STATUTO

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Art. 1: Costituzione

E' costituita l'Associazione Praticanti e Avvocati di Vallo della Lucania (A.N.P.A. Vallo della Lucania) in forma di associazione non riconosciuta con sede in Pisciotta.

Art. 2: Finalità

L'A.N.P.A.Vallo della Lucania non ha fini di lucro ed è apolitica; essa si prefigge:
• di rappresentare unitariamente e tutelare la figura del praticante avvocato nonché del giovane avvocato aderenti, anche nelle sedi istituzionali;
• di pronunciare iniziative volte alla qualificazione professionale, culturale e sociale dei propri iscritti;
• di sviluppare i rapporti con l'Avvocatura, la Magistratura, l'Università e le associazioni di categoria in ambito locale, nazionale e comunitario.

Art. 3: Membri

L'Associazione è aperta a tutti i Praticanti Avvocati e Avvocati (appartenenti all’albo da non più di tre anni), regolarmente iscritti presso il Consiglio dell’Ordine di Vallo della Lucania; in presenza di tale prioritario requisito l'ammissione dei soci è insindacabile da parte degli organi associativi, previo versamento della quota associativa annuale, la cui entità e modalità di versamento saranno determinate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione dell’anno sociale.
Il mancato pagamento della quota annuale preclude il rilascio e/o successivo rinnovo della qualifica di socio.
La quota è intrasmissibile e non rivalutabile.
L'anno sociale decorre a partire dal 1 novembre di ogni anno.

Art. 4: Diritti dei soci

Tutti i soci concorrono a determinare le finalità e le modalità delle attività sociali attraverso l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee.
Tutti i soci godono dell'elettorato attivo e passivo.

Art. 5: Organi

Sono organi dell'Associazione:
• il Presidente
• il Segretario
• il Tesoriere
• il Consiglio Direttivo
• l'Assemblea dei soci.

Art. 6: Dimissioni

Ogni membro che ricopre una carica sociale entro l'Associazione potrà dimettersi con lettera indirizzata al Consiglio Direttivo.

Art. 7: Recesso del socio

Il socio ha la facoltà di recedere in qualunque momento anche tramite comunicazione informale senza ottenere la ripetizione della quota.

Art. 8: Esclusione

Il socio che commetta entro o fuori l'Associazione azioni ritenute disonorevoli o che con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio, potrà, previa convocazione in contraddittorio, essere escluso da parte del Consiglio Direttivo, con delibera da adottare con la maggioranza dei 2/3 degli stessi coordinatori.

Art. 9: Assemblea

Le assemblee potranno essere ordinarie o straordinarie.

Art. 10: Convocazione dell'assemblea

La convocazione dell'assemblea ordinaria si effettuerà almeno una volta all'anno.

Art. 11: Legittimazione alla convocazione

La convocazione dell'assemblea oltre che dal Presidente potrà essere richiesta dalla metà dei soci più uno dei consiglieri che dovranno proporre l'ordine del giorno; in tal caso l'assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni.

Art. 12: Partecipazione all'assemblea

Nessun socio potrà essere rappresentato in assemblea.
I simpatizzanti potranno partecipare alle suddette assemblee senza diritto di voto.

Art. 13: Numero legale

L'assemblea ordinaria è sempre valida purché regolarmente convocata; quella straordinaria è valida con la presenza dalla maggioranza dei soci.
A ciascun socio spetta esclusivamente un voto.

Art. 14: Quorum funzionale

Le delibere sono valide se adottate con la maggioranza semplice.

Art. 15: Modifiche allo Statuto

Eventuali modifiche al presente Statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno, previo raggiungimento della maggioranza quantificata nei 2/3 degli aventi diritto al voto.

Art. 16: Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto:
• dal Presidente
• dal Segretario
• dal Tesoriere
• dai Consiglieri eletti dall'assemblea dei soci.

Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.
Il Consiglio Direttivo rimane in carica 12 mesi e i suoi componenti sono rieleggibili.
Il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Segretario e il Tesoriere vengono eletti dall'assemblea dei soci.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta.
In caso di parità decisivo è il voto del Presidente.

Art. 17: Funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo gestisce le attività e le iniziative di cui all'oggetto sociale; vigila sull'osservanza dello Statuto; nomina di volta in volta i propri rappresentanti presso l'Associazione Nazionale Praticanti Avvocati (A.N.P.A.), con cui l'A.N.P.A.Vallo della Lucania è federata e di cui costituisce rappresentazione a livello locale; esercita in via residuale tutte le funzioni non espressamente attribuite agli altri organi.

Art. 18: Scioglimento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo verrà sciolto qualora venga a mancare la maggioranza dei suoi componenti che abbiano dato formali dimissioni scritte.

Art. 19: Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunirà ogni volta lo riterrà il Presidente, il Segretario, o i 1/3 dei consiglieri, tramite comunicazione scritta, e specificando l'ordine del giorno, oppure con formula d'urgenza e di straordinarietà, in maniera informale.

Art. 20: Durata e potere della carica presidenziale

Il Presidente dura in carica 12 mesi ed è rieleggibile.
Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, rappresenta l'Associazione in ogni evenienza. Il Presidente che si dimetta dopo essersi abilitato alla professione forense, può essere nominato Presidente Onorario dell'Associazione su proposta del Presidente che gli succeda nella carica, su proposta di almeno metà il Consiglio Direttivo o di 2/3 dell'assemblea dei soci. La carica di Presidente Onorario ha un valore meramente simbolico e non possiede alcun potere di carattere esecutivo. Egli ha diritto a prendere parte all'assemblea dei soci e ad esprimere il suo parere in merito all'ordine del giorno in discussione.

Art. 21: Funzioni del Tesoriere

Il Tesoriere conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo; unitamente al Presidente e al Segretario, il Tesoriere provvede alla riscossione delle quote sociali.

Art. 22: Funzioni del Segretario

Il Segretario dura in carica 12 mesi, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, redige e conserva i verbali delle riunioni, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento, compie le mansioni delegate dal Presidente.

Art. 23: Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata. In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sociale o le rimanenze liquide sono destinate ad altra associazione con finalità analoghe o aventi fini di pubblica utilità.

Art. 24: Fondo sociale

Il fondo sociale è costituito:
• dalle quote annuali
• da contributi ed elargizioni a titolo di liberalità.

Art. 25: Sezioni

L'Associazione potrà costituire sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni, al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 26: Clausola di chiusura

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si rinvia alle norme del Codice Civile che disciplinano le associazioni non riconosciute, in quanto compatibili.

 

 

Pisciotta, lì 17/08/2001