Legge
18 novembre 1998, n. 415
pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 1998 - Suppl. Ord.
Art. 1.
(Ambito oggettivo e soggettivo di
applicazione della legge)
1. All'articolo 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominata "legge n.
109", il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Ai sensi e per gli effetti della presente
legge e del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si intendono per lavori
pubblici, se affidati dai soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, le
attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e
manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di
ingegneria naturalistica. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e
nei contratti di forniture o di servizi quando comprendano lavori accessori, si
applicano le norme della presente legge qualora i lavori assumano rilievo
economico superiore al 50 per cento".
2. All'articolo 2 della legge n. 109, la lettera b)
del comma 2 è sostituita dalla seguente:
"b) ai concessionari di lavori pubblici, di cui
all'articolo 19, comma 2, ai concessionari di esercizio di infrastrutture
destinate al pubblico servizio, alle aziende speciali ed ai consorzi di cui agli
articoli 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni,
alle società di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e
successive modificazioni, ed all'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n.
498, e successive modificazioni, alle società con capitale pubblico, in misura
anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attività la
produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in
regime di libera concorrenza nonché ai concessionari di servizi pubblici e ai
soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, qualora operino in
virtù di diritti speciali o esclusivi, per lo svolgimento di attività che
riguardino i lavori, di qualsiasi importo, individuati con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8, comma 6, del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e comunque i lavori riguardanti i
rilevati aeroportuali e ferroviari, sempre che non si tratti di lavorazioni che
non possono essere progettate separatamente e appaltate separatamente in quanto
strettamente connesse e funzionali alla esecuzione di opere comprese nella
disciplina del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158".
3. All'articolo 2 della legge n. 109, i commi 3 e 4 sono
sostituiti dai seguenti:
"3. Ai soggetti di cui al comma 2, lettera b),
fatta eccezione per i concessionari di lavori pubblici, di cui al medesimo comma
2, lettera b), si applicano le disposizioni della presente legge ad
esclusione degli articoli 7, 14, 18, 19, commi 2 e 2-bis, 27 e 33. Ai
concessionari di lavori pubblici ed ai soggetti di cui al comma 2, lettera c),
si applicano le disposizioni della presente legge ad esclusione degli articoli
7, 14, 19, commi 2 e 2-bis, 27, 32 e 33. Ai soggetti di cui al comma 2,
lettera b), operanti nei settori di cui al decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 158, non si applicano, altresì, le disposizioni del regolamento di cui
all'articolo 3, comma 2, relative all'esecuzione dei lavori, alla contabilità
dei lavori e al collaudo dei lavori. Resta ferma l'applicazione delle
disposizioni legislative e regolamentari relative ai collaudi di natura tecnica.
4. I concessionari di lavori pubblici di cui al
comma 2, lettera b), sono obbligati ad appaltare a terzi attraverso
pubblico incanto o licitazione privata i lavori pubblici non realizzati
direttamente o tramite imprese controllate che devono essere espressamente
indicate in sede di candidatura, con la specificazione anche delle rispettive
quote dei lavori da eseguire; l'elenco delle imprese controllate viene
successivamente aggiornato secondo le modifiche che intervengono nei rapporti
tra le imprese. I requisiti di qualificazione previsti dalla presente legge per
gli esecutori sono richiesti al concessionario ed alle imprese controllate, nei
limiti dei lavori oggetto della concessione eseguiti direttamente. Le
amministrazioni aggiudicatrici devono prevedere nel bando l'obbligo per il
concessionario di appaltare a terzi una percentuale minima del 40 per cento dei
lavori oggetto della concessione. Le imprese controllate devono eseguire i
lavori secondo quanto disposto dalle norme della presente legge. Ai fini del
presente comma si intendono per soggetti terzi anche le imprese collegate; le
situazioni di controllo e di collegamento si determinano secondo quanto previsto
dall'articolo 2359 del codice civile.
4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 si
applicano anche ai concessionari di lavori pubblici ed ai concessionari di
infrastrutture adibite al pubblico servizio di cui al comma 2, lettera b),
per la realizzazione dei lavori previsti nelle convenzioni già assentite alla
data di entrata in vigore della presente legge, ovvero rinnovate e prorogate, ai
sensi della normativa vigente. I soggetti concessionari prima dell'inizio dei
lavori sono tenuti a presentare al concedente idonea documentazione in grado di
attestare la situazione di controllo per i fini di cui al comma 4".
4. All'articolo 2 della legge n. 109, i commi 5 e 5-bis
sono sostituiti dai seguenti:
"5. I lavori di competenza dei soggetti di cui
al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, di importo pari o superiore a
200.000 ECU e inferiore a 5 milioni di ECU, diversi da quelli individuati nel
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8, comma
6, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e di quelli di cui al comma 2,
lettera b), sono soggetti alle disposizioni di cui allo stesso decreto
legislativo, ad eccezione degli articoli 11, commi 2 e 4, 19, 22, commi 4 e 5,
25, comma 2, 26, 28, 29 e 30. I lavori di importo inferiore a 200.000 ECU sono
sottoposti ai regimi propri dei predetti soggetti.
5-bis. I soggetti di cui al comma 2 provvedono
all'esecuzione dei lavori di cui alla presente legge, esclusivamente mediante
contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici ovvero in economia nei
limiti di cui all'articolo 24. Le medesime disposizioni si applicano anche ai
soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, per l'esecuzione
di lavori, di qualsiasi importo, non rientranti tra quelli individuati ai sensi
dell'articolo 8, comma 6, del medesimo decreto legislativo nonchè tra quelli di
cui al comma 2, lettera b), del presente articolo".
5. All'articolo 2, comma 6, lettera a), della legge
n. 109, dopo le parole: "di interesse generale", la virgola è
soppressa.
Art. 2.
(Qualificazione)
1. All'articolo 8 della legge n. 109, i commi 1, 2, 3 e 4
sono sostituiti dai seguenti:
"1. Al fine di assicurare il conseguimento
degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, i soggetti esecutori a qualsiasi
titolo di lavori pubblici devono essere qualificati ed improntare la loro
attività ai princìpi della qualità, della professionalità e della
correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di
qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a
certificazione, ai sensi della normativa vigente.
2. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e con il Ministro per i beni culturali e
ambientali, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari, è istituito, tenendo conto
della normativa vigente in materia, un sistema di qualificazione, unico per
tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di cui all'articolo 2,
comma 1, di importo superiore a 150.000 ECU, articolato in rapporto alle
tipologie ed all'importo dei lavori stessi.
3. Il sistema di qualificazione è attuato da
organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati
dall'Autorità di cui all'articolo 4, sentita un'apposita commissione consultiva
istituita presso l'Autorità medesima. Alle spese di finanziamento della
commissione consultiva si provvede a carico del bilancio dell'Autorità, nei
limiti delle risorse disponibili. Agli organismi di attestazione è demandato il
compito di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di:
a) certificazione di sistema di qualità conforme
alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa
nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della
serie UNI CEI EN 45000;
b) dichiarazione della presenza di elementi
significativi e tra loro correlati del sistema di qualità rilasciata dai
soggetti di cui alla lettera a);
c) requisiti di ordine generale nonché
tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle disposizioni
comunitarie in materia di qualificazione.
4. Il regolamento di cui al comma 2 definisce in
particolare:
a) il numero e le modalità di nomina dei componenti
la commissione consultiva di cui al comma 3, che deve essere composta da
rappresentanti delle amministrazioni interessate dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle
province autonome, delle organizzazioni imprenditoriali firmatarie di contratti
collettivi nazionali di lavoro di settore e degli organismi di rappresentanza
dei lavoratori interessati;
b) le modalità e i criteri di autorizzazione e di
eventuale revoca nei confronti degli organismi di attestazione, nonché i
requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti
organismi devono possedere, fermo restando che essi devono agire in piena
indipendenza rispetto ai soggetti esecutori di lavori pubblici destinatari del
sistema di qualificazione e che sono soggetti alla sorveglianza dell'Autorità;
i soggetti accreditati nel settore delle costruzioni, ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000 e delle norme nazionali in materia, al
rilascio della certificazione dei sistemi di qualità, su loro richiesta sono
autorizzati dall'Autorità, nel caso siano in possesso dei predetti requisiti,
anche allo svolgimento dei compiti di attestazione di cui al comma 3, fermo
restando il divieto per lo stesso soggetto di svolgere sia i compiti della
certificazione che quelli dell'attestazione relativamente alla medesima impresa;
c) le modalità di attestazione dell'esistenza nei
soggetti qualificati della certificazione del sistema di qualità o della
dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualità, di cui al
comma 3, lettere a) e b), e dei requisiti di cui al comma 3,
lettera c), nonchè le modalità per l'eventuale verifica annuale dei
predetti requisiti relativamente ai dati di bilancio;
d) i requisiti di ordine generale ed i requisiti
tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui al comma 3, lettera c),
con le relative misure in rapporto all'entità e alla tipologia dei lavori,
tenuto conto di quanto disposto in attuazione dell'articolo 9, commi 2 e 3.
Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli relativi alla regolarità
contributiva e contrattuale, ivi compresi i versamenti alle casse edili;
e) la facoltà ed il successivo obbligo per le
stazioni appaltanti, graduati in un periodo non superiore a cinque anni ed in
rapporto alla tipologia dei lavori nonché agli oggetti dei contratti, di
richiedere il possesso della certificazione del sistema di qualità o della
dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualità di cui al comma
3, lettere a) e b). La facoltà ed il successivo obbligo per le
stazioni appaltanti di richiedere la certificazione di qualità non potranno
comunque essere previsti per lavori di importo inferiore a 500.000 ECU;
f) i criteri per la determinazione delle tariffe
applicabili all'attività di qualificazione;
g) la durata dell'efficacia della qualificazione,
non inferiore a due anni e non superiore a tre anni, nonché le relative modalità
di verifica;
h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei
soggetti che hanno conseguito la qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi
sono redatti e conservati presso l'Autorità, che ne assicura la pubblicità per
il tramite dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'articolo 4".
2. Il regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, della
legge n. 109, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. All'articolo 8 della legge n. 109, il comma 5 è
abrogato.
4. All'articolo 8, comma 9, della legge n. 109, le parole:
"dei requisiti di cui alla lettera b) del comma 3" sono
sostituite dalle seguenti: "dei requisiti di cui alla lettera c) del
comma 3".
5. All'articolo 8 della legge n. 109, dopo il comma 11 sono
aggiunti i seguenti:
"11-bis. Le imprese dei Paesi appartenenti
all'Unione europea partecipano alle procedure per l'affidamento di appalti di
lavori pubblici in base alla documentazione, prodotta secondo le normative
vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso di tutti i requisiti prescritti per
la partecipazione delle imprese italiane alle gare.
11-ter. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma
2, stabilisce gli specifici requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi che devono possedere i candidati ad una concessione di
lavori pubblici che non intendano eseguire i lavori con la propria
organizzazione di impresa. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto
regolamento i requisiti e le relative misure sono stabiliti dalle
amministrazioni aggiudicatrici".
11-quater. Le imprese alle quali venga rilasciata da
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN
45000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee
della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi
significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono dei seguenti
benefici:
a) la cauzione e la garanzia fidejussoria previste,
rispettivamente, dal comma 1 e dal comma 2 dell'articolo 30 della presente
legge, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento;
b) nei casi di appalto concorso le stazioni
appaltanti prendono in considerazione la certificazione del sistema di qualità,
ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro
correlati di tale sistema, in aggiunta agli elementi variabili di cui al comma 2
dell'articolo 21 della presente legge.
11-quinquies. Il regolamento di cui al comma 2
stabilisce quali requisiti di ordine generale, organizzativo e tecnico debbano
possedere le imprese per essere affidatarie di lavori pubblici di importo
inferiore a 150.000 ECU.
11-sexies. Per le attività di restauro e
manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici,
il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro dei lavori
pubblici, provvede a stabilire i requisiti di qualificazione dei soggetti
esecutori dei lavori".
Art. 3.
(Soggetti
ammessi alle gare e sistemi di realizzazione dei lavori pubblici)
1. All'articolo 10 della legge n. 109, sono aggiunti i
seguenti commi:
"1-bis. Non possono partecipare alla medesima
gara imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di
cui all'articolo 2359 del codice civile.
1-ter. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
possono prevedere nel bando la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione
del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, di
interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per
il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in
sede di offerta. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in caso di
fallimento del secondo classificato, possono interpellare il terzo classificato
e, in tal caso, il nuovo contratto è stipulato alle condizioni economiche
offerte dal secondo classificato.
1-quater. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono
ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte
presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di
comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso
dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa,
eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione
indicata in detto bando o nella lettera di invito. Quando tale prova non sia
fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di
partecipazione o nell'offerta, i soggetti aggiudicatori procedono all'esclusione
del concorrente dalla gara, alla escussione della relativa cauzione provvisoria
e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui
all'articolo 4, comma 7, nonché per l'applicazione delle misure sanzionatorie
di cui all'articolo 8, comma 7. La suddetta richiesta è, altresì, inoltrata,
entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche
all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi
non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non
forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le
suddette sanzioni e si procede alla determinazione della nuova soglia di
anomalia dell'offerta ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione".
2. All'articolo 19 della legge n. 109, al comma 1 è
premesso il seguente:
"01. I lavori pubblici di cui alla presente
legge possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o
di concessione di lavori pubblici, salvo quanto previsto all'articolo 24, comma
6".
3. All'articolo 19 della legge n. 109, al comma 1, lettera b),
dopo le parole: "progettazione esecutiva" sono inserite le seguenti:
"di cui all'articolo 16, comma 5,".
4. All'articolo 19, comma 1, lettera b), della legge
n. 109, il numero 1) è sostituito dal seguente:
"1) riguardino lavori la cui componente
impiantistica o tecnologica incida per più del 50 per cento sul valore
dell'opera;".
5. All'articolo 19 della legge n. 109, dopo il comma 1, è
inserito il seguente:
"1-bis. Per l'affidamento dei contratti di cui
al comma 1, lettera b), la gara è indetta sulla base del progetto
definitivo di cui all'articolo 16, comma 4".
6. All'articolo 19 della legge n. 109, il comma 2 è
sostituito dal seguente:
"2. Le concessioni di lavori pubblici sono
contratti conclusi in forma scritta fra
un imprenditore ed una amministrazione aggiudicatrice,
aventi ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e
l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilità, e di lavori ad essi
strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed
economica. La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente
nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i
lavori realizzati. Qualora nella gestione siano previsti prezzi o tariffe
amministrati, controllati o predeterminati, il soggetto concedente assicura al
concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli
investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio
da prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di gara, che comunque
non può superare il 50 per cento dell'importo totale dei lavori. Il prezzo può
essere corrisposto a collaudo effettuato in un'unica rata o in più rate
annuali, costanti o variabili".
7. All'articolo 19 della legge n. 109, dopo il comma 2, è
inserito il seguente:
"2-bis. La durata della concessione non può
essere superiore a trenta anni. I presupposti e le condizioni di base che
determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della
connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono
parte integrante. Le variazioni apportate dall'amministrazione aggiudicatrice a
detti presupposti o condizioni di base, nonché norme legislative e
regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per
l'esercizio delle attività previste nella concessione, qualora determinino una
modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione da
attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche
tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni, ed in mancanza
della predetta revisione il concessionario può recedere dalla concessione. Nel
caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino
favorevoli al concessionario, la revisione del piano dovrà essere effettuata a
vantaggio del concedente. Nel caso di recesso del concessionario si applicano le
disposizioni dell'articolo 37-septies, comma 1, lettere a) e
b), e comma 2. Il contratto deve contenere il piano economico-finanziario di
copertura degli investimenti e deve prevedere la specificazione del valore
residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo
dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione".
8. Alle concessioni di servizi pubblici si applicano, ove
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2-bis, della
legge n. 109, introdotto dal comma 7 del presente articolo.
9. All'articolo 19 della legge n. 109, dopo il comma 5-bis
sono aggiunti i seguenti:
"5-ter. In sostituzione totale o parziale delle
somme di denaro costituenti il corrispettivo dell'appalto, il bando di gara può
prevedere il trasferimento all'appaltatore della proprietà di beni immobili
appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice già indicati nel programma di
cui all'articolo 14 in quanto non assolvono più a funzioni di interesse
pubblico; fermo restando che detto trasferimento avviene non appena approvato il
certificato di collaudo dei lavori, il bando di gara può prevedere un momento
antecedente per l'immissione nel possesso dell'immobile.
5-quater. La gara avviene tramite offerte che
possono riguardare la sola acquisizione dei beni, la sola esecuzione dei lavori,
ovvero congiuntamente l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei beni.
L'aggiudicazione avviene in favore della migliore offerta congiunta relativa
alla esecuzione dei lavori e alla acquisizione dei beni ovvero in favore delle
due migliori offerte separate relative, rispettivamente, alla acquisizione dei
beni ed alla esecuzione dei lavori, qualora la loro combinazione risulti più
conveniente per l'amministrazione aggiudicatrice rispetto alla predetta migliore
offerta congiunta. La gara si intende deserta qualora non siano presentate
offerte per l'acquisizione del bene. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma
2, disciplina compiutamente le modalità per l'effettuazione della stima degli
immobili di cui al comma 5-ter nonché le modalità di
aggiudicazione".
Art. 4.
(Programmazione
dei lavori pubblici)
1. L'articolo 14 della legge n. 109 è sostituito dal
seguente:
"Art. 14. - (Programmazione dei lavori pubblici) -
1. L'attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge si
svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che
i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), predispongono ed
approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla
normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei
lavori da realizzare nell'anno stesso.
2. Il programma triennale costituisce momento
attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei
propri bisogni che i soggetti di cui al comma 1 predispongono nell'esercizio
delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto
con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli
studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni,
indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed
economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto
di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche,
architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità
ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. In particolare le
amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono
essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali
privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma
triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro
approvazione, mediante affissione nella sede dei soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, lettera a), per almeno sessanta giorni consecutivi.
3. Il programma triennale deve prevedere un ordine
di priorità tra le categorie di lavori, nonchè un ulteriore ordine di priorità
all'interno di ogni categoria. In ogni categoria sono comunque prioritari i
lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento
dei lavori già iniziati, nonchè gli interventi per i quali ricorra la
possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.
4. Nel programma triennale sono altresì indicati i
beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto all'articolo 19, comma 5-ter,
possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di
superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e
valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica,
architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la
documentazione catastale e ipotecaria.
5. I soggetti di cui al comma 1 nel dare attuazione
ai lavori previsti dal programma triennale devono rispettare le priorità ivi
indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o
calamitosi, nonchè le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di
legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello
statale o regionale.
6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale di
cui al comma 1 è subordinata alla previa approvazione della progettazione
preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 16, salvo che per i lavori di
manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi
accompagnata dalla stima sommaria dei costi.
7. Un lavoro o un tronco di lavoro a rete può
essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché
con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno
preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie
necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso
l'amministrazione nomina, nell'ambito del personale ad essa addetto, un soggetto
idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun
lotto.
8. I progetti dei lavori degli enti locali
ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici
vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti
urbanistici, decorso inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla
normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione medesima, gli enti
stessi sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in
materia di lavori pubblici. Per motivate ragioni di pubblico interesse si
applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi quarto e quinto, della legge 3
gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni, e dell'articolo 27, comma 5,
della legge 8 giugno 1990, n. 142.
9. L'elenco annuale predisposto dalle
amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio
preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione
dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio,
ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a
statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati
di previsione o bilanci, nonchè acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del
decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Un lavoro non
inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un
autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi
finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta
eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di
economie. Agli enti locali territoriali si applicano le disposizioni previste
dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni ed
integrazioni.
10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o
non ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, non possono
ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.
11. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad
adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base
degli schemi tipo, che sono definiti con decreto del Ministro dei lavori
pubblici. I programmi e gli elenchi sono trasmessi all'Osservatorio dei lavori
pubblici che ne dà pubblicità, ad eccezione di quelli provenienti dal
Ministero della difesa. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta
eccezione per quelli predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e loro
associazioni e consorzi, sono altresì trasmessi al CIPE, per la verifica della
loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti.
12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 10 si
applicano a far data dal primo esercizio finanziario successivo alla
pubblicazione del decreto di cui al comma 11, ovvero dal secondo qualora il
decreto sia emanato nel secondo semestre dell'anno.
13. L'approvazione del progetto definitivo da parte
di una amministrazione aggiudicatrice equivale a dichiarazione di pubblica
utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori".
2. All'articolo 32, comma 2, della legge 8 giugno 1990,
n.142, e successive modificazioni, la lettera b) è sostituita dalla
seguente:
"b) i programmi, le relazioni previsionali e
programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei
lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti
consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e
pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da
rendere nelle dette materie;".
3. All'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e
successive modificazioni, i commi quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti:
"Nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente
contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi
pubblici, l'approvazione dei progetti preliminari di lavori pubblici da parte
del consiglio comunale, e dei conseguenti progetti definitivi ed esecutivi di
lavori pubblici da parte della giunta comunale, anche se non conformi alle
specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti allo
strumento urbanistico medesimo sempre che ciò non determini modifiche al
dimensionamento o alla localizzazione delle aree per specifiche tipologie di
servizi alla popolazione, regolamentate con standard urbanistici minimi
da norme nazionali o regionali.
Nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli
strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi oppure
sono destinate a tipologie di servizi diverse da quelle cui si riferiscono le
opere medesime e che sono regolamentate con standard minimi da norme
nazionali o regionali, la deliberazione del consiglio comunale di approvazione
del progetto preliminare e la deliberazione della giunta comunale di
approvazione del progetto definitivo ed esecutivo costituiscono adozione di
variante degli strumenti stessi, non necessitano di autorizzazione regionale
preventiva e vengono approvate con le modalità previste dagli articoli 6 e
seguenti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni".
Art. 5.
(Misure per
l'adeguamento della funzionalità della pubblica amministrazione)
1. L'articolo 7 della legge n. 109 è sostituito dal
seguente:
"Art. 7. - (Misure per l'adeguamento della
funzionalità della pubblica amministrazione). - 1. I soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera a), nominano, ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, un responsabile unico del
procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma
triennale dei lavori pubblici, per le fasi della progettazione, dell'affidamento
e dell'esecuzione.
2. Il regolamento determina l'importo massimo e la
tipologia dei lavori per i quali il responsabile del procedimento può
coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori. Fino alla data di
entrata in vigore del regolamento tale facoltà può essere esercitata per
lavori di qualsiasi importo o tipologia. L'Amministrazione della difesa, in
considerazione della struttura gerarchica dei propri organi tecnici, in luogo di
un unico responsabile del procedimento può nominare un responsabile del
procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo:
progettazione, affidamento ed esecuzione.
3. Il responsabile del procedimento formula proposte
e fornisce dati e informazioni ai fini della predisposizione del programma
triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali; assicura, in
ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di
prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura
finanziaria ed ai tempi di realizzazione del programma oltreché al corretto e
razionale svolgimento delle procedure; segnala altresì eventuali disfunzioni,
impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi e accerta la libera
disponibilità delle aree e degli immobili necessari, fornisce
all'amministrazione i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di
svolgimento del processo attuativo necessari per l'attività di coordinamento,
di indirizzo e di controllo di sua competenza.
4. Il regolamento disciplina le ulteriori funzioni
del responsabile del procedimento, coordinando con esse i compiti, le funzioni e
le responsabilità del direttore dei lavori e dei coordinatori in materia di
salute e di sicurezza durante la progettazione e durante l'esecuzione dei
lavori, previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive
modificazioni. Restano ferme, fino alla data di entrata in vigore del predetto
regolamento, le responsabilità dell'ingegnere capo e del direttore dei lavori
come definite dalla normativa vigente.
5. Il responsabile del procedimento deve essere un
tecnico. Qualora l'organico dei soggetti di cui al comma 1 presenti carenze
accertate o non consenta il reperimento delle adeguate competenze professionali
in relazione alle caratteristiche dell'intervento secondo quanto attestato dal
dirigente competente alla formazione e allo svolgimento del programma, i compiti
di supporto all'attività del responsabile del procedimento possono essere
affidati con le procedure e le modalità previste dal decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 157, a professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla
legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, o alle società di
cui all'articolo 17, comma 1, lettere e) ed f), aventi le
necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario,
amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico
adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.
6. Qualora si renda necessaria l'azione integrata e
coordinata di diverse amministrazioni statali, regionali o locali,
l'amministrazione aggiudicatrice, su proposta del responsabile unico del
procedimento, può promuovere la conclusione di un accordo di programma ai sensi
dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.
7. Per l'acquisizione di intese, pareri,
concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi, comunque denominati,
al fine dell'esecuzione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice, su
proposta del responsabile unico del procedimento, convoca una conferenza di
servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni. Alle amministrazioni interessate deve essere
comunicato, a cura del responsabile unico del procedimento, il progetto di cui
al comma 8 del presente articolo almeno trenta giorni prima della data di
convocazione della conferenza o dell'accordo di programma. In caso di
affidamento di concessione di lavori pubblici di cui all'articolo 19, comma 2,
la conferenza di servizi è convocata dal concedente anche nell'interesse del
concessionario.
8. In sede di conferenza di servizi le
amministrazioni si esprimono sul progetto definitivo, successivamente alla
pronuncia da parte dell'amministrazione competente in ordine alla valutazione
d'impatto ambientale, ove richiesta dalla normativa vigente, da rendere nel
termine di novanta giorni dalla richiesta, o nel più breve termine idoneo a
consentire l'utilizzazione degli eventuali cofinanziamenti comunitari entro la
scadenza per essi prevista. Trascorsi i termini di cui al primo periodo del
presente comma, la stessa amministrazione è tenuta ad esprimersi in sede di
conferenza di servizi. La conferenza di servizi può esprimersi anche sul
progetto preliminare al fine di concordare quali siano le condizioni per
ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, le intese, i pareri,
le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi di cui
alle vigenti norme.
9. Il regolamento e le leggi regionali prevedono le
forme di pubblicità dei lavori della conferenza di servizi, nonchè degli atti
da cui risultano le determinazioni assunte da ciascuna amministrazione
interessata.
10. In sede di conferenza di servizi possono essere
richiesti ai progettisti, se necessario, chiarimenti e documentazione.
11. Le amministrazioni interessate si esprimono
nella conferenza di servizi nel rispetto delle norme ordinamentali sulla
formazione della loro volontà e sono rappresentate da soggetti che dispongono,
per delega ricevuta dall'organo istituzionalmente competente, dei poteri
spettanti alla sfera dell'amministrazione rappresentata in relazione all'oggetto
del procedimento.
12. Qualora alla conferenza di servizi il
rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque
non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza è riconvocata
per una sola volta, tra il decimo ed il quindicesimo giorno dalla prima
convocazione, e decide prescindendo dalla presenza della totalità delle
amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei
soggetti intervenuti.
13. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di
servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche
indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.
14. Le regioni a statuto ordinario provvedono a
disciplinare la conferenza di servizi, in armonia con i princìpi di cui al
presente articolo, per gli interventi di competenza regionale e locale.
15. Il termine per il controllo di legittimità
sugli atti da parte delle Ragionerie centrali dello Stato è fissato in trenta
giorni e può essere interrotto per non più di due volte, per un massimo di
dieci giorni, per la richiesta di chiarimenti all'amministrazione. Resta fermo
il disposto di cui al comma 6 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 aprile 1994, n. 367".
Art. 6.
(Modifiche
all'articolo 17 della legge n. 109)
1. La rubrica dell'articolo 17 della legge n. 109 è
sostituita dalla seguente: "Effettuazione delle attività di progettazione,
direzione dei lavori e accessorie".
2. All'articolo 17 della legge n. 109, i commi da 1 a 8
sono sostituiti dai seguenti:
"1. Le prestazioni relative alla progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori ed agli
incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile
unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma
triennale di cui all'articolo 14, sono espletate:
a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b) dagli uffici consortili di progettazione e di
direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità
montane, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di
industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità
di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive
modificazioni;
c) dagli organismi di altre pubbliche
amministrazioni di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici possono
avvalersi per legge;
d) da liberi professionisti singoli od associati
nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive
modificazioni;
e) dalle società di professionisti di cui al comma
6, lettera a);
f) dalle società di ingegneria di cui al comma 6,
lettera b);
g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai
soggetti di cui alle lettere d), e) ed f), ai quali si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 13 in quanto compatibili.
2. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma
1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle
amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. I tecnici diplomati,
in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti
dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso
l'amministrazione aggiudicatrice, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico
presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e
risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico ed abbiano svolto o
collaborato ad attività di progettazione.
3. Il regolamento definisce i limiti e le modalità
per la stipulazione, a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, di polizze
assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei
dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della
progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti
stessi.
4. La redazione del progetto preliminare, definitivo
ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative
connesse alla progettazione, in caso di carenza in organico di personale tecnico
nelle stazioni appaltanti, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della
programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso
di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o
in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal
regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che
devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento, possono
essere affidati ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g).
Le società di cui al comma 1, lettera f), singole ovvero raggruppate ai
sensi del comma 1, lettera g), possono essere affidatarie di incarichi di
progettazione soltanto nel caso in cui i corrispettivi siano stimati di importo
pari o superiore a 200.000 ECU, salvo i casi di opere di speciale complessità e
che richiedano una specifica organizzazione.
5. Il regolamento dei lavori per l'attività del
Genio militare di cui all'articolo 3, comma 7-bis, indica i soggetti
abilitati alla firma dei progetti.
6. Si intendono per:
a) società di professionisti le società costituite
esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai
vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui
ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero
nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro
quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche,
consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità
tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci delle società agli
effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l'attività
in forma associata ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n.
1815. Ai corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo
previsto dalle norme che disciplinano le rispettive Casse di previdenza;
b) società di ingegneria le società di capitali di
cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, che
eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni
dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto
ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predette attività professionali si
applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che
regolano la Cassa di previdenza di ciascun professionista firmatario del
progetto.
7. Il regolamento stabilisce i requisiti
organizzativi e tecnici che devono possedere le società di cui al comma 6 del
presente articolo. Fino all'entrata in vigore del regolamento, le società di
cui al predetto comma 6, lettera b), devono disporre di uno o più
direttori tecnici, aventi titolo professionale di ingegnere o di architetto o
laureato in una disciplina tecnica attinente alla attività prevalente svolta
dalla società, iscritti al relativo albo da almeno dieci anni con funzioni di
collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici della società, di
collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici incaricati della
progettazione, in relazione alle quali controfirmano gli elaborati.
8. Indipendentemente dalla natura giuridica del
soggetto affidatario dell'incarico di cui ai commi 4 e 14, lo stesso deve essere
espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti
ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati
già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle
rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre
nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie
prestazioni specialistiche. Il regolamento definisce le modalità per promuovere
la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi per
l'aggiudicazione".
3. All'articolo 17, comma 9, della legge n. 109, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I divieti di cui al presente comma
sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai
suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico ed ai loro dipendenti, nonché
agli affidatari di attività di supporto alla progettazione ed ai loro
dipendenti".
4. All'articolo 17 della legge n. 109, i commi 11 e 12 sono
sostituiti dai seguenti:
"11. Per l'affidamento di incarichi di
progettazione il cui importo stimato sia compreso tra 40.000 e 200.000 ECU, il
regolamento disciplina le modalità di aggiudicazione che le stazioni appaltanti
devono rispettare contemperando i princìpi generali della trasparenza e del
buon andamento con l'esigenza di garantire la proporzionalità tra le modalità
procedurali ed il corrispettivo dell'incarico.
12. Per l'affidamento di incarichi di progettazione
il cui importo stimato sia compreso tra 40.000 e 200.000 ECU, le stazioni
appaltanti devono procedere in ogni caso a dare adeguata pubblicità agli
stessi. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento l'affidamento degli
incarichi di progettazione avviene sulla base dei curricula presentati
dai progettisti. Per gli incarichi di progettazione il cui importo stimato sia
inferiore a 40.000 ECU, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento
ai soggetti di cui al comma 1, lettere d) ed e), di loro fiducia.
In entrambi i casi le stazioni appaltanti devono verificare l'esperienza e la
capacità professionale dei progettisti incaricati e motivarne la scelta in
relazione al progetto da affidare.
12-bis. Le stazioni appaltanti non possono
subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della
progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse
all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione
stipulata fra stazione appaltante e progettista incaricato sono previste le
condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a
quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e
successive modificazioni. Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato il
conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei
lavori qualora si intenda affidarla allo stesso progettista esterno".
5. All'articolo 17 della legge n. 109, i commi 13 e 14 sono
sostituiti dai seguenti:
"13. Quando la prestazione riguardi la
progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo
architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché
tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria la opportunità
di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.
A tali concorsi si applicano le disposizioni in materia di pubblicità previste
dai commi 10 e 12.
14. Nel caso di affidamento di incarichi di
progettazione ai sensi del comma 4, l'attività di direzione dei lavori è
affidata, con priorità rispetto ad altri professionisti esterni, al progettista
incaricato. In tal caso il conteggio effettuato per stabilire l'importo stimato,
ai fini dell'affidamento dell'incarico di progettazione, deve comprendere
l'importo della direzione dei lavori".
6. All'articolo 17 della legge n. 109, dopo il comma 14
sono aggiunti i seguenti:
"14-bis. I corrispettivi delle attività di
progettazione sono calcolati, ai fini della determinazione dell'importo da porre
a base dell'affidamento, applicando le aliquote che il Ministro di grazia e
giustizia, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, determina, con
proprio decreto, ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote
attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per
i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate le tabelle dei
corrispettivi a percentuale relativi alle diverse categorie di lavori, anche in
relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi, e la percentuale per il
pagamento dei corrispettivi per le attività di supporto di cui all'articolo 7,
comma 5, nonchè le attività del responsabile di progetto e le attività dei
coordinatori in materia di sicurezza introdotti dal decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 494.
14-ter. Fino all'emanazione del decreto di cui al
comma 14-bis, continuano ad applicarsi le tariffe professionali in
vigore. Per la progettazione preliminare si applica l'aliquota fissata per il
progetto di massima e per il preventivo sommario; per la progettazione
definitiva si applica l'aliquota fissata per il progetto esecutivo; per la
progettazione esecutiva si applicano le aliquote fissate per il preventivo
particolareggiato, per i particolari costruttivi e per i capitolati e i
contratti.
14-quater. I corrispettivi determinati dal decreto
di cui al comma 14-bis nonché ai sensi del comma 14-ter del
presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis
dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, sono minimi inderogabili ai
sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143,
introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto
contrario è nullo.
14-quinquies. In tutti gli affidamenti di cui al
presente articolo l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta
eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e
sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla
predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione
delle relazioni geologiche, nonchè per la sola redazione grafica degli
elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del
progettista.
14-sexies. Le progettazioni definitiva ed esecutiva
sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in
senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del
procedimento. In tal caso occorre l'accettazione, da parte del nuovo
progettista, dell'attività progettuale precedentemente svolta. L'affidamento può
ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l'avvio di
quello esecutivo resta sospensivamente condizionato alla determinazione delle
stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva.
14-septies. I soggetti di cui all'articolo 2, comma
2, lettera b), operanti nei settori di cui al decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 158, possono affidare le progettazioni, nonché le connesse
attività tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure per
l'affidamento e la realizzazione dei lavori di loro interesse, direttamente a
società di ingegneria di cui al comma 1, lettera f), che siano da essi
stessi controllate, purché almeno l'ottanta per cento della cifra d'affari
media realizzata dalle predette società nella Unione europea negli ultimi tre
anni derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da cui esse sono
controllate. Le situazioni di controllo si determinano ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile".
7. Il decreto di cui all'articolo 17, comma 14-bis,
della legge n. 109, introdotto dal comma 6 del presente articolo, è emanato
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8. Ai fini della partecipazione alla gara per gli
affidamenti di cui all'articolo 17 della legge n. 109, come modificato dal
presente articolo, le società costituite dopo la data di entrata in vigore
della presente legge, per un periodo di tre anni dalla loro costituzione,
possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai
requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di
persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti
dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di
dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa, qualora
costituite nella forma di società di capitali; per le società costituite fino
a tre anni prima della data di entrata in vigore della presente legge detta
facoltà è esercitabile per un periodo massimo di tre anni da tale data.
9. La disposizione di cui all'articolo 17, comma 2, secondo
periodo, della legge n. 109, come sostituito dal comma 2 del presente articolo,
si applica esclusivamente ai tecnici in servizio alla data di entrata in vigore
della presente legge.
Art. 7.
(Criteri di
aggiudicazione - Commissioni aggiudicatrici)
1. All'articolo 21 della legge n. 109, i commi 1, 1-bis
e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. L'aggiudicazione degli appalti mediante
pubblico incanto o licitazione privata è effettuata con il criterio del prezzo
più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato:
a) per i contratti da stipulare a misura, mediante
ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi
unitari, anche riferiti a sistemi o subsistemi di impianti tecnologici, ai sensi
dell'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, per quanto compatibile;
b) per i contratti da stipulare a corpo, mediante
ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante la predetta
offerta a prezzi unitari;
c) per i contratti da stipulare a corpo e a misura,
mediante la predetta offerta a prezzi unitari.
1-bis. Nei casi di aggiudicazione di lavori di
importo pari o superiore a 5 milioni di ECU con il criterio del prezzo più
basso di cui al comma 1, l'amministrazione interessata deve valutare l'anomalia
delle offerte di cui all'articolo 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio,
del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le offerte che presentino un ribasso
pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le
offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità
superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor
ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che
superano la predetta media. A tal fine la pubblica amministrazione prende in
considerazione entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione
delle offerte esclusivamente giustificazioni fondate sull'economicità del
procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o sulle
condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente, con esclusione,
comunque, di giustificazioni relativamente a tutti quegli elementi i cui valori
minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative, ovvero i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali. Le
offerte debbono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da
giustificazioni relativamente alle voci di prezzo più significative, indicate
nel bando di gara o nella lettera d'invito, che concorrono a formare un importo
non inferiore al 75 per cento di quello posto a base d'asta. Relativamente ai
soli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria,
l'amministrazione interessata procede all'esclusione automatica dalla gara delle
offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore a quanto
stabilito ai sensi del primo periodo del presente comma. La procedura di
esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide
risulti inferiore a cinque.
2. L'aggiudicazione degli appalti mediante
appalto-concorso nonchè l'affidamento di concessioni mediante licitazione
privata avvengono con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
prendendo in considerazione i seguenti elementi variabili in relazione all'opera
da realizzare:
a) nei casi di appalto-concorso:
1) il prezzo;
2) il valore tecnico ed estetico delle opere progettate;
3) il tempo di esecuzione dei lavori;
4) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
5) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro
da realizzare;
b) in caso di licitazione privata relativamente alle
concessioni:
1) il prezzo di cui all'articolo 19, comma 2;
2) il valore tecnico ed estetico dell'opera progettata;
3) il tempo di esecuzione dei lavori;
4) il rendimento;
5) la durata della concessione;
6) le modalità di gestione, il livello e i criteri di
aggiornamento delle tariffe da praticare all'utenza;
7) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro
da realizzare".
2. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto,
sentite le competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta
giorni dalla trasmissione del relativo schema di decreto, definisce le modalità
di determinazione della soglia di anomalia delle offerte in sostituzione di
quelle previste dall'articolo 21, comma 1-bis, della legge n. 109, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo.
Art. 8.
(Licitazione
privata)
1. La rubrica dell'articolo 23 della legge n. 109 è
sostituita dalla seguente: "Licitazione privata e licitazione privata
semplificata".
2. All'articolo 23 della legge n. 109, sono aggiunti, in
fine, i seguenti commi:
"1-bis. Per i lavori di importo inferiore a
750.000 ECU, IVA esclusa, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a)
e b), hanno la facoltà di invitare a presentare offerta almeno trenta
concorrenti scelti a rotazione fra quelli di cui al comma 1-ter del
presente articolo se sussistono in tale numero soggetti che siano qualificati in
rapporto ai lavori oggetto dell'appalto.
1-ter. I soggetti di cui all'articolo 10, comma 1,
lettere a), b), c), d) ed e), interessati ad essere invitati alle
gare di cui al comma 1-bis del presente articolo, presentano apposita
domanda. I soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), possono
presentare un numero massimo di trenta domande; i soggetti di cui all'articolo
10, comma 1, lettere b), c), d) ed e), possono presentare domande
in numero pari al doppio di quello dei propri consorziati e comunque in numero
compreso fra un minimo di sessanta ed un massimo di centottanta. Si applica
quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 13. Ogni domanda deve indicare gli
eventuali altri soggetti a cui sono state inviate le domande e deve essere
corredata dal certificato di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori e da
una autocertificazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale
il richiedente attesta di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione
dalle gare di appalto e di non aver presentato domanda in numero superiore a
quanto previsto al secondo periodo del presente comma. La domanda presentata nel
mese di dicembre ha validità per l'anno successivo a quello della domanda. La
domanda presentata negli altri mesi ha validità per l'anno finanziario
corrispondente a quello della domanda stessa. In caso di false dichiarazioni si
applicano le sanzioni di cui all'articolo 8, comma 7".
Art 9.
(Ulteriori
modifiche alla legge n. 109)
1. All'articolo 1, comma 2, della legge n. 109, le parole:
"le disposizioni" sono sostituite dalle seguenti: "i princìpi
desumibili dalle disposizioni".
2. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, della
legge n. 109 è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
3. All'articolo 3, comma 4, della legge n. 109, le parole:
"coordinata con le modifiche apportate dal decreto-legge 3 aprile 1995, n.
101, come modificato dalla relativa legge di conversione," sono sostituite
dalle seguenti: "coordinata con le modifiche ad essa apportate fino alla
data di pubblicazione del medesimo regolamento,".
4. All'articolo 3, comma 5, della legge n. 109, dopo le
parole: "nuovo capitolato generale d'appalto" sono inserite le
seguenti: "che trova applicazione ai lavori affidati dai soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera a), della presente legge, e" e le
parole: "per i lavori di restauro e manutenzione di dipinti su tela, su
tavola e su muro, nonché di superfici decorate di monumenti architettonici e di
materiali di scavo" sono sostituite dalle seguenti: "per lavori aventi
ad oggetto beni sottoposti alle disposizioni della legge 1o giugno
1939, n. 1089".
5. All'articolo 3, comma 6, lettera h), della legge
n. 109, le parole: "17, comma 8" sono sostituite dalle seguenti:
"17, comma 7".
6. All'articolo 3, comma 7-bis, della legge n. 109,
la parola: "strettamente" è soppressa.
7. All'articolo 4, comma 5, della legge n. 109, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e del Consiglio nazionale per i
beni culturali e ambientali, relativamente agli interventi aventi ad oggetto i
beni sottoposti alle disposizioni della legge 1o giugno 1939, n.
1089".
8. All'articolo 4, comma 6, della legge n. 109, dopo le
parole: "anche su richiesta", è inserita la seguente:
"motivata" e le parole: "del Servizio di ispettorato tecnico di
cui al comma 3 dell'articolo 5" sono sostituite dalle seguenti: "del
Servizio ispettivo di cui al comma 10".
9. All'articolo 4, comma 7, della legge n. 109, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I provvedimenti dell'Autorità
devono prevedere il termine di pagamento della sanzione e avverso di essi è
ammesso ricorso al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva da
proporre entro trenta giorni dalla data di ricezione dei provvedimenti medesimi.
La riscossione della sanzione avviene mediante ruoli".
10. All'articolo 4 della legge n. 109 il comma 10 è
sostituito dai seguenti:
"10. Alle dipendenze dell'Autorità sono
costituiti ed operano:
a) la Segreteria tecnica;
b) il Servizio ispettivo;
c) l'Osservatorio dei lavori pubblici.
10-bis. Il Servizio ispettivo svolge accertamenti ed
indagini ispettive nelle materie di competenza dell'Autorità; informa, altresì,
gli organi amministrativi competenti sulle eventuali responsabilità riscontrate
a carico di amministratori, di pubblici dipendenti, di liberi professionisti e
di imprese. Il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con l'Autorità, può
avvalersi del Servizio ispettivo per l'attivazione dei compiti di controllo
spettanti all'Amministrazione.
10-ter. Al Servizio ispettivo è preposto un
dirigente generale di livello C ed esso è composto da non più di 125 unità
appartenenti alla professionalità amministrativa e tecnica, di cui 25 con
qualifica non inferiore a quella dirigenziale.
10-quater. Sono fatte salve le competenze del Nucleo
tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui
all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.
10-quinquies. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio, ivi compreso il trasferimento delle
risorse dal centro di responsabilità "Ispettorato tecnico" dello
stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici all'apposito centro di
responsabilità dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei
ministri".
11. All'articolo 4 della legge n. 109, il comma 14 è
sostituito dal seguente:
"14. L'Osservatorio dei lavori pubblici è
articolato in una sezione centrale ed in sezioni regionali aventi sede presso le
regioni e le province autonome. I modi e i protocolli della articolazione
regionale sono definiti dall'Autorità di concerto con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano".
12. All'articolo 4, comma 16, lettera c), della
legge n. 109, sono soppresse le parole: "le relazioni di cui all'articolo
14, comma 8, ".
13. All'articolo 4 della legge n. 109, dopo il comma 16 è
inserito il seguente:
"16-bis. In relazione alle attività, agli
aspetti e alle componenti peculiari dei lavori concernenti i beni sottoposti
alle disposizioni della legge 1o giugno 1939, n. 1089, i compiti di
cui alle lettere a) e b) del comma 16 sono svolti dalla sezione
centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici, su comunicazione del
soprintendente per i beni ambientali e architettonici avente sede nel capoluogo
di regione, da effettuare per il tramite della sezione regionale
dell'Osservatorio".
14. All'articolo 4, comma 17, della legge n. 109, le
parole: "80.000 ECU" sono sostituite dalle seguenti: "150.000
ECU".
15. La rubrica dell'articolo 5 della legge n. 109 è
sostituita dalla seguente: "Disposizioni in materia di personale
dell'Autorità e del Servizio ispettivo e norme finanziarie".
16. All'articolo 5 della legge n. 109, il comma 3 è
abrogato.
17. All'articolo 5 della legge n. 109, il comma 5-bis è
sostituito dal seguente:
"5-bis. In sede di prima applicazione della
presente legge, si provvede alla copertura dei posti in organico del Servizio
ispettivo, in via prioritaria, mediante il personale assunto in esito ai
concorsi per esami di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 25 marzo
1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135,
e, in subordine, mediante il personale assunto nell'ambito del sistema di
programmazione delle assunzioni previsto dall'articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449. Per il restante personale si provvede in via prioritaria
con il ricorso alle procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché, in via subordinata, con il
ricorso alle procedure di concorso di cui al medesimo decreto".
18. All'articolo 5 della legge n. 109, è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
"7-bis. L'Autorità provvede alla definizione
delle risorse necessarie per le sezioni regionali dell'Osservatorio, nei limiti
delle proprie disponibilità di bilancio".
19. All'articolo 9, comma 1, della legge n. 109, le parole:
"regolata dalle" sono sostituite dalle seguenti: "ammessa in base
alle".
20. All'articolo 9, comma 2, della legge n. 109, dopo le
parole: "per quanto attiene" sono inserite le seguenti: "al
periodo di riferimento nonchè".
21. All'articolo 11, comma 1, della legge n. 109, le
parole: "riferiti ai consorzi e non alle singole imprese consorziate"
sono sostituite dalle seguenti: "posseduti e comprovati dagli stessi
secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10
gennaio 1991, n. 55, o dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, della
presente legge, salvo che per i requisiti relativi alla disponibilità delle
attrezzature e dei mezzi d'opera, nonchè all'organico medio annuo, che sono
computati cumulativamente in capo al consorzio ancorchè posseduti dalle singole
imprese consorziate".
22. All'articolo 12, comma 1, della legge n. 109, è
soppressa la parola: "esclusivamente".
23. All'articolo 13, comma 4, della legge n. 109, le
parole: "di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "di
cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e)" ed è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I consorzi di cui all'articolo 10,
comma 1, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto
divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara".
24. All'articolo 13 della legge n. 109, il comma 5 è
sostituito dai seguenti:
"5. È consentita la presentazione di offerte
da parte dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e),
anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta
da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e contenere
l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da
indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà
il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
5-bis. È vietata l'associazione in partecipazione.
È vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni
temporanee e dei consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e),
rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta".
25. All'articolo 16, comma 2, della legge n. 109, al
secondo periodo, dopo le parole: "di cui ai commi" è inserita la
seguente: "3,".
26. All'articolo 16, comma 3, della legge n. 109, dopo le
parole: "ai profili ambientali" sono inserite le seguenti: "e
all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e
riciclaggio"; la parola: "speciali" è sostituita dalle seguenti:
"dimensionali, volumetriche," e sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "; il progetto preliminare dovrà inoltre consentire l'avvio della
procedura espropriativa".
27. All'articolo 16, comma 5, della legge n. 109, le
parole: "nei termini e con le modalità" sono sostituite dalle
seguenti: "nei termini, con le modalità, i contenuti, i tempi e la
gradualità".
28. All'articolo 16, comma 7, della legge n. 109, dopo le
parole: "nonché agli studi e alle ricerche connessi," sono inserite
le seguenti: "gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza
e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi
del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri relativi alle
prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi
necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi
compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di
strutture e di impianti per gli edifici esistenti,".
29. All'articolo 18, comma 2-bis, della legge n.
109, dopo le parole: "impatto ambientale ad altre rilevazioni," sono
inserite le seguenti: "alla stesura dei piani di sicurezza e di
coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494,".
30. All'articolo 18 della legge n. 109, dopo il comma 2-bis,
sono inseriti i seguenti:
"2-ter. I pubblici dipendenti che abbiano un
rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito
territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, se non
conseguenti ai rapporti d'impiego.
2-quater. È vietato l'affidamento di attività di
progettazione, direzione lavori, collaudo, indagine e attività di supporto a
mezzo di contratti a tempo determinato od altre procedure diverse da quelle
previste dalla presente legge".
31. All'articolo 19, comma 3, della legge n. 109, dopo le
parole: "le amministrazioni aggiudicatrici", sono aggiunte le
seguenti: "ed i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b)".
32. All'articolo 19, comma 3, della legge n. 109, è
aggiunto il seguente periodo: "Sulla base di apposito disciplinare le
amministrazioni aggiudicatrici possono tuttavia affidare le funzioni di stazione
appaltante ai Provveditorati alle opere pubbliche o alle amministrazioni
provinciali".
33. All'articolo 19, comma 5, della legge n. 109, le
parole: "delle amministrazioni aggiudicatrici" sono sostituite dalle
seguenti: "dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,".
34. All'articolo 20, comma 2, della legge n. 109, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ponendo a base di gara un
progetto preliminare corredato, comunque, anche degli elaborati relativi alle
preliminari essenziali indagini geologiche, geotecniche, idrologiche e sismiche;
l'offerta ha ad oggetto gli elementi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b),
nonchè le eventuali proposte di varianti al progetto posto a base della gara; i
lavori potranno avere inizio soltanto dopo l'approvazione del progetto esecutivo
da parte dell'amministrazione aggiudicatrice".
35. All'articolo 20, comma 4, della legge n. 109, dopo la
parola: "parere" è soppressa la parola: "vincolante", le
parole: "ai sensi dell'articolo 17" sono sostituite dalle seguenti:
"ai sensi dell'articolo 16", ed è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "L'offerta ha ad oggetto il progetto esecutivo ed il prezzo".
36. All'articolo 24, comma 1, lettere a) e b),
della legge n. 109, le parole: "superiore a 150.000" sono sostituite
dalle seguenti: "superiore a 300.000".
37. All'articolo 24, comma 1, lettera b), della
legge n. 109, dopo le parole: "imperiosa urgenza" sono inserite le
seguenti: "attestati dal dirigente o dal funzionario responsabile del
procedimento".
38. All'articolo 24, comma 5, della legge n. 109, dopo le
parole: "comma 1," sono inserite le seguenti: "lettera b),".
39. All'articolo 24, comma 6, della legge n. 109, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatti salvi i lavori del
Ministero della difesa che vengono eseguiti in economia a mezzo delle truppe e
dei reparti del Genio militare, disciplinati dal regolamento per l'attività del
Genio militare di cui all'articolo 3, comma 7-bis".
40. All'articolo 24 della legge n. 109, il comma 8 è
abrogato.
41. All'articolo 25, comma 1, della legge n. 109, dopo la
lettera b) è inserita la seguente:
"b-bis) per la presenza di eventi inerenti la
natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso
d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase
progettuale;".
42. All'articolo 25, comma 3, della legge n. 109, al primo
periodo, le parole "5 per cento" sono sostituite dalle seguenti:
"10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e
restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori" e le parole:
"della spesa prevista" sono sostituite dalle seguenti:
"dell'importo del contratto stipulato".
43. All'articolo 25 della legge n. 109, dopo il comma 5 è
aggiunto il seguente:
"5-bis. Ai fini del presente articolo si
considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello
stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica
vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed
economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme
di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali".
44. All'articolo 26 della legge n. 109, il comma 1 è
sostituito dal seguente:
"1. In caso di ritardo nella emissione dei
certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto
alle condizioni e ai termini stabiliti dal capitolato speciale, che non devono
comunque superare quelli fissati dal capitolato generale, spettano all'esecutore
dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura
accertata annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ferma
restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui
l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente
emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo
netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile,
ovvero, previa costituzione in mora dell'Amministrazione e trascorsi sessanta
giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale
per la dichiarazione di risoluzione del contratto".
45. All'articolo 27, comma 2, alinea, della legge n. 109,
le parole: "per carenza di organico accertata e certificata dal
responsabile del procedimento" sono sostituite dalle seguenti: "nei
casi di cui al comma 4 dell'articolo 17".
46. All'articolo 27, comma 2, lettera b), della
legge n. 109, le parole: "17, comma 5" sono sostituite dalle seguenti:
"17, comma 4".
47. All'articolo 28, comma 1, della legge n. 109, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e di redazione del certificato di
collaudo ovvero, nei casi previsti, del certificato di regolare
esecuzione".
48. All'articolo 28 della legge n. 109, al comma 3, sono
aggiunti i seguenti periodi: "Nel caso di lavori di importo sino a 200.000
ECU il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione;
per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di ECU, è in
facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con
quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque
emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori".
49. All'articolo 28 della legge n. 109, il comma 9 è
sostituito dal seguente:
"9. Il pagamento della rata di saldo, disposto
previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo
giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del
certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione
dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile".
50. All'articolo 29, comma 1, lettera f), della
legge n. 109, le parole: "nonchè del nominativo del direttore dei lavori
designato" sono sostituite dalle seguenti: "del nominativo del
direttore dei lavori designato, nonchè, entro trenta giorni dal loro compimento
ed effettuazione, dell'ultimazione dei lavori, dell'effettuazione del collaudo,
dell'importo finale del lavoro".
51. All'articolo 29, comma 1, della legge n. 109, dopo la
lettera f), sono aggiunte le seguenti:
"f-bis) nei casi in cui l'importo finale dei
lavori superi di più del 20 per cento l'importo di aggiudicazione o di
affidamento e/o l'ultimazione dei lavori sia avvenuta con un ritardo superiore
ai sei mesi rispetto al tempo di realizzazione dell'opera fissato all'atto
dell'aggiudicazione o dell'affidamento, prevedere forme di pubblicità, con le
stesse modalità di cui alle lettere b) e c) del presente comma ed
a carico dell'aggiudicatario o dell'affidatario, diretta a rendere note le
ragioni del maggior importo e/o del ritardo nell'effettuazione dei lavori;
f-ter) nei casi di contenzioso, di cui agli articoli
31-bis, commi 2 e 3, e 32, gli organi giudicanti devono trasmettere i
dispositivi delle sentenze e delle pronunce emesse all'Osservatorio e, qualora
le sentenze o le pronunce dispongano variazioni rispetto agli importi di
aggiudicazione o di affidamento dei lavori, disporre forme di pubblicità, a
carico della parte soccombente, con le stesse modalità di cui alle lettere b)
e c) del presente comma".
52. All'articolo 30, comma 1, primo periodo, della legge n.
109, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dall'impegno del
fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2, qualora l'offerente
risultasse aggiudicatario".
53. All'articolo 30, comma 1, della legge n. 109, il
secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "La cauzione copre
la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto
medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni
dall'aggiudicazione".
54. All'articolo 30, comma 2, della legge n. 109, il
secondo periodo è sostituito dal seguente: "In caso di aggiudicazione con
ribasso d'asta superiore al 20 per cento la garanzia fidejussoria è aumentata
di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 20 per cento" e
l'ultimo periodo è soppresso.
55. All'articolo 30 della legge n. 109, dopo il comma 2, è
inserito il seguente:
"2-bis. La fidejussione bancaria o la polizza
assicurativa di cui ai commi 1 e 2 dovrà prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua
operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante. La fidejussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla
cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla
data di presentazione dell'offerta".
56. All'articolo 30 della legge n. 109, il comma 6 è
sostituito dal seguente:
"6. Prima di iniziare le procedure per
l'affidamento dei lavori, le stazioni appaltanti devono verificare, nei termini
e con le modalità stabiliti dal regolamento, la rispondenza degli elaborati
progettuali ai documenti di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, e la loro
conformità alla normativa vigente. Tale verifica può essere effettuata da
organismi di controllo accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN 45000 o dagli uffici tecnici delle predette stazioni appaltanti".
57. All'articolo 30 della legge n. 109, dopo il comma 7, è
aggiunto il seguente:
"7-bis. Con apposito regolamento, da emanare ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione del
relativo schema, è istituito, per i lavori di importo superiore a 100 milioni
di ECU, un sistema di garanzia globale di esecuzione di cui possono avvalersi i
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b)".
58. Il regolamento di cui all'articolo 30, comma 7-bis,
della legge n. 109, introdotto dal comma 57 del presente articolo, è emanato
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
59. Gli schemi di polizza-tipo concernenti le coperture
assicurative e le garanzie fidejussorie previste dall'articolo 30 della legge n.
109 sono approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
60. All'articolo 31 della legge n. 109, dopo il comma 1 è
inserito il seguente:
"1-bis. Entro trenta giorni
dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore
od il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui all'articolo 2, comma
2:
a) eventuali proposte integrative del piano di
sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza quando questi
ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di
sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza, quando questi
ultimi non siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
494;
c) un piano operativo di sicurezza per quanto
attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare
come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento
e dell'eventuale piano generale di sicurezza, quando questi ultimi siano
previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero del
piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).
61. All'articolo 31 della legge n. 109, i commi 2 e 3 sono
sostituiti dai seguenti:
"2. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed
il piano generale di sicurezza, quando previsti ai sensi del decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 494, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla
lettera b) del comma 1-bis, nonché il piano operativo di
sicurezza di cui alla lettera c) del comma 1-bis formano parte
integrante del contratto di appalto o di concessione; i relativi oneri vanno
evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta. Le gravi o
ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del
concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al comma
1 stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del
contratto da parte del committente. Il direttore di cantiere e il coordinatore
della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie
competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.
2-bis. Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei
lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per
l'esecuzione dei lavori di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494,
proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di
coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i
contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto
delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.
3. I contratti di appalto o di concessione stipulati
dopo la data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, se privi
dei piani di sicurezza di cui al comma 1-bis, sono nulli. I contratti in
corso alla medesima data, se privi del piano operativo di sicurezza di cui alla
lettera c) del comma 1-bis, sono annullabili qualora non integrati
con i piani medesimi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 1".
62. All'articolo 31 della legge n. 109, dopo il comma 4 è
aggiunto il seguente:
"4-bis. Ai fini del presente articolo il
concessionario che esegue i lavori con la propria organizzazione di impresa è
equiparato all'appaltatore".
63. All'articolo 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n.
55, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con lo stesso decreto
sono comunque vietate intestazioni ad interposte persone, di cui deve essere
comunque prevista la cessazione entro un termine predeterminato, salvo le
intestazioni a società fiduciarie autorizzate ai sensi della legge 23 novembre
1939, n. 1966, a condizione che queste ultime provvedano, entro trenta giorni
dalla richiesta effettuata dai soggetti aggiudicatari, a comunicare alle
amministrazioni interessate l'identità dei fiducianti; in presenza di
violazioni delle disposizioni del presente comma, si procede alla sospensione
dall'Albo nazionale dei costruttori o, nei casi di recidiva, alla cancellazione
dall'Albo stesso".
64. Le disposizioni attuative del comma 63 sono adottate,
entro il termine del 31 dicembre 1998, nelle forme indicate nel primo periodo
del comma 3 dell'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
65. All'articolo 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n.
55, come sostituito da ultimo dall'articolo 34, comma 1, della legge n. 109, il
numero 1) è sostituito dal seguente:
"1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o
l'affidatario, nel caso di varianti in corso d'opera, all'atto dell'affidamento,
abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o
concedere in cottimo;".
66. All'articolo 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n.
55, come sostituito da ultimo dall'articolo 34, comma 1, della legge n. 109, i
numeri 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti:
"2) che l'appaltatore provveda al deposito del
contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima
della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
3) che al momento del deposito del contratto di subappalto
presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione
attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al
numero 4) del presente comma;".
67. All'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, il
comma 3-ter, introdotto dall'articolo 34, comma 2, della legge n. 109, è
abrogato.
68. All'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, il
comma 5 è abrogato.
69. All'articolo 18, comma 9, della legge 19 marzo 1990, n.
55, come sostituito dall'articolo 34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991,
n. 406, le parole da: ", da trasmettere" a: "n. 3) e" sono
soppresse ed al medesimo comma 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro
trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una
sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che
si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa".
70. All'articolo 18, comma 11, della legge 19 marzo 1990,
n. 55, come modificato dall'articolo 34 del decreto legislativo 19 dicembre
1991, n. 406, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: "5," è soppressa;
b) le parole da: "20" fino a: "n.
584, e successive modificazioni e integrazioni" sono sostituite dalle
seguenti: "22 e 26 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406".
71. All'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, il
comma 12, come sostituito dall'articolo 34 del decreto legislativo 19 dicembre
1991, n. 406, è sostituito dal seguente:
"12. Ai fini del presente articolo è
considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque
espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in
opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento
dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 ECU e qualora
l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per
cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può
subappaltare a sua volta i lavori salvo che per la fornitura con posa in opera
di impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali
casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può
avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei
divieti di cui al comma 3, numero 5). È fatto obbligo all'appaltatore di
comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per
l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto,
l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati".
72. All'articolo 18, comma 13, della legge 19 marzo 1990,
n. 55, come modificato dall'articolo 34 del decreto legislativo 19 dicembre
1991, n. 406, la parola: "5," è soppressa.
73. All'articolo 34 della legge n. 109, il comma 4 è
abrogato.
74. L'articolo 38 della legge n. 109 è sostituito dal
seguente:
"Art. 38. - (Applicazione della legge). - 1.
Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, il Ministero per i beni
culturali e ambientali per la realizzazione dei lavori di scavo, restauro e
manutenzione dei beni tutelati ai sensi della legge 1o giugno 1939,
n. 1089, può procedere in deroga agli articoli 16, 20, comma 4, 23, comma 1, e
23, comma 1-bis, limitatamente all'importo dei lavori, nonché
all'articolo 25, fermo restando che le percentuali di cui al comma 3 del
medesimo articolo 25 possono essere elevate non oltre il limite del 20 per cento
e che l'importo in aumento relativo alle varianti che determinano un incremento
dell'importo originario del contratto deve trovare copertura nella somma
stanziata per l'esecuzione dell'opera".
75. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 157, dopo le parole: "rispetto ai servizi" sono
aggiunte le seguenti: ", siano complessivamente di importo inferiore al 50
per cento del totale".
76. Il termine di cui all'articolo 37 della legge n. 109 è
riaperto e fissato in sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Decorso tale termine, qualora l'intesa di cui al medesimo
articolo 37 non venga sottoscritta entro i successivi trenta giorni, il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro dei lavori pubblici,
convoca le parti sociali proponendo la sottoscrizione di un protocollo di
intesa.
77. Decorso il termine di sessanta giorni dalla scadenza
del termine di cui al primo periodo del comma 76, le casse edili che non
applicano la reciprocità con altre casse edili regolarmente costituite non
possono rilasciare dichiarazioni liberatorie di regolarità contributiva.
Art. 10.
(Definizione
delle controversie)
1. L'articolo 32 della legge n. 109 è sostituito dal
seguente:
"Art. 32. - (Definizione delle controversie). - 1. Tutte
le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle
conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dal comma 1
dell'articolo 31-bis, possono essere deferite ad arbitri.
2. Qualora sussista la competenza arbitrale, il
giudizio è demandato ad un collegio arbitrale costituito presso la camera
arbitrale per i lavori pubblici, istituita presso l'Autorità di cui
all'articolo 4 della presente legge. Con decreto del Ministro dei lavori
pubblici, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, da emanare entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, sono fissate le norme
di procedura del giudizio arbitrale nel rispetto dei princìpi del codice di
procedura civile, e sono fissate le tariffe per la determinazione del
corrispettivo dovuto dalle parti per la decisione della controversia.
3. Il regolamento definisce altresì, ai sensi e con
gli effetti di cui all'articolo 3 della presente legge, la composizione e le
modalità di funzionamento della camera arbitrale per i lavori pubblici;
disciplina i criteri cui la camera arbitrale dovrà attenersi nel fissare i
requisiti soggettivi e di professionalità per assumere l'incarico di arbitro,
nonchè la durata dell'incarico stesso, secondo princìpi di trasparenza,
imparzialità e correttezza.
4. Dalla data di entrata in vigore del regolamento
cessano di avere efficacia gli articoli 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51
del capitolato generale d'appalto approvato con il decreto del Presidente della
Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063. Dalla medesima data il richiamo ai collegi
arbitrali da costituire ai sensi della normativa abrogata, contenuto nelle
clausole dei contratti di appalto già stipulati, deve intendersi riferito ai
collegi da nominare con la procedura camerale secondo le modalità previste dai
commi precedenti ed i relativi giudizi si svolgono secondo la disciplina da essi
fissata".
Art. 11.
(Realizzazione
di opere pubbliche senza oneri finanziari per la pubblica amministrazione)
1. Dopo l'articolo 37 della legge n. 109, sono aggiunti i
seguenti:
"Art. 37-bis.
- (Promotore). - 1. Entro il 30 giugno di ogni anno i soggetti di cui
al comma 2, di seguito denominati "promotori", possono presentare alle
amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione di lavori
pubblici o di lavori di pubblica utilità, inseriti nella programmazione
triennale di cui all'articolo 14, comma 2, ovvero negli strumenti di
programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla
base della normativa vigente, tramite contratti di concessione, di cui
all'articolo 19, comma 2, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei
promotori stessi. Le proposte devono contenere uno studio di inquadramento
territoriale e ambientale, uno studio di fattibilità, un progetto preliminare,
una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un
istituto di credito, una specificazione delle caratteristiche del servizio e
della gestione nonché l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 21,
comma 2, lettera b), e delle garanzie offerte dal promotore
all'amministrazione aggiudicatrice. Le proposte devono inoltre indicare
l'importo delle spese sostenute per la loro predisposizione comprensivo anche
dei diritti sulle opere d'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.
Tale importo, soggetto all'accettazione da parte della amministrazione
aggiudicatrice, non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento,
come desumibile dal piano economico-finanziario.
2. Possono presentare le proposte di cui al comma 1
i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e
gestionali, specificati dal regolamento, nonché i soggetti di cui agli articoli
10 e 17, comma 1, lettera f), eventualmente associati o consorziati con
enti finanziatori e con gestori di servizi.
Art. 37-ter. - (Valutazione della proposta). - 1. Entro
il 31 ottobre di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici valutano la
fattibilità delle proposte presentate sotto il profilo costruttivo, urbanistico
ed ambientale, nonché della qualità progettuale, della funzionalità, della
fruibilità dell'opera, dell'accessibilità al pubblico, del rendimento, del
costo di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, dei tempi
di ultimazione dei lavori della concessione, delle tariffe da applicare, della
metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore economico e finanziario
del piano e del contenuto della bozza di convenzione, verificano l'assenza di
elementi ostativi alla loro realizzazione e, esaminate le proposte stesse anche
comparativamente, sentiti i promotori che ne facciano richiesta, provvedono ad
individuare quelle che ritengono di pubblico interesse.
Art. 37-quater. - (Indizione della gara). - 1. Entro
il 31 dicembre di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici, qualora fra le
proposte presentate ne abbiano individuate alcune di pubblico interesse,
applicano, ove necessario, le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 8,
ultimo periodo, e, al fine di aggiudicare mediante procedura negoziata la
relativa concessione di cui all'articolo 19, comma 2, procedono, per ogni
proposta individuata:
a) ad indire una gara da svolgere con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 21, comma 2,
lettera b), ponendo a base di gara il progetto preliminare presentato dal
promotore, eventualmente modificato sulla base delle determinazioni delle
amministrazioni stesse, nonché i valori degli elementi necessari per la
determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nelle misure
previste dal piano economico-finanziario presentato dal promotore;
b) ad aggiudicare la concessione mediante una
procedura negoziata da svolgere fra il promotore ed i soggetti presentatori
delle due migliori offerte nella gara di cui alla lettera a); nel caso in
cui alla gara abbia partecipato un unico soggetto la procedura negoziata si
svolge fra il promotore e questo unico soggetto.
2. La proposta del promotore posta a base di gara è
vincolante per lo stesso qualora non vi siano altre offerte nella gara ed è
garantita dalla cauzione di cui all'articolo 30, comma 1, e da una ulteriore
cauzione pari all'importo di cui all'articolo 37-bis, comma 1, ultimo
periodo, da versare, su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, prima
dell'indizione del bando di gara.
3. I partecipanti alla gara, oltre alla cauzione di
cui all'articolo 30, comma 1, versano, mediante fidejussione bancaria o
assicurativa, un'ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari all'importo
di cui all'articolo 37-bis, comma 1, ultimo periodo.
4. Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui
al comma 1, lettera b), il promotore non risulti aggiudicatario entro un
congruo termine fissato dall'amministrazione nel bando di gara, il soggetto
promotore della proposta ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario,
dell'importo di cui all'articolo 37-bis, comma 1, ultimo periodo. Il
pagamento è effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale
importo dalla cauzione versata dal soggetto aggiudicatario ai sensi del comma 3.
5. Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui
al comma 1, lettera b), il promotore risulti aggiudicatario, lo stesso è
tenuto a versare all'altro soggetto, ovvero agli altri due soggetti che abbiano
partecipato alla procedura, una somma pari all'importo di cui all'articolo 37-bis,
comma 1, ultimo periodo. Qualora alla procedura negoziata abbiano
partecipato due soggetti, oltre al promotore, la somma va ripartita nella misura
del 60 per cento al migliore offerente nella gara e del 40 per cento al secondo
offerente. Il pagamento è effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice
prelevando tale importo dalla cauzione versata dall'aggiudicatario ai sensi del
comma 3.
6. I soggetti aggiudicatari della concessione di cui
al presente articolo sono obbligati, in deroga alla disposizione di cui
all'articolo 2, comma 4, terzultimo periodo, ad appaltare a terzi una
percentuale minima del 30 per cento dei lavori oggetto della concessione.
Restano ferme le ulteriori disposizioni del predetto comma 4 dell'articolo 2.
Art. 37-quinquies. - (Società di progetto). - 1. Il
bando di gara per l'affidamento di una concessione per la realizzazione e/o
gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità deve
prevedere che l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di
costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a
responsabilità limitata, anche consortile. Il bando di gara indica l'ammontare
minimo del capitale sociale della società. In caso di concorrente costituito da
più soggetti, nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale
sociale di ciascun soggetto. Le predette disposizioni si applicano anche alla
gara di cui all'articolo 37-quater. La società così costituita diventa
la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario
senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce
cessione di contratto. Il bando di gara può, altresì, prevedere che la
costituzione della società sia un obbligo dell'aggiudicatario.
Art. 37-sexies. - (Società di progetto: emissione di
obbligazioni). - 1. Le società costituite al fine di realizzare e gestire
una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità possono
emettere, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, obbligazioni, anche
in deroga ai limiti di cui all'articolo 2410 del codice civile, purché
garantite pro-quota mediante ipoteca; dette obbligazioni sono nominative
o al portatore.
2. I titoli e la relativa documentazione di offerta
devono riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento
dell'elevato grado di rischio del debito, secondo modalità stabilite con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei lavori
pubblici.
Art. 37-septies. - (Risoluzione). - 1. Qualora il
rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del soggetto concedente
ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse,
sono rimborsati al concessionario:
a) il valore delle opere realizzate più gli oneri
accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non
abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal
concessionario;
b) le penali e gli altri costi sostenuti o da
sostenere in conseguenza della risoluzione;
c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del
mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire
ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano
economico-finanziario.
2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate
prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del
concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo
soddisfacimento di detti crediti.
3. L'efficacia della revoca della concessione è
sottoposta alla condizione del pagamento da parte del concedente di tutte le
somme previste dai commi precedenti.
Art. 37-octies.
- (Subentro). - 1. In tutti i casi di risoluzione di un rapporto
concessorio per motivi attribuibili al soggetto concessionario, gli enti
finanziatori del progetto potranno impedire la risoluzione designando, entro
novanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte del
concedente dell'intenzione di risolvere il rapporto, una società che subentri
nella concessione al posto del concessionario e che verrà accettata dal
concedente a condizione che:
a) la società designata dai finanziatori abbia
caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle
possedute dal concessionario all'epoca dell'affidamento della concessione;
b) l'inadempimento del concessionario che avrebbe
causato la risoluzione cessi entro i novanta giorni successivi alla scadenza del
termine di cui all'alinea del presente comma ovvero in un termine più ampio che
potrà essere eventualmente concordato tra il concedente e i finanziatori.
2. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici,
sono fissati i criteri e le modalità di attuazione delle previsioni di cui al
comma 1.
Art. 37-nonies. - (Privilegio sui crediti). - 1. I
crediti dei soggetti che finanziano la realizzazione di lavori pubblici, di
opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio
generale sui beni mobili del concessionario ai sensi degli articoli 2745 e
seguenti del codice civile.
2. Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare
da atto scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti i finanziatori
originari dei crediti, il debitore, l'ammontare in linea capitale del
finanziamento o della linea di credito, nonchè gli elementi che costituiscono
il finanziamento.
3. L'opponibilità ai terzi del privilegio sui beni
è subordinata alla trascrizione, nel registro indicato dall'articolo 1524,
secondo comma, del codice civile, dell'atto dal quale il privilegio risulta.
Della costituzione del privilegio è dato avviso mediante pubblicazione nel
foglio annunzi legali; dall'avviso devono risultare gli estremi della avvenuta
trascrizione. La trascrizione e la pubblicazione devono essere effettuate presso
i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1153
del codice civile, il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei
terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo
la trascrizione prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far
valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si
trasferisce sul corrispettivo".
Art. 12.
(Efficacia di
disposizioni della legge n. 109)
1. Al comma 9 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 aprile
1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216,
le parole "agli articoli 4, commi da 1 a 9, e 14" sono sostituite
dalle seguenti: "all'articolo 14".