MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 11 dicembre 2001, n. 475 (G.U.n°25 30-01-2002)

Regolamento  concernente la valutazione del diploma conseguito presso

le scuole di specializzazione per le professioni legali ai fini della

pratica  forense  e  notarile,  ai sensi dell'articolo 17, comma 114,

della legge 15 maggio 1997, n. 127.

                    

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

 

 

  Visto  l'articolo  17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997,

n. 127;

  Visto  il  decreto  legislativo  17  novembre 1997, n. 398, recante

modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme

sulle  scuole  di specializzazione per le professioni legali, a norma

dell'articolo  17,  commi 113  e  114, della legge 15 maggio 1997, n.

127;

  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'università e della ricerca

scientifica e tecnologica 21 dicembre 1999, n. 537, recante norme per

l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per

le professioni legali;

  Visto  l'articolo 17, primo comma, n. 5, del regio decreto-legge 27

novembre  1933,  n.  1578, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n.

36, e successive modificazioni;

  Visto  l'articolo  5,  primo  comma,  n. 5, della legge 16 febbraio

1913, n. 89, e successive modificazioni;

  Visto l'articolo 17 della legge 13 febbraio 2001, n. 48;

  Visto l'articolo 17 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

  Sentito il Consiglio superiore della magistratura;

  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 novembre 2001;

  Vista  la  comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

di cui alla nota prot. n. 2622/U-38/1-17 U.L. del 4 dicembre 2001;

 

                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:

 

                               Art. 1.

  1.  Il  diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di

specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del

decreto   legislativo   17 novembre   1997,   n.  398,  e  successive

modificazioni,  e'  valutato  ai  fini  del compimento del periodo di

pratica  per  l'accesso  alle professioni di avvocato e notaio per il

periodo di un anno.

  Il  presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sarà inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.