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L' istituzione e la gestione delle Aree Marine Protette in Italia sono regolate da alcune leggi tra le quali la 979/1982   e la 394/1991 "Legge quadro sulle aree protette" . Qui sotto vengono   riportati alcuni dei  punti salienti della 979 mentre  la 394 è riportata, per la sua importanza, ( in negativo) integralmente nell'apposita pagina.

Legge 10/1994 Istitutiva del parco nazionale di La Maddalena

Il regolamento del traffico a mare

 

L. 31 DICEMBRE 1982, n. 979

TITOLO V

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Riserve Marine

25. Le riserve naturali marine sono costituite da ambienti marini, dati dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono.

26. Sulla base delle indicazioni contenute nel piano di cui all'articolo 1 ed in conformità agli indirizzi della politica nazionale di protezione dell'ambiente, le riserve marine sono istituite con decreto del Ministro della marina mercantile su conforme parere del Consiglio nazionale per la protezione dell'ambiente naturale ' sezione protezione dell'ambiente per la difesa del mare dagli inquinamenti, sentite le regioni e i comuni territorialmente interessati.

Ai fini della Proposta di cui al comma precedente, la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, previa individuazione delle aree marine per e quali appare opportuno l'assoggettamento a protezione, accerta:

a.la situazione naturale dei luoghi e la superficie da proteggersi;

b.i fini scientifici, ecologici, culturali, educativi, minerari ed economici con cui va coordinata la protezione dell'area;

c.i programmi eventuali di studio e ricerca nonché la valorizzazione dell'area;

d.i riflessi della protezione nei rapporti con la navigazione marittima e le attività di sfruttamento economico del mare e del demanio marittimo;

e.gli effetti che prevedibilmente deriveranno dalla istituzione della riserva marina sull?ambiente naturale marino e costiero nonché sull'assetto economico e sociale del territorio e delle popolazioni interessate;

f.il piano dei vincoli e delle misure di protezione e valorizzazione ritenuti necessari per l'attuazione delle finalità della riserva marina.

La Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti può avvalersi, ai fini dell'accertamento, di istituti scientifici, laboratori ed enti di ricerca. In ogni caso è richiesto il parere dell'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima di cui all'articolo 8 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 (9).

Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui al presente titolo, la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti è integrata da tre rappresentanti delle associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative nel settore della tutela dell'ambiente marino, da tre esperti nella stessa materia, nonché da membri del consiglio di amministrazione dell'Istituto di cui al precedente comma, designati dal consiglio medesimo.

27. Nelle riserve naturali marine, ogni attività può essere regolamentata attraverso la previsione di divieti e limitazioni o sottoposta a particolari autorizzazioni in funzione delle finalità per la cui realizzazione la riserva è stata istituita.

In particolare possono essere vietate o limitate:

a.l'asportazione anche parziale e i danneggiamento delle formazioni minerali;

b.la navigazione, l?accesso e la sosta, con navi e natanti di qualsiasi genere e tipo, nonché la balneazione;

c.la pesca sia professionale che sportiva con qualunque mezzo esercitata;

d.la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento, e in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali o vegetali, ivi compresa la immissione di specie estranee;

e.l'alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi e in genere l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino;

f.l'introduzione di armi ed esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura nonché di sostanze tossiche o inquinanti; g.le attività che possono comunque arrecare danno , intralcio o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi sull'area.

Il decreto di istituzione della riserva prevede:

a.la determinazione delle aree marittime e di demanio marittimo costituenti la superficie della riserva;

b.le finalità di carattere scientifico, culturale, economico ed educativo per la cui realizzazione è istituita l'area protetta; c.i programmi di studio e di ricerca scientifica nonché la valorizzazione da attuarsi nell'ambito della riserva;

d.la regolamentazione della riserva con la specificazione delle attività oggetto di divieto o di particolari limitazioni o autorizzazioni.

Nell'ambito territoriale della riserva marina possono essere disposti dal Ministro della marina mercantile programmi di intervento per il ripopolamento ittico, o per la salvaguardia ecologica.

Qualora la riserva marina confini con il territorio di un parco nazionale o di una riserva naturale dello Stato, il decreto di costituzione, adottato di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, regola il coordinamento fra la gestione della riserva marina e quella del parco nazionale o della riserva naturale dello Stato.

Ove la fascia costiera demaniale costituisca parte integrante dell'eco-sistema terrestre e non vi siano prevalenti ragioni di tutela dell'ambiente marino rispetto ai fini connessi alla tutela territoriale, la gestione della fascia costiera demaniale, è affidata all'ente di gestione del parco o della riserva naturale che, per le relative attività di vigilanza, si avvale delle Capitanerie di porto.

28. In attuazione dei principi di cui agli articoli 1 e 26 il Ministro della marina mercantile promuove e coordina tutte le attività dei protezione, tutela, ricerca e valorizzazione del mare e delle sue risorse ed assicura il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna riserva attraverso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare, di cui all'articolo 34.

Per la vigilanza e l'eventuale gestione delle riserve marine, l'Ispettorato centrale si avvale delle competenti Capitanerie di porto

Presso ogni Capitaneria competente è istituita una commissione di riserva, nominata con decreto del Ministro della marina mercantile e così composta:

a.il comandante di porto che a presiede;

b.due rappresentanti dei comuni rivieraschi designati dai comuni medesimi;

c.un rappresentante delle regioni territorialmente interessate; d.un rappresentante delle categorie economico-produttive interessate designato dalla camera di commercio per ciascuna delle province nei cui confini è stata istituita la riserva;

e.due esperti designati dal Ministro della marina mercantile in relazione alle particolari finalità per cui è stata istituita la riserva;

f.un rappresentante delle associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative scelto dal Ministro della marina mercantile fra una terna di nomi designati dai comuni medesimi;

g.un rappresentante del provveditorato agli studi;

h.un rappresentante dell'amministrazione per i beni culturali ed ambientali;

i.un rappresentante del Ministero dell'ambiente;

Con apposita convenzione da stipularsi da parte del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, la gestione della riserva può essere concessa ad enti pubblici, istituzioni scientifiche, associazioni riconosciute.

La commissione affianca la Capitaneria e l'ente delegato nella gestione della riserva, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento della riserva medesima.

In particolare la commissione dà il proprio parere alla proposta del regolamento di esecuzione del decreto istitutivo e di organizzazione della riserva, ivi comprese le previsioni relative alle spese di gestione, formulata dalla Capitaneria o dall'ente delegato.

Il regolamento è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti.

29. Presso il Ministero della marina mercantile è istituita la sezione del Consiglio nazionale per la protezione dell'ambiente avente specifica competenza per tutte le questioni relative alla tutela e alla protezione dell'ambiente marino.

La sezione è composta da 13 membri scelti fra persone di particolare qualificazione e competenza nella materia della tutela e protezione dell'ambiente marino, di cui:

a.cinque in rappresentanza dei Ministeri della marina mercantile, dei beni culturali ed ambientali, dell'agricoltura e foreste, del turismo e spettacolo, della ricerca scientifica, designati dai rispettivi Ministri;

b.due in rappresentanza delle regioni designati dalla Commissione di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

c.due in rappresentanza dei comuni rivieraschi, scelti dal Presidente del Consiglio su rose di nomi formate dalle associazioni di enti locali maggiormente rappresentative in campo nazionale;

d.due in rappresentanza degli enti ed organizzazioni operanti nel campo della difesa della natura e dell'ambiente maggiormente rappresentativi in campo nazionale, scelti dal Presidente del Consiglio su rose di nomi formate dagli enti e dalle associazioni medesime;

e.due docenti di discipline attinenti alla tutela dell?ambiente marino scelti dal Presidente del Consiglio.

In caso di mancata designazione di membri entro un mese dalla richiesta, il Consiglio nazionale è convocato e delibera con i membri già designati, purché di numero non inferiore alla metà più uno dei propri componenti.

La sezione è nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, e dura in carica cinque anni. I membri nominati nel corso del quinquennio in sostituzione di altri durano in carica fino alla scadenza del mandato dei sostituiti.

La sezione è presieduta dal Ministro della marina mercantile o da un suo delegato.

30. Per violazione dei divieti o dei vincoli contenuti nel decreto di costituzione della riserva si applica, salvo che i fatto costituisca reato, la sanzione amministrazione da lire 200.000 a lire 5 milioni

La Capitaneria di porto applica la sanzione di cui al comma precedente e provvede alla confisca delle cose, strumenti ed attrezzi attraverso i quali si sia commessa la violazione.

back.gif (1560 byte)          Legge 394/91      Regolamento del traffico a mare