Indice:
1.Decreto di ammissione di Avvocato con anzianità professionale di 6 anni, computata dal giorno dell'abilitazione, come praticante.
2.Proposta Pecorella, già approvata alla Camera e in esame al Senato, che ammette tutti coloro che sono in possesso del titolo di Avvocato al G.P., nel procedimento penale, mentre abbassa il limite a 2 anni, come per la difesa d'ufficio, per gli altri processi. A tergo della proposta viene riportato uno stralcio del resoconto della seduta della commissione giustizia del senato, del 5 marzo scorso, vertente sul tema.
3. Richiesta interpretativa formulata, al proprio CDO, dal direttivo ANPA di Vallo della Lucania.
4. L'OUA (Organismo unitario dell'Avvocatura) sul gratuito patrocinio
5. Circolare CNF 21/9/2002
1.Tribunale
di Roma, Settima Sezione Penale Dibattimentale, in composizione monocratica,
Decreto 5 ottobre 2002
DECRETO
DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
( artt. 96-97 d.p.r. 115 / 2002 )
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA, sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in Cancelleria ex artt. 78-79 D.P.R. 30.5.2002 n. 115 , in data 26.9.2002 , dall'imputato ( OMISSIS ) , nato a Calì ( COLOMBIA ) 16.7.1972 ( identificato con tali generalità a mezzo di rilievi fotosegnaletici e dattiloscopici, di sedicente nazionalità colombiana, straniero non regolarmente soggiornante ) ;
rilevato che con l'istanza di ammissione l'interessato nomina quale Difensore di fiducia l'Avv. ( ( OMISSIS ) del Foro di ROMA, non iscritto nell'elenco di cui all'art. 81 D.P.R. 115 / 2002 , iscritto all'Albo degli Avvocati , alla data di presentazione dell'istanza, da meno di sei anni (dal OMISSIS );
ritenuta - con riferimento alle due istanze presentate, la seconda integrativa della prima -- la piena sussistenza dei requisiti di ammissibilità dell'istanza di cui agli artt. 78-79-94 dpr (redazione per iscritto; sottoscrizione dell'istante autenticata dal Difensore o ex art. 38 dpr 445 / 2000 ; indicazione degli estremi del processo e delle generalità dell'istante e dei componenti la sua famiglia anagrafica, e loro codici fiscali; presenza della autocertificazione sulle condizioni di reddito previste per l'ammissione ; impegno a comunicare , fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti del reddito , verificatesi nell'anno precedente, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione ; avvenuta produzione della documentazione , necessaria a valutare la veridicità dell'autocertificazione, eventualmente richiesta dal Giudice , o, in caso di impossibilità , produzione di ulteriore autocertificazione sui fatti in accertamento; per l'extracomunitario, avvenuta produzione di certificazione dell'Autorità Consolare sulla veridicità dell'autocertificazione per quanto concerne i redditi prodotti all'estero , o , in caso di impossibilità, presentazione su tali redditi di ulteriore autocertificazione: nel caso, v. dichiarazione 12.9.2002 del Consolato Generale di Colombia a ROMA sulla "non emersione di elementi contrari" all'autocertificazione);
rilevato come l'istante non risulti "indagato, imputato o condannato" per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione di IVA od imposte sui redditi ; né risulti assistito da più di un Difensore ( v. art. 91 DPR 115 / 2002 );
rilevato che "il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato altresì allo straniero e all'apolide residente nello Stato" ( art. 90 dpr : quindi , a differenza di quanto espressamente previsto per i processi civili ed amministrativi dall'art. 119 dpr, anche all'extracomunitario "non regolarmente soggiornante" in Italia, non residente e non provvisto di codice fiscale ) ;
ritenuto che il combinato disposto dei primi tre commi dell'art. 96 dpr permetta ( per i processi per reati diversi da quelli di cui all'art. 51 / 3 bis c.p.p. e per i casi diversi da quelli in cui si procede nei confronti di persona proposta o sottoposta a misura di prevenzione , nei quali vale quanto ex art. 96 3° c. d.p.r ) , di ricostruire quanto segue: 1) che il Giudice debba in ogni caso provvedere , in un senso o nell'altro, a pena di nullità assoluta ex art. 179 2° c. c.p.p. degli atti processuali di seguito compiuti , entro i dieci giorni successivi a quello di presentazione dell'istanza , ovvero immediatamente se la stessa è presentata in udienza; 2 ) che se il Giudice , "alla stregua " dell'autocertificazione di cui all' art. 79 1° c. lett. c) ( e quindi se del caso anche unicamente in base alla medesima ), verifica che "ricorrono le condizioni di reddito" di cui agli artt. 76-92 dpr., deve senz'altro ammettere l'interessato al beneficio ( l'istante non avendo oneri probatori ulteriori rispetto alla presentazione dell'autocertificazione , essendo tenuto come si è visto "a produrre la documentazione necessaria per accertare la veridicità delle sue dichiarazioni" solo "ove il Giudice lo richieda", oltretutto anche in tal caso mediante ulteriori autocertificazioni laddove vi sia "impossibilità a produrre la documentazione", v. art. 94 1° c. ); 3) che quando il Giudice per quanto agli atti abbia al contrario "fondati motivi per ritenere " - "tenuto conto del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari", "delle attività economiche eventualmente svolte" -- che "l'interessato non versi nelle condizioni di cui agli artt. 76 e 92 " , in alternativa: a) ove , magari anche dopo la rapida produzione della documentazione di sostegno richiesta ex art. 79 3° c. (o dell'ulteriore autocertificazione ex art. 94 1° c. dpr), sussistano o permangano dubbi sul requisito reddituale, debba comunque provvedere nei termini sull'istanza ammettendola (ciò attesa la sanzione di nullità assoluta in caso di mancato tempestivo provvedimento da un lato , ed essendo il "sistema" della legge incentrato sul meccanismo dell' autocerticazione penalmente sanzionata per falsità od omissioni dall'altro , v. art. 95 ) , dopo avere però trasmesso istanza ed autocertificazione alla G.d.Finanza "per le necessarie verifiche" (96 2° c. dpr : verifiche , all'esito delle quali potrà revocare il beneficio", v. art. 112 comma 2 , previsione di "revoca all'esito delle integrazioni richieste ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 96" che obbliga appunto a ritenere che pur in presenza di dubbi sul reddito effettivo il Giudice debba per l'intanto ammettere il beneficio , e non negarlo); b ) laddove invece l'insussistenza del requisito reddituale sia palese, il Giudice debba direttamente "respingere l'istanza" , e "negare" così l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ( v. il provvedimento di diniego previsto dall'art. 96 2° c. , che non può ritenersi sia stato previsto come limitato al caso di scuola di reddito autocertificato come superiore ai limiti ex artt. 76-92 citati), il tutto con provvedimento che bene può essere adottato anche a prescindere dalla richiesta di informazioni alla G. d. F. ( v. ancora 2° c. art. 96, nel quale tale richiesta di accertamenti è sempre prevista solo come una facoltà del Giudice , e non come un obbligo );
rilevato come , alla stregua dell'autocertificazione presentata dall'istante per l'anno solare 2001 per euro tremila, ricorrano - salve le verifiche che potranno essere effettuate dalla Amministrazione Finanziaria ex artt. 88 e 98 2° c. DPR 115 / 2002 -- le condizioni di reddito indicate negli artt. 76 e 92 DPR 115 / 2002 (reddito dell'istante inferiore al limite di euro 9296,22 annui da elevarsi di euro 1032,91 per ognuno dei familiari conviventi , riferito all'ultimo anno per il quale può essere stata presentata dichiarazione , e ai redditi effettivamente conseguiti dell'istante e di tutti i familiari conviventi , con riguardo all'imponibile IRPEF e ai redditi che per legge sono esenti dall'IRPEF o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva ) ;
rilevato e ritenuto, con riguardo alla circostanza per cui il Difensore nominato dall'istante presenta una anzianità di iscrizione all'Albo degli Avvocati inferiore ai sei anni , e risulta quindi non iscritto né allo stato iscrivibile negli elenchi di cui all'art. 81 DPR 115 / 2002 : 1 ) che la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt 80 ed 81 D.P.R. 115 / 2002 , secondo la quale la libertà del soggetto rientrante nei requisiti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di nominare un Difensore di fiducia può essere esercitata solo con scelta che cada nel novero degli avvocati iscritti negli elenchi per il patrocinio dei non abbienti in tali disposizioni istituiti (e quindi nel novero degli avvocati che hanno chiesto di far parte di tali elenchi, e che dai Consigli dell'Ordine sono stati giudicati in possesso dei requisiti di "attitudini ed esperienza professionale", "assenza di sanzioni disciplinari", "anzianità professionale non inferiore ai sei anni" ), sia regola , per quanto discutibile ragionando de iure condendo , del tutto legittima sul piano costituzionale, dal momento che non appare irragionevole , o lesivo dei valori tutelati dagli artt. 3 e 24 Cost., o fuori della discrezionalità del legislatore, prevedere speciali requisiti di presunta maggiore trasparenza ed esperienza professionale per l'assunzione di Difese destinate ad essere retribuite dall'Erario , e dal momento che attesa la vastità della platea degli iscritti agli elenchi ( peraltro allo stato solo prevedibile, e non imposta dalla legge ) non può dirsi sia in tal modo realmente compresso il diritto anche dei non abbienti di potersi scegliere un Difensore di fiducia in una gamma sufficientemente vasta di professionisti ( dovendosi altresì tenere conto del fatto che la stragrande maggioranza degli iscritti agli Albi possiede certamente i requisiti indicati e che prevedibilmente numerose saranno le domande di ammissione agli Elenchi; e che a ben guardare nella norma di cui alla lettera c) del 2° comma dell'art. 81 cit. "non inferiore ai sei anni" deve essere , testualmente, non tanto l' "iscrizione all'Albo degli Avvocati" bensì l'"anzianità professionale", così consentendosi di ritenere integrato il requisito anche considerando , per chi ha però conseguito il titolo di Avvocato al momento di presentazione dell'istanza , il periodo di iscrizione con abilitazione all'albo dei Praticanti Avvocati ); 2 ) che nella normativa sul patrocinio dei non abbienti , attesa la sua generale ratio , le cause di inammissibilità non possono che essere quelle espressamente previste (v. artt. 78-79-91-94 ); 3 ) che in nessuna norma del D.P.R. 115 / 2002 la nomina , da parte di chi chiede l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di un Difensore con anzianità professionale inferiore ai sei anni o in genere non iscritto agli elenchi di cui all'art. 81 è prevista quale causa di inammissibilità dell'istanza di ammissione : e che ciò, significativamente, non avviene neanche nella disposizione in cui viene istituita una causa di inammissibilità con riferimento alla nomina del Difensore , vale a dire nell'art. 91 lett. b), laddove come si è visto si stabilisce l'inammissibilità dell'istanza ove si nomini più di un Difensore di fiducia; 4 ) che il DPR 115 cit. , anche nella norma che disciplina il pagamento degli onorari spettanti al Difensore dell'ammesso al patrocinio a spese dello Stato - l'art. 82: unica altra occasione in cui il Giudice può occuparsi della questione in parola - si limita a regolare la liquidazione spettante "al Difensore" con esclusivo riferimento quindi all' attività effettivamente svolta ( unico titolo che legittima a chiedere gli onorari ) e non con riferimento ai connotati normativi del Difensore, senza escludere dal diritto alla liquidazione il non iscritto agli elenchi (come non avrebbe potuto fare, dopo aver previsto l'ammissibilità dell'istanza con nomina di un non iscritto ), e significativamente arrestandosi a statuire al 2° comma dell'art. 82 che nel caso il Difensore nominato sia iscritto in un elenco di distretto di Corte di Appello diverso da quello in cui ha sede il processo non siano dovute "le spese e le indennità di trasferta previste dalla Tariffa professionale" ( ma , appunto, non anche gli onorari, sempre liquidabili, a meno di ritenere che si sia voluta prevedere, in abiura della ratio dell'intera disciplina, da un lato l'ammissibilità dell'istanza corredata da nomina di fiducia di un non iscritto agli elenchi e dall'altro l'obbligo in tali casi dell'ammesso al patrocinio a retribuire direttamente il Difensore , ipotesi evidentemente del tutto assurda e senza senso in una disciplina sul patrocinio a spese dello Stato) ; ritenuto quindi in definitiva , escluso che sia possibile dichiarare inammissibile l'istanza corredata da nomina di un non iscritto agli elenchi, ed escluso che il non iscritto agli elenchi possa non essere liquidato ex art. 82 DPR 115/2002, che il combinato disposto degli artt. 80-81 stesso DPR finisca con l'avere una rilevanza tutta interna all'ordinamento della professione forense , per effetto dell'indiretta creazione di null'altro che di una norma deontologica relativa alle modalità di acquisizione della clientela che impone ai non iscritti agli elenchi di cui all'art. 81 di non accettare incarichi fiduciari da chi chiede di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato ( norma la violazione della quale rimane quindi in ipotesi sanzionabile solo in sede disciplinare nell'ambito della discrezionalità in materia del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati );
tutto ciò premesso e ritenuto, allo stato degli atti, alla stregua dell'autocertificazione prevista dalla lett. c) del comma 1 dell'art. 79 dpr 115 / 2002, e salva ogni futura revoca del presente decreto per accertata inesattezza o falsità dell'autocertificazione medesima a seguito delle verifiche compiute ex artt. 88 e 98 2° c. stesso dpr , o per sopravvenuta rilevante variazione del reddito
AMMETTE
la persona sopra indicata, nella sua qualità di imputato nel presente procedimento , al patrocinio a spese dello Stato.
A cura della Cancelleria : 1) si depositi in Cancelleria , con facoltà per l'interessato ed il suo Difensore di estrarne copia; e si notifichi all'istante avviso di deposito, ai sensi dell' art. 156 cpp se l'istante è detenuto, internato, o in stato di arresto / detenzione domiciliare, o custodito in luogo di cura ; 2 ) ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 98 1° c. dpr 115 / 2002, si trasmetta copia dell'istanza e del decreto, nonché della documentazione allegata all'istanza, se presentata, al MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE--Direzione Regionale per le Entrate di ROMA , per gli accertamenti sul reddito ex comma 2 art. 98 cit..
ROMA, lì 5.10.2002
IL
GIUDICE
( dott. Valerio SAVIO )
DEPOSITATO 5.10.2002
2.proposta Pecorella
SENATO
DELLA REPUBBLICA
———–
XIV LEGISLATURA ———–
N.
1912
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa
del deputato PECORELLA
(V.
Stampato Camera n. 3017)
approvato
dalla II Commissione permanente (Giustizia) della
Camera dei deputati il 23 dicembre 2002
Trasmesso
dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 24 dicembre 2002
———–
Modifiche
al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115
———–
DISEGNO
DI LEGGE
Art.
1.
1.
L’articolo 80 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:
«Art.
80. (L) – (Nomina del difensore nel
processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di
volontaria giurisdizione). 1. Nel processo civile, amministrativo,
contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, chi è ammesso
al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi
degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i
consigli dell’ordine del distretto di corte di appello nel quale ha sede il
magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale
pende il processo.
2.
Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, le sezioni riunite o
le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, gli elenchi sono
quelli istituiti presso i consigli dell’ordine del distretto di corte di
appello del luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento
impugnato.
3. Colui che è ammesso al patrocinio
può nominare un difensore scelto anche al di fuori del distretto di cui ai
commi 1 e 2, ma in tale caso non sono dovute le spese e le indennità di
trasferta previste dalle tariffe professionali».
Art.
2.
1.
L’articolo 81 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:
«Art.
81. (L) – (Elenco degli avvocati per il
patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile,
tributario e negli affari di volontaria giurisdizione). 1. Nel processo
civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria
giurisdizione, l’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato
è formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso dei
requisiti previsti dal comma 2.
2.
L’inserimento nell’elenco è deliberato dal consiglio dell’ordine, il
quale valuta la sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni:
a)
attitudini
ed esperienza professionale;
b)
assenza
di sanzioni disciplinari;
c) anzianità professionale non
inferiore a due anni.
3.
L’inserimento nell’elenco è revocato in qualsiasi momento se interviene una
sanzione disciplinare.
4.
L’elenco è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblico, e si
trova presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio di ciascuna
provincia».
Art.
3.
1.
Dopo l’articolo 81 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è inserito il seguente:
«Art.
81-bis. (L) –
(Nomina del difensore nel procedimento penale). 1. Nel procedimento penale,
chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti
ad uno degli albi degli avvocati del distretto di corte di appello nel quale ha
sede l’autorità giudiziaria davanti alla quale pende il procedimento.
2.
Colui che è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto anche al di
fuori del distretto di cui al comma 1, ma in tale caso non sono dovute le spese
e le indennità di trasferta previste dalle tariffe professionali».
Art.
4.
1.
L’articolo 101 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:
«Art.
101. (L) – (Nomina del sostituto del
difensore e dell’investigatore). 1. Il difensore della persona ammessa al
patrocinio può nominare, al fine di svolgere attività di investigazione
difensiva, un sostituto o un investigatore privato autorizzato, residente nel
distretto di corte di appello dove ha sede il magistrato competente per il fatto
per cui si procede.
2.
Il sostituto del difensore e l’investigatore privato di cui al comma 1 possono
essere scelti anche al di fuori del distretto di corte d’appello di cui al
medesimo comma 1, ma in tale caso non sono dovute le spese e le indennità di
trasferta previste dalle tariffe professionali».
Art.
5.
1.
L’articolo 102 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:
–«Art.
102. (L) – (Nomina del consulente
tecnico di parte). 1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un
consulente tecnico di parte residente nel distretto di corte di appello nel
quale pende il processo.
2.
Il
consulente tecnico nominato ai sensi del comma 1 può essere scelto anche al di
fuori del distretto di corte di appello nel quale pende il processo, ma in tale
caso non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalle
tariffe professionali».
GIUSTIZIA
(2ª)
MERCOLEDI' 5 MARZO 2003
190ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Vice Presidente
ZANCAN
La seduta inizia alle ore 8,45.
IN SEDE REFERENTE
(1912) Deputato PECORELLA. - Modifiche al
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese
di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115¸ approvato dalla Camera dei deputati
(1752) VERALDI ed altri. - Modifiche all'articolo 81, comma 2, lettera c), del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese
di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115, in materia di formazione dell'elenco degli avvocati per il patrocinio a
spese dello Stato
(Esame congiunto e rinvio)
Riferisce sui disegni di legge in titolo il senatore AYALA che si sofferma in
particolare sul disegno di legge n. 1912, già approvato dalla Camera dei
deputati, ricordando innanzitutto le modifiche apportate alla normativa in
materia di patrocinio per i non abbienti dalla legge n. 134 del 2001 e
successivamente dal testo unico in materia di spese di giustizia di cui al
Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Su tale impianto
normativo incide il disegno di legge n.1912 volto innanzitutto a modificare
la previsione del vigente articolo 80 del citato testo unico - che fa
obbligo alla persona ammessa al gratuito patrocinio di scegliere il proprio
difensore solo tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a
spese dello Stato - nel senso di
consentire, nell'ambito del solo procedimento penale, che la persona ammessa al
gratuito patrocinio possa scegliere il proprio difensore anche al di fuori dei
predetti elenchi. Si tratta di una modifica che intende correggere una
previsione che la Camera ha ritenuto suscettibile di configurare una non
condivisibile compressione alla libera estrinsecazione del diritto di difesa con
specifico riferimento appunto ai procedimenti penali. La necessità di scegliere
il difensore fra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a
spese dello Stato permane invece con riferimento ai processi civili,
amministrativi, contabili, tributari e negli affari di volontaria giurisdizione.
In secondo luogo il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati
modifica l'articolo 81 del citato testo unico portando da sei a due anni il requisito dell'anzianità minima prevista
per l'iscrizione nei già menzionati elenchi degli avvocati per il patrocinio a
spese dello Stato. Si tratta di una scelta condivisibile, anche in quanto in
tal modo il requisito in questione viene allineato con quello stabilito per
l'inserimento negli elenchi dei difensori d'ufficio dall'articolo 29 delle norme
di attuazione del codice di procedura penale.
Il relatore prosegue poi il suo
intervento informando la Commissione che è pervenuta una richiesta di audizione
in merito ai disegni di legge in titolo da parte dell'Associazione Italiana
Giovani Avvocati (AIGA). Ritiene che si tratti di una richiesta che sarebbe
senz'altro opportuno accogliere e propone pertanto che la Commissione si
pronunci in tal senso.
Il senatore BUCCIERO concorda con la proposta del senatore Ayala di procedere
all'audizione di una rappresentanza dell'AIGA.
La Commissione conviene quindi di procedere in sede di Ufficio di Presidenza
allargato all'audizione di una rappresentanza dell'AIGA sulle tematiche oggetto
dei disegni di legge in titolo.
Il relatore AYALA propone infine di procedere alla congiunzione del disegno di
legge n. 1912 con il disegno di legge n. 1752, evidenziando come quest'ultimo
verta su materia identica a quella oggetto dell'articolo 2 del citato disegno di
legge n. 1912.
Dopo interventi del senatore MARITATI e del senatore FASSONE, prende la parola
il presidente ZANCAN il quale evidenzia l'opportunità di valutare un intervento
che, in correlazione con la modifica introdotta dalla Camera dei deputati con
specifico riferimento ai procedimenti penali, consenta agli avvocati di
dichiarare in via preventiva di non essere interessati alla nomina come
difensori nell'ambito di quanto previsto dalle disposizioni in materia di
gratuito patrocinio.
Il presidente ZANCAN rinvia infine il seguito dell'esame.
3. Richiesta interpretativa formulata, al proprio CDO, dal direttivo ANPA di Vallo della Lucania.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE PRATICANTI E
GIOVANI AVVOCATI
Sezione Vallo della Lucania
“Parmenide”
Alla cortese attenzione del Presidente e dei Consiglieri dell'Ordine degli Avvocati di Vallo della Lucania
OGGETTO: ISCRIZIONE ALBO DEI DIFENSORI PER IL GRATUITO
PATROCINIO;
L'Associazione
Nazionale Praticanti e giovani Avvocati, sez. di Vallo della Lucania, facendo
seguito all'invito, agli iscritti, a comunicare i requisiti professionali, utili
per l'iscrizione di cui in oggetto, reso pubblico dal Consiglio dell'Ordine, ritiene
di formulare, in un'ottica collaborativa e propositiva, rispetto al proprio
organo di autogoverno, per la tutela dei propri associati e per favorire una
interpretazione equa e non limitativa di una norma, comunque, fortemente
restrittiva del diritto di difesa del non abbiente (solo il 24% degli
abilitati, iscritti all'albo presso questo tribunale, possiede il requisito di
anzianità professionale necessario), la
seguente richiesta,
-interpretare la norma di cui all'articolo 81 del D.P.R. 115/2002, nel senso di considerare dies a quo, ai fini della maturazione dell'anzianità professionale richiesta (6 anni), il giorno dell'iscrizione all'albo dei Praticanti Abilitati e non già il giorno dell'iscrizione all'albo degli Avvocati, per chi, all'atto dell'istanza, abbia, comunque, conseguito il titolo di Avvocato, giusta interpretazione, da ultimo ed ex multis, del Tribunale di Roma, VII sez. penale, il quale, con decreto di ammissione al gratuito patrocinio, in data 05/10/2002, accogliendo l'istanza, osservava:
........”che
a ben guardare nella norma di cui alla lettera c) del 2° comma dell'art. 81
cit. "non inferiore ai sei anni" deve essere, testualmente, non tanto
l' "iscrizione all'Albo degli Avvocati" bensì l'"anzianità
professionale", così consentendosi di ritenere integrato il requisito
anche considerando, per chi ha però conseguito il titolo di Avvocato, al
momento di presentazione dell'istanza , il periodo di iscrizione, con
abilitazione, all'albo dei Praticanti Avvocati )”;........
Ritenendo di aver perorato un'interpretazione congrua allo stato attuale della legislazione, rispondente alle istanze di riforma maturate in parlamento (già approvato, in prima lettura, alla camera, un provvedimento che modificherebbe la normativa in esame, nel senso di renderla omogenea con la vigente disciplina della difesa d'ufficio, (2 anni di anzianità)) e, soprattutto, di aver esperito un ulteriore tentativo, dopo la sottoscrizione di una petizione nazionale sul tema, utile alla tutela di quanti, giovani avvocati, si avvicinino alla professione forense, confidiamo in un positivo riscontro e porgiamo distinti saluti.
La sinteticità
della comunicazione che precede, necessaria, data la funzione di manifesto
divulgativo della stessa, non ha consentito una adeguata motivazione
dell'istanza ivi contenuta.
Con la presente
si intende, seppur brevemente, sopperire a tale mancanza:
1) CONSIGLIO DELL'ORDINE COMPETENTE A FORMARE L'ALBO DE
QUO.
Il C.N.F., con delibera del
21/02/2003, ha inteso precisare che l'art. 80 del D.P.R. 115/02, andrebbe
interpretato nel senso dell'attribuzione della competenza agli ordini costituiti
presso le sedi di distretto di Corte d'Appello, così rispondendo
all'opposizione manifestata da taluni Consigli circondariali: “Questo
Consiglio non ritiene di discostarsi dall'interpretazione già data, posto che
l'art. 80 del T.U. stabilisce testualmente la competenza dei Consigli
dell'ordine del distretto di Corte d'Appello e non dei consigli dell'Ordine che
abbiano sede nel distretto di Corte d'Appello.”
Testualmente, l'art. 80 menzionato, parla di albi “...istituiti presso i consigli
dell'ordine del distretto di corte d'appello nel quale ha sede il magistrato
competente.....”.
La deduzione del CNF appare
azzardata per i seguenti motivi:
La
norma in questione, a nostro avviso, peraltro ampiamente confortato, intende
riferirsi ai “Consigli dell'ordine” (tutti i consigli circondariali), di
quel determinato distretto, piuttosto che all'unico CDO, con sede nel
capoluogo del distretto medesimo;
l'uso
del plurale “consigli”, inoltre, non è da riferirsi ai varii
consigli-capoluogo di distretto, bensì ai consigli costituiti presso ogni singolo
distretto; perchè, allora, volendo ragionare dall'ottica del CNF, non si è
usato il plurale “distretti di Corte d'Appello”?;
il
riferimento al distretto, ancora, sembra operato con esclusivo riferimento al
magistrato competente;
in
ultimo, quale ratio sarebbe alla base
della necessità che un consiglio (distrettuale) formi e conservi l'albo dei difensori
per i non abbienti, mentre un altro consiglio (circondariale) forma e
conserva l'albo dei difensori per i più abbienti?
Competente
è dunque il singolo consiglio circondariale (Vallo della Lucania), non il
consiglio del capoluogo di distretto (Salerno).
2)DIES A QUO
PER IL COMPUTO DEI 6 ANNI DI ANZIANITA' PROFESSIONALE.
A fronte delle numerose
richieste, da ultimo formulate dall'ANPA e dall'AIGA, di interpretare la norma
di cui all'art. 81 del DPR 115/02, nel senso di consentire il computo
dell'anzianità professionale dal giorno dell'iscrizione all'albo degli
avvocati, registro speciale per i praticanti, con abilitazione, il CNF, nella
medesima delibera di cui dianzi, rigetta tali osservazioni, così argomentando:
“l'interpretazione proposta trova
ostacolo non superabile nel chiaro tenore letterale della disposizione contenuta
nell'art. 16, comma 1, del r.d.l. 27.11.1933 n. 1578, a norma della quale
"Per ogni tribunale civile e penale è costituito un albo di avvocati. La
data di iscrizione stabilisce l'anzianità per ciascun professionista".”
Un tale richiamo, lungi dall'avvalorare l'illiberale e sperequativa
interpretazione del massimo organo forense, volge a ben altre conclusioni:
1)Non
v'è dubbio che l'anzianità profesionale decorra dall'ISCRIZIONE all'albo!
Piuttosto è da rilevare la presenza di un unico albo, quello degli Avvocati,
ove una sezione (del medesimo corpus,
si badi) è destinata ai praticanti avvocati. Forse che un praticante avvocato
abilitato non è ISCRITTO all'albo? (ci risulta che paghi anche, per esserlo!).
Viene da aggiungere che anche il praticante non abilitato è iscritto, pertanto
la tesi del CNF risulterebbe non restrittiva, ma estensiva, rispetto alla tesi
perorata da praticanti e giovani avvocati. Siamo dunque in sintonia col CNF: “La
data di iscrizione (all'albo degli avvocati, quali praticanti abilitati al
patrocinio) stabilisce l'anzianità per ciascun professionista".
2)Del
resto non solo il Tribunale di Roma, con la pronuncia precedentemente riportata,
ma anche il TAR Abruzzese si è espresso in modo conforme alla nostra tesi, cosa
ben nota allo stesso CNF che, nella delibera di cui sopra, così riporta: con
sentenza n. 166/03 il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo -Sezione
di Pescara ha ritenuto "formale" e "restrittivo" il criterio
dell'anzianità professionale individuata con riferimento alla data di
iscrizione all'albo, piuttosto che con riferimento alla data di iscrizione nel
registro dei praticanti abilitati al patrocinio.
3)Paradossalmente
è lo stesso CNF che, nel documento citato, afferma che: l'anzianità professionale individuata dal legislatore pare
eccessivamente penalizzante, in particolare, per i professionisti più giovani,
per i quali è opportuno che si tenga conto del periodo di esercizio di attività
professionale svolta, quali patrocinatori legali, fino all'iscrizione all'albo. (sic!)
Chiediamo, infine e tanto premesso, a questo consiglio,
di iscrivere all'albo dei difensori per il patrocinio per conto dei non
abbienti, tutti coloro che siano in possesso del titolo di avvocato e abbiano
maturato i 6 anni di anzianità professionale, computata a partire dal giorno
dell'iscrizione, quali praticanti abilitati, all'albo (unico) degli avvocati.
Dott. Francesco D'Amato
Presidente A.N.P.A.
Sez. Vallo della Lucania
4. L'OUA (Organismo unitario dell'Avvocatura) sul gratuito patrocinio
30-Settembre-2002
Gratuito patrocinio
«La legge sul gratuito patrocinio è
da correggere»
La Giunta dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana riunita a Roma il
20, 21, 22 settembre ha approvato una delibera in merito alle modifiche
introdotte in materia di gratuito Costituzionale del 10-28/06/20002 n°22, nonché
delle norme introdotte dal Dpr 115/02, sia sul piano del corretto esercizio del
diritto di difesa sia sulle ricadute sul piano istituzionale e professionale.
Silvano Berti, Presidente Oua: «Questa normativa così non va bene. Gli elenchi
speciali, introdotti con l'articolo 17 della legge 134/2001, non possono essere
obbligatori, per la difesa dei cittadini non abbienti, come stabilito
dall'articolo 80 del Dpr 115/02. Questa impostazione contraddice la volontà
stessa del legislatore espressa inequivocabilmente nei lavori parlamentari.
Inoltre, si scontra fortemente con la legge professionale forense e lede il
diritto fondamentale di un cittadino a conferire il mandato ad un legale di
fiducia. Le associazioni forensi, quali Aiga e Anf, in più occasioni hanno
esposto le loro perplessità, ma a queste non è seguita alcuna rettifica.
Dobbiamo, purtroppo, in questo caso, rilevare una elaborazione legislativa
improntata alla approssimazione, il cui unico risultato è il malessere degli
operatori del settore e il rischio di una situazione di disagio per i cittadini.
Come Avvocatura chiediamo al Ministro e al Parlamento di intervenire e
modificare quegli aspetti del provvedimento che limitano il diritti dei
cittadini e la professionalità dei legali. In assenza di riscontri positivi sarà
difficile contenere la protesta degli avvocati».
5. Circolare CNF 21/9/2002
CIRCOLARI
21/09/2002
DISCIPLINA
DEL GRATUITO PATROCINIO NEL PROCESSO CIVILE E AMMINISTRATIVO
Caro Presidente,
Ti invio la risposta che il Consiglio nazionale forense ha dato –
nell’ultima seduta amministrativa del 20 settembre scorso – ai quesiti
proposti dal Consiglio dell’Ordine di Milano e dalla Camera Penale di Milano e
dal Consiglio dell’Ordine di Sanremo sulla disciplina del gratuito patrocinio
nel processo civile e amministrativo.
Ti saluto con viva cordialità.
- avv. Remo Danovi -
Il Consiglio dell’Ordine di Milano e la Camera Penale di Milano, con documento
comune, svolte alcune brevi osservazioni sulla nuova disciplina in materia di
gratuito patrocinio, di cui al DPR 30.05.2002, n. 115, ed in particolare:
– rilevato che la nuova disciplina non si limita a riordinare e coordinare le
disposizioni previgenti, ma introduce, agli artt. 80 e 81, modifiche di notevole
rilevanza, prescrivendo che il cittadino ammesso al gratuito patrocinio possa
nominare solo difensori iscritti negli appositi elenchi istituiti presso ciascun
Consiglio dell’Ordine distrettuale e disponendo, al contempo, che
l’inserimento nel predetto elenco sia subordinato al possesso di particolari
requisiti;
– preso atto che la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 229/2002, ha
ritenuto costituzionalmente legittima la limitazione della facoltà di scelta
del difensore tra gli iscritti nell’elenco;
– riprovato il fatto che le citate modifiche non sono stato oggetto di
approfondimento e confronto con le componenti rappresentative dell’Avvocatura
e che, per effetto delle stesse, la nuova formulazione della disciplina del
gratuito patrocinio limita i diritti del cittadino indigente implicato in un
procedimento penale quanto alla scelta del difensore o al mantenimento di quello
che gli fosse stato nominato d’ufficio;
censurano la nuova normativa sul patrocinio a spese dello Stato sotto un duplice
profilo:
a)per un verso, perché il legislatore non avrebbe coordinato la nuova
disciplina sul gratuito patrocinio con quella della difesa d’ufficio di cui
alla l. n. 60 del 2001, in particolare quanto ai requisiti necessari per essere
iscritti nell’elenco degli avvocati per la difesa a spese dello Stato con
quelli richiesti per essere inseriti nelle liste dei difensori d’ufficio, che
risultano, pertanto, alquanto diversi - posto che, l’art. 29 comma 1, bis delle disp. att. del c.p.p. prevede che per
essere iscritti nell’elenco dei difensori di ufficio sia necessario soltanto o
il previsto attestato di idoneità rilasciato al termine della frequenza di
corsi, o l’aver esercitato la professione in sede penale per almeno due anni
-, così introducendo nell’ordinamento una disparità di disciplina che appare
irragionevole e lesiva della professionalità dell’avvocato non iscritto
nell’elenco, cui sarebbe consentito difendere in via ufficiosa e, quasi sempre
gratuita, tranne nelle ipotesi in cui il suo operato può essere retribuito;
b)per altro verso, perché la legge, obbligando il cittadino ammesso al
patrocinio a spese dello Stato in corso di causa, già difeso da un difensore
non iscritto nell’elenco, ad interrompere il rapporto fiduciario già
instaurato, nominando un avvocato iscritto nell’apposito elenco, lederebbe il
diritto alla difesa del cittadino che è oggetto di specifica tutela
costituzionale.
Svolte le esposte censure, il Consiglio dell’Ordine di Milano e la Camera
penale milanese chiedono la modifica della normativa sopracitata ed in
particolare l’abrogazione dell’art. 80, nella parte in cui impone al
cittadino non abbiente di scegliere un difensore scelto tra gli appositi
elenchi, e dell’art. 81, nella parte in cui condiziona l’iscrizione in detti
elenchi ad un’anzianità professionale di sei anni anziché di due, come
previsto per l’inserimento nell’elenco dei difensori d’ufficio.
*************
Al riguardo, si deve osservare quanto segue:
1. Effettivamente, il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di spese di giustizia, emanato con d.p.r. n. 115 del 30 maggio 2002
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2002, n. 139) non si è
limitato a riordinare le disposizioni già vigenti, ma ha nuovamente riformulato
le norme disciplinanti il gratuito patrocinio a spese dello Stato (dopo che già
la legge n. 134 del 2001, la cui entrata in vigore era prevista per il 1 luglio
2002, aveva modificato la legge n. 217 del 30 luglio 1990 di istituzione del
gratuito patrocinio), variandone talune disposizioni concernenti il gratuito
patrocinio nel processo penale e introducendo la disciplina del patrocinio a
spese dello Stato nei giudizi civili ed amministrativi.
2. Una delle principali novità introdotte con il T.U. è data dalla
limitazione, per l’ammesso al gratuito patrocinio, della facoltà di scelta
del difensore: infatti gli è preclusa sia la designazione di un avvocato scelto
fuori dall’ambito distrettuale, sia la nomina di un avvocato non iscritto
nell’elenco dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato (istituiti
presso i Consigli dell’Ordine del distretto di Corte d’appello in cui ha
sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al
quale pende il processo).
3. I requisiti per l’iscrizione nell’elenco degli avvocati per il patrocinio
a spese dello Stato sono diversi da quelli richiesti per essere inseriti negli
elenchi dei difensori d’ufficio: nel primo caso, infatti, il Consiglio
dell’Ordine dovrà formare l’elenco, inserendovi soltanto gli avvocati che
ne abbiano fatto domanda e che siano in possesso dei requisiti espressamente
individuati dall’art. 81, comma 2, del T.U. e, cioè, attitudini ed esperienza
professionale, assenza di sanzioni disciplinari e anzianità professionale non
inferiore a sei anni; diversamente, nel
secondo caso, ai sensi dell’art. 7 della l. n. 60 del 2001, per l’iscrizione
nell’elenco è necessario o il conseguimento di attestazione di idoneità
rilasciata dall’ordine forense di appartenenza, al termine della frequenza di
corsi di aggiornamento professionale, organizzati dagli ordini medesimi (oppure,
ove costituita dalla camera penale territoriale ovvero dall’unione camere
penali), o, alternativamente, la dimostrazione di avere esercitato la
professione in sede penale per almeno due anni.
4. Dal tenore letterale del combinato disposto di cui all’art. 78 del T.U. -
che consente all’interessato di chiedere di essere ammesso al gratuito
patrocinio in ogni stato e grado del processo - e all’art. 80 del T.U. - che
consente a chi è ammesso al patrocinio di nominare un difensore, scegliendolo
soltanto tra gli iscritti negli elenchi istituiti dal Consiglio dell’Ordine -
si evince che il legislatore non ha inteso differenziare la posizione del
soggetto ammesso al gratuito patrocinio ante causam, rispetto alla posizione del
soggetto ammesso al gratuito patrocinio quando il procedimento sia già in corso
e, di conseguenza, si desume che la parte ammessa al patrocinio a spese dello
Stato sia obbligata a sostituire il proprio difensore con altro iscritto nel
predetto elenco, per poter fruire dei benefici conseguenti dell’ammissione al
gratuito patrocinio.
Ciò premesso, si deve ritenere che il mancato coordinamento tra la disciplina
sul gratuito patrocinio e quella della difesa d’ufficio, è dovuto ad una
scelta legislativa connessa al fatto che i due istituiti sono diretti a
soddisfare due diverse esigenze: il primo istituto è finalizzato a garantire il
diritto alla difesa al cittadino non abbiente (diritto di difesa inteso come
diritto di agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione sia penale che
civile e amministrativa); il secondo, è diretto ad assicurare il diritto di
difesa all’imputato che non abbia provveduto a nominare un proprio difensore
di fiducia o ne sia rimasto privo (senza che abbiano rilievo alcuno le
condizioni economiche dell’imputato), in ossequio al principio
dell’obbligatorietà della difesa tecnica nell’ambito del processo penale.
Pertanto, la diversità di ratio dei due istituti, giustifica la scelta del
legislatore di dettare per essi una disciplina differenziata. In particolare, il
fatto che il legislatore abbia stabilito per l’iscrizione all’elenco degli
avvocati per il patrocinio a spese dello Stato dei requisiti molto più
selettivi di quelli richiesti per l’iscrizione delle liste dei difensori
d’ufficio trova giustificazione nel fatto che, mentre la difesa del non
abbiente è a carico dello Stato, la difesa d’ufficio è di norma a carico
dell’imputato, ad eccezione dell’ipotesi in cui questo abbia diritto al
gratuito patrocinio. Va, peraltro, rilevato come la stessa Corte Costituzionale,
nella citata ordinanza n. 229 del 28 giugno 2002, ha osservato come il fatto che
siano prescritti particolari requisiti per l’iscrizione nell’elenco degli
avvocati per il patrocinio a spese dello Stato rivela «l’esigenza di
particolare dignità e qualità che, nella prospettiva del legislatore, deve
permeare l’esercizio di una prestazione avente connotazioni e riflessi
particolari di carattere pubblicistico, connessi alla natura del patrocinio a
spese dello Stato per i non abbienti, in relazione al quale, per un verso,
vengono impiegate risorse economiche della collettività e la cui necessità,
sotto altro profilo origina da una situazione economica del singolo».
E’ pur vero che si potrebbero verificare delle ipotesi in cui ricorrono i
presupposti di applicazione di entrambi gli istituti:
- due casi sono previsti dalla legge n. 60 del 2001: in particolare, l’art.
17, comma 1, prevede che al difensore d’ufficio debba essere corrisposto il
compenso nella misura e secondo le modalità previste dalla legge 30 luglio
1990, n. 217 (chiaramente, ora la normativa di riferimento è rappresentata dal
Testo Unico) quando dimostri di avere esperito inutilmente le procedure per il
recupero dei crediti professionali (lo Stato ha diritto di ripetere le somme
salvo che la persona assistita dal difensore d’ufficio versi nelle condizioni
per essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato); l’art. 18 prevede che
il difensore d’ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell’imputato
e del condannato irreperibile debba essere retribuito secondo le norme relative
al patrocinio a spese dello Stato, nelle forme di cui all’art. 1, comma 5,
della legge 30 luglio 1990, n. 217 (anche in questo caso, chiaramente, ora la
normativa di riferimento è rappresentata dal Testo Unico), con ripetizione
delle somme a carico di chi si è reso successivamente irreperibile. A ben
vedere, comunque, si tratta di ipotesi in cui l’applicazione delle
disposizioni relative al gratuito patrocinio è funzionale ad assicurare non
tanto la difesa del non abbiente ma la retribuzione del difensore;
- una diversa ipotesi che ricorre quando l’imputato, al quale è stato
nominato un difensore d’ufficio non dotato dei requisiti per l’iscrizione
nell’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, venga
successivamente ammesso al beneficio del gratuito patrocinio. In tale evenienza,
l’Ordine e la Camera Penale di Milano hanno sollevato dei dubbi di
costituzionalità perché l’imputato sarebbe costretto a sostituire il
difensore d’ufficio se vuole fruire dei benefici derivanti dall’ammissione
al gratuito patrocinio. Il dubbio di legittimità costituzionale non pare però
fondato perché il difensore d’ufficio non è scelto dall’imputato, ma gli
è assegnato, per l’appunto, d’ufficio e, pertanto, non vi sarebbe quella
forzata “rottura” del rapporto fiduciario, che potrebbe determinare lesione
del diritto di difesa.
Debbono invece essere condivisi i rilievi di costituzionalità mossi alla
nuova disciplina sul gratuito patrocinio, da parte dell’Ordine e della Camera
Penale di Milano, nella parte in cui la nuova disciplina obbliga la parte, già
assistita in un procedimento in corso (civile, penale o amministrativo) da un
difensore non incluso nell’elenco previsto dall’art. 81 del T.U., che
ottenga, in corso di causa, l’ammissione al gratuito patrocinio per il
procedimento già avviato, a sostituire il proprio difensore con altro iscritto
nel predetto elenco, per poter fruire dei benefici conseguenti all’ammissione.
Ed invero, detta scelta legislativa introduce un’irragionevole limitazione del
diritto di difesa garantito dall’art. 24 della Costituzione, perché obbliga
chi intenda avvalersi del beneficio cui è stato ammesso ad interrompere il
rapporto di fiducia instaurato e consolidato con il difensore, con possibili
riflessi pregiudizievoli anche sull’esito e sulla durata del processo.
Peraltro, queste ed altre ragioni di perplessità dell’attuale normativa sul
gratuito patrocinio sono state già evidenziate nella circolare esplicativa già
deliberata da questo Consiglio Nazionale.
Il C.N.F. auspica, pertanto, un intervento legislativo che, per un verso,
elimini i profili di incostituzionalità riscontrati, senza che, comunque, ciò
debba, secondo l’orientamento di questo Consiglio, essere realizzato
necessariamente con un’abrogazione dell’art. 80 e dell’art. 81 del T.U.,
e, per altro verso, corregga quelle lacune e imprecisioni della normativa, che
questo Consiglio Nazionale ha già avuto modo di segnalare nella propria
precedente circolare.