Legge 89-2001: equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo. Alcune riflessioni.

I tempi eccessivamente lunghi della giustizia italiana sono noti anche ai non addetti ai lavori. Fin dal 1955, tuttavia, è in vigore la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che sancisce, all'articolo 6 paragrafo 1, il diritto ad essere giudicati in tempi ragionevoli. Ragionevolezza non nel senso di rapidità ma di Continuità procedimentale da un lato e di Adeguatezza alla natura e qualità del fatto dall'altro. Nonostante la cogenza e la chiarezza di questa norma, lo stato italiano dal '55 ad oggi, nulla ha fatto per garantire questo diritto. Infatti i ricorsi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo si sono susseguiti con una certa regolarità e, soprattutto, con univocità di decisioni sfavorevoli al nostro stato-apparato. Il legislatore, nel marzo del 2001, ha preso atto di questa situazione ed ha cercato di determinare un' inversione di tendenza attraverso la legge n°89. Secondo questo provvedimento ogni cittadino italiano, qualora ravvisi una violazione a suo carico del termine ragionevole, ha diritto alla equa riparazione del danno patrimoniale o non patrimoniale subito. La violazione presunta dovrà essere provata in base a due parametri fondamentali: Complessità del caso e Comportamento dei soggetti procedimentali. Il ricorso si propone dinanzi alla Corte d'Appello del distretto in cui ha sede il giudice del processo ritenuto eccessivamente oneroso, in costanza del procedimento o entro sei mesi dal formarsi del giudicato. La corte entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso deve pronunciarsi con Decreto, immediatamente esecutivo ed impugnabile per Cassazione. La controparte sarà, nel caso ordinario, il Ministro della giustizia, quando la violazione è stata realizzata da un giudice militare il ministro della difesa, da un giudice tributario il ministro delle finanze, in via residuale il Presidente del Consiglio. Se la pronuncia sarà di accoglimento, il decreto verrà comunicato alla Corte dei Conti e agli organi detentori del potere disciplinare nei confronti dei responsabili della violazione. Fin qui il dettato normativo.                           Vi sono dei punti critici e potenzialmente patologici nel procedimento illustrato?           Essi sono, a nostro avviso, sostanzialmente tre. Il primo è individuabile nella eccessiva discrezionalità affidata alla Corte d'appello in merito al profilo dell'an ovvero del se accogliere il ricorso. Come si potrà, individuati i due parametri della complessità del caso e del comportamento dei soggetti del procedimento, contestarne una valutazione? Il secondo punto critico è ravvisabile nella clausola generale dell'equa riparazione e quindi nel profilo, complementare, del quantum. In questo senso siamo confortati, nella poco rosea previsione, dalle transazioni attuate dal governo italiano nella fase transitoria avente ad oggetto i ricorsi già ricevuti dalla Corte Europea (la quale d'ora innanzi li dichiarerà irricevibili). In due casi è stata stimata quale equa riparazione la somma di tre milioni di lire per ogni anno di attesa!   Il terzo punto debole è rappresentato dall'essenziale ordinatorietà del termine di quattro mesi per addivenire a un Decreto. Pur volendo esulare da ogni giudizio prognostico si avanzano, alla luce di queste seppur brevi e preventive considerazioni, forti riserve sulla reale ragion d'essere del provvedimento de quo.