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Art.
1: Costituzione
E' costituita l'Associazione Praticanti e Avvocati di
Vallo della Lucania (A.N.P.A. Vallo della Lucania) in forma di associazione non
riconosciuta con sede in Pisciotta.
Art.
2: Finalità
L'A.N.P.A.Vallo della Lucania non ha fini di lucro ed
è apolitica; essa si prefigge:
• di rappresentare unitariamente e tutelare la figura del praticante avvocato
nonché del giovane avvocato aderenti, anche nelle sedi istituzionali;
• di pronunciare iniziative volte alla qualificazione professionale, culturale
e sociale dei propri iscritti;
• di sviluppare i rapporti con l'Avvocatura, la Magistratura, l'Università e
le associazioni di categoria in ambito locale, nazionale e comunitario.
Art.
3: Membri
L'Associazione è aperta a tutti i Praticanti
Avvocati e Avvocati (appartenenti all’albo da non più di tre anni),
regolarmente iscritti presso il Consiglio dell’Ordine di Vallo della Lucania;
in presenza di tale prioritario requisito l'ammissione dei soci è insindacabile
da parte degli organi associativi, previo versamento della quota associativa
annuale, la cui entità e modalità di versamento saranno determinate dal
Consiglio Direttivo nella prima riunione dell’anno sociale.
Il mancato pagamento della quota annuale preclude il rilascio e/o successivo
rinnovo della qualifica di socio.
La quota è intrasmissibile e non rivalutabile.
L'anno sociale decorre a partire dal 1 novembre di ogni anno.
Art.
4: Diritti dei soci
Tutti i soci concorrono a determinare le finalità e
le modalità delle attività sociali attraverso l'esercizio del diritto di voto
nelle assemblee.
Tutti i soci godono dell'elettorato attivo e passivo.
Art.
5: Organi
Sono organi dell'Associazione:
• il Presidente
• il Segretario
• il Tesoriere
• il Consiglio Direttivo
• l'Assemblea dei soci.
Art.
6: Dimissioni
Ogni membro che ricopre una carica sociale entro
l'Associazione potrà dimettersi con lettera indirizzata al Consiglio Direttivo.
Art.
7: Recesso del socio
Il socio ha la facoltà di recedere in qualunque
momento anche tramite comunicazione informale senza ottenere la ripetizione
della quota.
Art.
8: Esclusione
Il socio che commetta entro o fuori l'Associazione
azioni ritenute disonorevoli o che con la sua condotta costituisca ostacolo al
buon andamento del sodalizio, potrà, previa convocazione in contraddittorio,
essere escluso da parte del Consiglio Direttivo, con delibera da adottare con la
maggioranza dei 2/3 degli stessi coordinatori.
Art.
9: Assemblea
Le assemblee potranno essere ordinarie o
straordinarie.
Art.
10: Convocazione dell'assemblea
La convocazione dell'assemblea ordinaria si effettuerà
almeno una volta all'anno.
Art.
11: Legittimazione alla convocazione
La convocazione dell'assemblea oltre che dal
Presidente potrà essere richiesta dalla metà dei soci più uno dei consiglieri
che dovranno proporre l'ordine del giorno; in tal caso l'assemblea dovrà essere
convocata entro 30 giorni.
Art.
12: Partecipazione all'assemblea
Nessun socio potrà essere rappresentato in
assemblea.
I simpatizzanti potranno partecipare alle suddette assemblee senza diritto di
voto.
Art.
13: Numero legale
L'assemblea ordinaria è sempre valida purché
regolarmente convocata; quella straordinaria è valida con la presenza dalla
maggioranza dei soci.
A ciascun socio spetta esclusivamente un voto.
Art.
14: Quorum funzionale
Le delibere sono valide se adottate con la
maggioranza semplice.
Art.
15: Modifiche allo Statuto
Eventuali modifiche al presente Statuto potranno
essere discusse e deliberate solo dall'assemblea straordinaria dei soci e solo
se poste all'ordine del giorno, previo raggiungimento della maggioranza
quantificata nei 2/3 degli aventi diritto al voto.
Art.
16: Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto:
• dal Presidente
• dal Segretario
• dal Tesoriere
• dai Consiglieri eletti dall'assemblea dei soci.
Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo
gratuito.
Il Consiglio Direttivo rimane in carica 12 mesi e i suoi componenti sono
rieleggibili.
Il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Segretario e il Tesoriere vengono
eletti dall'assemblea dei soci.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta.
In caso di parità decisivo è il voto del Presidente.
Art.
17: Funzioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo gestisce le attività e le
iniziative di cui all'oggetto sociale; vigila sull'osservanza dello Statuto;
nomina di volta in volta i propri rappresentanti presso l'Associazione Nazionale
Praticanti Avvocati (A.N.P.A.), con cui l'A.N.P.A.Vallo della Lucania è
federata e di cui costituisce rappresentazione a livello locale; esercita in via
residuale tutte le funzioni non espressamente attribuite agli altri organi.
Art.
18: Scioglimento del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo verrà sciolto qualora venga a
mancare la maggioranza dei suoi componenti che abbiano dato formali dimissioni
scritte.
Art.
19: Convocazione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunirà ogni volta lo
riterrà il Presidente, il Segretario, o i 1/3 dei consiglieri, tramite
comunicazione scritta, e specificando l'ordine del giorno, oppure con formula
d'urgenza e di straordinarietà, in maniera informale.
Art.
20: Durata e potere della carica presidenziale
Il Presidente dura in carica 12 mesi ed è
rieleggibile.
Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, rappresenta l'Associazione in
ogni evenienza. Il Presidente che si dimetta dopo essersi abilitato alla
professione forense, può essere nominato Presidente Onorario dell'Associazione
su proposta del Presidente che gli succeda nella carica, su proposta di almeno
metà il Consiglio Direttivo o di 2/3 dell'assemblea dei soci. La carica di
Presidente Onorario ha un valore meramente simbolico e non possiede alcun potere
di carattere esecutivo. Egli ha diritto a prendere parte all'assemblea dei soci
e ad esprimere il suo parere in merito all'ordine del giorno in discussione.
Art.
21: Funzioni del Tesoriere
Il Tesoriere conserva i libri sociali e contabili,
provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo; unitamente al
Presidente e al Segretario, il Tesoriere provvede alla riscossione delle quote
sociali.
Art.
22: Funzioni del Segretario
Il Segretario dura in carica 12 mesi, dà esecuzione
alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, redige e conserva i verbali delle
riunioni, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo
impedimento, compie le mansioni delegate dal Presidente.
Art.
23: Durata dell'Associazione
La durata dell'Associazione è illimitata. In caso di
scioglimento dell'Associazione il patrimonio sociale o le rimanenze liquide sono
destinate ad altra associazione con finalità analoghe o aventi fini di pubblica
utilità.
Art.
24: Fondo sociale
Il fondo sociale è costituito:
• dalle quote annuali
• da contributi ed elargizioni a titolo di liberalità.
Art.
25: Sezioni
L'Associazione potrà costituire sezioni nei luoghi
che riterrà più opportuni, al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
Art.
26: Clausola di chiusura
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto,
si rinvia alle norme del Codice Civile che disciplinano le associazioni non
riconosciute, in quanto compatibili.
Pisciotta,
lì 17/08/2001