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Questa è l'ordinanza di divieto di accesso,transito,sosta e balneazione nella Spiaggia Rosa dell'isola di Budelli pubblicata il 19 giugno u.s.ed in vigore sino al 31 dicembre 1999.

PARCO NAZIONALE DELL'ARCIPELAGO DE LA MADDALENA

ORDINANZA n° 2

Vista la Legge 10/94 di istituzione del Parco Nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena sul territorio del Comune stesso;

Visto il DPR del 17 maggio 1996, recante l'Istituzione dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena;

Vista la Legge quadro sulle aree protette n. 394/91 e relative modifiche apportate dalla Legge 426/98 del 14/12/98;

Visto l'art. 9 comma 3 della L.394191 e l'art. 4 del Regolamento del Comitato che autorizza il Presidente ad adottare provvedimenti urgenti e indifferibili da sottoporre al Comitato nella successiva riunione;

Vista la relazione istruttoria della Dr.ssa Argia Canu del 1 giugno 1999;

Visto lo studio degli esperti biologi e geologi presentato a cura del Prof. Nicola Sechi in qualità di Presidente del Comitato Scientifico del Parco, relativo al grave rischio di compromissione della biocenosi della cala antistante la spiaggia Rosa di Budelli;

Considerato che la spiaggia Rosa di Budelli rappresenta uno tra gli elementi di maggiore significatività ed identificazione dell'arcipelago per la sua valenza di peculiarità biologica e di notorietà scientifica;

Considerata l'urgente necessità di provvedere all'adozione di una determinazione provvedimentale ordinatoria, contingibile e limitata nel tempo, volta ad arginare un processo di tipo degenerativo in atto, in attesa di interventi più incisivi e programmatici;

Considerato che l'atto "de quo" risulta pienamente conforme ai principi generali sia sotto il profilo della legittimità e del rispetto dei limiti interni ed esterni del giusto procedimento;

Considerato che la competenza dell'ano in esame si incardina in capo al legale rappresentante dell'Ente, nella figura del Presidente, che può adottare provvedimentì urgenti e indifferibili, da sottoporre alla successiva ratifica del Comitato di Gestione;

Considerato quel provvedimento amministrativo volto a fronteggiare situazioni di eccezionale urgente necessità che ha carattere atipico, in quanto consente l'adozione di tutte le possibili misure, non tipizzate, per scongiurare eventi cagionativi di danno e lesivi come nel caso di specie di beni ambientali;

Considerato che l'esigenza di proteggere l'isola di Budelli aveva già trovato attuazione in uno specifico decreto del Ministero dell'Ambiente del 29 luglio 1992 che ha cessato la sua efficacia a seguito dell'entrata in vigore delle norme di salvaguardia di cui al D.P.R. 17 maggio 1996, allo scopo di inquadrare le azioni di tutela in maniera organica nel contesto del più generale provvedimento relativo all'intero Arcipelago de La Maddalena;

Considerato che sussistono tutti caratteri e i presupposti affinchè si emani il provvedimento "de quo";

Considerato che l'efficacia nel tempo del provvedimento ordinatorio è necessariamente limitato, in quanto essa esaurisce i suoi effetti o al più, può avere efficacia fino a quando perdura la necessità che ne ha legittimato l'emanazione;

Considerata la necessità di prevedere alla tutela dell'interesse primario e cioè della tutela e salvaguardia del patrimonio ambientale, che è un interesse pubblico, e precisamente interesse che deve per legge essere perseguito dall'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena, in capo al quale si incardina la competenza attributiva della potestà provvedimentale;

Considerato altresì che l'atto de quo risulta coerente con gli atti anteriori dello stesso procedimento e precisamente con gli atti istruttori, i parerei espressi , e che risulta coerente con questo Parco, va a disporre in altri casi analoghi con questo Parco, (principio di uguaglianza sostanziale per parità di trattamento in identiche situazioni;

Considerato che gli atti che costituiscono l'esercizio del potere sono adeguatamente motivati, indicano cioè le ragioni in base al quale si è pervenuti alla soluzione in concreto adottata;

Considerato che sono stati rispettati i limiti interni ed esterni del giusto procedimento;

Considerato che l'art.1 dell'allegato A. del DPR 17 maggio 1996 vieta l'asportazione, e il danneggiamento anche parziale delle formazioni litologiche e minerali, nonché navigazione, la sosta e l'ancoraggio navi e natanti non regolarmentati nell'ambito della di zona Ma entro i 300 m dalla costa ;

Considerato infine che tale provvedimento verrà pubblicizzato con mezzi idonei in quanto destinati ad avere efficacia sia nella generalità dei soggetti che di più soggetti determinati: ORDINA il divieto di navigazione, sosta, ancoraggio di navi e natanti nonché il divieto di accesso e di balneazione alla spiaggia Rosa nell'area delimitata dalle coordinate:

A: 41° 16',4N 009°21',5E;

B: 41°16'; 7 N 009° 21', 7 E;

C: 41° 16', 85 N 009° 21', 5 E;

D: 41°16',52N 009°21,2E;

per il periodo tra la data di pubblicazione della presente ordinanza ed il 31 dicembre 1999.

19.06.1999                                                                       Il Presidente (Prof. Ignazio Camarda)

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