MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA
DECRETO
11 dicembre 2001, n. 475 (G.U.n°25 30-01-2002)
Regolamento
concernente la valutazione del diploma conseguito presso
le
scuole di specializzazione per le professioni legali ai fini della
pratica
forense e
notarile, ai sensi
dell'articolo 17, comma 114,
della
legge 15 maggio 1997, n. 127.
IL
MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con
IL
MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto l'articolo
17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997,
n.
127;
Visto il
decreto legislativo
17 novembre 1997, n. 398,
recante
modifica
alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme
sulle
scuole di specializzazione
per le professioni legali, a norma
dell'articolo
17, commi 113
e 114, della legge 15 maggio
1997, n.
127;
Visto il
decreto del
Ministro dell'università e
della ricerca
scientifica
e tecnologica 21 dicembre 1999, n. 537, recante norme per
l'istituzione
e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per
le
professioni legali;
Visto l'articolo 17, primo
comma, n. 5, del regio decreto-legge 27
novembre
1933, n.
1578, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n.
36,
e successive modificazioni;
Visto l'articolo
5, primo
comma, n. 5, della legge 16
febbraio
1913,
n. 89, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 17 della legge 13 febbraio 2001, n. 48;
Visto l'articolo 17 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il Consiglio superiore della magistratura;
Udito il
parere del
Consiglio di Stato, espresso
dalla sezione
consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 19 novembre 2001;
Vista la
comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
di
cui alla nota prot. n. 2622/U-38/1-17 U.L. del 4 dicembre 2001;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Il
diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di
specializzazione
per le professioni legali di cui all'articolo 16 del
decreto
legislativo 17 novembre
1997, n.
398, e successive
modificazioni,
e' valutato
ai fini
del compimento del periodo di
pratica
per l'accesso
alle professioni di avvocato e notaio per il
periodo
di un anno.
Il presente decreto, munito
di sigillo dello Stato, sarà inserito
nella
Raccolta ufficiale
degli atti
normativi della
Repubblica
italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.