Legge 17/08/1942 n. 1150
(Legge urbanistica).
TITOLO I
Ordinamento statale dei servizi
urbanistici.
Art. 1.
Disciplina dell'attività
urbanistica e suoi scopi.
L'assetto
e l'incremento edilizio dei centri abitati e lo sviluppo urbanistico in genere
nel territorio del regno sono disciplinati dalla presente legge.
Il
ministro dei lavori pubblici vigila sull'attività urbanistica anche allo scopo
di assicurare, nel rinnovamento ed ampliamento edilizio delle città, il
rispetto dei caratteri tradizionali, di favorire il disurbanamento e di frenare
la tendenza all'urbanesimo.
Art. 2.
Competenza consultiva del consiglio
superiore dei lavori pubblici.
Il
consiglio superiore dei lavori pubblici è l'organo di consulenza tecnica del
ministero dei lavori pubblici per i progetti e le questioni di interesse
urbanistico.
Art. 3.
Istituzione delle sezioni
urbanistiche compartimentali.
Nelle
sedi degli ispettorati compartimentali del genio civile e degli uffici
decentrati del ministero dei lavori pubblici sono istituite sezioni urbanistiche
rette da funzionari del ruolo architetti ingegneri urbanisti del genio civile.
Le
sezioni urbanistiche compartimentali promuovono, vigilano e coordinano l'attività
urbanistica nella rispettiva circoscrizione.
TITOLO II
Disciplina urbanistica.
Capo I.
Modi di attuazione.
Art. 4.
Piani regolatori e norme
sull'attività costruttiva.
La
disciplina urbanistica si attua a mezzo dei piani regolatori territoriali, dei
piani regolatori comunali e delle norme sull'attività costruttiva edilizia,
sancite dalla presente legge o prescritte a mezzo di regolamenti.
Capo II.
Piani territoriali di
coordinamento.
Art. 5.
Formazione ed approvazione dei
piani territoriali di coordinamento.
Allo
scopo di orientare o coordinare l'attività urbanistica da svolgere in
determinate parti del territorio nazionale, il ministero dei lavori pubblici ha
facoltà di provvedere, su parere del consiglio superiore dei lavori pubblici,
alla compilazione di piani territoriali di coordinamento fissando il perimetro
di ogni singolo piano.
Nella
formazione dei detti piani devono stabilirsi le direttive da seguire nel
territorio considerato, in rapporto principalmente:
a)
alle zone da riservare a speciali destinazioni ed a quelle soggette a speciali
vincoli o limitazioni di legge;
b)
alle località da scegliere come sedi di nuovi nuclei edilizi od impianti di
particolare natura ed importanza;
c)
alla rete delle principali linee di comunicazione stradali, ferroviarie,
elettriche, navigabili esistenti e in programma.
I
piani, elaborati d'intesa con le altre amministrazioni interessate e previo
parere del consiglio superiore dei lavori pubblici, sono approvati per decreto
reale su proposta del ministro per i lavori pubblici, di concerto col ministro
per le comunicazioni, quando interessino impianti ferroviari, e col ministro per
le corporazioni, ai fini della sistemazione delle zone industriali nel
territorio nazionale.
Il
decreto di approvazione viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del regno, ed
allo scopo di dare ordine e disciplina anche all'attività privata, un esemplare
del piano approvato deve essere depositato, a libera visione del pubblico,
presso ogni comune il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte,
nell'ambito del piano medesimo.
Art. 6.
Durata ed effetti dei piani
territoriali di coordinamento.
Il
piano territoriale di coordinamento ha vigore a tempo indeterminato e può
essere variato con decreto reale previa la osservanza della procedura che sarà
stabilita dal regolamento di esecuzione della presente legge. I comuni, il cui
territorio sia compreso in tutto o in parte nell'ambito di un piano territoriale
di coordinamento, sono tenuti ad uniformare a questo il rispettivo piano
regolatore comunale.
TITOLO II
Disciplina urbanistica.
Capo III.
Piani regolatori comunali.
Sezione 1ª -- Piani regolatori
generali.
Art. 7.
Contenuto del piano generale.
Il
piano regolatore generale di un comune deve considerare la totalità del
territorio comunale.
Esso
deve indicare essenzialmente:
1°
la rete delle principali vie di comunicazione stradali, ferroviarie e, laddove
occorra, navigabili, concepita per la sistemazione e lo sviluppo dell'abitato,
in modo da soddisfare alle esigenze del traffico, dell'igiene e del pubblico
decoro;
2°
la divisione in zone del territorio, con precisazione di quelle destinate
all'espansione dell'aggregato urbano, ed i caratteri e vincoli di zona da
osservare nell'edificazione;
3°
le aree destinate a formare spazi di uso pubblico o sottoposte a speciale servitù;
4°
le aree da riservare a sede della cassa comunale e della casa del fascio, alla
costruzione di scuole e di chiese e ad opere ed impianti d'interesse pubblico in
generale.
Art. 8.
Formazione del piano regolatore
generale.
Ogni
comune del regno ha facoltà di formare il piano regolatore del proprio
territorio.
La
formazione del piano è obbligatoria per tutti i comuni compresi in appositi
elenchi da approvarsi con decreto del ministro per i lavori pubblici di concerto
con i ministri per l'interno e per le finanze, sentito il consiglio superiore
dei lavori pubblici.
Il
primo elenco sarà approvato non oltre un anno dall'entrata in vigore della
presente legge.
I
comuni compresi negli elenchi di cui ai commi precedenti devono compilare il
piano regolatore generale e presentarlo al ministro per i lavori pubblici per
l'approvazione entro cinque anni dalla data del decreto ministeriale con cui è
stato approvato il rispettivo elenco.
Trascorso
tale termine è in facoltà del ministro per i lavori pubblici, di concerto col
ministro per l'interno, di disporre di ufficio la compilazione del piano.
In
tal caso il ministero dell'interno provvede alla iscrizione di ufficio della
relativa spesa nel bilancio del comune.
Art. 9.
Pubblicazione del progetto di piano
generale. Osservazioni.
Il
progetto di piano regolatore generale del comune deve essere depositato nella
segreteria comunale per la durata di trenta giorni consecutivi, durante i quali
chiunque ha facoltà di prenderne visione. L'effettuato deposito è reso noto al
pubblico nei modi che saranno stabiliti nel regolamento di esecuzione della
presente legge. Fino a trenta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito
possono presentare osservazioni le associazioni sindacali e gli altri enti
pubblici ed istituzioni interessate.
Art. 10.
Approvazione del piano generale.
Il
piano regolatore generale, previa comunicazione a tuttii ministeri interessati
ai sensi e per gli effetti del successivo art. 45, e sentito il parere del
consiglio superiore dei lavori pubblici, è approvato con decreto reale su
proposta del ministro per i lavori pubblici, di concerto col ministro per le
comunicazioni, quando il piano stesso interessi impianti ferroviari.
Il
decreto di approvazione del piano è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
regno. Il deposito del piano approvato, presso il comune, e libera visione del
pubblico, è fatto nei modi e termini stabiliti dal regolamento.
Nessuna
proposta di variante al piano approvato può aver corso se non sia intervenuta
la preventiva autorizzazione del ministro per i lavori pubblici che potrà
concederla, sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici, in vista di
sopravvenute ragioni che determinano la totale o parziale inattualità del piano
medesimo o la convenienza di migliorarlo.
La
variazione del piano è approvata con la stessa procedura stabilita per
l'approvazione del piano originario.
Art. 11.
Durata ed effetti del piano
generale.
Il
piano regolatore generale del comune ha vigore a tempo indeterminato.
I
proprietari degli immobili hanno l'obbligo di osservare nelle costruzioni e
nelle ricostruzioni le linee e le prescrizioni di zona che sono indicate nel
piano.
Sono
fatti salvi i poteri del ministero delle corporazioni di autorizzare in caso di
necessità nuovi impianti industriali fuori delle zone previste dai piani
regolatori.
Art. 12.
Piani regolatori generali
intercomunali.
Quando
per le caratteristiche di sviluppo degli aggregati edilizi di due o più comuni
contermini si riconosca opportuno il coordinamento delle direttive riguardanti
l'assetto urbanistico dei comuni stessi, il ministro per i lavori pubblici può,
a richiesta di una delle amministrazioni interessate o di propria iniziativa,
disporre la formazione di un piano regolatore intercomunale.
In
tal caso il ministro, sentito il parere del consiglio superiore dei lavori
pubblici, determina:
a)
l'estensione del piano intercomunale da formare;
b)
quale dei comuni interessati debba provvedere alla redazione del piano stesso e
come debba essere ripartita la relativa spesa.
Il
piano intercomunale deve, a cura del comune incaricato di redigerlo, essere
pubblicato nei modi e per gli effetti di cui all'art. 9 in tutti i comuni
compresi nel territorio da esso considerato.
Deve
inoltre essere comunicato ai podestà degli stessi comuni perché deliberino
circa la sua adozione.
Compiuta
l'ulteriore istruttoria a norma del regolamento di esecuzione della presente
legge, il piano intercomunale è approvato negli stessi modi stabiliti dall'art.
10 per l'approvazione del piano generale comunale.
TITOLO II
Disciplina urbanistica.
Capo III.
Piani regolatori comunali.
Sezione 2ª. -- Piani regolatori
particolareggiati.
Art. 13.
Contenuto dei piani
particolareggiati.
Il
piano regolatore è attuato a mezzo di piani particolareggiati di esecuzione nei
quali devono essere indicate le reti stradali e i principali dati altimetrici di
ciascuna zona e debbono inoltre essere determinati:
le
masse e le altezze delle costruzioni lungo le principali strade e piazze;
gli
spazi riservati ad opere od impianti di interesse pubblico;
gli
edifici destinati a demolizione o ricostruzione ovvero
soggetti
a restauro o a bonifica edilizia;
le
suddivisioni degli isolati in lotti fabbricabili secondo la tipologia indicata
nel piano;
gli
elenchi catastali delle proprietà da espropriare o da vincolare;
la
profondità delle zone laterali a opere pubbliche, la cui occupazione serva ad
integrare le finalità delle opere stesse ed a soddisfare prevedibili esigenze
future.
Ciascun
piano particolareggiato di esecuzione deve essere corredato dalla relazione
illustrativa e dal piano finanziario di cui al successivo art. 30.
Art. 14.
Compilazione dei piani
particolareggiati.
I
piani particolareggiati di esecuzione sono compilati a cura del comune e debbono
essere adottati dal podestà con apposita deliberazione. E' però in facoltà
del prefetto di prefiggere un termine per la compilazione dei piani
particolareggiati riguardanti determinate zone. Contro il decreto del prefetto
il podestà può ricorrere, entro trenta giorni, al ministro per i lavori
pubblici.
Art. 15.
Pubblicazione dei piani
particolareggiati. Opposizioni.
I
piani particolareggiati devono essere depositati nella segreteria del comune per
la durata di trenta giorni consecutivi. L'effettuato deposito è reso noto al
pubblico nei modi che saranno stabiliti nel regolamento di esecuzione della
presente legge. Fino a trenta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito
potranno essere presentate opposizioni dai proprietari di immobili compresi nei
piani ed osservazioni da parte delle associazioni sindacali interessate.
Art. 16.
Approvazione dei piani
particolareggiati.
I
piani particolareggiati, previo parere del consiglio superiore dei lavori
pubblici, sono approvati con decreto reale, su proposta del ministro per i
lavori pubblici.
I
piani particolareggiati nei quali siano comprese cose immobili soggette alla
legge 1° giugno 1939-XVII, n. 1809, e alla legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1497,
dovranno essere preventivamente sottoposti al ministro della educazione
nazionale.
Col
decreto di approvazione sono decise le opposizioni e sono fissati il tempo, non
maggiore di anni dieci, entro il quale il piano particolareggiato dovrà essere
attuato e i termini entro cui dovranno essere compiute le relative
espropriazioni.
L'approvazione
dei piani particolareggiati equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle
opere in essi previste.
Il
decreto di approvazione di un piano particolareggiato deve essere depositato
nella segreteria comunale e notificato nelle forme delle citazioni a ciascun
proprietario degli immobili vincolati dal piano stesso entro un mese
dall'annuncio dell'avvenuto deposito.
Le
varianti ai piani particolareggiati devono essere approvate con la stessa
procedura.
Art.
17.
Validità
dei piani particolareggiati.
Decorso
il termine stabilito per la esecuzione del piano particolareggiato questo
diventa inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione, rimanendo
soltanto fermo a tempo indeterminato l'obbligo di osservare nella costruzione di
nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti gli allineamenti e le
prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso. Ove il Comune non provveda a
presentare un nuovo piano per il necessario assetto della parte di piano
particolareggiato che sia rimasta inattuata per decorso di termine, la
compilazione potrà essere disposta dal prefetto a norma del secondo comma
dell'art. 14.
TITOLO II
Disciplina urbanistica.
Capo III.
Piani regolatori comunali.
Sezione 3ª. -- Norme per
l'attuazione dei piani regolatori comunali.
Art. 18.
Espropriabilità delle aree urbane.
In
conseguenza dell'approvazione del piano regolatore generale i comuni, allo scopo
di predisporre l'ordinata attuazione del piano medesimo, hanno facoltà di
espropriare entro le zone di espansione dell'aggregato urbano di cui al n. 2
dell'art. 7 le aree inedificate e quelle su cui insistano costruzioni che siano
in contrasto con la destinazione di zona ovvero abbiano carattere provvisorio.
Quelle
fra le dette aree che in seguito all'approvazione del piano particolareggiato in
cui sono comprese, risultino destinate alla edificazione privata, e vengano
richieste dai primitivi proprietari ai sensi del seguente art. 19, saranno dal
comune ricedute ai richiedenti, sempreché essi stessi si impegnino a
costituirvi in proprio secondo le destinazioni di piano regolatore, ad un prezzo
che, tenuto per base quello di esproprio, sia maggiorato solo di una quota
commisurata alle spese incontrate dal comune per le opere ed impianti di piano
regolatore e all'importanza della destinazione.
Le
aree espropriate ai sensi del primo comma del presente articolo dovranno dal
comune, verso pagamento di un congruo fitto, essere lasciate in uso ai
proprietari espropriati che ne facciano richiesta fino all'espropriazione del
piano particolareggiato in cui sono compresi.
Se
entro dieci anni dall'avvenuta espropriazione di un'area il comune non provveda
alla pubblicazione del piano particolareggiato in cui l'area medesima è
compresa, l'espropriato o i suoi eredi avranno
il
diritto di chiederne la retrocessione.
Art. 19.
Diritto di prelazione degli
ex-proprietari sulle aree urbane espropriate.
Coloro
che hanno subito l'espropriazione di aree a termini dell'articolo precedente ed
i loro eredi possono esercitare un diritto di prelazione sulle aree stesse
quando queste, in seguito all'approvazione del piano particolareggiato in cui
sono comprese, divengono disponibili per l'edificazione privata.
Il
diritto di cui al comma precedente deve essere esercitato dagli interessati
secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento di esecuzione della
presente legge, nel termine di tre mesi dalla data dell'annunzio dell'avvenuto
deposito nella segreteria comunale, a norma dell'art. 16, del decreto di
approvazione del piano particolareggiato.
Art. 20.
Sistemazioni edilizie a carico dei
privati. Procedura coattiva.
Per
l'esecuzione delle sistemazioni previste dal piano particolareggiato che
consistano in costruzioni, ricostruzioni o modificazioni d'immobili appartenenti
a privati, il podestà ingiunge ai proprietari di eseguire i lavori entro un
congruo termine.
Decorso
tale termine il podestà diffiderà i proprietari rimasti inadempienti,
assegnando un nuovo termine. Se alla scadenza di questo i lavori non risultino
ancora eseguiti, il comune potrà procedere all'espropriazione.
Tanto
l'ingiunzione quanto l'atto di diffida di cui al primo ed al secondo comma
devono essere trascritti all'ufficio dei registri immobiliari.
Art. 21.
Attribuzione ai privati di aree già
pubbliche.
Le
aree che per effetto della esecuzione di un piano particolareggiato cessino di
far parte del suolo pubblico, e che non si prestino da sole ad utilizzazione
edilizia, accedono alla proprietà di coloro che hanno edifici o terreni
confinanti con i detti relitti, previo versamento del prezzo che sarà
determinato nei modi da stabilirsi dal regolamento di esecuzione della presente
legge, in rapporto al vantaggio derivante dall'incorporamento dell'area.
Il
comune ha facoltà di espropriare in tutto o in parte l'immobile al quale
debbono essere incorporate le aree di cui al precedente comma, quando il
proprietario di esso si rifiuti di acquistarlo o lasci inutilmente decorrere,
per manifestare la propria volontà, il termine che gli sarà prefisso con
ordinanza podestarile nei modi che saranno stabiliti nel regolamento.
Art. 22.
Rettifica di confini.
Il
podestà ha facoltà di notificare ai proprietari delle aree fabbricabili
esistenti in un determinato comprensorio l'invito a mettersi d'accordo per una
modificazione dei confini fra le diverse proprietà, quando ciò sia necessario
per l'attuazione del piano regolatore.
Decorso
inutilmente il termine stabilito nell'atto di notifica per dare la prova del
raggiunto accordo, il comune può procedere alle espropriazioni indispensabili
per attuare la nuova delimitazione delle aree.
Art.
23.
Comparti
edificatori.
Indipendentemente
dalla facoltà prevista dall'articolo precedente il comune può procedere, in
sede di approvazione del piano regolatore particolareggiato o successivamente
nei modi che saranno stabiliti nel regolamento ma sempre entro il termine di
durata del piano stesso, alla formazione di comparti costituenti unità
fabbricabili, comprendendo aree inedificate e costruzioni da trasformare secondo
speciali prescrizioni.
Formato
il comparto, il podestà deve invitare i proprietari a dichiarare entro un
termine fissato nell'atto di notifica, se intendano procedere da soli, se
proprietari dell'intero comparto, o riuniti in consorzio alla edificazione
dell'area e alle trasformazioni degli immobili in esso compresi secondo le dette
prescrizioni.
A
costituire il consorzio basterà il concorso dei proprietari rappresentanti, in
base all'imponibile catastale, i tre quarti del valore dell'intero comparto. I
consorzi così costituiti conseguiranno la piena disponibilità del comparto
mediante la espropriazione delle aree e costruzioni dei proprietari non
aderenti. Quando sia decorso inutilmente il termine stabilito nell'atto di
notifica il comune procederà all'espropriazione del comparto.
Per
l'assegnazione di esso, con l'obbligo di provvedere ai lavori di edificazione o
di trasformazione a norma del piano particolareggiato, il comune indirà una
gara fra i proprietari espropriati sulla base di un prezzo corrispondente alla
identità di espropriazione aumentata da una somma corrispondente all'aumento di
valore derivante dall'approvazione del piano regolatore.
In
caso di diserzione della gara, il comune potrà procedere all'assegnazione
mediante gara aperta a tutti od anche, previa la prescritta autorizzazione,
mediante vendita a trattativa privata, a prezzo non inferiore a quello posto a
base della gara fra i proprietari espropriati.
Art. 24.
Aree private destinate alla
formazione di vie e piazze.
Per
la formazione delle vie e piazze previste nel piano regolatore può essere fatto
obbligo ai proprietari delle aree latistanti di cedere, a scomputo del
contributo di miglioria da essi dovuto, il suolo corrispondente a metà della
larghezza della via o piazza da formare fino a una profondità massima di m. 15.
Quando
il detto suolo non gli appartenga, il proprietario dell'area latistante sarà
invece tenuto a rimborsare il comune della relativa indennità di
espropriazione, fino alla concorrenza del contributo di miglioria determinato in
via provvisoria. Qualora alla liquidazione del contributo di miglioria, questo
risulti inferiore al valore delle aree cedute o dell'indennità di esproprio
rimborsata, il comune dovrà restituire la differenza.
Art. 25.
Vincolo su aree sistemate a
giardini privati.
Le
aree libere sistemate a giardini privati adiacenti a fabbricati possono essere
sottoposte al vincolo dell'inedificabilità anche per una superficie superiore a
quella di prescrizione secondo la destinazione della zona. In tal caso, e sempre
che non si tratti di aree sottoposte ad analogo vincolo in forza di leggi
speciali, il comune è tenuto al pagamento di un'indennità per il vincolo
imposto oltre il limite delle prescrizioni di zona.
Art. 26.
Sospensione o demolizione di opere
difformi dal piano regolatore.
Quando
vengono eseguite opere non rispondenti alle prescrizioni del piano regolatore
comunale, il ministro dei lavori pubblici, ove il comune non provveda, potrà,
sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici, disporre la sospensione o
demolizione delle opere stesse.
Art. 27.
Annullamento di autorizzazioni
comunali.
Le
deliberazioni ed i provvedimenti comunali che autorizzino opere non conformi a
prescrizioni di piani regolatori, ovvero in qualsiasi modo costituiscano
violazione delle prescrizioni stesse, possono essere in qualunque tempo
annullati a norma dell'art. 6 del testo unico della legge comunale e
provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383, mediante
decreto reale, su proposta del ministro per i lavori pubblici, di concerto con
quello per l'interno.
Art. 28.
Lottizzazione di aree.
Fino
a quando non sia approvato il piano regolatore particolareggiato è vietato di
procedere a lottizzazione dei terreni a scopo edilizio senza la prevendita
autorizzazione del comune.
Approvato
il piano particolareggiato il podestà ha facoltà di invitare i proprietari di
aree fabbricabili esistenti nei singoli isolati, che non siano stati già
lottizzati nello stesso piano particolareggiato, a presentare entro un congruo
termine, un progetto di lottizzazione tra loro concordato, che assicuri la
razionale utilizzazione delle aree stesse. Se essi non aderiscano, provvede alla
compilazione di ufficio.
Il
progetto di lottizzazione approvato con le modificazioni che l'autorità
comunale abbia ritenuto di apportare è notificato per mezzo del messo comunale
ai proprietari della aree fabbricabili con invito a dichiarare, entro trenta
giorni dalla notifica, se l'accettino. Ove manchi tale accettazione, il podestà
ha facoltà di variare il progetto di lottizzazione in conformità alle
richieste degli interessati o di procedere alla espropriazione delle aree.
Art. 29.
Conformità delle costruzioni
statali alle prescrizioni del piano regolatore comunale.
Compete
al ministero dei lavori pubblici accertare che le opere da eseguirsi da
amministrazioni statali non siano in contrasto con le prescrizioni del piano
regolatore e del regolamento edilizio vigenti nel territorio comunale in cui
esse ricadono. A tale scopo le amministrazioni interessate sono tenute a
comunicare preventivamente i progetti al ministro dei lavori pubblici.
Art. 30.
Approvazione del piano finanziario.
Il
piano regolatore generale, agli effetti del primo comma dell'art. 18, ed i piani
particolareggiati previsti dall'art. 13 devono essere corredati di un piano
finanziario formato dal comune e approvato, oltre che dai normali organi di
tutela, dai ministri dell'interno e delle finanze.
EDILIZIA E URBANISTICA
TITOLO II
Disciplina urbanistica.
Capo IV.
Norme regolatrici dell'attività
costruttiva edilizia.
Art. 31.
Licenza di costruzione.
Responsabilità comune del
committente e dell'assuntore dei lavori.
Chiunque
intenda eseguire nuove costruzioni edilizie ovvero ampliare quelle esistenti o
modificarne la struttura o l'aspetto nei centri abitati ed ove esista il piano
regolatore comunale, anche dentro le zone di espansione di cui al n. 2 dell'art.
7, deve chiedere apposita licenza al podestà del comune.
Le
determinazioni del podestà sulle domande di licenza di costruzioni devono
essere notificate all'interessato non oltre il sessantesimo giorno della
ricezione delle domande stesse.
Il
committente titolare della licenza e l'assuntore dei lavori di costruzioni
responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge e di
regolamento come delle modalità esecutive che siano fissate nella licenza di
costruzione.
Art. 32.
Attribuzione del podestà per la
vigilanza sulle costruzioni.
Il
podestà esercita la vigilanza sulle costruzioni che si eseguono nel territorio
del comune per assicurarne la rispondenza alle norme della presente legge e dei
regolamenti, alle prescrizioni del piano regolatore comunale ed alle modalità
esecutive fissate nella licenza di costruzione. Esso si varrà di tale vigilanza
dei funzionari ed agenti comunali e d'ogni altro modo di controllo che ritenga
opportuno adottare.
Qualora
sia constatata l'inosservanza delle dette norme, prescrizioni e modalità
esecutive, il podestà ordina l'immediata sospensione dei lavori con riserva dei
provvedimenti che risultino necessari per la modifica delle costruzioni o per la
rimessa in pristino. L'ordine di sospensione cesserà di avere efficacia se
entro un mese dalla notificazione di esso il podestà non abbia adottato i
provvedimenti definitivi.
Nel
caso di lavori iniziati senza licenza o proseguiti dopo l'ordinanza di
sospensione il podestà può, previa diffida e sentito il parere della sezione
urbanistica compartimentale ordinare la demolizione a spese del contravventore
senza pregiudizio delle sanzioni penali.
Quando
l'inosservanza si riferisca a costruzioni eseguite da amministrazioni statali o
dal P.N.F. ed organizzazioni proprie e dipendenti, il podestà ne informa il
ministro dei lavori pubblici agli effetti del precedente articolo 29.
Art. 33.
Contenuto dei regolamenti edilizi
comunali.
I
comuni debbono con regolamento edilizio provvedere, in armonia, con le
disposizioni contenute nella presente legge e nel testo unico delle leggi
sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, a dettare
norme precipuamente sulle seguenti materie, tenendo, se ne sia il caso, distinte
quelle riguardanti nucleo edilizio esistente da quelle riguardanti la zona di
ampliamento e il restante territorio comunale;
1°
la formazione, le attribuzioni e il funzionamento della commissione edilizia
comunale;
2°
la presentazione delle domande di licenza di costruzione o trasformazione di
fabbricati e la richiesta obbligatoria dei punti fissi di linea e di livello per
le nuove costruzioni;
3°
la compilazione dei progetti di opere edilizie e la direzione dei lavori di
costruzione in armonia con le leggi in vigore;
4°
l'altezza minima e quella massima dei fabbricati secondo le zone;
5°
gli eventuali distacchi dai fabbricati vicini e dal filo stradale;
6°
l'ampiezza e la formazione dei cortili e degli spazi interni;
7°
le sporgenze sulle vie e piazze pubbliche;
8°
l'aspetto dei fabbricati e il decorso dei servizi ed impianti che interessano
l'estetica dell'edilizia urbana (tabelle stradali, mostre e affissi
pubblicitari, impianti igienici di uso pubblico, ecc.);
9°
le norme igieniche di particolare interesse edilizio;
10°
le particolari prescrizioni costruttive da osservare in determinati quartieri
cittadini o lungo determinate vie o piazze;
11°
la recinzione o la manutenzione di aree scoperte, di parchi e giardini privati e
di zone private interposte tra fabbricati e strade e piazze pubbliche e da
queste visibili;
12°
l'apposizione e la conservazione dei numeri civici;
13°
le cautele da osservare a garanzia della pubblica incolumità per l'esecuzione
delle opere edilizie, per l'occupazione del suolo pubblico, per i lavori nel
pubblico sottosuolo, per le ribalte che si aprono nei luoghi di pubblico
passaggio, ecc.;
14°
la vigilanza sull'esecuzione dei lavori per assicurare l'osservanza delle
disposizioni delle leggi e dei regolamenti. Nei comuni provvisti del piano
regolatore il regolamento edilizio deve altresì disciplinare:
la
lottizzazione delle aree fabbricabili e le caratteristiche dei vari tipi di
costruzione previsti dal piano regolatore; l'osservanza di determinati caratteri
architettonici e la formazione di complessi edilizi di carattere unitario, nei
casi in cui ciò sia necessario per dare conveniente attuazione al piano
regolatore;
la costruzione e la manutenzione di strade private non previste nel piano
regolatore.
Art. 34.
Programma di fabbricazione per i
comuni sprovvisti di piano regolatore.
I
comuni sprovvisti di piano regolatore dovranno includere nel proprio regolamento
edilizio un programma di fabbricazione, con l'indicazione dei limiti di ciascuna
zona, secondo le delimitazioni in atto o da adottarsi, nonché con la
precisazione dei tipi edilizi propri di ciascuna zona. Potranno anche indicare
le eventuali direttrici di espansione.
Art. 35.
Termine per uniformare i
regolamenti edilizi comunali alle norme della presente legge.
I
comuni che hanno un regolamento edilizio sono tenuti ad uniformarlo alle
disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.
Ove
a ciò non sia adempiuto, provvederà di ufficio il prefetto.
Art. 36.
Approvazione dei regolamenti
edilizi comunali.
I
regolamenti edilizi dei comuni compresi negli elenchi di cui all'art. 8 sono
deliberati dal podestà ed approvati con decreto del ministro per i lavori
pubblici, di concerto col ministro per l'interno, uditi i pareri del consiglio
superiore dei lavori pubblici e del consiglio superiore di sanità.
I
regolamenti edilizi degli altri comuni sono deliberati dal podestà ed approvati
con decreto del ministro per i lavori pubblici di concerto col ministro per
l'interno, previo esame della sezione urbanistica compartimentale e del
consiglio provinciale di sanità.
TITOLO III
Determinazione dell'indennità di
espropriazione.
Art. 37.
Rinvio alla legge generale sulle
espropriazioni per pubblica utilità.
Per
le espropriazioni dipendenti dall'attuazione dei piani regolatori approvati in
base alla presente legge la relativa indennità sarà determinata a norma della
legge 25 giugno 1865, n. 2359, salvo il disposto degli articoli seguenti.
Art. 38.
Valutazione dell'indennità per le
aree urbane espropriabili.
Per
la determinazione dell'indennità di espropriazione delle aree di cui all'art.
18, non si terrà conto degli incrementi di valore attribuibili sia direttamente
che indirettamente all'approvazione del piano regolatore generale ed alla sua
attuazione.
Art. 39.
Lavori di miglioramento eseguiti
dopo l'approvazione del piano particolareggiato.
Agli
effetti della determinazione della indennità di espropriazione non si tiene
conto degli aumenti di valore dipendenti da lavori eseguiti nell'immobile dopo
la pubblicazione del piano particolareggiato, a meno che i lavori stessi non
siano stati, con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione della
presente legge, riconosciuti necessari per la conservazione dell'immobile e per
accertate esigenze dell'igiene e della incolumità pubblica.
Art. 40.
Oneri e vincoli non indennizzabili.
Nessuna
indennità è dovuta per i vincoli di zona e per le limitazioni e gli oneri
relativi all'allienamento edilizio delle nuove costruzioni.
Non
è dovuta indennità neppure per le servitù di pubblico passaggio che il comune
creda di imporre sulle aree dei portici delle nuove costruzioni e di quelle
esistenti. Rimangono a carico del comune la costruzione e manutenzione del
pavimento e la illuminazione dei portici soggetti alla predetta servitù.
TITOLO IV
Disposizioni generali e
transitorie.
Art. 41.
Sanzioni penali.
Salvo
quanto è stabilito con l'art. 344 del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con la legge 27 luglio 1934-XII, n. 1265, per le contravvenzioni alle
norme dei regolamenti locali d'igiene, si applica:
a)
l'ammenda fino a lire 10.000 per la violazione del divieto stabilito nell'art.
28, primo comma, ovvero per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità
esecutive prevedute nell'art. 32, primo comma;
b)
l'arresto fino ad un mese e l'ammenda fino a lire 10.000 nei casi preveduti
dall'art. 32, terzo comma, per l'inizio dei lavori senza licenza o per la
prosecuzione di essi non ostante l'ordine di sospensione dato dal podestà.
Per
le contravvenzioni di cui alla lettera a) è ammessa l'oblazione con
l'osservanza delle norme stabilite negli art. 107 e seguenti del testo unico
della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo
1934-XII, n. 383.
Art. 42.
Validità dei piani regolatori
precedentemente approvati.
Il
termine assegnato per l'attuazione dei piani regolatori, approvati prima della
data di entrata in vigore della presente legge, resta limitata a dieci anni
dalla data stessa nel caso in cui esso venga a scadere oltre detto periodo.
Trascorso
tale termine, i comuni interessati devono procedere alla revisione del piano
regolatore esistente od alla formazione di un nuovo piano regolatore secondo le
norme della presente legge.
Art. 43.
Servizi tecnici comunali o
consorziali.
Entro
un decennio dall'entrata in vigore della presente legge per i comuni sprovvisti
di personale tecnico, qualora se ne riconosca la necessità, verrà provveduto
ad assicurare il disimpegno delle mansioni di carattere tecnico nei modi e nelle
forme che saranno stabiliti con separate disposizioni.
Art. 44.
Norme integrative e di esecuzione
della legge.
Con
decreti reali, su proposta del ministro per i lavori pubblici, di concerto coi
ministri interessati, saranno emanati, a termini degli art. 1 e 3 della legge 31
gennaio 1926-IV, n. 100, il regolamento di esecuzione della presente legge,
nonché le norme complementari ed integrative della legge stessa, che si
rendessero necessarie.
Art. 45.
Disposizioni finali.
Rimangono
ferme le disposizioni di legge che stabiliscono la competenza anche di altri
ministeri ed organi consultivi riguardo ai piani regolatori comunali ed ai
regolamenti edilizi, nonché quelle relative ai poteri del ministero delle
corporazioni in materia di impianti industriali.
Sono
abrogate tutte le altre disposizioni contrarie a quelle contenute nella presente
legge o con essa incompatibili.