riportate da ciascun articolo.