Allegato "A"

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Queste sono le altrettanto demenziali misure che dovrebbero salvaguardare l'Arcipelago. Intanto bisognerebbe ricordare all'estensore di tali "regole" che i maddalenini avevano già protetto tutte le isole sin dal lontano 1972 ( verdi, ambientalisti e compagnia non esistevano ancora), ponendo il vincolo di inedificabilità totale su tutte le isole e gli isolotti dell'arcipelago e che, solo grazie all'impegno ed all'amore per la propria terra degli stessi maddalenini , il territorio dell'Arcipelago si è conservato così com'è.

La legge istitutiva del parco, n°10/1994

Adesso procedete pure con la lettura e poi......giudicate!

 

Misure di salvaguardia del Parco nazionale
dell'arcipelago di La Maddalena.


Articolo 1.
Norme di salvaguardia

Fatte salve le modalità operative concernenti le utilizzazioni del territorio per esigenze di carattere militare, di competenza
dell'amministrazione difesa
, l'area del Parco nazionale dell'arcipelago di La Maddalena, così come delimitata nella cartografia
allegata, è suddivisa, ai sensi dell'articolo 12 della legge numero 394/1991, nelle seguenti macro zone:
* Area TERRESTRE ; * Area MARINA.



L'area del Parco, per la parte terrestre, è suddivisa nelle seguenti zone (vedi cartografia allegata):


di rilevante interesse naturalistico, con limitato o inesistente grado di antropizzazione


di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e storico o con maggior grado di     antropizzazione;  
con accentuato grado di antropizzazione.

L'area del Parco, per la parte marina, è suddivisa nelle seguenti aree:


: di rilevante interesse naturalistico nella quale il rapporto tra uomo e ambiente è limitato;


: di rilevante interesse naturalistico nella quale il rapporto tra uomo e ambiente è autorizzato secondo determinate
modalità

Nelle Zona Ta dell'area terrestre del Parco nazionale dell'arcipelago di La Maddalena sono VIETATI:

La cattura, l'uccisione, il danneggiamento,il disturbo delle specie animali;
La raccolta ed il danneggiamento della flora endemica e rara o in pericolo di estinzione;
L'introduzione di specie esotiche nei rimboschimenti;
L'introduzione di specie animali estranee ai luoghi e in contrasto con la fauna esistente o compatibile;
Le opere che comportino modifiche permanenti al regime delle acque, fatte salve le opere necessarie per la sicurezza
delle popolazioni;
La raccolta di fossili, minerali con esclusione di quanto necessario per le attività scientifiche effettuate anche da amatori
purché all'uopo autorizzati;
L'apertura di nuovi campeggi su tutte le isole;
L'accesso nelle aree di nidificazione coloniale degli uccelli marini;
L'apertura e l'esercizio di cave e miniere;
Il transito dei mezzi motorizzati fuori dalle strade comunali e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio e
privato,fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;
Lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore;
Il pascolo;
Il prelievo delle uova;
L'abbandono di qualunque oggetto;
La realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime delle acque, fatte salve le opere necessarie per la
sicurezza delle popolazioni;
L'apertura di nuove discariche di rifiuti solidi urbani;
L'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo con esclusione della segnaletica stradale di
cui a normativa vigente e di quella informativa del Parco;
La realizzazione di nuovi edifici;
La realizzazione di nuove opere infrastrutturali per la mobilità;

Sono CONSENTITI :

L'accesso ai residenti nell'area del Parco nazionale per esercizio dei diritti di usi civici;
Visite mirate, previa autorizzazione dell'organismo di gestione del Parco.



Nelle Zona Tb dell'area terrestre del Parco nazionale dell'arcipelago di La Maddalena sono VIETATI:

La cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali;
La raccolta ed il danneggiamento della flora endemica e rara o in pericolo di estinzione;
L'introduzione di specie esotiche nei rimboschimenti;
L'introduzione di specie animali estranee ai luoghi e in contrasto con la fauna esistente o compatibile;
Le opere che comportino modifiche permanenti al regime delle acque, fatte salve le opere necessarie per la sicurezza
delle popolazioni;
La raccolta di fossili, concrezioni, minerali con esclusione di quanto necessario per le attività scientifiche effettuate anche
da amatori purché all'uopo autorizzati;
L'apertura di nuovi campeggi su tutte le isole;
L'accesso nelle aree di nidificazione coloniale degli uccelli marini;
L'apertura e l'esercizio di cave e miniere;
La realizzazione di nuovi edifici: la ristrutturazione delle costruzioni di proprietà demaniale per uso turistico residenziale
anche legata all'attività di ricerca; fermo restando che tali strutture possono essere recuperate e ristrutturate per usi di
interesse generale compatibili.

Sono CONSENTITI:

Le escursioni su tutte le isole dell'arcipelago, ad eccezione delle aree di nidificazione coloniale degli uccelli marini. In tali
aree, in determinati periodi, sono consentite visite guidate, previa autorizzazione dell'organismo di gestione del Parco;
Il prelievo dei soli minerali lapidei necessari ai restauri conservativi e particolari opere monumentali e/o di arredo urbano,
previa autorizzazione dell'organismo di gestione del Parco.



Nelle Zona Tc dell'area terrestre valgono le norme vigenti fino all'entrata in vigore del piano del Parco.

(Data l'importanza delle limitazioni a mare (Zone Ma e Zone Mb) cliccando sui relativi collegamenti ho pensato di dedicare due pagine speciali di approfondimento e commento dove troverete aggiornate tutte le norme riguardanti le attivià nautiche) n.d.r.

Nelle Zona Ma dell'area marina del Parco nazionale dell'arcipelago di La Maddalena vigono i divieti stabiliti per le zone Mb ed
i seguenti ULTERIORI DIVIETI :

La pesca professionale e sportiva con qualunque mezzo esercitata;
L'immersione con apparecchi autorespiratori, fatte salve le immersioni effettuate per motivi di ricerca e studio, previa
autorizzazione dell'organismo di gestione del Parco;
La navigazione, l'accesso e la sosta non regolamentari di navi e di natanti di qualsiasi genere e tipo, fatta eccezione per le
attività di sorveglianza e di soccorso;
L'alterazione diretta o indiretta dell'ambiente bentonico e delle caratteristiche chimiche fisiche e biologiche delle acque
nonché l'immissione di rifiuti e di sostanze solide che possano modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche
dell'ambiente marino;
Le attività che possono arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione delle finalità di studio e di ricerca scientifica
da attuarsi nell'area;
L'asportazione, anche parziale, e il danneggiamento delle formazioni litologiche e minerali;
L'approdo nelle aree di nidificazione coloniale degli uccelli marini;
L'utilizzo di armi, di qualsiasi mezzo distruttivo, nonché di sostanze tossiche ed inquinanti, di esplosivi, tranne per
necessità inerenti lavori di interesse pubblico, previa autorizzazione del organismo di gestione del Parco.

In tutta l'area potranno essere attrezzati, previa autorizzazione e regolamentazione dell'organismo di gestione del Parco, ormeggi
tramite gavitelli e boe.



Nelle Zona Mb dell'area marina del Parco nazionale dell'arcipelago di La Maddalena sono VIETATI:

L'asportazione, anche parziale, e il danneggiamento delle formazioni litologiche e minerarie;
L'approdo nelle aree di nidificazione coloniale degli uccelli marini;
La pesca subacquea non regolamentata;
L'utilizzo di armi, di qualsiasi mezzo distruttivo, nonché di sostanze tossiche ed inquinanti, di esplosivi, tranne per
necessità inerenti sostanze lavori di interesse pubblico, previa autorizzazione dell'organismo di gestione del Parco;
La pesca esercitata con reti a strascico, attrezzi derivanti di lunghezza superiore ad un chilometro, salvo norme regionali
più restrittive.

Sono CONSENTITI:

Le attività di pesca, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di pesca previa autorizzazione rilasciata
dall'organismo di gestione del Parco, per la pesca sportiva, e dalla capitaneria di porto, per la pesca professionale
riservata ai pescatori professionisti residenti nell'area del Parco nazionale;
La balneazione e l'immersione con apparecchi autorespiratori;
La pesca subacquea, previa autorizzazione rilasciata dall'organismo di gestione del Parco che ne determinerà i criteri con
priorità ai residenti di la Maddalena;
La navigazione, la sosta e l'ancoraggio di navi e natanti di ogni genere e tipo oltre i 300 mt. dalla costa; in tutta l'area,
evidenziata dal tratteggio orizzontale, ivi compresi i canali di transito, sarà rispettata la velocità massima di 15 nodi.
Tutte le compagnie di navigazione che effettuano servizi di linea per i collegamenti con la Sardegna e con la Corsica, le
navi da crociera, le compagnie di navigazione con sede nel territorio del Parco che effettuano servizi commerciali
seguiranno soltanto le rotte evidenziate sulla carta dal tratteggio verticale;
La navigazione, la sosta, l'ancoraggio e l'ormeggio di navi e natanti di ogni genere e tipo entro i 300 mt. dalla costa ai
residenti e a tutti coloro che siano muniti di regolare permesso rilasciato dall'organismo di gestione del Parco.
In prossimità di zone di particolare interesse, o al fine di evitare il danneggiamento delle praterie di Posidonia sarà
proibito l'uso di ancore e assicurato l'ormeggio tramite gavitelli e boe il cui utilizzo sarà regolamentato dall'organismo di
gestione del Parco.
Resta fermo, comunque, il limite di velocità, entro i 300 mt. dalla costa di 7 nodi.
Allo scopo di controllare il flusso turistico giornaliero e il traffico delle imbarcazioni per il trasporto turistico sulle isole
dell'arcipelago, tutte le armatorie dotate di apposito permesso rilasciato dall'organismo di gestione del Parco, dovranno
preventivamente concordare con lo stesso i percorsi, gli itinerari, gli orari di partenza e di arrivo.
In attesa di apposita normativa regolamentare, l'attività di trasporto con unità da traffico e da noleggio sarà svolta dagli
operatori in possesso di regolare autorizzazione rilasciata entro il 31 dicembre 1995, come risultante dalle relative
certificazioni.
Nell'affidamento dei nuovi permessi, sarà data priorità ai consorzi di operatori con sede nel territorio del Parco.
I nuovi permessi saranno assegnati ai residenti nell'area del Parco fino al raggiungimento del 75% del servizio, secondo le
modalità che saranno stabilite dall'organismo di gestione del Parco tenuto conto della necessità delle armatorie frontaliere
sulla base della stagionalità e del numero di visitatori.
L'attività dei centri di immersione subacquea sarà svolta prioritariamente da soggetti residenti a la Maddalena, che
dovranno conseguire il raggiungimento del 75% dei permessi assegnati dall'organismo di gestione del Parco.

Articolo 2.
Regime autorizzativo generale

Ferme le disposizioni vigenti che disciplinano la realizzazione delle opere destinate alla difesa militare
, su tutto il territorio del
Parco nazionale dell'arcipelago di la Maddalena, salvo quanto disposto dal precedente articolo 1 sono fatte salve le previsioni
contenute negli strumenti urbanistici comunali.
Sono sottoposti ad autorizzazione dell'ente Parco:

I nuovi strumenti urbanistici generali o quelli non definitivamente approvati alla data di entrata in vigore del presente
decreto;
Le eventuali varianti, totali o parziali, agli strumenti urbanistici generali vigenti, non definitivamente approvate alla data di
entrata in vigore del presente decreto;
I piani attuativi relativi alle zone territoriali omogenee "c", "d" ed "f ", o ad esse assimilati, di cui al decreto ministeriale del
2 aprile 1968, n. 1444, non definitivamente approvati e quelli per i quali, pur in presenza dell'approvazione definitiva alla
data di emanazione del presente decreto, non si sia ancora proceduto all'avvio dei lavori per la realizzazione di opere di
urbanizzazione primaria o di singoli insediamenti. Le utilizzazioni boschive ricadenti all'interno del perimetro del Parco
nazionale dell'arcipelago di la Maddalena vengono autorizzate dall'autorità competente territorialmente, secondo le
normative regionali vigenti in materia.

Articolo 3.
Modalità di richiesta di autorizzazione

L'eventuale rilascio di autorizzazioni da parte dell'ente Parco per quanto disposto dal precedente articolo 1 è subordinato al
rispetto, da parte del richiedente delle seguenti condizioni:

A.Gli elaborati tecnici relativi alle istanze prodotte dovranno essere corredati da tutte le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri
comprese le eventuali prescrizioni da parte degli enti istituzionalmente competenti per territorio secondo quanto richiesto
dalla normativa vigente;
B.L'autorizzazione è rilasciata, per le opere che interessano esclusivamente le aree ricadenti nelle zone Tb, entro sessanta
giorni dalla ricezione della documentazione richiesta, completa in ogni sua parte; tale termine potrà essere prorogato, per
una sola volta, di ulteriori trenta giorni per necessità di istruttoria; decorsi i predetti termini l'autorizzazione si intende
rilasciata.

Le richieste di autorizzazione concernenti gli atti di cui al precedente articolo 2, comma 2, devono essere trasmesse all'ente
Parco prima della loro definitiva approvazione e dopo che sia stato compiuto ogni altro atto del relativo procedimento
autorizzativo. Le autorizzazioni sono rilasciate entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta corredata da copia di tutti gli atti
del procedimento. Tale termine può essere prorogato per una sola volta per ulteriori sessanta giorni per necessità istruttorie;
decorsi i predetti terreni, l'autorizzazione si intende rilasciata.

Articolo 4.
Sorveglianza

Tranne che per le attività connesse alla utilizzazione dell'area per fini militari, la sorveglianza delle Zone TERRESTRI , di cui al
precedente articolo 1, è affidata al corpo forestale della regione autonoma della Sardegna eventualmente coadiuvato da
personale del corpo forestale dello stato mediante appositi accordi raggiunti nelle forme di legge con il ministero competente,
previo benestare della regione autonoma della Sardegna, nelle forme e nei modi previsti dall'articolo 21 della legge n. 4/391991.
La sorveglianza delle Zone MARINE, di cui al precedente articolo 1, è esercitata dalle capitanerie di porto, ai sensi dell'articolo
19, comma 7, delle legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dal corpo forestale e di vigilanza ambientale della regione autonoma della
Sardegna secondo le rispettive competenze, nonché dalle altre forze di polizia.

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Indice completo di legislazione ambientale

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