Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
Edilizia
INDICE
PARTE
I – Attività edilizia
TITOLO
I -Disposizioni generali
Capo
I- Attività edilizia
Art.
1 (L)- Ambito di applicazione
Art.
2 (L) – Competenze delle regioni e degli enti locali
Art.
3 (L)- Definizioni degli interventi edilizi
Art.
4 (L) – Contenuto necessario dei regolamenti edilizi comunali
Art.
5 (R) -Sportello unico per l’edilizia
TITOLO
II- Titoli abilitativi
Capo
I – Disposizioni generali
Art.
6 (L) – Attività edilizia libera
Art.
7 (L) – Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni
Art.
8 (L) – Attività edilizia dei privati su aree demaniali
Art.
9 (L) Attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica
Capo
II – Permesso di costruire
Sezione
I -Nozione e caratteristiche
Art.
10 (L) -Interventi subordinati a permesso di costruire
Art.
11 (L) -Caratteristiche del permesso di costruire
Art.
12 (L) – Presupposti per il rilascio del permesso di costruire
Art.
13 (L) - Competenza al rilascio del permesso di costruire
Art.
14 (L) – Permesso di costruire in deroga agli strumenti
urbanistici
Art.
15 (R) - Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire
Sezione
II - Contributo di costruzione
Art.
16 (L) - Contributo per il rilascio del permesso di costruire
Art.
17 (L) - Riduzione o esonero dal contributo di costruzione
Art.
18 (L) - Convenzione-tipo
Art.
19 (L) - Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati
alla residenza
Sezione
III - Procedimento
Art.
20 (R) - Procedimento per il rilascio del permesso di costruire
Art.
21 (R) – Interventi
Capo
III - Denuncia di inizio attività
Art.
22 (L) - Interventi subordinati a denuncia di inizio attività
Art.
23 (R) - Disciplina della denuncia di inizio attività in materia edilizia
TITOLO
III - Agibilità degli edifici
Capo
I - Certificato di agibilità
Art.
24 (L) - Certificato di agibilità
Art.
25 (R) - Procedura per il rilascio del certificato di agibilità
Art.
26 (L) – Dichiarazione di inagibilità
TITOLO
IV - Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, responsabilità e
sanzioni
Capo
I - Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia e responsabilità
Art.
27 (L) - Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia
Art.
28 (L) - Vigilanza su opere di amministrazioni statali
Art.
29 (L) - Responsabilità del titolare della concessione, del committente, del
costruttore e del
direttore
dei lavori, nonché anche del progettista per le opere subordinate a denuncia di
inizio
attività
Capo
II- Sanzioni
Art.
30(L) - Lottizzazione abusiva
Art.
31 (L) – Interventi eseguiti in assenza di concessione, in totale
difformità o con variazioni
essenziali
Art.
32 (L) – Determinazione delle variazioni essenziali
Art.
33 (L) – Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso
di costruire o in totale
difformità
Art.
34 (L) – Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso
di costruire
Art.
35 (L) – Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello
Stato o di enti pubblici
Art.
36 (L) – Accertamento di conformità
Art.
37 (L) - Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla
denuncia di inizio attività e
accertamento
di conformità
Art.
38 (L) – Interventi eseguiti in base a permesso di costruire annullato
Art.
39 (L) - Annullamento del permesso di costruire da parte della
Regione
Art.
40(L) – Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte
della Regione
Art.
41 (L) – Demolizione di opere abusive
Art.
42 (L) – Ritardato od omesso versamento del contributo afferente al permesso
di costruire
Art.
43 (L) - Riscossione
Art.
44 (L) – Sanzioni penali
Art.
45 (L) – Norme relative all’azione penale
Art.
46 (L) - Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzione
abusiva sia iniziata
dopo
il 17 marzo 1985
Art.
47 (L) - Sanzioni a carico dei notai
Art.
48 (L) - Aziende erogatrici di servizi pubblicio sostitutivo regionale
Capo
III – Disposizioni fiscali
Art.
49 (L) - Disposizioni fiscali
Art.
50 (L) – Agevolazioni tributarie in caso di sanatoria
Art.
51 (L) - Finanziamenti pubblici e sanatoria
PARTE
II – Normativa tecnica per l’edilizia
Capo
I - Disposizioni di carattere generale
Art.
52 (L) – Tipo di strutture e norme tecniche
Art.
53 (L) - Definizioni
Art.
54 (L) – Sistemi costruttivi
Art.
55 (L) – Edifici in muratura
Art.
56 (L) – Edifici con struttura a pannelli portanti
Art.
57 (L) – Edifici con strutture intelaiate
Art.
58 (L)- Produzione in serie in stabilimenti di manufatti in conglomerato
normale e
precompresso
e di manufatti complessi in metallo
Art.
59 (L)- Laboratori
Art.
60 (L)- Emanazione di norme tecniche
Art.
61 (L) – Abitati da consolidare
Art.
62 (L) – Utilizzazione di edifici
Art.
63 (L) – Opere pubbliche
Capo
II – Disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato,
normale e precompresso e a
struttura
metallica
Sezione
I - Adempimenti
Art.
64 (L) – Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità
Art.
65 (R) – Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura
ultimata di opere di
conglomerato
cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica
Art.
66 (L) – Documenti in cantiere
Art.
67 (L - R) – Collaudo statico
Sezione
II – Vigilanza
Art.
68 (L) - Controlli
Art.
69 (L) – Accertamenti delle violazioni
Art.
70 (L) – Sospensione dei lavori
Sezione
III – Norme penali
Art.
71 (L) – Lavori abusivi
Art.
72 (L) – Omessa denuncia dei lavori
Art.
73 (L) – Responsabilità del direttore dei lavori
Art.
74 (L) – Responsabilità del collaudatore
Art.
75 (L) – Mancanza del certificato di collaudo
Art.
76 (L ) – Comunicazione della sentenza
Capo
III - Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle
barriere
architettoniche
negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico
Sezione
I - Eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati
Art.
77 (L) - Progettazione di nuovi edifici e ristrutturazione di interi edifici
Art.
78 (L) - Deliberazioni sull’eliminazione delle barriere architettoniche
Art.
79 (L) - Opere finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche
realizzate in deroga
ai
regolamenti edilizi
Art.
80 (L) - Rispetto delle norme antisismiche, antincendio e di prevenzione
degli infortuni
Art.
81 (L) - Certificazioni
Sezione
II - Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici
pubblici e
privati
aperti al pubblico
Art.
82 (L ) - Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli
edifici pubblici e
privati
aperti al pubblico
Capo
IV – Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le
zone sismiche
Sezione
I – Norme per le costruzioni in zone sismiche
Art.
83 (L) - Opere disciplinate e gradi di sismicità
Art.
84 (L) - Contenuto delle norme tecniche
Art.
85 (L) - Azioni sismiche
Art.
86 (L) - Verifica delle strutture
Art.
87 (L) - Verifica delle fondazioni
Art.
88 (L) - Deroghe
Art.
89 (L) - Parere sugli strumenti urbanistici
Art.
90 (L) - Sopraelevazioni
Art.
91 (L) - Riparazioni
Art.
92 (L) - Edifici di speciale importanza artistica
Sezione
II - Vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche
Art.
93 (R)- Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in
zone sismiche
Art.
94 (L) - Autorizzazione per l'inizio dei lavori
Sezione
III - Repressione delle violazioni
Art.
95 (L) - Sanzioni penali
Art.
96 (L) - Accertamento delle violazioni
Art.
97 (L) - Sospensione dei lavori
Art.
98 (L) – Procedimento penale
Art.
99 (L) - Esecuzione d'ufficio
Art.
100 (L) - Competenza del presidente della giunta regionale
Art.
101 (L) - Comunicazione del provvedimento al competente ufficio tecnico della
regione
Art.
102 (L) - Modalità per l'esecuzione d'ufficio
Art.
103 (L) - Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche
Sezione
IV - Disposizioni finali
Art.
104 (L) - Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione
Art.
105 (L) - Costruzioni eseguite col sussidio dello Stato
Art.
106 (L) - Esenzione per le opere eseguite dal genio militare
Capo
V - Norme per la sicurezza degli impianti
Art.
107 (L) - Ambito di applicazione
Art.
108 (L) - Soggetti abilitati
Art.
109 (L) - Requisiti tecnico-professionali
Art.
110 (L - R) - Progettazione degli impianti
Art.
111 (R) – Misure di semplificazione per il collaudo degli impianti
installati
Art.
112 (L) - Installazione degli impianti
Art.
113 (L) - Dichiarazione di conformità
Art.
114 (L) - Responsabilità del committente o del proprietario
Art.
115 (L) - Certificato di agibilità
Art.
116 (L) - Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri
Art.
117 (R) - Deposito presso lo sportello unico della dichiarazione di conformità
o del certificato
di
collaudo
Art.
118 (L) - Verifiche
Art.
119 (L) - Regolamento di attuazione
Art.
120 (L) - Sanzioni
Art.
121 (L) - Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali
Capo
VI - Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici
Art.
122 (L) - Ambito di applicazione
Art.
123 (L) - Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti
Art.
124 (L) - Limiti ai consumi di energia
Art.
125 (L - R) - Denuncia dei lavori, relazione tecnica e progettazione degli
impianti e delle
opere
relativi alle fonti rinnovabili di energia, al risparmio e all’uso razionale
dell’energia
Art.
126 (R) - Certificazione di impianti
Art.
127 (R) - Certificazione delle opere e collaudo
Art.
128 (L) - Certificazione energetica degli edifici
Art.
129 (L) - Esercizio e manutenzione degli impianti
Art.
130 (L) - Certificazioni e informazioni ai consumatori
Art.
131 (L) - Controlli e verifiche
Art.
132 (L) - Sanzioni
Art.
133 (L) - Provvedimenti di sospensione dei lavori
Art.
134 (L) - Irregolarità rilevate dall'acquirente o dal conduttore
Art.
135 (L) - Applicazione
PARTE
III – Disposizioni finali
Capo
I – Disposizioni finali
Art.
136 (L-R) - Abrogazioni
Art.
137 (L) – Norme che rimangono in vigore
Art. 138 (L) – Entrata in vigore del testo unicoSchema di decreto del Presidente della Repubblica recante il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia.
TESTO
UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN
MATERIA
EDILIZIA.
PARTE
I – Attività edilizia
TITOLO
I
Disposizioni
generali
Capo
I
Attività
edilizia
Articolo
1 (L)
Ambito
di applicazione
1.
Il presente testo unico contiene i principi fondamentali e generali e detta
disposizioni
per
la disciplina dell’attività edilizia.
[.
. . ]
2.
Restano ferme le disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e
ambientali contenute
nel
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e le altre normative di settore
aventi
incidenza
sulla disciplina dell’attività edilizia.
3.
Sono fatte salve altresì le disposizioni di cui agli articoli 24 e 25
del decreto legislativo 31
marzo
1998, n. 112, ed alle relative norme di attuazione, in materia di realizzazione,
ampliamento,
ristrutturazione e riconversione di impianti produttivi.
Articolo
2 (L)
Competenze
delle regioni e degli enti locali
1.
Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia edilizia
nel rispetto dei
principi
fondamentali della legislazione statale desumibili dalle disposizioni contenute
nel
testo
unico.
2.
Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
esercitano la
propria
potestà legislativa esclusiva, nel
rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e
delle
relative norme di attuazione.
3.
Le disposizioni, anche di dettaglio, attuative dei principi introdotti dal testo
unico operano
direttamente
nei riguardi delle regioni a statuto ordinario, fino a quando esse non si
adeguano
ai principi medesimi.
4.
I comuni, nell’ambito della propria autonomia statutaria e normativa di cui
all’art. 3 del
d.lgs.
18 agosto 2000 n. 267, disciplinano l’attività edilizia.
5.
In nessun caso le norme del presente testo unico possono essere interpretate nel
senso della
attribuzione
allo Stato di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque conferiti alle
regioni
e agli enti locali dalle disposizioni vigenti alla data della sua entrata in
vigore.
Articolo
3 (L) Definizioni degli interventi edilizi
(Legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31)
1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:
a) “interventi di manutenzione ordinaria”, […]gli interventi edilizi che riguardano le
opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle
necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) “interventi di manutenzione straordinaria”, le opere e le modifiche necessarie per
rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed
integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le
superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni
di uso;
c) “interventi di restauro e di risanamento conservativo”, […]gli interventi edilizi rivolti
a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme
sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali
dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali
interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi
costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti
dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
d) “interventi di ristrutturazione edilizia”, gli interventi rivolti a trasformare gli
organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un
organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi
comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio,
l’eliminazione,
la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito
degli
interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti
nella
demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico,
quanto
a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello
preesistente,
fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla
normativa
antisismica.
e)
“interventi di nuova costruzione”, quelli di trasformazione edilizia e
urbanistica
del
territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono
comunque
da considerarsi tali:
e.1)
la costruzione di nuovi edifici fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento
di
quelli
esistenti all’esterno della sagoma esistente;
e.2)
gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti
diversi
dal Comune;
e.3)
la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi,
che
comporti
la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
e.4)
l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di
ripetitori
per i servizi di telecomunicazione;
e.5)
l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di
qualsiasi
genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano
utilizzati
come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e
simili,
e siano diretti a soddisfare esigenze durature nel tempo;
e.6)
gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici,
in
relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree,
qualifichino
come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la
realizzazione
di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale;
e.7)
la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di
impianti
per
attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui
consegua
la trasformazione permanente del suolo inedificato;
f) gli “interventi di ristrutturazione urbanistica”, […]quelli rivolti a sostituire l'esistente
tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di
interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della
rete stradale.
2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici
generali
e dei regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di restauro prevista
dall’articolo 34 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
Articolo
4 (L)
Contenuto
necessario dei regolamenti edilizi comunali
(Legge
17 agosto 1942, n. 1150, art. 33)
1. Il regolamento che i Comuni adottano ai sensi dell’articolo 2, comma 4, deve contenere la
disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative
tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle
pertinenze degli stessi.
2.
Nel caso in cui il Comune intenda istituire la Commissione edilizia, il
regolamento
indica
gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo.
Articolo
5 (R)
Sportello
unico per l’edilizia
(decreto
legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, convertito con
modificazioni
dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 493; art. 220, R. D. 27 luglio 1934, n. 1265)
1.
Le amministrazioni comunali, nell’ambito della propria autonomia
organizzativa,
provvedono,
anche mediante esercizio in forma associata delle strutture ai sensi del Capo
V
del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ovvero accorpamento, disarticolazione,
soppressione di
uffici
o organi già esistenti, a costituire un ufficio denominato Sportello unico per
l’edilizia,
che cura tutti i rapporti fra il privato, l’amministrazione e, ove occorra, le
altre
amministrazioni
tenute a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio oggetto della
richiesta
di permesso o di denuncia di inizio attività.
2. Tale ufficio provvede in particolare :
a)
alla ricezione delle denunce di inizio attività e delle domande per il
rilascio di permessi
di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività
edilizia, ivi compreso il certificato di agibilità, nonché dei progetti approvati dalla
Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 36, 38 e 46 del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490;
b) a fornire informazioni sulle materie di cui al punto a), anche mediante predisposizione
di
un archivio informatico contenente i necessari elementi normativi, che consenta
a chi
vi abbia interesse l’accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli
adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure previste dal presente
regolamento, all’elenco delle domande presentate, allo stato del loro iter procedurale,
nonché a tutte le possibili informazioni utili disponibili;
c) all’adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di accesso ai
documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi dell’articolo
22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme comunali di
attuazione;
d)
al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di agibilità, nonché
delle
certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a
carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo
comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio;
e) alla cura dei rapporti tra l’amministrazione comunale, il privato e le altre
amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio oggetto
dell’istanza
o denuncia, con particolare riferimento agli adempimenti connessi
all’applicazione
della parte II del testo unico.
3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire o del certificato di agibilità, l’ufficio di cui al
comma 1 acquisisce direttamente, ove questi non siano stati già allegati dal richiedente:
a) il parere dell’ASL nel caso in cui non possa essere sostituito da una autocertificazione
ai sensi dell’articolo 20, comma 1;
b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa
antincendio.
4. L’ufficio cura altresì […], gli incombenti necessari ai fini dell’acquisizione, anche mediante
conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto
1990, n. 241, degli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione
dell’intervento edilizio. Nel novero di detti assensi rientrano, in particolare:
a) le autorizzazioni e certificazioni del competente ufficio tecnico della regione, per le
costruzioni in zone sismiche di cui agli articoli 61, 94 e 62;
b) l’assenso dell’amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di salvaguardia
contigue ad opere di difesa dello Stato o a stabilimenti militari, di cui all’articolo 16 della
legge 24 dicembre 1976, n. 898;
c) l’autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale in caso di costruzione,
spostamento e modifica di edifici nelle zone di salvaguardia in prossimità della linea
doganale e nel mare territoriale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 19 del decreto
legislativo 8 novembre 1990, n. 374;
d) l’autorizzazione dell’autorità competente per le costruzioni su terreni confinanti con il
demanio marittimo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 55 del codice della navigazione;
e) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili
vincolati ai sensi degli articoli 21, 23, 24, e 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490,
fermo restando che, in caso di dissenso manifestato dall’amministrazione
preposta
alla
tutela dei beni culturali, si procede ai sensi dell’articolo 25 del decreto
legislativo n.
29 ottobre 1999, n. 490;
f) il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di Venezia, ai sensi e per gli
effetti
dell’articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive
modificazioni, salvi i
casi
in cui vi sia stato l’adeguamento al piano comprensoriale previsto
dall’articolo 5
della stessa legge, per l’attività edilizia nella laguna veneta, nonché nel territorio dei centri
storici di Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant’Erasmo;
g) il parere dell’autorità competente in tema di assetti e vincoli idrogeologici;
h)
gli assensi in materia di servitù viarie, ferroviarie, portuali ed
aeroportuali;
i)
il nulla-osta dell’autorità competente ai sensi dell’articolo 13 della
legge 6 dicembre
1991,
n. 394, in tema di aree naturali protette.
TITOLO
II
Titoli
abilitativi
Capo
I
Disposizioni
generali
[…]
Articolo
6 (L)
Attività
edilizia libera
(Legge
28 gennaio 1977, n. 10, art. 9, lett. c) ; legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 7,
commi 1 e 2 ;
decreto
legge 23 gennaio 1982, n. 9, art. 7, comma 4, convertito in legge 25 marzo 1982,
n. 94)
1.
Salvo diverse disposizioni previste dalla disciplina regionale e dagli
strumenti
urbanistici,
e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi
incidenza
sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle disposizioni
contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, i seguenti interventi
possono essere eseguiti senza titolo abilitativo:
a) interventi di manutenzione ordinaria;
b) interventi […]volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino
la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la
sagoma dell’edificio;
c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere
geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato.
Articolo
7 (L)
Attività
edilizia delle pubbliche amministrazioni
(Legge
17 agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma 3; decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, art.
34;
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 81; D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383;
decreto legge 5 ottobre
1993,
n. 398, art. 4, comma 16, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre
1993, n. 493)
1. Non si applicano le disposizioni del presente titolo per:
a) opere e interventi pubblici che richiedano per la loro realizzazione l’azione integrata e
coordinata di una pluralità di amministrazioni pubbliche allorché l’accordo delle
predette amministrazioni, raggiunto con l’assenso del comune interessato, sia
pubblicato ai sensi dell’articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267;
b) opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree
del demanio statale e opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti
istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari di servizi pubblici, previo
accertamento di conformità con le prescrizioni urbanistiche ed edilizie ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e successive
modificazioni; c) opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale, ovvero dalla giunta
comunale,
assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell’art. 47 del d.P.R.
21
dicembre
1999, n. 554. […]
Articolo
8 (L)
Attività
edilizia dei privati su aree demaniali
(legge
17 agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma 3)
1. La realizzazione da parte di privati di interventi edilizi su aree demaniali è disciplinata dalle
norme del presente testo unico.
Articolo
9 (L)
Attività
edilizia in assenza di pianificazione urbanistica
(legge
n. 10 del 1977, art. 4, u.c.; legge n. 457 del 1978, art. 27, ultimo comma)
1. Salvi i più restrittivi limiti fissati dalle leggi regionali e nel rispetto delle norme previste dal
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici
sono consentiti:
a) gli interventi previsti dalle lettere a), b), e c) […]del primo comma dell'articolo 2 che
riguardino singole unità immobiliari o parti di esse […];
b) fuori dal perimetro dei centri abitati, gli interventi di nuova edificazione nel limite della
densità
massima fondiaria di 0,03 metri cubi per metro quadro; in caso di interventi
a
destinazione produttiva, la superficie coperta non può comunque superare un
decimo dell’area di proprietà.
2. Nelle aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti
dagli strumenti urbanistici generali come presupposto per l’edificazione, oltre agli
interventi
indicati al comma 1, lettera a), sono consentiti gli interventi di cui
alla lettera d)
del
primo comma dell'articolo 2 del presente testo unico che riguardino singole unità
immobiliari
o parti di esse. Tali ultimi interventi sono consentiti anche se riguardino
globalmente
uno o più edifici e modifichino fino al 25 per cento delle destinazioni
preesistenti,
purché il titolare del permesso si impegni, con atto trascritto a favore del
comune
e a cura e spese dell'interessato, a praticare, limitatamente alla percentuale
mantenuta
ad uso residenziale, prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con il
comune
ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione di cui alla sezione II del capo II
del
presente titolo. Capo II
Permesso
di costruire
Sezione
I
Nozione
e caratteristiche
Articolo
10 (L)
Interventi
subordinati a permesso di costruire
(Legge
n. 10 del 1977, art. 1; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 25, comma 4)
1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono
subordinati a permesso di costruire :
a) gli interventi di nuova costruzione;
-
[…]
b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino aumento di unità immobiliari,
modifiche
del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che,
limitatamente
agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti
della destinazione d’uso.
2.
Le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a
trasformazioni
fisiche, dell’uso di immobili o di loro parti, sono subordinate a permesso di
costruire
o a denuncia di nuova attività.
3. Le regioni possono altresì individuare con legge ulteriori interventi che, in relazione
all’incidenza
sul territorio e sul carico urbanistico, sono sottoposti al preventivo rilascio del
permesso di costruire . La violazione di queste norme regionali non comporta l’applicazione
delle sanzioni di cui all’articolo 44.
-
[…]
Articolo
11 (L)
Caratteristiche
del permesso di costruire
(Legge
28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, commi 1, 2 e 6;
legge
23 dicembre 1994, n. 724, art. 39, comma 2, come sostituito dall’art. 2, comma
37, della
legge
23 dicembre 1996, n. 662)
1.
Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario
dell’immobile o a chi abbia titolo per
richiederlo.
2. Il permesso di costruire è trasferibile, insieme all’immobile, ai successori o aventi causa.
Esso non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili
realizzati per effetto del suo rilascio. E’ irrevocabile ed è oneroso ai sensi dell’articolo 16.
3. Il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti dei terzi.
Articolo
12 (L)
Presupposti
per il rilascio del permesso di costruire
(Legge
3 novembre 1952, n. 1902)
1.
Il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli
strumenti
urbanistici,
dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.
2.
In caso di contrasto dell’intervento oggetto della domanda di permesso di
costruire con le
previsioni
di strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla
domanda.
La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi tre anni dalla data di
adozione
dello strumento urbanistico, ovvero cinque anni nell’ipotesi in cui lo
strumento
urbanistico
sia stato sottoposto all’amministrazione competente all’approvazione entro
un
anno
dalla conclusione della fase di pubblicazione.
3.
A richiesta del sindaco, e per lo stesso periodo, il presidente della giunta
regionale, con
provvedimento
motivato da notificare all'interessato, può ordinare la sospensione di
interventi
di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio che siano tali da
compromettere
o rendere più onerosa l'attuazione degli strumenti urbanistici.
Articolo
13 (L)
Competenza
al rilascio del permesso di costruire
(Legge
28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, comma 1; decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, art.107
e
109; legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41 –quater)
1. Il permesso di costruire è rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio
comunale nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli strumenti urbanistici.
2.
La regione disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui
all’articolo 20, comma 10, per il
caso
di mancato rilascio del permesso di costruire entro i termini stabiliti.
Articolo
14 (L)
Permesso
di costruire in deroga agli strumenti urbanistici
(Legge
17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-quater, introdotto dall’art. 16 della legge 6
agosto
1967,
n. 765; decreto legislativo n. 267 del 2000, art. 42, comma 2, lett. b); legge
21 dicembre
1955,
n. 1357, art. 3)
1.
Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è
rilasciato
esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa
deliberazione
del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni
contenute
nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e delle altre normative di
settore
aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia.
2.
Dell’avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai
sensi
dell’articolo
7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare
esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui
alle
norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, fermo
restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del
decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
Articolo
15 (R)
Efficacia
temporale e decadenza del permesso di costruire
(Legge
28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, commi 3, 4 e 5; legge 17 agosto 1942 n. 1150,
art. 31,
comma
11)
1. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.
2. Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del
titolo; quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata non può
superare i tre anni dall’inizio dei lavori. Entrambi i termini possono essere prorogati,
con
provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare
del
permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non
eseguita,
tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga. La
proroga
può essere accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in
considerazione
della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari
caratteristiche
tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il
cui
finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.
3.
I lavori non ultimati nel termine stabilito, sono realizzati previo rilascio di
nuovo
permesso per la parte non ultimata, salvo che le opere da eseguire non rientrino tra
quelle realizzabili mediante denuncia di inizio attività ai sensi de ll’articolo 22. Si
procede altresì, ove necessario, al ricalcolo degli oneri del permesso.
4. Il permesso decade con l’entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche,
salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni
dalla data di inizio.
Sezione
II
Contributo
di costruzione
Articolo
16 (L)
Contributo
per il rilascio del permesso di costruire
(Legge
28 gennaio 1977 n. 10, artt. 3; 5, comma 1; 6, commi 1, 4 e 5; 11; legge 5
agosto 1978, n.
457,
art. 47; legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 7; legge 29 settembre 1964, n.
847, artt. 1,
comma
1, lettere b) e c), e 4; legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 44; legge 11 marzo
1988, n. 67,
art.
17; decreto legislativo 5 febbraio 1997, n 22, art. 58, comma 1; legge 23
dicembre 1998, n.
448,
art. 61, comma 2)
1.
Salvo i casi di gratuità previsti all'articolo 17, comma 3, il rilascio
del permesso di
costruire avviene previa corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza
degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione.
2. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione va corrisposta al comune
all'atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell’interessato, può essere
rateizzata. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può
obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione con le modalità e le
garanzie
stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al
patrimonio
indisponibile del comune.
3.
La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto
del
rilascio,
è corrisposta in corso d'opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal
comune,
non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione
4.
L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con
deliberazione
del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la
regione
definisce per classi di comuni in relazione:
a)
all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni;
b)
alle caratteristiche geografiche dei comuni;
c)
alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti;
d)
ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione dall'articolo
41-
quinquies,
penultimo e ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e
successive
modifiche e integrazioni, nonché delle leggi regionali.
5.
Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della
regione e
fino
alla definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via provvisoria,
con
deliberazione del consiglio comunale.
6.
Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione
primaria
e secondaria, in conformità alle relative disposizioni regionali, in
relazione
ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria,
secondaria
e generale.
7. Gli oneri di urbanizzazione primaria […]sono relativi ai seguenti interventi: strade
residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione
dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato.
8.
Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti interventi:
asili nido e
scuole
materne, scuole dell’obbligo nonché strutture e complessi per
l’istruzione
superiore all’obbligo, mercati di quartiere , delegazioni comunali, chiese e altri edifici
religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere , centri sociali e
attrezzature culturali e sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le
costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei
rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.
9.
Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle
regioni
con
riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti
dalle
stesse
regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'art. 4 della L. 5 agosto
1978,
n. 457. Con lo stesso provvedimento le regioni identificano classi di edifici
con
caratteristiche
superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per
l'edilizia
agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di
costruzione
in misura non superiore al 50 per cento. Nei periodi intercorrenti tra le
determinazioni
regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo
di
costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione
dell'intervenuta
variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale
di
statistica (ISTAT). Il contributo afferente al permesso di costruire comprende
una
quota di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene
determinata
dalle regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle
costruzioni
e della loro destinazione ed ubicazione.
10. Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in
relazione al costo degli interventi stessi, così come individuati dal comune in base ai
progetti presentati per ottenere il permesso di costruire . Al fine di incentivare il
recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), i comuni hanno comunque la facoltà di deliberare
che i costi di costruzione ad essi relativi non superino i valori determinati per le nuove
costruzioni ai sensi del comma 6.
Articolo
17 (L)
Riduzione
o esonero dal contributo di costruzione(Legge 28 gennaio 1977 n. 10, artt.
7, comma 1; 9; decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9, artt. 7 e 9,
convertito
in legge 25 marzo 1982, n. 94; legge 24 marzo 1989, n. 122, art. 11; legge 9
gennaio
1991,
n. 10, art. 26, comma 1; legge 662 del 1996, art. 2, comma 60)
1. Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad edifici esistenti, il
contributo afferente al permesso di costruire è ridotto alla sola quota degli oneri di
urbanizzazione qualora il titolare del permesso si impegni, a mezzo di una convenzione
con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi
della convenzione-tipo prevista dall’[…]articolo 18.
2. Il contributo per la realizzazione della prima abitazione è pari a quanto stabilito per la
corrispondente edilizia residenziale pubblica, purché sussistano i requisiti indicati dalla
normativa di settore.
3. Il contributo di costruzione non è dovuto:
a)
per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le
residenze, in
funzione
della conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo a
titolo principale, ai sensi dell’articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153;
b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di
edifici unifamiliari;
c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli
enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da
privati, in attuazione di strumenti urbanistici;
d) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a
seguito di pubbliche calamità;
e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili
di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle
norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale.
4.
Per gli interventi da realizzarsi su immobili di proprietà dello Stato il
contributo di
costruzione è commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione.
Articolo
18 (L)
Convenzione-tipo
(Legge
28 gennaio 1977, n. 10, art. 8; legge 17 febbraio 1992, n. 179, art. 23, comma
6)
1. Ai fini del rilascio del permesso di costruire relativo agli interventi di edilizia abitativa di cui
all’articolo 17, comma 1, la regione approva una convenzione-tipo, con la quale sono stabiliti i
criteri nonché i parametri, definiti con meccanismi tabellari per classi di comuni, ai quali debbono
uniformarsi le convenzioni comunali nonché gli atti di obbligo in ordine essenzialmente a:
a) l'indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi;
b) la determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla base del costo delle aree, così come
definito dal comma successivo, della costruzione e delle opere di urbanizzazione, nonché delle
spese generali, comprese quelle per la progettazione e degli oneri di preammortamento e di
finanziamento;
c) la determinazione dei canoni di locazione in percentuale del valore desunto dai prezzi fissati per
la cessione degli alloggi;
d) la durata di validità della convenzione non superiore a 30 e non inferiore a 20 anni.
2. La regione stabilisce criteri e parametri per la determinazione del costo delle aree, in misura tale
che la sua incidenza non superi il 20 per cento del costo di costruzione come definito ai sensi
dell’articolo 16.
3. Il titolare del permesso può chiedere che il costo delle aree, ai fini della convenzione, sia
determinato in misura pari al valore definito in occasione di trasferimenti di proprietà avvenuti nel
quinquennio anteriore alla data della convenzione.
4. I prezzi di cessione ed i canoni di locazione determinati nelle convenzioni ai sensi del primo
comma sono suscettibili di periodiche variazioni, con frequenza non inferiore al biennio, in
relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la stipula delle
convenzioni medesime.
5. Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione è nulla
per la parte eccedente.
Articolo
19 (L)
Contributo
di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza
(Legge
28 gennaio 1977, n. 10, art. 10)
1. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività
industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi
comporta la corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di
urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi,
liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano
alterate le caratteristiche. La incidenza di tali opere è stabilita con deliberazione del
consiglio
comunale in base a parametri che la regione definisce con i criteri di cui al
comma
4, lettere a) e b) dell’articolo 16, nonché in relazione ai tipi di attività
produttiva.
2. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività
turistiche, commerciali e direzionali o allo svolgimento di servizi comporta la
corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione,
determinata ai sensi dell’articolo 16, nonché una quota non superiore al 10 per cento
del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività,
con deliberazione del consiglio comunale.
3. Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei commi precedenti, nonché di
quelle nelle zone agricole previste dall’articolo 17, venga comunque modificata nei
dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione è dovuto
nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con
riferimento al momento dell’intervenuta variazione.
Sezione
III
Procedimento
Articolo
20 (R)
Procedimento
per il rilascio del permesso di costruire
(decreto
legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, convertito con
modificazioni dalla
legge
4 dicembre 1993, n. 493)
1.
La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei
soggetti
legittimati ai sensi dell’articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da
un’attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti
dal
regolamento edilizio, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri
documenti
previsti dalla parte II, nonché da un’autocertificazione circa la conformità del progetto
alle norme igienico-sanitarie nel caso in cui il progetto riguardi interventi di edilizia
residenziale ovvero la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni
tecnico-discrezionali.
2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del
responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni. L’esame delle domande si svolge secondo l’ordine
cronologico di presentazione.
3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento
cura l’istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello sportello unico, i prescritti pareri dagli
uffici
comunali, nonché i pareri di cui all’articolo 5, comma 3, e, valutata la
conformità
del progetto alle normativa vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata
da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico giuridica dell’intervento
richiesto.
4.
Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso
di
costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto
originario, può, nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere tali modifiche,
illustrandone
le ragioni. L’interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il
termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei
successivi quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo
esito, il decorso del termine di cui al comma 3.
5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del
procedimento, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente
per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione
presentata e che non siano già nella disponibilità dell’amministrazione o che questa non
possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data
di ricezione della documentazione integrativa.
6. Nell’ipotesi in cui, ai fini della realizzazione dell’intervento, sia necessario acquisire atti
di assenso, comunque denominati, di altre amministrazioni, diverse da quelle di cui
all’articolo 4, comma 3, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di
servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni. Qualora si tratti di opere pubbliche incidenti su beni
culturali, si applica l’articolo 25 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
7. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all’interessato, è
adottato dal dirigente o dal responsabile dell’ufficio, entro quindici giorni dalla proposta
di cui al comma 3, ovvero dall’esito della conferenza di servizi di cui aDell’avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante
affissione all’albo pretorio.
8. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per i comuni con più di 100.000 abitanti,
nonché per i progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del
responsabile del procedimento.
9.
Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo la
domanda
di
permesso di costruire si intende rifiutata.
10.
Il procedimento previsto dal presente articolo si applica anche al
procedimento per
il
rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, a
seguito
dell’approvazione
della deliberazione consiliare di cui all’articolo 14.
Articolo
21 (R)
Intervento
sostitutivo regionale
(decreto
legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 5 e 6, convertito con modificazioni
dalla
legge
4 dicembre 1993, n. 493)
1.
In caso di mancata adozione, entro i termini previsti dall’articolo 20, del
provvedimento
conclusivo del procedimento per il rilascio del permesso di costruire, l’interessato può, con
atto
notificato o trasmesso in piego raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere
allo
sportello
unico che il dirigente o il responsabile dell’ufficio di cui
all’articolo 13, si
pronunci entro quindici giorni dalla ricezione dell’istanza. Di tale istanza viene data notizia al
sindaco
a cura del responsabile del procedimento. Resta comunque ferma la facoltà di
impugnare
in sede giurisdizionale il silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda di permesso
di
costruire.
2. Decorso inutilmente anche il termine di cui al comma 1, l’interessato può inoltrare richiesta di
intervento sostitutivo al competente organo regionale, il quale, nei successivi quindici giorni,
nomina un commissario ad acta che […] provvede nel termine di sessanta giorni. Trascorso
inutilmente anche quest’ultimo termine, la domanda di intervento sostitutivo si intende
rifiutata.
l
comma 6. Capo III
Denuncia
di inizio attività
Articolo
22 (L)
Interventi
subordinati a denuncia di inizio attività
(decreto
legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 7, 8, convertito con modificazioni
dalla legge 4
dicembre
1993, n. 493, come modificato dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre
1996, n.
662,
nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 10 del decreto legge
31 dicembre 1996,
n.
669; decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, art. 11, convertito con modifiche dalla
legge 23
maggio
1997, n. 135; decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, in part. artt.
34 ss, e 149)
1. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi non riconducibili all’elenco
di cui all’articolo 10.
2.
Sono altresì sottoposte a denuncia di inizio attività le varianti a permessi
di costruire che
non
incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la
destinazione
d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell’edificio e non
violano
le
eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.
3. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 che riguardino immobili sottoposti a
tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere
o dell’autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative. Nell’ambito delle norme di
tutela rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490[…].
4.
Le regioni individuano con legge le tipologie di intervento assoggettate ad
oneri, definendo
criteri
e parametri per la relativa determinazione.
5.
E’ comunque salva la facoltà dell’interessato di chiedere il
rilascio di permesso di costruire
per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1. In questo caso la violazione della
disciplina
urbanistico-edilizia non comporta l’applicazione delle sanzioni di cui
all’articolo 44.
Articolo
23 (R)
Disciplina
della denuncia di inizio attività in materia edilizia
(Legge
24 dicembre 1993, n. 537, art. 2, comma 10, che sostituisce l’art. 19 della
legge 7 agosto
1990,
n. 241; decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 8-bis, 9, 10, 11,
14, e 15, come
modificato
dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo
risultante dalle
modifiche
introdotte dall'art. 10 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669)
1.
Il proprietario dell’immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia
di inizio
attività,
almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo
sportello
unico la denuncia[…], accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista
abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da
realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti,
nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
2. La denuncia di inizio attività è corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende
affidare
i lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. I
lavori
non ultimati entro tale termine sono realizzati previa nuova denuncia. L'interessato è
comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione3. Qualora l’intervento oggetto di denuncia di inizio attività sia sottoposto ad un vincolo la
cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il
termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso.
Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.
4.
Qualora l’intervento oggetto di denuncia di inizio attività sia sottoposto ad
un vincolo
la
cui tutela non compete all’amministrazione comunale, il competente ufficio
comunale
convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater,
della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al
comma
1 decorre dall’esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la
denuncia
è priva di effetti.
5.
La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio
attività da cui
risulti
la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo
del progetto, nonché l’attestazione del professionista abilitato.
[.
. . ]
6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine
indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica
all’interessato
l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento, e, in
caso di
falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio
dell'ordine
di appartenenza. E’ comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia
di
inizio di attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla
conforme
alla normativa urbanistica ed edilizia.
7. Ultimato l’intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di
collaudo
finale, che va presentato allo sportello unico, cTITOLO III
Agibilità
degli edifici
Capo
I
Certificato
di agibilità
Articolo
24 (L)
Certificato
di agibilità
(R.D.
27 luglio 1934, n. 1265, artt.220; 221, comma 2,come modificato dall'art. 70,
D.Lgs. 30
dicembre
1999, n. 507; D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)
1. Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità,
risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, […]valutate secondo quanto
dispone la normativa vigente.
2. Il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio
comunale con riferimento ai seguenti interventi:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.
3.
Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, il soggetto titolare del
permesso di
costruire
o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività, o i loro
successori o
aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato di agibilità. La mancata presentazione
della domanda comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da lire
centocinquantamila a novecentomila.
-
[…]
4. Le opere ultimate entro la data del 17 marzo 1985 che non siano state iscritte al catasto, ovvero le
variazioni non registrate, devono essere denunziate, ai sensi degli articoli 3 e 20 del Regio Decreto
Legge 13 aprile 1939, n. 652 e successive modificazioni e integrazioni, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente testo unico, previa corresponsione dei diritti dovuti nella
misura vigente.
Articolo
25 (R)
Procedimento
di rilascio del certificato di agibilità
(D.P.R.
22 aprile 1994, n. 425; legge 5 novembre 1971, n. 1086, artt. 7 e 8)
1.
Entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura
dell’intervento, il
soggetto
di cui all’articolo 24, comma 3, è tenuto a presentare allo sportello unico
la
domanda di rilascio del certificato di agibilità, corredata della seguente
documentazione:
a)
richiesta di accatastamento dell’edificio, sottoscritta dallo stesso
richiedente il
certificato di agibilità, che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;
b) […] dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità di
conformità dell’opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta
prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti;
c) dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti
installati
negli edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli articoli 113
e
on il quale si attesta la
conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività.
dei lavori.
127, nonché all’articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di
collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione di conformità degli
impianti prevista dagli articoli 111 e 126 del presente testo unico.
2.
Lo sportello unico comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla
ricezione della
domanda di cui al comma 1, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi
degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il dirigente o
il responsabile del competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione
dell’edificio, rilascia il certificato di agibilità verificata la seguente documentazione:
a) certificato di collaudo statico di cui all’articolo 67;
b) certificato del competente ufficio tecnico della regione, di cui all’articolo 62,
attestante la conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni di
cui al capo IV della parte II;
c) la documentazione indicata al comma 1;
d) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia
di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all’articolo 77,
nonché all’articolo 82.
4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l’agibilità si intende attestata
nel caso sia stato rilasciato il parere dell’ASL di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a).
In caso di autodichiarazione, il termine per la formazione del silenzio assenso è di
sessanta giorni.
5.
Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile
del procedimento, entro quindici giorni dalla domanda, esclusivamente per la
richiesta di documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità
dell’amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente. In tal caso, il
termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della
documentazione integrativa.
Articolo
26 (L)
Dichiarazione
di inagibilità
(R.D.
27 luglio 1934, n. 1265, art. 222)
1.
Il rilascio del certificato di agibilità non impedisce l’esercizio del
potere di dichiarazione di
inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell’articolo 222 del regio decreto 27 luglio 1934,
n. 1265.
TITOLO
IV
Vigilanza
sull’attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni
Capo
I
Vigilanza
sull’attività urbanistico-edilizia e responsabilità
Articolo
27 (L)
Vigilanza
sull’attività urbanistico-edilizia
(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 4; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art.107 e 109)
1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le
modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, la vigilanza sull'attività
urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di
legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità
esecutive fissate nei titoli abilitativi.
2. Il dirigente o il responsabile, quando accerti l'inizio di opere eseguite senza titolo su aree
assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a
vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di
edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive
modificazioni ed integrazioni, provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei
luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n.
3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché delle
aree di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il dirigente provvede alla
demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle
amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della
demolizione, anche di propria iniziativa.
3. Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal precedente comma 2, qualora sia constatata, dai
competenti uffici comunali d’ufficio o su denuncia dei cittadini, l'inosservanza delle norme,
prescrizioni e modalità di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile dell’ufficio, ordina
l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti
definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni
dall'ordine di sospensione dei lavori.
4. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere
non sia esibito il permesso di costruire, ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero
in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata
comunicazione all'autorità giudiziaria, al competente organo regionale e al dirigente del
competente ufficio comunale, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere e
dispone gli atti conseguenti..
Articolo
28 (L)
Vigilanza
su opere di amministrazioni statali
(Legge
28 febbraio 1985, n. 47, art. 5; ; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
art.107 e 109)
1. Per le opere eseguite da amministrazioni statali, qualora ricorrano le ipotesi di cui all’articolo 27,
il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ai sensi dell'articolo 81 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, informa immediatamente la regione e il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al quale compete, d'intesa con il presidente della
giunta regionale, la adozione dei provvedimenti previsti dal suddetto articolo 27.
Articolo
29 (L)
Responsabilità
del titolare del permesso di costruire, del committente, del costruttore
e del
direttore
dei lavori, nonchè anche del progettista per le opere subordinate a denuncia di
inizio
attività
(Legge
28 febbraio 1985, n. 47, art. 6; decreto legge 23 aprile 1985, n. 146, art.
5-bis, convertito,
con
modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298; decreto legge 5 ottobre 1993, n.
398, art. 4,
comma
12, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493; ; decreto
legislativo
18
agosto 2000, n. 267, art.107 e 109)
1. Il titolare del permesso di costruire , il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e
per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità delle opere alla
normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a
quelle del permesso e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo. Essi sono, altresì, tenuti
al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in
caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere
responsabili dell'abuso.
2. Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la
violazione delle prescrizioni del permesso di costruire , con esclusione delle varianti in corso
d'opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea
e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione
essenziale rispetto al permesso di costruire , il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare
all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente. In caso contrario il dirigente
segnala al consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il
direttore dei lavori, che è passibile di sospensione dall'albo professionale da tre mesi a due
anni.
3. Per le opere realizzate dietro presentazione di denuncia di inizio attività, il progettista assume
la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e
481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui all'articolo
23, comma 1, l'amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per
l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.
Capo
II
Sanzioni
Articolo
30 (L)
Lottizzazione
abusiva
(Legge
28 febbraio 1985, n. 47, art. 18; decreto legge 23 aprile 1985, n. 146, artt. 1,
comma 3-bis,
e
7-bis; ; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art.107 e 109)
1. Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che
comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni
degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi stasenza la prescritta autorizzazione; nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso
il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche
quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti
urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in
rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a
scopo edificatorio.
2. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o
costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non
possono essere stipulati né trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia
allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti
l'area interessata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano quando i terreni
costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purché la superficie
complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati.
3. Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato dal dirigente o responsabile del
competente ufficio comunale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della
relativa domanda. Esso conserva validità per un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione
dell'alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti
urbanistici.
4. In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine previsto, esso può essere sostituito da
una dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti attestante l'avvenuta presentazione della
domanda, nonché la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o
adottati, ovvero l'inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico
generale approvato, di strumenti attuativi.
5. I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall'agenzia del territorio se non
è allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo
medesimo è stato depositato presso il comune.
6. I pubblici ufficiali che ricevono o autenticano atti aventi per oggetto il trasferimento, anche senza
frazionamento catastale, di appezzamenti di terreno di superficie inferiore a diecimila metri quadrati
devono trasmettere, entro trenta giorni dalla data di registrazione, copia dell'atto da loro ricevuto o
autenticato dal dirigente o responsabile del competente ufficio del comune ove è sito l'immobile.
7. Nel caso in cui il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale accerti l'effettuazione
di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, con ordinanza da
notificare ai proprietari delle aree ed agli altri soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 29, ne
dispone la sospensione. Il provvedimento comporta l'immediata interruzione delle opere in corso ed
il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra vivi, e deve essere trascritto a tal fine
nei registri immobiliari.
8. Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca del provvedimento di cui al comma 7, le aree
lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio disponibile del comune il cui dirigente o
responsabile del competente ufficio deve provvedere alla demolizione delle opere. In caso di inerzia
[…] si applicano le disposizioni concernenti i poteri sostitutivi di cui all'articolo 31, comma 8.
9. Gli atti aventi per oggetto lotti di terreno, per i quali sia stato emesso il provvedimento previsto dal
comma 7, sono nulli e non possono essere stipulati, né in forma pubblica né in forma privata, dopo
la trascrizione di cui allo stesso comma e prima della sua eventuale cancellazione o della
sopravvenuta inefficacia del provvedimento del dirigente o del responsabile del competente ufficio
comunale.
10. Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti stipulati ed ai frazionamenti presentati ai
competenti uffici del catasto dopo il 17 marzo 1985, e non si applicano comunque alle divisioni
ereditarie, alle donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta ed ai testamenti, nonché agli atti
costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e di servitù.tali o regionali o
Articolo
31 (L)
Interventi
eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con
variazioni
essenziali
(Legge
28 febbraio 1985, n. 47, art. 7; decreto legge. 23 aprile 1985, n. 146, art. 2,
convertito, con
modificazioni,
in legge 21 giugno 1985, n. 298; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
art.107
e
109)
1. Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la
realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche,
planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di
volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di
esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.
2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di
interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni
essenziali,
determinate ai sensi dell’articolo 32, ingiunge al proprietario e al
responsabile
dell’abuso
la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l’area che
viene
acquisita di diritto, ai sensi del comma 3.
3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi
nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria,
secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive
sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può
comunque
essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente
costruita.
4. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al precedente
comma, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la
trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.
5. L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio
comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari
l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi
urbanistici o ambientali.
6. Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a
vincolo di inedificabilità, l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di
demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza
sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive
ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. Nella ipotesi di concorso
dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune.
7.
Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione
nell'albo comunale, i
dati
relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei
rapporti degli
ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria […]e delle relative ordinanze di sospensione e trasmette i
dati anzidetti all'autorità giudiziaria competente, al presidente della giunta regionale e, tramite
l’ufficio territoriale del governo, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
8. In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di constatazione della inosservanza
delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 27, ovvero protrattasi oltre il termine stabilito dal
comma 3 del medesimo articolo 27, il competente organo regionale, nei successivi trenta giorni,
adotta i provvedimenti eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione alla
competente autorità giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale.
9. Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato
di cui all'articolo 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti
eseguita.
Articolo
32 (L)
Determinazione
delle variazioni essenziali
(Legge
28 febbraio 1985, n. 47, art. 8)
1. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 31, le regioni stabiliscono quali siano
le variazioni essenziali al progetto approvato, tenuto conto che l'essenzialità ricorre esclusivamente
quando si verifica una o più delle seguenti condizioni:
a) mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standards previsti dal decreto
ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968;
b) aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto
approvato;
c) modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della
localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza;
d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito;
e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti
procedurali.
2. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle
cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.
3. Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico,
architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in
aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal permesso, ai sensi e per
gli effetti degli articoli 31 e 44. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati
variazioni essenziali.
Articolo
33 (L)
Interventi
di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in
totale difformità
(Legge
28 febbraio 1985, n. 47, art. 9; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
art.107 e 109)
1. Gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 10, comma 1, eseguiti in
assenza di permesso o in totale difformità da esso, sono rimossi ovvero demoliti e gli edifici
sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi entro il congruo termine
stabilito dal dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale con propria ordinanza,
decorso il quale l'ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili
dell'abuso.
2. Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino dello
stato dei luoghi non sia possibile, il dirigente o il responsabile dell’ufficio irroga una sanzione
pecunaria pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione
delle
opere, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in
base ai
criteri
previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, con la esclusione, per i comuni non
tenuti
all'applicazione
della legge medesima, del parametro relativo all'ubicazione e con
l'equiparazione
alla categoria A/l delle categorie non comprese nell'articolo 16 della
medesima legge. Per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di abitazione la sanzione è pari
al
doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile, determinato a cura dell'agenzia
del
territorio.
3. Qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, l'amministrazione competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva
l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, ordina la restituzione in
pristino a cura e spese del responsabile dell'abuso, indicando criteri e modalità diretti a
ricostituire l'originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione pecuniaria da lire un milione
a lire dieci milioni.
4. Qualora le opere siano state eseguite su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone
omogenee
A, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, il dirigente o il
responsabile dell’ufficio richiede all'amministrazione competente alla tutela dei beni culturali ed
ambientali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della
sanzione pecuniaria di cui al precedente comma. Qualora il parere non venga reso entro
centoventi giorni dalla richiesta il dirigente o il responsabile provvede autonomamente.
5. In caso di inerzia, si applicano la disposizione di cui all'articolo 31, comma 8.
6. È comunque dovuto il contributo di costruzione di cui agli articoli 16 e 19.
Articolo
34 (L)
Interventi
eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire
(Legge
28 febbraio 1985, n. 47, art. 12; ; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
art.107 e 109)
1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi
o
demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo,
e comunque
non oltre centoventi giorni, fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile
dell’ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei
medesimi responsabili dell'abuso.
2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il
dirigente o il responsabile dell’ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di
produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata
in difformità dal permesso di costruire , se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore
venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da
quello residenziale.
Articolo
35 (L)
Interventi
abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici
(Legge
28 febbraio 1985, n. 47, art. 14; decreto legge 13 maggio 1991, n. 152,
art.17-bis,
convertito
in legge 12 luglio 1991, n. 203; ; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
art.107 e
109)
1. Qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 28,
di interventi in assenza di permesso di costruire , ovvero in totale o parziale difformità dal
medesimo,
su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il
dirigente o il
responsabile
dell’ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile
dell'abuso
la
demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione
all'ente
proprietario
del suolo.
2. La demolizione è eseguita a cura del comune ed a spese del responsabile dell'abuso.
3.
Resta fermo il potere di autotutela dello Stato e degli enti pubblici territoriali,
nonché quello
di
altri enti pubblici, previsto dalla normativa vigente.
Articolo
36 (L)
Accertamento
di conformità
(Legge
28 febbraio 1985, n. 47, art. 13)
1.
In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in
difformità da
esso,
fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1,
34,
comma 1, e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile
dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in
sanatoria se l’intervento […] risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia
al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della
domanda.
2. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del
contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in
misura
pari a quella prevista dall'articolo 16. Nell’ipotesi di intervento
realizzato in
parziale
difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera
difforme
dal
permesso.
3. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio
comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la
richiesta si intende respinta.
Articolo
37 (L)
Interventi
eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività e
accertamento di
conformità
(articolo
4, comma 13 del d.l. n. 398 del 1993; articolo 10 della l. n. 47 del 1985)
1. La realizzazione di interventi edilizi di cui all’articolo 22, in assenza della o in difformità dalla
denuncia di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del
valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in
misura non inferiore a lire un milione.
2.
Quando le opere realizzate in assenza di denuncia di inizio attività consistono
in interventi
di
restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lettera c) dell’articolo
3, eseguiti su
immobili
comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonché dalle altre
norme
urbanistiche
vigenti, l'autorità competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva
l'applicazione
di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la
restituzione
in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria
da
lire un milione a lire venti milioni.
3.
Qualora gli interventi di cui al comma 2 sono eseguiti su immobili, anche non
vincolati,
compresi
nelle zone indicate nella lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2
aprile
1968,
il dirigente o il responsabile dell’ufficio richiede al Ministero per i beni e
le attività
culturali
apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione
della
sanzione
pecuniaria di cui al comma 1. Se il parere non viene reso entro sessanta giorni
dalla
richiesta, il dirigente o il responsabile dell’ufficio provvede autonomamente.
In tali
casi
non trova applicazione la sanzione pecuniaria da lire un milione a lire venti
milioni di
cui
al comma 2. 4. Ove l’intervento realizzato risulti conforme alla
disciplina urbanistica ed edilizia vigente
sia
al momento della realizzazione dell’intervento, sia al momento della
presentazione
della
domanda, il responsabile dell’abuso o il proprietario dell’immobile possono
ottenere
la
sanatoria dell’intervento versando la somma, non superiore a lire dieci
milioni e non
inferiore
a lire un milione, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione
all’aumento
di valore dell’immobile valutato dall’agenzia del territorio.
5.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 23, comma 6, la denuncia di
inizio di attività
spontaneamente
effettuata quando l’intervento è […]in corso di esecuzione, comporta il
pagamento,
a titolo di sanzione, della somma di lire un milione.
6. La mancata denuncia di inizio dell'attività non comporta l'applicazione delle sanzioni previste
dall'articolo
44. […]. Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in
relazione
all’intervento
realizzato, l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 31, 33, 34, 35
e 44
e
dell’accertamento di conformità di cui all’articolo 36.
Articolo
38 (L)
Interventi
eseguiti in base a permesso annullato
(Legge
28 febbraio 1985, n. 47, art.11; ; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
art.107 e 109)
1.
In caso di annullamento del permesso, qualora non sia possibile, in
base a motivata
valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il
dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria pari
al
valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'agenzia
del
territorio.
La valutazione dell'agenzia è notificata all’interessato dal
dirigente o dal
responsabile dell’ufficio e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.
2. L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti del
permesso di costruire in sanatoria di cui all'articolo 36.
Articolo
39 (L)
Annullamento
del permesso di costruire da parte della regione
(Legge
17 agosto 1942, n. 1150, art. 27, come sostituito dall'art. 7, legge 6 agosto
1967, n. 765;
D.P.R.
15 gennaio 1972, n. 8, art. 1)
1. Entro dieci anni dalla loro adozione le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che
autorizzano interventi non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei
regolamenti
edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia
vigente al
momento della loro adozione , possono essere annullati […] dalla regione .
2. Il provvedimento di annullamento è emesso entro diciotto mesi dall'accertamento delle
violazioni di cui al comma 1, ed è preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse al
titolare del permesso, al proprietario della costruzione, al progettista, e al comune, con
l'invito a presentare controdeduzioni entro un termine all'uopo prefissato.
3. In pendenza delle procedure di annullamento la regione può ordinare la sospensione dei
lavori, con provvedimento da notificare a mezzo di ufficiale giudiziario, nelle forme e con le
modalità previste dal codice di procedura civile, ai soggetti di cui al comma 2 e da
comunicare al comune. L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se, entro sei mesi
dalla sua notificazione, non sia stato emesso il decreto di annullamento di cui al comma 1.
4.
Entro sei mesi dalla data di adozione del provvedimento di annullamento, va
adottato
il
provvedimento di demolizione.
5. I provvedimenti di sospensione dei lavori e […]di annullamento vengono resi noti al
pubblico
mediante l'affissione nell'albo pretorio del Comune dei dati relativi agli
immobili
e alle opere realizzate.
Articolo
40(L)
Sospensione
o demolizione di interventi abusivi da parte della regione
(Legge
17 agosto 1942, n. 1150, art. 26, come sostituito dall'art. 6, legge 6 agosto
1967, n. 765;
D.P.R.
15 gennaio 1972, n. 8, art. 1)
1.
In caso di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire o in
contrasto con questo
o
con le prescrizioni degli strumenti urbanistici o della normativa
urbanistico-edilizia,
qualora
il Comune non abbia provveduto entro i termini stabiliti, la regione può
disporre
la
sospensione o la demolizione delle opere eseguite. Il provvedimento di
demolizione è
adottato
entro cinque anni dalla dichiarazione di agibilità dell’intervento.
2.
Il provvedimento di sospensione o di demolizione è notificato al titolare del
permesso o, in
mancanza
di questo, al committente, al costruttore e al direttore dei lavori. Lo stesso
provvedimento
è comunicato inoltre al comune.
3.
La sospensione non può avere una durata superiore a tre mesi dalla data della
notifica
entro
i quali sono adottati le misure necessarie per eliminare le ragioni della
difformità,
ovvero,
ove non sia possibile, per la rimessa in pristino.
4.
Con il provvedimento che dispone la modifica dell’intervento, la rimessa in
pristino o la
demolizione
delle opere è assegnato un termine entro il quale il responsabile dell’abuso
è
tenuto
a procedere, a proprie spese e senza pregiudizio delle sanzioni penali, alla
esecuzione
del provvedimento stesso. Scaduto inutilmente tale termine, la regione dispone
l’esecuzione
in danno dei lavori.
Articolo
41 (L)
Demolizione
di opere abusive
(Legge
28 febbraio 1985, n. 47, art. 27, commi 1, 2, 5; Legge 23 dicembre 1996, n. 662,
art. 2,
comma
56 ; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 107 e 109)
1. In tutti i casi in cui la demolizione deve avvenire a cura del comune, essa è disposta dal
dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale su valutazione tecnico-economica
approvata dalla giunta comunale.
2.
I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano
i presupposti,
ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee.
3. Nel caso di impossibilità di affidamento dei lavori, il dirigente o il responsabile del
competente
ufficio comunale ne dà notizia all’ufficio territoriale del Governo,
il quale
provvede alla demolizione con i mezzi a disposizione della pubblica amministrazione,
ovvero tramite impresa finanziariamente e tecnicamente idonea se i lavori non siano
eseguibili in gestione diretta.
4. Qualora sia necessario procedere alla demolizione di opere abusive è possibile avvalersi, per
il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del
Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa fra il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro della difesa.
5.
E’ in ogni caso ammesso il ricorso a procedure negoziate aperte, per
l’aggiudicazione
di
contratti d’appalto, anche ad oggetto futuro, per demolizioni da eseguirsi
all’occorrenza.
Articolo
42 (L)
Ritardato
od omesso versamento del contributo di costruzione
(Legge
28 febbraio 1985, n. 47, art. 3)
1. Le regioni determinano le sanzioni per il ritardato o mancato versamento del contributo di
costruzione in misura non inferiore a quanto previsto nel presente articolo e non superiore al
doppio.
2. Il mancato versamento, nei termini stabiliti, del contributo di costruzione di cui all’articolo 16
comporta:
a) l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento qualora il versamento del contributo sia
effettuato nei successivi centoventi giorni;
b) l'aumento del contributo in misura pari al 50 per cento quando, superato il termine di cui alla
lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
c) l'aumento del contributo in misura pari al 100 per cento quando, superato il termine di cui alla
lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni.
3. Le misure di cui alle lettere precedenti non si cumulano.
4. Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al secondo comma si applicano ai ritardi nei
pagamenti delle singole rate.
5. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del comma 2, il comune provvede alla
riscossione coattiva del complessivo credito nei modi previsti dall'articolo 43.
6. In mancanza di leggi regionali che determinino la misura delle sanzioni di cui al presente
articolo, queste saranno applicate nelle misure indicate nel comma 2.
Articolo
43 (L)
Riscossione
(legge
28 febbraio 1985, n. 47, art. 16; ; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
art.107 e 109)
1. I contributi, le sanzioni e le spese di cui ai titoli II e IV della parte I del presente testo unico
sono
accertati e riscossi ai sensi degli articoli 179 e 180 del testo unico delle
leggi
sull’ordinamento
degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Articolo
44 (L)
Sanzioni
penali(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 19 e 20; decreto legge 23
aprile 1985, n. 146, art. 3,
convertito,
con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298)
1. Salvo che il fatto costituisca piú grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:
a) l'ammenda fino a lire 20 milioni per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive
previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti
urbanistici e dal permesso di costruire ;
b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire 10 milioni a lire 100 milioni nei casi di esecuzione
dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante
l'ordine di sospensione;
c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire 30 milioni a lire 100 milioni nel caso di lottizzazione
abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'articolo 30. La stessa pena
si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico,
archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del
permesso.
2. […]La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva,
dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per
effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel
cui territorio è avvenuta la lottizzazione […]. La sentenza definitiva è titolo per la immediata
trascrizione nei registri immobiliari.
Articolo
45 (L)
Norme
relative all'azione penale
(Legge
28 febbraio 1985, n. 47, art. 22)
1. L'azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa finché non siano stati esauriti
i procedimenti amministrativi di sanatoria di cui all’articolo 36.
2. Nel caso di ricorso giurisdizionale avverso il diniego del permesso in sanatoria di cui
all'articolo 36, l'udienza viene fissata d'ufficio dal presidente del tribunale amministrativo
regionale per una data compresa entro il terzo mese dalla presentazione del ricorso.
3. Il rilascio in sanatoria del permesso di costruire estingue i reati contravvenzionali previsti
dalle norme urbanistiche vigenti.
Articolo
46 (L)
Nullità
degli atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata
dopo il 17 marzo
1985
(Legge
28 febbraio 1985, n. 47, art. 17; decreto legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 8)
1. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o
costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui
costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi
non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permessoin sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti
reali di garanzia o di servitù.
2. Nel caso in cui sia prevista, ai sensi dell’articolo 38, l'irrogazione di una sanzione soltanto
pecuniaria, ma non il rilascio del permesso in sanatoria, agli atti di cui al comma 1 deve essere
allegata la prova dell'integrale pagamento della sanzione medesima.
3. La sentenza che accerta la nullità degli atti di cui al comma 1 non pregiudica i diritti di garanzia o
di servitù acquisiti in base ad un atto iscritto o trascritto anteriormente alla trascrizione della
domanda diretta a far accertare la nullità degli atti.
4.
Se la mancata indicazione in atto degli estremi non sia dipesa dalla
insussistenza del permesso di
costruire al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, essi possono essere confermati anche
da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che
contenga la menzione omessa.
5. Le nullità di cui al presente articolo non si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive
immobiliari, individuali o concorsuali. L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni
previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dovrà presentare domanda di
permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorità giudiziaria.
Articolo
47 (L)
Sanzioni
a carico dei notai
(Legge
28 febbraio 1985, n. 47, art. 21)
1. Il ricevimento e l'autenticazione da parte dei notai di atti nulli previsti dagli articoli 46 e 30 e non
convalidabili costituisce violazione dell'articolo 28 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive
modificazioni, e comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge medesima.
2. Tutti i pubblici ufficiali, ottemperando a quanto disposto dall'articolo 30, sono esonerati da
responsabilità inerente al trasferimento o alla divisione dei terreni; l'osservanza della formalità
prevista dal sesto comma dello stesso articolo 30 tiene anche luogo del rapporto di cui all'articolo 2
del codice di procedura penale.
Articolo
48 (L)
Aziende
erogatrici di servizi pubblici
(Legge
28 febbraio 1985, n. 47, art.45)
1. È vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici somministrare le loro forniture per
l'esecuzione di opere prive di permesso di costruire , nonché ad opere in assenza di titolo iniziate
dopo il 30 gennaio 1977 e per le quali non siano stati stipulati contratti di somministrazione
anteriormente al 17 marzo 1985.
2. Il richiedente il servizio è tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto
notorio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, indicante gli estremi del permesso di costruire , o, per le opere abusive, gli estremi
del permesso in sanatoria, ovvero copia della domanda di permesso in sanatoria corredata della
prova
del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per intero nell'ipotesi
dell'articolo 36
e limitatamente alle prime due rate nell'ipotesi dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il
contratto stipulato in difetto di tali dichiarazioni è nullo e il funzionario della azienda erogatrice, cui
sia imputabile la stipulazione del contratto stesso, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da lire 5 di costruire o del permessomilioni a lire 15 milioni. Per le opere che già usufruiscono di un servizio pubblico, in luogo della
documentazione di cui al precedente comma, può essere prodotta copia di una fattura, emessa
dall'azienda erogante il servizio, dalla quale risulti che l'opera già usufruisce di un pubblico
servizio.
3. Per le opere iniziate anteriormente al 30 gennaio 1977, in luogo degli estremi della licenza
edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal proprietario o
altro
avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R 28
dicembre 2000, n. 445,
recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, attestante che l'opera è stata iniziata in data anteriore al 30 gennaio 1977. Tale
dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso contratto, ovvero in documento separato da
allegarsi al contratto medesimo.
Capo
III
Disposizioni
fiscali
Articolo
49 (L)
Disposizioni
fiscali
(Legge
17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-ter)
1. Fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo, gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo
o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non
beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre
provvidenze dello Stato o di enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza,
distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento
delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel
programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di
esecuzione.
2. È fatto obbligo al comune di segnalare all'amministrazione finanziaria, entro tre mesi
dall'ultimazione dei lavori o dalla richiesta del certificato di agibilità, ovvero dall'annullamento del
titolo edilizio, ogni inosservanza alla presente legge comportante la decadenza di cui al comma
precedente.
3. Il diritto dell'amministrazione finanziaria a recuperare le imposte dovute in misura ordinaria per
effetto della decadenza stabilita dal presente articolo si prescrive col decorso di tre anni dalla data di
ricezione della segnalazione del comune.
4. In caso di revoca o decadenza dai benefici suddetti il committente è responsabile dei danni nei
confronti degli aventi causa.
Articolo
50 (L)
Agevolazioni
tributarie in caso di sanatoria
(Legge
28 febbraio 1985, n. 47, art.46)
1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 49, le agevolazioni tributarie in materia di tasse ed
imposte indirette sugli affari si applicano agli atti stipulati dopo il 17 marzo 1985, qualora
ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative ed a condizione che copia
conforme del provvedimento di sanatoria venga presentata, contestualmente all'atto da
registrare, all'amministrazione cui compete la registrazione. In mancanza del provvedimdefinitivo di sanatoria, per conseguire in via provvisoria le agevolazioni deve essere prodotta, al
momento della registrazione dell'atto, copia della domanda di permesso in sanatoria presentata
al comune, con la relativa ricevuta rilasciata dal comune stesso. L'interessato, a pena di
decadenza dai benefìci, deve presentare all'ufficio del registro copia del provvedimento
definitivo di sanatoria entro sei mesi dalla sua notifica o, nel caso che questo non sia
intervenuto, a richiesta dell'ufficio, dichiarazione del comune che attesti che la domanda non ha
ancora ottenuto definizione.
2. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 49, per i fabbricati costruiti senza permesso o in
contrasto con la stesso, ovvero sulla base di permesso successivamente annullato, si applica la
esenzione dall'imposta locale sui redditi, qualora ricorrano i requisiti tipologici di inizio e
ultimazione delle opere in virtù dei quali sarebbe spettata, per il periodo di dieci anni a
decorrere dal 17 marzo 1985. L'esenzione si applica a condizione che l'interessato ne faccia
richiesta all'ufficio distrettuale delle imposte dirette del suo domicilio fiscale, allegando copia
della domanda indicata nel comma precedente con la relativa ricevuta rilasciata dal comune.
Alla scadenza di ogni anno dal giorno della presentazione della domanda suddetta, l'interessato,
a pena di decadenza dai benefìci, deve presentare, entro novanta giorni da tale scadenza,
all'ufficio distrettuale delle imposte dirette copia del provvedimento definitivo di sanatoria, o in
mancanza di questo, una dichiarazione del comune, ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto
notorio, attestante che la domanda non ha ancora ottenuto definizione.
3. La omessa o tardiva presentazione del provvedimento di sanatoria comporta il pagamento
dell'imposta locale sui redditi e delle altre imposte dovute nella misura ordinaria, nonché degli
interessi di mora stabiliti per i singoli tributi.
4. Il rilascio del permesso in sanatoria, per le opere o le parti di opere abusivamente realizzate,
produce automaticamente, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni
agevolative, la cessazione degli effetti dei provvedimenti di revoca o di decadenza previsti
dall’articolo 49.
5. In attesa del provvedimento definitivo di sanatoria, per il conseguimento in via provvisoria degli
effetti previsti dal comma 4, deve essere prodotta da parte dell'interessato alle amministrazioni
finanziarie competenti copia autenticata della domanda di permesso in sanatoria, corredata della
prova del pagamento delle somme dovute fino al momento della presentazione della istanza di
cui al presente comma.
6. Non si fa comunque luogo al rimborso dell'imposta locale sui redditi e delle altre imposte
eventualmente già pagate.
Articolo
51 (L)
Finanziamenti
pubblici e sanatoria
(Legge
23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 50)
1. La concessione di indennizzi, ai sensi della legislazione sulle calamità naturali, è esclusa nei casi
in cui gli immobili danneggiati siano stati eseguiti abusivamente in zone alluvionali; la citata
concessione di indennizzi è altresì esclusa per gli immobili edificati in zone sismiche senza i
prescritti
criteri di sicurezza e senza che sia intervenuta sanatoria.entoPARTE II – Normativa
tecnica per l’edilizia
Capo
I
Disposizioni
di carattere generale
Articolo
52 (L)
Tipo
di strutture e norme tecniche
(Legge
3 febbraio 1974, n. 64, artt. 1 e 32, co. 1)
1. In tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche sia private debbono essere
realizzate in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi fissate con
decreti del Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori
pubblici
ed il Consiglio nazionale delle ricerche. Qualora le norme tecniche
riguardino
costruzioni in zone sismiche esse sono adottate di concerto con il Ministro per l'interno. Dette
norme definiscono:
a) i criteri generali tecnico-costruttivi per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in
muratura e per il loro consolidamento;
b) i carichi e sovraccarichi e loro combinazioni, anche in funzione del tipo e delle modalità
costruttive e della destinazione dell'opera, nonché i criteri generali per la verifica di sicurezza delle
costruzioni;
c) le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri
generali e le precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle opere di
sostegno delle terre e delle opere di fondazione;
i criteri generali e le precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo di opere
speciali, quali ponti, dighe, serbatoi, tubazioni, torri, costruzioni prefabbricate in genere, acquedotti,
fognature;
d) la protezione delle costruzioni dagli incendi.
2. Qualora vengano usati sistemi costruttivi diversi da quelli in muratura o con ossatura portante in
cemento armato normale e precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali, per
edifici con quattro o più piani entro e fuori terra, l'idoneità di tali sistemi deve essere comprovata da
una dichiarazione rilasciata dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme
parere dello stesso Consiglio.
3. Le norme tecniche di cui al presente articolo e i relativi aggiornamenti entrano in vigore trenta
giorni dopo la pubblicazione dei rispettivi decreti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
Articolo
53 (L)
Definizioni
(Legge
5 novembre 1971, n. 1086, art. 1, primo, secondo e terzo comma)
1. Ai fini del presente testo unico si considerano:
a) opere in conglomerato cementizio armato normale, quelle composte da un complesso di strutture
in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica;
b) opere in conglomerato cementizio armato precompresso, quelle composte di strutture in
conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato disollecitazione addizionale di natura ed entità tali da assicurare permanentemente l'effetto statico
voluto;
c) opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi
strutturali in acciaio o in altri metalli;
Articolo
54 (L)
Sistemi
costruttivi
(Legge
2 febbraio 1974, n. 64, art. 5, art.6, primo comma, art.7, primo comma, art.8,
primo
comma)
1. Gli edifici possono essere costruiti con:
a) struttura intelaiata in cemento armato normale o precompresso, acciaio o sistemi comb inati dei
predetti materiali;
b) struttura a pannelli portanti;
c) struttura in muratura;
d) struttura in legname.
2. Ai fini di questo testo unico si considerano:
a) costruzioni in muratura, quelle nelle quali la muratura ha funzione portante;
b) strutture a pannelli portanti, quelle formate con l'associazione di pannelli verticali prefabbricati
(muri), di altezza pari ad un piano e di larghezza superiore ad un metro, resi solidali a strutture
orizzontali (solai) prefabbricate o costruite in opera;
c) strutture intelaiate, quelle costituite da aste rettilinee o curvilinee, comunque vincolate fra loro ed
esternamente.
Articolo
55 (L)
Edifici
in muratura
(Legge
3 febbraio 1974, n. 64, art. 6, secondo comma)
1. Le costruzioni in muratura devono presentare adeguate caratteristiche di solidarietà fra gli
elementi strutturali che le compongono, e di rigidezza complessiva secondo le indicazioni delle
norme tecniche di cui all’articolo 83.
Articolo
56 (L)
Edifici
con struttura a pannelli portanti
(Legge
3 febbraio 1974, n. 64, art. 7, secondo, terzo, quarto e quinto comma)
1. Le strutture a pannelli portanti devono essere realizzate in calcestruzzo pieno od alleggerito,
semplice, armato normale o precompresso, presentare giunzioni eseguite in opera con calcestruzzo
o malta cementizia, ed essere irrigidite da controventamenti opportuni, costituiti dagli stessi pannelli
verticali sovrapposti o da lastre in calcestruzzo realizzate in opera; i controventamenti devono
essere orientati almeno secondo due direzioni distinte.
2. Il complesso scatolare costituito dai pannelli deve realizzare un organismo statico capace di
assorbire le azioni sismiche di cui all'articolo 85.
3. La trasmissione delle azioni mutue tra i diversi elementi deve essere assicurata da armature
metalliche.
4. L'idoneità di tali sistemi costruttivi, anche in funzione del grado di sismicità, deve essere
comprovata da una dichiarazione rilasciata dal presidente del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, su conforme parere dello stesso Consiglio.
Articolo
57 (L)
Edifici
con strutture intelaiate(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 8, secondo periodo
del primo comma, secondo, terzo e quarto
comma)
1. Nelle strutture intelaiate possono essere compresi elementi irrigidenti costituiti da:
a) strutture reticolate in acciaio, calcestruzzo armato normale o precompresso;
b) elementi-parete in acciaio, calcestruzzo armato normale o precompresso.
2. Gli elementi irrigidenti devono essere opportunamente collegati alle intelaiature della costruzione
in modo che sia assicurata la trasmissione delle azioni sismiche agli irrigidimenti stessi.
3. Il complesso resistente deve essere proporzionato in modo da assorbire le azioni sismiche definite
dalle norme tecniche di cui all'articolo 83.
4. Le murature di tamponamento delle strutture intelaiate devono essere efficacemente collegate alle
aste della struttura stessa secondo le modalità specificate dalle norme tecniche di cui all’articolo 83.
Articolo
58 (L)
Produzione
in serie in stabilimenti di manufatti in conglomerato normale e precompresso e
di
manufatti
complessi in metallo
(Legge
5 novembre 1971, n. 1086, art. 9)
1. Le ditte che procedono alla costruzione di manufatti in conglomerato armato normale o
precompresso ed in metallo, fabbricati in serie e che assolvono alle funzioni indicate negli articoli
53, comma 1 e 64, comma 1, hanno l'obbligo di darne preventiva comunicazione al Servizio
Tecnico Centrale del Ministero dei lavori pubblici, con apposita relazione nella quale debbono:
a) descrivere ciascun tipo di struttura indicando le possibili applicazioni e fornire i calcoli relativi,
con particolare riguardo a quelli riferentisi a tutto il comportamento sotto carico fino a fessurazione
e rottura;
b) precisare le caratteristiche dei materiali impiegati sulla scorta di prove eseguite presso uno dei
laboratori di cui all'articolo 59;
c) indicare, in modo particolareggiato, i metodi costruttivi e i procedimenti seguiti per la esecuzione
delle strutture;
d) indicare i risultati delle prove eseguite presso uno dei laboratori di cui all'articolo 59.
2. Tutti gli elementi precompressi debbono essere chiaramente e durevolmente contrassegnati onde
si possa individuare la serie di origine.
3. Per le ditte che costruiscono manufatti complessi in metallo fabbricati in serie, i quali assolvono
alle funzioni indicate negli articoli 53, comma 1 e 64, comma 1, la relazione di cui al comma 1 del
presente articolo deve descrivere ciascun tipo di struttura, indicando le possibili applicazioni e
fornire i calcoli relativi.
4. Le ditte produttrici di tutti i manufatti di cui ai comma precedenti sono tenute a fornire tutte le
prescrizioni relative alle operazioni di trasporto e di montaggio dei loro manufatti.
5. La responsabilità della rispondenza dei prodotti rimane a carico della ditta produttrice, che è
obbligata a corredare la fornitura con i disegni del manufatto e l'indicazione delle sue caratteristiche
di impiego.
6. Il progettista delle strutture è responsabile dell'organico inserimento e della previsione di
utilizzazione dei manufatti di cui sopra nel progetto delle strutture dell'opera.
Articolo
59 (L)
Laboratori
(Legge
5 novembre 1971, n. 1086, art. 20)
1. Agli effetti del presente testo unico sono consid erati laboratori ufficiali: a) i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facoltà di ingegneria e delle facoltà o
istituti universitari di architettura;
b) il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di
protezione civile (Roma);
2. Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, può
autorizzare con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare prove su
materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce.
3. L'attività dei laboratori, ai fini del presente capo, è servizio di pubblica utilità.
Articolo
60 (L)
Emanazione
di norme tecniche
(Legge
5 novembre 1971, n. 1086, art.21)
1. Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il
Consiglio nazionale delle ricerche, predispone, modifica ed aggiorna le norme tecniche alle quali si
uniformano le costruzioni di cui al capo secondo.
Articolo
61 (L)
Abitati
da consolidare
(Legge
3 febbraio 1974, n. 64, art. 2)
1. In tutti i territori comunali o loro parti, nei quali siano intervenuti od intervengano lo Stato o la
Regione per opere di consolidamento di abitato ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 e
successive modificazioni ed integrazioni, nessuna opera e nessun lavoro, salvo quelli di
manutenzione ordinaria o di rifinitura, possono essere eseguiti senza la preventiva autorizzazione
del competente ufficio tecnico della Regione.
2. Le opere di consolidamento, nei casi di urgenza riconosciuta con ordinanza del comp etente
ufficio tecnico regionale o comunale, possono eccezionalmente essere intraprese anche prima della
predetta autorizzazione, la quale comunque dovrà essere richiesta nel termine di cinque giorni
dall'inizio dei lavori.
Articolo
62 (L)
Utilizzazione
di edifici
(Legge
3 febbraio 1974, n. 64, art. 28)
1. Il rilascio […] della licenza d'uso per gli edifici costruiti in cemento armato e dei certificati di
agibilità da parte dei comuni è condizionato all'esibizione di un certificato da rilasciarsi
dall'ufficio tecnico della regione, che attesti la perfetta rispondenza dell'opera eseguita alle
norme del capo quarto.
Articolo
63 (L)
Opere
pubbliche
1. Quando si tratti di opere eseguite dai soggetti di cui all’art. 2 della legge 11 febbraio 1994, n.
109, le norme della presente parte si applicano solo nel caso in cui non sia diversamente disposto
dalla citata legge n. 109 del 1994, dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.
544, dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e dal d.m. 19 aprile 2000
n.
145. Capo II
Disciplina
delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a
struttura
metallica
Sezione
I
Adempimenti
Articolo
64 (L)
Progettazione,
direzione, esecuzione, responsabilità
(Legge
n. 1086 del 1971, art. 1, quarto comma; art. 2, primo e secondo comma; art. 3,
primo e
secondo
comma)
1. La realizzazione delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a
struttura metallica, deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle
strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità.
2. La costruzione delle opere di cui all’articolo 53, comma 1, deve avvenire in base ad un progetto
esecutivo
redatto da un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle
proprie
competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali.
3.
L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un tecnico
abilitato, iscritto nel
relativo
albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e
collegi
professionali.
[…]
4. Il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera
comunque realizzate.
5. Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la
responsabilità della rispondenza dell'opera al progetto, dell'osservanza delle prescrizioni di
esecuzione del progetto, della qualità dei materiali impiegati, nonché, per quanto riguarda gli
elementi prefabbricati, della posa in opera.
Articolo
65 (R)
Denuncia
dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di
conglomerato
cementizio
armato, normale e precompresso ed a struttura metallica
(Legge
n. 1086 del 1971, artt. 4 e 6)
1. Le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica,
prima del loro inizio, devono essere denunciate dal direttore dei lavori allo sportello unico, che
provvede a trasmettere tale denuncia al competente ufficio tecnico regionale.
2. Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle
strutture, del direttore dei lavori e del costruttore.
3. Alla denuncia devono essere allegati: a)il progetto dell'opera in triplice copia, firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro
ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto
altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza
delle condizioni di sollecitazione;
b) una relazione illustrativa in triplice copia firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla
quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella
costruzione.
4. Lo sportello unico restituisce al direttore dei lavori, all'atto stesso della presentazione, una copia
del progetto e della relazione con l'attestazione dell'avvenuto deposito.
5. Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle opere di cui al comma 1,
previste nel progetto originario, devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione,
allo sportello unico nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo.
6. A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita presso lo
sportello unico una relazione, redatta in triplice copia, sull’adempimento degli obblighi di cui ai
commi 1, 2 e 3, esponendo:
a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all’articolo 59;
b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei
cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
c) l’esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia
conforme.
7. Lo sportello unico restituisce al direttore dei lavori, all’atto stesso della presentazione, una copia
della relazione di cui al comma 6 con l’attestazione dell’avvenuto deposito, e provvede a
trasmettere una copia di tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.
8. Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione, unitamente alla restante
documentazione di cui al comma 6.
[…]
Articolo
66 (L)
Documenti
in cantiere
(Legge
n. 1086 del 1971, artt. 5)
1. Nei cantieri, dal giorno di inizio delle opere, di cui all’articolo 53, comma 1, a quello di
ultimazione dei lavori, devono essere conservati gli atti indicati all’articolo 65, commi 3 e 4,
datati e firmati anche dal costruttore e dal direttore dei lavori, nonché un apposito giornale dei
lavori.
2. Della conservazione e regolare tenuta di tali documenti è responsabile il direttore dei lavori. Il
direttore dei lavori è anche tenuto a vistare periodicamente, ed in particolare nelle fasi più
importanti dell'esecuzione, il giornale dei lavori.
Articolo
67 (L, comma 1, 2, 4 e 8; R, i restanti commi)
Collaudo
statico
(Legge
5 novembre 1971, n. 1086, artt. 7 e 8)
1. Tutte le costruzioni di cui all’articolo 53, comma 1, la cui sicurezza possa comunque
interessare la pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico. 2. Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all’albo da
almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione,
esecuzione dell’opera.
3. Contestualmente alla denuncia […] prevista dall’articolo 65, il direttore dei lavori è tenuto a
presentare presso lo sportello unico l’atto di nomina del collaudatore scelto dal committente
e la contestuale dichiarazione di accettazione dell’incarico, corredati da certificazione
attestante le condizioni di cui al comma 2.
4. Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al
costruttore
di chiedere, anteriormente alla presentazione della denuncia di inizio dei
lavori, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di
una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore.
5. Completata la struttura con la copertura dell’edificio, il direttore dei lavori ne dà
comunicazione allo sportello unico e al collaudatore che ha 60 giorni di tempo per effettuare
il collaudo.
6.
In corso d’opera possono essere eseguiti collaudi parziali motivati da
difficoltà tecniche
e
da complessità esecutive dell’opera, fatto salvo quanto previsto da
specifiche
disposizioni.
7. Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo in tre copie
che invia al competente ufficio tecnico regionale e al committente, dandone contestuale
comunicazione allo sportello unico. […]
8. Per il rilascio di licenza d’uso o di agibilità, se prescritte, occorre presentare
all’amministrazione comunale una copia del certificato di collaudo.[…]
Sezione
II
Vigilanza
Articolo
68 (L)
Controlli
(Legge
5 novembre 1971, n. 1086, art. 10)
1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, nel cui territorio vengono realizzate le
opere indicate nell'articolo 53, comma 1, ha il compito di vigilare sull'osservanza degli adempimenti
preposti dalla presente legge: a tal fine si avvale dei funzionari ed agenti comunali.
2. Le disposizioni del precedente comma non si applicano alle opere costruite per conto dello Stato e per
conto delle regioni, delle province e dei comuni, aventi un ufficio tecnico con a capo un ingegnere.
Articolo
69 (L)
Accertamenti
delle violazioni
(Legge
5 novembre 1971, n. 1086, art. 11)
1. I funzionari e agenti comunali che accertino l'inosservanza degli adempimenti previsti nei
precedenti articoli, redigono processo verbale che, a cura del dirigente o responsabile del
competente
ufficio comunale, verrà inoltrato all’Autorità giudiziaria competente ed
all’ufficio
tecnico
della regione per i provvedimenti di cui all’articolo 70.
Articolo 70 (L)
Sospensione
dei lavori
(Legge
5 novembre 1971, n. 1086, art. 12)
1. Il dirigente dell’ufficio tecnico regionale, ricevuto il processo verbale redatto a norma
dell’articolo 69 ed eseguiti gli opportuni accertamenti, ordina, con decreto notificato a mezzo di
messo comunale, al committente, al direttore dei lavori e al costruttore la sospensione dei lavori.
2. I lavori non possono essere ripresi finché il dirigente dell’ufficio tecnico regionale non abbia
accertato che sia stato provveduto agli adempimenti previsti dal presente capo.
3. Della disposta sospensione è data comunicazione al dirigente del competente ufficio comunale
perché ne curi l'osservanza.
Sezione
III
Norme
penali
Articolo
71 (L)
Lavori
abusivi
(Legge
5 novembre 1971, n. 1086, art. 13)
1. Chiunque commette, dirige e, in qualità di costruttore, esegue le opere previste dal presente capo,
o parti di esse, in violazione dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4, è punito con l'arresto fino a tre mesi o
con l'ammenda da lire 200.000 a lire 2.000.000.
2. È soggetto alla pena dell'arresto fino ad un anno, o dell'ammenda da lire 2.000.000 a lire
20.000.000, chi produce in serie manufatti in conglomerato armato normale o precompresso o
manufatti complessi in metalli senza osservare le disposizioni dell'articolo 58.
Articolo
72 (L)
Omessa
denuncia dei lavori
(Legge
5 novembre 1971, n. 1086, art. 14)
1. Il costruttore che omette o ritarda la denuncia prevista dall'articolo 65 è punito con l'arresto fino a
tre mesi o con l'ammenda da lire 200.000 a lire 2.000.000.
Articolo
73 (L)
Responsabilità
del direttore dei lavori
(Legge
5 novembre 1971, n. 1086, art. 15)
1. Il direttore dei lavori che non ottempera alle prescrizioni indicate nell'articolo 66 è punito con
l'ammenda da lire 80.000 a lire 400.000.
2. Alla stessa pena soggiace il direttore dei lavori che omette o ritarda la presentazione al
competente ufficio tecnico regionale della relazione indicata nell'articolo 65, comma 6.
Articolo
74 (L)
Responsabilità
del collaudatore(Legge 5 novembre 1971, n. 1086,
art. 16)
1. Il collaudatore che non osserva gli obblighi di cui all’articolo 67, comma 5, è punito con
l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.
Articolo
75 (L)
Mancanza
del certificato di collaudo
(Legge
5 novembre 1971, n. 1086, art. 17)
1. Chiunque consente l'utilizzazione delle costruzioni prima del rilascio del certificato di collaudo è
punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire 200.000 a lire 2.000.000.
Articolo
76 (L)
Comunicazione
della sentenza
(Legge
5 novembre 1971, n. 1086, art. 18)
1. La sentenza irrevocabile, emessa in base alle precedenti disposizioni, deve essere comunicata, a
cura
del cancelliere, entro 15 giorni da quello in cui è divenuta irrevocabile, al
comune e alla
regione interessata ed al consiglio provinciale dell'ordine professionale, cui eventualmente sia
iscritto
l'imputato. Capo III
Disposizioni
per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche
negli
edifici
privati, pubblici e privati aperti al pubblico
Sezione
I
Eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici privati
Articolo
77 (L)
Progettazione
di nuovi edifici e ristrutturazione di interi edifici
(Legge
9 gennaio 1989, n. 13, art. 1)
1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici privati, ovvero alla ristrutturazione di interi
edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, sono
redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche previste dal comma 2.
2.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fissa con decreto, adottato
ai sensi dell’articolo
52, le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli
edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.
3. La progettazione deve comunque prevedere:
a) accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi
compresi i servoscala;
b) idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità immobiliari;
c) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento;
d) l'installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni
scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini.
4. È fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del professionista abilitato di conformità
degli elaborati alle disposizioni adottate ai sensi del presente capo.
5. I progetti di cui al comma 1 che riguardano immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, devono essere approvati dalla competente autorità di tutela, a norma degli
articoli 23 e 151 del medesimo decreto legislativo.
Articolo
78 (L)
Deliberazioni
sull’eliminazione delle barriere architettoniche
(Legge
9 gennaio 1989, n. 13, art. 2)
1. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad
eliminare le barriere architettoniche di cui all'articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971,
n. 118, ed all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978,
n. 384, nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione
atti a favorire la mobilità dei ciechi all'interno degli edifici privati, sono approvate dall'assemblea
del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo
1136, secondo e terzo comma, del codice civile.
2. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta
per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la
tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro primo del codice civile, possono installare, a proprie
spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare
l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e
alle rampe delle autorimesse.
3. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del
codice
civile. Articolo 79 (L)
Opere
finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche realizzate in
deroga ai regolamenti
edilizi
(Legge
9 gennaio 1989, n. 13, art. 3)
1. Le opere di cui all’articolo 78 possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze
previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o
di uso comune a più fabbricati.
2. È fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile
nell'ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o
alcuna area di proprietà o di uso comune.
Articolo
80 (L)
Rispetto
delle norme antisismiche, antincendio e di prevenzione degli infortuni
(Legge
9 gennaio 1989, n. 13, art. 6)
1.
Fermo restando l’obbligo del preavviso e dell’invio del progetto alle
competenti autorità
a
norma dell'articolo 94, l’esecuzione delle opere edilizie di cui
all’articolo 78, da
realizzare
in ogni caso nel rispetto delle norme antisismiche, di prevenzione degli incendi
e degli infortuni, non è soggetta alla autorizzazione di cui all’articolo 94. L’esecuzione
non conforme alla normativa richiamata al comma 1 preclude il collaudo delle opere
realizzate.
Articolo
81 (L)
Certificazioni
(Legge
9 gennaio 1989, n. 13, art. 8; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
art.107 e 109)
1. Alle domande ovvero alle comunicazioni al dirigente o responsabile del competente ufficio
comunale relative alla realizzazione di interventi di cui al presente capo è allegato certificato
medico in carta libera attestante l'handicap e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi
dell'art. 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, dalla quale risultino l'ubicazione
della propria abitazione, nonché le difficoltà di accesso.
[…]
Sezione
II
Eliminazione
o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati
aperti al
pubblico
Articolo
82 (L )
Eliminazione
o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati
aperti al
pubblico(Legge
5 febbraio 1992, n. 104, art. 24; dlgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 62, comma 2;
d.lgs. n. 267 del 2000, artt. 107
e
109)
1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili
di limitare l'accessibilità e la visitabilità di cui alla sezione prima del presente capo, sono eseguite in
conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, al
regolamento approvato con D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384, alla […] sezione prima del presente capo,
al regolamento approvato con D.p.r. 24 luglio 1996, n. 503, recante norme per l’eliminazione delle
barriere architettoniche, e al […] decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui al decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490, nonché ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità,
qualora le autorizzazioni previste dall’articolo 20, commi 6 e 7, non possano venire concesse, per il
mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo, la
conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere
architettoniche può essere realizzata con opere provvisionali, come definite dall'articolo 7 del
decreto
del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, sulle quali sia stata
acquisita
l’approvazione delle predette autorità.
3. Alle comunicazioni allo sportello unico dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti edifici
pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma 1, rese ai sensi dell'articolo 22, sono allegate una
documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di
accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del
presente articolo.
4. Il rilascio del permesso di costruire per le opere di cui al comma 1 è subordinato alla verifica
della conformità del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune. Il
dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, nel rilasciare il certificato di agibilità
per le opere di cui al comma 1, deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine può
richiedere al proprietario dell'immobile o all'intestatario del permesso di costruire una
dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato.[…]
5. La richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico è
accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 3. Il rilascio del certificato di agibilità è
condizionato alla verifica tecnica della conformità della dichiarazione allo stato dell'immobile.
6.
Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico
in difformità dalle
disposizioni
vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere
architettoniche,
nelle
quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione
dell'opera da parte
delle
persone handicappate, sono dichiarate inagibili.
7.
Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli
accertamenti per l'agibilità
ed
il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente
responsabili,
relativamente
ad opere eseguite dopo l’entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n.
104,
delle
difformità che siano tali da rendere impossibile l’utilizzazione dell’opera
da parte delle
persone
handicappate. Essi sono puniti con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50
milioni e
con
la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno
a sei mesi.
8. I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della legge n. 41 del 1986, sono modificati con
integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento
all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici
per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione
delle persone handicappate.
[…]
9. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui all'articolo 27 della citata
legge n. 118 del 1971, all'articolo 2 del citato regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica n. 384 del 1978, alle disposizioni di cui alla sezione prima del presente capo, e alcitato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. Le norme dei regolamenti
edilizi
comunali contrastanti con le disposizioni del presente articolo perdono efCapo
III
Provvedimenti
per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche
Sezione
I
Norme
per le costruzioni in zone sismiche
Articolo
83 (L)
Opere
disciplinate e gradi di sismicità
(Legge
3 febbraio 1974, n. 64, art. 3; artt. 54, co. 1, lett. c), 93, co. 1, lett.
g). e co. 4 del d.lgs. n.
112
del 1998)
1.
Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica
incolumità,
da realizzarsi in zone dichiarate sismiche ai sensi dei commi 2 e 3 del presente
articolo,
sono disciplinate, oltre che dalle disposizioni di cui all’articolo 52, da
specifiche
norme
tecniche emanate, anche per i loro aggiornamenti, con decreti del Ministro per
le
infrastrutture
ed i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio
superiore
dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza
unificata.
2.
Con decreto del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con
il Ministro
per
l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio
nazionale delle
ricerche
e la Conferenza unificata, sono definiti i criteri generali per
l’individuazione delle
zone
sismiche e dei relativi valori differenziati del grado di sismicità da prendere
a base per
la
determinazione delle azioni sismiche e di quant’altro specificato dalle norme
tecniche.
3.
Le regioni, sentite le province e i comuni interessati, provvedono alla
individuazione
delle
zone dichiarate sismiche agli effetti del presente capo, alla formazione e
all’aggiornamento
degli elenchi delle medesime zone e dei valori attribuiti ai gradi di
sismicità,
nel rispetto dei criteri generali di cui al comma 2.
Articolo
84 (L)
Contenuto
delle norme tecniche
(Legge
3 febbraio 1974, n. 64, art. 4)
1. Le norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui all’articolo 83, da adottare sulla base
dei criteri generali indicati dagli articoli successivi e in funzione dei diversi gradi di sismicità,
definiscono:
a) l'altezza massima degli edifici in relazione al sistema costruttivo, al grado di sismicità della zona
ed alle larghezze stradali;
b) le distanze minime consentite tra gli edifici e giunzioni tra edifici contigui;
c) le azioni sismiche orizzontali e verticali da tenere in conto del dimensionamento degli elementi
delle costruzioni e delle loro giunzioni;
d) il dimensionamento e la verifica delle diverse parti delle costruzioni;
e) le tipologie costruttive per le fondazioni e le parti in elevazione.
2. Le caratteristiche generali e le proprietà fisico-meccaniche dei terreni di fondazione, e cioè dei
terreni costituenti il sottosuolo fino alla profondità alla quale le tensioni indotte dal manufatto
assumano valori significativi ai fini delle deformazioni e della stabilità dei terreni medesimi, devono
essere esaurientemente accertate.ficacia. 3. Per le costruzioni su pendii gli accertamenti devono essere convenientemente estesi al di fuori
dell'area edificatoria per rilevare tutti i fattori occorrenti per valutare le condizioni di stabilità dei
pendii medesimi.
4. Le norme tecniche di cui al comma 1 potranno stabilire l'entità degli accertamenti in funzione
della morfologia e della natura dei terreni e del grado di sismicità.
Articolo
85 (L)
Azioni
sismiche
(Legge
3 febbraio 1974, n. 64, art. 9)
1. L'edificio deve essere progettato e costruito in modo che sia in grado di resistere alle azioni
verticali e orizzontali, ai momenti torcenti e ribaltanti indicati rispettivamente alle successive lettere
a), b), c) e d) e definiti dalle norme tecniche di cui all’articolo 83.
a) Azioni verticali: non si tiene conto in genere delle azioni sismiche verticali; per le strutture di
grande luce o di particolare importanza, agli effetti di dette azioni, deve svolgersi una opportuna
analisi dinamica teorica o sperimentale.
b) Azioni orizzontali: le azioni sismiche orizzontali si schematizzano attraverso l'introduzione di
due sistemi di forze orizzontali agenti non contemporaneamente secondo due direzioni ortogonali.
c) Momenti torcenti: ad ogni piano deve essere considerato il momento torcente dovuto alle forze
orizzontali agenti ai piani sovrastanti e in ogni caso non minore dei valori da determinarsi secondo
le
indicazioni riportate dalle norme tecniche di cui all’articolo 83;
d) Momenti ribaltanti: per le verifiche dei pilastri e delle fondazioni gli sforzi normali provocati
dall'effetto ribaltante delle azioni sismiche orizzontali devono essere valutati secondo le indicazioni
delle norme tecniche di cui all’articolo 83.
Articolo
86 (L)
Verifica
delle strutture
(Legge
3 febbraio 1974, n. 64, art. 10)
1. L'analisi delle sollecitazioni dovute alle azioni sismiche di cui all’articolo 85 è effettuata tenendo
conto della ripartizione di queste fra gli elementi resistenti dell'intera struttura.
2. Si devono verificare detti elementi resistenti per le possibili combinazioni degli effetti sismici
con tutte le altre azioni esterne, senza alcuna riduzione dei sovraccarichi, ma con l'esclusione
dell'azione del vento.
Articolo
87 (L)
Verifica
delle fondazioni
(Legge
3 febbraio 1974, n. 64, art. 11)
1. I calcoli di stabilità del complesso terreno-opera di fondazione si eseguono con i metodi ed i
procedimenti della geotecnica, tenendo conto, tra le forze agenti, delle azioni sismiche orizzontali
applicate
alla costruzione e valutate come specificato dalle norme tecniche di cui
all’articolo 83. Articolo 88 (L)
Deroghe
(Legge
3 febbraio 1974, n. 64, art. 12)
1. Possono essere concesse deroghe all'osservanza delle norme tecniche, di cui al precedente
articolo 83, dal Ministro per le infrastrutture e i trasporti, previa apposita istruttoria da parte
dell'ufficio periferico competente […] e parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, quando sussistano ragioni particolari, che ne impediscano in tutto o in parte l'osservanza,
dovute all'esigenza di salvaguardare le caratteristiche ambientali dei centri storici.
2.
La possibilità di deroga deve essere prevista nello strumento urbanistico
generale e le
singole
deroghe devono essere confermate nei piani particolareggiati.
Articolo
89 (L)
Parere
sugli strumenti urbanistici
(Legge
3 febbraio 1974, n. 64, art. 13)
1. Tutti i comuni nei quali sono applicabili le norme di cui alla presente sezione e quelli di cui
all’articolo 61, devono richiedere il parere del competente ufficio tecnico regionale sugli strumenti
urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera di adozione nonché sulle lottizzazioni
convenzionate prima della delibera di approvazione, e loro varianti ai fini della verifica della
compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio.
2. Il competente ufficio tecnico regionale deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento
della richiesta dell'amministrazione comunale.
3.
In caso di mancato riscontro entro il termine di cui al comma 2 il parere
deve intendersi
reso in senso negativo.
Articolo
90 (L)
Sopraelevazioni
(Legge
3 febbraio 1974, n. 64, art. 14)
1. È consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti:
a) la sopraelevazione di un piano negli edifici in muratura, purché nel complesso la costruzione
risponda alle prescrizioni di cui al presente capo;
b) la sopraelevazione di edifici in cemento armato normale e precompresso, in acciaio o a pannelli
portanti, purché il complesso della struttura sia conforme alle norme della presente legge
2.
L’autorizzazione è consentita previa certificazione che specifichi il
numero massimo di
piani
che è possibile realizzare in sopraelevazione e l’idoneità della struttura
esistente a
sopportare il nuovo carico.
Articolo
91 (L)
Riparazioni
(Legge
3 febbraio 1974, n. 64, art. 15)
1. Le riparazioni degli edifici debbono tendere a conseguire un maggiore grado di sicurezza alle
azioni sismiche di cui ai precedenti articoli. 2. I criteri sono fissati nelle norme tecniche di cui all’articolo 83.
Articolo
92 (L)
Edifici
di speciale importanza artistica
(Legge
3 febbraio 1974, n. 64, art. 16)
1. Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro di natura antisismica in edifici o manufatti di carattere
monumentale o aventi, comunque, interesse archeologico, storico o artistico, siano essi
pubblici o di privata proprietà, restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490.
Sezione
III
Vigilanza
sulle costruzioni in zone sismiche
Articolo
93 (R)
Denuncia
dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche
(Legge n. 64 del 1974, art. 17 e 19)
1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni,
riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che
provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il
proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e
dell'appaltatore.
2. Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da
un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive
competenze, nonché dal direttore dei lavori.
3.
Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio
tecnico della
regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e
sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture
portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle
strutture.
4. Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale devono
essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli
svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione.
5. La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazioni, in
quanto necessari.
6. In ogni comune deve essere tenuto un registro delle denunzie dei lavori di cui al presente
articolo.
7. Il registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari,
ufficiali ed agenti indicati nell’articolo 103.
Articolo
94 (L)
Autorizzazione
per l'inizio dei lavori(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 18)
1. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, nelle località
sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui
all’articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del
competente ufficio tecnico della regione.
2. L'autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta e viene comunicata al
comune, subito dopo il rilascio, per i provvedimenti di sua competenza.
3.
Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione, o nei
confronti del
mancato rilascio entro il termine di cui al comma 2, è ammesso ricorso al presidente
della giunta regionale […] che decide con provvedimento definitivo.
4. I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto
nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze.
Sezione
III
Repressione
delle violazioni
Articolo
95 (L)
Sanzioni
penali
(Legge
3 febbraio 1974, n. 64, art. 20)
1. Chiunque violi le prescrizioni contenute nel presente capo e nei decreti interministeriali di cui
agli articoli 52 e 83 è punito con l'ammenda da lire 400.000 a lire 20.000.000.
Articolo
96 (L)
Accertamento
delle violazioni
(Legge
3 febbraio 1974, n. 64, art. 21)
1. I funzionari, gli ufficiali ed agenti indicati all’articolo 103, appena accertato un fatto costituente
violazione delle presenti norme, compilano processo verbale trasmettendolo immediatamente al
competente ufficio tecnico della regione.
2. Il dirigente dell’ufficio tecnico regionale, previ, occorrendo, ulteriori accertamenti di carattere
tecnico, trasmette il processo verbale all’Autorità giudiziaria competente con le sue deduzioni.
Articolo
97 (L)
Sospensione
dei lavori
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 22) 1. Il dirigente del competente ufficio tecnico della regione, contemporaneamente agli adempimenti
di cui all'articolo 96, ordina, con decreto motivato, notificato a mezzo di messo comunale, al
proprietario, nonché al direttore o appaltatore od esecutore delle opere, la sospensione dei lavori.
2. Copia del decreto è comunicata al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale o al
prefetto ai fini dell'osservanza dell'ordine di sospensione.
3. L’ufficio territoriale del governo, su richiesta del dirigente dell'ufficio di cui al comma 1,
assicura l'intervento della forza pubblica, ove ciò sia necessario per l'esecuzione dell'ordine di
sospensione.
4. L'ordine di sospensione produce i suoi effetti sino alla data in cui la pronuncia dell'autorità
giudiziaria diviene irrevocabile.
Articolo
98 (L)
Procedimento
penale
(Legge
3 febbraio 1974, n. 64, art. 23)
1. Se nel corso del procedimento penale il pubblico ministero ravvisa la necessità di ulteriori
accertamenti
tecnici, nomina uno o più consulenti, scegliendoli fra i componenti
del Consiglio
superiore
dei lavori pubblici o tra tecnici laureati appartenenti ai ruoli del Ministero
delle
infrastrutture e dei trasporti.
2. Deve essere in ogni caso citato per il dibattimento il dirigente del competente ufficio tecnico
della
regione, il quale può delegare un funzionario dipendente che sia al corrente
dei fatti.
3. Con il decreto o con la sentenza di condanna il giudice ordina la demolizione delle opere o delle
parti di esse costruite in difformità alle norme del presente capo o dei decreti interministeriali di cui
agli articoli 52 e 83, ovvero impartisce le prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alle
norme stesse, fissando il relativo termine.
Articolo
99 (L)
Esecuzione
d'ufficio
(Legge
3 febbraio 1974, n. 64, art. 24)
1. Qualora il condannato non ottemperi all'ordine o alle prescrizioni di cui all'articolo 98, dati con
sentenza irrevocabile o con decreto esecutivo, il competente ufficio tecnico della regione provvede,
se del caso con l'assistenza della forza pubblica, a spese del condannato.
Articolo
100 (L)
Competenza
del presidente della giunta regionale
(Legge
3 febbraio 1974, n. 64, art. 25)
1. Qualora il reato sia estinto per qualsiasi causa, il presidente della giunta regionale ordina, con
provvedimento definitivo, sentito l'organo tecnico consultivo della regione, la demolizione delle
opere o delle parti di esse eseguite in violazione delle norme del presente capo e delle normetecniche di cui agli articoli 52 e 83, ovvero l'esecuzione di modifiche idonee a renderle conformi
alle norme stesse.
2. In caso di inadempienza si applica il disposto dell'articolo 99.
Articolo
101 (L)
Comunicazione
del provvedimento al competente ufficio tecnico della regione
(Legge
3 febbraio 1974, n. 64, art. 26)
1. Copia della sentenza irrevocabile o del decreto esecutivo emessi in base alle precedenti
disposizioni deve essere comunicata, a cura del cancelliere, al competente ufficio tecnico della
regione entro quindici giorni da quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile o il decreto è
diventato esecutivo.
Articolo
102(L)
Modalità
per l'esecuzione d'ufficio
(Legge
3 febbraio 1974, n. 64, art. 27)
1.
Per gli adempimenti di cui all’articolo 99 le regioni iscrivono annualmente
in bilancio una
somma non inferiore a lire 50 milioni.
2. Al recupero delle somme erogate su tale fondo per l'esecuzione di lavori di demolizione di opere
in contravvenzione alle norme tecniche di cui al presente capo, si provvede a mezzo dell'esattoria
comunale in base alla liquidazione dei lavori stessi fatta dal competente ufficio tecnico della
regione, e resa esecutiva dal prefetto.
3. La riscossione delle somme dai contravventori, per il titolo suindicato e con l'aumento dell'aggio
spettante all'esattore, è fatta mediante ruoli resi esecutivi dalle intendenze di finanza con la
procedura stabilita per l'esazione delle imposte dirette.
4. Il versamento delle somme stesse è fatto con imputazione ad apposito capitolo del bilancio
dell'entrata.
Articolo
103 (L)
Vigilanza
per l'osservanza delle norme tecniche
(Legge
3 febbraio 1974, n. 64, art. 29)
1. Nelle località di cui all'articolo 61 e in quelle sismiche di cui all'articolo 83 gli ufficiali di polizia
giudiziaria, gli ingegneri e geometri degli uffici tecnici delle amministrazioni statali e degli uffici
tecnici regionali, provinciali e comunali, le guardie doganali e forestali, gli ufficiali e sottufficiali
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e in generale tutti gli agenti giurati a servizio dello Stato,
delle province e dei comuni sono tenuti ad accertare che chiunque inizi costruzioni, riparazioni e
sopraelevazioni sia in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal competente ufficio tecnico della
regione a norma degli articoli 61 e 94.
2. I funzionari di detto ufficio debbono altresì accertare se le costruzioni, le riparazioni e
ricostruzioni procedano in conformità delle presenti norme. 3. Eguale obbligo spetta agli ingegneri e geometri degli uffici tecnici succitati quando accedano per
altri
incarichi qualsiasi nei comuni danneggiati, compatibilmente coi detti incarichi.
Sezione IV
Disposizioni
finali
Articolo
104 (L)
Costruzioni
in corso in zone sismiche di nuova classificazione
(Legge
3 febbraio 1974, n. 64, art. 30; artt. 107 e 109 d.lgs. n. 267 del 2000)
1. Tutti coloro che in una zona sismica di nuova classificazione abbiano iniziato una costruzione
prima dell'entrata in vigore del provvedimento di classificazione sono tenuti a farne denuncia, entro
quindici giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di classificazione, al competente ufficio
tecnico della regione.
2. L'ufficio tecnico della regione, entro 30 giorni dalla ricezione della denunzia, accerta la
conformità del progetto alle norme tecniche di cui all'articolo 83 e l’idoneità della parte già
legittimamente realizzata a resistere all’azione delle possibili azioni sismiche.
3. Nel caso in cui l’accertamento di cui al comma 2 dia esito positivo, l’ufficio tecnico autorizza la
prosecuzione della costruzione che deve, in ogni caso, essere ultimata entro due anni dalla data del
provvedimento di classificazione; nel caso in cui la costruzione possa essere resa conforme alla
normativa tecnica vigente mediante le opportune modifiche del progetto, l’autorizzazione può anche
essere rilasciata condizionatamente all’impegno del costruttore di apportare le modifiche necessarie.
In tal caso l’ufficio tecnico regionale rilascia apposito certificato al denunciante, inviandone copia
al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale per i necessari provvedimenti.
4. Il presidente della giunta regionale può, per edifici pubblici e di uso pubblico, stabilire, ove
occorra, termini di ultimazione superiori ai due anni di cui al comma 3.
5. Qualora l’accertamento di cui al comma 2 dia esito negativo e non sia possibile intervenire con
modifiche idonee a rendere conforme il progetto o la parte già realizzata alla normativa tecnica
vigente, il dirigente dell’ufficio tecnico annulla la concessione ed ordina la demolizione di quanto
già costruito.
6. In caso di violazione degli obblighi stabiliti nel presente articolo si applicano le disposizioni della
parte II, capo IV, sezione III del presente testo unico.
[…]
Articolo
105 (L)
Costruzioni
eseguite col sussidio dello Stato
(Legge
3 febbraio 1974, n. 64, art. 33)
1. L'inosservanza delle norme del presente capo, nel caso di edifici per i quali sia stato già concesso
il sussidio dello Stato, importa, oltre alle sanzioni penali, anche la decadenza dal beneficio statale,
qualora
l'interessato non si sia attenuto alle prescrizioni di cui al presente capo.
Articolo
106 (L)
Esenzione
per le opere eseguite dal genio militare
(Legge
3 febbraio 1974, n. 64, art. 33) 1. Per le opere che si eseguono a cura
del genio militare l’osservanza delle disposizioni di cui
alle
sezioni II e III del presente capo è assicurata dall’organo all’uopo
individuato dal
Ministero
della difesa. Capo IV
Norme
per la sicurezza degli impianti
Articolo
107 (L)
Ambito
di applicazione
(Legge
18 maggio 1990, n. 46, art. 1)
1.
Sono soggetti all'applicazione del presente capo i seguenti impianti relativi
agli edifici quale che
ne sia la destinazione d’uso:
a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica
all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;
b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da
scariche atmosferiche;
c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e
di qualsiasi natura o specie;
d) gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di
consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente
distributore;
e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli
edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;
f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale
mobili e simili;
g) gli impianti di protezione antincendio.
[…]
Articolo
108 (L)
Soggetti
abilitati
(Legge
18 maggio 1990, n. 46, art. 2; al comma 3, è l’art. 22 della legge 30 aprile
1999, n. 136)
1. Sono abilitate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli
impianti di cui all'articolo 107 tutte le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte nel registro
delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed
integrazioni, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.
2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali,
di cui all'articolo 109, da parte dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in
possesso, prepone all'esercizio delle attività di cui al medesimo comma 1 un responsabile tecnico
che abbia tali requisiti.
3.
Sono, in ogni caso abilitate all’esercizio delle attività di cui al comma
1, le imprese in
possesso
di attestazione per le relative categorie rilasciata da una Società organismo
di
attestazione
(SOA), debitamente autorizzata ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica
25 gennaio 2000, n. 34.
4. Possono effettuare il collaudo ed accertare la conformità alla normativa vigente degli impianti di
cui all’articolo 107, comma 1, lettera f), i professionisti iscritti negli albi professionali, inseriti negli
appositi elenchi della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, formati
annualmente secondo quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica
6 dicembre 1991, n. 447. Articolo 109 (L)
Requisiti
tecnico-professionali
(Legge
18 maggio 1990, n. 46, art. 3)
1. I requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 108, comma 2, sono i seguenti:
a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università statale o legalmente
riconosciuta;
b) oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con specializzazione relativa al
settore delle attività di cui all'articolo 110, comma 1, presso un istituto statale o legalmente
riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette
dipendenze di una impresa del settore;
c) oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione
professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette
dipendenze di una impresa del settore;
d) oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa del settore, nel
medesimo ramo di attività dell'impresa stessa, per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello
computato ai fini dell'apprendistato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato
nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di
cui all'articolo 107.
2.
È istituito presso le Camere di comme rcio, industria, artigianato e
agricoltura un Albo dei
soggetti
in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 1. Le modalità per
l’accertamento
del possesso dei titoli professionali, sono stabiliti con decreto del Ministero
dell’industria
del commercio e dell’artigianato.
Articolo
110 (L - R, comma 3)
Progettazione
degli impianti
(Legge
18 maggio 1990, n. 46, art. 6)
1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui ai commi 1, lettere
a), b), c), e) e g), e 2 dell'articolo 107 è obbligatoria la redazione del progetto da parte di
professionisti, iscritti negli albi professionali, nell'ambito delle rispettive competenze.
2. La redazione del progetto per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti
di cui al comma 1 è obbligatoria al di sopra dei limiti dimensionali indicati nel regolamento di
attuazione di cui all'articolo 119.
3. Il progetto, di cui al comma 1, deve essere depositato presso lo sportello unico contestualmente
al progetto edilizio.
Articolo
111 (R)
Misure
di semplificazione per il collaudo degli impianti installati
1. Nel caso in cui la normativa vigente richieda il certificato di collaudo degli impianti
installati il committente è esonerato dall’obbligo di presentazione dei progetti degli impiantidi cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell'articolo 107 se, prima dell’inizio dei lavori,
dichiari di volere effettuare il collaudo degli impianti con le modalità previste dal comma 2.
2. Il collaudo degli impianti può essere effettuato a cura di professionisti abilitati, non
intervenuti in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell’opera, i quali
attestano che i lavori realizzati sono conformi ai progetti approvati e alla normativa vigente in
materia. In questo caso la certificazione redatta viene trasmessa allo sportello unico a cura del
direttore dei lavori.
3. Resta salvo il potere dell’amministrazione di procedere all’effettuazione dei controlli
successivi e di applicare, in caso di falsità delle attestazioni, le sanzioni previste dalla
normativa vigente.
Articolo
112 (L)
Installazione
degli impianti
(Legge
18 maggio 1990, n. 46, art. 7)
1. Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo
materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme
tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano
(CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si
considerano costruiti a regola d'arte.
2. In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di messa a terra e di
interruttori differenziali ad alta sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalenti.
3. Tutti gli impianti realizzati alla data del 13 marzo 1990 devono essere adeguati a quanto previsto
dal presente articolo.
4.
Con decreto del Ministro dell’industria del commercio e dell’artigianato,
saranno fissati i
termini
e le modalità per l’adeguamento degli impianti di cui al comma 3
[…]
Articolo
113 (L)
Dichiarazione
di conformità
(Legge
18 maggio 1990, n. 46, art. 9)
1. Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di
conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 112. Di tale
dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell'impresa installatrice e recante i numeri di partita IVA e di
iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, faranno parte integrante la
relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché, ove previsto, il progetto di cui
all'articolo 110.
Articolo
114 (L)
Responsabilità
del committente o del proprietario
(Legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 10) 1. Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di
ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 107 ad imprese abilitate ai sensi
dell'articolo 108.
Articolo
115 (L)
Certificato
di agibilità
(Legge
18 maggio 1990, n. 46, art. 11, decreto legislativo n. 267 del 2000, artt. 107 e
109)
1. Il dirigente o responsabile del competente ufficio comunale rilascia il certificato di agibilità, dopo
aver acquisito anche la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti
installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti.
Articolo
116 (L)
Ordinaria
manutenzione degli impianti e cantieri
(Legge
18 maggio 1990, n. 46, art. 12)
1. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo,
nonché dall'obbligo di cui all'articolo 114, i lavori concernenti l'ordinaria manutenzione degli
impianti di cui all'articolo 107.
2. Sono altresì esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato di
collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia
elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della
dichiarazione di conformità di cui all'articolo 113.
Articolo
117 (R)
Deposito
presso lo sportello unico della dichiarazione di conformità o del certificato
di
collaudo
(Legge
18 maggio 1990, n. 46, art. 13)
1. Qualora nuovi impianti tra quelli di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e), e g), e 2
dell'articolo 107 vengano installati in edifici per i quali è già stato rilasciato il
certificato di agibilità, l'impresa installatrice deposita presso lo sportello unico, entro
trenta giorni dalla conclusione dei lavori, il progetto di rifacimento dell'impianto e la
dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove
previsto da altre norme o dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 119.
2. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto e la dichiarazione di
conformità o il certificato di collaudo, ove previsto, si riferiscono alla sola parte
degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento. Nella relazione di cui all'articolo
113 deve essere espressamente indicata la compatibilità con gli impianti preesistenti.
3. In alternativa al deposito del progetto, di cui al comma 1, è possibile ricorrere alla
certificazione
di conformità dei lavori ai progetti approvati di cui all’articolo 111.
Articolo 118 (L)
Verifiche
(Legge
18 maggio 1990, n. 46, art. 14)
1. Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformità degli impianti alle disposizioni
del presente capo e della normativa vigente, i comuni, le unità sanitarie locali, i comandi provinciali
dei vigili del fuoco e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL)
hanno facoltà di avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti, nell'ambito delle rispettive
competenze, di cui all'articolo 110, comma 1, secondo le modalità stabilite dal regolamento di
attuazione di cui all'articolo 119.
2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi dalla presentazione della relativa
richiesta.
Articolo
119 (L)
Regolamento
di attuazione
(Legge
18 maggio 1990, n. 46, art. 15)
1. Con regolamento di attuazione, emanato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono precisati i limiti per i quali risulti obbligatoria la redazione del progetto di cui all'articolo
110 e sono definiti i criteri e le modalità di redazione del progetto stesso in relazione al grado di
complessità tecnica dell'installazione degli impianti, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica, per
fini di prevenzione e di sicurezza.
Articolo
120 (L)
Sanzioni
(Legge
18 maggio 1990, n. 46, art. 16)
1. Alla violazione di quanto previsto dall'articolo 113 consegue, a carico del committente o del
proprietario, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 119, una
sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. Alla violazione delle altre norme
del presente capo consegue, secondo le modalità previste dal medesimo regolamento di attuazione,
una sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.
2. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 119 determina le modalità della sospensione delle
imprese dal registro o dall'albo di cui all'articolo 108, comma 1, e dei provvedimenti disciplinari a
carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza violazione delle norme relative alla
sicurezza degli impianti, nonché gli aggiornamenti dell'entità delle sanzioni amministrative di cui al
comma 1.
Articolo
121 (L)
Abrogazione
e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali
(Legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 17) 1. I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti, qualora siano in contrasto con
le
disposizioni del presente capo. Capo VI
Norme
per il contenimento del consumo di energia negli edifici
Articolo
122 (L)
Ambito
di applicazione
(Legge
9 gennaio 1991, n. 10, art. 25)
1. Sono regolati dalle norme del presente capo i consumi di energia negli edifici pubblici e privati,
qualunque ne sia la destinazione d'uso, nonché, mediante il disposto dell'articolo 129, l'esercizio e la
manutenzione degli impianti esistenti.
2. Nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente, l'applicazione del presente capo è graduata
in relazione al tipo di intervento, secondo la tipologia individuata dall'articolo 3, comma 1, del
presente testo unico.
Articolo
123 (L)
Progettazione,
messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti
(Legge
9 gennaio 1991, n. 10, art. 26)
1. Ai nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia,
alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 17, commi 3 e 4, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e
ambientale. Gli interventi di utilizzo delle fonti di energia di cui all'articolo 1 della legge 9 gennaio
1991, n. 10, in edifici ed impianti industriali non sono soggetti ad autorizzazione specifica e sono
assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a).
L'installazione di impianti solari e di pompe di calore da parte di installatori qualificati, destinati
unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati
annessi, è considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario già in opera.
2. Per gli interventi in parti comuni di edifici, volti al contenimento del consumo energetico degli
edifici stessi ed all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1 della legge 9 gennaio
1991, n. 10, ivi compresi quelli di cui all'articolo 8 della legge medesima, sono valide le relative
decisioni prese a maggioranza delle quote millesimali.
3. Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, e gli impianti non di
processo ad essi associati devono essere progettati e messi in opera in modo tale da contenere al
massimo, in relazione al progresso della tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica.
4. Ai fini di cui al comma 3 e secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 4 della legge 9
gennaio 1991, n. 10, sono regolate, con riguardo ai momenti della progettazione, della messa in
opera e dell'esercizio, le caratteristiche energetiche degli edifici e degli impianti non di processo ad
essi associati, nonché dei componenti degli edifici e degli impianti.
5. Per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del
calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente
registrato, l'assemblea di condominio decide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del
codice civile.
6.
Gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione, il
cui permesso di
costruire , sia rilasciata dopo il 25 luglio 1991, devono essere progettati e realizzati in modo tale da
consentire l'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni
singola unità immobiliare. 7. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico è fatto obbligo di soddisfare il
fabbisogno energetico degli stessi favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate
salvo impedimenti di natura tecnica od economica.
8. La progettazione di nuovi edifici pubblici deve prevedere la realizzazione di ogni impianto, opera
ed installazione utili alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia.
Articolo
124 (L)
Limiti
ai consumi di energia
(Legge
9 gennaio 1991, n. 10, art. 27)
1. I consumi di energia termica ed elettrica ammessi per gli edifici sono limitati secondo quanto
previsto dai decreti di cui all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in particolare in relazione
alla destinazione d'uso degli edifici stessi, agli impianti di cui sono dotati e alla zona climatica di
appartenenza.
Articolo
125 (L - R, commi 1 e 3)
Denuncia
dei lavori, relazione tecnica e progettazione degli impianti e delle opere
relativi alle fonti
rinnovabili
di energia, al risparmio e all’uso razionale dell’energia
(Legge
9 gennaio 1991, n. 10, art. 28)
1. Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso lo sportello unico, in
duplice copia la denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 122 e 123,
il progetto delle opere stesse corredato da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o
dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni del presente Capo.
2. Nel caso in cui la denuncia e la documentazione di cui al comma 1 non siano state presentate
prima dell'inizio dei lavori, il sindaco, fatta salva la sanzione amministrativa di cui all'articolo
133, ordina la sospensione dei lavori sino al compimento del suddetto adempimento.
3. La documentazione deve essere compilata secondo le modalità stabilite con proprio decreto
dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Una copia della documentazione
è conservata dallo sportello unico ai fini dei controlli e delle verifiche di cui all'articolo 132.
Altra copia della documentazione, restituita dallo sportello unico con l'attestazione
dell'avvenuto deposito, deve essere consegnata a cura del proprietario dell'edificio, o di chi ne
ha titolo, al direttore dei lavori ovvero, nel caso l'esistenza di questi non sia prevista dalla
legislazione vigente, all'esecutore dei lavori. Il direttore ovvero l'esecutore dei lavori sono
responsabili della conservazione di tale documentazione in cantiere.
Articolo
126 (R)
Certificazione
di impianti
1.
Il committente è esonerato dall’obbligo di presentazione del progetto di cui
all’articolo 125
se, prima dell’inizio dei lavori, dichiari di volersi avvalere della facoltà di cui all’articolo 111,
comma
2. Articolo 127 (R)
Certificazione
delle opere e collaudo
(Legge
9 gennaio 1991, n. 10, art. 29)
1. Per la certificazione e il collaudo delle opere previste dal presente capo si applicano le
corrispondenti disposizioni di cui al capo quinto della parte seconda.
Articolo
128 (L)
Certificazione
energetica degli edifici
(Legge
9 gennaio 1991, n. 10, art. 30)
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'industria, del
commercio
e dell'artigianato, sentito il Ministro dei lavori pubblici, il Consiglio
Superiore dei
Lavori Pubblici e l'ENEA, sono emanate norme per la certificazione energetica degli edifici. Tale
decreto individua tra l'altro i soggetti abilitati alla certificazione.
2. Nei casi di compravendita o di locazione il certificato di collaudo e la certificazione energetica
devono essere portati a conoscenza dell'acquirente o del locatario dell'intero immobile o della
singola unità immobiliare.
3. Il proprietario o il locatario possono richiedere al comune ove è ubicato l'edificio la certificazione
energetica dell'intero immobile o della singola unità immobiliare. Le spese relative di certificazione
sono a carico del soggetto che ne fa richiesta.
4. L'attestato relativo alla certificazione energetica ha una validità temporale di cinque anni a partire
dal momento del suo rilascio.
Articolo
129 (L)
Esercizio
e manutenzione degli impianti
(Legge
9 gennaio 1991, n. 10, art. 31)
1. Durante l'esercizio degli impianti il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la
responsabilità, deve adottare misure necessarie per contenere i consumi di energia, entro i limiti di
rendimento previsti dalla normativa vigente in materia.
2. Il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, è tenuto a condurre gli
impianti e a disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le
prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI.
3. I comuni con più di quarantamila abitanti e le province per la restante parte del territorio
effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza almeno biennale l'osservanza delle norme
relative al rendimento di combustione, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica
competenza tecnica, con onere a carico degli utenti.
4. I contratti relativi alla fornitura di energia e alla conduzione degli impianti di cui al presente
capo, contenenti clausole in contrasto con essa, sono nulli. Ai contratti che contengono clausole
difformi si applica l'articolo 1339 del codice civile.
Articolo
130 (L)
Certificazioni
e informazioni ai consumatori(Legge 9 gennaio
1991, n. 10, art. 32)
1. Ai fini della commercializzazione, le caratteristiche e le prestazioni energetiche dei componenti
degli edifici e degli impianti devono essere certificate secondo le modalità stabilite con proprio
decreto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei
lavori pubblici.
2. Le imprese che producono o commercializzano i componenti di cui al comma 1 sono obbligate a
riportare su di essi gli estremi dell'avvenuta certificazione.
Articolo
131 (L)
Controlli
e verifiche
(Legge
9 gennaio 1991, n. 10, art. 33; decreto legislativo n. 267 del 2000, artt. 107 e
109)
1. Il comune procede al controllo dell'osservanza delle norme del presente capo in relazione al
progetto delle opere, in corso d'opera ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata
dal committente.
2. La verifica può essere effettuata in qualunque momento anche su richiesta e a spese del
committente, dell'acquirente dell'immobile, del conduttore, ovvero dell'esercente gli impianti.
3.
In caso di accertamento di difformità in corso d'opera, il dirigente o il
responsabile del
competente ufficio comunale ordina la sospensione dei lavori.
4. In caso di accertamento di difformità su opere terminate il dirigente o il responsabile del
competente ufficio comunale ordina, a carico del proprietario, le modifiche necessarie per adeguare
l'edificio alle caratteristiche previste dal presente capo .
5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale
irroga le sanzioni di cui all'articolo 132.
Articolo
132 (L)
Sanzioni
(Legge
9 gennaio 1991, n. 10, art. 34)
1. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 125 è punita con la sanzione
amministrativa non inferiore a lire un milione e non superiore a lire cinque milioni.
2. Il proprietario dell'edificio nel quale sono eseguite opere difformi dalla documentazione
depositata ai sensi dell'articolo 125 e che non osserva le disposizioni degli articoli 123 e 124 è
punito con la sanzione amministrativa in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 25
per cento del valore delle opere.
3. Il costruttore e il direttore dei lavori che omettono la certificazione di cui all'articolo 127, ovvero
che rilasciano una certificazione non veritiera nonché il progettista che rilascia la relazione di cui al
comma 1 dell'articolo 126 non veritiera, sono puniti in solido con la sanzione amministrativa non
inferiore all'1 per cento e non superiore al 5 per cento del valore delle opere, fatti salvi i casi di
responsabilità penale.
4. Il collaudatore che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 127 è punito con la sanzione
amministrativa pari al 50 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale.
5. Il proprietario o l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la
responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 129, commi 1 e 2, è punito con lasanzione amministrativa non inferiore a lire un milione e non superiore a lire cinque milioni. Nel
caso in cui venga sottoscritto un contratto nullo ai sensi del comma 4 dell’articolo 129, le parti sono
punite ognuna con la sanzione amministrativa pari a un terzo dell'importo del contratto sottoscritto,
fatta salva la nullità dello stesso.
6. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 130 è punita con la sanzione amministrativa
non inferiore a lire cinque milioni e non superiore a lire cinquanta milioni, fatti salvi i casi di
responsabilità penale.
7. Qualora soggetto della sanzione amministrativa sia un professionista, l'autorità che applica la
sanzione deve darne comunicazione all'ordine professionale di appartenenza per i provvedimenti
disciplinari conseguenti.
8. L'inosservanza, della disposizione che impone la nomina, ai sensi dell'articolo 19 della legge 9
gennaio 1991, n. 10, del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, è
punita con la sanzione amministrativa non inferiore a lire dieci milioni e non superiore a lire cento
milioni.
Articolo
133 (L)
Provvedimenti
di sospensione dei lavori
(Legge
9 gennaio 1991, n. 10, art. 35; decreto legislativo n. 267 del 2000, artt. 107 e
109)
1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, con il provvedimento mediante il
quale ordina la sospensione dei lavori, ovvero le modifiche necessarie per l'adeguamento
dell'edificio, deve fissare il termine per la regolarizzazione. L'inosservanza del termine comporta
[…] l'ulteriore irrogazione della sanzione amministrativa e l'esecuzione forzata delle opere con
spese a carico del proprietario.
Articolo
134 (L)
Irregolarità
rilevate dall'acquirente o dal conduttore
(Legge
9 gennaio 1991, n. 10, art.36)
1. Qualora l'acquirente o il conduttore dell'immobile riscontra difformità dalle norme della presente
legge, anche non emerse da eventuali precedenti verifiche, deve farne denuncia al comune entro un
anno dalla constatazione, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento del danno da parte del
committente o del proprietario.
Articolo
135 (L)
Applicazione
(Legge
9 gennaio 1991, n. 10, art. 37)
2. I decreti ministeriali di cui al presente capo entrano in vigore centottanta giorni dopo la data
della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applicano alle
denunce di inizio lavori presentate ai comuni dopo tale termine di entrata in vigore.
3. Il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, si applica, in quanto
compatibile con il presente capo e il comma 1 degli articoli 128 e 130, nonché con il titolo I
della legge 9 gennaio 1991, n. 10, fino all'adozione dei decreti di cui ai commi 1, 2 e 4
dell'articolo 4 della legge medesima.
PARTE
III – Disposizioni finali
Capo
I
Disposizioni
finali
Articolo
136 (L-R comma 2, lett. m)
Abrogazioni
1. Ai sensi dell’articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in
vigore del decreto del Presidente della Repubblica………….. sono abrogate le seguenti
disposizioni:
a) Legge 17 agosto 1942, n. 1150, limitatamente all’articolo 31;
b) Legge 21 dicembre 1955, n. 1357, limitatamente all’articolo 3;
c) Legge 28 gennaio 1977, n. 10, limitatamente agli articoli 1; 4, commi 3, 4 e 5; 9, lett.
c) ;
d) Legge 5 agosto 1978, n. 457, limitatamente all’art. 48;
e) Decreto Legge 23 gennaio 1982, n. 9, limitatamente agli articoli 7 e 8, convertito con
modificazioni in legge 25 marzo 1982, n. 94.
f) Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 15; 25, comma 4, come modificato dal decreto
legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, comma 7, lett. g), convertito con modificazioni
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, nel testo sostituito dall’art. 2, comma 60, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662;
g) Decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, limitatamente all’articolo 4, convertito con
modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, nel testo sostituito dall’art. 2,
comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal decreto legge
25 marzo 1997, n. 67, art. 11, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio
1997, n. 135;
2. Ai sensi dell’articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo……………..sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, limitatamente agli articoli 220 e 221, comma
2;
b) Legge 17 agosto 1942, n. 1150, limitatamente agli articoli 27; 33; 41-ter; 41-quater;
41-quinquies, ad esclusione dei commi 6, 8 e 9;
c) Legge 28 gennaio 1977, n. 10, limitatamente agli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 16 ;
d) Legge 3 gennaio 1978, n. 1, limitatamente all’art. 1, commi 4 e 5, come sostituiti
dall'art. 4, legge 18 novembre 1998, n. 415.
e) Decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito con modificazioni dalla legge 25
marzo 1982, n. 94, limitatamente all’articolo 7 ;
f) Legge 28 febbraio 1985, n. 47, limitatamente agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14,15, 16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, comma 4, 26, 27, 45, 46, 47, 48, 52.
g) Legge 17 febbraio 1992, n. 179, limitatamente all’art. 23, comma 6;
h) Decreto Legge 5 ottobre 1993, n. 398, articolo 4, convertito con modificazioni dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 493, come modificato dall'art. 2, comma 60, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 10
del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669; decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, art.
11, convertito con modifiche dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;
i) Legge 23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente all’articolo 2, commi 50 e 56;
l) Legge 23 dicembre 1998, n. 448, limitatamente al comma 2 dell’articolo 61. m) Decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425.
Articolo
137 (L)
Norme
che rimangono in vigore
1. Restano in vigore le seguenti disposizioni:
a) Legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ad eccezione degli articoli
di cui all’articolo 139, comma 2, lettera b);
b) Legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni;
c) Legge 28 febbraio 1985, n. 47 ad eccezione degli articoli di cui all’articolo 139,
comma 2, lettera f);
d) Legge 24 marzo 1989, n. 122;
e) Articolo17-bis del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12
luglio 1991, n. 203;
f) Articolo 2, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. Restano in vigore, per tutti i campi di applicazione originariamente previsti dai relativi testi
normativi e non applicabili alla parte I di questo testo unico, le seguenti leggi:
a) Legge 5 novembre 1971, n. 1086;
b) Legge 2 febbraio 1974, n. 64;
c) Legge 9 gennaio 1989, n. 13;
d) Legge 5 marzo 1990, n. 46;
e) Legge 9 gennaio 1991, n. 10;
f) Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
3. All’articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. L’esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal comma 1 è soggetta a denuncia di
inizio attività.”
Articolo
138 (L)
Entrata
in vigore del testo unico
A.
1.
Le disposizione del presente Testo unico entrano in vigore a decorrere dal 1°
gennaio 2002.
B.
1.
Le disposizioni del presente Testo unico entrano in vigore a decorrere dal
centottantesimo
giorno
successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Entro lo stesso termine
le regioni
adegueranno la propria legislazione ai principi del testo unico.