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Riserva Marina di Capo Carbonara

Gazzetta Ufficiale n. 229 del 29-09-1999

MINISTERO DELL'AMBIENTE DECRETO 3 agosto 1999 Modificazioni al decreto ministeriale istitutivo dell'area marina protetta denominata Capo Carbonara.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE D'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Visto il titolo V della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare; Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente; Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e, in particolare l'art. 18; Visto l'art. 1, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono state trasferite al Ministero dell'ambiente; Vista la proposta della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti formulata nella riunione del 9 dicembre 1996; Vista l'intesa tra il Ministero dell'ambiente e la regione autonoma della Sardegna sottoscritta in data 22 aprile 1997; Visto il parere dell'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare, espresso con nota prot. n. 50843 del 18 settembre 1997; Visto il parere espresso dalla Conferenza unificata ai sensi dell'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Vista la nota d'intesa del Ministro del tesoro in data 27 luglio 1998, prot. n. 154286; Visto il decreto ministeriale GAB/DEC/790/1998 dell'8 luglio 1998 con il quale il Ministro dell'ambiente ha delegato al Sottosegretario di Stato on.le Valerio Calzolaio tutti gli affari rientranti nella competenza dell'Ispettorato centrale per la difesa del mare; Visto il decreto ministeriale in data 15 settembre 1998 con il quale e' stata istituita l'area marina protetta di Capo Carbonara; Ritenuto necessario integrare il predetto decreto ministeriale in data 15 settembre 1998 con l'esplicita indicazione dei divieti vigenti all'interno dell'area marina protetta denominata "Capo Carbonara", ma soprattutto per evidenziare che i previsti temperamenti e deroghe ai predetti vincoli hanno carattere di temporaneita' in attesa del regolamento rimesso all'iniziativa dell'ente gestore ai sensi del combinato disposto dall'art. 28, commi 6 e 7, della legge 31 dicembre 1982 n. 979 e dall'art. 19, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394; Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante "Nuovi interventi in campo ambientale", ed in particolare l'art. 2, comma 37, ove viene profondamente innovata la normativa preesistente in materia di gestione delle aree marine protette con sostanziali riflessi sui provvedimenti istitutivi delle medesime aree protette; Ravvisata pertanto la necessita' di apportare le correzioni sopraelencate al predetto decreto ministeriale 15 settembre 1998, anche alla luce della sopravvenuta normativa contenuta nella summenzionata legge n. 426 del 1998; Decreta: Art. 1. 1. Il decreto in data 15 settembre 1998, istitutivo dell'area marina protetta denominata "Capo Carbonara", e' integralmente sostituito dal presente decreto, che ne assorbe tutti gli effetti sin qui prodotti.

Art. 2. 1. E' istituita, d'intesa con il Ministro del tesoro, ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificata e integrata dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, l'area naturale marina protetta denominata Capo Carbonara.

Art. 3. 1. Con riferimento alla cartografia allegata, l'area naturale marina protetta Capo Carbonara interessa l'area marina costiera antistante le isole di Serpentara e dei Cavoli, nonche' i territori costieri limitrofi del comune di Villasimius, per tutto il tratto di mare delimitato dalla congiungente i punti appresso indicati, comprendendo anche i relativi territori costieri appartenenti al demanio marittimo: latitudine longitudine ____ _____ A) 39 07'.54 N 009 26'.47 E (in costa) B) 39 06'.54 N 009 26'.47 E C) 39 05'.62 N 009 28'.49 E D) 39 03'.37 N 009 31'.40 E E) 39 03'.37 N 009 32'.05 E F) 39 07'.40 N 009 37'.19 E G) 39 09'.50 N 009 37'.19 E H) 39 09'.13 N 009 34'.13 E (in costa)

Art. 4. 1. Nell'ambito delle finalita' di cui all'art. 27, comma 3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e all'art. 18, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'area naturale marina protetta Capo Carbonara, in particolare, persegue: a) la protezione ambientale dell'area marina interessata; b) la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e geomorfologiche della zona e il ripopolamento ittico; c) la diffusione e la divulgazione della conoscenza dell'ecologia e della biologia degli ambienti marini e costieri dell'area naturale marina protetta e delle peculiari caratteristiche ambientali e geomorfologiche della zona; d) l'effettuazione di programmi di carattere educativo per il miglioramento della cultura generale nel campo dell'ecologia e della biologia marina; e) la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica nei settori dell'ecologia, della biologia marina e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area; f) la promozione di uno sviluppo socio- economico compatibile con la rilevanza naturalistico- paesaggistica dell'area, anche privilegiando attivita' tradizionali locali gia' presenti; nell'ambito dell'azione di promozione di uno sviluppo compatibile con le predette finalita', per le attivita' relative alla canalizzazione dei flussi turistici e di visite guidate, la determinazione della disciplina relativa dovra' prevedere specifiche facilitazioni per i mezzi di trasporto collettivi gestiti preferibilmente da cittadini residenti nel comune di Villasimius.

Art. 5. 1. All'interno dell'area naturale marina protetta Capo Carbonara, per come individuata e delimitata all'art. 2, sono vietate le attivita' che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e le finalita' istitutive dell'area naturale marina protetta medesima, ai sensi dell'art. 19, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. In particolare, sono vietate: a) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento, e, in genere, qualunque attivita' che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animalie vegetali, ivi compresa l'immissione di specie estranee; b) l'alterazione con qualunque mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, nonche' la discarica di rifiuti solidi e liquidi e, in genere, l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino; c) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonche' di sostanze tossiche e inquinanti; d) le attivita' che possano comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione di programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi nell'area. 2. La zona A di riserva integrale comprende il tratto di mare delimitato dalla congiungente i punti appresso elencati ed indicati nella cartografia allegata (Settore Ovest isola di Serpentara): latitudine longitudine ____ ____ r) 39 07'.83 N 009 36'.43 E s) 39 08'.78 N 009 34'.76 E t) 39 09'.18 N 009 34'.76 E u) 39 09'.18 N 009 36'.46 E 3. In zona A, oltre a quanto indicato al comma 1 e fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4, sono vietati: a) l'asportazione, anche parziale, ed il danneggiamento delle formazioni geologiche e minerali; b) la navigazione, l'accesso e la sosta con navi e unita' da diporto di qualsiasi genere e tipo, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4; c) la balneazione, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4; d) la pesca, sia professionale che sportiva, con qualunque mezzo esercitata; e) la pesca subacquea. 4. In zona A e', invece, consentito: a) l'accesso al personale dell'ente gestore, per attivita' di servizio, e a quello scientifico, per lo svolgimento di ricerche debitamente autorizzate dall'ente gestore; b) le immersioni autorizzate dall'ente gestore a fini scientifici e la realizzazione di visite guidate subacquee, regolamentate dall'ente gestore medesimo, in aree limitate e secondo percorsi prefissati, tenendo comunque conto dell'esigenze di elevata tutela ambientale. 5. La zona B di riserva generale comprende i tratti di mare delimitati dalle congiungenti i punti appresso elencati ed indicati nella cartografia allegata: A) settore Est dell'isola di Serpentara: latitudine longitudine -- -- r) 39›07'.83 N 009›36'.43 E q) 39›07'.83 N 009›34'.84 E v) 39›09'.33 N 009›34'.84 E u) 39›09'.18 N 009›36'.46 E B) Secca dei Berni: latitudine longitudine -- -- n) 39›06'.47 N 009›33'.31 E o) 39›06'.70 N 009›32'.25 E p) 39›07'.29 N 009›33'.06 E C) Isola dei Cavoli - Capo Carbonara: latitudine longitudine -- -- a) 39›06'.29 N 009›30'.62 E (in costa) b) 39›05'.39 N 009›30'.30 E c) 39›04'.08 N 009›31'.94 E d) 39›04'.92 N 009›33'.10 E e) 39›05'.95 N 009›31'.87 E f) 39›06'.05 N 009›31'.28 E (in costa) D) Settore Sud dell'isola dei Cavoli: latitudine longitudine -- -- g) 39›04'.12 N 009›31'.88 E h) 39›03'.72 N 009›32'.47 E E) 39›03'.37 N 009›32'.05 E D) 39›03'.37 N 009›31'.40 E m) 39›03'.37 N 009›31'.13 E 6. In zona B, oltre a quanto indicato al comma 1 del presente articolo, sono vietati: a) l'ancoraggio libero, fatto salvo quanto sopra stabilito al comma 4; b) la libera navigazione a motore, fatto salvo quanto previsto al comma 4 ed al successivo comma 7; c) l'ormeggio non regolamentato; d) la pesca subacquea. 7. In tale zona, oltre a quanto indicato al comma 4 del presente art., sono invece consentiti: a) la navigazione a natanti ed imbarcazioni a bassa velocita' (non oltre 10 nodi), regolamentata dall'ente gestore; b) la pesca sia professionale che sportiva, previamente autorizzata dall'ente gestore dell'area marina protetta; c) la balneazione; d) l'ormeggio alle apposite strutture predisposte dall'ente gestore; e) le immersioni con apparecchi autorespiratori, previamente autorizzate dall' ente gestore. 8. La zona C di riserva parziale comprende il residuo tratto di mare all'interno del piu' generale perimetro dell'area naturale marina protetta, sopra delimitato all'art. 3. 9. In zona C, oltre a quanto indicato al comma 1, sono vietati: a) l'ancoraggio libero, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4 nonche' quanto stabilito al successivo comma 10, lettera a) del presente art.; b) l'ormeggio non regolamentato; c) la pesca subacquea. 10. In zona C, oltre a quanto indicato ai commi 4 e 7 del presente articolo, e' consentito: a) l'ancoraggio nei soli specchi acquei attrezzati allo scopo dall'ente gestore e opportunamente segnalati; b) la navigazione a natanti ed imbarcazioni; c) l'ormeggio, come regolamentato dall'ente gestore dell'area naturale marina protetta; d) la pesca professionale ai pescatori residenti nel comune di Villasimius, e a quelli non residenti ove debitamente autorizzati dall'ente gestore sulla base di apposita disciplina relativa agli attrezzi ed allo sforzo di pesca; e) le imniersioni subacquee compatibili con la tutela delle specie viventi e la conservazione dei fondali (fotografia, riprese, turismo subacqueo, ecc.). 11. Le attivita' sopra elencate ai commi 4, 7 e 10 del presente articolo sono provvisoriamente consentite fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al successivo art. 9.

Art. 6. 1. La gestione dell'area naturale marina protetta di Capo Carbonara e' affidata, sulla base di quanto disposto dalla legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, cosi' come integrata dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, agli enti locali territorialmente competenti, con il contributo dell'Universita', degli istituti di ricerca e delle associazioni ambientalistiche, secondo le intese intercorse con la regione autonoma della Sardegna.

Art. 7. 1. Per le prime spese relative all'istituzione dell'area naturale marina protetta Capo Carbonara, per l'installazione dei segnalamenti e per quant'altro necessiti a dare precisa conoscenza della delimitazione dell'area naturale marina protetta e della sua ripartizione restano stanziati L. 250.000.000 (duecentocinquantamilioni) a gravare sul capitolo 4637 dell'unita' previsionale di base 8.1.2.1 Difesa mare dello stato di previsiorie della spesa del Ministero dell'ambiente, nonche' L. 180.000.000 (centottantamilioni) per le spese di primo avviamento, ivi comprese quelle relative alla stampa e diffusione di opuscoli illustrativi e divulgativi, a gravare sul capitolo 4638 della citata unita' previsionale di base dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente, entrambi per l'esercizio finanziario 1998. 2. Per l'esercizio finanziario 1999 e per i successivi esercizi 2000 e 2001, tenendo presenti gli attuali stanziamenti di bilancio sul capitolo 4637 dell'unita' previsionale di base 8.1.2.1 Difesa del mare, sara' messa a disposizione dell'ente gestore una somma non inferiore a L. 500.000.000 (cinquecentomilioni) sul capitolo 4637 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente per le attivita' finalizzate alla gestione ordinaria dell'area naturale marina protetta in questione.

Art. 8. 1. L'ente gestore potra' avvalersi del personale del Corpo forestale della regione autonoma della Sardegna per le attivita' all'interno dell'area naturale marina protetta, sulla base del contingente di personale a tal fine determinato dalla regione.

Art. 9. 1. Il regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area naturale marina protetta di Capo Carbonara, formulato entro centottanta giorni dall'ente delegato alla gestione anche sulla base dell'esperienza condotta nell'applicazione delle misure di deroga di cui al precedente art. 5, commi 4, 7 e 10, sara' approvato, sentita la regione autonoma della Sardegna, dal Ministero dell'ambiente ai sensi del combinato disposto dall'art. 28, commi 6 e 7, della legge 31 dicembre 1982 n. 979, e dall'art. 19, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. 2. Nel suddetto regolamento dovra' essere prevista l'istituzione di un comitato tecnicoscientifico con compiti di ausilio all'ente gestore e alla commissione di riserva.

Art. 10. 1. Le disposizioni del presente decreto, per quanto attiene alla perimetrazione e alle finalita' indicate, potranno essere oggetto di riconsiderazione per ragioni scientifiche e di ottimizzazione della gestione sotto il profilo socioeconomico volto al perseguimento dello sviluppo sostenibile delle aree interessate. Roma, 3 agosto 1999 p. Il Ministro: Calzolaio Registrato alla Corte dei conti il 1 settembre 1999 Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 332

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