Questo è il Decreto Istitutivo dell'Ente Parco. Lo stesso decreto contiene il famigerato "Allegato A", contenente i demenziali ed illogici divieti lesivi dei diritti degli abitanti dell'Arcipelago.
Leggere con attenzione anche il suo "Allegato A"
La legge istitutiva del parco, n°10/1994
Regolamento del traffico a mare
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
11 Maggio 1996
Istituzione dellEnte parco nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena
Art.1
1.E istituito, con decorrenza 1° Gennaio 1997, lente Parco Nazionale
dellArcipelago de La
Maddalena.
2.Lente Parco nazionale dellArcipelago de La Maddalena ha personalità di
diritto pubblico ed è
sottoposto alla vigilanza del Ministero dellAmbiente.
3.Allente Parco nazionale dellArcipelago de La Maddalena si applicano le
disposizioni di cui alla legge
20 Marzo 1975, n. 70..
4.Lente Parco nazionale dellArcipelago de La Maddalena è inserito nella
tabella IV allegata alla
predetta legge.
5.Il territorio del Parco nazionale dellArcipelago de La Maddalena comprende tutte
le isole e gli isolotti
appartenenti al territorio del comune di La Maddalena, nonché le aree marine circostanti,
ed è
delimitato in via definitiva dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale in
scala 1:25.000
depositata in originale presso il Ministero dellAmbiente ed in copia conforme presso
la Regione
Autonoma della Sardegna e la sede dellente Parco nazionale dellArcipelago de
La Maddalena, ed
allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.
6.Nel territorio del parco, a decorrere dalla data di
costituzione dellorganismo di gestione e fino
allapprovazione del Piano del Parco, di cui allArt. 12 della Legge 394/1991,
si applicano, fatte salve
le utilizzazioni del territorio medesimo per esigenze di carattere militare, anche
connesse con accordi
internazionali, le misure di salvaguardia riportate nellallegato A al presente
decreto, del quale
costituiscono parte integrante.
7.Con Decreto del Ministro dellAmbiente, di concerto con il Ministro del Tesoro,
entro sessanta giorni
dallentrata in vigore del presente decreto, è definita la dotazione organica
dellEnte Parco.
8.Sono fatte salve le competenze del Corpo Forestale dello Stato di cui al comma 3
dellArt. 31 della
citata legge 394/1991.
Art. 2
1.Sono organi dellente Parco nazionale dellArcipelago de La Maddalena :
a.Il presidente ;
b.Il consiglio direttivo ;
c.La giunta esecutiva ;
d.Il collegio dei revisori dei conti ;
e.La comunità del Parco .
2.La nomina degli organi di cui al precedente comma 1 del presente articolo è effettuata
secondo le
disposizioni e le modalità previste dallArt. 9, commi 3,4,5,6 e 10, della legge
394/1991.
3.Il consiglio direttivo dellente Parco nazionale dellArcipelago de La
Maddalena individua la sede
dellente stesso, entro sessanta giorni dal suo insediamento.
4.Lente Parco potrà avvalersi d personale in posizione di comando, nonché di mezzi
e strutture messi
a disposizione dalla Regione Autonoma della Sardegna, dalla Provincia di Sassari, dagli
enti locali, da
altri enti pubblici, secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge.
Art. 3
1.Costituiscono entrate dellente Parco da destinare al conseguimento dei fini
istitutivi :
a.I contributi ordinari e straordinari dello Stato ;
b.I contributi della Regione e degli enti pubblici ;
c.I lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui allArt.3 della
legge 2 Agosto 1982,
n. 512, e successive modificazioni ed integrazioni ;
d.Gli eventuali redditi patrimoniali ;
e.I canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti di ingresso e di
privativa e le
altre entrate derivanti dai servizi resi ;
f.I proventi delle attività commerciali e promozionali ;
g.I proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari ;
h.Ogni altro provento acquisito in relazione allattività del Parco .
2.I contributi ordinari erogati dallo Stato sono posti a carico dello stato di previsione
del Ministero
dellAmbiente .
Art.4
1.La gestione provvisoria del Parco, fino alla costituzione del consiglio direttivo
dellente Parco, è
affidata ad un apposito comitato di gestione così costituito :
a.il Presidente nominato dal Ministro dellAmbiente, dintesa con la Regione
Autonoma della
Sardegna ;
b.cinque rappresentanti su designazione del Consiglio Comunale de La Maddalena, uno dei
quali
è il Sindaco pro-tempore ;
c.un rappresentante nominato dal Ministero dellAmbiente ;
d.un rappresentante nominato dal Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali
;
e.un rappresentante nominato dalla Regione Autonoma della Sardegna ;
f.un rappresentante delle Associazioni Scientifiche ;
g.un rappresentante delle Associazioni Ambientaliste.
2.Per quanto non specificato nel presente decreto valgono le disposizioni di cui alla
legge 6 Dicembre
1991, n. 394/1991, e alla legge 4 Gennaio 1994, n. 10 .
Roma, addì 17 Maggio 1996
Vai alla Legge 394/1991 (legge quadro aree protette) Vedi anche la legge istitutiva del parco L.10/1994
Regolamento del traffico a mare