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Limitazioni  e  Divieti nell'Area Marina Mb

Nelle Zona Mb dell'area marina del Parco nazionale dell'arcipelago di La Maddalena sono VIETATI:

L'asportazione, anche parziale, e il danneggiamento delle formazioni litologiche e minerarie; L'approdo nelle aree di nidificazione coloniale degli uccelli marini; La pesca subacquea non regolamentata; L'utilizzo di armi, di qualsiasi mezzo distruttivo, nonché di sostanze tossiche ed inquinanti, di esplosivi, tranne per necessità inerenti sostanze lavori di interesse pubblico, previa autorizzazione dell'organismo di gestione del Parco; La pesca esercitata con reti a strascico, attrezzi derivanti di lunghezza superiore ad un chilometro, salvo norme regionali più restrittive.

Sono CONSENTITI:

Le attività di pesca, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di pesca previa autorizzazione rilasciata dall'organismo di gestione del Parco, per la pesca sportiva, e dalla capitaneria di porto, per la pesca professionale riservata ai pescatori professionisti residenti nell'area del Parco nazionale;

La balneazione e l'immersione con apparecchi autorespiratori;

La pesca subacquea, previa autorizzazione rilasciata dall'organismo di gestione del Parco che ne determinerà i criteri con priorità ai residenti di la Maddalena;

La navigazione, la sosta e l'ancoraggio di navi e natanti di ogni genere e tipo oltre i 300 mt. dalla costa; in tutta l'area, evidenziata dal tratteggio orizzontale, ivi compresi i canali di transito, sarà rispettata la velocità massima di 15 nodi.

Tutte le compagnie di navigazione che effettuano servizi di linea per i collegamenti con la Sardegna e con la Corsica, le navi da crociera, le compagnie di navigazione con sede nel territorio del Parco che effettuano servizi commerciali seguiranno soltanto le rotte evidenziate sulla carta dal tratteggio verticale;

La navigazione, la sosta, l'ancoraggio e l'ormeggio di navi e natanti di ogni genere e tipo entro i 300 mt. dalla costa ai residenti e a tutti coloro che siano muniti di regolare permesso rilasciato dall'organismo di gestione del Parco.

In prossimità di zone di particolare interesse, o al fine di evitare il danneggiamento delle praterie di Posidonia sarà proibito l'uso di ancore e assicurato l'ormeggio tramite gavitelli e boe il cui utilizzo sarà regolamentato dall'organismo di gestione del Parco.

Resta fermo, comunque, il limite di velocità, entro i 300 mt. dalla costa di 7 nodi. Allo scopo di controllare il flusso turistico giornaliero e il traffico delle imbarcazioni per il trasporto turistico sulle isole dell'arcipelago, tutte le armatorie dotate di apposito permesso rilasciato dall'organismo di gestione del Parco, dovranno preventivamente concordare con lo stesso i percorsi, gli itinerari, gli orari di partenza e di arrivo.

In attesa di apposita normativa regolamentare, l'attività di trasporto con unità da traffico e da noleggio sarà svolta dagli operatori in possesso di regolare autorizzazione rilasciata entro il 31 dicembre 1995, come risultante dalle relative certificazioni.

Nell'affidamento dei nuovi permessi, sarà data priorità ai consorzi di operatori con sede nel territorio del Parco.

I nuovi permessi saranno assegnati ai residenti nell'area del Parco fino al raggiungimento del 75% del servizio, secondo le modalità che saranno stabilite dall'organismo di gestione del Parco tenuto conto della necessità delle armatorie frontaliere sulla base della stagionalità e del numero di visitatori.

L'attività dei centri di immersione subacquea sarà svolta prioritariamente da soggetti residenti a la Maddalena, che dovranno conseguire il raggiungimento del 75% dei permessi assegnati dall'organismo di gestione del Parco.

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