Legge
15 maggio 1997, n. 127
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1997 -
Supplemento ordinario
Art.
1.
(Semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa)
1. Entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti
da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo adotta
misure per la semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa.
Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
Decorso tale termine il decreto è emanato anche in mancanza del parere ed entra
in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Dalla data di
entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1 sono abrogate le
disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili.
3. Il regolamento si
conforma, oltre che ai princìpi contenuti nell'articolo 18 della legge 7 agosto
1990, n. 241, ai seguenti criteri e princìpi direttivi:
a) eliminazione
o riduzione dei certificati o delle certificazioni richieste ai soggetti
interessati all'adozione di provvedimenti amministrativi o all'acquisizione di
vantaggi, benefìci economici o altre utilità erogati da soggetti pubblici o
gestori o esercenti di pubblici servizi;
b)
ampliamento delle categorie di stati, fatti, qualità personali comprovabili
dagli interessati con dichiarazioni sostitutive di certificazioni;
c)
modificazione delle disposizioni normative e regolamentari sui procedimenti
amministrativi in attuazione dei criteri di cui alle lettere a) e b),
al fine di evitare che le misure di semplificazione comportino oneri o ritardi
nell'adozione dell'atto amministrativo;
d)
indicazione esplicita delle norme abrogate.
Art.
2.
(Disposizioni in materia di stato civile e di certificazione anagrafica)
1. L'articolo 70 del
regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:
"Art. 70. -
1. La dichiarazione di nascita è resa indistintamente da uno dei genitori,
da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra
persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre
di non essere nominata.
2. La
dichiarazione può essere resa, entro dieci giorni, presso il comune nel cui
territorio è avvenuto il parto o, entro tre giorni, presso la direzione
sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita. In
tale ultimo caso è trasmessa dal direttore sanitario all'ufficiale di stato
civile competente nei dieci giorni successivi, anche attraverso l'utilizzazione
di sistemi di comunicazione telematici.
3. I
genitori, o uno di essi, hanno facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dal
parto, la nascita nel proprio comune di residenza. Nel caso in cui i genitori
non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro, la
dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre. In tali
casi il comune nel quale è resa la dichiarazione deve procurarsi l'attestazione
dell'avvenuta nascita presso il centro di nascita che risulta dalla
dichiarazione. Ove la nascita sia avvenuta al di fuori di un centro di nascita,
è necessario produrre una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo
2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del relativo regolamento di attuazione
adottato con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130.
4.
Alla dichiarazione di nascita non si applica l'articolo 41".
2. L'articolo 195
del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:
"Art. 195. - 1.
I certificati e gli estratti di stato civile sono validi in tutto il territorio
della Repubblica".
3. I certificati
rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati e fatti personali
non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti
certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio.
4. I certificati
anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie
integrali degli atti di stato civile sono ammessi dalle pubbliche
amministrazioni nonchè dai gestori o esercenti di pubblici servizi anche oltre
i termini di validità nel caso in cui l'interessato dichiari, in fondo al
documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subìto
variazioni dalla data di rilascio. È comunque fatta salva la facoltà di
verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte. In caso
di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15.
5. I comuni
favoriscono, per mezzo di intese o convenzioni, la trasmissione di dati o
documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche
amministrazioni, nonchè i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo
il diritto alla riservatezza delle persone. La trasmissione di dati può
avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici.
6. Dopo il comma 1
dell'articolo 15-quinquies del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, è inserito
il seguente:
"1-bis.
La certificazione redatta con le modalità di cui al comma 1 può essere
trasmessa e rilasciata in forma telematica anche al di fuori del territorio del
comune competente".
7. Le fotografie
prescritte per il rilascio di documenti personali sono legalizzate dall'ufficio
ricevente, a richiesta dell'interessato, se presentate personalmente.
8. Le firme e le
sottoscrizioni inerenti ai medesimi atti, e richieste a più soggetti dai
pubblici uffici, possono essere apposte anche disgiuntamente, purchè nei
termini.
9. Nei documenti di
riconoscimento non è necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato
civile, salvo specifica istanza del richiedente.
10. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno,
sono individuate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le modalità per il rilascio della carta di identità su supporto
magnetico. La carta di identità deve contenere i dati personali ed il codice
fiscale nonchè, qualora l'interessato non si opponga, l'indicazione del gruppo
sanguigno. La stessa può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo
giorno precedente la scadenza.
11. È abrogata la
lettera f) dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, in
materia di rilascio del passaporto.
12. Entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da
adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo adotta
misure per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile
di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sulla base dei seguenti criteri:
a) riduzione
e semplificazione dei registri dello stato civile;
b) eliminazione
o riduzione delle fasi procedimentali che si svolgono tra uffici di diverse
amministrazioni o della medesima amministrazione;
c) eliminazione,
riduzione e semplificazione degli adempimenti richiesti al cittadino in materia
di stato civile;
d) revisione
delle competenze e dei procedimenti degli organi della giurisdizione volontaria
in materia di stato civile;
e) riduzione
dei termini per la conclusione dei procedimenti;
f) regolazione
uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse
amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;
g) riduzione
del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte
regolamentare, ove ciò non ostacoli la conoscibilità normativa, disposizioni
provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che richiedano particolari
procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse.
13. Sullo schema di
regolamento di cui al comma 12 le Commissioni parlamentari si esprimono entro
trenta giorni dalla data di ricezione. Decorso tale termine il decreto è
emanato anche in mancanza del parere ed entra in vigore novanta giorni dopo la
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
14. Dalla data di
entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 12 sono abrogate le
disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili.
15. I comuni che non
versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni,
possono prevedere la soppressione dei diritti di segreteria da corrispondere per
il rilascio degli atti amministrativi previsti dall'articolo 10, comma 10, del
decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 marzo 1993, n. 68, nonchè del diritto fisso previsto dal comma 12-ter
del citato articolo 10. Possono inoltre prevedere la soppressione o riduzione di
diritti, tasse o contributi previsti per il rilascio di certificati, documenti e
altri atti amministrativi, quando i relativi proventi sono destinati
esclusivamente a vantaggio dell'ente locale, o limitatamente alla quota
destinata esclusivamente a vantaggio dell'ente locale.
Art.
3.
(Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione
delle domande di ammissione agli impieghi)
1. I dati relativi
al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e
residenza, attestati in documenti di riconoscimento in corso di validità, hanno
lo stesso valore probatorio dei corrispondenti certificati. È fatto divieto
alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi,
nel caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta
l'esibizione di un documento di riconoscimento, di richiedere certificati
attestanti stati o fatti contenuti nel documento di riconoscimento esibito. È,
comunque, fatta salva per le amministrazioni pubbliche ed i gestori e gli
esercenti di pubblici servizi la facoltà di verificare, nel corso del
procedimento, la veridicità dei dati contenuti nel documento di identità. Nel
caso in cui i dati attestati in documenti di riconoscimento abbiano subìto
variazioni dalla data di rilascio e ciononostante sia stato esibito il documento
ai fini del presente comma, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 489
del codice penale.
2. L'articolo 3,
primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è sostituito dal seguente:
"I regolamenti
delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, stabiliscono per quali fatti, stati e qualità personali,
oltre quelli indicati nell'articolo 2, è ammessa, in luogo della prescritta
documentazione, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato. In
tali casi la documentazione sarà successivamente esibita dall'interessato, a
richiesta dell'amministrazione, prima che sia emesso il provvedimento a lui
favorevole.
Qualora
l'interessato non produca la documentazione nel termine di quindici giorni, o
nel più ampio termine concesso dall'amministrazione, il provvedimento non è
emesso".
3. L'articolo 3,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, è
sostituito dal seguente:
"1. Le
dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 dell'articolo 2 possono essere
presentate anche contestualmente all'istanza e sono sottoscritte
dall'interessato in presenza del dipendente addetto".
4. Nei casi in cui
le norme di legge o di regolamenti prevedono che in luogo della produzione di
certificati possa essere presentata una dichiarazione sostitutiva, la mancata
accettazione della stessa costituisce violazione dei doveri di ufficio.
5. È fatto divieto
alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di richiedere l'autenticazione della
sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione
nelle pubbliche amministrazioni a qualsiasi titolo.
6. La partecipazione
ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età,
salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla
natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione.
7. Sono aboliti i
titoli preferenziali relativi all'età e restano fermi le altre limitazioni e i
requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti per l'ammissione ai concorsi
pubblici.
8. Alla lettera e)
del primo comma dell'articolo 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I bandi di concorso possono
prevedere la partecipazione di personale dotato anche di laurea diversa
adeguando le prove d'esame e riservano in ogni caso una percentuale non
inferiore al 20 per cento dei posti messi a concorso a personale dotato di
laurea in scienze economiche o statistiche e attuariali".
9. All'articolo 4
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Quando la
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è resa ad imprese di gestione
di servizi pubblici, la sottoscrizione è autenticata, con l'osservanza delle
modalità di cui all'articolo 20, dal funzionario incaricato dal rappresentante
legale dell'impresa stessa".
10. Sono abrogati i
commi 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e il secondo comma dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n.
15, nonchè ogni altra disposizione in contrasto con il divieto di cui al comma
5.
11. La
sottoscrizione, in presenza del dipendente addetto, di istanze da produrre agli
organi della amministrazione pubblica ed ai gestori o esercenti di pubblici
servizi, non è soggetta ad autenticazione.
Art.
4.
(Giuramento del sindaco e del presidente della provincia. Distintivo del
sindaco)
1. Il comma 6
dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:
"6. Il
sindaco e il presidente della provincia prestano davanti al consiglio, nella
seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione
italiana".
2. Il comma 7
dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:
"7.
Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e
lo stemma del comune, da portarsi a tracolla della spalla destra".
Art.
5.
(Disposizioni in materia di funzionamento e di competenza dei consigli
comunali, provinciali e regionali)
1. Il comma 2-bis
dell'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
"2-bis.
Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio,
devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine
temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa
d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci
giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate
deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta
dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i
presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma
dell'articolo 39, comma 1, lettera b), numero 2), della presente
legge".
2. Al comma 1
dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il numero 2) della lettera b)
è sostituito dal seguente:
"2) cessazione
dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati
purchè contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più
uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente
della provincia;".
3. Al comma 1,
lettera b), dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il
numero 2) è aggiunto il seguente:
"2-bis)
riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei
componenti del consiglio".
4. All'articolo 35
della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis.
È, altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali
stabiliti dal consiglio".
5. Al comma 2,
lettera b), dell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo le
parole: "i piani territoriali ed urbanistici," sono aggiunte le
seguenti: "i piani particolareggiati ed i piani di recupero,".
6. La lettera c)
del comma 2 dell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è abrogata.
7. Al numero 7) del
tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108,
introdotto dall'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le parole:
"qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista
regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai
sensi dei numeri 4) e 5) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di
raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella
composizione così integrata con arrotondamento all'unità inferiore"
devono interpretarsi nel senso che tale arrotondamento è da riferirsi ai
decimali da rapportarsi alla percentuale complessiva e non al numero dei seggi,
che devono pertanto comunque raggiungere o superare il 55 per cento del totale
dei seggi del consiglio nella composizione così integrata.
Art.
6.
(Disposizioni in materia di personale)
1. Il comma 1
dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:
"1. I
comuni e le province disciplinano con appositi regolamenti, in conformità con
lo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri
di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo princìpi di
professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992,
n. 421, la potestà regolamentare degli enti si esercita tenendo conto della
contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne
disapplicazioni durante il periodo di vigenza. Nelle materie non riservate alla
legge il comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, si applica anche ai
regolamenti di cui al presente comma".
2. Il secondo
periodo del comma 3 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è
sostituito dal seguente: "Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di
attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo
adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità
stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:
a)
la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b)
la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
c)
la stipulazione dei contratti;
d)
gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
e)
gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f)
i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio
presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel
rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti
generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g)
le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali,
autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di
giudizio e di conoscenza;
h)
gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi,
delegati dal sindaco".
3. Dopo il comma 3
dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente:
"3-bis.
Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al
comma 3 sono svolte dai responsabili degli uffici o dei servizi".
4. Dopo il comma 5
dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente:
"5-bis. Il
regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è
prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui
possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a
tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i
requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati
in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della
dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno
una unità. Negli altri enti locali, il regolamento sull'ordinamento degli
uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui
possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza
di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo
determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area
direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per
cento della dotazione organica dell'ente, o ad una unità negli enti con una
dotazione organica inferiore alle 20 unità. I contratti di cui al presente
comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del
presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a
quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il
personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato
della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica
qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della
temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle
specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale
indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il
bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.
Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente
locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente
deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, e successive modificazioni.".
5. Il rapporto di
impiego del dipendente di una pubblica amministrazione è risolto di diritto con
effetto dalla data di decorrenza del contratto stipulato ai sensi del comma 4.
L'amministrazione di provenienza dispone, subordinatamente alla vacanza del
posto in organico o dalla data in cui la vacanza si verifica, la riassunzione
del dipendente qualora lo stesso ne faccia richiesta entro i trenta giorni
successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o alla
data di disponibilità del posto in organico.
6. Sono ammessi a
presentare domanda di riammissione in servizio, anche in deroga ai limiti
temporali eventualmente previsti dai relativi ordinamenti, i dipendenti pubblici
dimessisi per accedere a cariche elettive a causa di situazioni di ineleggibilità
dichiarate incostituzionali con sentenza della Corte costituzionale n. 388 del
9-17 ottobre 1991. La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
7. Il comma 6
dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:
"6. Gli
incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento
motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli
uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione
agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco o del
presidente della provincia e sono revocati in caso di inosservanza delle
direttive del sindaco o del presidente della provincia, della giunta o
dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di
ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di
gestione previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.
77, e successive modificazioni, o per responsabilità particolarmente grave o
reiterata e negli altri casi disciplinati dall'articolo 20 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dai contratti collettivi di lavoro.
L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di
funzioni di direzione a seguito di concorsi".
8. Al comma 7
dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi può inoltre prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette
dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli
assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro
attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, purchè
l'ente non abbia dichiarato il dissesto e non versi nelle situazioni
strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, da collaboratori assunti con
contratto a tempo determinato".
9. All'articolo 41
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono aggiunti, in fine, i
seguenti commi:
"3-bis. Il
regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali
disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i
requisiti di accesso e le modalità concorsuali, nel rispetto dei princìpi
fissati nei commi 1 e 2 dell'articolo 36.
3-ter.
Nei comuni interessati da mutamenti demografici stagionali in relazione a flussi
turistici o a particolari manifestazioni anche a carattere periodico, al fine di
assicurare il mantenimento di adeguati livelli quantitativi e qualitativi dei
servizi pubblici, il regolamento può prevedere particolari modalità di
selezione per l'assunzione del personale a tempo determinato per esigenze
temporanee o stagionali, secondo criteri di rapidità e trasparenza ed
escludendo ogni forma di discriminazione. I rapporti a tempo determinato non
possono, a pena di nullità, essere in nessun caso trasformati in rapporti a
tempo indeterminato".
10. Dopo l'articolo
51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente:
"Art. 51-bis. - (Direttore generale). - 1. Il
sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e il presidente
della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale,
possono nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e
con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento
di organizzazione degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli
indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo
le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia, e che
sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia
ed efficienza. Compete in particolare al direttore generale la predisposizione
del piano dettagliato di obiettivi previsto dalla lettera a) del comma 2
dell'articolo 40 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, nonchè la
proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 11 del predetto
decreto legislativo n. 77 del 1995. A tali fini, al direttore generale
rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente,
ad eccezione del segretario del comune e della provincia.
2. Il
direttore generale è revocato dal sindaco o dal presidente della provincia,
previa deliberazione della giunta comunale o provinciale. La durata
dell'incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco o del presidente
della provincia.
3. Nei
comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti è consentito procedere alla
nomina del direttore generale previa stipula di convenzione tra comuni le cui
popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. In tal caso il direttore
generale dovrà provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi
tra i comuni interessati.
4. Quando
non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma 3 e in ogni altro caso
in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni
possono essere conferite dal sindaco o dal presidente della provincia al
segretario".
11. All'articolo 55
della legge 8 giugno 1990, n. 142, il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. I
provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono
trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con
l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria".
12. Gli enti locali,
che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo
45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni,
possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, in
relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una
professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.
13. Il comma 1
dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è sostituito dai
seguenti:
"1. L'1
per cento del costo preventivato di un'opera o di un lavoro ovvero il 50 per
cento della tariffa professionale relativa a un atto di pianificazione generale,
particolareggiata o esecutiva sono destinati alla costituzione di un fondo
interno da ripartire tra il personale degli uffici tecnici dell'amministrazione
aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione, qualora essi abbiano
redatto direttamente i progetti o i piani, il coordinatore unico di cui
all'articolo 7, il responsabile del procedimento e i loro collaboratori.
1-bis.
Il fondo di cui al comma 1 è ripartito per ogni singola opera o atto di
pianificazione, sulla base di un regolamento dell'amministrazione aggiudicatrice
o titolare dell'atto di pianificazione".
14. Il comma 11
dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal
seguente:
"11. In
deroga alle disposizioni dei commi 5 e 8 gli enti locali con popolazione non
superiore ai 15.000 abitanti, che non versino nelle situazioni strutturalmente
deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, e successive modificazioni, non sono tenuti alla rilevazione dei carichi di
lavoro. Per gli enti locali con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, che si
trovino nelle stesse condizioni, la rilevazione dei carichi di lavoro
costituisce presupposto indispensabile per la rideterminazione delle dotazioni
organiche. La metodologia adottata è approvata con deliberazione della giunta
che ne attesta, nel medesimo atto, la congruità. Non sono, altresì, tenute
alla rilevazione dei carichi di lavoro le istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza".
15. L'articolo 16-bis
del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è sostituito dal seguente:
"Art. 16-bis.
- (Disposizioni in materia di assunzioni e mobilità negli enti locali). - 1.
Le procedure di mobilità del personale degli enti locali dissestati, eccedente
rispetto ai parametri fissati in sede di rideterminazione della pianta organica,
vengono espletate prioritariamente nell'ambito della provincia e della regione
di appartenenza dell'ente interessato.
2.
Esclusivamente al fine di consentire l'assegnazione del personale di cui al
comma 1, gli enti locali della regione nella quale si trovino enti locali che
hanno deliberato il dissesto danno comunicazione dei posti vacanti, di cui
intendono assicurare la copertura, alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica. Entro quarantacinque giorni dal
ricevimento della predetta comunicazione, il Dipartimento della funzione
pubblica trasmette all'ente locale l'elenco nominativo del personale da
trasferire mediante la procedura di mobilità d'ufficio. In mancanza di tale
trasmissione, nel predetto termine, l'ente locale può avviare le procedure di
assunzione".
16. Le disposizioni
dell'articolo 3, commi da 47 a 52, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si
applicano agli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente
deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, e successive modificazioni.
17. Entro e non
oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti
locali sono tenuti ad annullare i provvedimenti di inquadramento del personale
adottati in modo difforme dalle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, e successive modificazioni ed integrazioni, e
a bandire contestualmente i concorsi per la copertura dei posti resisi vacanti
per effetto dell'annullamento. Fino alla data di copertura dei posti resisi
disponibili per effetto del presente comma, il personale destinatario dei
provvedimenti di inquadramento ivi indicati continua a svolgere le mansioni
corrispondenti alla qualifica attribuita con detti provvedimenti, mantenendo il
relativo trattamento economico. Alla copertura dei posti resisi vacanti per
effetto dell'annullamento si provvede mediante concorsi interni per titoli
integrati da colloquio ai quali sono ammessi a partecipare i dipendenti
appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore che abbiano svolto almeno
cinque anni di effettivo servizio nella medesima qualifica, nonchè i dipendenti
di cui al presente comma anche se provvisti del titolo di studio immediatamente
inferiore a quello prescritto per l'accesso alla qualifica corrispondente.
18. All'articolo 1
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 14, le parole: "alla data del 30 novembre 1995" sono
sostituite dalle seguenti: "alla data del 30 novembre 1996"; le
parole: "indette entro il 31 dicembre 1993" sono sostituite dalle
seguenti: "indette entro il 31 dicembre 1994"; le parole: "entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 1997";
b)
al comma 15, le parole: "trentasei mesi" sono sostituite dalle
seguenti: "ventiquattro mesi";
c) al
comma 18, le parole: "31 dicembre 1996" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 1997".
19. In caso di
sospensione cautelare nei confronti di un impiegato di un ente locale sottoposto
a procedimento penale, la temporanea vacanza può essere coperta con una
assunzione a tempo determinato, anche in deroga alle disposizioni della presente
legge. Tale disposizione non si applica per gli enti locali che versino nelle
situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, che abbiano
personale in mobilità.
20. Al comma 3-bis,
primo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, sono
aggiunte, in fine, le parole: "vigente prima della data del 31 agosto
1993".
21. Per gli enti
locali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 22, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un
termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei
posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta
eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del
concorso medesimo. La disposizione di cui al presente comma ha efficacia a
decorrere dal 4 dicembre 1996.
Art.
7.
(Modifiche alla legge 15 marzo 1997, n. 59)
1. Alla legge 15
marzo 1997, n. 59, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
all'articolo 1, comma 1, le parole: "entro nove mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro
il 31 marzo 1998";
b) all'articolo
4, comma 4, lettera a), sono soppresse le parole: "e
amministrazione";
c)
all'articolo 5, comma 3, sono soppresse le parole: "La Commissione ha sede
presso la Camera dei deputati";
d)
all'articolo 11, comma 1, le parole: "entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti:
"entro il 31 luglio 1998";
e) all'articolo
11, comma 4, le parole: "e di coordinarle con" sono sostituite dalle
seguenti: "recanti princìpi e criteri direttivi per"; la parola:
"emanati" è sostituita dalle seguenti: "da emanarsi";
f)
all'articolo 11, comma 4, le parole: "31 dicembre 1997" sono
sostituite dalle seguenti: "31 marzo 1998";
g) all'articolo
11, comma 7, è aggiunto il seguente periodo: "Sono fatti salvi i
procedimenti concorsuali per i quali sia stato già pubblicato il bando di
concorso";
h) all'articolo
12, comma 1, lettera c), sono soppresse le parole: "dell'articolo
38";
i) all'articolo
12, comma 1, lettera g), dopo le parole: "ad ordinamento
autonomo" sono aggiunte le seguenti: "o di agenzie e aziende,
anche";
l) all'articolo
12, comma 1, la lettera t) è sostituita dalla seguente:
"t) prevedere
che i processi di riordinamento e razionalizzazione sopra indicati siano
accompagnati da adeguati processi formativi che ne agevolino l'attuazione,
all'uopo anche rivedendo le attribuzioni e l'organizzazione della Scuola
superiore della pubblica amministrazione e delle altre scuole delle
amministrazioni centrali";
m) la
lettera h) del comma 5 dell'articolo 20 è ricollocata come lettera f),
al termine del comma 1 dell'articolo 17;
n) all'articolo
22, comma 1, sono soppresse le parole: "Di conseguenza";
o) all'articolo
22, comma 1, le parole: "e alle province autonome" sono sostituite
dalle seguenti: ", alle province autonome e ai comuni";
p) all'articolo
22, comma 2, dopo le parole: "o la provincia autonoma" sono aggiunte
le seguenti: "o i comuni";
q) all'articolo
22, comma 3, le parole: "trasferiti ad uno o più comuni. Possono altresì"
sono sostituite dalle seguenti: "ad esse trasferiti ai comuni interessati,
i quali possono altresì";
r) all'articolo
22, comma 4, le parole: "territorialmente interessate" sono sostituite
dalle seguenti: "o i comuni territorialmente interessati";
s) alle
leggi richiamate al n. 86 dell'allegato 1 sono aggiunte le seguenti: "legge
17 gennaio 1994, n. 47; decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.".
Art.
8.
(Disposizioni in materia di contrattazione collettiva)
1. All'articolo 50
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto
legislativo 18 novembre 1993, n. 470, sono apportate le seguenti modificazioni:
al primo periodo del comma 4 le parole: "previo parere delle province e dei
comuni" sono sostituite dalle seguenti: "previa intesa con le province
e con i comuni e previo parere degli organismi rappresentativi degli altri enti
del comparto"; al medesimo comma 4 il terzo e il quarto periodo sono
sostituiti dal seguente: "L'intesa dei comuni e delle province è espressa
rispettivamente dall'Associazione nazionale dei comuni italiani e dall'Unione
delle province d'Italia".
2. L'ultimo periodo
del comma 1 dell'articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
come modificato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, è sostituito
dal seguente: "Per quanto attiene ai contratti collettivi riguardanti il
personale delle regioni, degli enti regionali e degli enti locali, il Governo
provvede previa intesa con le amministrazioni regionali, provinciali e comunali,
espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano, dall'Unione delle province d'Italia e dall'Associazione
nazionale dei comuni italiani".
3. Il comma 2
dell'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato
dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, è sostituito dal seguente:
"2. Il
Presidente del Consiglio dei ministri, per gli aspetti di interesse regionale,
provinciale e comunale, previa intesa con le amministrazioni regionali,
provinciali e comunali, espressa rispettivamente dalla Conferenza dei presidenti
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dall'Unione
delle province d'Italia e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani,
impartisce all'agenzia le direttive per i rinnovi dei contratti collettivi,
indicando in particolare le risorse complessivamente disponibili per i comparti,
i criteri generali della distribuzione delle risorse al personale ed ogni altro
elemento utile in ordine al rispetto degli indirizzi impartiti".
4. In attesa della
riforma della procedura della contrattazione collettiva di cui all'articolo 45
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dell'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN),
l'autorizzazione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 27 marzo
1995, n. 89, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 186, può essere concessa
sino al 31 marzo 1998.
Art.
9.
(Disposizioni in materia di equilibrio finanziario e contabilità degli enti
locali)
1.
Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Governo è delegato ad emanare norme legislative dirette ad integrare le
disposizioni di cui al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive
modificazioni, relative alle conseguenze della dichiarazione di dissesto
finanziario di cui all'articolo 79 del medesimo decreto e dirette a rafforzare
gli strumenti di verifica per garantire il rispetto dell'equilibrio finanziario
degli enti locali e la corretta gestione delle risorse finanziarie, strumentali
e umane, prevedendo:
a) sistemi
di verifica dell'attendibilità delle previsioni di bilancio da parte dei
collegi dei revisori;
b) le
sanzioni per gli amministratori, esclusa ogni limitazione ai diritti di
elettorato attivo e passivo, quando il dissesto finanziario sia diretta
conseguenza di azioni od omissioni dolose o colpose accertate secondo giusto
procedimento;
c) procedure
semplificate e celeri per la rilevazione e il pagamento dei debiti conseguenti
al dissesto finanziario;
d) disposizioni
per garantire il rispetto dell'obbligo di idonea copertura finanziaria nelle
deliberazioni dei provvedimenti degli enti locali e per contenere il fenomeno
dei debiti fuori bilancio.
2. Sullo schema di
decreto legislativo è acquisito, entro trenta giorni dalla data di
trasmissione, il parere delle competenti Commissioni parlamentari, nonchè della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie
locali. In mancanza dei pareri nel termine prescritto, il Governo procede
comunque all'emanazione del decreto legislativo.
3. Le disposizioni
di cui al comma 1, lettere a) e c), si applicano anche ai casi di
dissesto in atto alla data di entrata in vigore del decreto legislativo emanato
ai sensi del medesimo comma 1.
4. L'articolo 108
del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, è sostituito dal seguente:
"Art. 108. - (Adeguamento
dei regolamenti). - 1. I regolamenti di contabilità di comuni e province
sono approvati nel rispetto delle sottoelencate norme del presente decreto, da
considerarsi come princìpi generali con valore di limite inderogabile:
a)
articoli da 1 a 18;
b)
articoli 21, 24, comma 4, 25, comma 2, 27 e 29, comma 1;
c)
articoli da 31 a 34;
d)
articoli 35, commi da 1 a 4, e da 36 a 39;
e) articoli
43, 44, comma 1, 46 e 48;
f)
articoli da 50 a 54, 58, commi 1 e 2, 62 e 64;
g)
articoli da 67 a 99;
h)
articoli 102, 105, 106, 111 e 116.
2.
Le rimanenti norme del presente decreto non si applicano qualora il regolamento
di contabilità dell'ente rechi una differente disciplina".
5. Fermo restando
l'obbligo del sistema di codifica dei titoli di entrata e di spesa, la
predisposizione del modello di cui all'articolo 114, comma 1, lettera c),
del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, da
parte di comuni e province è facoltativa.
6. Sono abrogati
l'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, il
comma 5 dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43, nella parte in cui consente l'affidamento senza gara del servizio
di tesoreria al concessionario del servizio di riscossione, e, all'articolo 27,
comma 9, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive
modificazioni, sono soppresse le parole: "all'articolo 53, comma 1,
ed". All'articolo 31, comma 2, lettera c), del decreto legislativo
25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, le parole: "in sede di
assestamento" sono sostituite dalle parole: "una tantum".
7. In prima
applicazione il termine per l'adeguamento dei regolamenti di contabilità di
comuni e province ai princìpi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77,
e successive modificazioni, è fissato al 31 ottobre 1997.
Art.
10.
(Disposizioni in materia di giudizio di conto)
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito
il seguente:
"2-bis.
Gli agenti contabili degli enti locali, salvo che la Corte dei conti lo
richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per
il giudizio di conto di cui all'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923,
n. 2440, ed agli articoli 44 e seguenti del testo unico approvato con regio
decreto 12 luglio 1934, n. 1214".
2. Al decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i
commi 3 e 4 dell'articolo 67 sono abrogati;
b) al
comma 1 dell'articolo 75 sono soppresse le parole da: "il quale lo
deposita" fino alla fine del comma.
Art.
11.
(Soppressione della commissione di cui all'articolo 19, secondo comma, del
decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 maggio 1965, n. 431. Competenze del Consiglio superiore dei lavori pubblici)
1. Il parere del
Consiglio superiore dei lavori pubblici sostituisce il parere della commissione
di cui all'articolo 19, secondo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive
modificazioni. La commissione predetta è soppressa.
2. All'articolo 6
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata dal decreto-legge 3 aprile
1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216,
dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente:
"5-ter.
Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere entro
quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto. Decorso tale termine, il
parere si intende espresso in senso favorevole".
Art.
12.
(Disposizioni in materia di alienazione degli immobili di proprietà
pubblica)
1. Dopo il comma 2
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, è inserito il seguente:
"2-bis.
Le disposizioni della presente legge non si applicano alle unità immobiliari
degli enti pubblici territoriali che non abbiano finalità di edilizia
residenziale pubblica. Agli immobili urbani pubblici e a quelli sottoposti a
tutela ai sensi dell'articolo 4 della legge 1o giugno 1939, n. 1089, adibiti a
uso diverso da quello di edilizia residenziale si applicano le disposizioni
degli articoli 38 e 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive
modificazioni".
2. I comuni e le
province possono procedere alle alienazioni del proprio patrimonio immobiliare
anche in deroga alle norme di cui alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e
successive modificazioni, ed al regolamento approvato con regio decreto 17
giugno 1909, n. 454, e successive modificazioni, nonchè alle norme sulla
contabilità generale degli enti locali, fermi restando i princìpi generali
dell'ordinamento giuridico-contabile. A tal fine sono assicurati criteri di
trasparenza e adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti
proposte di acquisto, da definire con regolamento dell'ente interessato.
3. Alle alienazioni
di beni immobili di interesse storico e artistico dello Stato, dei comuni e
delle province si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti
della legge 1o giugno 1939, n. 1089. I beni immobili notificati ai sensi della
legge 20 giugno 1909, n. 364, o della legge 11 giugno 1922, n. 778, per i quali
non siano state in tutto o in parte rinnovate e trascritte le notifiche ai sensi
dell'articolo 2 della legge 1o giugno 1939, n. 1089, sono, su domanda degli
aventi diritto, da presentarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, ricompresi a tutti gli effetti tra gli immobili notificati
e vincolati ai sensi della legge 1o giugno 1939, n. 1089. Alle alienazioni,
totali o parziali, dei beni immobili di cui al periodo precedente, avvenute
prima della data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano le
disposizioni di cui al capo III, sezione II, della legge 1o giugno 1939, n.
1089.
4. Le disposizioni
del comma 3 e quelle da esse richiamate non si applicano alle alienazioni
deliberate prima del 31 dicembre 1996, da parte di enti ed istituti pubblici,
aventi ad oggetto beni immobili ricompresi nella tutela disposta con gli
articoli 1 e 2 della legge 1o giugno 1939, n. 1089, per i quali non siano
intervenute, prima della deliberazione di alienazione, la notifica e la
trascrizione ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge. In assenza di
regolamento, i comuni e le province non possono procedere alle alienazioni
secondo le disposizioni di cui al comma 2.
5. Le approvazioni e
le autorizzazioni ai sensi della legge 1o giugno 1939, n. 1089, relative ad
interventi in materia di edilizia pubblica e privata sui beni di interesse
storico e artistico, sono rilasciate entro il termine di novanta giorni dalla
presentazione della richiesta alla competente soprintendenza. Il termine è
sospeso, fino a trenta giorni, per una sola volta, se la competente
soprintendenza richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio ovvero
procede ad accertamenti di natura tecnica, dandone comunicazione al richiedente.
6. Decorso il
termine di cui al comma 5, previa diffida a provvedere nel successivo termine di
trenta giorni, le richieste di approvazione e di autorizzazione si intendono
accolte. In tali casi, nei confronti dei responsabili del ritardo è promosso il
procedimento disciplinare mediante contestazione di addebiti, in applicazione
delle disposizioni vigenti.
Art.
13.
(Abrogazione delle disposizioni che prevedono autorizzazioni ad accettare
lasciti e donazioni e ad acquistare beni stabili)
1. L'articolo 17 del
codice civile e la legge 21 giugno 1896, n. 218, sono abrogati; sono altresì
abrogate le altre disposizioni che prescrivono autorizzazioni per l'acquisto di
immobili o per accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di persone
giuridiche, associazioni e fondazioni.
2. Le disposizioni
di cui al comma 1 si applicano anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi
in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.
Art.
14.
(Disposizioni in materia di pagamento dell'imposta mediante cessione di beni
culturali)
1. All'articolo 28-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il terzo comma è sostituito dal seguente:
"L'Amministrazione
per i beni culturali e ambientali attesta per ogni singolo bene l'esistenza
delle caratteristiche previste dalla vigente legislazione di tutela e dichiara,
per i beni e le opere di cui al primo comma, l'interesse dello Stato ad
acquisirli";
b)
il quinto comma è abrogato.
2. All'articolo 39
del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e
donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono
apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. L'Amministrazione
per i beni culturali e ambientali attesta per ogni singolo bene l'esistenza
delle caratteristiche previste dalle norme indicate nell'articolo 13, comma 1, e
dichiara, per i beni e le opere di cui al comma 1, l'interesse dello Stato ad
acquisirli";
b) il
comma 5 è abrogato.
Art.
15.
(Disposizioni in materia di pagamento all'estero delle tasse di concessione
governativa e dell'imposta di bollo)
1. Alla Sezione III
della Tabella dei diritti da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari,
annessa alla legge 2 maggio 1983, n. 185, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la denominazione della Sezione III è sostituita dalla seguente:
"Passaporti, altre tasse di concessione governativa e imposta di
bollo";
b)
l'articolo 25 è sostituito dal seguente:
"Art. 25 -
Passaporto. La tassa da applicarsi è uguale a quella stabilita nel territorio
nazionale.
Altre tasse di
concessione governativa. Le tasse da applicarsi sono uguali a quelle stabilite
nel territorio nazionale";
c)
dopo l'articolo 25 è inserito il seguente:
"Art. 25-bis.
- Imposta di bollo. L'imposta da applicarsi è uguale a quella stabilita nel
territorio nazionale".
2. Entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da
adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, il Governo adotta misure per la semplificazione delle modalità dei
versamenti a favore della pubblica amministrazione, delle regioni, delle
amministrazioni locali e degli enti pubblici economici da parte dei cittadini
italiani all'estero o stranieri presso gli uffici diplomatici e consolari per
altre imposte, tasse, ammende e servizi resi.
Art.
16.
(Difensori civici delle regioni e delle province autonome)
1. A tutela dei
cittadini residenti nei comuni delle rispettive regioni e province autonome e
degli altri soggetti aventi titolo secondo quanto stabilito dagli ordinamenti di
ciascuna regione e provincia autonoma, i difensori civici delle regioni e delle
province autonome esercitano, sino all'istituzione del difensore civico
nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato,
con esclusione di quelle competenti in materia di difesa, di sicurezza pubblica
e di giustizia, le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di
sollecitazione e di informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli
stessi nei confronti delle strutture regionali e provinciali.
2. I difensori
civici inviano ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati entro il 31 marzo una relazione sull'attività svolta nell'anno
precedente ai sensi del comma 1.
Art.
17.
(Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività
amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo)
1. Il comma 2-bis
dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 2
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente:
"2-bis.
Nella prima riunione della conferenza di servizi le amministrazioni che vi
partecipano stabiliscono il termine entro cui è possibile pervenire ad una
decisione. In caso di inutile decorso del termine l'amministrazione indicente
procede ai sensi dei commi 3-bis e 4".
2. Dopo il comma 3
dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente:
"3-bis.
Nel caso in cui una amministrazione abbia espresso, anche nel corso della
conferenza, il proprio motivato dissenso, l'amministrazione procedente può
assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone
comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione
procedente o quella dissenziente sia una amministrazione statale; negli altri
casi la comunicazione è data al presidente della regione ed ai sindaci. Il
Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o
il presidente della regione o i sindaci, previa delibera del consiglio regionale
o dei consigli comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della
comunicazione, possono disporre la sospensione della determinazione inviata;
trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione è
esecutiva".
3. Il comma 4
dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:
"4. Qualora
il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia espresso da una
amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del
patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini,
l'amministrazione procedente può richiedere, purchè non vi sia stata una
precedente valutazione di impatto ambientale negativa in base alle norme
tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre
1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, una
determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei
ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri".
4. Dopo il comma 4
dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto il seguente:
"4-bis.
La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di
interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi reciprocamente connessi,
riguardanti medesimi attività o risultato. In tal caso, la conferenza è
indetta dalla amministrazione o, previa informale intesa, da una delle
amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente ovvero
dall'amministrazione competente a concludere il procedimento che
cronologicamente deve precedere gli altri connessi. L'indizione della conferenza
può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta".
5. Dopo l'articolo
14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente:
"Art. 14-bis.
1. Il ricorso alla conferenza di servizi è obbligatorio nei casi in cui
l'attività di programmazione, progettazione, localizzazione, decisione o
realizzazione di opere pubbliche o programmi operativi di importo iniziale
complessivo superiore a lire 30 miliardi richieda l'intervento di più
amministrazioni o enti, anche attraverso intese, concerti, nulla osta o assensi
comunque denominati, ovvero qualora si tratti di opere di interesse statale o
che interessino più regioni. La conferenza può essere indetta anche dalla
amministrazione preposta al coordinamento in base alla disciplina vigente e può
essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta in tale attività.
2.
Nelle conferenze di servizi di cui al comma 1, la decisione si considera
adottata se, acquisita anche in sede diversa ed anteriore alla conferenza di
servizi una intesa tra lo Stato e la regione o le regioni territorialmente
interessate, si esprimano a favore della determinazione i rappresentanti di
comuni o comunità montane i cui abitanti, secondo i dati dell'ultimo censimento
ufficiale, costituiscono la maggioranza di quelli delle collettività locali
complessivamente interessate dalla decisione stessa e comunque i rappresentanti
della maggioranza dei comuni o delle comunità montane interessate. Analoga
regola vale per i rappresentanti delle province".
6. Dopo l'articolo
14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal comma 5 del
presente articolo, è inserito il seguente:
"Art. 14-ter.
1. La conferenza di servizi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, può essere convocata prima o nel corso
dell'accertamento di conformità di cui all'articolo 2 del predetto decreto.
Quando l'accertamento abbia dato esito positivo, la conferenza approva i
progetti entro trenta giorni dalla convocazione.
2.
La conferenza di cui al comma 1 è indetta, per le opere di interesse statale,
dal Provveditore alle opere pubbliche competente per territorio. Allo stesso
organo compete l'accertamento di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, salvo il caso di opere che interessano
il territorio di più regioni per il quale l'intesa viene accertata dai
competenti organi del Ministero dei lavori pubblici".
7. Dopo l'articolo
14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal comma 6 del
presente articolo, è inserito il seguente:
"Art. 14-quater.
1. Nei procedimenti relativi ad opere per le quali sia intervenuta la
valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio
1986, n. 349, le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 4, 16, comma 3, e
17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della
salute dei cittadini, fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 5,
del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. Su proposta
del Ministro competente, del Ministro dell'ambiente o del Ministro per i beni
culturali e ambientali, la valutazione di impatto ambientale può essere estesa,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del
Consiglio dei ministri, anche ad opere non appartenenti alle categorie
individuate ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
2.
Per l'opera sottoposta a valutazione di impatto ambientale, il provvedimento
finale, adottato a conclusione del relativo procedimento, è pubblicato, a cura
del proponente, unitamente all'estratto della predetta valutazione di impatto
ambientale, nella Gazzetta Ufficiale e su un quotidiano a diffusione
nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte
dei soggetti interessati".
8. All'articolo 27
della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
"5-bis.
Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi
dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi
finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione
dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di
avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni".
9. Al comma 4
dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: "consenso
unanime delle" sono sostituite dalle seguenti: "consenso unanime del
presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle
altre".
10. Le disposizioni
di cui al comma 5-bis dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
introdotto dal comma 8 del presente articolo, si applicano, in quanto
compatibili, agli accordi di programma ed ai patti territoriali di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge
7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, agli accordi di programma
relativi agli interventi previsti nei programmi e nei piani approvati dalla
Commissione di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, nonchè
alle sovvenzioni globali di cui alla normativa comunitaria.
11. Le disposizioni
di cui ai commi 2-bis, 3-bis e 4 dell'articolo 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241, introdotte dal presente articolo, si applicano anche alle
altre conferenze di servizi previste dalle vigenti disposizioni di legge.
12. Il comma 5
dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è sostituito dal seguente:
"5. La
Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese relative al proprio
funzionamento, nei limiti degli stanziamenti previsti da un apposito fondo
istituito a tale scopo nel bilancio dello Stato. Il rendiconto della gestione
finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti. Le norme dirette a
disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla
contabilità generale dello Stato, sono approvate con decreto del Presidente
della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di
concerto con il Ministro del tesoro, sentita la predetta Commissione".
13. Al comma 2
dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il primo periodo sono
inseriti i seguenti: "Alle dipendenze della Commissione è posto, altresì,
un contingente, non superiore nel primo biennio a diciotto unità, di dipendenti
dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando,
determinato, su proposta della Commissione, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro. I dipendenti
comandati conservano lo stato giuridico e il trattamento economico delle
amministrazioni di provenienza, a carico di queste ultime".
14. Nel caso in cui
disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori
ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare
il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.
15. All'articolo 56,
terzo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la parola: "sentiti" è sostituita
dalla seguente: "sentito"; le parole: "ed il consiglio di
amministrazione" sono soppresse.
16. All'articolo 58,
terzo comma, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la parola: "sentiti" è sostituita
dalla seguente: "sentito"; le parole: "ed il consiglio di
amministrazione" sono soppresse.
17. All'articolo 56
del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, è aggiunto il seguente comma:
"In attesa
dell'adozione del provvedimento di comando, può essere concessa,
dall'amministrazione di appartenenza, l'immediata utilizzazione dell'impiegato
presso l'amministrazione che ha richiesto il comando".
18. Fino alla
trasformazione in società per azioni dell'Ente poste italiane, il personale
dipendente dell'Ente stesso può essere comandato presso le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29. I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purchè
autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività
lavorativa presso altri enti.
19. Presso l'Autorità
per l'informatica nella pubblica amministrazione è istituito un Centro tecnico,
operante con autonomia amministrativa e funzionale, sotto la direzione e il
controllo dell'Autorità, per l'assistenza ai soggetti che utilizzano la Rete
unitaria della pubblica amministrazione. Con regolamento da emanarsi entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati
i compiti, l'organizzazione ed il funzionamento del Centro medesimo. Il Centro
si avvale di personale assunto con contratto di diritto privato, anche a tempo
determinato, in numero non superiore a cinquanta unità. In sede di prima
applicazione i compiti del Centro sono svolti dall'Autorità per l'informatica
nella pubblica amministrazione. Dalla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al presente comma, il Centro subentra nei compiti dell'Autorità inerenti
l'assistenza ai soggetti che utilizzano la Rete unitaria della pubblica
amministrazione, ivi inclusi i procedimenti di gara ancora in corso. Gli oneri
di funzionamento del Centro gravano sulle disponibilità già destinate al
finanziamento del progetto intersettoriale "Rete unitaria della pubblica
amministrazione" di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3 giugno 1996, n.
307, convertito dalla legge 30 luglio 1996, n. 400, da assegnare con le modalità
ivi indicate nella misura ritenuta congrua dall'Autorità per l'informatica
nella pubblica amministrazione in relazione alla progressiva assunzione dei
compiti ad esso attribuiti.
20. Ai fini di
quanto previsto dall'articolo 81, quarto comma, del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, e dagli articoli 29, 33, 35 e 194 del regio decreto 23 maggio
1924, n. 827, nonchè dagli articoli 19 e seguenti del regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, in materia di
redazione e aggiornamento degli inventari, il valore dei beni e delle
apparecchiature di natura informatica, anche destinati al funzionamento di
sistemi informativi complessi, s'intende ammortizzato nel termine massimo di
cinque anni dall'acquisto. Trascorso tale termine, il valore d'inventario
s'intende azzerato, anche se i beni stessi risultino ancora suscettibili di
utilizzazione.
21. I beni e le
apparecchiature di cui al comma 20, qualora siano divenuti inadeguati per la
funzione a cui erano destinati, sono alienati, ove possibile, a cura del
Provveditorato generale dello Stato, secondo il procedimento previsto
dall'articolo 35 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. In caso di esito
negativo del procedimento di alienazione, i beni e le apparecchiature stessi
sono assegnati in proprietà, a titolo gratuito, a istituzioni scolastiche o ad
associazioni o altri soggetti non aventi fini di lucro che ne abbiano fatto
richiesta, ovvero sono distrutti, nel rispetto della vigente normativa in
materia di tutela ambientale.
22. Le disposizioni
di cui all'articolo 12 della legge 5 luglio 1982, n. 441, si applicano anche al
personale di livello dirigenziale od equiparato di cui all'articolo 2, commi 4 e
5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
nonchè al personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche. Per il
personale delle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile e militare le
competenze attribuite dalla legge 5 luglio 1982, n. 441, alla Presidenza del
Consiglio dei ministri e al Presidente del Consiglio dei ministri sono
esercitate dai rispettivi organi di governo.
23. All'articolo 3,
comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, relativo alle
attribuzioni dei consigli di indirizzo e vigilanza degli enti pubblici di
assistenza e previdenza, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Il
consiglio di indirizzo e vigilanza definisce i programmi e individua le linee di
indirizzo dell'ente; elegge tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti il
proprio presidente; nell'ambito della programmazione generale, determina gli
obiettivi strategici pluriennali; definisce, in sede di autoregolamentazione, la
propria organizzazione interna, nonchè le modalità e le strutture con cui
esercitare le proprie funzioni, compresa quella di vigilanza, per la quale può
avvalersi anche dell'organo di controllo interno, istituito ai sensi
dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, per acquisire i dati e gli elementi relativi alla realizzazione
degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse; emana le
direttive di carattere generale relative all'attività dell'ente; approva in via
definitiva il bilancio preventivo e il conto consuntivo, nonchè i piani
pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento,
entro sessanta giorni dalla deliberazione del consiglio di amministrazione; in
caso di non concordanza tra i due organi, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale provvede all'approvazione definitiva. I componenti
dell'organo di controllo interno sono nominati dal presidente dell'ente,
d'intesa con il consiglio di indirizzo e vigilanza".
24. I commi da 1 a 4
dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono sostituiti dai
seguenti:
"1. Gli
organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i
pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro quarantacinque giorni dal
ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono
tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del
termine entro il quale il parere sarà reso.
2. In
caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza
che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà
dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente
dall'acquisizione del parere.
3. Le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che
debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.
4. Nel
caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine
di cui al comma 1 può essere interrotto per una sola volta e il parere deve
essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi
istruttori da parte delle amministrazioni interessate".
25. Il parere del
Consiglio di Stato è richiesto in via obbligatoria:
a) per
l'emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli ministri, ai sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonchè per l'emanazione di
testi unici;
b) per
la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;
c) sugli
schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni predisposti da uno o più
ministri.
26. È abrogata ogni
diversa disposizione di legge che preveda il parere del Consiglio di Stato in
via obbligatoria. Resta fermo il combinato disposto dell'articolo 2, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 33 del testo unico delle
leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n.
1054.
27. Fatti salvi i
termini più brevi previsti per legge, il parere del Consiglio di Stato è reso
nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta; decorso il
termine, l'amministrazione può procedere indipendentemente dall'acquisizione
del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il
termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una
sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal
ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni
interessate.
28. È istituita una
sezione consultiva del Consiglio di Stato per l'esame degli schemi di atti
normativi per i quali il parere del Consiglio di Stato è prescritto per legge o
è comunque richiesto dall'amministrazione. La sezione esamina altresì, se
richiesto dal Presidente del Consiglio dei ministri, gli schemi di atti
normativi dell'Unione europea. Il parere del Consiglio di Stato è sempre reso
in adunanza generale per gli schemi di atti legislativi e di regolamenti
devoluti dalla sezione o dal presidente del Consiglio di Stato a causa della
loro particolare importanza.
29. All'articolo 10
del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla
emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. Al
fine di agevolare la lettura di una legge, decreto o altro atto normativo, i cui
articoli risultino di particolare complessità in ragione dell'elevato numero di
commi, la Presidenza del Consiglio dei ministri ne predispone, per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, un testo corredato da sintetiche
note a margine, stampate in modo caratteristico, che indichino in modo sommario
il contenuto di singoli commi o di gruppi di essi. Tale testo viene pubblicato
in una data indicata contestualmente alla pubblicazione della legge o dell'atto
normativo e, comunque, non oltre quindici giorni dalla pubblicazione
stessa".
30. I disegni di
legge di conversione dei decreti-legge presentati al Parlamento recano in
allegato i testi integrali delle norme espressamente modificate o abrogate.
31. Sono abrogati
gli articoli 1, 2 e 3, comma 5, del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40,
come modificati dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479, nonchè gli
articoli 45, 46 e 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
32. Il controllo di
legittimità sugli atti amministrativi della regione, esclusa ogni valutazione
di merito, si esercita esclusivamente sui regolamenti, esclusi quelli attinenti
all'autonomia organizzativa, funzionale e contabile dei consigli regionali,
nonchè sugli atti costituenti adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.
33. Il controllo
preventivo di legittimità sugli atti degli enti locali si esercita
esclusivamente sugli statuti dell'ente, sui regolamenti di competenza del
consiglio, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa e contabile, sui
bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, sul rendiconto della
gestione, secondo le disposizioni dei commi da 34 a 45.
34. Sono altresì
soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni che le giunte
intendono di propria iniziativa sottoporre al comitato regionale di controllo.
35. Possono essere
attivati nell'ambito dei comitati regionali di controllo servizi di consulenza
ai quali gli enti locali possono rivolgersi al fine di ottenere preventivi
elementi valutativi in ordine all'adozione di atti o provvedimenti di
particolare complessità o che attengano ad aspetti nuovi dell'attività
deliberativa. La regione disciplina con propria normativa le modalità
organizzative e di espletamento dei servizi di consulenza.
36. Contestualmente
all'affissione all'albo le deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse in
elenco ai capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei
consiglieri nelle forme stabilite dallo statuto o dal regolamento.
37. La commissione
statale di controllo ed il comitato regionale di controllo non possono
riesaminare il provvedimento sottoposto a controllo nel caso di annullamento in
sede giurisdizionale di una decisione negativa di controllo.
38. Le deliberazioni
della giunta e del consiglio sono sottoposte al controllo nei limiti delle
illegittimità denunziate, quando un quarto dei consiglieri provinciali o un
quarto dei consiglieri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni con popolazione sino a 15.000
abitanti ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme
violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, quando le
deliberazioni stesse riguardino:
a) appalti
e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo
comunitario;
b) assunzioni
del personale, piante organiche e relative variazioni.
39. Nei casi
previsti dal comma 38, il controllo è esercitato, dalla data di rispettiva
istituzione, dai difensori civici comunali e provinciali; il difensore civico,
se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione all'ente,
entro quindici giorni dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi
riscontrati. In tal caso, se l'ente non ritiene di modificare la delibera, essa
acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei componenti il consiglio. Fino all'istituzione del difensore civico,
il controllo è esercitato, con gli effetti predetti, dal comitato regionale di
controllo.
40. La deliberazione
soggetta al controllo preventivo di legittimità diventa esecutiva se nel
termine di trenta giorni dalla trasmissione della stessa, che deve comunque
avvenire a pena di decadenza entro il quinto giorno successivo all'adozione, il
comitato regionale di controllo non abbia adottato un provvedimento motivato di
annullamento, trasmesso nello stesso termine di trenta giorni all'ente
interessato. Le deliberazioni diventano esecutive prima del decorso del termine
se il comitato regionale di controllo dà comunicazione di non aver riscontrato
vizi di legittimità.
41. Il controllo di
legittimità comporta la verifica della conformità dell'atto alle norme vigenti
ed alle norme statutarie specificamente indicate nel provvedimento di
annullamento, per quanto riguarda la competenza, la forma e la procedura, e
rimanendo esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito.
Nell'esame del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione il controllo
di legittimità comprende la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei
dati contabili con quelli delle deliberazioni, nonchè con i documenti
giustificativi allegati alle stesse.
42. Il comitato
regionale di controllo, entro dieci giorni dalla ricezione degli atti di cui al
comma 33, può disporre l'audizione dei rappresentanti dell'ente deliberante o
richiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio in forma scritta. In
tal caso il termine per l'esercizio del controllo viene sospeso e riprende a
decorrere dalla data della trasmissione dei chiarimenti o elementi integrativi o
dell'audizione dei rappresentanti.
43. Il comitato può
indicare all'ente interessato le modificazioni da apportare alle risultanze del
rendiconto della gestione con l'invito ad adottarle entro il termine massimo di
trenta giorni.
44. Nel caso di
mancata adozione delle modificazioni entro il termine di cui al comma 43, o di
annullamento della deliberazione di adozione del rendiconto della gestione da
parte del comitato di controllo, questo provvede alla nomina di uno o più
commissari per la redazione del conto stesso.
45. Qualora i comuni
e le province, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o
omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di
commissario ad acta nominato dal difensore civico regionale, ove
costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo. Il commissario ad
acta provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico.
46. Le associazioni
di protezione ambientale a carattere nazionale, individuate dal decreto del
Ministro dell'ambiente 20 febbraio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
48 del 27 febbraio 1987, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente
17 febbraio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile
1995, possono, nei casi previsti dall'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n.
349, impugnare davanti al giudice amministrativo gli atti di competenza delle
regioni, delle province e dei comuni.
47. All'articolo 1
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al
comma 5, dopo le parole: "di personale del comparto sanità" sono
inserite le seguenti: "di personale delle regioni e degli enti locali,
limitatamente agli enti che non versino nelle situazioni strutturalmente
deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, e successive modificazioni";
b) il
secondo periodo del comma 10 è sostituito dal seguente: "Il divieto non si
applica alle regioni, alle province autonome e agli enti locali che non versino
nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni".
48. All'articolo 3,
comma 69, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, l'ultimo periodo è sostituito
dal seguente: "Le stesse disposizioni si applicano altresì ai conferimenti
di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi da parte delle province e
dei comuni in sede di costituzione o trasformazione dei consorzi in aziende
speciali e consortili ai sensi degli articoli 25 e 60 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, e successive modificazioni, per la costituzione di società per azioni
ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, ovvero
per la costituzione, anche mediante atto unilaterale, da parte di enti locali,
di società per azioni al fine di dismetterne le partecipazioni ai sensi del
decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni".
49. Agli enti locali
che abbiano ottenuto, entro il 31 dicembre 1996, l'approvazione dell'ipotesi di
bilancio stabilmente riequilibrato, le disposizioni di cui all'articolo 6 e al
comma 47 del presente articolo si applicano nei limiti stabiliti dall'articolo
1, comma 7, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
50. I comuni possono
rideterminare attraverso accorpamenti il numero e la localizzazione delle
sezioni elettorali, e possono prevederne l'ubicazione in edifici pubblici anche
non scolastici.
51. I comuni, le
province e gli altri enti locali possono, per atto unilaterale, trasformare le
aziende speciali costituite ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera c), della
legge 8 giugno 1990, n. 142, in società per azioni, di cui possono restare
azionisti unici per un periodo comunque non superiore a due anni dalla
trasformazione. Il capitale iniziale di tali società è determinato dalla
deliberazione di trasformazione in misura non inferiore al fondo di dotazione
delle aziende speciali risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e
comunque in misura non inferiore all'importo minimo richiesto per la
costituzione delle società medesime. L'eventuale residuo del patrimonio netto
conferito è imputato a riserve e fondi, mantenendo ove possibile le
denominazioni e le destinazioni previste nel bilancio delle aziende originarie.
Le società conservano tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla
trasformazione e subentrano pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi delle
aziende originarie.
52. La deliberazione
di trasformazione tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di
costituzione delle società previsti dalla normativa vigente, ferma
l'applicazione delle disposizioni degli articoli 2330, commi terzo e quarto, e
2330-bis del codice civile.
53. Ai fini della
definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti, entro tre mesi
dalla costituzione delle società, gli amministratori devono richiedere a un
esperto designato dal presidente del tribunale una relazione giurata ai sensi e
per gli effetti dell'articolo 2343, primo comma, del codice civile. Entro sei
mesi dal ricevimento di tale relazione gli amministratori e i sindaci
determinano i valori definitivi di conferimento dopo avere controllato le
valutazioni contenute nella relazione stessa e, se sussistono fondati motivi,
aver proceduto alla revisione della stima. Fino a quando i valori di
conferimento non sono stati determinati in via definitiva le azioni delle società
sono inalienabili.
54. Le società di
cui al comma 51 possono essere costituite anche ai fini dell'applicazione delle
norme di cui al decreto- legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
55. Le
partecipazioni nelle società di cui al comma 51 possono essere alienate anche
ai fini e con le modalità di cui all'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992,
n. 498.
56. Il conferimento
e l'assegnazione dei beni degli enti locali e delle aziende speciali alle società
di cui al comma 51 sono esenti da imposizioni fiscali, dirette e indirette,
statali e regionali.
57. La deliberazione
di cui al comma 51 potrà anche prevedere la scissione dell'azienda speciale e
la destinazione a società di nuova costituzione di un ramo aziendale di questa.
Si applicano, in tal caso, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai
commi da 51 a 56 e da 60 a 61 del presente articolo nonchè agli articoli 2504-septies
e 2504-decies del codice civile.
58. All'articolo 22,
comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, la lettera e) è sostituita
dalla seguente:
"e) a
mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale
pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico
servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito
territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o
privati".
59. Le città
metropolitane e i comuni, anche con la partecipazione della provincia e della
regione, possono costituire società per azioni per progettare e realizzare
interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici
vigenti. A tal fine le deliberazioni dovranno in ogni caso prevedere che gli
azionisti privati delle società per azioni siano scelti tramite procedura di
evidenza pubblica. Le società di trasformazione urbana provvedono alla
preventiva acquisizione delle aree interessate dall'intervento, alla
trasformazione e alla commercializazione delle stesse. Le acquisizioni possono
avvenire consensualmente o tramite ricorso alle procedure di esproprio da parte
del comune. Le aree interessate dall'intervento di trasformazione sono
individuate con delibera del consiglio comunale. L'individuazione delle aree di
intervento equivale a dichiarazione di pubblica utilità, anche per le aree non
interessate da opere pubbliche. Le aree di proprietà degli enti locali
interessate dall'intervento possono essere attribuite alla società a titolo di
concessione. I rapporti tra gli enti locali azionisti e la società per azioni
di trasformazione urbana sono disciplinati da una convenzione contenente, a pena
di nullità, gli obblighi e i diritti delle parti.
60. Il comma 6
dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, è abrogato.
61. L'articolo 1
della legge 1o ottobre 1951, n. 1084, è abrogato.
62. Dopo il comma 4
dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è aggiunto
il seguente:
"4-bis.
Le occupazioni non autorizzate di spazi ed aree pubbliche con manufatti od opere
di qualsiasi natura possono essere rimosse e demolite d'ufficio dal comune. Le
spese per la rimozione sono poste a carico del trasgressore".
63. Il consiglio
comunale può determinare le agevolazioni, sino alla completa esenzione dal
pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, per le
superfici e gli spazi gravati da canoni concessori non ricognitori.
64. Fino all'entrata
in vigore delle nuove disposizioni previste dall'articolo 3, comma 143, lettera e),
numero 1), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i comuni che non abbiano
dichiarato il dissesto e che non versino nelle situazioni strutturalmente
deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, e successive modificazioni, possono, con proprio regolamento, non applicare
le tasse sulle concessioni comunali di cui all'articolo 8 del decreto-legge 10
novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio
1979, n. 3, o modificarne le aliquote.
65. Con regolamento
da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza Stato-Città e
autonomie locali, sono disciplinati i casi e le modalità con le quali, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri
delle finanze, del tesoro e della difesa, sono ceduti a titolo gratuito ai
comuni, alle province e alle regioni che ne facciano richiesta, beni immobili
dello Stato, iscritti in catasto nel demanio civile e militare che da almeno
dieci anni risultino inutilizzati, quando non si tratti di beni inseriti nel
programma di dismissione di beni immobili di cui all'articolo 3, comma 112,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nè di beni che siano stati conferiti nei
fondi immobiliari istituiti ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 25
gennaio 1994, n. 86, come sostituito dall'articolo 3, comma 111, della legge 23
dicembre 1996, n. 662.
66. I beni ceduti ai
sensi del comma 65 non possono essere alienati nei venti anni successivi alla
cessione.
67. Il comune e la
provincia hanno un segretario titolare dirigente o funzionario pubblico
dipendente da apposita Agenzia avente personalità giuridica di diritto pubblico
e iscritto all'albo di cui al comma 75.
68. Il segretario
comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza
giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla
conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai
regolamenti. Il sindaco o il presidente della provincia, ove si avvalgano della
facoltà prevista dal comma 1 dell'articolo 51-bis della legge 8 giugno
1990, n. 142, introdotto dall'articolo 6, comma 10, della presente legge,
contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale disciplinano,
secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi
ruoli, i rapporti tra il segretario ed il direttore generale. Il segretario
sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina
l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 del citato
articolo 51-bis della legge n. 142 del 1990 il sindaco o il presidente
della provincia abbiano nominato il direttore generale. Il segretario inoltre:
a) partecipa
con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e
della giunta e ne cura la verbalizzazione;
b) può
rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture
private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
c) esercita
ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o
conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia.
69. Il regolamento
di cui all'articolo 35, comma 2-bis, della legge 8 giugno 1990, n. 142,
introdotto dal comma 4 dell'articolo 5 della presente legge, può prevedere un
vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza,
assenza o impedimento.
70. Il sindaco e il
presidente della provincia nominano il segretario, che dipende funzionalmente
dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui al
comma 75. Salvo quanto disposto dal comma 71, la nomina avrà durata
corrispondente a quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia
che lo ha nominato. Il segretario continua ad esercitare le proprie funzioni,
dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo
segretario. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre
centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco o del presidente della
provincia, decorsi i quali il segretario è confermato.
71. Il segretario può
essere revocato con provvedimento motivato del sindaco o del presidente della
provincia, previa deliberazione della giunta, per violazione dei doveri
d'ufficio.
72. Il segretario
comunale o provinciale non confermato, revocato o comunque privo di incarico è
collocato in posizione di disponibilità per la durata massima di quattro anni.
Durante il periodo di disponibilità rimane iscritto all'albo ed è posto a
disposizione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo per le attività
dell'Agenzia stessa o per l'attività di consulenza, nonchè per incarichi di
cui al comma 78 presso altre amministrazioni che lo richiedano con oneri a
carico dell'ente presso cui presta servizio. Per il periodo di disponibilità al
segretario compete il trattamento economico in godimento in relazione agli
incarichi conferiti. Nel caso di collocamento in disponibilità per mancato
raggiungimento di risultati imputabile al segretario oppure motivato da gravi e
ricorrenti violazioni dei doveri d'ufficio, allo stesso, salvo diversa sanzione,
compete il trattamento economico tabellare spettante per la sua qualifica
detratti i compensi percepiti a titolo di indennità per l'espletamento dei
predetti incarichi. Decorsi quattro anni senza aver preso servizio in qualità
di titolare in altra sede il segretario viene collocato d'ufficio in mobilità
presso altre pubbliche amministrazioni nella piena salvaguardia della posizione
giuridica ed economica.
73. Il regolamento
di cui al comma 78 disciplina un fondo finanziario di mobilità a carico degli
enti locali e percentualmente determinato sul trattamento economico del
segretario dell'ente, graduato in rapporto alla dimensione dell'ente, e definito
in sede di accordo contrattuale e da attribuire all'Agenzia.
74. Il rapporto di
lavoro dei segretari comunali e provinciali è disciplinato dai contratti
collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni.
75. L'albo nazionale
dei segretari comunali e provinciali, al quale si accede per concorso, è
articolato in sezioni regionali.
76. È istituita
l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e
provinciali avente personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposta alla
vigilanza del Ministero dell'interno fino all'attuazione dei decreti legislativi
in materia di riordino, accorpamento e soppressione dei Ministeri in attuazione
della legge 15 marzo 1997, n. 59. L'Agenzia è gestita da un consiglio di
amministrazione, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
e composto da due sindaci nominati dall'ANCI, da un presidente di provincia
designato dall'UPI, da tre segretari comunali e provinciali eletti tra gli
iscritti all'albo e da due esperti designati dalla Conferenza Stato-Città e
autonomie locali. Il consiglio elegge nel proprio seno un presidente e un
vicepresidente. Con la stessa composizione e con le stesse modalità sono
costituiti i consigli di amministrazione delle sezioni regionali.
77. Il numero
complessivo degli iscritti all'albo non può essere superiore al numero dei
comuni e delle province ridotto del numero delle sedi unificate, maggiorato di
una percentuale determinata ogni due anni dal consiglio di amministrazione
dell'Agenzia e funzionale all'esigenza di garantire una adeguata opportunità di
scelta da parte dei sindaci e dei presidenti di provincia. Resta ferma la facoltà
dei comuni di stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale
comunicandone l'avvenuta costituzione all'Agenzia regionale. L'iscrizione
all'albo è subordinata al possesso dell'abilitazione concessa dalla Scuola
superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica
amministrazione locale ovvero dalla sezione autonoma della Scuola superiore
dell'amministrazione dell'interno di cui al comma 79. Al relativo corso si
accede mediante concorso nazionale a cui possono partecipare i laureati in
giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio.
78. Con regolamento
da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro competente sentite le organizzazioni sindacali e le
rappresentanze degli enti locali e salvo quanto previsto dalla presente legge,
sono disciplinati l'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile
dell'Agenzia, l'amministrazione dell'albo e la sua articolazione in sezioni e in
fasce professionali, l'iscrizione all'albo degli iscritti all'albo provvisorio,
le modalità di svolgimento dei concorsi per l'iscrizione all'albo, il passaggio
tra le fasce professionali, il procedimento disciplinare e le modalità di
utilizzazione dei segretari non chiamati a ricoprire sedi di segreteria. Le
abrogazioni e le modificazioni previste dal regolamento hanno effetto decorsi
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso. Il
regolamento dovrà conformarsi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) individuazione
delle dotazioni organiche dell'Agenzia nel limite massimo costituito dal
personale del Servizio segretari comunali e provinciali dell'amministrazione
civile dell'interno;
b) reclutamento
del personale da destinare all'Agenzia mediante utilizzo delle procedure in
materia di mobilità, ricorrendo prioritariamente, anche in deroga alle
disposizioni dell'ordinamento speciale, al personale dell'amministrazione civile
dell'interno, utilizzando anche l'istituto del comando o del fuori ruolo;
c) previsione
di un esame di idoneità per l'iscrizione all'albo riservato ai frequentatori
dei corsi promossi dalla Scuola superiore per la formazione e la
specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero
dalla sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno
di cui al comma 79;
d) disciplina
dell'ordinamento contabile dell'Agenzia anche in deroga alle disposizioni sulla
contabilità generale dello Stato, fermo restando l'obbligo di sottoporre il
rendiconto della gestione finanziaria al controllo della Corte dei conti;
e) utilizzazione
in via prioritaria dei segretari non chiamati a ricoprire sedi di segreteria per
le esigenze dell'Agenzia e per incarichi di supplenza e di reggenza, ovvero per
l'espletamento di funzioni corrispondenti alla qualifica rivestita presso altre
amministrazioni pubbliche con oneri retributivi a loro carico.
79. L'Agenzia
istituisce scuole regionali ed interregionali per la formazione e la
specializzazione dei segretari comunali e provinciali e dei dirigenti della
pubblica amministrazione locale ovvero può avvalersi, previa convenzione, della
sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno. Con
regolamento da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sentite le organizzazioni sindacali e le rappresentanze degli
enti locali, sono disciplinati l'organizzazione, il funzionamento e
l'ordinamento contabile delle scuole determinando i criteri per l'eventuale
stipula di convenzioni per l'attività formativa anche in sede decentrata con
istituti, enti, società di formazione e ricerca.
80. Per il proprio
funzionamento e per quello della Scuola superiore, l'Agenzia si avvale del fondo
di mobilità di cui al comma 73 a cui sono attribuiti i proventi dei diritti di
segreteria di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e
successive modificazioni.
81. In sede di prima
attuazione e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, è istituito, a cura del Ministro dell'interno, un albo
provvisorio al quale sono iscritti, in via transitoria, i segretari comunali e
provinciali. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 51-bis della legge 8 giugno
1990, n. 142, introdotto dall'articolo 6, comma 10, della presente legge, e di
cui al comma 68 del presente articolo. A decorrere dal sessantesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 78 il
sindaco e il presidente della provincia possono nominare il segretario
scegliendolo tra gli iscritti all'albo. In sede di prima attuazione della
presente legge e fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 78
non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, decimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, concernenti il
divieto di trasferimento per almeno un anno dalla sede di prima assegnazione dei
segretari comunali di qualifica iniziale.
82. Il regolamento
di cui al comma 78 deve altresì stabilire una disciplina transitoria relativa a
tutti gli istituti necessari all'attuazione del nuovo ordinamento dei segretari
comunali e provinciali, nel rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche
acquisite dai segretari in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge. Le norme transitorie dovranno, altresì, prevedere disposizioni
che garantiscano il trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni dei
segretari che ne facciano richiesta. Entro trenta giorni dall'emanazione del
regolamento di cui al comma 78, è consentito ai segretari in servizio di ruolo
di chiedere l'iscrizione ad apposita sezione speciale dell'albo. I segretari che
richiedano l'iscrizione alla sezione speciale sono mantenuti nel ruolo statale e
trasferiti presso altre pubbliche amministrazioni, con preferenza per quelle
statali, mantenendo ad esaurimento qualifica e trattamento economico
pensionabile in godimento. Le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, ed all'articolo
15 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, sono abrogate.
83. Sino
all'espletamento dei corsi di formazione e reclutamento l'ammissione all'albo
nel grado iniziale è disposta in favore dei vincitori e degli idonei dei
concorsi in via di espletamento ovvero dei vicesegretari che ne facciano
richiesta e che abbiano svolto per almeno quattro anni le relative funzioni.
84. Le regioni a
statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la
materia di cui ai commi da 67 a 86 del presente articolo con propria
legislazione. Nel territorio della regione Trentino-Alto Adige, fino
all'emanazione di apposita legge, rimane ferma l'applicazione del titolo VI
della legge 11 marzo 1972, n. 118.
85. All'articolo 53,
comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono soppresse le parole:
"nonchè del segretario comunale o provinciale sotto il profilo di
legittimità".
86. L'articolo 52 e
il comma 4 dell'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono abrogati.
87. Con decreto del
Presidente della Repubblica da emanarsi, ai sensi dell' articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza dei presidenti
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonchè delle
associazioni nazionali delle autonomie locali, è disciplinata la procedura per
consentire alle regioni e agli enti locali e ai loro consorzi di ricorrere a
modalità di riscossione dei tributi nonchè di sanzioni o prestazioni di natura
pecuniaria in forma diretta, anche mediante strumenti elettronici o informatici,
ovvero tramite il sistema bancario e postale.
88. Con proprio
regolamento le regioni e gli enti locali potranno altresì stabilire limiti di
esenzione per versamenti e rimborsi di importi valutati di modica entità e
dovuti all'ente interessato.
89. Dalla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 87 sono abrogate tutte le
disposizioni che escludono o limitano l'utilizzazione di sistemi di pagamento a
favore delle regioni e degli enti locali diversi dalla carta moneta.
90. All'articolo 9
della legge 24 marzo 1989, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al
comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Tali parcheggi
possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo
di aree pertinenziali esterne al fabbricato, purchè non in contrasto con i
piani urbani del traffico, tenuto conto dell'uso della superficie sovrastante e
compatibilmente con la tutela dei corpi idrici";
b) al
comma 3, dopo le parole: "sono approvate", sono inserite le seguenti:
"salvo che si tratti di proprietà non condominiale".
91. I regolamenti
comunali e provinciali in materia di termine, di responsabile del procedimento e
di diritto di accesso ai documenti, ove non già vigenti, sono adottati entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale
termine il comitato regionale di controllo nomina un commissario per la loro
adozione. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 7 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, e dagli articoli 22 e 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
92. Fino
all'approvazione del regolamento previsto dall'articolo 7, comma 4, della legge
8 giugno 1990, n. 142, si applica la legge 7 agosto 1990, n. 241.
93. Alla revisione e
semplificazione delle disposizioni previste dalla legge 19 marzo 1980, n. 80, in
materia di disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione, e
successive modificazioni ed integrazioni, nonchè dal testo unico delle leggi
sui pesi e sulle misure nel Regno d'Italia del 20 luglio 1890, n. 6991,
approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e dal relativo regolamento
di attuazione approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, si provvede,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i
criteri e le modalità previsti dall'articolo 4 e dall'articolo 20 della legge
15 marzo 1997, n. 59.
94. Nell'ambito
dell'ulteriore semplificazione, prevista dall'articolo 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59, dei procedimenti amministrativi di cui alle leggi 31 maggio 1965,
n. 575, 19 marzo 1990, n. 55, 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8
agosto 1994, n. 490, i regolamenti individuano le disposizioni che pongono a
carico di persone fisiche, associazioni, imprese, società e consorzi obblighi
in materia di comunicazioni e certificazioni, che si intendono abrogate ove gli
obblighi da esse previsti non siano più rilevanti ai fini della lotta alla
criminalità organizzata.
95. L'ordinamento
degli studi dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione
di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, è
disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui all'articolo 11, commi 1 e 2,
della predetta legge, in conformità a criteri generali definiti, nel rispetto
della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio
universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o più
decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi
agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto è previsto alla data di
entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a
119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresì:
a)
la durata, il numero minimo di annualità e i contenuti minimi qualificanti per
ciascun corso di cui al presente comma, con riferimento ai settori
scientifico-disciplinari;
b)
modalità e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli
studenti, nonchè la più ampia informazione sugli ordinamenti degli studi,
anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici;
c)
modalità di attivazione da parte di università italiane, in collaborazione con
atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonchè di
dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al capo II del
titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
96. Con decreti del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanati
sulla base di criteri di semplificazione delle procedure e di armonizzazione con
la revisione degli ordinamenti di cui al comma 95, è altresì rideterminata la
disciplina concernente:
a)
il riconoscimento delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697,
l'attivazione dei corsi, il rilascio e la valutazione dei relativi titoli;
b)
il riconoscimento degli istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 18
febbraio 1989, n. 56, e la valutazione dei titoli da essi rilasciati;
c)
il differimento dei termini per la convalida dei titoli di cui all'articolo 3,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280, e la
valutazione dei diplomi rilasciati entro il 31 dicembre 1996 dalle scuole di cui
all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n.
14, anche ai fini dell'iscrizione al relativo albo professionale;
d)
il riordino delle università per stranieri, prevedendo anche casi specifici in
base ai quali è consentito l'accesso a studenti italiani;
e)
i professori a contratto di cui agli articoli 25 e 100 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, prevedendo apposite
disposizioni in materia di requisiti scientifici e professionali dei predetti
professori, di modalità di impiego, nonchè di durata e di rinnovabilità dei
contratti.
97. Le materie di
cui all'articolo 3, comma 6, e all'articolo 4, comma 4, della legge 19 novembre
1990, n. 341, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri
interessati.
98. I decreti di cui
al comma 95 contengono altresì norme per la formazione degli insegnanti delle
scuole della regione Valle d'Aosta, delle province autonome di Trento e di
Bolzano, nonchè delle scuole in lingua slovena ai fini di adeguarla alle
particolari situazioni linguistiche. Ai predetti fini le regioni Valle d'Aosta e
Friuli-Venezia Giulia, nonchè le province autonome di Trento e di Bolzano,
possono, sentiti i Ministeri dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica e della pubblica istruzione, stipulare apposite convenzioni con
università italiane e con quelle dei Paesi dell'area linguistica francese,
tedesca e slovena. Tali convenzioni disciplinano il rilascio di titoli di studio
universitari da parte delle università nonchè le modalità di finanziamento.
La stessa disciplina si applica ai diplomi di cui agli articoli 2 e 4 della
legge 19 novembre 1990, n. 341.
99. Dalla data di
entrata in vigore della presente legge, si provvede, con uno o più decreti del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta
del Consiglio universitario nazionale, secondo criteri di affinità scientifica
e didattica, all'accorpamento e al successivo aggiornamento dei settori
scientifico-disciplinari, nell'ambito dei quali sono raggruppati gli
insegnamenti, anche al fine di stabilire la pertinenza della titolarità ai
medesimi settori, nonchè i raggruppamenti concorsuali.
100. Il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica presenta ogni tre
anni al Parlamento una relazione sullo stato degli ordinamenti didattici
universitari e sul loro rapporto con lo sviluppo economico e produttivo, nonchè
con l'evoluzione degli indirizzi culturali e professionali.
101. In ogni
università o istituto di istruzione universitaria, nelle more dell'attuazione
della disciplina di cui al comma 95, si applicano gli ordinamenti didattici
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. I regolamenti
didattici di ateneo disciplinano le modalità e i criteri per il passaggio al
nuovo ordinamento, ferma restando la facoltà degli studenti iscritti di
completare i corsi di studio, ovvero di transitare ai nuovi corsi previo
riconoscimento, da parte delle strutture didattiche competenti, degli esami
sostenuti con esito positivo.
102. Il Consiglio
universitario nazionale (CUN) è organo elettivo di rappresentanza delle
istituzioni autonome universitarie. Esso formula pareri e proposte:
a)
sulla programmazione universitaria;
b)
sui criteri per la utilizzazione della quota di riequilibrio del fondo per il
finanziamento ordinario delle università;
c)
sui decreti di cui ai commi 95 e 96, nonchè sull'approvazione dei regolamenti
didattici d'ateneo;
d)
sui settori scientifico-disciplinari;
e)
sul reclutamento dei professori e dei ricercatori dell'università.
103. Oltre ai pareri
obbligatori di cui al comma 102, il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica può sentire il CUN su altre materie di interesse
generale per l'università.
104. Il CUN è
composto da:
a)
tre membri eletti in rappresentanza di ciascuna delle grandi aree omogenee di
settori scientifico-disciplinari individuate, in numero non superiore a
quindici, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica;
b)
otto studenti eletti dal Consiglio nazionale degli studenti, di cui all'articolo
20, comma 8, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, fra i
componenti del medesimo;
c)
quattro membri eletti in rappresentanza del personale tecnico e amministrativo
delle università;
d)
tre membri eletti dalla Conferenza permanente dei rettori delle università
italiane (CRUI).
105. La mancata
elezione di una delle rappresentanze di cui al comma 104 non inficia la valida
costituzione dell'organo.
106. Le modalità di
elezione e di funzionamento del CUN sono determinate con decreti del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite le
competenti Commissioni parlamentari. L'elettorato attivo e passivo per
l'elezione dei membri di cui al comma 104, lettera a), è comunque
attribuito ai professori ordinari e associati e ai ricercatori afferenti a
ciascuna area.
107. I componenti
del CUN sono nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, durano in carica quattro anni e non sono
immediatamente rieleggibili. Detta disposizione si applica anche in sede di
prima elezione del CUN in attuazione della presente legge.
108. In sede di
prima applicazione della presente legge, gli schemi dei decreti di cui al comma
106 sono presentati al Parlamento entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge stessa. Le elezioni per il rinnovo del CUN hanno luogo entro
sessanta giorni dall'emanazione del decreto concernente le modalità di
elezione.
109. Nel rispetto
dell'equilibrio finanziario del bilancio e dei princìpi di una corretta ed
efficiente gestione delle risorse economiche e strumentali, le materie di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c), numeri 2), 3), 4) e 5), della legge
23 ottobre 1992, n. 421, sono regolate dalle università, per quanto riguarda il
personale tecnico e amministrativo, secondo i propri ordinamenti. I relativi
atti regolamentari devono rispettare quanto stabilito dai contratti collettivi
di lavoro e sono soggetti al procedimento di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
110. Il contratto di
lavoro del direttore amministrativo, scelto tra dirigenti delle università, di
altre amministrazioni pubbliche, ovvero anche fra estranei alle amministrazioni
pubbliche, è a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni,
rinnovabile. Si applicano l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, in quanto compatibile, e l'articolo 20 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 6 del decreto
legislativo 18 novembre 1993, n. 470; la relazione di cui al comma 1 di detto
articolo è presentata al rettore e da questi trasmessa al consiglio di
amministrazione e al senato accademico. In prima applicazione il contratto di
lavoro è stipulato con il direttore amministrativo in carica alla data di
entrata in vigore della presente legge per la durata determinata dagli organi
competenti dell'ateneo.
111. Le norme che
disciplinano l'accesso al pubblico impiego sono integrate, in sede degli accordi
di comparto previsti dall'articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni, con le modalità di cui all'articolo 50 del
medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, al fine di tenere in
considerazione le professionalità prodotte dai diplomi universitari, dai
dottorati di ricerca e dai diplomi delle scuole di specializzazione.
112. Fino al
riordino della disciplina relativa allo stato giuridico dei professori
universitari e del relativo reclutamento, il Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto, definisce i criteri per
la chiamata diretta, da parte delle facoltà, di eminenti studiosi, non solo
italiani, che occupino analoga posizione in università straniere o che siano
insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale.
L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
è abrogato dalla data di emanazione del predetto decreto.
113. Il Governo è
delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi, sentite le competenti
Commissioni parlamentari, per modificare la disciplina del concorso per
l'accesso alla magistratura ordinaria, sulla base dei seguenti princìpi e
criteri direttivi: semplificazione delle modalità di svolgimento del concorso e
introduzione graduale, come condizione per l'ammissione al concorso,
dell'obbligo di conseguire un diploma biennale esclusivamente presso scuole di
specializzazione istituite nelle università, sedi delle facoltà di
giurisprudenza.
114. Anche in deroga
alle vigenti disposizioni relative all'accesso alle professioni di avvocato e
notaio, il diploma di specializzazione di cui al comma 113 costituisce, nei
termini che saranno definiti con decreto del Ministro di grazia e giustizia,
adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, titolo valutabile ai fini del compimento del relativo
periodo di pratica. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia,
sentiti i competenti ordini professionali, sono definiti i criteri per la
istituzione ed organizzazione delle scuole di specializzazione di cui al comma
113, anche prevedendo l'affidamento annuale degli insegnamenti a contenuto
professionale a magistrati, notai ed avvocati.
115. Il Governo,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è
delegato ad emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,
uno o più decreti legislativi, finalizzati alla trasformazione degli attuali
Istituti superiori di educazione fisica (ISEF), sulla base dei seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a)
possibilità di istituire facoltà o corsi di laurea e di diploma in scienze
motorie, con il concorso di altre facoltà o dipartimenti, indicando i settori
scientifico-disciplinari caratterizzanti;
b)
determinazione delle procedure per l'individuazione sul territorio, in modo
programmato e tenuto conto della localizzazione degli attuali ISEF, delle sedi
delle facoltà di scienze motorie, anche in deroga alle disposizioni vigenti in
materia di programmazione universitaria;
c)
possibilità di attivare le facoltà anche mediante specifiche convenzioni con
gli ISEF pareggiati per l'utilizzo delle strutture e del personale, nonchè per
il mantenimento dei contributi finanziari dei soggetti promotori degli ISEF
predetti;
d)
trasformazione dell'ISEF statale di Roma in istituto universitario autonomo o in
facoltà di uno degli atenei romani, con il conseguente subentro in tutti i
rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al medesimo ISEF e con
l'inquadramento del personale non docente nei ruoli e nelle qualifiche
universitarie;
e)
mantenimento, ad esaurimento e a domanda, delle funzioni didattiche e del
trattamento economico complessivo in godimento per i docenti non universitari in
servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'ISEF di
Roma e gli ISEF pareggiati, i quali abbiano svolto attività di insegnamento in
posizione di comando, distacco o incarico per almeno un triennio, con esclusione
dall'equiparazione ai professori universitari di ruolo anche ai fini della
valutazione del servizio pregresso e senza oneri aggiuntivi per il bilancio
dello Stato;
f)
mantenimento, ad esaurimento e a domanda, anche in altra sede nei casi diversi
dalle convenzioni di cui alla lettera c), delle funzioni e del
trattamento economico complessivo in godimento per il personale
tecnico-amministrativo in servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge presso gli ISEF pareggiati, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello
Stato;
g)
valutazione dei titoli conseguiti ai sensi dell'ordinamento vigente alla data di
entrata in vigore della presente legge, nonchè previsione delle modalità di
passaggio dal medesimo ordinamento a quello previsto dai decreti legislativi di
cui al presente comma;
h)
previsione della possibilità, per le facoltà universitarie di cui al presente
comma, di sottoscrivere convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI) per l'attuazione di programmi di ricerca scientifica per corsi di
aggiornamento e di specializzazione, nonchè per l'uso di strutture e
attrezzature.
116. All'articolo 9,
comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le parole: "per i quali sia
prevista" sono sostituite dalle seguenti: "universitari, anche a
quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda".
117. Fino al
riordino delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica, degli
Istituti musicali pareggiati, degli Istituti superiori di educazione fisica, i
diplomi conseguiti presso le predette istituzioni costituiscono titolo valido
per l'ammissione alla scuola di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2,
della legge 19 novembre 1990, n. 341, per gli indirizzi comprendenti le classi
di abilitazione all'insegnamento cui gli stessi danno accesso in base alla
normativa vigente. Nell'organizzazione delle corrispondenti attività
didattiche, le università potranno stipulare apposite convenzioni con le
predette istituzioni e, per quanto riguarda in particolare l'educazione
musicale, con le scuole di didattica della musica.
118. Il comma 2
dell'articolo 1 della legge 12 febbraio 1992, n. 188, è sostituito dal
seguente:
"2. I
cittadini italiani che hanno conseguito un titolo accademico austriaco sono
ammessi con riserva a tutti i concorsi banditi da amministrazioni pubbliche
nonchè agli esami di Stato e ai tirocini pratici post lauream e sono
iscritti con riserva negli albi professionali, in attesa della dichiarazione di
cui al comma 1".
119. Sono abrogate
le disposizioni incompatibili con i commi da 95 a 118 del presente articolo ed
in particolare i commi 3, 4, 5 e 7 dell'articolo 3, il comma 3 dell'articolo 4,
i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9, l'articolo 10, ad eccezione del comma 9, e
l'articolo 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonchè gli articoli 65 e 67
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. I
regolamenti di cui all'articolo 20, comma 8, lettere a) e c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59, entrano in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
120. In deroga alle
procedure di programmazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e
successive modificazioni e integrazioni, è consentita l'istituzione di una
università non statale nel territorio rispettivamente della provincia autonoma
di Bolzano e della regione autonoma della Valle d'Aosta, promosse o gestite da
enti e da privati. L'autorizzazione, per le predette istituzioni, al rilascio di
titoli di studio universitari aventi valore legale, è concessa con decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previa
intesa rispettivamente con la provincia autonoma di Bolzano e con la regione
autonoma della Valle d'Aosta. Tali decreti sono emanati sentito altresì
l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario in ordine alle
dotazioni didattiche, scientifiche, strumentali, finanziarie, edilizie, nonchè
concernenti l'organico del personale docente, ricercatore e non docente. Possono
essere attivati, con modifica statutaria, nuovi corsi di studi al cui termine
sia previsto dagli ordinamenti vigenti il rilascio di titoli aventi valore
legale, quando i corsi vengano istituiti nel territorio della provincia di
Bolzano e della regione autonoma della Valle d'Aosta. I contributi dello Stato
in relazione alle strutture didattiche e scientifiche sono determinati
annualmente con decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia
autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta, nell'ambito
dell'apposito stanziamento di bilancio previsto per le università non statali,
nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica. Le funzioni amministrative, relative agli
atenei di cui al presente comma, in particolare quelle concernenti gli statuti e
i regolamenti didattici, sono esercitate dal Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa rispettivamente con la
provincia autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta.
121. Ai sensi
dell'articolo 17 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è attribuita alla provincia
autonoma di Bolzano la potestà di emanare norme legislative in materia di
finanziamento all'ateneo di cui al comma 120 e di edilizia universitaria, ivi
comprese la scelta delle aree e l'acquisizione, anche mediante esproprio, degli
immobili necessari. A seguito dell'emanazione delle predette norme la provincia
eserciterà le relative funzioni amministrative. Con riferimento
all'attribuzione alla regione autonoma della Valle d'Aosta della potestà
legislativa nella materia di cui al presente comma si procederà,
successivamente al decreto di autorizzazione di cui al comma 120, secondo
periodo, ai sensi dell'articolo 48-bis dello Statuto speciale per la
Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e
successive modificazioni.
122. L'università
degli studi di Trento e gli atenei di cui al comma 120 promuovono e sviluppano
la collaborazione scientifica con le università e con i centri di ricerca degli
altri Stati ed in particolare degli Stati membri dell'Unione europea per le
esigenze sia della ricerca scientifica che dell'insegnamento. I relativi accordi
di collaborazione possono prevedere l'esecuzione di corsi integrati di studio
sia presso entrambe le università, sia presso una di esse, nonchè programmi di
ricerca congiunti. Le medesime università riconoscono la validità dei corsi
seguiti ovvero delle parti dei piani di studio svolti dagli studenti presso le
università e istituzioni universitarie estere, nonchè i titoli accademici
conseguiti al termine dei corsi integrati.
123. Gli accordi di
collaborazione di cui al comma 122, qualora abbiano ad oggetto l'istituzione di
corsi di laurea, di diploma e di dottorato di ricerca, sono comunicati al
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica entro trenta
giorni dalla loro stipulazione. Ove il Ministro non si opponga entro trenta
giorni dal ricevimento degli accordi predetti per motivi di contrasto con la
legge, con obblighi internazionali dello Stato italiano o con i criteri
contenuti nei decreti di cui al comma 95, gli accordi medesimi divengono
esecutivi.
124. Si applicano
all'ateneo di cui al comma 120 istituito sul territorio della provincia autonoma
di Bolzano le disposizioni di cui agli articoli 170 e 332 del testo unico delle
leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n.
1592, e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusivo riferimento ai
gradi e ai titoli accademici rilasciati nei Paesi aderenti all'Unione europea la
cui equipollenza è direttamente riconosciuta, senza esami integrativi, nel
testo degli scambi di note in vigore tra la Repubblica italiana e ciascuno Stato
membro dell'Unione europea, anche qualora nel predetto ateneo non siano attivate
le corrispondenti facoltà. Nel caso in cui i medesimi scambi di note prevedano,
per l'equipollenza di alcuni titoli e gradi, esami integrativi, l'applicazione
delle disposizioni di cui al citato testo unico approvato con regio decreto n.
1592 del 1933 è subordinata all'attivazione, presso l'ateneo di cui al presente
comma, dei corsi universitari che fanno riferimento ai medesimi titoli e gradi.
125. I competenti
organi dell'università degli studi di Trento possono disporre la nomina a
professore di prima fascia, di associato ovvero di ricercatore, per chiamata
diretta, di studiosi che rivestano presso università straniere qualifiche
analoghe a quelle anzidette e previste dall'ordinamento universitario italiano,
nella misura massima, per l'università di Trento, del trenta per cento delle
rispettive dotazioni organiche previste per ciascun tipo di qualifica. La facoltà
di nomina di cui al presente comma si applica anche, nella misura massima
rispettivamente del cinquanta e del settanta per cento, all'università
istituita nel territorio della regione autonoma della Valle d'Aosta e all'ateneo
istituito nella provincia autonoma di Bolzano; tali misure possono essere
ulteriormente derogate previa intesa con il Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica.
126. L'università
degli studi di Trento e gli atenei di cui al comma 120 possono istituire la
facoltà di scienza della formazione primaria. L'attivazione del corso di laurea
è subordinata all'avvenuta soppressione dei corsi di studio ordinari triennali
e quadriennali rispettivamente della scuola magistrale e degli istituti
magistrali.
127. In sede di
prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 95, lettera c), al
fine di favorire la realizzazione degli accordi di collaborazione internazionale
dell'università di Trento, volti al conferimento del titolo di dottore di
ricerca, nell'ambito di programmi dell'Unione europea, il medesimo titolo è
rilasciato dalla università di cui al presente comma, limitatamente ai
dottorati di cui è sede amministrativa. In tali casi la commissione di
valutazione delle tesi di dottorato, di cui all'articolo 73 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituita da una
commissione nominata dal rettore, composta da cinque esperti del settore, di cui
almeno due professori ordinari e un professore associato. Almeno due componenti
della commissione non devono appartenere alla predetta università.
128. La provincia
autonoma di Trento può disporre con leggi provinciali, ai sensi dell'articolo
17 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la concessione di contributi a favore
dell'università degli studi di Trento per lo sviluppo della ricerca scientifica
e per l'attuazione di specifici programmi e progetti formativi.
129. Al secondo
comma dell'articolo 44 della legge 14 agosto 1982, n. 590, la parola:
"contestualmente" è sostituita dalle seguenti: "in
correlazione".
130. L'ultimo
periodo del comma 14 dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, è
sostituito dai seguenti: "Il collegio dei revisori è composto da cinque
revisori ufficiali dei conti nominati d'intesa tra i Presidenti delle due
Camere, all'inizio di ciascuna legislatura, e individuati tra gli iscritti nel
registro dei revisori contabili. Il mandato dei membri del collegio non è
rinnovabile".
131. Nell'esercizio
della delega prevista dal capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e nel
rispetto dei criteri da essa stabiliti il Governo può prevedere il
trasferimento della gestione di musei statali alle regioni, alle province o ai
comuni.
132. I comuni
possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e
accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle
società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di
concessione. La procedura sanzionatoria amministrativa e l'organizzazione del
relativo servizio sono di competenza degli uffici o dei comandi a ciò preposti.
I gestori possono comunque esercitare tutte le azioni necessarie al recupero
delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso
delle spese e le penali.
133. Le funzioni di
cui al comma 132 sono conferite anche al personale ispettivo delle aziende
esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dagli articoli
22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni. A tale
personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al primo
periodo del comma 132, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di
circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico ai sensi
dell'articolo 6, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285.
134. Al comma 5
dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, la parola: "portano"
è sostituita dalle seguenti: "possono, previa deliberazione in tal senso
del consiglio comunale, portare".
135. Per la stipula
delle convenzioni di cui all'articolo 5 della legge 15 dicembre 1972, n. 772,
con i comuni per il Ministero della difesa provvede il rappresentante del
Governo competente per territorio.
136. In attesa della
nuova disciplina in materia di ordinamento degli enti locali e degli istituti di
partecipazione popolare, è consentito il contemporaneo svolgimento delle
consultazioni referendarie comunali con i referendum abrogativi nazionali
che dovranno svolgersi nella primavera del 1997. Al fine di dare attuazione a
tale disposizione, si applicano le norme relative alle consultazioni
referendarie nazionali e quelle attuative che verranno stabilite, anche in
deroga al disposto dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con
decreto del Ministro dell'interno. Con lo stesso decreto sono determinati i
criteri di ripartizione delle spese tra gli enti interessati, in ragione del
numero dei referendum di competenza di ciascun ente.
137. Le disposizioni
della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle
province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti e nel rispetto degli statuti
e delle norme di attuazione.
138. La presente
legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.