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dicembre 1999
Legge ordinaria del Parlamento n° 10 del 04/01/1994
Un bellissimo panorama del "Porto della
Madonna"
(per
altre foto bellissime cliccaci sopra)
Istituzione del parco nazionale dell'arcipelago de La
Maddalena e altre disposizioni in materia di parchi nazionali.
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 6 del 10/01/1994
Con questa legge,
viene istituito, all'insaputa dei maddalenini, il "pacco" dell'arcipelago.
NOTA IMPORTANTE
L'art. 4 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, con sentenza n. 302/94,
nella parte in cui non prevede l'obbligo di intesa
con la Regione autonoma della Valle d'Aosta da parte del Ministro dell'Ambiente prima di
provvedere, con proprio decreto,
all'adeguamento della disciplina dei parchi nazionali di cui all'art. 35, 1° e 2°
conmma, legge n. 394/91.
Art. 1.
1.È istituito, d'intesa con la regione Sardegna ai
sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 , il parco
nazionale dell'arcipelago de La Maddalena, che comprende le isole e gli isolotti
appartenenti al territorio del comune de La
Maddalena, nonché le aree marine circostanti per una distanza di almeno un chilometro
dalla costa.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministero dell'ambiente provvede alla delimitazione
provvisoria del parco nazionale di cui al comma 1 e, sentiti la regione e gli enti locali
interessati, adotta le misure di salvaguardia
necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi, tenendo altresì conto
dell'istituendo parco marino internazionale
delle Bocche di Bonifacio. La gestione provvisoria del parco, fino alla costituzione
dell'ente parco previsto dalla legge 6 dicembre
1991, n. 394, è affidata ad un apposito comitato di gestione.
Art. 2.
1. I fabbricati, le attrezzature e gli impianti di proprietà
dello Stato e non direttamente utilizzati dal comune o da altre
amministrazioni pubbliche, ivi compresi quelli dismessi dal Ministero della difesa che si
trovano nel territorio del parco di cui all'articolo 1, sono ceduti all'ente parco.
Art. 3.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme di
salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 2, cessano di avere efficacia
il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della marina mercantile
del 29 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 181 del 3 agosto 1992, e il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste di concerto con il Ministro delle finanze
dell'8 agosto 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 25 agosto 1980;
parimenti cessa di avere efficacia ogni altro vincolo in contrasto con le finalità della
presente legge.
Art. 4. (abrogato dalla
Corte Costituzionale)
Vedi sentenza integrale
della Corte Costituzionale
1. Entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto,
provvede
all'adeguamento della disciplina dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo
35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ai princìpi della medesima legge.
Art. 5.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge
si provvede a carico della previsione di spesa della legge 6 dicembre
1991, n. 394. Al parco nazionale dell'arcipelago de La Maddalena si applicano le
disposizioni della citata legge 6 dicembre 1991, n.394, in quanto compatibili.
Vedi anche le altre norme