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02 luglio 2000 è stato approvato il nuovo regolamento del traffico a mare per l'anno 2000. Commenti della stampa(vedi)
Moduli per la richiesta autorizzazioni diporto e pesca
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Titolo 2 : regolamento per l'area terrestre | |
Titolo 3 : regolamento per l'area marina (all'interno di questo titolo) |
traffico trasporto passeggeri
noleggio e locazione
attività d'immersione subacquea
diporto privato
attività di pesca professionale e sportiva
sanzioni penali ed amministrative
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL DPR 17 MAGGIO 1996 E
RELATIVO ALLEGATO A IL
COMITATO Vista la legge 10/94 di istituzione del Parco
Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena sul territorio del Comune stesso; Visto il DPR del 17 maggio 1996, recante
“Istituzione dell’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena”. Vista l’intesa di programma Stato – Regione del
29 dicembre 1995 per l’istituzione e l’avvio del Parco Nazionale
dell’Arcipelago di La Maddalena ed in particolare considerato l’art.7 con
cui le parti si impegnano “ad acquisire preliminarmente la valutazione del
Comitato di Gestione provvisoria per l’adozione di ogni decisione relativa a
problematiche ambientali e comunque implicazioni di carattere ambientale
inerenti l’area”; Visto l’art. 3 comma 2 lettera “c” del decreto
del Ministero dell’Ambiente in data 17/03/1998, portante la nomina dei
componenti del Comitato di Gestione provvisoria che affida a detto Comitato
l’adozione “di ogni atto ritenuto utile per la corretta gestione dell’area
protetta”. Vista la legge quadro sulle aree protette n° 394/91
e relative modifiche apportate dalla legge 426/98 del 14/12//1998; Vista la perimetrazione e le norme di salvaguardia
della parte a mare del Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena
approvata in data 26 maggio ’95 della Consulta per la Difesa del Mare dagli
inquinamenti; Visto, in particolare, l’allegato A del DPR 17
maggio 1996, portante “Misure di salvaguardia del Parco Nazionale
dell’Arcipelago di La Maddalena”; -
Considerato che le misure di salvaguardia di cui
all’art. 1 del citato all. A demandano all’organismo di gestione del Parco
la potestà di regolamentare nelle zone marine Ma e Mb : -
la navigazione, l’accesso e la sosta nelle zone
dell’area marina del Parco anche tramite
installazioni di gavitelli e boe; -
il trasporto turistico sia con unità da traffico che
da noleggio; -
l’attività dei centri di immersione subacquea; -
la pesca; nonché la potestà di
regolamentare l’accesso alle zone Ta e Tb e la modalità di fruizione delle
stesse; Sentiti i rappresentanti nominati
dall’Amministrazione del Comune di La Maddalena nella commissione paritetica,
delle Amministrazioni Comunali limitrofe, delle categorie di operatori
interessati, delle Associazioni Ambientaliste; Preso, in particolare, atto delle osservazioni emerse
dai programmati incontri nell’ambito della commissione paritetica formata da
rappresentanti del Parco, dell’Amministrazione Comunale di La Maddalena e
delle categorie di operatori interessati e dall’approvazione da parte della
stessa; Visti, in particolare, l’art. 16 comma 1 della
L.394/91 e l’art. 3 del DPR 17/05/1996 e considerato che i diritti dei
corrispettivi per le autorizzazioni agli operatori e degli ingressi in specifici
settori dell’area del parco, previsti dal presente regolamento, sono
finalizzati al miglioramento delle infrastrutture e dei servizi per la
navigazione, a interventi di tutela ambientale, nonché alla predisposizione di
materiale informativo sulla gestione del Parco; Viste le delibere n°52 del 04/06/1999 e n°55 del
14/06/1999 con le quali erano stati attuati i primi regolamenti di attuazione
del DPR 17/05/1996 e relativo all. A; Vista la delibera n° 80/99 che destina esclusivamente
alla realizzazione di strutture funzionali alla migliore fruizione ambientale i proventi della passata stagione. Considerato che anche i proventi della stagione 2000
sono finalizzati alla realizzazione di servizi ed interventi mirati alla tutela
ambientale ed a una più agevole fruizione dei beni ambientali;
Preso atto dell’orientamento della giustizia
amministrativa, in particolare della sentenza 29/04 – 16/06/1997 n°785 del
Tribunale Amministrativo per la Sardegna con la quale è stato riconosciuto ai
residenti nell’area di un parco il diritto ad un trattamento differenziato,
quale compensazione rispetto alla maggior incidenza sugli stessi residenti dei
vincoli all’attività economica imposti a chi risiede in un’ area
protetta; Viste le leggi sulla navigazione da diporto n°50/1971
e n° 494/1995 nonché il codice della navigazione marittima; Viste le ordinanze sulla
balneazione della Capitaneria di Porto di La Maddalena e di Golfo Aranci ; Vista la relazione del comitato scientifico sullo
stato di Posidonia oceanica e
delle relative praterie nell’area di Porto della Madonna dell’Arcipelago di
La Maddalena; Viste le ordinanze n° 1/99 e n° 2/99 del Presidente
del Comitato di Gestione del Parco; Visto lo studio realizzato dal Parco sulla estensione
e capacità di sopportazione della pressione antropica degli arenili nonchè dei
relativi specchi acquei; Approva
il seguente Regolamento di attuazione delle
norme di salvaguardia di cui all’allegato A del D.P.R del 17/05/96.
|
Titolo
1 Disposizioni generali
Capo
1
Traffico
trasporto passeggeri
Art.1 - Misure di salvaguardia. Viene data attuazione
alle misure di salvaguardia contenute nell’art. 1 dell’allegato A del DPR
17/05/1996. Ogni regolamentazione precedentemente adottata viene
revocata. Art. 2 -
Zone. Le zone in cui sono suddivise le macrozone terrestre e marina
dell’area del Parco e la perimetrazione dell’area stessa sono quelle
individuate dall’allegato A al DPR 17/05/1996 e dalle cartografie annesse. Art. 3 - Cessazione di efficacia di precedenti provvedimenti legislativi Si
dà atto che, ai sensi dell’art. 3 della legge 4/01/1994 n. 10, hanno cessato
di avere efficacia il decreto del Ministro dell’Ambiente di concerto con il
Ministro della Marina Mercantile
del 29 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto
1992, e il decreto del Ministro dell’Agricoltura e delle Foreste di concerto
con il Ministro delle Finanze dell’8 agosto 1980, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 232 del 25 agosto 1980. Titolo
2 Regolamentazione
per l’area terrestre
Art. 4 - Per
le zone Ta, Tb e Tc, quali individuate nell’art. 1 dell’allegato A al DPR 17
maggio 1996 e nelle cartografie allegate, vigono le norme di salvaguardia
previste dal corpo normativo citato. Nelle
zone Ta non è consentito il libero accesso ai non residenti se non accompagnati
da guide esclusive o da personale di organi di sorveglianza. Il
servizio di accompagnamento verrà gestito dalle guide esclusive del Parco
tramite apposita convenzione con l’Ente. Le
strutture ricettive situate nelle isole dell’Arcipelago, ad esclusione di
quelle presenti nell’isola della Maddalena devono corrispondere per ogni
utente che soggiorna e per giorno £ 1000.A tal fine verrà stipulata apposita
convenzione per i versamenti all’Ente. Le
somme introitate saranno destinate ad interventi di riqualificazione ambientale
e servizi. I
non residenti che accedano all’isola di La Maddalena dovranno munirsi di
biglietto di ingresso il cui corrispettivo è fissato in £ 1000 e potrà essere
rilasciato dalle biglietterie delle armatorie che effettuano servizio di
collegamento Palau – La
Maddalena. Sono
esenti da tale pagamento coloro per i quali anche se non residenti, le compagnie
di trasporto applicano la tariffa agevolata equiparata a quella di residenti
|
Periodo
di Armamento |
Port.max100 |
Port.max 150 |
Port.max 200 |
Port.max250 |
Port.max >250 |
MAGGIO |
660.000 |
830.000 |
1.000.000 |
1.160.000 |
1.340.000 |
GIUGNO |
660.000 |
830.000 |
1.000.000 |
1.160.000 |
1.340.000 |
SETTEMBRE |
660.000 |
830.000 |
1.000.000 |
1.160.000 |
1.340.000 |
OTTOBRE |
660.000 |
830.000 |
1.000.000 |
1.160.000 |
1.340.000 |
LUGLIO |
1.320.000 |
1.660.000 |
2.000.000 |
2.330.000 |
2.660.000 |
AGOSTO |
1.320.000 |
1.660.000 |
2.000.000 |
2.330.000 |
2.660.000 |
Tali
importi sono ridotti del 50% per gli armatori residenti in La Maddalena.
Entro
il 30 di ogni mese l’armatore deve versare l’importo relativo al mese
stesso.
L’inosservanza
anche di un solo versamento nel termine fissato, se non preventivamente
concordato con l’Ente, comporta la revoca dell’autorizzazione per tutto il
periodo di armamento nell’anno in corso.
Art. 18 - Al
fine di garantire la sicurezza e la corretta fruizione, le unità da traffico
devono utilizzare i corpi morti e le boe loro assegnati, ove predisposti,
rispettando gli orari di sosta e le modalità di accesso stabiliti dal Parco
come da allegato.
Le
boe destinate alle unità da traffico saranno dotate di particolari contrassegni
che ne inibiscano l’uso ad altre imbarcazioni.
Art. 19 -
E’ fatto assoluto divieto di uso di impianti di diffusione della voce e di
segnali sonori o acustici, se non per fornire informazioni sugli itinerari e
sulle località visitate ai turisti trasportati e col volume sonoro strettamente
indispensabile alla percezione da parte degli stessi.
Art.20 -
L’inosservanza degli itinerari definiti dal Parco e delle altre disposizioni
per il corretto espletamento delle attività di traffico nelle acque del Parco
comporta l’applicazione delle sanzioni di cui al relativo allegato.
La
terza infrazione comprovata determina l’immediata sospensione
dell’autorizzazione per tutto il periodo di armamento dell’anno in corso.
Art.21 - Le
armatorie possono utilizzare le guide esclusive del Parco, previa regolare
assunzione per le attività di carattere naturalistico-ambientale, nell’ambito
territoriale del Parco Nazionale.
Art.
22 - Tutte le
imprese regolarmente iscritte alla Camera di Commercio di Sassari e/o ai
registri di cui all’art. 68 del codice della navigazione dovranno annualmente
fornire dettagliata lista dei mezzi nautici utilizzati, la residenza del
proprietario e copia dell’atto costitutivo nel caso in cui le imprese siano
costituite in forma societaria. In sostituzione
dei certificati richiesti gli interessati potranno presentare
autocertificazioni ai sensi della L. 15/68 e del DPR 403/98.
Per
quanto riguarda la residenza, si considerano residenti in La Maddalena : la
persona fisica che tale sia iscritta all’anagrafe del Comune di La Maddalena
alla data del 31.12.95 e da tale data continuativamente residente e la persona
giuridica il cui capitale sia interamente detenuto da residenti in La Maddalena
da prima della suddetta data.
Art.23 -
Fatte salve le autorizzazioni rilasciate dal Parco per la stagione 1999 ed il
relativo numero di mezzi a tale data, nuove autorizzazioni vengono rilasciate
esclusivamente alle imprese con sede nel Parco al 31.12.1995.
In
ogni caso, nuove autorizzazioni verranno rilasciate solo compatibilmente con le
esigenze della tutela ambientale.
Art. 24 - Il
Parco stabilisce la durata delle soste nei vari siti, allo scopo di evitare
eccessive presenze di unità e al
fine di ridurre il rilascio e la concentrazione di sostanze inquinanti.
E’
altresì vietata l’effettuazione di più di un viaggio nella stessa giornata.
La
terza infrazione comprovata determina l’immediata sospensione
dell’autorizzazione per tutto il periodo di svolgimento dell’attività.
Art. 25 -
E’ fatto assoluto divieto di uso di impianti di diffusione della voce e di
segnali sonori o acustici, se non per fornire informazioni sugli itinerari e
sulle località visitate ai turisti trasportati e col volume sonoro strettamente
indispensabile alla percezione da parte degli stessi.
Art. 26 -
Ogni Impresa che esercita l’attività di noleggio o locazione, per
ottenere il permesso deve versare annualmente il seguente importo per ogni mezzo
:
Lungh.Imbarc.
Importo
Sino
a 6
mt. £
250.000
Sino
a 10 mt. £
350.000
Sino
a 14 mt.
£ 600.000
Sino
a 18 mt.
£ 1.000.000
Da
18,1 a 30 mt
£ 2.000.000
Oltre
30 mt
£ 3.000.000
Gli imprenditori
residenti nel Comune di La Maddalena usufruiranno di una tariffa pari al 50%
degli importi suddetti.
Art. 27 -
Nelle zone Mb delle acque del Parco l’effettuazione a fini
turistico/ricreativi di attività subacquee (immersioni guidate con
accompagnatore), svolte con il supporto di unità navali, imbarcazioni o natanti
utilizzati allo scopo in modo esclusivo, è consentita previa autorizzazione
dell’Ente , solo ed esclusivamente a società, circoli ed associazioni
autorizzate nella stagione 1999.
Le
imbarcazioni utilizzate allo scopo non possono trasportare passeggeri che non
siano subacquei dei centri di immersione appositamente registrati.
Nuove
autorizzazioni potranno essere rilasciate esclusivamente ad operatori residenti,
e con sede in La Maddalena alla data del 31.12.1995 e solo compatibilmente con
le esigenze di tutela ambientale. Per quanto
riguarda
la residenza, si considerano residenti in La Maddalena : la persona fisica che
tale sia iscritta all’anagrafe del Comune di La Maddalena alla data del
31.12.95 e da tale data continuativamente residente e la persona giuridica il
cui capitale sia interamente detenuto da residenti in La Maddalena da prima
della suddetta data .
Art. 28 – L’esercizio della attività di immersione subacquea
nelle acque del Parco è consentito solo ai centri e agli operatori che
risultino iscritti all’albo regionale istituito con L.R 9/99.
E’ altresì
indispensabile che almeno un responsabile del centro attesti di possedere
adeguata conoscenza dell’ambiente marino e delle norme di tutela
ambientale.Tale attestazione si considera acquisita se l’interessato ha
frequentato compiutamente uno dei corsi promossi dall’ente.
Art.
29 - L’Ente
provvede alla creazione di un registro nel quale vengono riportate tutte le
associazioni e le imprese da esso riconosciute ed autorizzate allo svolgimento
dell’attività di immersione subacquea.
Il
periodo di apertura di tali attività deve essere di almeno 120 giorni
all’anno. Il mancato rispetto di tale condizione comporta la cancellazione
dall’elenco degli autorizzati.
Art.
30 – Le
dotazioni di sicurezza dovranno essere conformi alle norme vigenti in materia.
Art.
31 - Al fine di consentire un monitoraggio sui siti di immersione,
prima della partenza il responsabile dell’imbarcazione deve annotare in
apposito registro vidimato dall’Ente e presente a bordo dell’unità
abilitata al trasporto diving, l’elenco dei partecipanti all’immersione, con
l’indicazione dei brevetti posseduti, nonché i nominativi degli eventuali
accompagnatori subacquei.
Art. 32 -
L’accompagnatore per immersioni guidate deve essere munito di idoneo brevetto
rilasciato da una delle federazioni nazionali o internazionali e deve operare
entro i limiti imposti dal proprio brevetto.
Ogni
accompagnatore non può guidare nell’immersione più di 8 subacquei
simultaneamente e deve rispettare i limiti di profondità stabiliti dal brevetto
posseduto dagli stessi. In caso di brevetti di diverso grado dovrà essere
rispettato il limite di profondità previsto dal grado inferiore. Il numero dei
subacquei nei punti di immersione sarà quantificato in base alle
caratteristiche ed alla natura del punto di
immersione.
Art.
33 - Ogni diving
center deve corrispondere annualmente all’Ente la somma di £ 1.000.000 al
momento del rilascio dell’autorizzazione.
Gli
operatori residenti nel Comune di La Maddalena usufruiranno di una tariffa pari
al 50 %degli importi suddetti.
I
privati non residenti che vogliano praticare immersioni subacquee devono essere
muniti di autorizzazione rilasciata dall’Ente Parco, dai Punti di ricarica
bombole, di forniture nautiche nonché dai diving center autorizzati e residenti
nel Parco. Il corrispettivo è fissato in Lire
20.000 per immersione .
Art.
34 - E’ fatto
assoluto divieto di uso di impianti di diffusione della voce e di segnali sonori
o acustici, se non per motivi di sicurezza e di emergenza.
Capo
4
Art.35 -
Nella fascia marina situata entro i 300 metri dalla costa delle zone Mb sono
consentiti, per tutto l’anno, la navigazione, la sosta, l’ancoraggio e
l’ormeggio ai residenti nell’area del Parco previo rilascio da parte dell’
Ente Parco di contrassegno a titolo gratuito .
Sono equiparati ai residenti
nel comune di La Maddalena i figli, o genitori o fratelli di residenti
nello stesso comune, nonché coloro che posseggono un posto barca fisso per
tutto l’anno presso strutture portuali in La Maddalena autorizzate o abbiano
affidato l’imbarcazione per rimessaggio o guardiania a cantieri locali.
Tutti coloro che non posseggono i requisiti di cui al comma 1 e 2 del
presente articolo possono chiedere all’Ente il permesso di navigazione, sosta,
ancoraggio e ormeggio entro la fascia di 300 metri dalla costa secondo le
modalità di cui all’art.36.
Art.36 -
I diportisti non residenti nel territorio del Parco possono chiedere all’ Ente
il permesso di navigazione, sosta, ancoraggio e ormeggio nella fascia entro i
300 metri dalla costa versando un corrispettivo commisurato alla lunghezza fuori
tutto dell’imbarcazione ed alla durata del permesso.
Il corrispettivo giornaliero è disposto nella misura di:
£.3.000 al metro lineare per
giorno sino alla categoria 5.
£.4000 al metro lineare per giorno per il resto delle categorie.
E’ data facoltà di richiedere l’abbonamento mensile a tariffa
agevolata con i seguenti importi:
Cat.1 Lft sino a 6 mt
£ 100.000
Cat. 2 Lft Da 6,1 a
7.99 mt £
140.000
Cat.3 Lft. Da 8 a 10.99 mt
£ 180.000
Cat.4 Lft. Da 11 a 13.99 mt
£ 220.000
Cat.5 Lft. Da 14 a 16.99mt
£ 330.000
Cat.6 Lft. Da 17 a 19.99 mt
£ 530.000
Cat.7 Lft. Da 20 a 24.99 mt
£ 800.000
Cat.8 Lft. Da 25 a 29.99 mt
£ 1.400.000
Cat.9 Lft. Da 30 a 34.99mt
£ 1.850.000
Cat.10 Lft. Da 35 a 39.99 mt
£ 2.340.000
Oltre I 40 mt
£ 3.000.000
E’ data facoltà di chiedere l’abbonamento per 15 giorni con
riduzione del 50 % delle tariffe mensili, nonché per tutto il periodo di cui al
comma 6 nella misura del corrispettivo mensile aumentato del 50 %.
Le tariffe di cui ai precedenti commi sono ridotte del 50 % per i
diportisti residenti nei comuni compresi nel circondario marittimo di La
Maddalena ed in quello di Golfo Aranci; nonché per i diportisti che dimostrino
di possedere un posto barca presso strutture portuali autorizzate di La
Maddalena per un periodo non inferiore a 5 giorni, dietro attestazione
rilasciata dai titolari delle strutture portuali.
Tali corrispettivi vigono per il periodo che va dal 1 luglio
al 30 settembre.
I pagamenti dei corrispettivi previsti dal presente articolo, possono
essere eseguiti al momento del rilascio dei permessi, nelle sedi sotto indicate
o previo versamento sul c/c postale n.11890076 o presso la tesoreria del Parco.
Il rilascio dei permessi giornalieri può essere effettuato :
·
Presso la sede o altri
uffici a ciò designati del Parco in via alternativa.
·
Presso le direzioni dei
porti turistici o strutture convenzionate con il Parco.
·
Direttamente a bordo
delle imbarcazioni, ad opera di personale all’uopo autorizzato dall’Ente,
per il rilascio dei permessi giornalieri.
Art. 37 -
I corrispettivi di cui al precedente Art.36 saranno ridotti alla metà per le
imbarcazioni dotate di sistemi di raccolta delle acque o di depurazione delle
stesse.
Il possesso di tali dotazioni deve essere documentato al momento della
richiesta mediante presentazione di permesso con la consegna delle fotocopie del
libretto di abilitazione alla navigazione riportante le dotazioni suddette o
presentando apposita autocertificazione.
Art. 38 -
Dagli armatori di barche da traffico, dalle imprese di locazione e
noleggio nonché dalle imprese o dagli enti che effettuino l’attività di
immersione subacquea, di cui ai capi, rispettivamente, 1, 2, e 3 del presente
titolo, che abbiano regolamentato la loro attività secondo le prescrizioni ed i
corrispettivi previsti dai capi rispettivamente qui citati, non è dovuto alcun
ulteriore corrispettivo.
Art.39 –
Per l’esercizio di attività
di scuola di vela nell’area del Parco è dovuta annualmente la somma di £
1.000.000 oltre a £ 200.000 per ogni imbarcazione superiore alla lunghezza
fuori tutto di metri 6.
Sono esentati dal pagamento del corrispettivo le associazioni no profit
con sede sociale nel territorio del Parco.
Capo
5
Attività
di pesca professionale e sportiva
Art.40 -
Nelle zone Ma e Mb del Parco è vietata la pesca esercitata con reti a strascico
ed attrezzi derivanti.
Art.41-
E’ consentita la pesca professionale solo ai pescatori del circondario
marittimo di La Maddalena e di Golfo Aranci, secondo quanto previsto dalla
normativa Regionale in materia di pesca.
La attività di pesca turismo è consentita in tutta l’area del Parco
ad eccezione delle zone di cui all’art.7.Tali imbarcazioni devono attenersi
alle disposizioni nazionali in materia.
Art.42
- Nelle zone delimitate dalle coordinate geografiche di cui al relativo
allegato, è fatto assoluto divieto di pesca professionale e di ogni tipo di
pesca sportiva sino al 31.12.2001.
Art.43 -
E’ fatto assoluto divieto di praticare qualsiasi forma di pesca sportiva
all’interno delle zone Ma e di quelle indicate dall’art.7.
Art.44 -
Nelle zone Mb del Parco la pesca sportiva può essere esercitata dai residenti
senza alcuna autorizzazione.
I non residenti di età superiore ai 18 anni che vogliano praticare la
pesca sportiva dovranno munirsi di apposita autorizzazione.
La pesca sportiva può essere praticata solo ed esclusivamente con i
seguenti attrezzi:
·
con bolentino anche con
canna e mulinello a non più di due ami;
·
con due canne singole da
lancio o lenza, da terra, a non più di due ami;
·
con quattro canne singole
da lancio o lenza, da terra, a non più di un amo;
·
con lenza a traina, non
più di due traine ad imbarcazione;
·
con lenza per cefalopodi,
non più di un attrezzo di cattura (polpara o totanara o seppiolara), non più
di una lenza per persona;
·
con natelli, non più di
5 per imbarcazione;
·
con lenze pedagnate, non
più di 5 per imbarcazione;
·
con palamito a non più
di cinquanta ami, non più di un palamito per imbarcazione.
Per poter praticare tale attività i non residenti dovranno munirsi di
apposita autorizzazione rilasciata dall’Ente o dai rivenditori di materiali ed
attrezzature sportive presenti nel territorio del Parco il cui corrispettivo è
così fissato :
·
£.400.000 annue per
l’autorizzazione alla pesca effettuata da imbarcazioni, con la possibilità di
chiedere un abbonamento mensile il cui corrispettivo è di
£.150.000.
·
£.100.000 annue per
l’autorizzazione alla pesca effettuata da terra, con la possibilità di
chiedere un abbonamento mensile il cui corrispettivo è di
£ 10.000.
Art.45 -
La pesca subacquea è consentita esclusivamente nelle zone Mb, escluse le zone
di cui all’art.7, ai residenti e può essere praticata dal 1° settembre al 30
giugno nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni
regionali in materia.
Nel periodo che va dal 1 Luglio al 31 agosto è consentita la pesca
subacquea a residenti e non residenti, solo intorno all’Isola di La Maddalena
ad esclusione delle zone di cui all’art.42 e di altre zone nelle quali vigono
disposizioni emanate dalla Capitaneria di Porto.
I non residenti che vogliano praticare la pesca subacquea dovranno
munirsi di apposita autorizzazione il cui corrispettivo è fissato in £ 100.000
mensili.Le autorizzazioni sono rilasciate dall’Ente Parco oltre che dai punti
vendita di attrezzature per la pesca e materiale nautico presenti nel territorio
del Parco.
Art.46 – La quantità
di prodotto pescato non può superare i 3 chili al giorno per persona, a meno
che tale quantitativo non sia superato dalla cattura di un singolo esemplare.
Sono comunque vietati la cattura o il prelievo delle seguenti specie:
Cernia (Ephinephelus sp.), Corvina (Sciaena umbra), Patella ferruginea,
Gnacchera (Pinna nobilis).
Art.47
- Non è consentito effettuare gare
di pesca sportiva nelle acque del Parco se non organizzate dalle federazioni
riconosciute e preventivamente autorizzate dall’Ente Parco.
Capo
6
Sanzioni
Art.48 -
Sanzioni penali.
Per le sanzioni penali relative alle violazioni
delle disposizioni del D.P.R 17/05/96 e relativo allegato, nonché del presente
regolamento di attuazione, si rinvia alle previsioni dell’art.30 della
L.394/91.
Art.49
- Sanzioni amministrative.
In ottemperanza a quanto contemplato dall’art.30 c.2 della L.394/91, le
violazioni delle disposizioni emanate dall’organismo di gestione dell’Ente
sono altresì punite con le sanzioni amministrative previste dal sotto riportato
prospetto :
INFRAZIONE
E NORMA VIOLATA |
SANZIONI |
Navigare entro la fascia dei 300 mt. ed entro mezzo miglio dalla costa
oltre la velocità consentita Art.11 |
Sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 6.000.000 |
Navigare all’interno del Parco sprovvisti di autorizzazione rilasciata
dall’Ente : Art. 12 |
Sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 6.000.000 |
Scarico in mare di liquami di bordo, lavaggio stoviglie e quant’altro
con scarico di liquidi in mare. Art.13 |
Sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 |
Mancato rispetto degli
itinerari e del numero di passeggeri trasportabili, stabiliti dall’Ente
Parco. Art.20 |
Sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 6.000.000 |
Mancato utilizzo di corpi morti e di boe, ove predisposti, mancato
rispetto degli orari di sosta e delle modalità di accesso. Art.18 |
Sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 6.000.000 |
Uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali sonori o
acustici. Art.19
ATTIVITA’
DI IMMERSIONE SUBACQUEA |
Sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.000.000 |
INFRAZIONE
E NORMA VIOLATA
|
SANZIONI |
Navigare
entro 300 metri dalla costa ed entro mezzo miglio dalla costa oltre la
velocità consentita : Art.11 |
Sanzione
Amministrativa da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 |
Mancato
rispetto del periodo di apertura delle associazioni e delle imprese
riconosciute dall’Ente Parco ed iscritte sull’apposito Registro. Art.29 |
Sanzione
Amministrativa da lire 2.000.000 a lire 10.000.000 Cancellazione
dall’Elenco autorizzati. |
Accompagnatori
che guidano nell’immersione più di otto subacquei
simultaneamente. Art.32 |
Sanzione
Amministrativa da lire 1.000.000 a lire 6.000.000 |
Mancanza
di autorizzazione, alla pratica dell’attività: Art.33 |
Sanzione
Amministrativa da lire 200.000 a lire 1.000.000 |
Uso
improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali sonori o
acustici. Art.34 |
Sanzione
amministrativa da
lire 200.000 a lire 1.000.000 |
PESCA SPORTIVA |
INFRAZIONE
E NORMA VIOLATA
|
SANZIONI |
Navigare
entro 300 metri dalla costa ed entro mezzo miglio dalla costa oltre la
velocità consentita : Art.11 |
Sanzione
Amministrativa da lire 1.000.000 a lire 6.000.000 |
Pescare
sprovvisti di autorizzazione rilasciata dall’Ente : Art.44 |
Sanzione
Amministrativa da lire 200.000 a lire 1.000.000 |
Mancato
rispetto dei divieti di pesca nelle aree di tutela integrale : Art.43 |
Sanzione
Amministrativa da lire 1.000.000 a lire 6.000.000 |
DIPORTO
PRIV |
INFRAZIONE
E NORMA VIOLATA
|
NORMA
SANZIONATORIA
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Navigare, sostare entro la fascia dei 300 metri dalla
costa sprovvisti di autorizzazione : Art.36 (*) |
Sanzione Amministrativa da lire 200.000 a lire 1.000.000 |
Navigare entro 300 metri dalla costa ed entro mezzo
miglio dalla costa oltre la velocità consentita : Art.11
|
Sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 6.000.000 |
* In caso di recidiva |
NOLEGG
INFRAZIONE
E NORMA VIOLATA
|
NORMA
SANZIONATORIA
|
Navigare entro 300 metri dalla costa ed entro mezzo
miglio dalla costa oltre la velocità consentita : Art.11 |
Sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 6.000.000 |
Navigare all’interno del Parco sprovvisti di
autorizzazione rilasciata dall’Ente Art.22 |
Sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 6.000.000 |
Uso improprio di impianti di diffusione della voce e di
segnali sonori o acustici. Art.25 |
Sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.000.000 |
Rilascio in mare di sostanze inquinanti Art.24 |
Sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 5.000.000
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Moduli per la richiesta autorizzazioni diporto e pesca |
Carta dei divieti Budelli (Spiaggia Rosa , passo Cecca di morto e Porto della Madonna ) |
Carta Nautica definitiva del "pacco" dell'arcipelago.
Ordinanza divieto assoluto di balneazione Spiaggia Rosa (Budelli)