LEGGE 7 agosto 1990, n. 241
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi .
Capo I - Principi
1. 1. L'attività amministrativa persegue i fini
determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e
di pubblicità secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre
disposizioni che disciplinano singoli procedimenti.
2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per
straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
2. 1. Ove il procedimento consegua
obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la
pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un
provvedimento espresso.
2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in
quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il
termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di
ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è
ad iniziativa di parte.
3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il
termine è di trenta giorni.
4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo
quanto previsto dai singoli ordinamenti .
3. 1. Ogni provvedimento amministrativo,
compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei
pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi
previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le
ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in
relazione alle risultanze dell'istruttoria.
2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a
contenuto generale.
3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione
richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima
deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche
l'atto cui essa si richiama.
4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e
l'autorità cui è possibile ricorrere.
Capo II - Responsabile del procedimento
4. 1. Ove non sia già direttamente stabilito
per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a
determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza
l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro
adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo
quanto previsto dai singoli ordinamenti .
5. 1. Il dirigente di ciascuna unità
organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità
la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il
singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento
finale.
2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è
considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla
unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4.
3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del
procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e, a richiesta, a
chiunque vi abbia interesse.
6. 1. Il responsabile del procedimento:
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di
legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di
provvedimento;
b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo
necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento
dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e
la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire
accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indìce le conferenze di
servizi di cui all'articolo 14;
d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le modificazioni previste dalle
leggi e dai regolamenti;
e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette
gli atti all'organo competente per l'adozione.
Capo III - Partecipazione al procedimento amministrativo
7. 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento
derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del
procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai
soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre
effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti
non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento
possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili,
diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire
loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione
di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al
medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.
8. 1. L'amministrazione provvede a dare notizia
dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati: a) l'amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso; c) l'ufficio in cui si può prendere
visione degli atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia
possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a
rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee
di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere
solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.
9. 1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.
10. 1. I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli
intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto:
a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto
dall'articolo 24;
b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo
di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
11. 1. In accoglimento di osservazioni e
proposte presentate a norma dell'articolo 10, l'amministrazione procedente può
concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel
perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di
determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi
previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il
responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui
invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed
eventuali controinteressati .
2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di
nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si
applicano, ove non diversamente previsto, i princìpi del codice civile in
materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli
previsti per questi ultimi.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede
unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di
un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del
privato.
5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli
accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo.
12. 1. La concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici
di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla
predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni
procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle
modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve
risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo
comma 1.
13. 1. Le disposizioni contenute nel presente
capo non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica
amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi
generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le
particolari norme che ne regolano la formazione.
2. Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i
quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano.
Capo IV - Semplificazione dell'azione amministrativa
14. 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame
contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento
amministrativo, l'amministrazione procedente indìce di regola una conferenza di
servizi.
2. La conferenza stessa può essere indetta anche quando l'amministrazione
procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque
denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni
concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le
intese, i nullaosta e gli assensi richiesti .
2-bis. Nella prima riunione della conferenza di servizi le amministrazioni che
vi partecipano stabiliscono il termine entro cui è possibile pervenire ad una
decisione. In caso di inutile decorso del termine l'amministrazione indicente
procede ai sensi dei commi 3-bis e 4 .
2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche quando
l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque
denominati, di competenza di amministrazioni pubbliche diverse. In questo caso,
la conferenza è convocata, anche su richiesta dell'interessato,
dall'amministrazione preposta alla tutela dell'interesse pubblico prevalente .
3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente
convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite
rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà,
salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato
dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di
ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste
ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente
previste.
3-bis. Nel caso in cui una amministrazione abbia espresso, anche nel corso della
conferenza, il proprio motivato dissenso, l'amministrazione procedente può
assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone
comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione
procedente o quella dissenziente sia una amministrazione statale; negli altri
casi la comunicazione è data al presidente della regione ed ai sindaci. Il
Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o
il presidente della regione o i sindaci, previa delibera del consiglio regionale
consigli comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione,
possono disporre la sospensione della determinazione inviata; trascorso tale
termine, in assenza di sospensione, la determinazione è esecutiva. In caso di
sospensione la conferenza può, entro trenta giorni, pervenire ad una nuova
decisione che tenga conto delle osservazioni del Presidente del Consiglio dei
ministri. Decorso inutilmente tale termine, la conferenza è sciolta .
4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia espresso
da una amministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico- artistico o alla tutela
della salute dei cittadini, l'amministrazione procedente può richiedere, purché
non vi sia stata una precedente valutazione di impatto ambientale negativa in
base alle norme tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5
gennaio 1989, una determinazione di conclusione del procedimento al Presidente
del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri .
4-bis. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame
contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi,
riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza è
indetta dalla amministrazione o, previa informale intesa, da una delle
amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente ovvero
dall'amministrazione competente a concludere il procedimento che
cronologicamente deve precedere gli altri connessi. L'indizione della conferenza
può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta .
14-bis. 1. Il ricorso alla conferenza di servizi
è obbligatorio nei casi in cui l'attività di programmazione, progettazione,
localizzazione, decisione o realizzazione di opere pubbliche o programmi
operativi di importo iniziale complessivo superiore a lire 30 miliardi richieda
l'intervento di più amministrazioni o enti, anche attraverso intese, concerti,
nulla osta o assensi comunque denominati, ovvero qualora si tratti di opere di
interesse statale o che interessino più regioni. La conferenza può essere
indetta anche dalla amministrazione preposta al coordinamento in base alla
disciplina vigente e può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione
coinvolta in tale attività.
2. Nelle conferenze di servizi di cui al comma 1, la decisione si considera
adottata se, acquisita anche in sede diversa ed anteriore alla conferenza di
servizi una intesa tra lo Stato e la regione o le regioni territorialmente
interessate, si esprimano a favore della determinazione i rappresentanti di
comuni o comunità montane i cui abitanti, secondo i dati dell'ultimo censimento
ufficiale, costituiscono la maggioranza di quelli delle collettività locali
complessivamente interessate dalla decisione stessa e comunque i rappresentanti
della maggioranza dei comuni o delle comunità montane interessate. Analoga
regola vale per i rappresentanti delle province .
14-ter. 1. La conferenza di servizi di cui
all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
383, può essere convocata prima o nel corso dell'accertamento di conformità di
cui all'articolo 2 del predetto decreto. Quando l'accertamento abbia dato esito
positivo, la conferenza approva i progetti entro trenta giorni dalla
convocazione.
2. La conferenza di cui al comma 1 è indetta, per le opere di interesse
statale, dal Provveditore alle opere pubbliche competente per territorio. Allo
stesso organo compete l'accertamento di cui all'articolo 2 del D.P.R. 18 aprile
1994, n. 383, salvo il caso di opere che interessano il territorio di più
regioni per il quale l'intesa viene accertata dai competenti organi del
Ministero dei lavori pubblici .
14-quater. 1. Nei procedimenti relativi ad opere per le quali sia intervenuta la valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 4, 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute dei cittadini, fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383. Su proposta del Ministro competente, del Ministro dell'ambiente o del Ministro per i beni culturali e ambientali, la valutazione di impatto ambientale può essere estesa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, anche ad opere non appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349. 2. Per l'opera sottoposta a valutazione di impatto ambientale, il provvedimento finale, adottato a conclusione del relativo procedimento, è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta valutazione di impatto ambientale, nella Gazzetta Ufficiale e su un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati .
15. 1. Anche al di fuori delle ipotesi previste
dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra
loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di
interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
previste dall'articolo 11, commi 2, 3 e 5.
16. 1. Gli organi consultivi delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente
richiesti entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora
siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata
comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il
parere sarà reso .
2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o
senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà
dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente
dall'acquisizione del parere .
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che
debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini .
4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie il
termine di cui al comma 1 può essere interrotto per una sola volta e il parere
deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli
elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate .
5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è
comunicato telegraficamente o con mezzi telematici.
6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare
urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti.
17. 1. Ove per disposizione espressa di legge o
di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano
essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti
appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze
istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati
dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento
della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette
valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti
pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti,
ovvero ad istituti universitari.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che
debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze
istruttorie all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma
4 dell'articolo 16.
18. 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure
organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di
autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini
a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e
successive modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le
amministrazioni danno comunicazione alla Commissione di cui all'articolo 27.
2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in
documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra
pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio
all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.
3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti,
gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra
pubblica amministrazione è tenuta a certificare.
19. 1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad esclusione delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste. In tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa .
20. 1. Con regolamento adottato ai sensi del
comma 2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinati i casi in cui
la domanda di rilascio di una autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta,
permesso od altro atto di consenso comunque denominato, cui sia subordinato lo
svolgimento di un'attività privata, si considera accolta qualora non venga
comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine fissato
per categorie di atti, in relazione alla complessità del rispettivo
procedimento, dal medesimo predetto regolamento. In tali casi, sussistendone le
ragioni di pubblico interesse, l'amministrazione competente può annullare
l'atto di assenso illegittimamente formato, salvo che, ove ciò sia possibile,
l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine prefissatogli
dall'amministrazione stessa.
2. Ai fini dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, il parere delle
Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato deve essere reso entro
sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il Governo procede
comunque all'adozione dell'atto.
3. Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti che stabiliscono regole
analoghe o equipollenti a quelle previste dal presente articolo .
21. 1. Con la denuncia o con la domanda di cui
agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei
presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci
o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei
suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il
dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice
penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività in
carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità di esso si
applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai
sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in
contrasto con la normativa vigente.
Capo V - Accesso ai documenti amministrativi
22. 1. Al fine di assicurare la trasparenza
dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è
riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni
giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi,
secondo le modalità stabilite dalla presente legge.
2. È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica,
fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto
di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque,
utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le
amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire
l'applicazione della disposizione di cui al comma 1, dandone comunicazione alla
Commissione di cui all'articolo 27.
23. 1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24 .
24. 1. Il diritto di accesso è escluso per i
documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della legge 24
ottobre 1977, n. 801, nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione
altrimenti previsti dall'ordinamento.
2. Il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti intesi a disciplinare le modalità
di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto
di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare:
a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;
b) la politica monetaria e valutaria;
c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità;
d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro
agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi,
la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi
giuridici.
3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì stabilite norme particolari per
assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga
nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.
4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o più
regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti
da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti
all'accesso per le esigenze di cui al comma 2 .
5. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 9, L. 1° aprile 1981,
n. 121, come modificato dall'articolo 26, L. 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle
relative norme di attuazione, nonché ogni altra disposizione attualmente
vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi.
6. I soggetti indicati nell'articolo 23 hanno facoltà di differire l'accesso ai
documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o
gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non è comunque
ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei
provvedimenti di cui all'articolo 13, salvo diverse disposizioni di legge.
25. 1. Il diritto di accesso si esercita
mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e
con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito.
Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di
riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i
diritti di ricerca e di visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere
rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene
stabilmente.
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazio
di accesso e nei casi previsti dal comma 4
è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo
regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla
scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti
che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro
trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale
decide con le medesime modalità e negli stessi termini.
6. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso il giudice
amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti
richiesti.
26. 1. Fermo restando quanto previsto per le
pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11
dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, sono pubblicati,
secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i
programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla
organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una
pubblica amministrazione ovvero nel quale si determina l'interpretazione di
norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse.
2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della
Commissione di cui all'articolo 27 e, in generale, è data la massima pubblicità
a tutte le disposizioni attuative della presente legge e a tutte le iniziative
dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso.
3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la libertà
di accesso ai documenti indicati nel predetto comma 1 s'intende realizzata.
27. 1. È istituita presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.
2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei
ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri ed è composta da sedici membri, dei quali due senatori e
due deputati designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti
fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei
rispettivi organi di autogoverno, quattro fra i professori di ruolo in materie
giuridico-amministrative e quattro fra i dirigenti dello Stato e degli altri
enti pubblici.
3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si
procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle
Camere nel corso del triennio.
4. Gli oneri per il funzionamento della Commissione sono a carico dello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
5. La Commissione vigila affinché venga attuato il principio di piena
conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei
limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla
trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle
Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri; propone al Governo modifiche
dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia
garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22.
6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel
termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa
richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.
7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1
dell'articolo 18, le misure ivi previste sono adottate dalla Commissione di cui
al presente articolo.
28. 1. .
Capo VI - Disposizioni finali
29. 1. Le regioni a statuto ordinario regolano
le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto dei principi
desumibili dalle disposizioni in essa contenute, che costituiscono principi
generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei
riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali
contenute nella legge medesima.
30. 1. In tutti i casi in cui le leggi e i
regolamenti prevedono atti di notorietà o attestazioni asseverate da testimoni
altrimenti denominate, il numero dei testimoni è ridotto a due.
2. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese esercenti
servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità di esigere atti di
notorietà in luogo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
prevista dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, quando si tratti di
provare qualità personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato.
31. 1. Le norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V hanno effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 24.